12.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 8/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Övre Norrland — Svezia) — Procedimento penale a carico di Fredrik Granberg
(Causa C-330/05) (1)
(Accise - Oli minerali - Modalità di trasporto atipico)
(2008/C 8/05)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Hovrätten för Övre Norrland
Imputato nella causa principale
Fredrik Granberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hovrätten för Övre Norrland — Interpretazione dell'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Importazione da parte di privati di oli minerali già messi in commercio in un altro Stato membro — Modo di trasporto atipico
Dispositivo
1)
L'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, non consente di assoggettare, in generale, al pagamento di diritti d'accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da parte di un privato per bisogni propri e trasportato dal medesimo verso tale Stato membro di consumo a prescindere dalla modalità utilizzata dal privato per effettuare il trasporto.
2)
Il trasporto da parte di un privato di 3 000 l di gasolio da riscaldamento in tre recipienti comunemente chiamati «grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa» caricati a bordo di un furgone costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108.
3)
L'art. 7, n. 4, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, non osta a che la legislazione di uno Stato membro di destinazione in cui l'accisa è esigibile, come è consentito dall'art. 9, n. 3, di questa direttiva, imponga ad ogni privato che acquisti personalmente e per bisogni propri gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro in cui tale merce è stata commercializzata e che trasporti egli stesso tale merce verso il suddetto Stato di destinazione con un «modo di trasporto atipico», ai sensi del summenzionato art. 9, n. 3, di aver costituito una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa e di essere munito di un documento di accompagnamento e di un documento che attesta la costituzione di tale garanzia.
(1) GU C 271 del 29.10.2005.
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