Causa T-94/04
European Environmental Bureau (EEB) e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità — Direttiva 2003/112/CE — Legittimazione ad agire»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 28 novembre 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Ricorso di associazioni aventi uno statuto di consulenti presso istituzioni comunitarie e/o presso autorità nazionali o sovranazionali — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva della Commissione 2003/112)
2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di utilizzare il rimedio dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per la valutazione di validità
(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)
1. È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da associazioni il cui oggetto consiste nella promozione e nella tutela dell’ambiente e da una società il cui oggetto consiste nel promuovere soluzioni sostenibili alternative all’utilizzo dei pesticidi contro la direttiva 2003/112, che modifica la direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, al fine di iscrivervi la sostanza attiva paraquat.
Infatti, gli effetti negativi dell’atto impugnato sugli interessi difesi dalle associazioni e sui diritti di proprietà di una di esse non consentono di dimostrare che esse sono individualmente interessate da detto atto, in quanto le disposizioni di quest’ultimo le riguardano nella loro oggettiva qualità di enti volti a tutelare l’ambiente, alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione.
Peraltro, il fatto che i ricorrenti abbiano uno statuto speciale di consulenti presso le istituzioni comunitarie, e/o presso autorità nazionali o sovranazionali, non consente, di per sé, di considerare che essi siano individualmente interessati dall’atto impugnato. Infatti, la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’emanazione di un atto comunitario costituisce un elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto rispetto all’atto di cui trattasi solamente qualora talune garanzie procedurali siano state previste per lo stesso soggetto dalla pertinente normativa comunitaria.
Del pari, il fatto che la legittimazione ad agire sia riconosciuta ai ricorrenti in taluni ordinamenti giuridici degli Stati membri è irrilevante al fine della valutazione della loro legittimazione ad agire per l’annullamento di un atto comunitario, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
Inoltre, il fatto che, nella motivazione di una proposta di regolamento, la Commissione indichi che i ricorrenti hanno legittimazione ad agire non li dispensa dal dimostrare di essere individualmente interessati dall’atto impugnato. Infatti, i principi che disciplinano la gerarchia delle norme ostano a che un atto di diritto derivato conferisca la legittimazione ad agire ai privati che non soddisfano i requisiti dell’art. 230, quarto comma, CE. A maggior ragione ciò vale per la motivazione di una proposta di atto di diritto derivato.
(v. punti 53, 55-58, 66-68)
2. Il Trattato, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema le persone fisiche o giuridiche, non potendo impugnare direttamente atti comunitari di portata generale a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.
(v. punto 62)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
28 novembre 2005(*)
«Ricorso di annullamento – Eccezione di irricevibilità – Direttiva 2003/112/CE – Legittimazione ad agire»
Nella causa T-94/04,
European Environmental Bureau (EEB), con sede in Bruxelles (Belgio),
Pesticides Action Network Europe, con sede in Londra (Regno Unito),
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), con sede in Ginevra (Svizzera),
European Federation of Trade Unions in the Food, Agricultural and Tourism sectors and allied branches (EFFAT), con sede in Bruxelles,
Stichting Natuur en Milieu, con sede in Utrecht (Paesi Bassi),
Svenska Naturskyddföreningen, con sede in Stoccolma (Svezia),
rappresentati dai sigg. P. van den Biesen, G. Vandersanden e B. Arentz, avocats,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Doherty, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Syngenta Ltd, con sede in Guildford (Regno Unito), rappresentata dai sigg. C. Simpson, solicitor, e D. Abrahams, barrister,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della direttiva della Commissione 1° dicembre 2003, 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva paraquat (GU L 321, pag. 32),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
Direttiva 91/414/CEE
1 L’art. 4 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), prevede le condizioni e la procedura di diritto comune applicabile per la concessione, la revisione e il ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. A tale proposito l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva precisa che possono essere autorizzati solo i prodotti le cui sostanze attive figurano nell’allegato I.
2 I requisiti per l’iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I sono precisati all’art. 5 della direttiva 91/414. L’iscrizione è possibile solo se, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi soddisfino alcune condizioni relative alla loro innocuità per la salute umana e animale e per l’ambiente.
3 L’art. 8, n. 2, della direttiva prevede che, in deroga all’art. 4, uno Stato membro può, durante un periodo transitorio, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I che si trovavano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della direttiva, cioè il 26 luglio 1993.
4 Le sostanze attive contenute nei prodotti che beneficiano della deroga di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva sono soggette ad un esame progressivo nell’ambito di un programma di lavoro della Commissione.
Regolamento n. 3600/92/CEE
5 L’art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (GU L 366, pag. 10), prevede che la Commissione stabilisca l’elenco delle sostanze attive da valutare e designi uno Stato membro relatore per la valutazione di ciascuna sostanza attiva.
6 Dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 3600/92 risulta che lo Stato membro designato come relatore deve valutare la sostanza attiva interessata e far pervenire alla Commissione un rapporto di valutazione della pratica che comprende una raccomandazione di iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 oppure di adottare altre misure, come il suo ritiro dal mercato.
7 La Commissione affida a quel punto il compito di esaminare la pratica e il rapporto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’art. 58 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).
8 L’art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, inserito dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199, che modifica il regolamento n. 3600/92 (GU L 170, pag. 19), prevede che la Commissione sottopone al comitato un progetto di testo che può assumere diverse forme. Se si propone di iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva, si avrà un progetto di direttiva. Se il progetto è volto ad adottare misure negative contro la sostanza attiva, compreso il ritiro dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, la Commissione può proporre un progetto di decisione destinata agli Stati membri.
Fatti all’origine della controversia
9 I ricorrenti sono sei. Il primo è l’European Environmental Bureau (EEB), un’associazione di diritto belga il cui oggetto statutario consiste in particolare nella promozione della tutela e della conservazione dell’ambiente nell’ambito dei paesi dell’Unione europea. L’EEB farebbe parte di diversi organi consultivi della Commissione, in particolare del gruppo permanente «Fitosanitario» e del comitato consultivo «Agricoltura e ambiente». Sarebbe inoltre membro dell’European Habitats Forum e, a tale titolo, godrebbe della qualità di parte attiva e di osservatore nell’ambito della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
10 Il secondo ricorrente, Pesticides Action Network Europe, è una società di diritto britannico il cui scopo è la promozione delle soluzioni sostenibili alternative all’utilizzo dei pesticidi. Ha partecipato alla Stakeholders’ Conference on the Development of a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides (Conferenza delle parti attive sullo sviluppo di una strategia tematica relativa all’uso sostenibile dei pesticidi) organizzata dalla Commissione 4 novembre 2002.
11 Il terzo ricorrente, l’International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), è una federazione internazionale di sindacati nazionali che rappresenta i lavoratori attivi in diversi settori, tra cui il settore dell’agricoltura e delle piantagioni. Conformemente al suo statuto, l’IUF ha in particolare lo scopo di difendere gli interessi generali e specifici dei lavoratori di tutti gli Stati attivi nei settori da essa coperti. L’IUF farebbe parte della Confederazione europea dei sindacati, riconosciuta dall’Unione europea come unica organizzazione sindacale interprofessionale rappresentativa a livello europeo.
12 L’European Federation of Trade Unions in the Food, Agricultural and Tourism sectors and allied branches (EFFAT) è un’associazione di diritto belga che costituisce una delle branche regionali dell’IUF. L’EFFAT è presente in diversi organi consultivi istituiti dalla Commissione, tra cui il gruppo permanente «Fitosanitario» e il comitato consultivo «Agricoltura e ambiente».
13 Il quinto ricorrente, Stichting Natuur en Milieu (in prosieguo: la «Natuur en Milieu»), è una fondazione di diritto olandese che, conformemente al suo statuto, ha lo scopo in particolare «di offrire una voce agli elementi che ne sono sprovvisti» e di garantire una natura vitale e un ambiente sano alle generazioni presenti e future. Tale fondazione è membro dell’EEB.
14 Il sesto ricorrente, Svenska Naturskyddföreningen (in prosieguo: la «Naturskyddföreningen»), è un’associazione di diritto svedese il cui scopo statutario è in particolare quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e influenzare il processo decisionale per quanto riguarda la tutela della natura e dell’ambiente e di operare a favore della protezione e della manutenzione delle zone che hanno un interesse ecologico. La Naturskyddföreningen è inoltre proprietaria di una fattoria, Osaby, nel sud-est della Svezia, la cui attività agricola è garantita come integralmente biologica. Secondo i ricorrenti, il sito su cui Osaby si trova e il carattere affatto esclusivo dei biotopi che vi sono preservati ne fanno un habitat perfettamente adatto ad anfibi come il Triturius cristatus e la Rana arvalis, protetti dalla direttiva 92/43.
15 Nel luglio 1993 diverse imprese, tra cui la Syngenta Ltd, hanno manifestato alla Commissione il loro desiderio che il paraquat fosse inserito nell’allegato I della direttiva 91/414.
16 Il punto 83 dell’allegato I del regolamento n. 3600/92 menziona il paraquat tra le sostanze previste nella prima fase del programma di lavoro della Commissione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.
17 Il regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8), ha designato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord come Stato membro relatore per il paraquat.
18 Il 31 ottobre 1996 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i rapporti sulla valutazione e le corrispondenti raccomandazioni in conformità del disposto dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3600/92. Il rapporto sulla valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
19 Il 12 giugno 2003 l’EEB, la Pesticides Action Network Europe e la Naturskyddföreningen hanno fatto appello ai ministri europei responsabili per l’ambiente e alla Commissione affinché non includessero il paraquat nell’allegato I della direttiva 91/414. Il 25 settembre 2003, peraltro, l’EFFAT ha rivolto lo stesso appello ai membri delle istituzioni europee.
Atto impugnato
20 Il 1° dicembre 2003 la Commissione ha adottato la direttiva 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414 con l’iscrizione della sostanza attiva paraquat (GU L 321 pag. 32; in prosieguo: l’«atto impugnato»).
21 Dall’art. 1 e dall’allegato dell’atto impugnato risulta che il paraquat è aggiunto all’allegato I della direttiva 91/414. Risulta peraltro dall’allegato dell’atto impugnato che il paraquat può essere utilizzato unicamente come erbicida e che talune tecniche di applicazione dei prodotti che contengono tale sostanza sono vietate.
22 L’art. 2 dell’atto impugnato prevede in particolare che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 30 aprile 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’atto impugnato. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° maggio 2005.
23 L’art. 3 dell’atto impugnato impone, in particolare, agli Stati membri di riesaminare l’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente paraquat allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva, fissate all’allegato I della direttiva 91/414.
24 Ai sensi dell’art. 4, primo comma, dell’atto impugnato, gli Stati membri provvedono affinché i titolari di autorizzazioni presentino, entro il 31 marzo 2008, un rendiconto sugli effetti delle misure di attenuazione dei rischi introdotte con un programma di gestione nonché sull’applicazione delle nuove formulazioni del paraquat sperimentate. Tale norma prevede altresì che gli Stati membri comunichino dette informazioni senza indugio alla Commissione. L’art. 4, secondo comma, dell’atto impugnato stabilisce che la Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione sull’applicazione dell’atto impugnato in cui specifica se sono ancora soddisfatti i requisiti per l’iscrizione nell’allegato I e può proporre qualsivoglia modifica ritenuta necessaria, compresa l’eventuale revoca della menzionata iscrizione.
25 L’art. 5 dell’atto impugnato fissa al 1° novembre 2004 l’entrata in vigore dell’atto stesso.
26 Infine, l’art. 6 dell’atto impugnato precisa che gli Stati membri ne sono destinatari.
Procedimento e conclusioni delle parti
27 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2004, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
28 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2004, la convenuta ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione il 30 luglio 2004.
29 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2004, la Syngenta Ltd ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della convenuta. Con ordinanza 14 ottobre 2004 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha accolto l’intervento. L’interveniente non ha depositato la sua memoria entro il termine impartito.
30 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare l’atto impugnato;
– condannare la Commissione alle spese.
31 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
32 In virtù dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo decisione contraria del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale, nella specie, ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e che non occorra aprire la fase orale.
Sull’eccezione di irricevibilità fondata sulla natura dell’atto impugnato
33 La Commissione rileva che l’art. 230, quarto comma, CE non fa alcuna menzione della possibilità che una persona fisica o giuridica impugni una direttiva. Conseguentemente, invitando il Tribunale ad annullare l’atto impugnato, i ricorrenti chiederebbero al giudice comunitario di ignorare il preciso tenore letterale dell’art. 230, quarto comma, CE. In ogni caso, il ricorso contro l’atto impugnato sarebbe irricevibile a causa della natura normativa delle direttive.
34 A questo proposito, il Tribunale constata che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il fatto che l’art. 230, quarto comma, CE non riguardi espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti dai privati contro una direttiva non è sufficiente a dichiarare irricevibili tali ricorsi (v. ordinanza del Tribunale 6 maggio 2003, causa T‑321/02, Vannieuwenhuyze-Morin/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-1997, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, le istituzioni comunitarie non possono escludere, unicamente per la scelta della forma dell’atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai privati (v. ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2002, causa T‑84/01, Association contre l’heure d’été/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑99, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
35 Parimenti, a torto la Commissione sostiene che il carattere normativo dell’atto impugnato osta a che questo formi oggetto di un ricorso di annullamento proposto da privati. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, in determinate circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare direttamente e individualmente taluni di essi (sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13; 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 19, e 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 46; sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II‑3519, punto 47).
36 Occorre pertanto respingere l’eccezione di irricevibilità fondata sulla natura dell’atto impugnato.
Sull’eccezione di irricevibilità fondata sul difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti
Argomenti delle parti
37 La Commissione contesta che i ricorrenti siano direttamente e individualmente interessati dall’atto impugnato. In relazione al problema di stabilire se i ricorrenti siano individualmente interessati dall’atto impugnato, sostiene che un atto normativo può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e, conseguentemente, le identifichi in modo analogo al destinatario (v. sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Ebbene, così non sarebbe nel caso di specie.
38 I ricorrenti sostengono di essere direttamente e individualmente interessati dall’atto impugnato.
39 Per quanto riguarda la condizione secondo cui i ricorrenti devono essere individualmente interessati, essi affermano in primo luogo di essere colpiti in modo speciale dall’atto impugnato in quanto l’attività di ciascuno di essi consiste nella difesa degli interessi superiori in gioco nel caso di specie, in particolare nella tutela dell’ambiente e della sanità pubblica. L’EEB, la Natuur en Milieu e la Naturskyddföreningen sarebbero infatti attive nella tutela dell’ambiente e nella conservazione della natura, compresa la vita selvatica, nell’ambito della direttiva 92/43. L’IUF e l’EFFAT, dal canto loro, sarebbero attive nella tutela degli interessi dei lavoratori, in particolare agricoli, ivi compresa la loro salute. L’atto impugnato inciderebbe in modo particolare su tali interessi, poiché condurrebbe, in violazione del diritto comunitario, a «un regresso» in termini di tutela dei detti interessi. Essi aggiungono che l’atto impugnato interessa in modo particolare la Naturskyddföreningen, i cui diritti di proprietà sono in gioco nel caso di specie.
40 In secondo luogo, fanno valere che l’EEB e l’EFFAT hanno uno statuto speciale di consulenti presso la Commissione e le altre istituzioni europee nei loro rispettivi settori di competenza, che la Natuur en Milieu, la Naturskyddföreningen e l’IUF godono di identico statuto presso altre autorità nazionali o sovranazionali e che, in conformità del loro oggetto statutario, alcuni ricorrenti hanno espressamente chiesto alla Commissione di non iscrivere il paraquat nell’allegato I della direttiva 91/414.
41 In terzo luogo sostengono, in sostanza, che nell’ordinamento giuridico olandese la Natuur en Milieu è considerata direttamente e individualmente interessata dalle violazioni delle norme giuridiche a difesa degli interessi dell’ambiente e della fauna selvatica, e che lo stesso vale nel diritto svedese per la Naturskyddföreningen.
42 In quarto luogo, i ricorrenti sostengono che la ricevibilità del loro ricorso è imposta dall’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva, dal rispetto del principio della parità delle armi e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (COM/2003/0622 def.; in prosieguo: la «proposta di regolamento Århus»).
43 Per quanto riguarda, in primo luogo, la necessità di assicurar loro una tutela giurisdizionale effettiva, i ricorrenti sostengono che l’annullamento dell’atto impugnato impedirebbe l’avvio di numerose procedure di autorizzazione complesse, lunghe e costose in diversi Stati membri. A loro avviso, se dovessero rivolgersi alle giurisdizioni nazionali, si vedrebbero costretti a controllare l’eventuale deposito di domande di autorizzazione in tutti gli Stati membri, a studiare il sistema giuridico degli Stati destinatari di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio e ad avviare i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali competenti. Inoltre, a causa del principio del mutuo riconoscimento che sarebbe previsto dall’art. 10 della direttiva 91/414 91/414 , i ricorrenti che intendessero opporsi all’immissione sul mercato di prodotti contenenti paraquat dovrebbero intervenire in tutti i procedimenti nazionali. Infine, sostengono che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, non si tratta di una questione di pura praticità poiché è sostanzialmente impossibile che un giudice nazionale si pronunci sulla validità dell’atto impugnato. Ne deriverebbe che, dal punto di vista dell’efficacia dei rimedi giurisdizionali a disposizione dei ricorrenti, in conformità degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), applicabili al Tribunale in virtù dell’art. 6, n. 2, UE, i ricorrenti sarebbero legittimati a presentare il ricorso in esame dinanzi al Tribunale.
44 Per quanto riguarda, poi, il principio della parità delle armi, i ricorrenti fanno valere anzitutto che un ricorso contro l’atto impugnato presentato da un produttore di paraquat, quale la Syngenta, sarebbe considerato ricevibile sulla base dell’art. 230, quarto comma, CE, come risulterebbe dall’ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2001, cause riunite T‑112/00 e T‑122/00, Iberotam e a./Commissione (Racc. pag. II‑97, punto 79). Orbene, il principio della parità delle armi, sancito dagli artt. 6, 13 e 14 della CEDU, richiederebbe che le parti per le quali un atto adottato dalla Commissione abbia effetti opposti possano disporre delle stesse possibilità di rimedi giurisdizionali. A questo proposito, aggiungono che la sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione (Racc. pag. 459), secondo cui la legittimazione ad agire dei privati non può derivare dalla sola circostanza che essi siano in un rapporto di concorrenza con i destinatari dell’atto impugnato non è pertinente nel procedimento in esame, in quanto tale sentenza si riferisce a rapporti di concorrenza che nel caso di specie sarebbero assolutamente assenti.
45 Infine, i ricorrenti sostengono che il loro ricorso è ricevibile alla luce della motivazione della proposta di regolamento Århus. In tale motivazione, la Commissione non considererebbe necessario modificare l’art. 230 CE per ammettere la legittimazione ad agire delle organizzazioni europee di difesa dell’ambiente che rispondano a determinati criteri obiettivi fissati dalla detta proposta. Ebbene, i ricorrenti risponderebbero a tali criteri, il che, secondo la tesi della Commissione, sarebbe sufficiente per riconoscere loro la legittimazione ad agire per l’annullamento dell’atto impugnato.
Giudizio del Tribunale
46 In virtù dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente».
47 Nella fattispecie, dall’art. 6 dell’atto impugnato risulta che esso ha come soli destinatari gli Stati membri. Spetta quindi ai ricorrenti dimostrare, in particolare, di essere individualmente interessati da tale atto di cui non sono i destinatari.
48 A questo proposito, emerge dalla giurisprudenza che i ricorrenti che, come nel caso di specie, non sono i destinatari di un atto possono asserire di essere interessati individualmente dallo stesso solo qualora questo li riguardi in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che li distingue da chiunque altro e, per ciò stesso, li identifica in modo analogo al destinatario (v. sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
49 Occorre pertanto verificare se nel caso di specie i ricorrenti siano interessati dall’atto impugnato in ragione di determinate loro peculiari qualità o se esista una circostanza di fatto che li distingue, in relazione all’atto impugnato, da chiunque altro.
50 Al fine di dimostrare di essere individualmente interessati dall’atto impugnato, i ricorrenti fanno valere in primo luogo di essere colpiti in modo speciale da tale atto a causa dei gravi effetti negativi che esso produce a detrimento della protezione dell’ambiente e della protezione della salute dei lavoratori, che si concretano in un regresso in termini di protezione di tali interessi. Peraltro, la Naturskyddföreningen sarebbe colpita in modo specifico anche in ragione del fatto che l’atto impugnato lederebbe i suoi diritti di proprietà.
51 Si deve rilevare, anzitutto, che i ricorrenti non precisano in che modo l’atto impugnato implichi un regresso in termini di protezione dell’ambiente e della salute dei lavoratori né forniscono concreti elementi che suffraghino la pretesa grave lesione dei diritti di proprietà della Naturskyddföreningen.
52 Si deve rilevare, poi, che nel caso di specie l’atto impugnato ha sostanzialmente l’effetto di modificare l’allegato I della direttiva 91/414 menzionandovi la sostanza attiva paraquat e precisandone le condizioni di utilizzo come sostanza attiva (art. 1); di imporre agli Stati membri di procedere al riesame, da un lato, dell’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente paraquat e, dall’altro, di ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente paraquat (art. 3); di imporre agli Stati membri di provvedere affinché i titolari di autorizzazioni presentino, entro il 31 marzo 2008, un rendiconto sugli effetti delle misure di attenuazione dei rischi introdotte con un programma di gestione nonché sull’applicazione delle nuove formulazioni del paraquat sperimentate (art. 4, primo comma), e d’imporre alla Commissione di presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione sull’applicazione dell’atto impugnato in cui specifichi se sono ancora soddisfatti i requisiti per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414, e di proporre qualsivoglia modifica ritenuta necessaria, compresa l’eventuale revoca dell’iscrizione nel detto allegato (art. 4, secondo comma).
53 A prescindere da quale sia o quali siano le disposizioni che, ad avviso dei ricorrenti, costituiscono una grave lesione degli interessi da essi difesi in forma di regresso della protezione di tali interessi e di grave lesione dei diritti di proprietà di uno di loro, occorre necessariamente constatare che quelle disposizioni li riguardano nella loro obiettiva qualità di enti attivi nella protezione dell’ambiente o della salute dei lavoratori o ancora di titolari di diritti di proprietà, alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione.
54 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, questa qualità da sola non basta a dimostrare che i ricorrenti sono individualmente interessati dall’atto impugnato (v., in questo senso, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. I‑1651, punto 28, e ordinanza del Tribunale 30 aprile 2003, causa T‑154/02, Villiger Söhne/Consiglio, Racc. pag. II‑1921, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
55 Da quanto precede risulta che i pretesi gravi effetti negativi dell’atto impugnato sugli interessi e i diritti di proprietà dei ricorrenti non consentono di dimostrare che essi sono individualmente interessati dall’atto impugnato.
56 In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che l’EEB e l’EFFAT possiedono uno statuto speciale di consulenti presso le istituzioni comunitarie, che la Natuur en Milieu, la Naturskyddföreningen e l’IUF godono di uno statuto analogo presso autorità nazionali o sovranazionali e che, conformemente al loro oggetto statutario, alcuni ricorrenti hanno espressamente chiesto alla Commissione di non iscrivere il paraquat nell’allegato I della direttiva 91/414.
57 A questo proposito si deve ricordare, anzitutto, che la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all’atto di cui trattasi, solamente qualora talune garanzie procedurali siano state previste per lo stesso soggetto dalla pertinente normativa comunitaria (v. ordinanza del Tribunale 29 aprile 2002, causa T‑339/00, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑2287, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, la normativa comunitaria applicabile all’adozione dell’atto impugnato non prevede alcuna garanzia procedurale a favore dei ricorrenti né un qualche tipo di partecipazione degli organi consultivi comunitari, nazionali o sovranazionali, di cui i ricorrenti asseriscono di far parte. Pertanto, né il fatto che i ricorrenti hanno invitato le autorità comunitarie a non iscrivere il paraquat nell’allegato I della direttiva 91/414 né la loro pretesa partecipazione ad organi consultivi consente di considerarli individualmente interessati dall’atto impugnato.
58 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il diritto neerlandese e il diritto svedese riconoscerebbero i ricorrenti come direttamente e individualmente interessati dagli atti che ledono gli interessi da loro difesi, si deve rilevare che la legittimazione ad agire riconosciuta a tali ricorrenti in alcuni ordinamenti giuridici degli Stati membri è irrilevante al fine della valutazione della loro legittimazione ad agire per l’annullamento di un atto comunitario, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995, causa T‑585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II‑2205, punto 51).
59 Da quanto precede risulta che allo stato attuale il diritto comunitario non prevede alcun diritto di azione di interesse collettivo dinanzi al giudice comunitario, come auspicato dai ricorrenti nel caso di specie.
60 In quarto luogo, i ricorrenti sostengono che un’effettiva tutela giurisdizionale, come consacrata dagli artt. 6 e 13 della CEDU, applicabile alle istituzioni comunitarie in virtù dell’art. 6, n. 2, UE, esige che il presente ricorso sia dichiarato ricevibile per il fatto che, da un lato, i procedimenti radicati dinanzi ai giudici nazionali sarebbero lunghi, complessi e costosi e, dall’altro, tali giudici non sarebbero in grado di risolvere le questioni sollevate nell’ambito del presente ricorso.
61 A questo proposito, la Corte ha dichiarato che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che, in effetti, tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 48 supra, punti 38 e 39).
62 Nella stessa sentenza, la Corte ha dichiarato che, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema le persone fisiche o giuridiche, non potendo impugnare direttamente atti comunitari di portata generale a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 48 supra, punto 40).
63 Infine, discende dalla giurisprudenza che la ricevibilità di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può dipendere dall’esistenza o meno di un rimedio giurisdizionale dinanzi ad un giudice nazionale che consenta l’esame della validità dell’atto di cui si chiede l’annullamento (v., in questo senso, sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 48 supra, punto 46).
64 Ne consegue che, nella concezione giurisprudenziale sancita dalla Corte, il solo argomento relativo a una protezione giurisdizionale effettiva sollevato dai ricorrenti non consente di dare fondamento alla ricevibilità del loro ricorso.
65 In quinto luogo, i ricorrenti sostengono che il loro ricorso dev’essere dichiarato ricevibile in applicazione del principio della parità delle armi. A questo proposito è sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza, il semplice fatto che un ricorrente sia interessato da un atto in maniera opposta rispetto ad un soggetto che sia legittimato ad agire per l’annullamento di tale atto non basta per conferire a tale ricorrente la legittimazione ad agire (v., in questo senso, sentenza Eridania e a./Commissione, punto 44 supra, punto 7, e sentenza della Corte 23 maggio 2000, causa C-106/98 P, Comité d’entreprise de la société française de production e a./Commissione, Racc. pag. I-3649, punto 41). In tali condizioni, anche ammettendo, come sostenuto dai ricorrenti, che l’interveniente sia legittimato ad agire per l’annullamento dell’atto impugnato, questa circostanza di per sé non dimostra che i ricorrenti soddisfino la condizione di essere individualmente interessati dall’atto impugnato, né li dispensa dal dimostrare che soddisfano tale condizione.
66 Infine, in sesto luogo, i ricorrenti affermano che la loro legittimazione ad agire discende dal fatto che, da un lato, la Commissione indica nella motivazione della proposta di regolamento Århus che le associazioni europee di difesa dell’ambiente che soddisfano determinati criteri obiettivi sono legittimate ad agire ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e che, dall’altro, i ricorrenti soddisfano nel caso di specie tali criteri obiettivi.
67 A questo proposito occorre rilevare, anzitutto, che i principi che disciplinano la gerarchia delle norme (v., in particolare, sentenza della Corte 27 ottobre 1992, causa C‑240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑5383, punto 42) ostano a che un atto di diritto derivato conferisca la legittimazione ad agire ai privati che non soddisfano i requisiti dell’art. 230, quarto comma, CE. A maggior ragione ciò vale per la motivazione di una proposta di atto di diritto derivato.
68 Pertanto, la motivazione invocata dai ricorrenti non li dispensa dal dimostrare di essere individualmente interessati dall’atto impugnato. Peraltro, anche ammettendo che i ricorrenti siano enti qualificati ai sensi della proposta del regolamento Århus, occorre necessariamente constatare che essi non enunciano alcuna ragione per cui tale qualità consentirebbe di considerarli individualmente interessati dall’atto impugnato.
69 Alla luce di quanto esposto si deve concludere che i ricorrenti non sono individualmente interessati dall’atto impugnato. Conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile senza che sia necessario verificare se i ricorrenti siano direttamente interessati da tale atto.
Sulle spese
70 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.
71 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che un interveniente sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, la parte intervenuta a sostegno della Commissione sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione.
3) L’interveniente sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 28 novembre 2005
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. Pirrung
Indice
Contesto normativo
Direttiva 91/414/CEE
Regolamento n. 3600/92/CEE
Fatti all’origine della controversia
Atto impugnato
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sull’eccezione di irricevibilità fondata sulla natura dell’atto impugnato
Sull’eccezione di irricevibilità fondata sul difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
* Lingua processuale: l'inglese.
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