23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-263/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di «rifiuti» - Sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o di recupero - Residui di produzione che possono essere riutilizzati)
(2008/C 51/13)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e L. Cimaglia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Legge nazionale che esclude dalla sfera d'applicazione della direttiva talune sostanze o taluni oggetti destinati ad operazioni d'eliminazione o di recupero nonché taluni rifiuti di produzione di cui il detentore si disfa o ha intenzione di disfarsi
Dispositivo
1)
La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, relativo a interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, divenuto, in seguito a modifica, la legge 8 agosto 2002, n. 178, che esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, da un lato, le sostanze, i materiali o i beni, destinati alle operazioni di smaltimento o di recupero non esplicitamente elencati agli allegati B e C a tale decreto e, dall'altro, le sostanze o i materiali residuali di produzione dei quali il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, qualora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e che gli stessi non rechino pregiudizio all'ambiente, oppure, anche qualora venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest'ultimo non configuri un'operazione di recupero fra quelle individuate all'allegato C al medesimo decreto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(1) GU C 217 del 3.9.2005.
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