15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o luglio 2008 — Regno di Svezia, Maurizio Turco/Consiglio dell'Unione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee
(Cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Pareri giuridici)
(2008/C 209/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Regno di Svezia (rappresentanti: K. Wistrand e A. Falk, agenti), Maurizio Turco (rappresentanti: O. Brouwer e C. Schillemans, advocaten)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster, C.M. Wissels e M. de Grave, agenti)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-C. Piris, M. Bauer e B. Driessen, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes Purokoski e J. Heliskoski, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, S. Nwaokolo e T. Harris, agenti, e J. Stratford, barrister), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Petite, C. Docksey e P. Aalto, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 novembre 2004, causa T-84/03, Turco/Consiglio dell'Unione europea, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso T-84/03 diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio, recante parziale rigetto della domanda presentata dal sig. Turco al fine di poter consultare taluni documenti figuranti all'ordine del giorno della 2455a riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni»14 e 15 ottobre 2002
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 2004, causa T-84/03, Turco/Consiglio, è annullata nella parte che riguarda la decisione del Consiglio dell'Unione europea 19 dicembre 2002 che ha negato al sig. Turco l'accesso al parere del servizio giuridico del Consiglio n. 9077/02, relativo ad una proposta di direttiva del Consiglio che fissa standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e nella parte in cui condanna il sig. Turco e il Consiglio a sopportare ciascuno la metà delle spese.
2)
La decisione del Consiglio dell'Unione europea 19 dicembre 2002, che ha negato al sig. Turco l'accesso al parere del servizio giuridico del Consiglio n. 9077/02, è annullata.
3)
Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare le spese sostenute dal Regno di Svezia nel procedimento di impugnazione nonché quelle sostenute dal sig. Turco sia in detto procedimento sia in quello di primo grado conclusosi con la citata sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
4)
Il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio dell'Unione europea nonché la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.
5)
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese relative al procedimento di primo grado.
(1) GU C 106 del 30.4.2005.
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