30.4.2004
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 106/75
Ricorso della Sumitomo Chemical (UK) PLC contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 febbraio 2004
(Causa T-78/04)
(2004/C 106/148)
Lingua processuale: l'inglese
Il 17 febbraio 2004, la Sumitomo Chemical (UK) PLC, con sede in Londra, Regno Unito, rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l'art. 3 (e l'allegato II), l'art. 4, n. 2, l'art. 5, n. 3, l'art. 10, n. 2, secondo comma, l'art. 11, n. 3, l'art. 13 e l'art. 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;
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dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;
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dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente dell'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE sui biocidi;
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ordinare alla convenuta di risarcire la ricorrente con l'importo provvisorio di EUR 1 per i danni subiti a causa dell'adozione e dell'entrata in vigore del contestato provvedimento, oltre a tutti gli interessi applicabili, in attesa del calcolo esatto e della determinazione del preciso importo;
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condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-75/04.
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