Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 22 gennaio 2008 – Efkon / Parlamento e Consiglio
(causa T-298/04)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 2004/52/CE – Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/52) (v. punti 53-56, 61, 64-65, 68-70)
2. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale (Artt. 10 CE, 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE) (v. punti 72)
3. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario (Art. 230 CE) (v. punto 73)
Oggetto
Domanda di annullamento in toto o, in subordine, di annullamento parziale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/52/CE, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 66, pag. 124, rettifica in GU L 200, pag. 50)
Dispositivo
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La Efkon AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
3) Il Parlamento e la Commissione sopporteranno le proprie spese.
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