Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 8 gennaio 2008 – Commissione / Lior e altri
(causa T-245/04)
«Clausola compromissoria – Competenza del Tribunale – Ricorso proposto contro un gruppo europeo d’interesse economico e contro i suoi membri ed i suoi ex membri – Parziale incompetenza»
Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Artt. 238 CE e 240 CE) (v. punti 111-113, 138-140)
Oggetto
Ricorso ex art. 238 CE, diretto ad ottenere la condanna in solido dei convenuti a restituire gli anticipi versati dalla Comunità in esecuzione di sei contratti conclusi nell’ambito del programma Thermie e di un contratto concluso nell’ambito del programma Altener II
Dispositivo
1) Il ricorso è irricevibile per la parte in cui è diretto contro la Deira SA, la Eutec Srl, la Mindshare BVBA, la Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl, la RPA Spa, il Carmen eV, l’University College Dublin – Energy Research Group, la Beneport SA, la Europe Information Service SA, la Managium SPRL e la Aris Hellas EPE.
2) La Commissione sopporterà le proprie spese attinenti al ricorso proposto contro la Deira, la Eutec, la Mindshare, la Società politecnica italiana ricerche e progetti, la RPA, il Carmen, l’University College Dublin – Energy Research Group, la Beneport, la Europe Information Service, la Managium e la Aris Hellas nonché quelle della Deira, della Eutec, della Mindshare, della Società politecnica italiana ricerche e progetti, della RPA, del Carmen, dell’University College Dublin – Energy Research Group, della Beneport, della Europe Information Service e della Managium.
3) La Aris Hellas sopporterà le proprie spese.
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