15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/13
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue
(Causa C-201/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Imposta sulle società - Dividendi di azioni corrisposti a una società residente da una società non residente - Regime delle società estere controllate (SEC) - Situazione concernente un paese terzo - Qualificazione delle azioni nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario)
(2008/C 209/18)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation
Convenuto: Commissioners of Inland Revenue
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 CE — Legislazione tributaria nazionale — Imposta sulle società — Esenzione — Dividendi versati da altre società a una società stabilita sul territorio nazionale — Situazione diversa a seconda dello Stato in cui le altre società sono stabilite
Dispositivo
1)
L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente e nella quale la società residente detenga una partecipazione che le consenta di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di tale società e di determinarne le attività, accordando nel contempo un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato membro di residenza, purché l'aliquota d'imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota d'imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d'imposta sia perlomeno pari all'importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.
L'art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente e nella quale la società residente detenga almeno il 10 % dei diritti di voto, accordando nel contempo un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato membro di residenza, purché l'aliquota d'imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota d'imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d'imposta sia perlomeno pari all'importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.
L'art. 56 CE deve, inoltre, essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente nella quale essa detenga meno del 10 % dei diritti di voto, senza accordare a quest'ultima un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato di residenza.
2)
L'art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che consenta l'esenzione dall'imposta sulle società per taluni dividendi che le società residenti percepiscano dalle società di assicurazioni residenti, ma esclude tale esenzione per dividendi analoghi percepiti da società non residenti, in quanto ciò implica un trattamento meno favorevole di questi ultimi dividendi.
3)
Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano all'inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli utili realizzati da una SEC stabilita in un altro Stato qualora tali utili siano ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione riguardi esclusivamente costruzioni di puro artificio destinate a eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta.
L'applicazione di una misura impositiva siffatta deve essere perciò esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la SEC sia realmente impiantata nello Stato membro di stabilimento, ivi esercitando attività economiche effettive.
Tuttavia, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa fiscale di uno Stato membro che imponga taluni requisiti di conformità qualora la società residente intenda essere esentata da imposte già versate sugli utili della società medesima, controllata nello Stato della propria residenza, in quanto tali requisiti siano finalizzati a verificare che la società estera controllata sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento ivi esercitando attività economiche effettive, senza che ciò implichi eccessivi oneri amministrativi.
4)
Gli artt. 56 CE — 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di un Stato membro che accordi un'esenzione fiscale relativa all'imposta sulle società per taluni dividendi percepiti da società residenti da parte di società residenti, ma escluda tale beneficio per dividendi percepiti da società stabilite in un paese terzo, segnatamente qualora la concessione di detta esenzione sia soggetta a requisiti la cui osservanza possa essere verificata da parte delle autorità competenti di detto Stato membro soltanto ottenendo informazioni dal paese terzo di stabilimento della società distributrice.
5)
In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, ivi compresa la qualifica delle azioni proposte dai soggetti lesi dinanzi ai giudici nazionali. Tali giudici sono tuttavia tenuti a garantire che gli amministrati dispongano di un rimedio giurisdizionale effettivo, che consenta loro di ottenere il rimborso del tributo indebitamente riscosso e degli importi versati a detto Stato membro ovvero trattenuti dallo stesso in rapporto diretto con tale tributo. Quanto agli altri danni che un soggetto abbia subìto in ragione di una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro, quest'ultimo è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli alle condizioni previste al punto 51 della sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, fermo restando che, in base alla normativa nazionale, la responsabilità dello Stato può sussistere a condizioni meno restrittive.
Laddove risulti che la normativa di uno Stato membro costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento vietata dall'art. 43 CE ovvero una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall'art. 56 CE, il giudice del rinvio può verificare, al fine di determinare i danni da risarcire, se i soggetti lesi abbiano dato prova di una ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l'entità e, in particolare, se essi abbiano tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a loro disposizione. Tuttavia, al fine di evitare che l'esercizio dei diritti conferiti ai singoli dagli artt. 43 CE e 56 CE sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il giudice del rinvio può accertare se l'applicazione di tale normativa, in combinato disposto, eventualmente, con le disposizioni rilevanti delle CDI, avrebbe ad ogni modo condotto al rigetto delle richieste delle ricorrenti nella causa principale dinanzi all'amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato.
(1) GU C 182 del 23.7.2005.
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