27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-284/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)
2010/C 51/02
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e P. Aalto, agenti)
Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä, E. Bygglin, J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato), Repubblica portughese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione in franchigia doganale di materiale bellico e di prodotti a duplice uso, militare e civile
Dispositivo
1)
La Repubblica di Finlandia, avendo applicato all’importazione di attrezzature militari un’esenzione da dazi doganali negli anni 1998-2002, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario e, conseguentemente, della tariffa doganale comune, e inoltre, avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le corrispondenti risorse proprie, nonché avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
2)
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
3)
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 271 del 29.10.2005.
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