Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 settembre 2008 – Nortrail Transport / Commissione
(causa T‑496/04)
«Unione doganale – Operazione di transito comunitario esterno – Prodotti della pesca in provenienza dalla Norvegia – Domanda di sgravio e di rimborso di dazi all’importazione – Clausola di equità – Regolamenti (CEE) n. 2913/92 e n. 2454/93 – Circostanze particolari – Apertura retroattiva di contingenti doganali»
Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dagli artt. 239 del codice doganale comunitario e 905 del suo regolamento di applicazione n. 2454/93 – «Situazione particolare» (Decisione n. 1/94 del Comitato misto CE‑Norvegia, art. 17, n. 7; regolamenti del Consiglio n. 2913/92, art. 239, n. 992/95 e n. 3061/95, art. 2; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905, n. 1; decisione del Consiglio 95/312, art. 5 e allegato I) (v. punti 40-44, 48, 51, 53-54, 58-59, 61, 64-69)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 1° ottobre 2004, REM 15/02, che constata che il rimborso dei dazi all’importazione a favore della ricorrente, oggetto della domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania, non è giustificato.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Nortrail Transport GmbH sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione.
Full & Egal Universal Law Academy