Causa T‑294/04
Internationaler Hilfsfonds eV
contro
Commissione delle Comunità europee
«Responsabilità extracontrattuale — Rimborso delle spese relative ai procedimenti dinanzi al Mediatore europeo — Ricorso manifestamente infondato»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 luglio 2005
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Identificazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2. Mediatore europeo — Rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario — Impossibilità di esperire i due rimedi in parallelo — Valutazione dell’opportunità del ricorso dinanzi al Mediatore spettante al singolo cittadino
(Art. 195, n. 1, CE; statuto del Mediatore europeo, art. 2, nn. 6 e 7)
3. Ricorso per risarcimento — Oggetto — Domanda di risarcimento di un danno costituito da spese per onorari di avvocato sostenuta dinanzi al Mediatore — Spese non recuperabili — Ricorso manifestamente infondato
[Art. 235 CE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 91, lett. b)]
1. Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, perché un ricorso sia considerato ricevibile è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali è fondato emergano anche sommariamente, ma pur sempre in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.
Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento addotto e il danno lamentato, nonché il carattere e l’entità di tale danno.
(v. punti 23-24)
2. Con l’istituzione del Mediatore europeo il Trattato ha offerto ai cittadini dell’Unione un rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario per la difesa dei propri interessi. Tale rimedio alternativo extragiudiziale risponde a criteri specifici e non ha necessariamente lo stesso scopo di un’azione giudiziale. Inoltre, come risulta dall’art. 195, n. 1, CE e dall’art. 2, nn. 6 e 7, della decisione 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore, questi due rimedi non possono essere esperiti in parallelo. Infatti, anche se le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini di ricorso al giudice comunitario, il Mediatore deve nondimeno porre fine al proprio esame e dichiarare la denuncia irricevibile qualora il cittadino interessato abbia contemporaneamente proposto ricorso dinanzi al giudice comunitario in merito agli stessi fatti. Spetta dunque al singolo cittadino valutare quale dei due rimedi a disposizione possa meglio soddisfare i suoi interessi.
(v. punti 47-48)
3. Dall’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine. Con il termine «causa» l’art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede.
A tale riguardo, le spese sostenute nel procedimento dinanzi al Mediatore, in particolare le spese per onorari di avvocato, non possono essere considerate spese indispensabili ai sensi della disposizione sopra menzionata. Infatti, contrariamente ai procedimenti avviati dinanzi ai giudici comunitari, il procedimento proposto dinanzi al Mediatore è concepito in maniera tale da non rendere necessario il ricorso ad un avvocato. Infatti, è sufficiente presentare i fatti nella denuncia, ma non è necessario un’argomentazione giuridica degli stessi. Alla luce di ciò, la libera scelta da parte del cittadino di farsi rappresentare da un avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi al Mediatore implica che egli debba sopportarne personalmente i costi.
Pertanto, poiché non costituiscono spese recuperabili ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, queste spese non sono rimborsabili a titolo di danni nell’ambito di un ricorso per risarcimento.
(v. punti 50, 52, 55)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
11 luglio 2005 (*)
«Responsabilità extracontrattuale – Rimborso delle spese relative ai procedimenti dinanzi al Mediatore europeo – Ricorso manifestamente infondato»
Nella causa T-294/04,
Internationaler Hilfsfonds eV, con sede in Rosbach (Germania), rappresentato dall’avv. H. Kaltenecker,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle M.‑J. Jonczy e S. Fries, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito, costituito dalle spese legali sostenute durante i tre procedimenti dinanzi al Mediatore europeo,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 L’art. 288, secondo comma, CE prevede quanto segue:
«In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».
2 Ai sensi dell’art. 21, secondo comma, CE, ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al Mediatore europeo istituito conformemente all’art. 195.
3 L’art. 195, n. 1, CE così dispone:
«Il Parlamento europeo nomina un mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione, il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine.
Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini».
4 Il 9 marzo 1994 il Parlamento, conformemente all’art. 195, n. 4, CE, ha adottato la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).
5 Conformemente all’art. 2, n. 6, della decisione 94/262, le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi. D’altra parte, ai sensi dell’art. 2, n. 7, della decisione 94/262, allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare irricevibile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.
Fatti
6 Il ricorrente è un’organizzazione non governativa (ONG) di diritto tedesco che assiste rifugiati, vittime di guerra e di catastrofi. Tra il 1993 e il 1997 esso presentava alla Commissione sei domande di cofinanziamento di azioni.
7 Nell’esaminare le prime domande, i servizi della Commissione ritenevano che il ricorrente non avesse diritto agli aiuti concessi alle ONG poiché non soddisfaceva le condizioni generali per il cofinanziamento di progetti. Il ricorrente ne veniva informato con lettera 12 ottobre 1993. Con lettera 29 luglio 1996 la Commissione spiegava i motivi principali che l’avevano indotta a ritenere che il ricorrente non potesse essere considerato un’ONG ammissibile.
8 Il 5 dicembre 1996 il ricorrente presentava alla Commissione un nuovo progetto. Una versione modificata di tale progetto veniva sottoposta alla Commissione con una nuova domanda nel settembre 1997. La Commissione non si pronunciava su tali nuove domande di cofinanziamento, ritenendo sempre valida la decisione 12 ottobre 1993 in merito all’inammissibilità del ricorrente.
9 Il ricorrente presentava allora tre denunce al Mediatore, una nel 1998 e le altre due nel 2000. Tali denunce riguardavano essenzialmente due aspetti, vale a dire la questione dell’accesso del ricorrente agli atti della pratica e la questione se la Commissione avesse correttamente esaminato le domande del ricorrente.
10 Per quanto attiene all’accesso agli atti della pratica, il Mediatore affermava, in una decisione datata 30 novembre 2001, che l’elenco dei documenti offerti dalla Commissione al ricorrente per consultazione non era completo, che la Commissione aveva trattenuto taluni documenti senza motivo e che, conseguentemente, tale comportamento della Commissione poteva rappresentare un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore proponeva alla Commissione di consentire un idoneo accesso agli atti della pratica. Tale accesso aveva luogo nei locali della Commissione in data 26 ottobre 2001. Il Mediatore rilevava, peraltro, un caso di cattiva amministrazione nel fatto che il ricorrente non avesse avuto l’opportunità di essere sentito formalmente in merito alle informazioni che la Commissione aveva ottenuto da terzi, informazioni poi utilizzate ai fini dell’emanazione della decisione nei confronti del ricorrente stesso.
11 Per quanto attiene alla questione se le domande del ricorrente siano state oggetto di un corretto esame, il Mediatore, con un’altra decisione adottata anch’essa il 30 novembre 2001, in merito alla presa in considerazione da parte della Commissione di talune informazioni provenienti da terzi, affermava la mancanza di un tale esame. D’altra parte, nella sua decisione 11 luglio 2000, il Mediatore procedeva ad un rilievo critico riguardo al fatto che la Commissione aveva lasciato trascorrere un lasso di tempo eccessivo prima di indicare per iscritto i motivi che l’avevano indotta nel 1993 a ritenere il ricorrente inammissibile. Infine, quanto al fatto che la Commissione non aveva preso decisioni formali in merito alle domande presentate dal ricorrente nel dicembre 1996 e nel settembre 1997, il Mediatore, nella sua decisione 19 luglio 2001, raccomandava alla Commissione di pronunciarsi sulle dette domande entro il 31 ottobre 2001.
12 Al fine di conformarsi alla raccomandazione del Mediatore, la Commissione inviava al ricorrente una lettera in data 16 ottobre 2001 con cui respingeva i due progetti presentati nel dicembre 1996 e nel settembre 1997 a causa dell’inammissibilità del ricorrente al cofinanziamento.
13 Con atto depositato in data 15 dicembre 2001 il ricorrente proponeva un ricorso diretto contro la lettera 16 ottobre 2001. Con sentenza 18 settembre 2003, causa T‑321/01, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (Racc. pag. II‑3225), il Tribunale annullava la decisione della Commissione 16 ottobre 2001 con cui erano state respinte le richieste di cofinanziamento del ricorrente del dicembre 1996 e del settembre 1997 e condannava la convenuta alle spese.
14 Nel suo ricorso il ricorrente aveva chiesto parimenti il rimborso, da parte della convenuta, delle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Mediatore. Nella sua sentenza, il Tribunale dichiarava che le spese afferenti i procedimenti dinanzi al Mediatore non possono essere considerate quali spese indispensabili ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale e che, pertanto, non sono ripetibili.
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto introduttivo depositato il 23 luglio 2004 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
16 Esso chiede che il Tribunale voglia:
– condannare la convenuta a versargli l’importo di euro 54 037 quale risarcimento del danno materiale subito;
– condannare la convenuta alle spese.
17 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile e/o infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
18 Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, il Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
19 Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti per statuire senza proseguire il procedimento.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
20 La convenuta fa valere che, secondo una giurisprudenza costante, per essere conforme ai requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione comunitaria sulla base della responsabilità extracontrattuale della Comunità deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione comunitaria, le ragioni per le quali egli ritiene esista un nesso di causalità tra il detto comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (sentenza del Tribunale 10 febbraio 2004, cause riunite T-215/01, T-220/01 e T-221/01, Calberson GE/Commissione, Racc. pag. II‑587, punto 176).
21 La convenuta afferma che, anche dopo aver letto più volte il ricorso, essa non è riuscita a individuare qual è il comportamento che le viene contestato. Essa aggiunge che il ruolo centrale attribuito dal ricorrente alle decisioni del Mediatore e il fatto che il ricorrente ne fornisca ampi estratti inducono a pensare che quest’ultimo ritenga in ogni caso che il comportamento della convenuta oggetto delle stesse fosse illecito. Essa conclude che non può incomberle l’onere di dipanare la matassa delle accuse per individuare quelle pertinenti al fine di dimostrare un comportamento illecito da parte sua che possa far sorgere la responsabilità della Comunità.
22 Il ricorrente sostiene che il ricorso soddisfa le condizioni richieste dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.
Giudizio del Tribunale
23 Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali è fondato emergano anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (v. ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II‑523, punto 20, e sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑125, punto 29).
24 Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento addotto e il danno lamentato, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. citata sentenza Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, punto 30).
25 Nel caso di specie va osservato anzitutto il carattere confuso delle memorie del ricorrente. Tuttavia, non vi è dubbio che il ricorso è diretto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità per ottenere il risarcimento del danno lamentato, ossia le spese legali sostenute dal ricorrente durante i tre procedimenti dinanzi al Mediatore.
26 Occorre poi rilevare che il ricorso consente anche di individuare due categorie di comportamenti asseritamente colposi della convenuta i quali, secondo il ricorrente, hanno causato a quest’ultimo il detto pregiudizio, vale a dire quelli oggetto delle critiche del Mediatore nonché quello dichiarato illegittimo dal Tribunale nella citata sentenza Hilfsfonds/Commissione. In particolare, la prima categoria di comportamenti in questione comprende il fatto che l’elenco dei documenti offerti dalla convenuta per consultazione non fosse completo, che il ricorrente non avesse avuto l’opportunità di essere sentito formalmente in merito alle informazioni che la convenuta aveva ottenuto da terzi e il fatto che la convenuta avesse lasciato trascorrere un lasso di tempo eccessivo prima di spiegare, con lettera 29 luglio 1996, i motivi principali che l’avevano indotta, nel 1993, a ritenere il ricorrente inammissibile. La seconda categoria riguarda il mancato riesame dell’idoneità del ricorrente nell’ambito delle sue domande di cofinanziamento presentate nel corso del 1996 e del 1997. D’altra parte, va rilevato che la Commissione ha presentato un controricorso relativo a ciascuna di tali categorie di colpe fatte valere.
27 Inoltre, il ricorrente menziona espressamente l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il danno lamentato e i vari comportamenti colposi contestati alla Commissione. Il medesimo ricorrente indica che, in mancanza di conoscenze giuridiche essenziali da parte sua e dato il comportamento poco cooperativo, e talvolta persino ostruzionista, della convenuta, esso è stato obbligato ad avvalersi della consulenza di un avvocato per far giungere al termine il procedimento di denuncia avviato dinanzi al Mediatore e per accertarsi di ottenere una risposta della convenuta alle numerose domande che esso le aveva rivolto a più riprese durante gli anni precedenti.
28 Infine, il ricorso consente anche di individuare l’entità del danno asseritamente causato dai comportamenti contestati alla convenuta. A tale proposito, il ricorrente indica che le spese legali che esso afferma di aver sostenuto durante il procedimento dinanzi al Mediatore ammontano ad un totale di euro 54 037.
29 Da quanto sopra risulta che il ricorso soddisfa le condizioni di chiarezza e di precisione richieste dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.
30 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta dev’essere respinta.
Sul merito
Argomenti delle parti
31 Il ricorrente sottolinea che con il presente ricorso intende ottenere la pronuncia di una sentenza fondamentale sulla possibilità di ottenere il rimborso, mediante un ricorso per risarcimento, delle spese legali legittimamente sostenute durante un procedimento di denuncia dinanzi al Mediatore.
32 Esso ricorda che il ricorso per risarcimento dev’essere diretto alla riparazione di un danno derivante da atti, dalla mancata adozione di uno o più atti o da comportamenti illeciti delle istituzioni comunitarie. Nel caso di specie, si tratterebbe di gravi negligenze consistenti nella mancata adozione di atti giuridici, nonché di comportamenti illeciti, quale l’omessa audizione del ricorrente, la redazione di un elenco di documenti erroneo, la mancata presa in considerazione di un procedimento di revisione contabile, alcune affermazioni calunniose di comportamenti fraudolenti o la valutazione erronea della situazione del ricorrente e della sua ammissibilità al cofinanziamento delle azioni svolte dalle ONG. Tali comportamenti illeciti della convenuta costituirebbero altrettante violazioni di numerosi principi di buona amministrazione, considerati come norme di tutela adeguate ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.
33 Il ricorrente sostiene che, senza i comportamenti illeciti della convenuta, i vari procedimenti di denuncia che esso ha dovuto avviare ricorrendo ad uno studio legale sarebbero stati privi di oggetto, il che avrebbe evitato l’insorgere del danno, vale a dire il pagamento di onorari. Pertanto, sarebbe dimostrato un nesso di causalità tra i comportamenti colposi della convenuta e l’insorgere del danno.
34 Esso insiste sul carattere autonomo del ricorso per risarcimento nonché sul suo diritto di proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale sulla base del procedimento dinanzi al Mediatore. Infine, esso sostiene che i comportamenti colposi della convenuta erano di tipo continuo e che, pertanto, possono giustificare un ricorso per risarcimento, non essendo ancora scaduto il termine di cinque anni.
35 La convenuta sostiene che il ricorso è manifestamente infondato.
36 Essa osserva, in primo luogo, che le spese legali dinanzi al Mediatore non sono mai rimborsabili. Contrariamente ai procedimenti dinanzi ai giudici comunitari, il procedimento dinanzi al Mediatore sarebbe effettivamente concepito in maniera tale da non rendere necessario il ricorso ad un avvocato. Di conseguenza, la libera scelta da parte del cittadino di farsi rappresentare da un avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi al Mediatore implicherebbe che egli debba sopportarne personalmente i costi. Secondo la convenuta, proprio dalla mancanza di tale libera scelta nei procedimenti dinanzi ai giudici comunitari, in cui la presenza di un avvocato è obbligatoria, deriva il fatto che il procedimento giurisdizionale comporta una decisione sulle spese che comprende le spese legali.
37 La convenuta aggiunge che, se il ricorrente è libero di rivolgersi solo al Mediatore o, in ogni caso, di rivolgersi allo stesso prima di adire il Tribunale, esso non può tuttavia provocare liberamente spese che, non essendo né obbligatorie né necessarie, non possono essere poste a carico della convenuta.
38 La convenuta fa valere, in secondo luogo, che il ricorrente non ha dimostrato che le condizioni che danno diritto al risarcimento fossero soddisfatte nel caso di specie.
39 Per quanto riguarda le prime due condizioni, vale a dire l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, la convenuta fa valere che il ricorrente sostiene che è sufficiente rinviare alle decisioni del Mediatore. Tuttavia, le decisioni del Mediatore sarebbero subordinate a condizioni specifiche delle stesse e che non corrisponderebbero a quelle che devono essere soddisfatte per dimostrare un diritto al risarcimento. Un’osservazione critica o la constatazione di un abuso da parte del Mediatore non può essere semplicemente assimilata alla violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica, quale il principio di buona amministrazione. Pertanto, le decisioni del Mediatore non vincolerebbero il Tribunale e non lo dispenserebbero dal suo obbligo di esaminare se le condizioni in questione siano soddisfatte. Tale impostazione sarebbe confermata dall’ordinanza del presidente del Tribunale 15 ottobre 2004, causa T‑193/04 R, Tillack/Commissione (Racc. pag. II‑3575, punto 60).
40 Per quanto riguarda la terza condizione, vale a dire l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento colposo e il danno lamentato, la convenuta osserva che il ricorrente si limita ad affermare l’esistenza di un nesso di causalità diretto. Essa aggiunge che non le incombe l’onere di dimostrare che le condizioni sono soddisfatte e che, non avendo il ricorrente adempiuto al suo obbligo, il ricorso dev’essere dichiarato manifestamente infondato.
41 In subordine, la convenuta rileva che il Mediatore ha concentrato le sue censure su tre punti, vale a dire le circostanze in cui era stata adottata la decisione del 1993 sull’inammissibilità del ricorrente, l’accesso agli atti della pratica e le domande presentate dal ricorrente nel 1996 e nel 1997, sulle quali non era stato statuito.
42 Per quanto riguarda le circostanze in cui era stata adottata la decisione del 1993 sull’inammissibilità del ricorrente, la convenuta ricorda che, conformemente all’art. 46 dello Statuto della Corte, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Poiché il ricorrente non ha proposto ricorso entro i cinque anni successivi all’adozione della decisione e non ha fatto valere il danno asseritamente subito dinanzi all’istituzione competente, un eventuale diritto al risarcimento sarebbe prescritto.
43 Per quanto riguarda l’accesso agli atti della pratica, la convenuta fa valere che esso ha avuto luogo nel febbraio 1998 e risale quindi anch’esso a più di cinque anni. Poiché il ricorrente non ha proposto ricorso neanche su tale punto dal 1998 e non ha fatto valere il suo diritto dinanzi alle istituzioni comunitarie, il diritto dovrebbe essere considerato prescritto. D’altra parte, non vi sarebbe alcuna violazione caratterizzata di una norma giuridica.
44 Per quanto riguarda la mancanza di una decisione relativa alle domande presentate nel 1996 e nel 1997, la convenuta ritiene che vi sia prescrizione anche in questo caso. Dalla data di deposito delle sue domande, il ricorrente non avrebbe avviato alcun ricorso per carenza o per risarcimento. Pertanto, quest’ultimo non potrebbe far valere ora un danno che non si sarebbe prodotto se esso fosse ricorso a tali rimedi giurisdizionali.
45 Per quanto riguarda il comportamento considerato illecito dal Tribunale nella citata sentenza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, punto 13, la convenuta sostiene che non è necessario determinare se una violazione del genere sia sufficientemente caratterizzata da far sorgere un diritto al risarcimento, dato che non sussiste comunque, e a duplice titolo, alcun nesso di causalità con le spese fatte valere. In primo luogo, le spese legali fatte valere riguardano procedimenti che si sono svolti prima della pronuncia della sentenza. In secondo luogo, non vi sarebbe alcun nesso di causalità.
Giudizio del Tribunale
46 Occorre anzitutto osservare che, con il presente ricorso, il ricorrente mira ad ottenere un risarcimento dalla Comunità per le spese legali che esso ha sostenuto durante i tre procedimenti avviati dinanzi al Mediatore.
47 Va inoltre ricordato che, con l’istituzione del Mediatore, il Trattato ha offerto ai cittadini dell’Unione un rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario per la difesa dei propri interessi. Tale rimedio alternativo extragiudiziale risponde a criteri specifici e non ha necessariamente lo stesso scopo di un’azione giudiziale (sentenza del Tribunale 10 aprile 2002, causa T‑209/00, Lamberts/Mediatore, Racc. pag. II-2203, punto 65).
48 Inoltre, come risulta dall’art. 195, n. 1, CE e dall’art. 2, nn. 6 e 7, della decisione 94/262, questi due rimedi non possono essere esperiti in parallelo. Infatti, anche se le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini di ricorso al giudice comunitario, il Mediatore deve nondimeno porre fine al proprio esame e dichiarare la denuncia irricevibile qualora il cittadino interessato abbia contemporaneamente proposto ricorso dinanzi al giudice comunitario in merito agli stessi fatti. Spetta, dunque, al singolo cittadino valutare quale dei due rimedi a disposizione possa meglio soddisfare i suoi interessi (citata sentenza Lamberts/Mediatore, punto 66).
49 Occorre poi ricordare che, con la citata sentenza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, punto 13, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 16 ottobre 2001, con cui sono state respinte le richieste di cofinanziamento del ricorrente del dicembre 1996 e del settembre 1997, e ha condannato la convenuta alle spese. Nel suo ricorso, il ricorrente aveva chiesto parimenti il rimborso, da parte della convenuta, delle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Mediatore. Nella sua sentenza, il Tribunale ha dichiarato che le spese afferenti i procedimenti dinanzi al Mediatore non possono essere considerate spese indispensabili ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura e che, pertanto, esse non sono ripetibili.
50 Infatti, a tenore dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2002, causa T-80/97 DEP, Starway/Consiglio, Racc. pag. II‑1, punto 24). Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, pur se nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale è generalmente svolto un lavoro giuridico sostanziale, si deve ricordare che con il termine «causa» l’art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede. Questo risulta in particolare dall’art. 90 del regolamento, il quale fa menzione del «procedimento dinanzi al Tribunale» (v. ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T-38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II-217, punto 29, e la giurisprudenza citata).
51 Nel caso di specie il ricorrente cerca di recuperare, mediante un ricorso per risarcimento, le stesse spese legali sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Mediatore. A tale proposito, va indicato che il riconoscimento di tali spese a titolo di danni sarebbe contrario alla giurisprudenza del Tribunale relativa al carattere non rimborsabile di tali spese.
52 Va infatti osservato che, contrariamente ai procedimenti avviati dinanzi ai giudici comunitari, il procedimento proposto dinanzi al Mediatore è concepito in maniera tale da non rendere necessario il ricorso ad un avvocato. Pertanto, è sufficiente presentare i fatti nella denuncia, ma non è necessaria un’argomentazione giuridica degli stessi. Alla luce di ciò, la libera scelta da parte del cittadino di farsi rappresentare da un avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi al Mediatore implica che egli debba sopportarne personalmente i costi. Proprio dalla mancanza di tale libera scelta nei procedimenti dinanzi ai giudici comunitari, in cui la presenza di un avvocato è obbligatoria, deriva il fatto che il procedimento giurisdizionale comporta una decisione sulle spese che comprende le spese legali.
53 D’altra parte, va ricordato come la Corte abbia dichiarato che le spese di consulenza legale allo stadio delle denunce amministrative nell’ambito della fase precontenziosa, disciplinata dall’art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee, non vanno confuse con gli onorari pagati agli avvocati durante il procedimento contenzioso. Anche se, in un caso simile, non si può certo impedire agli interessati di consultare, gia in questa fase, un avvocato, tale loro scelta non può comunque venire imputata all’istituzione convenuta. La Corte ha quindi affermato che manca, sotto l’aspetto giuridico, qualsiasi nesso causale tra l’asserito danno, vale a dire le spese legali sostenute durante la fase precontenziosa, e il comportamento comunitario e, pertanto, che una domanda di risarcimento in un caso simile va non solo respinta, ma anche ritenuta assolutamente infondata in diritto e perciò vessatoria, cosa di cui si dovrà eventualmente tener conto nel decidere sulle spese (sentenza della Corte 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, punti 45-50).
54 A tale proposito occorre sottolineare che, a differenza dei procedimenti precontenziosi ai sensi dell’art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee, il ricorrente è libero di rivolgersi al Mediatore prima di adire il Tribunale.
55 Alla luce di tali considerazioni, occorre affermare che le spese legali sostenute dinanzi al Mediatore non sono rimborsabili a titolo di danni nell’ambito di un ricorso per risarcimento.
56 Ad abundantiam, occorre rilevare che il ricorrente non è giunto a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra i comportamenti illeciti che esso contesta alla convenuta e il danno di cui chiede il risarcimento. Infatti, va ricordato che il procedimento avviato dinanzi al Mediatore non richiede necessariamente il patrocinio di un avvocato. Alla luce di ciò, la libera scelta da parte del cittadino di adire il Mediatore e di farsi rappresentare dinanzi ad esso da un avvocato non può risultare la conseguenza necessaria e diretta dei casi di cattiva amministrazione eventualmente imputabili alle istituzioni della Comunità.
57 Ne consegue che il ricorso dev’essere dichiarato manifestamente infondato.
Sulle spese
58 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è manifestamente infondato.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
Lussemburgo, 11 luglio 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger
* Lingua processuale: il tedesco.
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