Causa T-37/04 R
Região autónoma dos Açores
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Procedimento sommario — Pesca — Regolamento (CE) del Consiglio n. 1954/2003 — Domanda di sospensione dell’esecuzione parziale e di altre misure provvisorie — Ricevibilità — Urgenza — Intervento»
Ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 2004
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Intervento — Persone interessate — Intervento nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione — Domanda relativa al regolamento n. 1954/2003 nella parte in cui riguarda le acque delle Azzorre — Sociétà cooperativa di pescatori esercenti nelle acque delle Azzorre — Associazione territoriale per la protezione dell’arcipelago delle Azzorre — Ricevibilità — Presupposti — Associazione internazione di difesa dell’ambiente — Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma; regolamento (CE) del Consiglio n. 1954/2003)
2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale — Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Ricorso di un’autorità regionale — Regione dotata di personalità giuridica in forza del diritto nazionale — Regione legittimata a proporre ricorso
(Art. 230, quarto comma, CE)
4. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alla gestione della pesca in determinate zone — Ricorso di un’autorità regionale di una delle zone interessate dal regolamento — Ricevibilità — Presupposti
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 1954/2003)
5. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Ponderazione degli interessi in gioco — Sospensione dell’esecuzione di una misura di portata generale — Valutazione delle conseguenze della sospensione per numerosi interessati rispetto alla necessità del provvedimento per il ricorrente
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 1954/2003)
6. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Esistenza di altri possibili rimedi che la Commissione o gli Stati membri possono adottare — Esclusione dell’urgenza
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 1954/2003)
1. La nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, va intesa come interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni. Si deve verificare, in particolare, che il soggetto che ha proposto istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Le associazioni possono essere ammesse a intervenire per tutelare gli interessi dei propri aderenti in cause che sollevano questioni di principio atte a pregiudicare i suddetti interessi.
Ha un interesse del genere, nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento n. 1954/2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, nella parte in cui riguarda le acque delle Azzorre, una società cooperativa a responsabilità limitata che costituisce un’organizzazione di produttori e avente come scopo principale la tutela degli interessi dei suoi aderenti, essenzialmente pescatori che esercitano le loro attività nelle Azzorre. Ha parimenti un interesse del genere un’associazione senza scopo di lucro impegnata nella difesa dell’ambiente, il cui obiettivo principale è, in particolare, lo studio e la protezione del patrimonio nazionale e culturale dell’arcipelago delle Azzorre, nonché la protezione della popolazione ittica e degli ecosistemi marini del suddetto arcipelago.
Per contro, è irricevibile l’istanza di intervento di un’associazione internazionale di difesa dell’ambiente allorché i suoi scopi e le sue attività interessano estese zone geografiche e non sono esclusivamente o principalmente incentrati sulle acque delle Azzorre. Infatti, la portata degli interessi di un’associazione internazionale del genere è troppo ampia e troppo generale per essere sostanzialmente interessata dall’esito del procedimento di sospensione dell’esecuzione di un regolamento riguardante soltanto le acque delle Azzorre.
(v. punti 59-60, 63, 69-70)
2. Anche se è vero che il problema della ricevibilità del ricorso principale, in linea di principio, non deve essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa, tuttavia, perché la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve dimostrare l’esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, al fine di evitare che esso possa ottenere, attraverso il procedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione di un atto che la Corte in seguito si rifiuterebbe di annullare, essendo stato il ricorso dichiarato irricevibile nella causa principale.
Tale esame della ricevibilità del ricorso principale è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario. Infatti, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se il richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Pertanto il giudice dell’urgenza è tenuto a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso principale possa essere del tutto esclusa. In mancanza, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa corrisponderebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale.
(v. punti 108-110)
3. Dal momento che una regione gode della personalità giuridica in forza del diritto nazionale, essa può, in via di principio, proporre un ricorso di annullamento a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, ai sensi del quale qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
(v. punto 112)
4. Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite a motivo di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e perciò le identifichi in modo analogo al destinatario.
In particolare, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto da una regione, come la Regione autonoma delle Azzorre, contro il regolamento n. 1954/2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, nella parte in cui riguarda le acque delle Azzorre, l’interesse generale che, in quanto entità competente sul suo territorio per le questioni di indole economica, in particolare la pesca, essa può avere a ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente a considerarla interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Non è sufficiente nemmeno, per provare l’interesse individuale, che la richiedente benefici di una tutela specifica conferita dal Trattato, segnatamente dall’art. 299, n. 2, CE, né che l’atto impugnato la menzioni in modo espresso e specifico, né che il Consiglio fosse obbligato a tener conto della situazione della stessa richiedente nell’emanare il regolamento impugnato.
La richiedente è tenuta a provare, sulla base dei fatti, che l’atto impugnato la riguarda a motivo di una circostanza di fatto che la distingue rispetto ad ogni altro soggetto, e anche rispetto alle altre regioni ultraperiferiche. Tale può essere il caso, prima facie, se la ricorrente può dimostrare che il regolamento impugnato produce effetti sostanziali e immediati sulla sua situazione giuridica – poiché, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di quest’ultimo, essa sarà privata del potere di legiferare in materia di pesca e poiché le attività di pesca, le quali costituiscono una parte sostanziale della sua economia, saranno pregiudicate – e che, inoltre, la sua situazione è particolare per quanto riguarda l’ecosistema marino e le attività di pesca.
(v. punti 116-120)
5. Nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione di un regolamento contenente una misura di portata generale, quale il regolamento n. 1954/2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, il giudice del procedimento sommario deve valutare le conseguenze di una sospensione dell’esecuzione per moltissimi interessati rispetto alla necessità delle misure provvisorie richieste per prevenire il danno grave e irreparabile addotto dal richiedente in attesa che si statuisca sul ricorso principale.
Deve altresì tenersi conto del fatto che, quando il Consiglio, in qualità di legislatore, dispone di un considerevole potere discrezionale, e il sindacato giurisdizionale si limita pertanto a esaminare se l’atto non sia viziato da errore manifesto, sviamento di potere o palese superamento dei limiti di tale potere discrezionale, il giudice del procedimento sommario, salvo che in una situazione di manifesta urgenza, non può, senza rischiare di usurpare il potere discrezionale del Consiglio, sostituire la propria valutazione a quella formulata da questa istituzione.
La ponderazione degli interessi in gioco impone quindi che il giudice del procedimento sommario possa sostituire la propria valutazione a quella del Consiglio solo in circostanze eccezionali caratterizzate da un fumus boni iuris particolarmente serio e da un’urgenza manifesta.
(v. punti 135-138, 193, 195)
6. Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. In particolare, quando il danno dipende dalla sopravvenienza di un certo numero di fattori, basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.
A tale proposito, nel caso di una domanda di sospensione dell’esecuzione di un regolamento, come il regolamento n. 1954/2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, la necessità di provvedimenti provvisori è esclusa se esistono altri possibili rimedi, più adeguati e proporzionati, quali le misure di emergenza adottate dalla Commissione o dagli Stati membri nell’ambito della politica comune della pesca, e se il richiedente può agire per garantire siffatte misure.
(v. punti 141, 194)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
7 luglio 2004(1)
«Procedimento d'urgenza – Pesca – Regolamento (CE) del Consiglio n. 1954/2003 – Domanda di sospensione dell'esecuzione parziale e di altre misure provvisorie – Ricevibilità – Urgenza – Intervento»
Nel procedimento T-37/04 R,
Região autónoma dos Açores, rappresentata dai sigg. M. Renouf, S. Crosby e C. Bryant, solicitors, e dal sig. H. Mercer, barrister,
richiedente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Monteiro e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,
resistente, sostenuto daCommissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e B. Doherty, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,e daRegno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad e dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione parziale del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1), nella parte in cui tale regolamento riguarda le acque delle Azzorre, in particolare dei suoi artt. 3, 5, n. 1, 11, 13, lett. b), e 15 e del suo allegato, e/o tutti gli altri provvedimenti provvisori ritenuti appropriati,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Ambito giuridico
1 L’ambito normativo pertinente per la presente domanda di provvedimenti provvisori è quello relativo alla politica comune della pesca nella Comunità (PCP), per quanto riguarda segnatamente una zona di competenza della giuridisdizione portoghese che si estende fino a 200 miglia marine a partire dalla linea di base delle Azzorre (in prosieguo: le «acque delle Azzorre»), ossia la zona economica esclusiva delle Azzorre. Il contesto normativo è complesso e consta di numerosi atti di rango regolamentare di diritto derivato che disciplinano le attività di pesca in detta zona.
A – Norme che limitano l’accesso alle acque sotto la giurisdizione portoghese, in particolare alle acque delle Azzorre
2 Dopo l’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità avvenuta il 1° gennaio 1986, le disposizioni figuranti nel Trattato relativo all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell’energia atomica (GU 1985, L 302, pag. 9; in prosieguo: l’«atto di adesione»), da un lato, e la normativa successiva di diritto derivato, dall’altro, disciplinano l’accesso delle navi straniere alle acque poste sotto la giurisdizione della Repubblica portoghese, tra cui rientrano le acque delle Azzorre.
3 In particolare, gli artt. 154-166 e 346-363 dell’atto di adesione contenevano disposizioni transitorie relative alla pesca in Spagna e in Portogallo. In forza degli artt. 162 e 350 dell’atto di adesione e dell’art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE), il Consiglio ha adottato un regime transitorio adattato mediante il regolamento (CE) del Consiglio 30 maggio 1994, n. 1275, relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli «Pesca» dell’atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 140, pag. 1). Tale regolamento ha fissato il quadro istituzionale che consente al Consiglio di adottare nuove misure. L’art. 353 dell’atto di adesione sanciva che il regime transitorio adattato doveva essere mantenuto in vigore fino al 31 dicembre 2002.
4 Il Consiglio, in forza del regolamento n. 1275/94, ha adottato due regolamenti: il regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), e il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 1995, n. 2027, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 199, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti del 1995»).
5 I regolamenti del 1995 disciplinano l’accesso alle acque sotto la giurisdizione portoghese, tra cui rientrano le acque delle Azzorre. Gli stessi sanciscono, segnatamente, un regime di limitazione dello sforzo di pesca che esclude espressamente l’accesso delle navi straniere alle acque delle Azzorre.
6 Il regolamento n. 685/95 comprende norme che vietano ai pescherecci spagnoli che esercitano la pesca dei tonnidi accedere alle acque delle Azzorre (art. 8, n. 3, dell’allegato III).
7 Il regolamento n. 2027/95 definisce nel suo allegato I il livello massimo annuale di sforzo di pesca per ciascuna attività di pesca, con riferimento a ogni Stato membro. In base ai limiti previsti da tale allegato, il Portogallo è l’unico Stato membro autorizzato a pescare specie di acque profonde nei fondali delle Azzorre. Inoltre, l’allegato non accorda alcuna quota per la pesca effettuata con attrezzi trainati di specie demersali e di specie di acque profonde nelle acque delle Azzorre, il che, in sostanza, vieta l’utilizzo in tali acque di attrezzi trainati.
B – Altri regolamenti pertinenti applicabili alle acque delle Azzorre
8 Altri regolamenti applicabili, in particolare, alle acque delle Azzorre disciplinano determinate questioni, tra cui i totali ammissibili di catture (in prosieguo: i «TAC»), lo sforzo di pesca per le specie di acque profonde e l’utilizzo di attrezzi da pesca autorizzati.
1. Il regolamento di base
9 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), è il «regolamento di base» attuale applicabile al presente procedimento.
10 Gli artt. 1 e 2 del regolamento di base dispongono rispettivamente che il campo di applicazione della PCP «riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive (…)» e che la PCP «garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale». In vista del perseguimento di tali obiettivi l’art. 4 del regolamento di base dispone che «il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca (…)» e che siffatte misure «sono decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili (…)». I provvedimenti adottati possono riguardare specie o gruppi particolari e possono includere misure quali la «definizione di obiettivi», la «limitazione delle catture», il «contenimento dello sforzo di pesca» e «misure tecniche» (ad esempio, relative alla struttura degli attrezzi da pesca) o misure specifiche volte a «ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio».
11 Gli artt. 7 e 8 del regolamento di base legittimano rispettivamente la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure d’urgenza in caso di grave rischio per l’ecosistema marino o per lo stock ittico. Ai sensi degli artt. 7 e 8:
«Articolo 7
Misure di emergenza adottate dalla Commissione
1. Se è stato constatato un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.
(…)
Articolo 8
Misure d’urgenza adottate dagli Stati membri
1. Se è stato constatato un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l’ecosistema marino derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.
(…)».
2. Regolamenti del 2002 sugli stock di pesci di acque profonde
12 Alcuni regolamenti prevedono determinati TAC e il contenimento dello sforzo di pesca per le specie di acque profonde.
13 Il regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2340, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (GU L 356, pag. 1), indica i TAC e i contingenti per gli stock di pesci di alto mare. Per quanto riguarda le acque delle Azzorre, l’allegato I del suddetto regolamento stabilisce particolari limiti per due specie di acque profonde: il pesce sciabola nero e l’occhialone.
14 Il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2347, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351, pag. 6; in prosieguo, con il regolamento n. 2340/2002: i «regolamenti del 2002»), fissa norme che comportano un contenimento dello sforzo di pesca per talune specie di acque profonde elencate nell’allegato I di tale regolamento (tra cui importanti specie delle Azzorre come il pesce specchio atlantico e la specie berici). Lo sforzo di pesca per quanto riguarda tali specie è limitato in modo tale da non eccedere la potenza e il volume globali con riferimento agli anni 1998, 1999 e 2000. L’allegato II del regolamento si applica a un elenco diverso di specie di acque profonde (tra cui la cernia, lo scorfano di fondale, il moro e il grongo) per le quali le navi devono conservare le informazioni dettagliate registrate al fine di consentire la sorveglianza della situazione di tali specie.
3. Regolamento n. 850/98 che disciplina l’uso degli attrezzi da pesca
15 La PCP include misure che prescrivono obblighi per l’utilizzo di particolari attrezzi da pesca e/o che lo vietano. Il regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125, pag. 1), prescrive le dimensioni minime delle maglie relative alle reti da traino e si applica, segnatamente, alle acque delle Azzorre.
16 La Commissione ha sottoposto al Consiglio per approvazione una proposta di regolamento di tale istituzione recante modifica del regolamento n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in talune zone dell’Oceano Atlantico [COM(2004) 58; in prosieguo: la «proposta sulla pesca a strascico»].
17 Nella proposta sulla pesca a strascico si suggerisce di imporre un divieto di utilizzare nelle acque delle Azzorre reti a strascico di fondo o attrezzi da pesca di tipo analogo. L’art. 30 modificato del regolamento n. 850/98 disporrebbe quanto segue:
«Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nelle [acque delle Azzorre in particolare]».
4. Regolamento n. 2847/93 sui regimi di controllo (VMS e sistema di segnalazione)
18 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2847/93»), introduce un regime d’utilizzo di quello che è bene definire come sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System; in prosieguo: il «VMS»), il quale obbliga i pescherecci ad avere a bordo un’apparecchiatura funzionante che ne consenta la localizzazione e l’individuazione mediante sistemi di controllo a distanza.
19 Il titolo II bis del regolamento n. 2847/93 è stato introdotto dal regolamento (CE) del Consiglio 8 dicembre 1995, n. 2870, che modifica il regolamento n. 2847/93 (GU L 301, pag. 1). Il titolo II bis del regolamento n. 2847/93 impone ulteriori obblighi di dichiarazione ai pescherecci attivi nella pesca di specie demersali (titolo II bis, art. 19 bis, n. 3, art. 19 ter, art. 19 quater, art. 19 quinquies e art. 19 sexies, n. 3) che vanno sotto il nome di «sistema di segnalazione» (hailing system).
20 Altri regolamenti sanciscono norme complementari relative all’uso del VMS. Il regolamento n. 2347/2002 stabilisce specifiche norme relative all’utilizzo dei VMS da parte dei pescherecci che esercitano la loro attività in acque profonde. Il regolamento n. 2371/2002 impone il VMS anche ai pescherecci di lunghezza superiore ai 18 metri o, a partire dal 2005, di oltre 15 metri di lunghezza. Il regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2003, n. 2244, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (GU L 333, pag. 17), illustra altre norme tecniche riguardanti l’utilizzo del VMS.
C – Regolamento n. 1954/2003 – Regolamento impugnato
21 Come emerge già in modo chiaro dalla sintetica enunciazione degli atti sopramenzionati, il regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), non costituisce l’unico atto comunitario pertinente che disciplina le attività di pesca, segnatamente la pesca in acque profonde, nelle acque delle Azzorre. Infatti, il regolamento impugnato rientra in un gran numero di atti normativi nel più ampio ambito della PCP.
22 Il regolamento impugnato è stato adottato sulla base dell’art. 37 CE e dell’art. 299, n. 2, CE. Prevede un regime di sforzo di pesca in un’ampia zona del Nord Atlantico (che include le zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X e le zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0), denominata le «acque occidentali». Come indica l’art. 2 del regolamento impugnato, le zone CIEM e Copace sono definite nel regolamento (CEE) del Consiglio 17 dicembre 1991, n. 3880, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 365, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione 23 luglio 2001 (GU L 222, pag. 20). Occorre rilevare che le acque delle Azzorre rientrano nelle zone CIEM X e Copace 34.2.0.
23 Ai sensi del secondo ‘considerando’ del regolamento impugnato, in seguito alla scadenza, risalente al 31 dicembre 2002, del regime di accesso transitorio previsto dall’atto di adesione, occorre adeguare alla nuova situazione giuridica alcune disposizioni relative al suddetto accesso, figuranti nei regolamenti del 1995.
24 Ai sensi dell’art. 3 del regolamento impugnato, gli Stati membri devono valutare e accordare il livello dello sforzo di pesca esercitato da pescherecci aventi una lunghezza pari o superiore a 15 metri (si applicano disposizioni specifiche ai pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, enunciate all’art. 4 del regolamento impugnato), quale media annuale del periodo dal 1998 al 2002 in ciascuna delle zone CIEM o delle zone Copace per quanto concerne in particolare le attività di pesca in acque demersali, escluse quelle in acque profonde previste dal regolamento n. 2347/2002.
25 In forza degli artt. 7 e 8 del regolamento impugnato, gli Stati membri devono redigere un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che sono autorizzati ad esercitare le attività di pesca per le specie in questione e sono tenuti ad adottare le misure necessarie per regolare lo sforzo di pesca sorvegliando l’attività della propria flotta. Ai sensi dell’art. 10 del regolamento impugnato, gli Stati membri hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione la valutazione dello sforzo di pesca intrapreso ai fini dell’attuazione dell’art. 3 e l’elenco dei pescherecci nonché le misure previste dagli artt. 7 e 8.
26 L’art. 11 del regolamento impugnato istituisce una procedura ai sensi della quale il Consiglio o, in subordine, la Commissione può adottare un regolamento che stabilisce lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca in questione (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»). Ai sensi dell’art. 11:
«Procedura decisionale
1. Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 10 e in stretta concertazione con gli Stati membri interessati, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 29 febbraio 2004, una proposta di regolamento che stabilisce lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6.
2. Il Consiglio, entro il 31 maggio 2004, stabilisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione lo sforzo di pesca annuo massimo di cui al paragrafo 1.
(…)
3. Qualora il Consiglio non raggiunga una decisione entro il 31 maggio 2004 la Commissione adotta, entro il 31 luglio 2004, un regolamento che stabilisce lo sforzo massimo di pesca annuo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 sulla base della proposta menzionata nel paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002».
27 L’art. 14 del regolamento impugnato modifica alcune disposizioni del regolamento n. 2847/93 relative all’utilizzo del VMS e del sistema di segnalazione. L’art. 13 si applica in sostanza al VMS e al sistema di segnalazione previsti dal regolamento n. 2847/93 in una zona biologicamente sensibile limitrofa all’Irlanda, definita dall’art. 6 del regolamento impugnato. L’art. 13, lett. b), che riguarda tutte le altre zone, comprese le acque delle Azzorre, si applica tuttavia solo al VMS e abolisce il sistema di segnalazione nelle suddette zone.
28 L’art. 15 del regolamento impugnato dispone l’abrogazione dei regolamenti del 1995 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione oppure, se anteriore, dal 1° agosto 2004.
29 L’art. 5 del regolamento impugnato sancisce una norma che limita l’accesso proprio alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie. Detto articolo prevede:
«1. Nelle acque situate entro le 100 miglia nautiche dalle linee di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare la pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole, ad eccezione dei pescherecci comunitari che tradizionalmente operano in tali acque sempreché questi non superino lo sforzo di pesca tradizionale.
(…)».
Fatti all’origine della controversia
A – La richiedente
30 La richiedente, la Região autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre), è una regione autonoma della Repubblica portoghese. Il diritto portoghese le attribuisce personalità giuridica e, in forza della Costituzione portoghese, dispone di importanti poteri autonomi tra cui quello di legiferare sulle questioni relative alla pesca (artt. 227 e 228 della Costituzione portoghese).
B – Genesi del regolamento impugnato e ulteriori proposte sulle modalità di applicazione
31 Il 16 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta che ha condotto all’adozione del regolamento impugnato [proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 – COM(2002) 739 def.].
32 Il 19 maggio 2003, e successivamente il 28 maggio 2003, la presidenza del Consiglio ha pubblicato rispettivamente un documento di riflessione e un documento di lavoro, che vertono sulla proposta della Commissione e prospettano di apportarvi alcune modifiche. In particolare, la presidenza ha proposto che intorno alle Azzorre venisse creata, oltre a una zona ad accesso ristretto di 200 miglia marine per i tonnidi figurante nella proposta della Commissione, un’analoga zona di 50 miglia marine per le specie di acque profonde sul fondamento dell’art. 299, n. 2, CE.
33 Il 4 giugno 2003 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa [P5_TA(2003)0250] relativa alla proposta della Commissione, che ha approvato la suddetta proposta fatte salve alcune modifiche, segnatamente il mantenimento del regime previsto nel regolamento n. 685/95 per un periodo supplementare di dieci anni.
34 Il 5 settembre 2003 la presidenza del Consiglio, con l’accordo della Commissione, ha presentato un progetto di compromesso della presidenza in cui figurano come fondamento giuridico del regolamento impugnato non solo l’art. 37 CE, ma altresì l’art. 299, n. 2, CE. L’art. 6, n. 1, del progetto di compromesso della presidenza prevedeva una zona di accesso ristretto di 100 miglia marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie per tutte le specie, vale a dire non solo per i tonnidi in base a quanto previsto dalla proposta iniziale della Commissione.
35 Il 13 ottobre 2003 il Consiglio è giunto a un accordo politico sulla base del progetto di compromesso della presidenza del 5 settembre 2003. Quello stesso giorno la Commissione ha reso una dichiarazione, allegata al resoconto del Consiglio, ai sensi della quale:
«Al fine di completare i limiti di accesso alle Azzorre e di evitare i danni causati agli ecosistemi sensibili nelle acque sino ad almeno 200 miglia marine attorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, la Commissione proporrà quanto prima un regolamento che modifica il regolamento n. 850/98 diretto a vietare la pesca con attrezzi trainati».
36 Il 4 novembre 2003 il Consiglio ha adottato il regolamento impugnato.
37 Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha formulato una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in talune zone dell’Oceano Atlantico [COM(2004) 58 def.].
38 Il 12 marzo 2004 la Commissione ha adottato una proposta riguardante un regolamento di applicazione ai sensi dell’art. 11 del regolamento impugnato, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca [COM(2004) 166 def.].
Procedimento
39 Il 12 dicembre 2003 la richiedente, con lettere indirizzate dai suoi consiglieri giuridici al segretario generale del Consiglio e al direttore generale della direzione generale (DG) «Pesca» della Commissione, ha depositato in forza del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), una prima domanda di accesso ad alcuni documenti riguardanti l’adozione del regolamento impugnato.
40 Con lettera 7 gennaio 2004 il segretario generale del Consiglio ha informato la richiedente del fatto di aver individuato 24 documenti che intendeva diffondere nella loro interezza. Il 13 gennaio 2004 la richiedente ha presentato una richiesta di conferma, affermando che la risposta del segretario generale non teneva sufficientemente conto di tutti gli aspetti della sua domanda iniziale. Il 15 gennaio 2004 l’unità «Comunicazione e Informazione» della DG «Pesca» della Commissione ha inoltrato un’e-mail al consigliere giuridico della richiedente in risposta alla sua domanda di accesso iniziale a determinati documenti. Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato una risposta alla domanda di conferma e divulgato alcuni documenti supplementari, elencati al punto 4 della sua risposta.
41 Con atto introduttivo depositato il 2 febbraio 2004 presso la cancelleria del Tribunale di primo grado, la richiedente ha presentato ricorso in applicazione degli artt. 230 CE e 231 CE diretto a ottenere, segnatamente, il parziale annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui riguarda le acque delle Azzorre, in particolare dei suoi artt. 3, 5, n. 1, 11, 13, lett. b), e 15 del regolamento impugnato e dell’allegato del suddetto regolamento.
42 Con atto separato depositato il 9 marzo 2004 presso la cancelleria del Tribunale di primo grado, la richiedente ha proposto il presente ricorso, a norma degli artt. 242 CE e 243 CE e dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale, diretto a ottenere la sospensione dell’esecuzione parziale del regolamento impugnato e/o tutti gli altri provvedimenti provvisori ritenuti appropriati. In particolare, la richiedente chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– «sospendere l’esecuzione degli artt. 3 e 11 e dell’allegato del [regolamento impugnato], in attesa della sentenza del Tribunale nell’ambito della causa principale, o fino a nuovo ordine, nella parte in cui essi:
– dispongono che lo sforzo di pesca ai sensi del regolamento sia determinato solamente con riferimento alle specie bersaglio e alla zona CIEM/Copace e non anche al tipo di attrezzo da pesca utilizzato, sia esso fisso o trainato;
– escludono dall’operazione di cui agli artt. 3 e 11 le specie demersali contemplate dal regolamento [n.]2347/2002;
– sospendere l’esecuzione dell’art. 15 del [regolamento impugnato], in attesa della sentenza del Tribunale nell’ambito della causa principale o fino a nuovo ordine, in quanto l’abrogazione dei [regolamenti del 1995]:
– sopprime la competenza della Comunità al fine di determinare lo sforzo di pesca con riferimento non solo alle specie bersaglio e alla zona CIEM/Copace, ma anche con riferimento al tipo di attrezzo da pesca utilizzato (artt. 3, n. 1, e 6 e allegato I del regolamento n. 685/95 nonché art. 2 e allegato del regolamento [n.]2027/95) ed elimina la determinazione dello stesso introdotta dal regolamento [n.]2027/95;
– sopprime il potere di determinare lo sforzo di pesca annuo massimo per zona relativamente alle specie demersali contemplate dal regolamento [n.]2347/2002 e sopprime la fissazione dello stesso introdotta dal regolamento [n.]2027/95;
– sopprime il divieto d’accesso dei pescherecci spagnoli nelle acque insulari sotto sovranità o giurisdizione del Portogallo nelle zone CIEM X e [nella divisione] Copace [34.2.0] per la pesca di tonno o di tonnidi (allegato III, n. 3, del regolamento [n.]685/95);
– è idoneo a prendere effetto a decorrere dal 1° agosto 2004 indipendentemente dal fatto che il regolamento di cui all’art. 11, n. 2 o 3, del [regolamento impugnato] sia o meno entrato in vigore;
– sospendere l’esecuzione dell’art. 5, n. 1, del regolamento impugnato, in attesa della sentenza del Tribunale nell’ambito della causa principale o fino a nuovo ordine, nella parte in cui non conferma il divieto d’accesso dei pescherecci spagnoli alle acque insulari sotto sovranità o giurisdizione del Portogallo nelle zone CIEM X e [nella divisione] Copace [34.2.0] per la pesca del tonno o dei tonnidi;
– sospendere l’esecuzione dell’art. 13, lett. b), del [regolamento impugnato], in attesa della sentenza del Tribunale nell’ambito della causa principale o fino a nuovo ordine, nella parte in cui esclude l’applicazione degli artt. 19 bis, n. 3, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies del regolamento [n.]2847/93 nelle acque attorno alle Azzorre sotto sovranità o giurisdizione del Portogallo;
– in subordine, adottare un’ordinanza provvisoria che resti in vigore fino alla pronuncia della sentenza nella causa T-37/04, o fino a nuovo ordine, volta a vietare ai pescherecci spagnoli la pesca nelle acque delle Azzorre del tonno o dei tonnidi, e a pescherecci provenienti da Stati membri diversi dal Portogallo la pesca di specie demersali e di specie di acque profonde;
– adottare ogni altra ordinanza o provvedimento che possa risultare giusto e appropriato nelle circostanze della fattispecie;
– condannare il Consiglio alle spese».
43 Il 31 marzo 2004 il Consiglio ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori. In tali osservazioni il Consiglio chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– dichiarare la domanda irricevibile;
– in subordine, dichiarare la domanda infondata;
– condannare la richiedente alle spese.
44 Con istanze depositate rispettivamente il 30 marzo e il 1° aprile 2004 presso la cancelleria del Tribunale, la Commissione e il Regno di Spagna hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento d’urgenza a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
45 Le istanze di intervento sono state notificate alle parti in applicazione dell’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
46 Con lettere 6 aprile 2004 la richiedente e il Consiglio hanno entrambi confermato che non intendevano formulare alcuna eccezione riguardo alle istanze di intervento depositate nell’ambito del presente procedimento da parte della Commissione e del Regno di Spagna.
47 Con ordinanza 20 aprile 2004 il presidente del Tribunale ha ammesso la Commissione e il Regno di Spagna ad intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
48 Il 21 aprile 2004 la Commissione e il Regno di Spagna hanno presentato le loro osservazioni relative alla domanda di provvedimenti provvisori. Nelle suddette osservazioni la Commissione e il Regno di Spagna chiedono che il presidente del Tribunale voglia:
– dichiarare la domanda irricevibile;
– in subordine, dichiarare la domanda infondata;
– condannare la richiedente alle spese.
49 Con atto separato depositato il 22 aprile 2004 presso la cancelleria del Tribunale, il Consiglio, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso di cui alla causa principale, mediante la quale ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso di parziale annullamento del regolamento impugnato manifestamente irricevibile e condannare la richiedente alle spese.
50 Il 27 aprile 2004 la richiedente e la Commissione sono state invitate, rispettivamente, a presentare, entro il 28 aprile 2004, da un lato, tutti i documenti alle stesse pervenuti a riscontro della domanda di accesso a determinati documenti, depositata il 12 dicembre 2003 dalla richiedente, e alle ulteriori domande di conferma e, dall’altro, fotocopie della proposta della Commissione sul regolamento d’applicazione ai sensi dell’art. 11 del regolamento impugnato. Il 27 aprile 2004 la Commissione ha prodotto i documenti richiesti. La richiedente li ha presentati il 29 aprile 2004 e questi ultimi sono stati ammessi quali documenti del fascicolo con decisione 30 aprile 2004.
51 Con documento distinto depositato il 30 aprile 2004 presso la cancelleria del Tribunale, il Consiglio ha chiesto che dal fascicolo relativo alla presente causa venissero ritirati due documenti allegati alle osservazioni presentate il 21 aprile 2003 dal Regno di Spagna, costituiti da pareri del servizio giuridico del Consiglio, e che non venissero presi in considerazione. Il Regno di Spagna è stato invitato a presentare, all’udienza prevista per il 5 maggio 2004, le sue osservazioni sulla domanda del Consiglio.
52 Con istanze depositate presso la cancelleria del Tribunale il 29 e 30 aprile 2004 quattro organizzazioni, la Seas at Risk, il WWF – World Wide for Nature (in prosieguo: il «WWF»), rappresentate da R. Buxton, solicitor, e D. Owen, barrister, la Porto de Abrigo – Organização de Produtores da Pesca CRL (in prosieguo: la «Porto de Abrigo») e la GÊ-Questa – Associação de Defesa do Ambiente (in prosieguo: la «GÊ-Questa»), rappresentate dall’avv. P. Linhares Dias, hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento d’urgenza a sostegno delle conclusioni della richiedente.
53 I quattro soggetti che hanno presentato istanza di intervento sono stati invitati ad assistere all’udienza prevista per il 5 maggio 2004 e a formulare in tale sede i loro argomenti, fatto salvo l’esito delle loro rispettive istanze.
54 Il 5 maggio 2004 la richiedente, il Consiglio, la Commissione, il Regno di Spagna e coloro che hanno presentato istanza di intervento (il WWF, la Seas at Risk, la Porto de Abrigo e la GÊ-Questa) hanno formulato i loro argomenti in udienza e risposto ad alcuni quesiti sottoposti dal presidente del Tribunale. Per quanto riguarda coloro che hanno presentato istanza di intervento, anche se il presidente li ha autorizzati tutti a formulare argomenti in merito alla loro istanza nonché in merito alla fondatezza della presente domanda di provvedimenti urgenti, si è nondimeno riservato la sua decisione finale relativa alla loro istanza di intervento.
55 Atteso che all’udienza il Regno di Spagna non ha sollevato eccezioni riguardo alla domanda del Consiglio diretta al ritiro del fascicolo e alla mancata presa in considerazione dei due documenti allegati alle osservazioni del Regno di Spagna del 21 aprile 2004, il presidente ha deciso in corso di udienza di disporre il ritiro di tali documenti dal fascicolo.
56 Il 18 giugno 2004 la richiedente ha depositato una domanda diretta a ottenere che il Tribunale riaprisse la fase scritta del procedimento e ammettesse la parte pertinente del rapporto risalente a giugno 2004 realizzato dal comitato consultivo per la gestione della pesca (CCGP) del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). Il presidente ha deciso di ammettere il suddetto rapporto e, il 30 giugno 2004, il cancelliere del Tribunale ha trasmesso una copia di quest’ultimo alle altre parti al fine di consentire loro di presentare tutte le osservazioni che avessero da sottoporre in merito. Il 6 luglio 2004 il Consiglio, la Commissione e il Regno di Spagna hanno presentato le loro osservazioni.
In diritto
A – Sulle domande di intervento del WWF, della Seas at Risk, della Porto de Abrigo e della GÊ-Questa
57 Come sopra rilevato, il WWF, la Seas at Risk, la Porto de Abrigo e la GÊ-Questa hanno chiesto di intervenire a norma dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. All’udienza le altre parti non hanno presentato alcuna osservazione in merito al fatto che tali istanti chiedano di essere ammessi a intervenire nel presente procedimento.
58 Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, che si applica al Tribunale di primo grado in forza dell’art. 53, primo comma, del suddetto Statuto, una persona può intervenire in una controversia sottoposta al Tribunale purché dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.
59 A tale proposito, secondo una costante giurisprudenza la nozione di interesse alla soluzione della controversia va intesa come interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni. Si deve verificare, in particolare, che il soggetto che ha proposto istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo (v. ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 3 giugno 1999, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑1797, punto 14, e ordinanza del presidente del Tribunale 10 luglio 2000, causa T-54/00 R, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. II-2875, punto 15 e la giurisprudenza ivi citata). Le associazioni possono essere ammesse a intervenire per tutelare gli interessi dei propri aderenti in cause che sollevano questioni di principio atte a pregiudicare i suddetti interessi (v. ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 1998, causa C-151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I-5441, punto 6 e la giurisprudenza ivi citata).
60 La Porto de Abrigo è una società cooperativa a responsabilità limitata, che costituisce un’organizzazione di produttori. In base ai suoi statuti, il suo scopo principale è la tutela degli interessi dei suoi aderenti, essenzialmente pescatori che esercitano la loro attività nelle Azzorre.
61 È chiaro che il regolamento impugnato, volto a disciplinare, le attività di pesca, in particolare nelle acque delle Azzorre, e qualsiasi ordinanza diretta a sospenderne l’applicazione o altri provvedimenti d’urgenza avrebbero un’incidenza sostanziale e diretta sui soci della Porto de Abrigo, i cui mezzi di sostentamento dipendono da tali attività di pesca. Si deve pertanto ritenere che la Porto de Abrigo vanti un interesse diretto e certo all’esito del presente procedimento.
62 Di conseguenza la Porto de Abrigo deve essere ammessa, conformemente alla sua istanza, a intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della richiedente.
63 La GÊ-Questa è un’associazione senza scopo di lucro, impegnata nella difesa dell’ambiente, il cui obiettivo principale consiste appunto nella tutela dell’ambiente e nella promozione di quest’ultimo, e altresí nello studio e nella protezione del patrimonio nazionale e culturale dell’arcipelago delle Azzorre. I suoi statuti le conferiscono espressamente la missione di proteggere il patrimonio naturale dell’arcipelago delle Azzorre, che include la popolazione ittica e gli ecosistemi marini del suddetto arcipelago.
64 La sospensione dell’esecuzione del regolamento impugnato avrebbe un effetto diretto sulle attività di pesca nelle acque delle Azzorre, e in tal modo anche sull’uso di attrezzi da pesca atti ad avere una notevole incidenza sull’ecosistema delle acque delle Azzorre, che costituisce la principale zona di attività della GÊ‑Questa. Occorre pertanto considerare che la GÊ-Questa ha un interesse diretto e certo all’esito del presente procedimento.
65 La GÊ-Questa deve essere pertanto ammessa, conformemente alla sua istanza, a intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della richiedente.
66 La Seas at Risk afferma di essere un’organizzazione volta a tutelare l’ambiente internazionale, indipendente e senza scopo di lucro; la sua sede si trova nei Paesi Bassi. Essa ha per oggetto la tutela e la riabilitazione dell’ambiente marino. Con le sue sedici organizzazioni aderenti presenti in otto Stati membri e in Norvegia, la Seas at Risk è la più grande federazione europea che riunisce organizzazioni ecologiche non governative, da essa rappresentate su scala europea presso la Commissione OSPAR (Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale), la Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (CPANE), l’Organizzazione marittima internazionale e nell’ambito dei procedimenti relativi alla Conferenza sulla protezione del Mare del Nord. Essa si occupa esclusivamente di questioni attinenti all’ambiente marittimo, e l’ambito geografico delle sue attività si estende all’intero Atlantico nordorientale.
67 Le finalità del WWF risultano ancora più ampie rispetto a quelle perseguite dalla Seas at Risk. Come si afferma nella sua istanza, il WWF è una delle più vaste organizzazioni a livello mondiale dedite alla tutela dell’ambiente che annovera circa cinque milioni di simpatizzanti; dal punto di vista geografico copre oltre 100 paesi. La sua missione consiste nel porre termine alla degradazione dell’ambiente naturale del pianeta. Essa partecipa a un programma di «mari in pericolo» che interessa le acque oceaniche dell’intero globo. Il WWF è altresì coinvolto, nell’ambito della Commissione OSPAR e di alcuni suoi Stati membri, in un programma nell’Atlantico nordorientale incentrato sulla promozione delle attività di pesca durevoli e sulla creazione di reti di zone marittime protette.
68 Nella loro istanza comune di intervento, la Seas at Risk e il WWF adducono di vantare un interesse diretto e specifico all’esito del presente procedimento. Esse sostengono che le loro attività sono incentrate sulla pesca in acque profonde, sulla tutela dell’ambiente e dell’habitat marino, inclusi i monti sottomarini, e di aver consacrato, nel corso di questi ultimi anni, notevoli risorse al fine di promuovere la tutela degli stock ittici e di habitat che rientrano nell’ambito del regime istituito dal regolamento impugnato. La Seas at Risk e il WWF sostengono inoltre di aver partecipato ad attività di lobbying e di aver preso contatto con alcuni governi e con le istituzioni comunitarie prima e durante la procedura legislativa sfociata nell’adozione del regolamento impugnato. Infine, la Seas at Risk e il WWF sostengono di dover essere ammessi a intervenire in quanto la domanda di provvedimenti provvisori solleva importanti questioni che rivestono per loro un interesse diretto e specifico quanto all’interazione tra la politica della Comunità europea in materia di ambiente e la PCP. I membri delle due organizzazioni hanno il diritto di attendersi, a loro giudizio, di far sentire la loro voce dinanzi alle giurisdizioni comunitarie in circostanze come quelle di cui alla fattispecie.
69 Tali argomenti non possono essere accolti. Contrariamente alle due organizzazioni delle Azzorre, la portata degli interessi della Seas at Risk e del WWF è troppo ampia e troppo generale per essere sostanzialmente interessata dall’esito del presente procedimento e, quindi, non è tale da consentire al giudice del procedimento sommario l’ammissione del WWF e della Seas at Risk all’intervento nel presente procedimento.
70 Infatti, malgrado la loro esperienza e il loro coinvolgimento nelle questioni ambientali, gli scopi e le attività delle due organizzazioni interessano estese zone geografiche e non sono esclusivamente o principalmente incentrati sulle acque delle Azzorre. Ora, è solo con riferimento a tali acque che la richiedente sollecita la sospensione dell’esecuzione parziale del regolamento impugnato. Si deve inoltre rilevare che il regolamento impugnato disciplina le attività di pesca nelle acque delle Azzorre e che la sua applicazione non inciderà sensibilmente sulle attività del WWF o della Seas at Risk, che consistono nell’effettuare ricerche di natura scientifica sull’ambiente e nel praticare il lobbying in materia ambientale in un più ampio contesto. I membri e simpatizzanti della Seas at Risk e del WWF si trovano in tutto il mondo e i loro interessi, consistenti nel tutelare l’ambiente in generale, sono ancora più remoti.
71 Ne consegue che la Seas at Risk e il WWF non hanno dato prova dell’esistenza di un interesse diretto e attuale alla decisione di intervenire con riferimento alle conclusioni della richiedente nel procedimento d’urgenza, cosicché la loro istanza di intervento deve essere respinta.
B – Sulla domanda di provvedimenti d’urgenza
1. Argomenti delle parti
a) Argomenti presentati dalla richiedente
Sulla ricevibilità
72 La richiedente sostiene di essere legittimata ad agire in forza dell’art. 230, quarto comma, CE in quanto è direttamente e individualmente interessata, sebbene l’atto impugnato sia un regolamento del Consiglio.
73 Per quanto riguarda il criterio dell’interesse diretto, la richiedente afferma che il regolamento impugnato lede direttamente i suoi poteri di legiferare e di disciplinare le questioni relative alla pesca nelle acque sotto la sua giurisdizione. Gli effetti del regolamento impugnato la colpiranno direttamente, in quanto gli Stati membri, in particolare il Portogallo, non dispongono di alcuna discrezionalità per attuare il provvedimento.
74 Quanto all’interesse individuale, la richiedente sottopone due argomenti principali. In primo luogo, essa sostiene di beneficiare di una specifica tutela attribuita dal Trattato ai sensi dell’art. 299, n. 2, CE e che, inoltre, il regolamento impugnato riconosce espressamente la sua particolare situazione e include norme specifiche (art. 5 del regolamento impugnato) per quanto riguarda quest’ultima. In secondo luogo, il suddetto regolamento la priva del suo potere di disciplinare la pesca nelle acque delle Azzorre.
Sul fumus boni iuris
75 La richiedente afferma che il suo ricorso avverso il regolamento impugnato, incentrato su sei motivi distinti, è effettivamente fondato.
76 Essa rileva in primo luogo che il regolamento impugnato viola il diritto dell’ambiente, in particolare l’art. 6 CE e l’art. 174, nn. 1-3, CE, e il regolamento di base per il fatto di non osservare rilevanti principi ambientali di natura obbligatoria nell’ambito della normativa relativa al settore della PCP, ossia i principi dello sviluppo sostenibile, di precauzione, di azione preventiva, di correzione alla fonte e di «chi inquina paga». Secondo la richiedente, tutti i menzionati principi risultano lesi in quanto il regolamento impugnato comporterà un’intensificazione dello sforzo di pesca, un danno all’ambiente marino e l’esaurimento degli stock ittici.
77 In particolare, la richiedente sostiene che il regolamento impugnato comporterà le seguenti conseguenze. Abrogando i regolamenti del 1995 che limitavano l’accesso dei pescherecci esteri alle acque delle Azzorre e che, in sostanza, vi vietavano l’uso di attrezzi trainati, il regolamento impugnato condurrà a un sensibile aumento dello sforzo di pesca da parte della flotta industriale di altri Stati membri. Sarebbe questa la ragione per la quale gli artt. 3 e 11 del regolamento impugnato escludono dalla definizione delle attività di pesca in questione qualsiasi riferimento agli attrezzi trainati, autorizzandone quindi indirettamente l’utilizzo. Oltre a ciò, tali disposizioni escludono le specie interessate figuranti nell’allegato I del regolamento n. 2347/2002 che limitava lo sforzo di pesca per un determinato numero di specie ittiche di acque profonde. Inoltre, la richiedente rileva che l’art. 15 del regolamento impugnato abroga i regolamenti del 1995 prima ancora che il regolamento di applicazione volto a limitare lo sforzo di pesca entri in vigore. L’art. 5 prevede una zona di tutela di 100 miglia marine; non disciplina pertanto la zona compresa tra 100 e 200 miglia marine e consente alle imbarcazioni estere di pescarvi ogni tipo di specie, tra cui gli stock di pesci di acque profonde e i tonni. Infine, l’art. 13 del regolamento di cui trattasi abolisce il sistema di segnalazione, privando pertanto la richiedente di essenziali informazioni che le consentirebbero di controllare in modo più efficace le attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sua giurisdizione.
78 Alla luce dei suddetti effetti asseriti, la richiedente afferma che si configura una violazione del principio di sviluppo sostenibile sancito dall’art. 6 CE e dall’art. 2, n. 1, del regolamento di base. Risulta altresì violato il principio di precauzione (previsto dall’art. 6 CE e dall’art. 174, n. 2, CE nonché dall’art. 2 del regolamento di base) dal momento che il Consiglio non ha tenuto conto di prove scientifiche, che il regolamento impugnato comporterà una pesca intensiva nelle zone in quesione e priverà la richiedente di informazioni scientifiche indispensabili di cui essa potrebbe avvalersi in vista di prossime azioni preventive. Il principio di azione preventiva (art. 174, n. 2, CE e artt. 7, 8 e 26 del regolamento di base) è violato in quanto, adottando il regolamento impugnato, il Consiglio non ha tenuto conto della grave minaccia per l’ambiente. Il principio di correzione alla fonte risulta leso perché il regolamento impugnato priva le autorità locali, aventi una migliore cognizione delle acque delle Azzorre, dei loro poteri di far fronte alle problematiche ecologiche relative alle acque delle Azzorre. Infine, si configura un’inosservanza del principio «chi inquina paga» dato che il regolamento impugnato consente alla flotta industriale di causare pregiudizi all’ambiente senza risarcirli.
79 In secondo luogo, la richiedente adduce che il regolamento impugnato è incompatibile con le norme di diritto primario e di diritto derivato volte a tutelare le Azzorre. In particolare essa ritiene che tale regolamento violi l’art. 158 CE e l’art. 299, n. 2, CE in quanto non tutela le Azzorre, contrariamente alla finalità di tali disposizioni. Danneggiando l’ambiente di tale area ed esaurendone gli stock ittici, il regolamento impugnato nuocerà al settore locale della pesca e accrescerà il divario tra le Azzorre e l’Europa continentale.
80 In terzo luogo, la richiedente adduce che il regolamento impugnato, non tutelando i pescatori locali, viola il principio di stabilità relativa sancito dal regolamento n. 2371/2002 (sedicesimo, diciasettesimo e diciottesimo ‘considerando’ e art. 20 del regolamento di base).
81 In quarto luogo, la richiedente sostiene che, adottando il regolamento impugnato, il Consiglio ha violato una forma sostanziale in quanto ha omesso di riconsultare il Parlamento europeo nonostante una specifica richiesta in tal senso formulata nella risoluzione del Parlamento e malgrado significative modifiche emerse nella versione definitiva del regolamento impugnato, in particolare l’introduzione dell’art. 299, n. 2, CE quale fondamento normativo, la riduzione a 100 miglia marine della zona di tutela attorno alle Azzorre, l’abolizione del sistema di segnalazione e l’esclusione delle specie di acque profonde dall’ambito di applicazione del regime di gestione del massimo sforzo di pesca.
82 In quinto luogo, la richiedente fa valere che il Consiglio ha violato l’art. 4, n. 2, del regolamento di base non avendo tenuto conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici a disposizione, in particolare dei rapporti del comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca («CSTEP»), e non avendo effettuato uno studio sull’impatto ambientale. È dell’avviso che questo emerga indubbiamente dalle risposte fornite dalla Commissione e dal Consiglio alle domande di accesso a documenti depositate dalla richiedente.
83 In sesto luogo, la richiedente afferma che il Consiglio è incorso in una violazione dellタルart. 253 CE non avendo fornito un’adeguata motivazione nel regolamento impugnato. In particolare quest’ultimo comporterà risultati contrari a quelli illustrati al terzo e quarto ‘considerando’, vale a dire la tutela delle acque delle Azzorre. Non è fornita una motivazione né per la modifica relativa al regime precedente né per l’abrogazione dei regolamenti del 1995.
84 Infine, la richiedente si riferisce ad altri argomenti invocati nel ricorso di cui alla causa principale in base ai quali il regolamento impugnato viola il regolamento n. 1275/94, taluni principi fondamentali del diritto comunitario e il diritto internazionale del mare. Occorre tuttavia osservare che, a prescindere da tale riferimento al ricorso di cui alla causa principale, la richiedente nella domanda di provvedimenti d’urgenza non fornisce alcuna informazione attinente a tali motivi.
Sull’urgenza
85 La richiedente ritiene che siano necessari provvedimenti provvisori in quanto, in caso di mancata adozione di questi ultimi, l’ambiente marino, gli stock ittici e l’economia locale subiranno un danno grave e irreparabile. In mancanza di tali misure la richiedente sarebbe pertanto privata di una piena ed effettiva tutela giurisdizionale.
86 Per quanto riguarda l’ambiente marino, la richiedente afferma che gli effetti dannosi del regolamento impugnato inizieranno a manifestarsi al più tardi il 1° agosto 2004, data alla quale i regolamenti del 1995 saranno formalmente abrogati ai sensi dell’art. 15 del regolamento impugnato. La richiedente sostiene che l’autorizzazione concessa alle imbarcazioni estere di pescare specie di acque profonde nei mari delle Azzorre preannuncerà l’utilizzo di attrezzi e di metodi atti a causare danni quali la pesca con reti a strascico di fondo, la suddetta pesca praticata senza contatto con il fondale, l’uso di reti da posta calate sul fondale e la pesca intensiva con il palangaro, tutti metodi che trattengono un’eccessiva quantità di pesci, catturano tutte le specie indiscriminatamente e generano il problema connesso alla cosiddetta «pesca fantasma» (i cui effetti sono accentuati nelle zone in profondità) mediante la quale attrezzi persi continuano a causare danni per lungo tempo. Tutti questi metodi comporterebbero gravi danni collaterali distruggendo i fondali marini, le barriere e i coralli. Secondo la richiedente, è possibile che la proposta della Commissione sulla pesca a strascico non sia adottata in tempo utile e, anche se lo fosse, sarebbe insufficiente in quanto non vieterebbe il ricorso ad altri metodi di pesca industriale intensiva, che provocano danni.
87 Quanto agli stock ittici la richiedente sostiene altresì che gli effetti dannosi del regolamento impugnato si manifesteranno al più tardi il 1° agosto 2004. Essa afferma che numerosi pescherecci esteri (spagnoli) hanno già iniziato a praticare la pesca intensiva nelle acque delle Azzorre sulla base di dichiarazioni rilasciate dalla Commissione e dal Ministero dell’Agricoltura spagnolo, secondo le quali il regolamento impugnato è già entrato in vigore. In primo luogo, la richiedente sostiene che il regolamento d’applicazione, previsto dall’art. 11 del regolamento impugnato, volto a stabilire i livelli massimi di sforzo di pesca, non sarà adottato in tempo utile e che pertanto si configurerà un vuoto giuridico per un lungo periodo. In secondo luogo, i metodi di pesca intensiva annunciati dal regolamento impugnato determineranno l’esaurimento degli stock ittici. La richiedente sostiene ad esempio che i pescherecci spagnoli ricorrono a palangari con un numero di esche fino a dodici volte superiore (24 000 esche) rispetto a quelle utilizzate dalle imbarcazioni delle Azzorre (2 000 esche). Inoltre, i pescherecci spagnoli dispongono di un’autonomia e di una capacità di stoccaggio maggiori e possono quindi praticare la pesca intensiva per un periodo molto più lungo rispetto alle imbarcazioni delle Azzorre. Data la rapida redditività di attività di pesca in acque profonde precedentemente non soggette a sfruttamento, ci si attende che numerose imbarcazioni esercitino la pesca nelle acque delle Azzorre. Questo modificherebbe il fragile equilibrio ecologico, che è già vicino a livelli non sostenibili, atto a comportare un effetto di collasso «boom and bust» e l’esaurimento rapido e irreversibile degli stock ittici. A tale riguardo, la richiedente sottolinea il fatto che la particolare natura dei pesci di acque profonde (debole tasso di fecondità, maturità tardiva e longevità) rende il loro riprodursi estremamente lento.
88 Per quanto attiene all’industria della pesca nelle Azzorre, la richiedente sostiene che l’estinzione degli stock ittici provocherà il collasso dell’attività locale che dipende in modo particolare dalla pesca, segnatamente dall’attività di acque profonde (che rappresenta il 59% delle catture nelle Azzorre). Secondo la richiedente, il 31% delle catture nelle Azzorre proviene da banchi di pesca ubicati nella zona «liberalizzata» situata tra le 100 e le 200 miglia marine. Quasi il 12% della popolazione attiva delle Azzorre esercita attività connesse alla pesca.
89 La richiedente ammette di non poter pronosticare quando i danni diverranno irreperabili ma si attende che se ne risentano gli effetti già nell’arco di una sola stagione di pesca. In ogni caso la richiedente prega il Tribunale di applicare il principio di precauzione e di concedere provvedimenti provvisori richiesti al fine di evitare simili effetti malgrado manchi la certezza matematica in merito alla data dei danni che ne conseguiranno.
Sulla ponderazione degli interessi
90 La richiedente rileva che la ponderazione degli interessi induce a propendere chiaramente a favore della concessione di provvedimenti d’urgenza atteso che, se i suddetti provvedimenti fossero concessi, gli stock ittici e l’ecosistema marino sarebbero tutelati in attesa della sentenza relativa al ricorso di cui alla causa principale senza sfavorire nessun altro soggetto e senza pregiudicare l’esito del ricorso di cui alla causa principale. Se il Consiglio vince la causa, gli interessi delle flotte pescherecce di altri Stati membri, in particolare del Regno di Spagna, saranno stati preservati; se risulta vittoriosa la richiedente, saranno stati salvaguardati i suoi interessi.
b) Argomenti presentati dalla Porto de Abrigo e dalla GÊ-Questa
91 La Porto de Abrigo e la GÊ-Questa sostengono gli argomenti della richiedente secondo i quali il regolamento impugnato consentirà la pesca intensiva nelle acque delle Azzorre segnatamente alle imbarcazioni spagnole, che rispetto ai pescherecci delle Azzorre hanno una ben maggiore capacità, sono provviste di attrezzi da pesca riutilizzabili, si avvalgono di palangari che si estendono su zone più ampie (50/60 miglia marine in luogo di 30 miglia marine) e rimangono in mare durante periodi notevolmente più lunghi (60 giorni anziché l’abituale settimana del peschereccio delle Azzorre). Già allo stato attuale ogni mese, in media, 58 imbarcazioni spagnole pescano nelle acque delle Azzorre, laddove il loro usuale numero complessivo era precedentemente pari a quattro. Tale pesca intensiva decimerà del tutto gli stock ittici nella zona compresa tra le 100 e le 200 miglia marine e anche in quella situata tra 0 e 100 miglia marine a causa di un effetto detto di «aspirazione» (i pesci sono rimossi dai banchi di pesca che valicano la linea delle 100 miglia marine). La decimazione degli stock ittici causerebbe rilevanti danni all’ambiente e provocherebbe il collasso dell’attività di pesca locale.
c) Argomenti sottoposti dal Consiglio, dalla Commissione e dal Regno di Spagna
92 Il Consiglio anzitutto, sostenuto dalla Commissione e dal Regno di Spagna, sostiene che la presente istanza è manifestamente irricevibile data la manifesta irricevibilità del ricorso di cui alla causa principale.
93 A tale riguardo il Consiglio rileva, in primo luogo, che il regolamento impugnato costituisce una misura di portata generale e non una decisione dissimulata e che di conseguenza non può essere impugnato dalla richiedente. In secondo luogo, la richiedente in ogni caso non è individualmente interessata. Il suo interesse generale alla prosperità economica dell’attività di pesca della regione non è sufficiente a soddisfare il criterio che consente a persone fisiche o giuridiche di proporre ricorso in applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE, criterio in base al quale l’atto impugnato le deve ledere nella loro posizione giuridica per talune qualità che sono loro peculiari o per una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona e, per tale motivo, le contraddistingue in modo analogo a come lo sarebbe il destinatario di una decisione. A tale proposito, il Consiglio osserva che la richiedente non prova come il regolamento impugnato incida sulla sua economia in modo diverso da quello di altre regioni, incluse altre regioni «ultraperiferiche». In terzo luogo, il fatto che le Azzore siano menzionate all’art. 299, n. 2, CE non è sufficiente a conferire alla richiedente legittimazione ad agire; un’interpretazione contraria offrirebbe alle regioni ultraperiferiche un accesso privilegiato al Tribunale, contrario al sistema di tutela giurisdizionale introdotto dal Trattato CE. Infine, il fatto che i poteri legislativi e regolamentari della richiedente siano pregiudicati non implica un interesse individuale o diretto; si tratta di un effetto inevitabile di tutti i regolamenti di portata generale.
94 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno di Spagna, rileva inoltre che il ricorso in ogni caso è infondato, in quanto la richiedente non ha provato il fumus boni iuris.
95 In primo luogo, il Consiglio, dando risalto all’ampio potere discrezionale di cui beneficia il legislatore comunitario in tale ambito, sostiene che le disposizioni in materia ambientale non sono applicabili in quanto i fondamenti giuridici del regolamento impugnato erano rappresentati dall’art. 37 CE e dall’art. 299, n. 2, CE.
96 In secondo luogo, il Consiglio sostiene che, in ogni caso, il regolamento impugnato non viola le disposizioni del diritto ambientale (artt. 6 CE e 174 CE nonché i relativi principi), in quanto il regime instaurato dal suddetto regolamento non comporterà alcun danno all’ambiente o agli stock ittici. Infatti, a giudizio del Consiglio, il regolamento impugnato concilia vari interessi tra cui la tutela dell’ambiente, lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e la tutela dell’industria della pesca nelle Azzorre rispettando, al contempo, il principio, previsto dall’art. 12 CE, di non discriminazione esercitato in funzione della nazionalità.
97 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno di Spagna, rileva inoltre che il regolamento impugnato tiene conto delle questioni ambientali limitando lo sforzo di pesca sulla base delle medie storiche e che lo stesso dev’essere valutato nell’ambito di altre misure di pertinenza della PCP (quali i regolamenti nn. 2340/2002 e 2347/2002 nonché il regolamento di applicazione di cui è imminente l’adozione in forza dell’art. 11 del regolamento impugnato) le quali, considerate nel loro insieme, in materia ambientale garantiscono un’adeguata tutela a tutte le specie di acque profonde. Non è dimostrato che l’abolizione del sistema cosiddetto «di segnalazione» abbia causato un qualsivoglia problema di ordine ambientale o di altra natura. Non sussiste nemmeno alcuna prova del fatto che sia stato causato un qualsivoglia problema con riferimento ai tonnidi che, in quanto specie migratoria, sono debitamente tutelati dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (CICTA) così come dai TAC e dai contingenti stabiliti dal diritto comunitario derivato.
98 In terzo luogo, il Consiglio e la Commissione, rilevando che il Consiglio beneficia di un ampio potere discrezionale nell’ambito di tali questioni economicamente complesse, sostengono che il regolamento impugnato non viola l’art. 299, n. 2, CE e l’art. 158 CE, in quanto fornisce all’industria delle Azzorre un’adeguata e proporzionata tutela creando una zona di protezione di 100 miglia marine.
99 In quarto luogo, è preservata anche la stabilità relativa dal momento che il regolamento impugnato limita lo sforzo di pesca sulla base di medie storiche. A tale proposito, la Commissione rileva inoltre che il principio di stabilità relativa risulta, comunque, pertinente solo al fine di stabilire i TAC e non nell’ambito di una limitazione dello sforzo di pesca analogo a quello illustrato nel regolamento impugnato.
100 Infine, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno di Spagna, afferma di non aver contravvenuto ad alcuna forma sostanziale. Non ha avuto necessità di consultare nuovamente il Parlamento atteso che le modifiche introdotte non alteravano l’economia del regolamento complessivamente considerato. Il regolamento impugnato è debitamente motivato come emerge dai suoi ‘considerando’. Inoltre, si è tenuto conto di prove scientifiche, segnatamente i rapporti elaborati dal CSTEP e dal CIEM.
101 Per quanto riguarda l’urgenza, il Consiglio, la Commissione e il Regno di Spagna sostengono che la mancanza di provvedimenti provvisori non comporterà alcun danno grave e irreparabile e che il criterio dell’urgenza pertanto non ricorre.
102 In primo luogo, il Consiglio sostiene che il regolamento impugnato non preannuncerà uno sforzo di pesca illimitato, ma, piuttosto, che limiterà quest’ultimo sulla base di medie storiche. Il regolamento impugnato e i regolamenti del 2002 offrono una sufficiente tutela agli stock ittici e all’ambiente. In secondo luogo, non sono necessari provvedimenti provvisori in quanto esistono altri rimedi più appropriati cui è possibile far ricorso, all’occorrenza, al fine di proteggere l’ambiente e gli stock ittici come le misure previste dagli artt. 7 e 8 del regolamento di base di cui la richiedente non si è avvalsa. La domanda di provvedimenti d’urgenza è prematura dal momento che, per entrambe le questioni relativamente alle quali la richiedente asserisce di aver subito danni irreparabili (danni all’ambiente imputabili alla pesca a strascico di fondo e all’impoverimento degli stock ittici), la Commissione ha presentato alcune proposte per affrontare tutti i problemi individuati. In ogni caso, il regolamento impugnato e i regolamenti del 2002 tutelano debitamente gli stock ittici mediante la limitazione dello sforzo di pesca. Il Consiglio osserva infine che la richiedente non fornisce alcuna prova in merito all’urgenza relativamente ai tonnidi. Il Regno di Spagna approva tale conclusione e rileva che, considerato l’accentuato carattere migratorio dei tonni, la limitazione d’accesso in talune zone non implica alcuna conseguenza e che costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità.
103 Da ultimo, il Consiglio, la Commissione e il Regno di Spagna affermano che la ponderazione degli interessi induce a propendere per il rigetto dell’istanza. In primo luogo, le misure richieste dalla richiedente implicherebbero una minore, e non maggiore, tutela dell’ambiente. In secondo luogo, una sospensione dell’esecuzione prolungherebbe un periodo di incertezza giuridica per quanto attiene all’applicazione dei regolamenti del 1995. Infine, la suddetta sospensione lederebbe migliaia di pescatori e centinaia di pescherecci in una grande zona dell’Atlantico nordorientale. Di conseguenza, in tali circostanze solo motivi imperativi potrebbero giustificare la concessione di provvedimenti provvisori.
2. Valutazione del giudice del procedimento sommario
104 Ai sensi dell’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73). La misura richiesta deve, inoltre, essere provvisoria, nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 22].
105 Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone inoltre di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, dato che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., cit., punto 23).
106 È alla luce dei citati principi che deve essere esaminata la domanda di provvedimenti provvisori.
a) Sulla ricevibilità
107 Occorre in primo luogo esaminare se, come affermano il Consiglio, la Commissione e il Regno di Spagna, l’istanza di provvedimenti provvisori debba essere dichiarata irricevibile a motivo della manifesta irricevibilità del ricorso di cui alla causa principale.
108 Al riguardo occorre evidenziare che, secondo una giurisprudenza consolidata, anche se è vero che il problema della ricevibilità del ricorso principale, in linea di principio, non deve essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa, tuttavia, perché la domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve dimostrare l’esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, al fine di evitare che esso possa ottenere, attraverso il procedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione di un atto che la Corte in seguito si rifiuterebbe di annullare, essendo stato il ricorso dichiarato irricevibile nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I‑8343, punto 89].
109 Tale esame della ricevibilità del ricorso principale è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario [ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 35].
110 Infatti, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se la richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice dell’urgenza è tenuto a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso principale possa essere del tutto esclusa. In mancanza, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa corrisponderebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale (ordinanze del presidente del Tribunale 17 gennaio 2001, cause riunite T-342/00 R, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II-67, punto 17, e 19 dicembre 2001, causa T-195/01 R e T-207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑3915, punto 47).
111 Occorre pertanto esaminare se la richiedente dimostri, almeno prima facie, di essere legittimata ad agire in giudizio al fine di ottenere il parziale annullamento del regolamento impugnato in applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE.
112 Si deve rilevare che, dal momento che la Regione autonoma delle Azzorre gode della personalità giuridica in base all’ordinamento interno portoghese, essa può, in via di principio, proporre un ricorso di annullamento a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, ai sensi del quale qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I‑8973, punto 51; in prosieguo: la «sentenza Antille olandesi I»).
113 Come rileva correttamente il Consiglio, il regolamento impugnato è una misura di portata generale e non una decisione dissimulata. Esso disciplina le attività di pesca per gli stock di pesci di acque profonde in una grande zona dell’Atlantico nordorientale, nota con l’appellativo di acque occidentali, e si applica indistintamente a tutti i pescatori che intendano esercitare le suddette attività in tale zona. Inoltre, sebbene le Azzorre siano espressamente menzionate dal sesto ‘considerando’ e dall’art. 5, il regolamento impugnato si applica indistintamente a tutte le regioni ultraperiferiche previste dall’art. 299, n. 2, CE, vale a dire le Azzorre, Madera e le Isole Canarie.
114 Nondimeno, il fatto che l’atto impugnato rappresenti una misura di portata generale non costituisce una deroga alla possibilità di una sua contestazione da parte di una persona fisica o giuridica in applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE. Secondo una costante giurisprudenza, il fatto che una misura sia di portata generale non significa che non possa riguardare direttamente e individualmente alcune persone fisiche o giuridiche (sentenza Antille olandesi I, punto 51, e sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 19).
115 Occorre di conseguenza accertare se, nell’ambito di un esame sommario, la Regione autonoma delle Azzorre possa essere considerata direttamente e individualmente interessata dal regolamento impugnato.
116 Per quanto riguarda il criterio dell’interesse diretto, da una giurisprudenza consolidata risulta che, per incidere direttamente su un ricorrente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-1975, punto 96). A tale riguardo, occorre rilevare che il regolamento impugnato è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e che produrrà effetti immediati senza che ciascuno dei suddetti Stati debba adottare norme supplementari. Il regolamento impugnato produrrà effetti sostanziali e immediati sulla situazione giuridica della richiedente dal momento che quest’ultima sarà privata dei poteri di legiferare in materia di pesca nella zona situata tra le 100 e le 200 miglia marine e le attività di pesca, che secondo la richiedente costituiscono una parte sostanziale della sua economia, saranno pregiudicate dal regolamento in questione. Si può dunque concluderne che, perlomeno prima facie, la richiedente dà prova del fatto che il regolamento impugnato la riguarda direttamente.
117 Quanto all’interesse individuale, occorre rilevare che un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite a motivo di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e perciò le identifichi in modo analogo al destinatario (sentenze della Corte 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 49; 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 36, e 10 aprile 2003, causa C-142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I-3483; in prosieguo: la «sentenza Antille olandesi II», punto 65; sentenza Antille olandesi I, punto 60).
118 A tale proposito si deve osservare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’interesse generale che una regione come la Regione autonoma delle Azzorre, in quanto entità competente sul suo territorio per le questioni di indole economica, in particolare la pesca, può avere a ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente a considerarla interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (sentenza Antille olandesi II, punto 69).
119 Inoltre, per provare l’interesse individuale, non è sufficiente che la richiedente benefici di una tutela specifica conferita dal Trattato (art. 299, n. 2, CE), o che il regolamento impugnato la menzioni in modo espresso e specifico nel suo sesto ‘considerando’ e nell’art. 5, o che il Consiglio fosse obbligato a tener conto della situazione della stessa richiedente nell’emanare il regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenza Antille olandesi II, punti 74-76). Altrimenti, come sottolinea giustamente il Consiglio, le regioni ultraperiferiche menzionate dall’art. 299, n. 2, CE acquisirebbero una legittimazione ad agire in giudizio analoga a quella degli Stati membri. Un siffatto esito sarebbe incompatibile con l’art. 230 CE che non autorizza, in via di analogia, gli enti regionali a promuovere ricorsi alle stesse condizioni degli Stati membri (v., per analogia, sentenza Antille olandesi I, punto 50,e la giurisprudenza ivi menzionata).
120 Ne consegue che la richiedente, almeno prima facie, è tenuta a provare sulla base dei fatti che il regolamento impugnato la riguarda a motivo di una circostanza di fatto che la distingue rispetto a ogni altro soggetto, e anche, nelle circostanze del caso di specie, rispetto alle altre regioni ultraperiferiche (v., per analogia, sentenza Antille olandesi I, punto 72).
121 Sebbene la richiedente non tenti di dimostrare con chiarezza in che modo il regolamento impugnato la riguardi in modo diverso dalle altre regioni ultraperiferiche, tanto da caratterizzarla abbastanza da renderla individualmente interessata, essa fornisce alcune prove sul fondamento delle quali non si può totalmente escludere che versi in una situazione di fatto in grado di caratterizzarla in tale modo.
122 In primo luogo, le competenze della richiedente saranno direttamente interessate, in misura notevole, dal regolamento impugnato, considerato che quest’ultimo la priverà della facoltà di disciplinare le attività di pesca nella zona compresa tra le 100 e le 200 miglia marine. Un simile effetto sulle competenze di una regione può indurre a ritenere che la regione di cui trattasi sia individualmente interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. II‑3663, punto 84 e la giurisprudenza ivi citata, in particolare sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, Racc. pag. II-1871, punti 31 e 32).
123 In secondo luogo, la situazione delle Azzorre è particolare, nel senso che il suo ecosistema marino è contraddistinto da un’ampia presenza di montagne sottomarine che danno luogo a maree localizzate e alla risalita di acque fredde profonde (upwellings), dall’esistenza di camini di campi idrotermali e di fonti naturali di acqua calda, dalla mancanza di piattaforma continentale e da una notevole dipendenza dalla pesca di acque profonde. Secondo la richiedente, quasi il 12% della popolazione attiva delle Azzorre dipende da attività connesse alla pesca, e la pesca in acque profonde nelle Azzorre rappresenta circa il 60% in termini di valore di tutte le catture che vi si effettuano. All’udienza la richiedente ha dichiarato che le attività connesse alla pesca rappresentano il 5% del suo prodotto nazionale lordo, percentuale che non può essere considerata trascurabile [conclusioni riunite dell’avvocato generale Léger nelle sentenze della Corte 22 novembre 2001, causa C‑301/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. Pag. I‑8853, in particolare pag. I‑8858, e Antilles néerlandaises, Racc. pag. I-8975, paragrafo 95), in cui dichiara che un settore, per il fatto di rappresentare soltanto lo 0,9% del prodotto nazionale lordo delle Antille olandesi, non era in grado di attestare l’esistenza di qualità particolari specifiche di tale regione, ma che sarebbe potuto pervenire a una diversa conclusione «se il settore economico interessato dall’atto controverso avesse rappresentato una quota molto più rilevante del prodotto nazionale lordo del [paese e territorio d’oltremare] in esame»].
124 Sulla base di tali elementi di prova fattuali presentati dalla richiedente, il giudice del procedimento sommario ritiene che, pur sussistendo seri dubbi sul fatto che la richiedente provi che il regolamento impugnato la riguarda in modo diverso da altre regioni ultraperiferiche, non si possa totalmente escludere che la stessa sia in grado di provare, nell’ambito del ricorso di cui alla causa principale, che il regolamento impugnato la riguarda individualmente.
125 Alla luce delle considerazioni che precedono, dal momento che in tale fase non può escludersi totalmente la ricevibilità del ricorso di cui alla causa principale, l’istanza di provvedimenti d’urgenza non può essere respinta unicamente per motivi di irricevibilità.
b) Sul fumus boni iuris, l’urgenza e la ponderazione degli interessi
126 Per valutare se la richiedente dimostri che ricorrono i presupposti cumulativi necessari per la concessione dei provvedimenti d’urgenza, vale a dire i presupposti del fumus boni iuris e dell’urgenza, è importante esaminare in via preliminare la natura delle misure provvisorie richieste e la ponderazione degli interessi confrontando gli effetti che un’ordinanza di sospensione diretta a concedere siffatte misure produrrebbe sulla richiedente, sul resistente, sugli intervenienti, sull’ordinamento giuridico comunitario e sui terzi.
Ponderazione degli interessi – Effetti delle misure provvisorie richieste
127 In primo luogo, occorre osservare che la natura stessa di alcune tra le misure provvisorie richieste sembra inadeguata e sproporzionata alla luce della principale finalità che mirano a conseguire, ossia la tutela dell’ecosistema marino delle Azzorre e degli stock ittici. A tale riguardo, meritano di essere esaminati gli effetti che produrrebbe ciascuna delle suddette misure.
128 La sospensione dell’esecuzione dell’art. 3 del regolamento impugnato avrebbe effetti di notevole portata per il fatto di esimere gli Stati membri dall’obbligo di valutare e di attribuire il livello di sforzo di pesca sulla base delle medie storiche. Per sua stessa natura tale sospensione non sembra una misura idonea, e ancor meno proporzionata, a perseguire lo scopo previsto dalla richiedente, vale a dire la tutela dell’ambiente marino e la preservazione degli stock ittici. La sospensione dell’esecuzione di tale disposizione, laddove esclude gli attrezzi da pesca dalla definizione delle attività di pesca in questione, non equivarrebbe a imporre alle istituzioni comunitarie l’obbligo di definire le attività di pesca in base agli attrezzi da pesca né comporterebbe il divieto di utilizzare specifici attrezzi di pesca. Similmente, la sospensione dell’esecuzione di tale disposizione, laddove esclude dal suo ambito di applicazione specie previste dal regolamento n. 2347/2002 alle quali si applica tale precedente regolamento che non è oggetto del ricorso, si concretizzerebbe in un cumulo dei regimi e non avrebbe necessariamente l’effetto di tutelare meglio tali specie.
129 La sospensione dell’esecuzione dell’art. 5 del regolamento impugnato abolirebbe in sostanza la tutela di cui beneficia la zona che si estende fino a 100 miglia marine attorno alle Azzorre, effetto che appare contrario a ciò che la richiedente cerca di conseguire. Occorre rilevare che l’art. 5 istituisce una zona di tutela di 100 miglia marine per tutte le specie, compresi i tonni e le specie di acque profonde. Dal momento che si richiede l’esclusione dei pescherecci spagnoli attivi nella pesca dei tonno e dei tonnidi dalla zona compresa tra 0 e 200 miglia marine, una sospensione dell’art. 5 del regolamento impugnato non produrrebbe quindi tale effetto.
130 La sospensione dell’esecuzione dell’art. 11 del regolamento impugnato impedirebbe al Consiglio e alla Commissione di adottare il regolamento di applicazione fissando i livelli massimi annui di sforzo di pesca per ciascuno Stato membro nonché per ciascuna delle zone e delle attività di pesca definite dagli artt. 3 e 6. Una misura siffatta non contribuirebbe a tutelare l’ambiente o a preservare gli stock ittici nelle acque delle Azzorre. La richiedente stessa ritiene che, una volta adottato, il regolamento di applicazione tutelerà, almeno parzialmente, le acque delle Azzorre.
131 La sospensione dell’esecuzione dell’art. 13, lett. b), del regolamento impugnato comportebbe nuovamente l’applicazione del sistema detto «di segnalazione» e avrebbe in tal modo notevoli effetti per molti pescherecci che dovrebbero conformarsi a tale sistema. Tuttavia, una reintroduzione del sistema di segnalazione consentirebbe alla richiedente, al massimo, di raccogliere informazioni supplementari in merito alle attività di pescherecci operanti nelle acque delle Azzorre, e la richiedente non dimostra che, sebbene il VMS le fornisca informazioni in minor misura, lo stesso le impedisce di dare attuazione al regime instaurato dal regolamento impugnato o di esercitare un sufficiente controllo sulle attività delle imbarcazioni attive nelle acque delle Azzorre. Infatti, anche se tale disposizione limita, come sostiene la richiedente, la quantità di informazioni che le autorità delle Azzorre possono esigere dalle imbarcazioni operanti nell’ambito della loro giurisdizione, non vengono fornite prove da cui risulti in che modo ciò possa produrre effetti concreti sull’ecosistema marino e sugli stock ittici.
132 La sospensione dell’esecuzione dell’art. 15 del regolamento impugnato, che abroga i regolamenti del 1995 a far data al più tardi dal 1° agosto 2004, influirebbe su tutti i pescatori che intendano praticare la loro attività nelle acque delle Azzorre e causerebbe una notevole incertezza del diritto in merito al regime applicabile nelle acque delle Azzorre. In sostanza, una sospensione dell’esecuzione di tale norma ripristinerebbe l’intero precedente regime giuridico cui il legislatore comunitario ha deciso di far subentrare il regime introdotto dal regolamento impugnato. Si deve ammettere che esiste grande incertezza sul fatto se determinate disposizioni dei regolamenti del 1995 siano così strettamente connesse al regime transitorio dell’atto di adesione e al regolamento n. 1275/94 da dover essere considerate inapplicabili dopo la scadenza, risalente al 1° gennaio 2003, del regime transitorio d’adesione. È vero che la sospensione dell’esecuzione dell’art. 15 può avere l’effetto di autorizzare il ripristino del precedente regime che, perlomeno a giudizio della richiedente, offrirebbe un’adeguata tutela delle acque delle Azzorre. Tuttavia, occorre osservare che il regime del 1995 prevedeva tale tutela non in via diretta, tramite la creazione di norme in materia di ambiente come il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca, ma in via indiretta, mediante norme dirette a limitare l’accesso delle imbarcazioni straniere alle acque delle Azzorre. La sospensione dell’art. 15 perpetuerebbe tali norme dei regolamenti del 1995 che limitano l’accesso delle imbarcazioni estere alle acque delle Azzorre, mentre il regime di accesso transitorio introdotto dall’atto di adesione sarebbe dovuto terminare, al più tardi, il 31 dicembre 2002. Si deve rilevare che disposizioni siffatte sono direttamente discriminatorie per ragioni di nazionalità e che violano quindi un principio previsto dall’art. 12 CE e dall’art. 17, n. 1, del regolamento di base.
133 Occorre infine osservare che le misure sussidiarie sollecitate dalla richiedente – il divieto opposto alle imbarcazioni spagnole di pescare nelle acque delle Azzorre tonno e tonnidi e il divieto formulato nei confronti delle imbarcazioni non portoghesi di pescare in dette acque specie demersali e di acque profonde – non costituiscono, in sostanza, norme relative alla tutela dell’ambiente, ma norme di accesso che sarebbero direttamente discriminatorie per ragioni di nazionalità e nuocerebbero agli interessi delle imbarcazioni estere. Un’ordinanza di sospensione volta a disporre misure di tale natura non mirerebbe a tutelare direttamente l’ambiente marino e gli stock ittici, non vieterebbe il ricorso ad attrezzi in grado di provocare danni e non imporrebbe una limitazione specifica dello sforzo di pesca o altre misure ecologicamente razionali, ma escluderebbe semplicemente le imbarcazioni estere delle acque delle Azzorre. Essa sembra quindi, per sua stessa natura, sproporzionata.
134 Da tale esame della natura dei provvedimenti d’urgenza richiesti emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, la sospensione dell’esecuzione parziale del regolamento impugnato o le misure provvisorie accessorie richieste avrebbero considerevoli incidenze negative sui terzi e turberebbero il funzionamento della PCP.
135 Infatti il regolamento impugnato è una misura di portata generale che disciplinerà in modo astratto un ampio ambito di attività di pesca riguardanti un enorme numero di pescherecci e di pescatori. Una sospensione dell’esecuzione parziale del regolamento impugnato lederebbe gli interessi di quei pescatori che provengono da altri Stati membri, in particolare dei pescatori spagnoli, sospendendo i diritti loro conferiti dal legislatore comunitario di esercitare attività di pesca, segnatamente, nelle acque delle Azzorre sensa incorrere in una discriminazione fondata sulla nazionalità.
136 Tali conseguenze, aventi una portata potenzialmente notevole per moltissimi interessati, di una sospensione dell’esecuzione parziale del regolamento impugnato si devono valutare rispetto alla necessità delle misure provvisorie richieste per prevenire l’addotto danno grave e irreparabile in attesa che si statuisca sul ricorso principale. In tale contesto, occorre tener conto della gravità del danno lamentato che riguarda questioni ambientali.
137 Infine, occorre osservare che per una tale valutazione si dovrebbe prendere in considerazione anche il fatto che, nell’ambito della PCP, il Consiglio, in qualità di legislatore, dispone di un considerevole potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE–37 CE conferiscono a tale istituzione. Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere del Consiglio in tale ambito deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese superamento dei limiti di tale potere discrezionale (v. sentenza della Corte 19 febbraio 1998, causa C‑4/96, NIFPO e Northern Ireland Fishermen’s Federation/Department of Agriculture for Northern Ireland, Racc. pag. I-681, punto 42 e la giurisprudenza citata).
138 Alla luce di tali sviluppi, il giudice del procedimento sommario, salvo che in una situazione di manifesta urgenza, non può, senza rischiare di usurpare il potere discrezionale del Consiglio, sostituire la sua valutazione a quella formulata da questa istituzione (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 1998, T-310/97 R, Antille olandesi/Consiglio, Racc. pag. II‑455, punti 64 e 65). Come si è precedentemente sottolineato, la ponderazione degli interessi in gioco impone che il giudice del procedimento sommario possa sostituire la propria valutazione a quella del Consiglio solo in circostanze eccezionali caratterizzate da un fumus boni iuris particolarmente serio e da un’urgenza manifesta (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 1° febbraio 2001, causa T-350/00 R, Free Trade Foods/Commissione, Racc. pag. II-493, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).
139 È in tale contesto che devono essere esaminati i presupposti cumulativi del fumus boni iuris e dell’urgenza. Occorre verificare preliminarmente se la richiedente dimostri la necessità di adottare le misure provvisorie, atteso che, qualora tale condizione non fosse soddisfatta in modo particolarmente chiaro, sarebbe superfluo valutare nella sua interezza l’esistenza di un fumus boni iuris.
Sull’urgenza
140 A titolo di premessa, occorre rilevare che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile (ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit., punto 94).
141 In particolare, quando il danno dipende dalla sopravvenienza di un certo numero di fattori, basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità [v., in tal senso, ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C‑280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punto 34, e ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67]. Tuttavia, la richiedente resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile (ordinanza HFB e a./Commissione, cit., punto 67, e ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑8787, punto 15).
142 Ne consegue che l’esame deve incentrarsi sulla questione se la richiedente abbia provato che era necessario disporre le misure provvisorie richieste al fine di evitare i tre tipi di danni che, a suo giudizio, deriveranno dall’applicazione del regolamento impugnato: in primo luogo, i danni all’ecosistema marino (coralli, fondali marini, ecc.) dovuti all’autorizzazione a utilizzare attrezzi trainati e altri tipi di attrezzi industriali quali le reti da posta e i palangari, in secondo luogo, l’impoverimento degli stock di pesci di acque profonde fino a livelli di non rinnovabilità a causa dell’intensificazione dello sforzo di pesca e, in terzo luogo, il collasso del settore della pesca nelle Azzorre.
143 Prima di procedere alla valutazione di ciascun tipo di danno, è importante rilevare che esistono gravi disaccordi tra le parti per quanto riguarda la data precisa di abrogazione dei regolamenti del 1995, data alla quale il regolamento impugnato inizierà a produrre i suoi asseriti effetti nelle acque delle Azzorre senza i vantaggi del regime di tutela del 1995. Ai fini del presente procedimento, occorre valutare gli effetti del regolamento impugnato considerando che, in ogni caso, i regolamenti del 1995 saranno abrogati al più tardi il 1° agosto 2004. Ciò sembra essere l’interpretazione più sensata dal momento che l’art. 15 del regolamento impugnato è una disposizione specifica che disciplina l’abrogazione dei regolamenti del 1995. È pacifico che, in forza del suddetto art. 15, i regolamenti del 1995 cesseranno di essere applicabili dopo il 1° agosto 2004 e che ciò costituisce il fondamento della tesi della richiedente per quanto attiene agli effetti del regolamento impugnato sull’ambiente marino, sugli stock ittici e sul settore della pesca nelle Azzorre.
– Danno grave e irreparabile all’ecosistema marino
144 La richiedente afferma che il regolamento impugnato autorizzerà uno sforzo di pesca su scala industriale e consentirà di utilizzare attrezzi trainati e altri tipi di attrezzi industriali quali le reti a strascico di fondo e le reti a strascico che non entrano in contatto con il fondale, le reti da posta calate sul fondo e i palangari di tipo industriale, che causeranno danni gravi e irreparabili all’ecosistema marino distruggendo i fondali marini, le barriere e i coralli.
145 La richiedente afferma che, in base al regime precedente introdotto dai regolamenti del 1995, segnatamente ai sensi degli artt. 3 e 6 e dell’allegato I del regolamento n. 685/95, le attività di pesca erano definite con riferimento al tipo di attrezzo da pesca (ad esempio gli attrezzi trainati o fissi) e che il Consiglio di conseguenza poteva limitare indirettamente l’uso di attrezzi trainati prevedendo, ad esempio, un limite pari a zero dello sforzo di pesca in una zona specifica per un determinato tipo di attrezzo da pesca. Per le acque delle Azzorre, ciò è stato realizzato mediante l’art. 2 e l’allegato del regolamento n. 2027/95. Il regolamento impugnato (art. 3 e il suo allegato) non definisce le attività di pesca in base all’attrezzo da pesca e, quindi, in futuro non sarà possibile fissare a zero un livello massimo dello sforzo di pesca per gli attrezzi trainati. Inoltre, tutti i divieti locali di utilizzare siffatti attrezzi sono inapplicabili alle imbarcazioni estere al di fuori di una zona di 12 miglia marine in forza dell’art. 10 del regolamento impugnato n. 2371/2002; pertanto non vi è alcun altro modo per dare attuazione a un siffatto divieto. Considerato che l’art. 15 del regolamento impugnato abroga anche i regolamenti del 1995 a far data al più tardi dal 1° agosto 2004, ne consegue che il ricorso ad attrezzi trainati sarà autorizzato nelle acque delle Azzore.
146 Tutte le parti concordano sul fatto che, dopo l’abrogazione, che avverrà al più tardi il 1° agosto 2004, dei regolamenti del 1995 in forza dell’art. 15 del regolamento impugnato, le imbarcazioni saranno autorizzate a utilizzare reti a strascico di fondo per pescare nelle acque delle Azzorre, mentre attività simili erano escluse in vigenza del precedente regime.
147 Risulta altresì pacifico che la pesca con reti a strascico di fondo può avere notevoli conseguenze negative sull’ecosistema marino se siffatte attività continuano a non essere assoggettate a controllo. Il Consiglio e la Commissione hanno entrambi ammesso, in corso di udienza, che gli effetti della pesca con reti a strascico di fondo potevano comportare gravi e irreparabili conseguenze per il fatto di distruggere elementi sensibili dell’ecosistema marino come le barriere coralline. A tale proposito, la motivazione della proposta della Commissione sulla pesca a strascico enuncia che «da recenti rapporti scientifici emerge che alcuni habitat di acque profonde [tra cui quelli delle Azzorre] devono essere protetti dall’erosione meccanica esercitata dagli attrezzi da pesca». Il quarto ‘considerando’ della suddetta proposta enuncia che «dagli studi scientifici risulta che il recupero di habitat di questo tipo danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile».
148 In contrasto con il fatto che per quanto riguarda gli effetti della pesca a strascico di fondo le prove prodotte dinanzi al giudice del procedimento sommario sono sufficienti per concludere che il danno che potrebbe derivarne sarà di natura grave e irreparabile qualora siffatte attività continuino a non essere assoggettate a controllo, non è sufficientemente provato che un danno simile potrebbe conseguire dall’uso di altri attrezzi come le reti che non entrano in contatto con il fondale, le reti a posta e in particolare i palangari.
149 La richiedente sostiene che tali ulteriori metodi intensivi di pesca causano danni collaterali agli stock ittici (ai quali un regime di sforzo di pesca è peraltro applicabile), ma non è stato accertato il danno grave e irreparabile originato all’ambiente marino in quanto tale. La perizia depositata dalla richiedente (allegato 2 della domanda) illustra che, sebbene tutti i tipi di pesca industriale producano effetti collaterali, le reti che non entrano a contatto con il fondale e i palangari sono considerati in grado di causare danni in misura nettamente inferiore rispetto alla pesca a strascico di fondo effettuata con palangari, considerata «atta a causare limitati danni agli abitanti». Le affermazioni attinenti a quella che viene denominata la pesca fantasma si riferiscono essenzialmente alla preservazione degli stock ittici e non al danno creato all’ambiente in quanto tale e sono, inoltre, espressi in termini generali senza che siano menzionati dati relativi al grado di gravità del danno o al probabile termine entro il quale tale danno diverrebbe grave e irreparabile.
150 Le allusioni della richiedente alle dichiarazioni formulate dalla Commissione nei comunicati stampa allegati alla sua proposta relativa alla pesca a strascico riguardano le attività di pesca con reti a strascico o attrezzi simili e non possono essere considerate un riconoscimento da parte di tale istituzione degli effetti dannosi derivanti dall’utilizzo di altri tipi di attrezzi da pesca.
151 Gli argomenti della richiedente in merito all’urgenza con riferimento agli attrezzi diversi dalle reti a strascico di fondo e dalle reti trainate di tipo analogo devono essere conseguentemente respinti.
152 Per quanto riguarda la pesca con reti a strascico di fondo, il Consiglio e la Commissione ammettono tuttavia che, se resta privo di controllo, tale tipo di attrezzo da pesca causerà probabilmente gravi danni all’ecosistema marino delle Azzorre. Danni siffatti risultano irreparabili nel senso che, per ammissione generale, è impossibile o molto difficile porvi rimedio.
153 È pertanto necessario valutare se, in mancanza delle misure provvisorie richieste, il regolamento impugnato causerà i danni in modo certo e imminente. Spetta alla richiedente comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile (ordinanze HFB e a./Commissione, cit., punto 67, e Grecia/Commissione, cit., punto 15).
154 Occorre rilevare che, contrariamente a quanto la richiedente sembra suggerire, nulla nel regolamento impugnato autorizza espressamente le attività di pesca a strascico né impedisce al Consiglio o alla Commissione di adottare misure supplementari al fine di opporsi a siffatte attività. Infatti, la proposta della Commissione sulla pesca a strascico mira a integrare il regolamento impugnato introducendo uno specifico veto per tale tipo di pesca, in particolare, nelle acque delle Azzorre. La proposta modificherà il regolamento n. 850/98 integrando l’art. 30 del suddetto regolamento con la seguente disposizione:
«Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino [in particolare] nelle [Azzorre]».
155 Ne consegue che la sospensione dell’esecuzione degli artt. 3, 5, n. 1, 11 o 13 del regolamento impugnato, sollecitata dalla richiedente, non comporterà alcun divieto di esercitare la pesca a strascico di fondo nelle acque delle Azzorre e non risulterà quindi di alcuna utilità per la richiedente. Non è accertato che tali disposizioni producano un qualsivoglia effetto sulle attività di pesca a strascico. Di conseguenza, la sospensione dell’esecuzione di tali norme è manifestamente superflua.
156 Nondimeno, come rileva la stessa richiedente, l’esercizio della pesca a strascico sarà indirettamente autorizzato mediante l’abrogazione dei regolamenti del 1995 che, di per sé, affrontano la questione solo in modo indiretto e non diretto, includendo gli attrezzi nella definizione delle attività di pesca. Quindi, solo la sospensione dell’esecuzione dell’art. 15 del regolamento impugnato (che abroga i regolamenti del 1995) potrebbe incidere sulle attività di pesca a strascico di fondo consentendo di continuare ad applicare il regime previsto dai regolamenti del 1995 e, pertanto, il divieto indiretto di pesca a strascico di fondo nelle Azzorre.
157 È tuttavia difficile concludere che tale misura provvisoria o un’altra misura risulti necessaria per evitare che il danno all’ecosistema marino si verifichi nel periodo in esame, considerato che esistono varie altre possibilità più proporzionate e più adeguate nell’ambito della PCP, attuabili con celerità ed efficacia al fine di prevenire tale danno.
158 Le suddette possibilità includono segnatamente misure d’emergenza adottate dalla Commissione o dagli Stati membri, in particolare dalla Repubblica portoghese, sul fondamento degli artt. 7 e 8 del regolamento di base che autorizzano l’adozione di tali misure proprio in situazioni in cui «(…) è stato constatato un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato». Ai sensi dell’art. 8, la durata di tali misure è pari, al massimo, a tre mesi e a sei mesi in forza dell’art. 7 del regolamento di base, con la possibilità di prorogare tali termini di sei mesi. La durata delle suddette misure risulta quindi sufficiente per evitare un danno in attesa che sia adottata la proposta della Commissione sulla pesca a strascico di cui è parimenti probabile l’adozione a breve termine. Inoltre, l’art. 45, nn. 1 e 2, del regolamento n. 850/98 autorizza l’adozione di misure di emergenza da parte della Commissione o degli Stati membri per quanto riguarda le acque soggette alla loro giurisdizione «se si rende necessaria un’azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini» o «qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile».
159 In udienza è emerso che la richiedente non si era attivata al fine di garantire siffatte misure.
160 Inoltre, la Commissione ha sottolineato in corso di udienza che essa vigilava costantemente sulla situazione e che, all’occorrenza, era pronta ad adottare tali misure di emergenza.
161 Analoghe misure sono state adottate nel caso delle Darwin Mounds nel Regno Unito [regolamento (CE) della Commissione 20 agosto 2003, n. 1475, sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia (GU L 211, pag. 14)]. La proposta della Commissione sulla pesca a strascico rivela che la Commissione è consapevole della situazione e che essa la esamina in modo costante. Nella motivazione della suddetta proposta si enuncia che «le zone di pesca comunitarie intorno alle Azzorre, a Madeira e alle Isole Canarie contengono numerosi habitat di acque profonde, noti e potenziali, che fino ad oggi sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico in virtù del regime speciale di accesso istituito dal regolamento (CE) n. 2027/95 [e che, p]oiché tale regime decadrà nel 2004, è importante garantire la continuità della tutela di queste zone nell’ambito della legislazione comunitaria». Poiché la Commissione era a conoscenza delle questioni sollevate è alquanto improbabile che essa si opponga all’adozione di simili misure o che non intervenga al fine di prevenire un qualsivoglia danno.
162 In simili circostanze, dal momento che la richiedente dispone di altre possibilità più appropriate, i provvedimenti provvisori richiesti non risultano più necessari (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte 22 aprile 1994, causa C‑87/94 R, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1395, punti 40-42; ordinanza Free Trade Foods/Commissione, cit., punto 59; ordinanze del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T-306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2387, punto 109, e 3 dicembre 2002, causa T-181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, Racc. pag. II‑5081, punti 105-110).
163 Alla luce di quanto precede, il giudice del procedimento sommario reputa che la richiedente non provi la necessità dei provvedimenti provvisori richiesti al fine di prevenire un danno grave e irreparabile all’ecosistema marino.
– Danno agli stock ittici
164 Per quanto riguarda il danno grave e irreparabile causato agli stock ittici, la richiedente afferma che, a far data dal 1° agosto 2004 al più tardi, l’effetto dell’abrogazione dei regolamenti del 1995 e l’entrata in vigore del regolamento impugnato implicheranno una notevole intensificazione dello sforzo di pesca, che a sua volta provocherà il rapido impoverimento degli stock di pesci di acque profonde fino a livelli di non rinnovabilità
165 È fondamentale distinguere tra due tipi di stock ittici: lo stock di tonno e lo stock di pesci di acque profonde.
166 Per quanto attiene al tonno e ai tonnidi, la richiedente non ha manifestamente fornito alcun elemento di prova sufficiente diretto ad attestare che i provvedimenti provvisori richiesti sono necessari per prevenire un danno grave e irreparabile.
167 I tonnidi sono specie di grandi migratori che si distribuiscono su zone molto vaste e non risultano avere uno specifico legame con le acque delle Azzorre. Le misure di conservazione devono applicarsi all’intera area di distribuzione onde rispecchiare la zona di grande migrazione delle specie. Una misura che chiuda o liberalizzi una particolare zona di 100 miglia marine è irrilevante nell’ottica di evitare l’estinzione delle suddette specie, in quanto si tratta di grandi migratori. Data la loro natura, il tonno e i tonnidi sono tutelati mediante varie misure quali i TAC e i contingenti fissati per una grande area dell’Atlantico nordorientale, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287 (GU L 344, pag. 1). Inoltre, il tonno e i tonnidi sono tutelati dalla CICTA di cui è membro la Comunità, e per la maggior parte delle specie di tonno sono state adottate misure restrittive delle catture o dello sforzo di pesca. Infine l’asserzione formulata dalla richiedente in udienza, secondo cui le imbarcazioni che esercitano la pesca del tonno si dispiegano su una vasta zona e impediscono ad altri pescatori di pescare gli stock di pesci di acque profonde, non illustra con chiarezza la sua tesi in base alla quale gli stock di tonnidi o di pesci di acque profonde subiranno un impoverimento.
168 Quanto agli stock di pesci di acque profonde, le questioni sollevate dalla richiedente risultano di notevole complessità in termini di fatto. Non si può tuttavia concludere che la richiedente dimostri che, in mancanza di provvedimenti provvisori in attesa che si statuisca sul ricorso di cui alla causa principale, il regolamento impugnato consentirà un’intensificazione dello sforzo di pesca tale che gli stock ittici saranno sfruttati al punto da costituire un danno grave e irreparabile, o che un danno siffatto è certo e imminente.
169 Si deve rilevare che la richiedente non prova che il regolamento impugnato darà luogo a una situazione in cui si autorizza uno sforzo di pesca illimitato per tali specie nelle acque delle Azzorre. Per contro, come osservano il Consiglio, la Commissione e il Regno di Spagna, il regolamento impugnato nonché i regolamenti del 2002 prevedono un certo numero di misure atte a limitare lo sforzo di pesca o a imporre TAC e contingenti per quanto attiene alle specie di acque profonde.
170 Quindi, come ammette la richiedente, due specie di acque profonde (il pesce sciabola nero e l’occhialone) saranno soggette a TAC e a specifici contingenti in forza del regolamento n. 2340/2002. Determinate specie di acque profonde elencate dall’allegato I del regolamento n. 2347/2002 saranno assoggettate a un severo regime di limitazione dello sforzo di pesca su scala comunitaria. Tale regime include disposizioni per un’attuazione e un controllo severi e autorizza la Commissione ad analizzare attentamente la situazione in modo da poter adottare altre misure per tutte le specie che, a suo giudizio, rischiano di essere ipersfruttate. Occorre rammentare che il regolamento n. 2347/2002 non è oggetto di impugnazione nell’ambito del presente ricorso.
171 Infine, lo stesso regolamento impugnato instaura un regime di limitazione dello sforzo di pesca per tutte le specie demersali, comprese tutte le specie di acque profonde, che non rientrano già nel regime di tutela previsto dal regolamento n. 2347/2002. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento impugnato, tale limitazione dello sforzo di pesca è fondata sulle medie storiche degli anni compresi tra il 1998 e il 2002. In sostanza, il regolamento impugnato fisserà pertanto dei limiti allo sforzo di pesca su questa base.
172 Si deve rilevare che, contrariamente a quanto presume la richiedente, sembra improbabile che il regolamento d’applicazione previsto dall’art. 11 del regolamento impugnato non venga adottato entro il 1° agosto 2004, data indicata per l’abrogazione dei regolamenti del 1995. La richiedente manifesta il timore che possa sopravvenire una situazione tale da comportare un periodo caratterizzato da un vuoto giuridico che autorizzi uno sforzo di pesca illimitato nella zona di cui trattasi. Orbene, come si è osservato precedentemente, la Commissione ha ora adottato una proposta di regolamento d’applicazione. La suddetta proposta definisce determinati livelli massimi precisi e dettagliati dello sforzo di pesca per ciascuno Stato membro e per ogni singola attività di pesca praticata nelle acque occidentali, fondati sulle sottozone CIEM e Copace, sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri che consentono di calcolare lo sforzo annuo medio spiegato tra il 1998 e il 2002. La proposta è stata adottata il 12 maggio 2004. L’art. 11 del regolamento impugnato sancisce un meccanismo in base al quale, se il Consiglio non ha adottato il regolamento d’applicazione al più tardi il 31 maggio 2004, la Commissione può adottarlo entro il 31 luglio 2004 quale termine ultimo. In corso di udienza la Commissione ha confermato che tale meccanismo le consentirebbe di adottare il regolamento d’applicazione entro il 31 luglio 2004. Comunque, l’art. 3 del regolamento impugnato impone agli Stati membri alcuni obblighi in materia di limitazione dello sforzo di pesca anche in mancanza di un regolamento d’applicazione. Risulta pertanto infondato il rischio di un vuoto giuridico.
173 La richiedente sostiene tuttavia che il regolamento impugnato e il regolamento n. 2347/2002 consentirebbero un’intensificazione dello sforzo di pesca nelle acque delle Azzorre, in quanto stabiliscono i livelli massimi dello sforzo per zone estese, ubicate oltre le acque delle Azzorre. Secondo la richiedente, questo potrebbe consentire un maggiore sforzo di pesca esercitato nelle acque delle Azzorre, nella zona situata tra le 100 e le 200 miglia marine. A suo giudizio, la rapida redditività prevista dai pescatori in considerazione della natura vergine delle attività di pesca in acque profonde nel mare delle Azzorre rende probabile tale intensificazione dello sforzo di pesca in tale zona.
174 La richiedente ha presentato alcuni elementi di prova a carattere aneddotico relativi a specifiche spedizioni di pesca realizzate da pescherecci spagnoli, in grado di illustrare che la pesca intensiva con palangari sfociava in catture di volume molto consistente, persino nel caso di una sola uscita in mare, che poteva raggiungere fino al 7% della cattura totale di specie particolari come il berice. La Porto de Abrigo ha fornito elementi di prova a carattere aneddotico di tipo analogo in base ai quali 58 pescherecci spagnoli (contrariamente alla precedente media di 4) pescano attualmente nelle acque delle Azzorre. La richiedente ha anche tentato di mostrare, in udienza, che gli attrezzi industriali renderebbero possibile ai pescherecci di sfruttare la maggior parte delle acque delle Azzorre entro un termine molto breve, pari al massimo a tre mesi.
175 Ora, né la richiedente né le parti intervenienti hanno prodotto prove che consentano al giudice del procedimento sommario di avere una precisa visione d’insieme del grado e della durata presunti di cui al danno addotto. Esse non hanno tentato di calcolare come e in che misura sarà incrementato lo sforzo di pesca nelle acque delle Azzorre alla luce delle limitazioni previste nei regolamenti del 2002 e nel regolamento impugnato, e come una qualsivoglia intensificazione dello sforzo di pesca inciderà sulle varie specie in questione di pesci di acque profonde, durante il periodo della domanda, nell’ambito del ricorso cui alla causa principale.
176 Infatti, la richiedente ammette di non poter prevedere esattamente quando il danno causato dal nuovo regime diverrà irreparabile o quando lo sforzo di pesca incrementato sarà ridotto fino a livelli di non rinnovabilità, ma si attende che tali effetti si manifestino nello spazio di una sola stagione di pesca e, in ogni caso, nello spazio di varie stagioni in attesa che si statuisca sul ricorso di cui alla causa principale.
177 Tuttavia, gli elementi di prova forniti dalla richiedente suggeriscono che il danno originato alle attività di pesca in acque profonde in Nuova Zelanda è misurato in termini di anni anziché di mesi. I rapporti scientifici mostrano inoltre che le zone facenti parte del sistema della dorsale medio‑atlantica (che include le Azzorre), esterne alle acque delle Azzorre, da vari decenni sono aperte ad attività di pesca in acque profonde non regolamentate. Anche se ciò ha condotto al declino di specie bersaglio e delle cosiddette catture accessorie, apparentemente non si configura alcun collasso irreversibile degli stock ittici. Nella perizia depositata dalla richiedente si legge ad esempio che, sebbene gli stock ittici si rivelino vulnerabili se sottoposti all’ipersfruttamento, le catture in quasi ogni regione sottoposta a sfruttamento hanno finora conosciuto una rapida evoluzione (boom and bust) con catture elevate all’origine volte a subire una contrazione in circa un decennio a partire dall’inizio dell’attività di pesca (pagg. 2-3 dell’allegato 2 della domanda).
178 Infine i rapporti scientifici addotti (segnatamente l’allegato 3 della domanda), pur temendo un danno irreversibile per gli habitat e alludendo a una situazione al limite della sostenibilità, fanno sorgere una grande incertezza per quanto riguarda i probabili effetti dell’ipersfruttamento presunto. Il rapporto (allegato 3 della domanda) rivela altresì che gli indicatori pertinenti «non suggeriscono l’esistenza di manifesti problemi imputabili all’ipersfruttamento delle specie demersali», anche se queste ultime possono essere considerate oggetto di uno sfruttamento intensivo. Il rapporto aggiunge che, per determinate specie, si constata il verificarsi di cambiamenti da un anno all’altro, che «non sembrano esclusivamente una diretta conseguenza della mortalità causata dalla pesca, e di cui ancora non si conosce bene la causa» (pag. 17 dell’allegato 3 dell’istanza). Nel rapporto si osserva inoltre che «non si conoscono ancora del tutto gli effetti dell’ipersfruttamento di talune delle suddette zone, cioè le montagne sottomarine, in quanto la loro dinamica non è stata oggetto di un completo esame» (pag. 25 dell’allegato 3 dell’istanza).
179 A integrazione delle considerazioni sopra delineate, occorre rilevare che due dei rapporti scientifici (predisposti dal CIEM e dal CSTEP, annessi agli allegati 20 e 21 della domanda) sui quali la richiedente si basa per dimostrare che l’impoverimento degli stock di pesci di acque profonde è probabile sono precedenti all’adozione dei regolamenti del 2002 sopra menzionati. Tali regolamenti sono stati adottati alla luce dei pareri scientifici inclusi in tali rapporti al fine di prendere in considerazione gli elementi di prova forniti e di introdurre un regime volto a limitare lo sforzo di pesca per le specie di pesci in acque profonde che si ritiene siano a rischio di ipersfruttamento (v. secondo e quarto ‘considerando’del regolamento n. 2347/2002). Inoltre, tali rapporti non presentano elementi in grado di provare che il regolamento impugnato o un regime analogo implicherebbe l’impoverimento degli stock ittici. I rapporti in questione raccomandano l’adozione di principi generali per la gestione durevole degli stock ittici. I rapporti non militano a favore di un regime fondato su norme che sanciscano la restrizione all’accesso o sull’uso esclusivo di TAC e di contingenti, ma denotano piuttosto una preferenza per regimi di gestione dello sforzo di pesca, parere al quale il Consiglio ha aderito nell’adottare i regolamenti del 2002 e il regolamento impugnato, che mirano entrambi a limitare lo sforzo di pesca.
180 Per quanto attiene al rapporto più recente del CIEM, pubblicato l’11 giugno 2004, la stessa richiedente rileva, nella sua domanda del 21 giugno 2004, che esso non solleva alcuna nuova questione di fatto o di diritto. Il rapporto reitera le sue conclusioni del 2002 e aggiunge qualche recente sviluppo. Anche se il rapporto 2004 del CIEM ribadisce le preoccupazioni formulate nel 2002, ossia il fatto che le specie di acque profonde sono vulnerabili e che vengono ritenute oggetto di uno sfruttamento esercitato in modo non sostenibile, essa ammette che «attualmente non è possibile fornire pareri per le specifiche attività di pesca relative alle specie di acque profonde» (pag. 82 del rapporto 2004 del CIEM). Il rapporto tiene conto tuttavia, in quanto sviluppo positivo, dell’adozione di regolamenti più recenti (come i regolamenti del 2002) ammettendo che «[n]ella la zona di regolamentazione del CPANE, veniva raccomandato di congelare lo sforzo di pesca nel 2003 e nel 2004 e [che] si applicava un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle attività comunitarie di pesca in acque profonde». Essa aggiunge che i recenti regolamenti diretti a stabilizzare o a ridurre lo sforzo di pesca dovrebbero «migliorare la situazione degli stock o almeno rallentare il tasso di impoverimento [e che] i loro effetti attuali sugli stock tuttavia, allo stato, non possono essere quantificati» (v. pag. 83 del rapporto 2004 del CIEM). Ne consegue che i recenti sviluppi discussi nel rapporto 2004 del CIEM non attestano un deterioramento della situazione precedente e che non modificano il quadro generale. In particolare, né il rapporto del 2004 né i rapporti del 2002 forniscono alcun elemento di prova per quanto riguarda gli effetti del regolamento impugnato nelle acque delle Azzorre che possano consentire di concludere che i provvedimenti provvisori richiesti sono necessari per prevenire un danno grave e irreparabile agli stock ittici in tale zona.
181 Si deve parimenti osservare che l’asserzione della richiedente ai sensi della quale la Commissione ammette in sostanza che il regolamento impugnato comporterà effetti pregiudizievoli sugli stock ittici non è corretta. I passaggi menzionati dalla richiedente, estrapolati dal comunicato stampa della Commissione 3 febbraio 2004 accluso alla proposta sulla pesca a strascico, rinviano esclusivamente agli effetti dannosi delle reti a strascico di fondo sugli habitat marini, e non all’esaurimento degli stock ittici.
182 Infine, è importante sottolineare che considerazioni analoghe a quelle precedentemente illustrate, relative all’esistenza di possibilità più adeguate di affrontare ogni tipo di problema attinente all’ecosistema marino, sono altresì pertinenti nel contesto della valutazione dell’urgenza relativa all’esaurimento degli stock ittici.
183 Quindi, le misure di emergenza previste dagli artt. 7 e 8 del regolamento di base o dall’art. 45 del regolamento n. 850/98 sono altrettanto adatte alla conservazione degli stock ittici. La richiedente non ha tentato di attuare misure siffatte e si può pertanto valutare che la domanda di provvedimenti provvisori non sia necessaria. Inoltre, occorre rilevare che il regolamento n. 2347/2002 instaura un sistema di rigida sorveglianza che consente alla Commissione e agli organismi scientifici di cui trattasi di vigilare attentamente, in particolare, sulla situazione delle specie di acque profonde. La Commissione è tenuta a predisporre un rapporto sull’intero programma di gestione delle specie di acque profonde prima del giugno 2005 e a proporre al Consiglio ogni modifica necessaria da apportare al suddetto programma.
184 Considerate tali circostanze, dal momento che la richiedente dispone di altre possibilità più adeguate e le istituzioni comunitarie vigilano attentamente sulla situazione in questione nel contesto globale della PCP, i provvedimenti provvisori richiesti non risultano più necessari (v., per analogia, ordinanze Commissione/Belgio, cit., punti 40-42; Free Trade Foods/Commissione, cit.; Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 109, e Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punti 105‑110).
– Danno causato all’industria delle Azzorre
185 La richiedente e la Porto de Abrigo sostengono che un irreversibile esaurimento degli stock ittici metterebbe a repentaglio la stessa sopravvivenza dei pescatori delle Azzorre e provocherebbe il collasso totale dell’industria delle Azzorre. Tale argomento è connesso a quello relativo all’esaurimento degli stock ittici, precedentemente affrontato.
186 In ogni caso, occorre osservare che né la richiedente né la Porto de Abrigo dimostrano in modo sufficiente che, in attesa che si statuisca sul ricorso di cui alla causa principale, il regolamento impugnato causerà un danno grave e irreparabile al settore della pesca nelle Azzorre, ancor meno all’economia delle Azzorre complessivamente considerata.
187 Oltre agli argomenti riguardanti l’esaurimento degli stock ittici precedentemente trattati, la richiedente non fornisce elementi di prova sufficienti che consentano al giudice del procedimento sommario di valutare il modo e il termine entro il quale una qualsivoglia intensificazione dello sforzo di pesca da parte dei pescherecci esteri lederà gli interessi finanziari del settore della pesca nelle Azzorre.
188 Per contro, è necessario considerare che il regolamento impugnato prevederà sempre una zona di 100 miglia marine che sarà esclusivamente riservata ai pescatori delle Azzorre al contempo per i tonni e per le specie di pesci di acque profonde. Anche se, come afferma la richiedente, il 31,4% delle catture nelle Azzorre proveniva da banchi di pesci ubicati nella zona compresa tra le 100 e le 200 miglia marine, non è affatto provato che, anche se tutto il suddetto volume fosse adesso riservato alle imbarcazioni estere, gli interessi dei pescatori delle Azzorre subirebbero un danno grave e irreparabile in attesa che si statuisca sul ricorso di cui alla causa principale. A fortiori, la richiedente non dimostra che gli effetti sull’economia delle Azzorre complessivamente considerata sarebbero tali da costituire un danno grave e irreparabile.
189 Ne consegue che il danno grave e irreparabile che si asserisce causato al settore della pesca nelle Azzorre risulta attualmente infondato.
190 Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il giudice del procedimento sommario reputa che la richiedente non fornisca prova sufficiente del fatto che il regolamento impugnato comporterà un danno grave e irreparabile all’ecosistema marino, agli stock ittici o al settore della pesca nelle Azzorre, o che il danno addotto sia certo e imminente. Di conseguenza, non è accertata la necessità dei provvedimenti provvisori richiesti e, pertanto, non ricorre il presupposto dell’urgenza.
191 Poiché la richiedente non è stata in grado di dimostrare che i provvedimenti provvisori richiesti erano necessari al fine di prevenire un danno grave e irreparabile in attesa che si statuisca sul ricorso di cui alla causa principale, non occorre verificare se ricorra il presupposto del fumus boni iuris.
192 Infine, come si è rilevato all’inizio della presente analisi, si deve evidenziare il fatto che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la ponderazione degli interessi nel caso di specie non induce a propendere per la richiedente.
193 Con ogni evidenza, una sospensione dell’esecuzione parziale del regolamento impugnato produrrebbe effetti di notevole portata sulla PCP e sui terzi; i provvedimenti provvisori richiesti risultano sproporzionati alla luce della finalità da essi perseguita e la loro adozione interferirebbe in modo drastico con l’ampio potere discrezionale di cui beneficia il Consiglio nell’ambito della PCP. In una siffatta situazione, il giudice del procedimento sommario può sostituire la propria valutazione a quella della Consiglio solo in circostanze eccezionali caratterizzate da un fumus boni iuris particolarmente serio e da un’urgenza manifesta, che nella fattispecie non sussistono (v., in tal senso, ordinanza Free Trade Foods/Commissione, cit., punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).
194 I provvedimenti provvisori richiesti non sono necessari in particolare se si considera che esistono altri possibili rimedi, più adeguati e proporzionati, quali le misure d’emergenza adottate dalla Commissione o dagli Stati membri nell’ambito della PCP, e che la richiedente non si è attivata al fine di garantire siffatte misure.
195 In tali condizioni, il giudice del procedimento sommario reputa che la ponderazione degli interessi non induca a propendere per la richiedente (v., per analogia, ordinanza Commissione/Belgio, cit., punti 40-42; ordinanze Free Trade Foods/Commissione, cit., punto 59; Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 109, e Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punti 105-110).
196 Poiché non ricorre il presupposto dell’urgenza e la ponderazione degli interessi induce a propendere per il Consiglio, la presente domanda di provvedimenti d’urgenza deve essere respinta.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La Porto de Abrigo – Organização de Produtores da Pesca CRL e la GÊ-Questa – Associação de Defesa do Ambiente sono ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della richiedente.
2) L’istanza di intervento del WWF – World Wide for Nature e della Seas at Risk è respinta.
3) La domanda di provvedimenti d’urgenza è respinta.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 7 luglio 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Lingua processuale: l'inglese.
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