Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 ottobre 2006 – Hammarplast / UAMI – Steninge Slott (STENINGE SLOTT)
(Causa T-499/04)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo STENINGE SLOTT – Marchio denominativo anteriore STENINGE KERAMIK – Rischio di confusione»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1) (v. punto 20)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 62-63)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2004 (procedimento R 394/2003‑2), riguardante l’opposizione presentata dal titolare del marchio nazionale STENINGE KERAMIK contro la registrazione del marchio comunitario STENINGE SLOTT.
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Steninge Slott AB
Marchio comunitario di cui trattasi:
marchio denominativo «STENINGE SLOTT» per prodotti della classe 21
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:
Hammarplast AB
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:
marchio nazionale: «STENINGE KERAMIK» per prodotti della stessa classe
Decisione della divisione di opposizione:
diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
ricorso accolto
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
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