23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/8
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/R.N.G. Eind
(Causa C-291/05) (1)
(Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto di soggiorno di un familiare cittadino di uno Stato terzo - Ritorno del lavoratore nello Stato membro di cui è cittadino - Obbligo per lo Stato membro di origine del lavoratore di accordare il diritto di soggiorno al familiare - Esistenza di tale obbligo in mancanza dell'esercizio di un'attività reale ed effettiva da parte di detto lavoratore)
(2008/C 51/14)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
Convenuta: R.N.G. Eind
Oggetto
Interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26) — Interpretazione dell'art. 18 CE — Diritto di soggiorno del coniuge cittadino di un paese terzo — Esistenza di un siffatto diritto in mancanza di impiego reale ed effettivo in capo al lavoratore — Ritorno del lavoratore nel suo paese di origine — Mancanza, in detto Stato, di diritto di soggiorno per il coniuge
Dispositivo
1)
In caso di ritorno di un lavoratore comunitario nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il diritto comunitario non impone alle autorità di questo Stato di riconoscere al cittadino di uno Stato terzo, familiare di detto lavoratore, un diritto di ingresso e di soggiorno per il solo fatto che, nello Stato membro ospitante in cui quest'ultimo ha esercitato un'attività subordinata, tale cittadino possedeva un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato in base all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434.
2)
All'atto del rientro di un lavoratore nello Stato membro di cui è cittadino, dopo aver svolto un'attività subordinata in un altro Stato membro, un cittadino di uno Stato terzo, familiare di tale lavoratore, dispone, in forza dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68, come modificato dal regolamento n. 2434/92, per effetto di un'applicazione analogica di tale disposizione, di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, anche se quest'ultimo non vi svolge un'attività economica reale ed effettiva. Il fatto che un cittadino di uno Stato terzo familiare di un lavoratore comunitario, prima di soggiornare nello Stato membro in cui quest'ultimo ha svolto un'attività subordinata, non disponesse di un diritto di soggiorno basato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui detto lavoratore ha la cittadinanza è ininfluente ai fini della valutazione del diritto di tale cittadino di soggiornare in quest'ultimo Stato.
(1) GU C 296 del 26.11.2005.
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