Causa T‑376/04
Polyelectrolyte Producers Group
contro
Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio che adotta la posizione della Comunità — Decisione del comitato misto del SEE — Eccezione d’irricevibilità — Atto impugnabile — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 luglio 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso presentato da un gruppo europeo di interesse economico — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interessamento diretto — Criteri — Decisione del Consiglio che adotta un progetto di decisione del comitato misto del SEE — Interessamento diretto di un gruppo europeo di interesse economico — Insussistenza
(Art. 230, quarto comma, CE; accordo SEE, allegato II, come modificato dalla decisione del comitato misto del SEE n. 59/2004)
3. Eccezione di illegittimità — Carattere incidentale — Ricorso principale irricevibile — Irricevibilità dell’eccezione
(Art. 241 CE)
4. Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Identificazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
1. Un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere considerata individualmente interessata da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria di soggetti allorché questi ultimi non sono lesi a titolo individuale. Questa soluzione vale anche nel caso di un gruppo europeo di interesse economico che, come il ricorrente, è stato costituito al fine di rappresentare e difendere gli interessi di una categoria di imprese e il cui ruolo è di conseguenza analogo a quello di un’associazione. Vero è che l’esistenza di circostanze particolari, quale il ruolo svolto da un’associazione in un procedimento sfociato nell’emanazione di un atto ai sensi dell’art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso presentato da un’associazione i cui membri non siano direttamente e individualmente interessati da tale atto, segnatamente allorquando tale atto incida sulla sua veste di negoziatore, tuttavia ciò non vale nel caso in cui l’associazione ricorrente non abbia assunto la veste di negoziatore e la normativa in causa non le riconosca alcun diritto di natura procedurale.
(v. punti 38, 40)
2. Affinché un soggetto sia direttamente interessato da un atto comunitario ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, tale atto deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola norma comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Il nesso diretto tra l’atto comunitario e il ricorrente non è tuttavia interrotto allorché lo Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale proprio e, in taluni casi, l’attuazione da parte di uno Stato membro di provvedimenti adottati in applicazione di un atto comunitario, allorché tale atto gli offriva soltanto una semplice facoltà di agire in tal senso, non genera obbligatoriamente l’interruzione di tale nesso diretto.
A tale riguardo, adottando il progetto di decisione n. 59/2004 del comitato misto del SEE, che modifica l’allegato II dell’accordo SEE introducendo una deroga all’art. 30 della direttiva 67/548 a favore della Norvegia per quanto riguarda l’acrilamide, il Consiglio non può essere considerato autore della concessione della detta deroga, ma semplicemente come uno dei partecipanti alla decisione del comitato misto. La detta decisione del Consiglio non può quindi riguardare direttamente un gruppo europeo di interesse economico che rappresenta produttori di coagulanti e di flocculanti sintetici. Infatti, al momento dell’adozione della decisione del Consiglio, esisteva un’effettiva incertezza giuridica in merito all’adozione della decisione del comitato misto, atto intermedio che si è frapposto tra la decisione del Consiglio e i provvedimenti norvegesi, essendo chiaro che la deroga prevista avrebbe potuto perfettamente essere respinta a seguito del voto dei rappresentanti delle parti contraenti presenti in seno al comitato. Inoltre, le autorità norvegesi rimanevano perfettamente libere quanto alla loro scelta di avvalersi o no della facoltà di deroga eventualmente offerta loro dalla decisione del comitato misto. Di conseguenza, il nesso diretto tra la decisione del Consiglio e i provvedimenti norvegesi è interrotto.
(v. punti 43, 45)
3. La facoltà offerta dall’art. 241 CE di invocare l’illegittimità di un provvedimento che costituisce il fondamento normativo dell’atto impugnato non costituisce un autonomo diritto di azione e non può essere esercitata se non in via incidentale, ragion per cui l’irricevibilità dell’azione principale determina quella dell’eccezione di illegittimità.
(v. punto 49)
4. Ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, tra l’altro, l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l’entità di tale danno. Una domanda diretta a ottenere un’indennità qualsiasi manca della necessaria precisione e va quindi ritenuta irricevibile.
Tuttavia, un ricorrente può non quantificare l’importo del danno che ritiene di aver subito, indicando però chiaramente gli elementi che permettono di valutarne la natura e l’entità, consentendo così alla parte convenuta di predisporre le proprie difese. In circostanze del genere, la mancanza di un’esatta quantificazione nell’atto introduttivo del ricorso non lede i diritti di difesa della controparte.
(v. punti 54-55)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
22 luglio 2005 (*)
«Ricorso di annullamento – Decisione del Consiglio che adotta la posizione della Comunità – Decisione del comitato misto del SEE – Eccezione d’irricevibilità – Atto impugnabile – Legittimazione ad agire – Irricevibilità»
Nella causa T-376/04,
Polyelectrolyte Producers Group, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. J.‑P. Hix e B. Hoff‑Nielsen, in qualità di agenti,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Forman e M. Wilderspin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti,
avente ad oggetto l’annullamento degli atti con cui le parti convenute hanno autorizzato il Regno di Norvegia ad applicare limiti di concentrazione per l’acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità europea e contenuti nella decisione del comitato misto SEE 26 aprile 2004, n. 59, che modifica l’allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (GU L 277, pag. 30), nonché l’annullamento della posizione della Comunità in merito a tale decisione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
La normativa comunitaria
1 La direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), come modificata per la settima volta dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE (GU L 154, pag. 1), fissa regole relative all’immissione sul mercato di talune «sostanze», definite come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, contenenti gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la sua composizione».
2 Dopo la sua adozione, la direttiva 67/548 è stata modificata a più riprese, e, da ultimo, dalla direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1). L’art. 4 della direttiva 67/548, come modificata, dispone che le sostanze siano classificate in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di cui all’art. 2, n. 2. L’allegato I della direttiva 67/548 contiene un elenco di sostanze pericolose, nonché specifiche di classificazione e di etichettatura per ciascuna sostanza. L’acrilamide è stato qualificato, all’allegato I di tale direttiva, come sostanza cancerogena di categoria 2, sostanza mutagena di categoria 2 e sostanza tossica, senza fissazione di alcun limite di concentrazione.
3 I preparati chimici, definiti come miscele di sostanze chimiche, sono disciplinati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 maggio 1999, 1999/45/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200, pag. 1). Questa direttiva sostituisce la direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/379/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187, pag. 14). L’allegato II, parte A, punto 7.1, della direttiva 1999/45 stabilisce un limite di concentrazione dello 0,1% per sostanze cancerogene di categoria 2.
4 Come risulta dalla direttiva 67/548, come modificata, l’acrilamide è stato considerato come un cancerogeno di categoria 2 tale da suscitare preoccupazioni medie sotto il profilo della sua pericolosità, senza che occorresse fissare specifici valori limite di concentrazione.
Disposizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo
5 L’accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), sottoscritto il 2 maggio 1992 dagli Stati membri della Comunità europea e dai paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), prevede la possibilità di deroghe alle disposizioni delle direttive 67/548 e 88/379. Nell’allegato II dell’accordo SEE, al capitolo XV, punto 1, si afferma infatti che le parti contraenti «convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti normativi comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1° gennaio 1995» e che, «nel quadro della cooperazione che dovrà essere avviata dopo la firma dell’accordo per la soluzione dei problemi in sospeso, (…) verrà operato un riesame della situazione». Secondo questa stessa disposizione, «fatta salva ogni diversa soluzione che il comitato misto SEE decida di adottare, gli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura non si applicano allo Stato AELS (EFTA) che ritenga necessaria una deroga ai medesimi».
6 Il comitato misto SEE (in prosieguo: il «comitato misto»), organo istituito nell’ambito dell’accordo SEE, è composto da rappresentanti delle parti contraenti e vigila, in forza dell’art. 99, n. 1, dell’accordo SEE, sull’efficace attuazione e funzionamento dell’accordo.
7 Ai sensi dell’art. 93, n. 2, dell’accordo SEE, le decisioni del comitato misto vengono prese mediante accordo tra la Comunità, da una parte, e gli stati AELS, che si esprimono con una sola voce, dall’altra. La posizione della Comunità è determinata conformemente al regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1994, n. 2894, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo SEE (GU L 305, pag. 6).
8 L’art. 1, n. 2, di tale regolamento dispone che la posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto che riguardano una semplice estensione di atti di diritto comunitario al SEE, previ eventuali adattamenti tecnici, sia adottata dalla Commissione. Ai sensi dell’art. 1, n. 3, del regolamento n. 2894/94, per le altre decisioni del comitato misto la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione e alle seguenti condizioni:
«a) quando si tratta di adottare la posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto (…) che riguardano l’estensione al SEE di un atto di diritto comunitario tramite l’introduzione di modifiche che trascendono gli adattamenti tecnici, il Consiglio delibera alla maggioranza prevista nella disposizione accolta come base giuridica di detto atto;
b) quando si tratta di adottare la posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto (…) diverse da quelle che riguardano l’estensione al SEE di atti di diritto comunitario, il Consiglio delibera:
– a maggioranza semplice se la decisione che il comitato misto (…) intende prendere riguarda l’adozione del regolamento interno di quest’ultimo o una questione procedurale;
– a maggioranza qualificata quando la decisione prevista dal comitato misto (…) riguarda un settore per cui è richiesta tale maggioranza per l’adozione di norme interne;
– all’unanimità negli altri casi».
9 L’art. 104 dell’accordo SEE dispone che le decisioni adottate dal comitato misto siano, salvo altrimenti in esse specificato, vincolanti per le parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l’attuazione e l’applicazione.
10 Sul fondamento della dichiarazione comune del comitato misto del 1995, relativa all’allegato II, capitolo XV, dell’accordo SEE, sulle clausole di riesame in materia di sostanze pericolose (GU 1996, C 6, pag. 7), il Regno di Norvegia ha ottenuto una serie di deroghe alla direttiva 67/548. Come risulta, infatti, dall’allegato II della dichiarazione comune del 1995, da un lato, il Regno di Norvegia può prescrivere l’uso di una classificazione, di un’etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifica differenti per le sostanze elencate al punto 1, lett. a), sub i), e, dall’atro, i criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze cancerogene quali indicate al punto 4.2.1 dell’allegato VI alla direttiva 67/548 non si applicheranno al Regno di Norvegia, che può utilizzare criteri diversi per la classificazione. L’acrilamide non compare tra le sostanze per le quali il Regno di Norvegia si giova di deroghe alla direttiva 67/548.
11 La dichiarazione comune adottata nella sessantaduesima riunione del comitato misto il 26 marzo 1999 (GU C 185, pag. 6) ha sostituito la dichiarazione comune del 1995. L’elenco delle sostanze di cui al punto 1, lett. a), sub ii), dell’allegato II alla dichiarazione comune del 1995 è stato emendato, senza tuttavia includere l’acrilamide nell’elenco delle sostanze per le quali il Regno di Norvegia poteva imporre limiti di concentrazione diversi da quelli previsti dalla normativa comunitaria. Tuttavia, posto che la dichiarazione comune del 1999 permetteva al Regno di Norvegia di adottare disposizioni diverse per quanto riguarda le impurità, essa ha ampliato l’ambito di deroga previsto nella dichiarazione comune del 1995, permettendo così a tale Stato di fissare limiti di concentrazione inferiori per l’acrilamide in quanto impurità. Pertanto, il Regno di Norvegia aveva la facoltà di classificare il poliacrilamide come cancerogeno, se la concentrazione di acrilamide era pari o superiore ai limiti di concentrazione previsti dalla normativa norvegese, pari, nella specie, allo 0,01% del peso.
Fatti
12 Il 24 febbraio 2004 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta volta all’adozione del progetto di decisione del comitato misto recante emendamento all’allegato II dell’accordo SEE. Il Consiglio ha dato il proprio accordo a tale proposta il 1° aprile 2004. Questo progetto di posizione comune modifica il testo relativo alla direttiva 67/548 che compare nel capitolo XV dell’allegato II all’accordo SEE. La posizione finale della Comunità è stata presentata al comitato misto il 23 aprile 2004. Il 26 aprile 2004 il comitato misto ha adottato la decisione n. 59/2004, che modifica l’allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (GU L 277, pag. 30).
13 Tale decisione introduce una deroga espressa all’art. 30 della direttiva 67/548 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per l’acrilamide. L’allegato II, punto 1.2, lett. d), sub i), della decisione così dispone:
«Le seguenti disposizioni non si applicano alla Norvegia:
i) l’articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze figuranti nell’allegato I della direttiva (…). Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l’uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione specifici diversi (…)».
14 L’acrilamide rientra nelle sostanze per le quali la Norvegia può derogare alle dette disposizioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto introduttivo iscritto a ruolo dalla cancelleria del Tribunale 17 settembre 2004 il ricorrente – gruppo europeo d’interesse economico che rappresenta produttori di coagulanti e di flocculanti sintetici il cui componente principale è il poliacrilamide, polimero a base di acrilamide – ha proposto il presente ricorso.
16 Con atti depositati alla cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 novembre 2004 e il 13 dicembre 2004, la Commissione e il Consiglio hanno sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
17 Con istanza depositata alla cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2005, il Regno di Norvegia ha chiesto di intervenire a sostegno della Commissione e del Consiglio.
18 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare gli atti delle parti convenute che hanno autorizzato il Regno di Norvegia ad applicare limiti di concentrazione per l’acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità europea, contenuti nella decisione n. 59/2004 del comitato misto, e annullare la posizione della Comunità relativa a tale decisione;
– dichiarare che la dichiarazione comune del comitato misto 26 marzo 1999 è illegittima e inapplicabile al ricorrente;
– condannare le parti convenute a versargli l’importo provvisionale di un euro per il danno subito.
19 La Commissione e il Consiglio chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare il ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento
Argomenti delle parti
20 La Commissione e il Consiglio ritengono, da un lato, che il ricorso non riguardi atti impugnabili ai sensi dell’art. 230, n. 1, CE e, dall’altro, che i provvedimenti in discussione non riguardino direttamente e individualmente né il ricorrente né le società che ne sono membri. L’azione sarebbe, peraltro, prescritta.
21 In risposta all’argomento dedotto dal ricorrente secondo il quale, qualora il presente ricorso fosse dichiarato irricevibile, esso non disporrebbe di alcun mezzo di ricorso, la Commissione e il Consiglio affermano che il Tribunale eccederebbe i limiti della propria competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari se non ricorressero i presupposti previsti dall’art. 230, quarto comma, CE (sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C-263/02 P, Commissione/Jégo‑Quéré, Racc. pag. I-3425).
22 Il ricorrente ritiene che il Tribunale sia competente a pronunciarsi, in forza dell’art. 230 CE, sulla legittimità della posizione della Commissione che è stata adottata in vista dell’attesa decisione del comitato misto.
23 Il ricorrente sottolinea infatti che la posizione della Comunità, proposta dalla Commissione, e successivamente adottata dal Consiglio, che risulta dalla decisione n. 59/2004, produce effetti giuridici definitivi nei confronti degli Stati membri. A sostegno del proprio argomento il ricorrente si richiama alla sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C‑327/91, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑3641), secondo la quale l’atto con cui la Commissione ha inteso concludere un accordo internazionale deve poter costituire oggetto di un ricorso di annullamento, poiché l’esercizio delle competenze devolute alle istituzioni della Comunità nel campo internazionale non può essere sottratto al controllo giurisdizionale di legittimità previsto dall’art. 230 CE. A tale proposito, il ricorrente rammenta che la Corte AELS ha ammesso che una decisione del comitato misto poteva essere assimilata a un accordo internazionale in forma semplificata (sentenza della Corte AELS 9 ottobre 2002, E-6/01, CIBA Speciality Chemicals Water Treatment Ltd/Norway, Report of EFTA Court, pag. 281).
24 Il ricorrente rileva inoltre che la Corte si è dichiarata competente a statuire in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’accordo SEE (sentenza della Corte 15 giugno 1999, causa C-321/97, Andersson e Wåkerås-Andersson, Racc. pag. I‑3551). Esso sottolinea altresì come la Corte abbia riconosciuto, nella sentenza 20 settembre 1990, causa C‑192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461), di essere competente a pronunciarsi in via pregiudiziale non soltanto per quanto riguarda gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità, ma altresì per quanto riguarda le decisioni adottate dall’autorità istituita con l’accordo e incaricata della sua attuazione.
25 Il ricorrente afferma di possedere la capacità e la personalità giuridica per proporre un’azione dinanzi al Tribunale. Esso ritiene infatti, in quanto gruppo europeo d’interesse economico con sede in Belgio, di essere dotato della personalità giuridica e di poter pertanto agire in giudizio. Inoltre, le società che ne sono membri sarebbero legittimate ad agire, godendo così della facoltà di proporre ricorso di annullamento. Il ricorrente ritiene pertanto di avere la facoltà di proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, n. 4, CE, surrogandosi alle società che ne sono membri, le quali, a loro volta, sono legittimate a proporre un ricorso del genere (sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971).
26 Il ricorrente afferma peraltro di non disporre di alcun altro mezzo di ricorso, non potendo agire dinanzi a un giudice nazionale dell’Unione europea, poiché un tale giudice non può pronunciarsi su provvedimenti adottati da uno Stato membro dell’AELS. Inoltre, il ricorrente ricorda di non poter impugnare la decisione del comitato misto dinanzi a un giudice norvegese al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale, poiché soltanto i giudici nazionali dell’Unione europea possono avvalersi di tale facoltà. Inoltre, quand’anche il giudice norvegese competente richiedesse un parere consultivo sulla questione alla Corte AELS, quest’ultima non sarebbe competente a pronunciarsi sul potere della Comunità di partecipare alla decisione del comitato misto.
27 Infine, il ricorrente sostiene che l’irricevibilità del suo ricorso determinerebbe una violazione del suo diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, quale risulterebbe da una tradizione costituzionale comune degli Stati membri, diritto peraltro previsto dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nonché dall’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1).
Giudizio del Tribunale
28 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull’eccezione d’irricevibilità prosegue oralmente. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e che non occorra passare alla fase orale.
29 Il Tribunale rileva che, nell’ambito della presente causa, il ricorrente impugna tre atti, vale a dire la proposta di posizione della Comunità presentata dalla Commissione, la decisione del Consiglio che adotta la detta posizione nonché la decisione del comitato misto, anche se, rispetto a quest’ultima decisione, le memorie scritte del ricorrente rimangono ambigue quanto all’effettiva volontà di quest’ultimo di impugnarla.
30 Le competenze del Tribunale sono quelle elencate agli artt. 225 CE e all’art. 140 A EA, come precisate dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia. In applicazione di tali norme, il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi dell’art. 230 CE o dell’art. 146 EA nei confronti delle istituzioni e degli organi comunitari istituiti dai trattati o da atti adottati in applicazione degli stessi.
31 Inoltre, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla decisione del comitato misto, non essendo quest’ultimo né un’istituzione né un organo comunitario.
32 Quanto all’adozione della posizione della Comunità in discussione nella fattispecie, il Tribunale rileva che essa risulta, per un verso, da una proposta di posizione della Comunità presentata dalla Commissione al Consiglio e, per altro verso, dalla sua adozione da parte del Consiglio.
33 Per quanto riguarda, in primo luogo, la proposta di posizione della Comunità presentata dalla Commissione, risulta da una giurisprudenza costante che atti preliminari o di natura puramente preparatoria non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 15 maggio 1997, causa T-175/96, Berthu/Commissione, Racc. pag. II-811, punti 19 e 20).
34 Nella fattispecie, la posizione della Comunità con riferimento alla decisione del comitato misto è stata adottata dal Consiglio, conformemente all’art. 1, n. 3, del regolamento n. 2894/94, su proposta della Commissione. Quest’ultima proposta è un atto preparatorio, non impugnabile con ricorso di annullamento.
35 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la decisione del Consiglio diretta all’adozione della posizione della Comunità, occorre rilevare che la decisione del comitato misto non è equiparabile a un accordo internazionale ai sensi della citata sentenza Francia/Commissione, poiché in quel caso era in discussione una decisione della Commissione di concludere un accordo internazionale con il governo degli Stati Uniti d’America, cosicché le circostanze che hanno dato luogo a tale sentenza erano intrinsecamente diverse da quelle della presente fattispecie.
36 Il Tribunale ritiene in ogni caso che non sia necessario pronunciarsi sulla qualificazione giuridica della decisione del comitato misto, visto che la decisione del Consiglio non riguarda il ricorrente individualmente e direttamente, e che quest’ultimo non è pertanto legittimato ad agire.
37 Infatti, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C-403/96 P, Glencore Grain/Commissione, Racc. pag. I-2405, punto 40, e del Tribunale 25 febbraio 2003, causa T-183/00, Strabag Benelux/Consiglio, Racc. pag. II-135, punto 27).
38 Per quanto riguarda, in primo luogo, la circostanza che l’atto impugnato riguardi o meno il ricorrente individualmente, occorre ricordare che un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere considerata individualmente interessata da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria di soggetti allorché questi ultimi non sono lesi a titolo individuale (ordinanze del Tribunale 11 luglio 2000, causa T-268/99, Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France e a./Consiglio, Racc. pag. II-2893, punto 44, e 2 aprile 2004, causa T-231/02, Gonnelli e AIFO/Commissione, Racc. pag. II-1051, punto 48). Questa soluzione vale anche nel caso di un gruppo europeo d’interesse economico che, come il ricorrente, è stato costituito al fine di rappresentare e difendere gli interessi di una categoria di imprese e il cui ruolo è, di conseguenza, analogo a quello di un’associazione.
39 Nella fattispecie, il ricorrente non dimostra che le società che ne sono membri siano lese dalla decisione del Consiglio in considerazione di talune qualità che sono loro proprie o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a chiunque altro (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197). Tale decisione, infatti, può avere ripercussioni su di esse soltanto in quanto esse fabbricano prodotti contenenti poliacrilamide, cosicché essa le pregiudicherebbe allo stesso modo in cui ne sarebbero pregiudicati gli altri fabbricanti di tali prodotti. Pertanto, la decisione del Consiglio le riguarderebbe soltanto a causa di una situazione di fatto obiettiva e non di una qualità che sia loro propria e specifica.
40 Vero è che l’esistenza di circostanze particolari, quale il ruolo svolto da un’associazione in un procedimento sfociato nell’emanazione di un atto ai sensi dell’art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso presentato da un’associazione i cui membri non siano direttamente e individualmente interessati da tale atto, segnatamente allorquando tale atto incida sulla sua veste di negoziatore, tuttavia ciò non vale nel caso in cui l’associazione ricorrente non abbia assunto la veste di negoziatore e la normativa in causa non le riconosca alcun diritto di natura procedurale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2301, punto 73).
41 Orbene, si deve rilevare, da un lato, che non vi è alcuna disposizione che conferisca al ricorrente diritti procedurali e, dall’altro, che il ricorrente non ha svolto alcun ruolo nell’elaborazione della controversa decisione del Consiglio, sapendo inoltre che esso non ha dimostrato che tale decisione abbia inciso sulla sua veste di negoziatore, in quanto gruppo europeo d’interesse economico.
42 Pertanto, la decisione del Consiglio non riguarda il ricorrente individualmente.
43 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla necessità di verificare se gli atti controversi riguardino il ricorrente direttamente, risulta da una giurisprudenza costante che, per incidere direttamente su un soggetto, l’atto comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola norma comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T‑230/97, T-174/98 e T‑225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-1975, punto 96, e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il ricorrente non è direttamente interessato ai sensi dell’art. 230 CE qualora su di esso incidano misure adottate da uno Stato membro in forza di una disposizione comunitaria (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 gennaio 1979, cause riunite 103/78 ‑ 109/78, Usines de Beaufort e a./Consiglio, Racc. pag. 17, punti 21 e 22). Tuttavia, qualora lo Stato membro non disponga di alcun potere discrezionale proprio, non per questo il nesso diretto tra l’atto comunitario e il ricorrente è interrotto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 27, e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte ha già ammesso che, in taluni casi, l’attuazione da parte di uno Stato membro di provvedimenti adottati in applicazione di un atto comunitario, allorché tale atto gli offriva soltanto una semplice facoltà di agire in tal senso, non genererebbe obbligatoriamente l’interruzione del nesso diretto tra il provvedimento comunitario e il ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 7-9).
44 Nella fattispecie, l’atto eventualmente lesivo per il ricorrente è costituito dai provvedimenti norvegesi, provvedimenti che non avrebbero potuto essere adottati senza la decisione del comitato misto.
45 Occorre tuttavia rilevare che la giurisprudenza scaturita dalla citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione è applicabile soltanto nei confronti della decisione del comitato misto e non nei confronti di quella del Consiglio. Quest’ultimo, infatti, non può essere considerato autore della concessione della deroga, ma semplicemente come uno dei partecipanti a tale decisione. Inoltre, al momento dell’adozione della decisione del Consiglio, esisteva un’effettiva incertezza giuridica in merito all’adozione della decisione del comitato misto, atto intermedio che si è frapposto tra la decisione del Consiglio e i provvedimenti norvegesi, essendo chiaro che la deroga prevista avrebbe potuto perfettamente essere respinta a seguito del voto dei rappresentanti delle parti contraenti presenti in seno al comitato. Inoltre, le autorità norvegesi rimanevano perfettamente libere quanto alla loro scelta di avvalersi o meno della facoltà di deroga eventualmente offerta loro dalla detta decisione. Di conseguenza, il nesso diretto tra la decisione del Consiglio e i provvedimenti norvegesi è interrotto. Pertanto, la decisione del Consiglio non riguarda il ricorrente direttamente.
46 Il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile senza che il Tribunale debba pronunciarsi in ordine alla sua eventuale tardività.
Sull’eccezione di illegittimità
Argomenti delle parti
47 La Commissione e il Consiglio ritengono che l’eccezione d’illegittimità sollevata nei confronti della dichiarazione comune del 1999 sia irricevibile, in quanto l’art. 241 CE non è applicabile a una dichiarazione del genere e in quanto l’azione principale è irricevibile.
48 Il ricorrente, da parte sua, ritiene che l’eccezione d’illegittimità della dichiarazione comune del 1999 sia ricevibile, in quanto la detta dichiarazione è equiparabile ad un accordo internazionale in forma semplificata, che risulta da un atto di un’istituzione comunitaria, e fa quindi parte integrante dell’ordinamento giuridico europeo.
Giudizio del Tribunale
49 Per giurisprudenza costante, la facoltà offerta dall’art. 241 CE di invocare l’illegittimità di un provvedimento che costituisce il fondamento normativo dell’atto impugnato non costituisce un autonomo diritto d’azione e non può essere esercitata se non in via incidentale, ragion per cui l’irricevibilità dell’azione principale determina quella dell’eccezione d’illegittimità (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2141, punto 17, e ordinanza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑289/99 P, Schiocchet/Commissione, Racc. pag. I-10279, punti 11 e 25).
50 Pertanto, data l’irricevibilità della domanda di annullamento, l’eccezione d’illegittimità sollevata con riferimento alla dichiarazione comune del 1999 è irricevibile.
Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni
Argomenti delle parti
51 La Commissione sottolinea che la sua azione non produce alcun effetto giuridico e non può pertanto cagionare al ricorrente alcun danno. Inoltre, nell’ambito di un ricorso per risarcimento, il danno dovrebbe essere determinato. Orbene, nella fattispecie il ricorrente si limiterebbe a sostenere di aver dovuto far fronte a spese supplementari per adattare la propria etichettatura e di aver subito perdite in termini di quote di mercato. Il ricorrente non avrebbe pertanto dimostrato la sussistenza di un danno.
52 Il Consiglio ritiene che la domanda di risarcimento danni sia irricevibile, atteso che il ricorso non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza di un comportamento illecito da parte del Consiglio. Non sarebbero stati dimostrati, peraltro, il carattere e l’entità del danno, né il nesso causale tra il comportamento del Consiglio e il danno stesso.
53 Il ricorrente asserisce che il comportamento della Commissione e del Consiglio, che ha condotto alla decisione del comitato misto e alla dichiarazione comune del 1999, è illecito. Il ricorrente ritiene che il danno subito sia immediato e irreversibile, poiché ha dovuto modificare l’etichettatura del poliacrilamide venduto in Norvegia, dovendo così sostenere costi aggiuntivi. Non essendo l’importo del danno ancora definito e definitivo, il ricorrente chiede al Tribunale di condannare le parti convenute al pagamento di un importo di 1 EUR a titolo di provvisionale, importo che dovrebbe essere aumentato nel corso del procedimento (sentenza della Corte 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533). Inoltre, il ricorrente ritiene di aver subito altresì un danno morale a causa della cattiva reputazione attribuita alla classificazione del poliacrilamide contenente più dello 0,01% di acrilamide, con conseguente perdita di quote di mercato. Per quanto riguarda il nesso causale, il ricorrente afferma che il danno è stato cagionato dalla decisione del comitato misto.
Giudizio del Tribunale
54 Ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, tra l’altro, l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l’entità di tale danno (sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punti 106 e 107, e 6 maggio 1997, causa T-195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-679, punti 20 e 21). Per contro, una domanda diretta ad ottenere un’indennità qualsiasi manca della necessaria precisione e va quindi ritenuta irricevibile (sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975, punto 9, e sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T‑117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II-2193, punto 181).
55 Vero è che un ricorrente può non aver quantificato l’importo del danno che ritiene di aver subito e aver però chiaramente indicato gli elementi che permettono di valutarne la natura e l’entità, consentendo così alla parte convenuta di predisporre le proprie difese. In circostanze del genere, la mancanza di un’esatta quantificazione nell’atto introduttivo del ricorso non lede i diritti di difesa della controparte.
56 Nella fattispecie, occorre rilevare che il ricorrente non definisce chiaramente la natura del danno e resta evasivo quanto alla sua eventuale quantificazione. Il ricorrente ritiene infatti che il danno subito deriverebbe dai costi aggiuntivi sorti per la modifica dell’etichettatura dei prodotti messi in commercio in Norvegia dalle società che sono suoi membri e delle avvertenze in merito alla pericolosità dei prodotti contenenti acrilamide, nonché dalla perdita di quote di mercato generata dalla cattiva pubblicità fatta nei confronti dei prodotti venduti dalle società che sono membri del ricorrente. Per quanto riguarda le allegate perdite di quote di mercato, il ricorso non contiene alcun dato in termini di definizione di mercato. Inoltre, il valore e l’entità del danno derivante dalla modifica delle etichette non sono sufficientemente chiariti. Occorre infatti rilevare che non viene presentato alcun dato numerico per quantificare, ancorché approssimativamente, il detto danno. Per giunta, il ricorso non indica in maniera chiara chi, nell’ambito del gruppo europeo d’interesse economico o delle società che ne sono membri, avrebbe subito il danno. L’argomento del ricorrente si limita quindi a una semplice constatazione, per nulla suffragata da elementi probatori pertinenti che consentano al Tribunale di apprezzare la natura e l’entità dell’asserito danno.
57 Pertanto, considerata l’assenza di una determinazione chiara della natura del pregiudizio e di una quantificazione approssimativa di quest’ultimo, la domanda di risarcimento danni è irricevibile.
Sull’assenza di mezzi di ricorso
58 Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente sull’assenza di mezzi di ricorso, si deve rilevare che sono idonei ad arrecare danno al ricorrente o ai suoi membri soltanto i provvedimenti delle autorità norvegesi che danno attuazione alle deroghe relative ai limiti di concentrazione per l’acrilamide e che traggono origine dalla decisione del comitato misto. Spetta pertanto ai giudici norvegesi garantire la tutela giurisdizionale dei singoli contro tali provvedimenti. Inoltre, a livello comunitario, un’assenza di rimedi giurisdizionali non può condurre a una modifica del sistema dei mezzi di ricorso e delle procedure stabilito dal Trattato CE (v., in tal senso, sentenza Commissione/Jégo-Quéré, citata).
Sull’istanza d’intervento
59 Alla luce di quanto sopra, non occorre che il Tribunale statuisca sull’istanza d’intervento presentata dal Regno di Norvegia a sostegno della Commissione e del Consiglio.
Sulle spese
60 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese sostenute dalla Commissione e dal Consiglio.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così dispone:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dal Consiglio.
Lussemburgo, 22 luglio 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
* Lingua processuale: l'inglese.
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