29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Centro Europa 7 Srl/Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni
(Causa C-380/05) (1)
(Libera prestazione di servizi - Comunicazioni elettroniche - Attività di radiodiffusione televisiva - Nuovo quadro normativo comune - Assegnazione di frequenze di trasmissione)
(2008/C 79/02)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Centro Europa 7 Srl
Convenuto: Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21) e del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33) — Interpretazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Obbligo degli Stati membri, nel settore delle attività televisive, di assicurare l'accesso alle reti e il mantenimento di una molteplicità di imprese sul mercato — Normativa nazionale che ammette la concessione di diritti individuali ad imprese non autorizzate dal piano nazionale con cui vengono individuati i concessionari dei servizi di trasmissione televisiva e che non consente ad un'impresa autorizzata dal piano nazionale di esercitare la sua attività.
Dispositivo
L'art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l'art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l'art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell'impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
(1) GU C 10 del 14.1.2006.
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