Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 9 giugno 2006 –Achaiber Sing/Commissione
(Causa T‑4/04)
«Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Polizia sanitaria — Condizioni per l’importazione di uccelli — Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie — Risarcimento dei danni — Irricevibilità parziale — Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 25-29)
2. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso di casualità [Art. 288, secondo comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. e)] (v. punti 32-33, 36-38)
Oggetto
Risarcimento del danno che il ricorrente asserisce aver subìto per effetto dell’applicazione della decisione della Commissione 16 ottobre 2000, 2000/666/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (GU L 278, pag. 26)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle inerenti all’eccezione di irricevibilità.
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