6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-274/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/48/CEE - Lavoratori - Riconoscimento dei diplomi)
(2008/C 313/02)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, 3, 4, 7, 8 e 10 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro per quanto riguarda l'impiego nel settore pubblico e l'iscrizione al Techniko Epimelytyrio Elladas
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica,
—
non riconoscendo i diplomi rilasciati dalle competenti autorità di un altro Stato membro a conclusione di formazioni svolte nell'ambito di un accordo in forza del quale una formazione svolta da un istituto privato nella Repubblica ellenica è omologato da dette autorità;
—
prevedendo l'applicazione di misure compensative in ipotesi più numerose di quanto non consenta la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE;
—
incaricando il Consiglio responsabile del riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi di istruzione superiore di esaminare se «l'istituto professionale nel quale il richiedente ha effettuato la sua formazione professionale appartenga all'istruzione superiore», nonché in quale misura «il richiedente disponga della necessaria esperienza professionale, nel caso in cui la durata della formazione sia inferiore di almeno un anno a quella che viene richiesta in Grecia per l'esercizio della stessa professione» e
—
non consentendo, nel settore pubblico, il reinquadramento in un grado superiore di soggetti assunti ad un livello inferiore a quello che avrebbero potuto pretendere se i loro diplomi fossero stati riconosciuti conformemente all'art. 3 della direttiva 89/48, come modificata dalla direttiva 2001/19,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1, 3, 4, 8 e 10 della direttiva 89/48, come modificata dalla direttiva 2001/19.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica ellenica è condannata a due terzi delle spese della Commissione delle Comunità europee e sopporterà le proprie spese.
4)
La Commissione delle Comunità europee sopporterà un terzo delle proprie spese.
(1) GU C 129 del 9.6.2007.
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