Causa T-136/04
Rasso Freiherr von Cramer-Klett e Rechtlerverband Pfronten
contro
Commissione delle Comunità europee
«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche — Decisione della Commissione 2004/69/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2006
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma, CE)
L’interesse diretto del ricorrente, quale condizione per la ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, esige che la misura comunitaria incriminata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario sia rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata, e non l’atto in se stesso.
A tal riguardo, la decisione 2004/69, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, la quale designa, come siti d’importanza comunitaria, alcune zone del territorio tedesco, non incide sui diritti e sugli obblighi dei proprietari dei fondi, né sull’esercizio di tali diritti, dal momento che essa non vincola affatto gli operatori economici né i privati e non contiene alcuna disposizione in merito ad un regime di protezione dei siti d’importanza comunitaria, ad esempio misure di conservazione o procedure di autorizzazione.
Parimenti, gli obblighi derivanti dalla detta direttiva 92/43, e in particolare dagli artt. 4 e 6, che incombono agli Stati membri dopo che i siti di importanza comunitaria sono stati designati dalla decisione impugnata, non sono direttamente applicabili ai citati operatori, poiché necessitano di un atto da parte dello Stato membro interessato, che deve precisare in quale modo esso intenda dare ad essi attuazione.
(v. punti 45-47, 52)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
22 giugno 2006 (*)
«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE − Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche − Decisione della Commissione 2004/69/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina – Ricorso d’annullamento – Irricevibilità»
Nella causa T‑136/04,
Rasso Freiherr von Cramer-Klett, residente in Aschau im Chiemgau (Germania),
Rechtlerverband Pfronten, con sede in Pfronten (Germania),
rappresentati dagli avv.ti T. Schönfeld e L. Thum,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle T. Pynnä e A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in attuazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composta dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalle I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo e fattuale
1 Il 21 maggio 1992, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»).
2 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, oggetto della direttiva habitat è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato CE.
3 All’art. 2, n. 2, si precisa che le misure adottate a norma della direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva habitat, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.
5 L’art. 3, n. 1, della direttiva habitat dispone che questa rete, denominata «Natura 2000», comprende delle zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).
6 Ai sensi dell’art. 1, lett. l), della direttiva habitat, per zona di protezione speciale si intende «un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».
7 L’art. 4 della direttiva habitat prevede una procedura in tre fasi per la designazione delle zone di protezione speciale. In base al n. 1 di tale disposizione, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II della direttiva habitat si riscontrano in detti siti. L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della direttiva stessa, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito.
8 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva habitat, sulla base di tali elenchi e dei criteri di cui all’allegato III di quest’ultima, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria. L’elenco dei siti d’importanza comunitaria è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 21 della direttiva habitat. In base all’art. 4, n. 3, tale elenco è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della direttiva habitat.
9 L’art. 4, n. 4, della stessa stabilisce che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al n. 2 della medesima disposizione, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
10 All’art. 4, n. 5, la direttiva precisa che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria stabilito dalla Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat.
11 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva habitat:
«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».
12 La decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in applicazione della direttiva habitat, dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21; in prosieguo: la «decisione impugnata»), è stata adottata sulla base dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della suddetta direttiva. Tra i siti d’importanza comunitaria inclusi nell’elenco si trovano i seguenti:
– DE 8239304 Hochries-Laubensteingebiet und Spitzstein;
– DE 8429303 Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Ach.
13 Il primo ricorrente è proprietario di un bene immobile nel sito d’importanza comunitaria indicato con il codice DE 8239304. Il secondo ricorrente è una società di diritto civile che riunisce i proprietari dei beni immobili nel sito d’importanza comunitaria indicato con il codice DE 8429303. I ricorrenti gestiscono i loro terreni boschivi nell’ambito di imprese create a tal fine.
Procedimento
14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2004, i ricorrenti hanno presentato il ricorso in oggetto.
15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2004, la Repubblica di Finlandia (in prosieguo: l’«interveniente») ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione. Con ordinanza 14 ottobre 2004, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. L’interveniente ha depositato una memoria limitandosi alla ricevibilità del ricorso. I ricorrenti e la Commissione non hanno depositato osservazioni su tale memoria.
16 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2004, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione in data 17 novembre 2004.
Conclusioni delle parti
17 Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare i ricorrenti alle spese.
18 Nella sua memoria di intervento, l’interveniente chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile.
19 Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità;
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
In diritto
20 Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull’eccezione d’irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato sulla base dei documenti del fascicolo e decide che non vi è motivo di aprire la fase orale del procedimento.
Argomenti delle parti
21 La Commissione sostiene in via principale che i ricorrenti non hanno interesse ad agire.
22 Essa ritiene che la decisione impugnata costituisca solo un provvedimento provvisorio, ai sensi della sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 10). La decisione impugnata non sarebbe un atto impugnabile, in quanto la costituzione di un elenco di siti d’importanza comunitaria non porrebbe fine al procedimento diretto a costituire la rete Natura 2000.
23 La Commissione sottolinea che la decisione impugnata è priva di incidenza diretta sulla situazione giuridica dei ricorrenti. A suo giudizio, eventuali effetti giuridici sui ricorrenti si verificheranno solo quando le autorità nazionali adotteranno misure in applicazione della direttiva habitat e della decisione impugnata.
24 Di conseguenza, la Commissione ritiene che la decisione impugnata non abbia affatto inciso nella sfera giuridica dei ricorrenti. Pertanto, essendo privi di interesse ad agire, essi non avrebbero diritto di presentare un ricorso d’annullamento contro tale decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
25 In subordine, la Commissione afferma che i ricorrenti non sono direttamente e individualmente interessati.
26 Per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti, la Commissione sostiene che le conseguenze dell’aver stabilito l’elenco dei siti d’importanza comunitaria, ossia l’obbligo per gli Stati membri di designare tali siti come zone di protezione speciale e di prevedere per gli stessi delle misure di conservazione, non scattano automaticamente. Anche se l’elenco dei siti fissa in modo vincolante l’estensione delle zone, nonché le tipologie di habitat naturali e le specie da proteggere, agli Stati membri rimarrebbe un certo potere discrezionale relativamente alle misure di conservazione specificate nell’art. 6, n. 1, della direttiva habitat. Solo queste misure producono effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Non si può quindi sostenere che i ricorrenti siano direttamente riguardati dalla decisione impugnata.
27 La Commissione aggiunge che l’interesse diretto dei ricorrenti non discende neppure dall’art. 4, n. 4, della direttiva habitat, il quale stabilisce che un sito è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4, non appena è iscritto nell’elenco di cui al n. 2, terzo comma. A questo proposito, essa sostiene che l’art. 6, n. 2, della direttiva habitat impone di evitare il degrado e la perturbazione del sito. L’art. 6, nn. 3 e 4, della stessa direttiva prevede una procedura di autorizzazione per i piani e i progetti che possono incidere sul sito. In entrambi i casi, si tratterebbe di obblighi che gravano sugli Stati membri e non sugli individui.
28 La Commissione conclude che, essendo la decisione impugnata priva di effetti diretti sulla situazione giuridica dei ricorrenti, questi ultimi non sono direttamente riguardati dalla stessa e di conseguenza non hanno diritto di proporre un ricorso d’annullamento.
29 Per quel che concerne l’interesse individuale, la Commissione ritiene che la decisione impugnata non definisce né i diritti né gli obblighi dei proprietari immobiliari, ma fissa semplicemente un elenco dei siti ai quali in seguito verranno applicate altre disposizioni che non riguardano la proprietà immobiliare. L’obiettivo di tali disposizioni è di proteggere i siti dal degrado del loro stato di conservazione, a prescindere dal comportamento all’origine del degrado stesso.
30 Dato che la decisione impugnata non impone alcun obbligo ai proprietari fondiari, secondo la Commissione i ricorrenti non possono asserire che essa riguarda i loro diritti specifici o che ha procurato loro un danno eccezionale tale da contraddistinguerli rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Anche ammettendo che la decisione possa imporre degli obblighi ai ricorrenti, ciò deriverebbe da una situazione oggettivamente determinata, ossia la situazione geografica dei siti ripresi nell’allegato.
31 I ricorrenti non sarebbero contraddistinti neppure a causa del fatto che la Commissione, in forza di disposizioni specifiche, è obbligata a tener conto delle conseguenze dell’atto che essa prevede di adottare in merito alla situazione dei ricorrenti. Secondo la Commissione, soltanto criteri esclusivamente scientifici relativi alla tutela della natura sono applicabili al procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata. Inoltre, non esistevano disposizioni di diritto comunitario che imponessero alla Commissione, per l’adozione della decisione impugnata, di seguire una procedura nell’ambito della quale i ricorrenti avrebbero potuto far valere dei diritti, come quello di essere sentiti.
32 Secondo la Commissione, i ricorrenti non sono pertanto individualmente riguardati dalla decisione impugnata. Alla luce di tutti gli elementi che precedono, essa conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile.
33 L’interveniente sostiene gli argomenti della Commissione e conclude anch’essa per l’irricevibilità del ricorso in esame.
34 Per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti, essa aggiunge che la decisione impugnata lascia con evidenza agli Stati membri la possibilità di adottare o meno certe misure. Gli effetti della decisione impugnata dipenderebbero quindi dal modo in cui le autorità nazionali eserciteranno il loro potere discrezionale.
35 Quanto all’interesse individuale dei ricorrenti, l’interveniente ritiene che la decisione impugnata non impedisca loro di fare uso dei propri diritti esclusivi né li privi di alcuno di essi. Infatti, tale decisione non disciplina i diritti e gli obblighi dei ricorrenti, ma si limita a fissare l’elenco delle zone geograficamente limitate. Gli eventuali effetti negativi evocati nel ricorso sono unicamente conseguenze indirette della decisione impugnata.
36 Secondo l’interveniente, si deve inoltre rilevare che la decisione impugnata non riguarda i ricorrenti in quanto titolari di diritti esclusivi. Anche supponendo che essa li riguardi, ciò avverrebbe solo in quanto proprietari fondiari, allo stesso modo di tutti i proprietari dei terreni indicati nell’allegato.
37 L’interveniente sottolinea inoltre che, sebbene la decisione impugnata consenta, all’occorrenza, di individuare i proprietari dei beni immobili indicati nel suo allegato I, questo non implica affatto che i ricorrenti si debbano considerare individualmente riguardati, poiché è altrettanto vero che tale decisione viene applicata in virtù di una situazione obiettiva di fatto da essa definita, ossia il valore naturale dei beni immobili di cui si tratta (v. ordinanza del Tribunale 6 settembre 2004, causa T-213/02, SNF/Commissione, Racc. pag. II-3047, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).
38 I ricorrenti sostengono di essere direttamente ed individualmente riguardati dalla decisione impugnata.
39 Per quanto riguarda l’interesse diretto, i ricorrenti fanno riferimento all’art. 4, n. 5, della direttiva habitat, il quale dispone che, a seguito dell’adozione della decisione impugnata, i siti da essa contemplati sono soggetti al divieto di degrado di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva habitat e alla procedura di autorizzazione applicabile ai piani o progetti ai sensi del medesimo articolo, nn. 3 e 4. Essi sostengono di essere direttamente interessati dagli obblighi appena menzionati, anche se tali obblighi riguardano gli Stati membri, dal momento che l’art. 6 istituisce obblighi diretti di agire a loro carico. Secondo i ricorrenti, l’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri.
40 Per quanto riguarda l’interesse individuale, i ricorrenti considerano incontestabile che gli svantaggi giuridici da essi subiti non sono fondamentalmente diversi da quelli subiti dagli altri proprietari di terreni che si trovano nei siti indicati nella decisione impugnata. Tuttavia, in quanto gruppo di riferimento, occorre prendere in considerazione, a loro avviso, l’insieme dei proprietari fondiari della Comunità.
41 Essi aggiungono che le disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat comporterebbero dei limiti all’uso delle loro proprietà. La situazione geografica dei terreni sarebbe un criterio di collegamento per la decisione impugnata perché il sistema della direttiva si riferisce a questo unico criterio. Sarebbe incontestabile che i ricorrenti non hanno alcuna possibilità di ricorso contro tale direttiva, non essendo direttamente e individualmente riguardati dalla stessa.
42 Di conseguenza, i ricorrenti ritengono che le esigenze di una tutela giurisdizionale effettiva verrebbero private di senso se i proprietari non fossero considerati come individualmente riguardati dalla decisione impugnata, essendo considerati unicamente a causa della situazione geografica dei terreni da essi posseduti.
Giudizio del Tribunale
43 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
44 Poiché non si contesta che i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata, si deve esaminare se tale decisione li riguardi direttamente e individualmente.
45 Per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti, va ricordato che tale requisito esige, nel caso di specie, che la decisione impugnata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑2487, punto 52).
46 Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario è rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha un carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata e non l’atto in se stesso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑3259, punto 46).
47 Secondo il Tribunale, non si può ritenere che la decisione impugnata, la quale designa, come siti d’importanza comunitaria, alcune zone del territorio tedesco in cui i ricorrenti possiedono dei terreni, produca di per sé degli effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti. La decisione impugnata non contiene alcuna disposizione in merito al regime di protezione dei siti d’importanza comunitaria, come misure di conservazione o procedure di autorizzazione. Essa non incide né sui diritti e sugli obblighi dei proprietari dei fondi, né sull’esercizio di tali diritti. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’inclusione di tali siti nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria non vincola affatto gli operatori economici né i privati.
48 L’art. 4, n. 4, della direttiva habitat precisa che, quando un sito è stato scelto come sito d’importanza comunitaria dalla Commissione, lo Stato membro interessato designa tale sito come «zona speciale di conservazione» entro un termine massimo di sei anni. A questo riguardo, l’art. 6, n. 1, della direttiva habitat dispone che gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone di protezione speciale, al fine di rispondere alle esigenze ecologiche del tipo di habitat naturale e delle specie presenti nei siti.
49 L’art. 4, n. 5, della direttiva habitat stabilisce inoltre che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria, esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4.
50 Infatti, ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva habitat, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva stessa.
51 Parimenti, ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat, qualsiasi progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su di esso, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa. Al riguardo, l’art. 6, n. 4, della direttiva habitat precisa che, qualora tale progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.
52 Leggendo gli obblighi sopra citati, al cui adempimento gli Stati membri interessati sono tenuti dopo che i siti d’importanza comunitaria sono stati designati dalla decisione impugnata, va rilevato che nessuno di detti obblighi è direttamente applicabile ai ricorrenti. Difatti, tutti necessitano di un atto da parte dello Stato membro interessato che deve precisare in quale modo esso intende dare attuazione all’obbligo di cui trattasi, che si tratti di misure di conservazione necessarie (art. 6, n. 1, della direttiva habitat), di misure opportune per evitare il degrado del sito (art. 6, n. 2, della stessa) o dell’accordo che dev’essere dato dalle autorità nazionali competenti ad un progetto idoneo a incidere sul sito in maniera significativa (art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat).
53 Pertanto, dalla direttiva habitat, in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata, emerge che essa vincola lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza riguardo alle misure di conservazione da adottare e alle procedure di autorizzazione da seguire. Questa conclusione non è invalidata dal fatto che il margine discrezionale così riconosciuto agli Stati membri dev’essere esercitato conformemente agli obiettivi della direttiva habitat.
54 Da quanto precede risulta che i ricorrenti non sono direttamente interessati dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, senza bisogno di valutare se i ricorrenti siano individualmente interessati dalla decisione in esame.
55 Tuttavia, non essendo legittimati a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, i ricorrenti potranno contestare le misure adottate in attuazione dell’art. 6 della direttiva habitat che li riguardano e in tale ambito essi conservano la possibilità di eccepirne l’illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere in osservanza dell’art. 234 CE (sentenza della Corte 17 novembre 1998, causa C‑70/97 P, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. I‑7183, punti 48 e 49, e ordinanza del Tribunale 12 luglio 2000, causa T‑45/00, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione, Racc. pag. II‑2927, punto 26).
Sulle spese
56 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, vanno condannati alle spese sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.
57 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Nel caso di specie, la Repubblica di Finlandia va condannata a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 22 giugno 2006
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
R. García-Valdecasas
* Lingua processuale: il tedesco.
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