5.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/2
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handens Tingsrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Lars Sandström
(Causa C-433/05) (1)
(Direttive 94/25/CE e 2003/44/CE - Ravvicinamento delle legislazioni - Imbarcazioni da diporto - Divieto di utilizzare moto d’acqua al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione - Artt. 28 CE e 30 CE - Misure di effetto equivalente - Accesso al mercato - Ostacolo - Tutela dell’ambiente - Proporzionalità - Direttiva 98/34/CE - Art. 8 - Modifica della normativa nazionale - Obbligo di notifica - Presupposti)
2010/C 148/03
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Handens Tingsrätt
Imputato nella causa principale
Lars Sandström
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handens tingsrätt — Interpretazione degli artt. 28-30 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 214, pag. 18) — Divieto di impiego dei veicoli nautici a motore al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 1994, 94/25/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, non osta ad una normativa nazionale che, per motivi di tutela dell’ambiente, vieti l’uso delle moto d’acqua al di fuori dei corridoi identificati.
2)
Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE non ostano ad una siffatta normativa nazionale, purché:
—
le autorità nazionali competenti siano obbligate ad adottare le misure di attuazione previste al fine di identificare le zone al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione in cui le moto d’acqua possono essere utilizzate;
—
tali autorità abbiano effettivamente esercitato la competenza conferita loro a tale proposito e abbiano identificato le zone che soddisfano le condizioni previste dalla normativa nazionale, e
—
siffatte misure siano state adottate entro un termine ragionevole a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa.
Spetta al giudice del rinvio accertare se tali condizioni siano soddisfatte nella controversia di cui alla causa principale.
3)
L’art. 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, deve essere interpretato nel senso che una modifica apportata ad un progetto di regola tecnica già notificato alla Commissione europea, in conformità al primo comma di tale disposizione, e che, rispetto al progetto notificato, comporta solo un’attenuazione delle condizioni di uso del prodotto di cui trattasi, riducendo quindi l’eventuale impatto della regola tecnica sugli scambi commerciali, non costituisce una modifica importante del progetto ai sensi del terzo comma di tale disposizione e non deve essere oggetto di previa notifica alla Commissione. In assenza di tale obbligo di previa notifica, la mancata comunicazione alla Commissione di una modifica non significativa di una regola tecnica, prima dell’adozione di essa, non compromette l’applicabilità di tale regola.
(1) GU C 36 dell’11.2.2006.
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