CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 24 novembre 2005 1(1)
Causa C‑3/05
Gaetano Verdoliva
contro
J.M. Van der Hoeven BV e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Cagliari)
«Convenzione di Bruxelles – Art. 36 – Nozione di notifica – Irregolare notifica del decreto di esecutività – Equiparazione dell’acquisita conoscenza alla notifica – Sanatoria dei vizi della notifica per effetto dell’acquisita conoscenza del decreto di esecutività – Nozione di acquisita conoscenza»
I – Premessa
1. Nella causa in esame la Corte d’Appello di Cagliari chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nel prosieguo: la «Convenzione») (2). In particolare, viene sollevata la questione se, nell’ipotesi di mancata o irregolare notifica di un decreto di esecutività, l’acquisita conoscenza del detto decreto faccia comunque decorrere il termine previsto dall’art. 36 della Convenzione.
II – Contesto normativo
A – Convenzione di Bruxelles
2. Ai sensi dell’art. 26 della Convenzione, le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
3. Gli artt. 27 e 28 della Convenzione contengono l’elenco esaustivo delle ipotesi in presenza delle quali il riconoscimento della decisione deve essere negato. Ai sensi dell’art. 27, n. 2, della Convenzione, la decisione non è riconosciuta, inter alia,
«se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentate le proprie difese».
4. Ai sensi dell’art. 31 della Convenzione, le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva. A termini dell’art. 34 della Convenzione, il giudice adito statuisce senza che la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta possa, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
5. Ai sensi dell’art. 35 della Convenzione, la decisione resa sull’istanza di parte diretta a ottenere la dichiarazione di esecutività è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto. L’art. 40 della Convenzione prevede che, se l’istanza viene respinta, l’istante può proporre opposizione.
6. L’art. 36 della Convenzione disciplina l’opposizione della parte contro cui l’esecuzione viene chiesta come segue:
«Se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.
Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».
7. Ai sensi dell’art. 37 della Convenzione, in Italia, l’opposizione prevista dall’art. 36 va proposta dinanzi alla Corte d’appello. L’art. 39 della Convenzione prevede che, in pendenza del termine per proporre l’opposizione di cui all’articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.
B – Normativa nazionale
8. Ai sensi dell’art. 143 del Codice di Procedura Civile (nel prosieguo: il «CPC»), la notificazione a persone di residenza sconosciuta viene eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario, nonché mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
9. Il giudice del rinvio precisa che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso nell’albo costituiscono elementi della fattispecie di carattere essenziale, ragion per cui, qualora tali operazioni non risultino compiute, la notificazione è inesistente (3). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la notifica ai sensi dell’art. 143 CPC «deve ritenersi nulla qualora l’ufficiale giudiziario non fornisca nella relazione alcuna indicazione in ordine alle ricerche e indagini compiute per accertare la residenza del destinatario» (4).
10. Le disposizioni relative al procedimento d’ingiunzione ai sensi degli artt. 633 - 659 CPC includono, all’art. 650 CPC, la norma che disciplina l’opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo (5). L’art. 650 CPC prevede quanto segue:
«L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
(…)
L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione».
III – Fatti e questioni pregiudiziali
11. In data 14 settembre 1993, l’Arrondissementsrechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), nella causa principale, condannava in contumacia il sig. Gaetano Verdoliva, residente in Italia, al pagamento di NLG 365.000 alla J.M. Van der Hoeven B.V. (nel prosieguo: la «Van der Hoeven»), con sede nei Paesi Bassi, per una fornitura e costruzione di serre.
12. Con decreto 24 maggio 1994, la Corte d’Appello di Cagliari dichiarava l’esecutività della detta sentenza nel territorio della Repubblica Italiana, autorizzando il sequestro conservativo nei confronti del sig. Verdoliva fino a concorrenza di ITL 220 milioni.
13. Un primo tentativo di notifica del decreto di esecutività presso il domicilio del sig. Verdoliva in Capoterra non andava a buon fine perché il sig. Verdoliva «pur risultando sempre anagrafato a questo indirizzo, di fatto si è trasferito altrove da oltre un anno» (così testualmente la relazione della notificazione non andata a buon fine in data 14 luglio 1994).
14. Faceva seguito, come risulta dalla relazione di notifica in data 27 luglio 1994, notifica del decreto di esecutività ai sensi dell’art. 143 CPC. Secondo quanto risulta dalla detta relazione di notifica, «[p]oiché risulta irreperibile all’indirizzo indicato da dove si è trasferito, ho depositato copia [del decreto di esecutività] nella casa comunale ed altra copia ho affisso nell’albo di questo Ufficio ai sensi dell’art. 143 CPC».
15. Non essendo stata proposta, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto di esecutività, opposizione allo stesso da parte del sig. Verdoliva, la Van Der Hoeven procedeva esecutivamente nei suoi confronti intervenendo in un procedimento esecutivo già pendente a suo carico.
16. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale civile di Cagliari in data 4 dicembre 1996, il sig. Verdoliva proponeva opposizione all’esecuzione lamentando l’illegittimità, per violazione della Convenzione di Bruxelles, dell’esecuzione intrapresa sulla base della sentenza olandese, in mancanza di decreto di esecutività pronunciato da un giudice italiano. La sentenza contumaciale olandese, inoltre, non avrebbe potuto essere riconosciuta per la violazione dell’art. 27, n. 2, della Convenzione. Nell’ulteriore corso del procedimento, il sig. Verdoliva lamentava poi che il decreto di esecutività pronunciato dalla Corte d’Appello di Cagliari nei suoi confronti non sarebbe stato notificato, dal momento che l’atto, contrariamente alla relazione di notifica, non sarebbe stato depositato al Comune di Capoterra. In assenza di notifica, il termine previsto dall’art. 36 della Convenzione, pertanto, non avrebbe potuto iniziare a decorrere.
17. Con sentenza 7 giugno 2002, il Tribunale di Cagliari rigettava l’opposizione all’esecuzione nonché la querela di falso sollevata in tale contesto avverso la relazione di notifica, dichiarando l’opposizione all’esecuzione tardiva. Il termine di 30 giorni per proporre opposizione, infatti – al pari di quanto previsto nel procedimento ingiuntivo ex art. 650 CPC – sarebbe decorso al più tardi dal primo atto esecutivo. Incontestabilmente l’opposizione non sarebbe stata proposta entro tale termine.
18. Avverso tale sentenza il sig. Verdoliva proponeva appello dinanzi al giudice del rinvio, deducendo inoltre che l’ufficiale giudiziario, in violazione del proprio dovere d’ufficio, non avrebbe verificato, prima di procedere alla notifica mediante pubblica affissione ex art. 143 CPC, l’effettiva sussistenza di un caso di irreperibilità.
19. Nell’ordinanza di rinvio, la Corte d’Appello osserva che il decreto di esecutività costituisce un titolo esecutivo solo dopo il decorso del termine di 30 giorni. Pertanto, nella specie il necessario titolo esecutivo mancherebbe nell’ipotesi in cui il decreto di esecutività non fosse stato validamente notificato e il termine non avesse iniziato a decorrere.
20. Secondo la Corte d’Appello, inoltre, sarebbe pacifico inter partes che l’appellante, quantomeno durante il giudizio di primo grado, avrebbe acquisito conoscenza del decreto di esecutività, dal medesimo prodotto in causa il 20 giugno 1998. Da allora non avrebbe proposto opposizione avverso tale atto.
21. Ciò premesso, la Corte d’Appello pone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, relative all’interpretazione dell’art. 36 della Convenzione:
«1. Se la Convenzione individui una nozione autonoma di conoscenza degli atti processuali oppure rimetta alle singole discipline nazionali tale nozione;
2. Se dalla disciplina della Convenzione ed in specie dall’art. 36 della stessa sia ricavabile l’esistenza di una forma equipollente della notificazione del decreto di esecutività previsto dall’art. 36 della Convenzione;
3. se in particolare la conoscenza di detto decreto, in caso di mancata notificazione o di vizio della stessa, faccia comunque decorrere il termine di cui al citato articolo o se, diversamente, debba ricavarsi dalla convenzione stessa una limitazione alle forme attraverso cui si realizza la conoscenza del decreto».
IV – Argomenti delle parti
22. Nel procedimento hanno presentato osservazioni il sig. Verdoliva, il governo italiano e la Commissione.
23. Secondo il sig. Verdoliva, l’acquisita conoscenza non sostituirebbe la notificazione prevista dall’art. 36 della Convenzione. Il diritto di difesa sarebbe garantito solo se al debitore esecutato fosse data la possibilità di conoscenza attraverso regolare notifica. La mera presunzione di conoscenza non sarebbe sufficiente. In mancanza di regolare notifica del decreto di esecutività del titolo straniero, la notifica sarebbe inesistente in diritto e, conseguentemente, non sussisterebbe alcun titolo che legittimi l’esecuzione (6).
24. Il governo italiano sottolinea, in primo luogo, che nell’art. 36 della Convenzione la nozione di notifica va intesa in una accezione prettamente «tecnico-processuale», vale a dire formale; lo dimostrerebbe, inter alia, il fatto che la Convenzione, nella sua versione italiana, prevede, all’art. 36, solo la possibilità di «notificazione», mentre altre disposizioni della Convenzione prevedono, oltre a ciò, anche la mera «comunicazione». Dal momento che la Convenzione stessa non conterrebbe una definizione della nozione di notifica formale, la detta nozione non potrebbe che essere riferita alle regole processuali del rispettivo Stato di esecuzione del titolo. Lo stesso ragionamento varrebbe anche a proposito della nozione di conoscenza.
25. Con riguardo alla seconda ed alla terza questione sollevate dal giudice del rinvio, ad avviso del governo italiano, la Convenzione non prevede forme di conoscenza alternative alla notificazione formale. Dal momento che la Convenzione, con riguardo alla nozione di notifica formale, rinvia alla normativa nazionale, spetterebbe ai giudici nazionali decidere se, in base al rispettivo diritto processuale nazionale, la mera conoscenza di fatto del decreto di esecutività possieda valore giuridico pari alla notificazione formale. Nel contesto di tale valutazione, i giudici nazionali potrebbero tenere conto della fondamentale esigenza della tutela del diritto alla difesa.
26. La Commissione intende il primo quesito nel senso che il giudice del rinvio chiede se la nozione di notifica ai sensi dell’art. 36 della Convenzione presupponga l’acquisita conoscenza effettiva del decreto di esecutività da parte del debitore. L’Istituzione riconosce che la Convenzione non armonizza i sistemi nazionali di notifica. Gli artt. 20, 27 e 36 della Convenzione mirano, peraltro, ad una tutela completa del diritto alla difesa in tutti gli stadi del procedimento, sia nello Stato di emanazione della decisione, sia in quello dell’esecuzione (7). Anche le disposizioni nazionali in materia di notificazione dovrebbero tenerne conto.
27. La Commissione suggerisce di risolvere la prima questione nel senso che la notificazione ai sensi della Convenzione, in linea di principio, non postula l’acquisita conoscenza personale ed effettiva da parte del suo destinatario, purché questi possa successivamente, malgrado l’eventuale scadenza del termine di opposizione decorrente dalla detta notificazione, proporre ricorso facendo valere la mancata conoscenza dell’atto notificato, difendendosi in giudizio contro di esso.
28. Secondo la Commissione, la seconda e la terza questione sono formulate in modo ambiguo. Da una parte, esse potrebbero intendersi nel senso che ci si chiede se, in assenza di notificazione del decreto di esecutività, possa procedersi direttamente all’esecuzione, essendo sufficiente che il debitore esecutato abbia avuto conoscenza del detto decreto mediante gli atti di esecuzione. Ciò costituirebbe una evidente violazione del diritto di difesa e le questioni dovrebbero essere risolte in senso negativo.
29. Viceversa, le questioni potrebbero ricevere soluzione positiva ove si trattasse di accertare se, nella specie, una siffatta acquisita conoscenza possa far decorrere un termine supplementare; ciò si verificherebbe quando il debitore esecutato non abbia potuto rispettare il termine di un mese previsto dall’art. 36 a causa di irregolarità della notifica, ovvero perché la notifica non sia stata effettuata in sue mani proprie.
30. Secondo la Commissione, spetta agli Stati membri stabilire le modalità di applicazione a livello nazionale della disciplina del termine previsto all’art. 36 in modo da garantire la tutela del diritto alla difesa (8). In ogni caso, peraltro, non potrebbe eludersi l’obbligo di notifica, né comprimere il termine previsto dall’art. 36.
V – Analisi
31. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se la Convenzione individui una nozione autonoma di conoscenza. Nella Convenzione, in particolare all’art. 36, la cui interpretazione è oggetto del presente procedimento, non si rinviene, peraltro, la nozione di conoscenza. L’art. 36 fa, piuttosto, riferimento unicamente alla notifica.
32. In considerazione del contesto della controversia principale e del tenore letterale dell’art. 36, la prima questione va intesa nei seguenti termini: si chiede se la nozione di notifica costituisca una nozione autonoma della Convenzione e se, alla luce di tale nozione, l’acquisita conoscenza valga come notifica, sicché con l’acquisita conoscenza inizi il decorso del termine per proporre opposizione previsto dall’art. 36, n. 1, della Convenzione.
33. Secondo la Commissione, invece, verrebbe chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla questione di principio se la nozione di notifica ex art. 36 della Convenzione presupponga genericamente l’acquisizione dell’effettiva conoscenza del decreto di esecutività da parte del debitore.
34. Alla luce del contesto della controversia principale, tale questione risulta, peraltro, ipotetica. Il giudice solleva infatti la questione in considerazione della possibilità che la notificazione del decreto di esecutività al sig. Verdoliva sia inefficace. Per il giudice a quo, non si tratta invero di accertare se la conoscenza di tale decreto vada considerata quale ulteriore presupposto ai fini della regolarità della notificazione, bensì solamente se l’acquisita conoscenza del decreto di esecutività possa eventualmente sostituire la sua notificazione.
35. Così intesa, la prima questione coincide in larga misura con la seconda e la terza. Appare pertanto opportuno esaminare le tre questioni congiuntamente.
36. Il giudice del rinvio, in sintesi, chiede dunque se l’art. 36, n. 1, della Convenzione vada interpretato nel senso che, nell’ipotesi di irregolare notifica del decreto di esecutività, l’acquisita conoscenza del decreto da parte del debitore esecutato sia sufficiente a far decorrere il termine per proporre opposizione.
37. Alla soluzione a tale quesito premetterò alcune osservazioni relative al significato dell’opposizione prevista dall’art. 36, n. 1, della Convenzione con riguardo alla tutela dei diritti del debitore.
A – Sul significato dell’opposizione prevista dall’art. 36 della Convenzione
38. Nella causa Carron, la Corte ha osservato che con «gli artt. da 31 a 49, la convenzione ha istituito un procedimento di exequatur comune agli Stati membri. Questo procedimento consente, in una prima fase di natura non contraddittoria, all’istante che intenda far eseguire la sentenza in un altro Stato membro, di raggiungere rapidamente lo scopo. Esso garantisce, in una seconda fase di natura contraddittoria, i diritti della parte contro la quale l’esecuzione viene effettuata mediante l’istituzione di un procedimento d’impugnazione contro detta decisione» (9).
39. Il procedimento con cui viene concessa l’esecuzione forzata fa parte di un sistema complessivo instaurato dalla Convenzione, che mira a conciliare la libera circolazione delle sentenze civili e commerciali (10) con la tutela del diritto alla difesa (11). Il diritto alla difesa del debitore esecutato è garantito mediante il principio, riconosciuto dalla Corte, del diritto ad un equo processo quale principio generale di diritto comunitario (12). Tale principio si fonda sull’art. 6 CEDU (13) ed ha trovato attuazione nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (14).
40. Nel contesto del procedimento di concessione dell’esecuzione forzata, il diritto al contraddittorio del convenuto è garantito, segnatamente, dagli artt. 27, n. 2, e 36 della Convenzione. L’art. 27, n. 2, contempla, allo scopo di tutelare il diritto di difesa del convenuto, il rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza, nel caso eccezionale in cui le garanzie offerte dalla normativa dello Stato di origine e dalla Convenzione non siano risultate sufficienti per garantire al convenuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice dello Stato di origine (15). L’art. 36, invece, offre al convenuto la possibilità di far assoggettare a controllo giurisdizionale, in un procedimento in contraddittorio, il decreto di esecutività della sentenza mediante la proposizione di opposizione.
41. In tal senso, l’art. 36 assume un significato particolare con riguardo alla tutela del diritto di difesa nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione, in quanto esso costituisce il contrappeso, necessario ai fini della garanzia del diritto al contraddittorio, rispetto al procedimento sommario e unilaterale della dichiarazione di esecutività, nel contesto del quale il convenuto, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, non ha alcuna possibilità di formulare difese.
42. Solo mediante la proposizione di tale rimedio previsto dall’art. 36 il convenuto ha la possibilità di far valere motivi che ostino al riconoscimento ed alla dichiarazione di esecutività della sentenza. L’art. 36 costituisce, in tal modo, l’integrazione processuale rispetto ai motivi sostanziali di diniego elencati negli artt. 27 e 28 della Convenzione.
43. Tali motivi, invero, devono essere esaminati, ai sensi della Convenzione, anche d’ufficio dal giudice competente nello Stato dell’esecuzione prima dell’apposizione della formula esecutiva (16). La Convenzione non contiene, peraltro, alcun obbligo di accertamento d’ufficio dei fatti rilevanti ai fini della decisione, sicché un esame approfondito dei presupposti del riconoscimento ha luogo solo nel corso del procedimento in contraddittorio avviato con la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 36 (17).
44. Il regolamento n. 44/2001 (18), non ancora applicabile al procedimento in oggetto, persino preclude, ormai, l’esame dei motivi di diniego prima della dichiarazione di esecutività, sicché spetta solo al debitore esecutato far valere i detti motivi di diniego nel contesto dell’opposizione avverso la dichiarazione di esecutività (19).
45. Particolarmente importante è il diritto al contraddittorio - garantito al convenuto nella fase dell’esecuzione dall’art. 36 della Convenzione - con riguardo all’art. 27, n. 2, della Convenzione. In tal modo il convenuto, nei casi in cui operi tale motivo di diniego, beneficia in tale sede di una prima possibilità di difesa. Senza questa possibilità di difesa, garantita dall’art. 36, anche la tutela ex art. 27, n. 2, cadrebbe pertanto nel vuoto, sicché nel singolo caso potrebbe darsi esecuzione ad una sentenza emanata in un procedimento in cui non sia stata data alcuna possibilità di difesa al convenuto.
46. Il procedimento contraddittorio ex art. 36 non costituisce solo la prima, bensì anche l’ultima o, per meglio dire, l’unica possibilità per il debitore esecutato di invocare i motivi di diniego di riconoscimento di cui agli artt. 27 e 28 della Convenzione. Affinché, infatti, l’efficacia pratica del termine di opposizione prescritto dall’art. 36 sia garantita, il debitore esecutato non può più far valere, con ulteriore gravame avverso il provvedimento esecutivo concreto, motivi validi che avrebbe potuto dedurre nel contesto di tale rimedio (20).
47. Nell’economia complessiva della Convenzione, il termine di preclusione ex art. 36 assume pertanto un ruolo decisivo per le possibilità di difesa del convenuto, cosa di cui occorre tenere conto nell’interpretazione e nell’applicazione di tale prescrizione.
B – Sulle questioni pregiudiziali
48. Ai sensi dell’art. 36, n. 1, della Convenzione, avverso la decisione che accorda l’esecuzione il debitore può «proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione».
49. È pur vero che la Convenzione menziona così la nozione di notificazione, ma essa non contiene – a prescindere dall’ipotesi particolare di cui all’art. 36, n. 2, che non rileva nella specie – una disciplina dettagliata del procedimento di notifica, e non persegue quindi l’armonizzazione delle normative nazionali (21). I presupposti per un’efficace notifica della dichiarazione di esecutività risultano dettati, pertanto, in linea di principio, dalle disposizioni dello Stato di esecuzione relative alle notificazioni nel territorio nazionale, sul presupposto che il debitore abbia ivi il proprio domicilio.
50. Ciò nonostante, dall’art. 36 della Convenzione possono trarsi determinate indicazioni relative ai requisiti della notifica.
– Insostituibilità della notifica con l’effetto dell’acquisita conoscenza
51. Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 36, l’evento dal quale inizia a decorrere il termine è costituito dalla notificazione della dichiarazione di esecutività. In considerazione del contesto sistematico, della ratio, nonché del tenore letterale di tale disposizione, il requisito della notifica, previsto dall’art. 36, n. 1, non può essere inteso se non in senso tecnico, vale a dire, quale notifica formale.
52. L’art. 36, n. 1, si contrappone, in tal modo, alle disposizioni nazionali in base alle quali l’acquisita conoscenza da parte del debitore della dichiarazione di esecutività fa venir meno l’obbligo di notificazione della medesima.
53. Il fatto che la nozione di notifica ex art. 36 della Convenzione vada intesa in senso formale trova conferma nella circostanza che le diverse versioni linguistiche – per quanto risulta – adoperano in proposito il rispettivo terminus technicus processual-civilistico (22).
54. In contrapposizione a ciò, l’art. 35 della Convenzione, con riguardo al creditore dell’esecuzione, si limita a prescrivere che la decisione resa su istanza di parte sia «comunicata» senza indugio al medesimo, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato dell’esecuzione. In modo analogo, la versione francese, italiana, inglese, olandese e portoghese prevedono requisiti diversi per la comunicazione della sentenza al creditore e al debitore (23). Anche il regolamento n. 44/2001 mantiene tale distinzione (24).
55. La distinzione tra la comunicazione al creditore e al debitore trova spiegazione nelle diverse conseguenze ad essa connesse. Mentre per il debitore con la notifica della dichiarazione di esecutività inizia a decorrere un termine di opposizione perentorio, la comunicazione della decisione al creditore non produce effetti giuridici di tal genere. A differenza dell’art. 36 con riguardo al debitore, l’art 40 della Convenzione non prevede, infatti, per il creditore un termine di preclusione entro il quale debba proporre opposizione avverso la decisione di rigetto della sua istanza di dichiarazione di esecutività (25).
56. La Convenzione deve pertanto garantire solo con riguardo al debitore che la comunicazione della dichiarazione di esecutività venga effettuata per mezzo di una notificazione formale. L’obbligo di notifica, pertanto, in considerazione dell’effetto di far decorrere il termine, assolve una duplice funzione: da un lato, esso è finalizzato alla tutela del diritto di difesa del debitore esecutato, dal momento che una formale notifica, di norma, garantisce che questi venga a conoscenza della dichiarazione di esecutività e che possa esperire il rimedio all’uopo previsto. Dall’altro, la notifica ha una funzione probatoria e consente il calcolo esatto del dies a quo del termine di opposizione.
57. Un’interpretazione che equipari l’acquisita conoscenza alla notifica sarebbe inoltre tale da vanificare in toto l’obbligo di notifica. Infatti, se fosse rilevante solo la conoscenza, il creditore dell’esecuzione sarebbe tentato di abbandonare i canali previsti per una formale notifica (26). Quanto al criterio della regolarità della notifica di cui all’art. 27, n. 2, della Convenzione, la Corte si è già espressa affermando che «il riconoscimento di una decisione straniera deve essere negato in caso di notificazione irregolare, indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia di fatto avuto conoscenza della domanda giudiziaria» (27).
– Rilievo della acquisita conoscenza ai fini della sanatoria dei vizi della notifica secondo la normativa nazionale
58. L’art. 36 non contiene – al pari delle altre disposizioni della Convenzione - una disciplina relativa alla sanatoria dei vizi della notifica, bensì si limita a dettare l’obbligo di una notifica formalmente efficace della dichiarazione di esecutività.
59. Gli effetti giuridici da ricollegare alla violazione delle singole prescrizioni sulla notificazione ed i presupposti in presenza dei quali la violazione possa essere sanata e possa comunque realizzarsi una efficace notificazione sono pertanto definiti dalla pertinente disciplina nazionale delle notificazioni (28). In tale contesto, le prescrizioni nazionali possono far riferimento, ai fini della sanatoria dei vizi della notifica, alla conoscenza di fatto dell’atto da notificare, senza che a ciò osti, in linea di principio l’art. 36, n. 1, della Convenzione.
60. Deve peraltro sottolinearsi – in senso limitativo – che la normativa dello Stato dell’esecuzione trova applicazione subordinatamente all’osservanza degli scopi perseguiti dalla Convenzione (29). Come osservato dalla Corte nella causa Pendy Plastic, la Convenzione, senza armonizzare i vari sistemi di notifica negli Stati membri, mira a garantire una tutela effettiva dei diritti del convenuto (30). L’applicazione della normativa dello Stato dell’esecuzione non può quindi consentire che vengano lesi diritti della parte contro la quale si procede all’esecuzione, che appunto la Convenzione intende tutelare (31).
61. Sarà il giudice nazionale ad accertare, con la propria decisione, se l’acquisita conoscenza del decreto di esecutività in base alla normativa nazionale in materia di notificazioni implichi che un atto di notifica originariamente irregolare vada inteso quale efficace notifica formale e faccia pertanto decorrere il termine per l’impugnazione.
62. Nell’applicazione delle norme nazionali in materia di sanatoria, il giudice nazionale deve peraltro tenere conto della funzione di tutela dell’obbligo di notificazione dettato dall’art. 36 della Convenzione, nonché dell’effetto decisivo, ai fini delle possibilità di difesa del debitore esecutato nel sistema complessivo della Convenzione, esplicato dal termine di opposizione che la notifica fa decorrere. Il detto giudice deve garantire che il diritto di difesa del debitore venga sufficientemente tutelato nel caso singolo e che il debitore sia posto, in concreto, in condizione di esperire entro i termini il rimedio previsto dall’art. 36.
VI – Conclusione
63. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sollevate dalla Corte d’Appello, in sintesi, nei seguenti termini:
L’art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato nel senso che il termine per proporre opposizione inizia a decorrere solo con la notifica formale della dichiarazione di esecutività a norma del diritto nazionale. La notifica, in particolare, non è sostituita dall’acquisita conoscenza, da parte del debitore, della dichiarazione di esecutività medesima. La normativa nazionale può, semmai, fondarsi sulla acquisita conoscenza da parte del debitore ai fini della sanatoria dei vizi della notificazione; in tale contesto, essa deve garantire che venga tutelato il diritto alla difesa del debitore e che questi sia posto, in concreto, in condizione di esperire entro i termini il rimedio previsto dall’art. 36.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), nella versione modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – versione modificata – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1). V. anche la versione consolidata 26 gennaio 1998 (GU 1998, C 27, pag. 1).
3 – Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 25 giugno 1979, n. 3527.
4 – Sentenze 2 maggio 1997, n. 3799 e 14 maggio 1990, n. 4120.
5 – Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giurisdizionale emesso, al ricorrere di specifiche condizioni, senza contraddittorio, avverso il quale è possibile proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, cui può fare seguito l'eventuale instaurarsi di un contraddittorio.
6 – Il sig. Verdoliva si richiama, a tal proposito, alle sentenze 3 luglio 1990, causa 305/88, Lancray (Racc. pag. I‑2725), 12 novembre 1992, causa C‑123/91, Minalmet (Racc. Pag. I‑5661) e 11 agosto 1995, causa C‑432/93, SISRO (Racc. pag. I‑2269).
7 – A tal riguardo, la Commissione si richiama alla sentenza 15 luglio 1982, causa 228/81, Pendy Plastic (Racc. 1982, pag. 2723, punto 13).
8 – A parere della Commissione, una possibilità consisterebbe nell'imporre l'effettuazione della notifica in mani proprie, un'altra nel collocare il dies a quo, ad esempio, al momento della presa di conoscenza ovvero all'inizio dell'esecuzione, ed una terza sarebbe costituita dalla previsione di possibili meccanismi di rimozione della preclusione successivamente al decorso del termine.
9 – Sentenza 10 luglio 1986, causa 198/85, Carron (Racc. pag. 2437, punto 8). Cfr. anche sentenze 27 novembre 1984, causa 258/83, Brennero (Racc. pag. 3971, punto 10) e 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank (Racc. pag. 1981, punto 16).
10 – V., quanto a questa finalità della Convenzione, sentenze 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach (Racc. pag. I‑1935, punto 19), 2 giugno 1994, causa C‑414/92, Solo Kleinmotoren (Racc. pag. I‑2237, punto 20) e 29 aprile 1999, causa C‑267/97 Coursier (Racc. pag. I‑2543, punto 25).
11 – Sentenza 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker (Racc. pag. 1779, punto 10); confermata nelle sentenze Lancray (citata supra, nota 6, punto 21) e Krombach (citata supra, nota 10, punto 43), nonché, da ultimo, nella sentenza 13 ottobre 2005, causa C‑522/03, Scania Finance France (Racc. pag. I‑0000, punto 15).
12 – Sentenza Krombach (citata supra, nota 10, punto 26) nonché sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe (Racc. pag. I‑8417, punti 20 e 21) e 11 gennaio 2000, cause riunite C‑174/98 P e C‑189/98 P, Van der Wal (Racc. pag. I‑1, punto 17).
13 – Sentenze Baustahlgewebe (cit. supra, nota 12, punti 20 e 21).
14 – GU 2000, C 364, pag. 1. È pur vero che la Carta dei diritti fondamentali, di per sé, non ha ancora effetti giuridici vincolanti paragonabili a quelli del diritto primario, ma essa fornisce, come fonte di cognizione giuridica, indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario. Cfr., in proposito, inter alia, le mie conclusioni presentate l'8 settembre 2005, relative alla causa C‑540/03, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑0000, paragrafo 108), con ulteriori indicazioni.
15 – Sentenze 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps (Racc. pag. 1593, punto 7), Minalmet (cit. supra, nota 6, punto 18), 21 aprile 1993, causa C‑172/91, Sonntag (Racc. pag. I‑1963, punto 38) e Scania Finance France (cit. supra, nota 11, punto 16).
16 – Cfr. art. 34, secondo comma, della Convenzione. Cfr. anche sentenza Klomps (cit. supra, nota 15, punto 7).
17 – Cfr. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6. Ed. 1998, art. 34, punto 7; Schlosser, EuGVÜ, 1996, art. 34, punto 3; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, Kommentar zum EuGVÜ und zum Lugano-Übereinkommen, 1997, Artikel 34, Randnr. 27.
18 – Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
19 – Cfr. art. 41 del regolamento n. 44/2001.
20 – Sentenze 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann (Racc. pag. 645, punti 30 - 34) e 4 ottobre 1991, causa C‑183/90, Van Dalfsen e a. (Racc. pag. I‑4743, punto 34).
21 – Cfr. sentenze Pendy Plastic (cit. supra, nota 7, punto 13), Lancray (cit. supra, nota 6, punto 28) e Scania Finance France (cit. supra, nota 11, punto 18).
22 – Cfr. in tal senso nota 23.
23 – La versione francese prevede, all'art. 35, «est portée à la connaissance» in contrapposizione al termine «signification», adoperato all'art. 36; la versione italiana distingue tra «è comunicata» und «notificazione», quella inglese tra «bring the decision to the notice» e «service», quella olandese tra ««wordt ter kennis gebracht» e «betekening», quella portoghese tra «serà levada ao conhecimento» e «notificação». Alcune versioni linguistiche, inoltre, all'art. 27, n. 2, accanto alla nozione di notifica, adoperano un'ulteriore nozione, non tecnica: «signifier» e «notifier» nella versione francese; «notificato o comunicato» in quella italiana; «comunicado o notificado» in quella portoghese.
24 – Cfr. art. 42 del regolamento n. 442/2001 (cit. supra, nota 18).
25 – Il regolamento n. 44/2001 mantiene tale distinzione; tale regolamento, del resto, racchiude in un'unica disposizione i rimedi esperibili dal creditore e dal debitore; cfr. art. 43 e, sotto tale profilo, in particolare, il n. 5, del regolamento (cit. supra, nota 18).
26 – Sentenza Lancray (cit. supra, nota 6, punto 20).
27 – Sentenza Lancray (cit. supra, nota 6, punto 22). V. anche sentenza Minalmet (cit. supra, nota 6, punto 21). La nuova disciplina di cui al regolamento n. 44/2001, peraltro, non si fonda più sulla regolarità della notifica, bensì sulla circostanza che la notifica venga effettuata in modo tale che il convenuto possa difendersi; cfr. art. 34, n. 2, del regolamento (cit. supra, nota 18).
28 – Sulla questione della sanatoria dei vizi della notifica nel contesto dell'art. 27, n. 2, della Convenzione, v. sentenza Lancray (cit. supra, nota 6, punti 25 - 31), in cui la Corte ha concluso che, dal momento che la notifica della domanda giudiziaria costituisce una parte del procedimento nello Stato della decisione, anche la questione della regolarità formale della detta notifica e della sanatoria dei relativi vizi va risolta alla luce di tale normativa, in considerazione delle pertinenti convenzioni che disciplinano la notifica delle decisioni straniere .
29 – Sentenza Carron (cit. supra, nota 9, punto 14).
30 – Cit. supra, nota 7, punto 13; v. anche sentenza Lancray (cit. supra, nota 6, punto 28).
31 – Sentenza Carron (cit. supra, nota 9, punto 14). La Corte aveva espresso tale considerazione, nella specie, in riferimento all'art. 33 della Convenzione, le modalità procedurali e le sanzioni del quale, del pari, si riferiscono alla normativa dello Stato dell'esecuzione.
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