1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Luleå tingsrätt — Svezia) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos
(Causa C-142/05) (1)
(Direttiva 94/25/CE - Ravvicinamento delle legislazioni - Imbarcazioni da diporto - Divieto di utilizzare moto d’acqua fuori dai corridoi pubblici di navigazione - Artt. 28 CE e 30 CE - Misure di effetto equivalente - Accesso al mercato - Ostacolo - Tutela dell’ambiente - Proporzionalità)
2009/C 180/02
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Luleå tingsrätt
Parti
Ricorrente: Åklagaren
Convenuti: Percy Mickelsson, Joakim Roos
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Luleå tingsrätt — Interpretazione degli artt. 28-30 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 214, pag. 18) — Divieto di impiegare veicoli nautici a motore al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione
Dispositivo
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 1994, 94/25/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, non osta ad una normativa nazionale che, per motivi di tutela dell’ambiente, vieta l’utilizzo di moto d’acqua fuori dai corridoi identificati.
Gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano a siffatta normativa nazionale purché:
—
le autorità nazionali competenti siano obbligate ad adottare le misure attuative previste al fine di identificare le zone fuori dai corridoi pubblici di navigazione in cui le moto d’acqua possono essere utilizzate,
—
tali autorità abbiano effettivamente esercitato la competenza conferita loro a tale proposito e abbiano identificato le zone che soddisfano le condizioni previste dalla normativa nazionale e
—
siffatte misure siano state adottate entro un termine ragionevole a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa.
Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, tali condizioni siano soddisfatte.
(1) GU C 143 dell’11.6.2005.
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