23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/9
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbetsdomstolen — Svezia) — Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet
(Causa C-341/05) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori nel settore edilizio - Normativa nazionale che determina le condizioni di lavoro e di occupazione relativamente alle materie di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a)-g), ad eccezione del minimo salariale - Contratto collettivo dell'edilizia le cui clausole determinano condizioni più favorevoli o riguardano altre materie - Possibilità per le organizzazioni sindacali di tentare, mediante azioni collettive, di indurre le imprese stabilite in altri Stati membri a trattare caso per caso per determinare le retribuzioni da pagare ai lavoratori, nonché a sottoscrivere il contratto collettivo dell'edilizia)
(2008/C 51/15)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Arbetsdomstolen
Parti
Ricorrente: Laval un Partneri Ltd
Convenute: Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbetsdomstolen — Interpretazione degli artt. 12 e 49 CE così come degli artt. 3, n. 1, art. 3, n. 7; art. 3, n. 8; art. 3, n. 10, e art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1) — Azione collettiva contro un'impresa di costruzioni che ha distaccato lavoratori subordinati in uno Stato membro diverso da quello della sua sede e che non ha sottoscritto un contratto collettivo in tale Stato
Dispositivo
1)
Gli artt. 49 CE e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in uno Stato membro in cui le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a)-g), della stessa direttiva sono contenute in norme legislative, ad eccezione dei minimi salariali, un'organizzazione sindacale possa, mediante un'azione collettiva sotto forma di blocco dei cantieri come quella in esame nella causa principale, tentare di indurre un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro ad avviare con essa una trattativa sulle retribuzioni da pagare ai lavoratori distaccati, nonché a sottoscrivere un contratto collettivo del quale talune clausole stabiliscono, per alcune di tali materie, condizioni più favorevoli di quelle che derivano dalle disposizioni legislative vigenti, mentre altre clausole riguardano materie non previste dall'art. 3 della medesima direttiva.
2)
Gli artt. 49 CE e 50 CE ostano a che, in uno Stato membro, il divieto imposto alle organizzazioni sindacali di intraprendere un'azione collettiva allo scopo di abrogare o modificare un contratto collettivo concluso da parte di terzi sia subordinato al fatto che l'azione riguardi condizioni di lavoro e di occupazione alle quali si applica direttamente la legge nazionale.
(1) GU C 281 del 12.11.2005.
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