12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-132/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2081/92 - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Formaggio «Parmigiano Reggiano» - Uso della denominazione «parmesan» - Obbligo di uno Stato membro di sanzionare d'ufficio l'uso illegittimo di una denominazione d'origine protetta)
(2008/C 92/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E de March, S. Grünheid e B. Martenczuk, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, A. Dittrich, agenti e M. Loschelder, Rechtsanwalt)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica Ceca (rappresentante: T. Boček, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente e G. Aiello, avvocato dello Stato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica d'Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1) — Mancata adozione di misure intese ad impedire l'utilizzo della denominazione «Parmesan» per prodotti non rispondenti al disciplinare relativo alla denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano».
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
3)
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana nonché la Repubblica d'Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 132 del 28.5.2005.
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