CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 9 febbraio 2006 1(1)
Cause riunite C-7/05, C-8/05 e C-9/05
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contro
eredi di Dieter Deppe
[Ulrich Deppe; Hanne-Rose Deppe;
Thomas Deppe; Matthias Deppe;
Christine Urban (nata Deppe)];
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contro
Siegfried Hennings
e
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contro
Hartmut Lübbe
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]
«Ritrovati vegetali – Ammontare dell’equa remunerazione del titolare di una privativa comunitaria»
I – Introduzione
1. La Corte di giustizia si è pronunciata in varie occasioni (2) sulla normativa comunitaria in materia di ritrovati vegetali (3), sebbene i ricorsi proposti fino ad ora riguardassero le informazioni che devono essere fornite o il diritto del titolare a richiederle per calcolare la retribuzione per il ricorso alla cosiddetta esenzione agricola o privilegio dell’agricoltore.
2. Le cinque questioni pregiudiziali che il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca) ha posto, ai sensi dell’art. 234 CE, non riguardano le opere meravigliose che qualche pittore manierista ha plasmato sulle sue tele, riuscendo a creare l’illusione ottica di un ritratto mediante la rappresentazione di ogni tipo di fiori, frutta e verdura (4), bensì l’equa remunerazione che spetta al costitutore di una varietà tutelata dal diritto comunitario in ragione del ricorso a tale prerogativa.
3. Le divergenze degli organi giurisdizionali tedeschi di grado inferiore che hanno statuito su controversie analoghe hanno influito sulla decisione del Bundesgerichtshof di proporre un rinvio pregiudiziale.
II – Contesto normativo
4. Il «privilegio dell’agricoltore» è stato istituito dal regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «regolamento di base») (5).
5. L’art. 14, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», dispone al suo n. 1 quanto segue:
«1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali».
6. Il n. 2 limita l’ambito di applicazione di tale disposizione ad alcune piante da foraggio come, ad esempio, il cece, il lupino giallo o l’erba medica, ad alcuni cereali, alle patate e a determinate piante da olio come la colza, la rapa o il lino da seme (6).
7. L’esercizio di tale esenzione è disciplinato al n. 3 di detta disposizione, ai cui sensi:
«3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:
(…)
– il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l’identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;
– i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; (…)
– agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;
(…)».
8. La configurazione di tale diritto è stata modificata con il regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94 (in prosieguo: il «regolamento di attuazione») (7). Il suo art. 5, inserito nel capitolo 3, disciplina tale retribuzione come segue:
«1. L’ammontare dell’equa remunerazione da corrispondere al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento di base può essere oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore.
2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l’ammontare della remunerazione è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona.
Qualora non abbia avuto luogo nella zona in cui è situata l’azienda agricola alcuna produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della varietà interessata, e non vi sia uniformità di livello del predetto ammontare nell’insieme della Comunità, la remunerazione è sensibilmente inferiore all’ammontare normalmente compreso, per lo stesso scopo, nel prezzo di vendita, in quella zona, del materiale di moltiplicazione della categoria più bassa avente diritto alla certificazione ufficiale di tale qualità, purché non sia maggiore del predetto ammontare addebitato nella zona in cui lo stesso materiale di moltiplicazione viene prodotto.
3. L’ammontare dell’equa remunerazione si considera sensibilmente inferiore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto comma del regolamento di base, come precisato nel precedente paragrafo 2, se non supera l’importo necessario per stabilire o per stabilizzare, in quanto fattore economico determinante la misura in cui viene fatto ricorso alla deroga, un rapporto sufficientemente equilibrato tra l’utilizzazione del materiale di moltiplicazione autorizzato e l’impianto del prodotto del raccolto delle rispettive varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Detto rapporto si considera sufficientemente equilibrato se garantisce al titolare, nell’insieme, un legittimo compenso per l’utilizzo complessivo del ritrovato vegetale».
9. Il regolamento (CE) n. 2605/98 (in prosieguo: il «terzo regolamento») (8) ha aggiunto quattro numeri alla suddetta disposizione, di cui per la fattispecie in esame rilevano soltanto i nn. 4 e 5, i quali così dispongono:
«4. Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 l’ammontare della remunerazione sia oggetto di accordi tra organizzazioni di titolari e di agricoltori, con o senza la partecipazione di organizzazioni di servizi di trattamento, stabiliti nella Comunità, rispettivamente a livello comunitario, nazionale o regionale, gli importi concordati fungono da linee direttrici per la determinazione della remunerazione da corrispondere nella zona e per le specie di cui trattasi, se detti importi e le condizioni relative sono stati notificati per iscritto alla Commissione dai rappresentanti autorizzati delle organizzazioni interessate e pubblicati su tale base nella “Gazzetta ufficiale” edita dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali.
5. Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 non si applichino accordi di cui al paragrafo 4, la remunerazione da versare ammonterà al 50% degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, come precisato nel paragrafo 2.
Tuttavia se uno Stato membro ha notificato alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1999 l’imminente conclusione di un accordo di cui al paragrafo 4 tra le organizzazioni interessate a livello nazionale o regionale, la remunerazione da versare nella zona e per le specie di cui trattasi ammonterà al 40% invece che al 50% sopra menzionato, ma solo per quanto riguarda il ricorso all’esenzione agricola fatto prima dell’applicazione di detto accordo e non oltre il 1° aprile 1999».
10. Per risolvere le questioni sollevate dal Bundesgerichtshof occorre menzionare anche il quinto e il sesto ‘considerando’ del terzo regolamento, ai cui sensi:
«(…)
occorre provvedere affinché gli accordi fungano da linee direttrici comunitarie per quanto riguarda l’ammontare della remunerazione, nelle zone e per le specie di cui trattasi»; e
«nelle zone e per le specie a cui non si applicano tali accordi, la remunerazione da versare deve ammontare in linea di massima al 50% degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, adeguata mediante un’opportuna scala mobile, qualora tale scala mobile sia stata stabilita per le rispettive privative nazionali per ritrovati vegetali;
(…)».
III – Fatti e questioni pregiudiziali
11. Dinanzi al Bundesgerichtshof sono pendenti quattro procedimenti relativi all’equità della controprestazione dovuta per aver piantato sementi tutelate dalla normativa comunitaria sui ritrovati vegetali.
12. La ricorrente in tre di questi procedimenti, un’associazione di titolari di varietà vegetali organizzata in forma di società a responsabilità limitata, è incaricata di tutelare tali diritti di privativa, in particolare esercitando le facoltà di informazione e di riscossione.
13. La detta associazione chiede il pagamento della retribuzione per la coltivazione delle seguenti varietà vegetali tutelate dal diritto comunitario:
– Orzo invernengo «Teresa» e grano invernengo delle varietà «Bandit», «Contur» e «Titmo», coltivati nel corso della campagna 1998/1999 dal sig. Deppe, convenuto originario nella causa C−7/05, deceduto nel corso del procedimento, i cui eredi sono subentrati nella sua posizione processuale.
– Patate della varietà «Solara», seminate nel periodo 1999/2000 dal sig. Hennings, parte nella causa C−8/05.
– Il detto tubero, cece invernengo delle categorie «Teresa» e «Duet», nonché grano della varietà «Ritmo», coltivati nei campi del sig. Lübbe, parte nella causa C−9/05, nella stagione 1998/1999.
14. I tre agricoltori hanno informato la ricorrente nelle cause principali dell’uso di tali sementi ed hanno rifiutato di aderire al patto di cooperazione per l’agricoltura e la coltivazione di piante (Kooperationsabkommen Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung; in prosieguo: il «patto di cooperazione del 1996»), concluso il 3 giugno di tale anno tra l’associazione degli agricoltori tedeschi (Deutscher Bauernverband e.V.) e l’associazione federale dei coltivatori di piante tedeschi (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V.), pubblicato il 16 agosto 1999 nel Bollettino ufficiale dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Nel 2000 tali organizzazioni di categoria hanno concluso un nuovo patto destinato ad essere applicato sin dal raccolto del 2001 e che prevedeva un premio per un importo massimo pari al 60% dei diritti di licenza stabiliti per la produzione di sementi certificate (in prosieguo: i «diritti C»). Negli adeguamenti successivi la remunerazione richiesta raggiunge solo il 45% in determinati casi.
15. I rispettivi titolari di ritrovati vegetali hanno autorizzato la ricorrente ad esercitare le azioni corrispondenti dirette a riscuotere i loro onorari che, per l’esercizio economico 1998/1999, essa ha valutato in misura pari all’80% dei diritti C dovuti dagli agricoltori che non avevano preso parte a nessun patto.
16. Avendo i tre agricoltori rifiutato le rispettive somme richieste su tale base, la Saatgut-Treuhandverwaltung ha adito il Landgericht Braunschweig (Tribunale di primo grado di Braunschweig), che ha accolto in gran parte le sue richieste.
17. L’Oberlandesgericht (Corte d’appello) della medesima città, invece, ha respinto gli appelli proposti dalla ricorrente (9), con i quali questa chiedeva il pagamento degli importi calcolati sulla base dell’80% dei suddetti diritti C (10).
18. In seguito alla presentazione di un ricorso per cassazione, il Bundesgerichtshof, rilevando che la soluzione della controversia dipendeva dall’interpretazione del diritto comunitario e, in particolare, dell’art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento di attuazione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il requisito, attinente alla determinazione dell’ammontare della remunerazione per la coltivazione ex art. 5, n. 2, del regolamento [di attuazione], secondo cui tale importo deve essere «sensibilmente più basso» di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, risulti soddisfatto anche nel caso in cui la detta remunerazione venga fissata forfetariamente in misura pari all’80% di quest’ultimo importo.
2. Se l’art. 5, nn. 4 e 5, del [detto] regolamento (…) contenga parametri di valore utilizzabili per la determinazione dell’ammontare della remunerazione per coltivazione in caso di liquidazione ex lege di quest’ultima.
In caso di soluzione affermativa: se i parametri così fissati debbano considerarsi quale espressione di una concezione generale valida anche in relazione ad operazioni di coltivazione compiute prima dell’entrata in vigore del [terzo] regolamento (…).
3. Se la funzione di linea direttrice riconosciuta ad un accordo tra organizzazioni di titolari di privative per ritrovati vegetali e di agricoltori ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento [di attuazione] comporti che in caso di liquidazione ex lege tale accordo venga recepito nei suoi principali elementi di base (parametri di calcolo) anche qualora il titolare della varietà protetta, in sede di determinazione del corrispettivo di legge, non conosca tutti i parametri rientranti nella sfera di attività dell’autore della coltivazione necessari per il calcolo in base all’accordo, ed al riguardo al predetto titolare neppure spetti nei confronti dell’agricoltore un diritto a ricevere informazioni sui fatti rilevanti.
In caso di soluzione affermativa: se un tale accordo, in quanto destinato a fungere da linea direttrice nel senso suddetto, presupponga per essere efficace il rispetto dei requisiti stabiliti dall’art. 5, n. 4, del [terzo] regolamento (…), anche qualora esso sia stato concluso prima dell’entrata in vigore di tale regolamento (…).
4. Se l’art. 5, n. 5, del regolamento [di attuazione] imponga un limite massimo alla remunerazione destinato a valere per le discipline di natura contrattuale e/o normativa che regolamentano quest’ultima.
5. Se un accordo tra organizzazioni di categoria possa essere utilizzato quale linea direttrice ai sensi dell’art. 5, n. 4, del [detto] regolamento (…), nel caso in cui esso superi la percentuale di remunerazione pari al 50% dell’importo ex art. 5, n. 5, del medesimo regolamento».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
19. Le tre ordinanze di rinvio del Bundesgerichtshof, emesse l’11 ottobre 2004, sono state registrate presso la cancelleria della Corte di giustizia il 14 gennaio 2005, essendo poi riunite con un’ordinanza datata 26 gennaio 2005, in ragione dell’oggettiva connessone esistente.
20. La Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, gli eredi del sig. Deppe, il sig. Hennings, il sig. Lübbe, il governo tedesco e la Commissione hanno presentato osservazioni entro il termine stabilito dall’art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia.
21. All’udienza, svoltasi il 12 gennaio 2005, sono comparsi i rappresentanti delle parti nelle cause principali e della Commissione.
V – Esame delle questioni pregiudiziali
A – Aspetti preliminari
22. La disciplina del privilegio dell’agricoltore riflette perfettamente l’equilibrio in una discussione animata da posizioni antitetiche. Si tratta, da un lato, della visione della politica agricola della Comunità, in cui l’idea di incrementare i frutti dell’attività agricola rappresentava ancora la finalità principale (11), come indicato espressamente all’art. 14, n. 1, del regolamento di base, laddove esso autorizza gli agricoltori a fare ricorso a tale diritto esclusivo «(…) ai fini della salvaguardia della produzione agricola (…)».
23. Dall’altro, si tratta della visione dei costitutori, tutelati dalla politica industriale, di ricerca e di sviluppo, impegnati ad ottenere un contesto normativo adeguato per incentivare le loro attività nell’Unione. In tale situazione, non sorprende il fatto che la controversia fosse accanita né che il compromesso raggiunto sia stato considerato accettabile (12).
24. Occorre chiedersi se, con l’evoluzione successiva dell’assetto dei mercati agricoli e zootecnici, più orientata verso la libera concorrenza (13), tale privilegio sarebbe potuto sorgere; in ogni caso, il terzo regolamento dev’essere inteso come un timido passo verso tale direzione, avendo concesso maggior rilevanza agli accordi tra associazioni di produttori e di inventori.
B – Sull’equa remunerazione (prima questione)
25. Il giudice del rinvio chiede se una retribuzione pari all’80% dei diritti C soddisfi il requisito di essere di ammontare «sensibilmente più basso» di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento di attuazione.
26. Prima di proseguire occorre accennare brevemente al sistema vigente istituito dai tre regolamenti. Essi strutturano il regime degli onorari del costitutore intorno a tre possibilità: il contratto fra il titolare del diritto sulla varietà vegetale e l’agricoltore (14); gli accordi tra organizzazioni dei primi e dei secondi (15); in subordine rispetto alle soluzioni precedenti, l’ammontare del premio si determina in funzione di determinati orientamenti previsti nei regolamenti (16). Dato che i sigg. Deppe, Hennings e Lübbe non avevano stipulato nessun patto individuale con un costitutore né avevano aderito ad un accordo, occorre prendere in considerazione la terza possibilità.
27. L’art. 14, n. 3, quarto trattino, del regolamento di base impone al legislatore comunitario, come criterio per valutare l’equa remunerazione, una somma «sensibilmente inferiore» a quella pattuita per la produzione, soggetta a licenza, di diritti C, aspetto su cui insiste il regolamento di attuazione, completando la disposizione nel suo art. 5, n. 2, con l’avvertimento che tale retribuzione dev’essere di ammontare «sensibilmente più basso» di detto importo; inoltre, il terzo regolamento fissa al 50% la quota percepita per l’utilizzazione con licenza di sementi tutelate (17).
28. Si noti inoltre che il parametro si applica alla «categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona», ai sensi dello stesso art. 5, n. 2, del regolamento di attuazione, a cui rinvia il n. 5 del medesimo articolo. Per quanto riguarda tale categoria, occorre solo riferirsi a quella che rappresenti il minor costo per l’agricoltore.
29. Da tali premesse si deduce la necessità che gli onorari che devono essere pagati al titolare della privativa della varietà, per potersi avvalere dell’eccezione, siano di un ordine realmente inferiore a quello dei diritti C.
30. Non pare quindi adeguato un premio pari all’80%, sebbene, come indica la Commissione delle sue osservazioni, sia corretto distinguere i casi a seconda del fatto che si siano verificati prima o dopo l’entrata in vigore del terzo regolamento. Poiché per questi ultimi sussiste una normativa concreta, è opportuno esaminarli per primi.
31. L’art. 5, n. 5, del regolamento di attuazione ha introdotto la validità limitata nel tempo, in certe circostanze, di una remunerazione pari al 40% dei diritti C. Trascorso un breve termine (18), vige nuovamente il 50% di cui al n. 4. Il nono ‘considerando’ del suddetto regolamento spiega tale disposizione con l’intento di incentivare gli accordi tra organizzazioni di costitutori e di agricoltori mediante la fissazione di un ammontare ancora più basso di quello normale.
32. Occorre trarre da quanto sopra due conseguenze: da un lato, che sono preferite le soluzioni convenute e, per raggiungerle, viene esercitata pressione su una delle parti; dall’altro, che la retribuzione con cui il titolare del ritrovato riceve un legittimo compenso, in mancanza di accordo, oscilla intorno al 50%, sebbene si suggerisca che l’interesse di uno dei contraenti possa aumentare leggermente tale percentuale nell’ambito delle trattative. In tal senso va inteso l’accordo firmato nel 2000 dalle organizzazioni di categoria di agricoltori e di costitutori, che prevedeva un premio con un limite massimo pari al 60% di tali diritti.
33. Per quanto riguarda il ricorso all’esenzione prima dell’entrata in vigore del terzo regolamento, il suo regime è circoscritto agli artt. 14 del regolamento di base e 5, nn. 1-3, del regolamento di attuazione. Secondo quest’ultima norma, la retribuzione si ritiene sensibilmente inferiore solo se non supera l’importo necessario per stabilire o stabilizzare un rapporto sufficientemente equilibrato tra l’utilizzazione del materiale di moltiplicazione autorizzato e l’impianto del prodotto del raccolto e se garantisce al titolare un legittimo compenso per l’utilizzo del ritrovato vegetale.
34. A mio avviso, occorre soppesare altre circostanze. Così, una diminuzione del 20%, sebbene sia ritenuta generosa nel mondo degli affari, perde rilevanza nell’ambito dell’esenzione dell’agricoltore, il quale, in realtà, coltiva il prodotto con il proprio lavoro e la propria fatica, arricchendolo con le qualità dei suoi terreni (19). Inoltre, il seminatore non ha alcuna influenza sugli altri elementi di calcolo del prezzo finale, i diritti C, in quanto egli non è parte dei contratti di licenza per produrre materiale di moltiplicazione, per cui l’importo che dev’essere pagato al costitutore, il quale esercita invece una forte influenza, dipende in definitiva da fattori esterni.
35. I ricorrenti nelle cause principali hanno fatto valere distorsioni della concorrenza causate dalla posizione monopolistica della Saatgut-Treuhandverwaltung GmbH nel mercato e, inoltre, i parametri contenuti nei regolamenti per valutare l’equità della remunerazione obbligano a ponderare i dettagli di ambito locale, regionale o nazionale.
36. Tutti questi fattori, che si ripercuotono sull’equità della remunerazione «sensibilmente inferiore» attraverso l’esercizio del privilegio dell’agricoltore, dipendono quindi dalle particolarità di ciascun caso e devono essere valutati dal giudice competente (20).
37. Alla luce delle riflessioni esposte, propongo di risolvere la prima questione nel senso che una remunerazione pari all’80% per il ricorso all’esenzione agricola di cui all’art. 14, n. 3, del regolamento di base non soddisfa la condizione di essere di un ammontare «sensibilmente più basso» di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione, ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento di attuazione, fatta salva la valutazione effettuata dal giudice nazionale delle altre circostanze rilevanti di ciascuna controversia.
C – I criteri per valutare l’importo della remunerazione (sulla seconda questione)
38. Nella prima parte della seconda questione si chiede se, nella liquidazione dei diritti del costitutore, i nn. 4 e 5 dell’art. 5 del regolamento di attuazione contengano le regole per valutare l’ammontare della remunerazione.
39. Dal tenore di tali disposizioni si deduce chiaramente, per quanto riguarda il n. 4, che tali regole devono figurare negli accordi stipulati tra le organizzazioni di titolari e quelle di agricoltori, i quali fungono da linee direttrici quando soddisfano gli altri requisiti dello stesso n. 4 e dei nn. 2 e 3 di tale disposizione.
40. Al contrario, l’art. 5 fissa al 50% il valore della retribuzione per l’utilizzazione del privilegio dell’agricoltore, con l’unica eccezione del suo eventuale adattamento mediante una scala mobile nazionale, ai sensi del settimo ‘considerando’ del terzo regolamento.
41. Nella seconda parte della questione si allude alla possibile applicazione retroattiva di tale valore, come manifestazione di una concezione generale, alle coltivazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del detto regolamento.
42. Per quanto riguarda il regime vigente fino all’adozione di quest’ultimo, i controversi nn. 4 e 5 costituiscono un complemento che include nuove componenti, vale a dire la funzione di orientamento degli accordi tra i gruppi interessati e la percentuale segnalata. Per la Commissione, sarebbe contrario alla certezza del diritto applicare retroattivamente gli effetti del terzo regolamento alle transazioni di questo tipo stipulate in periodi precedenti l’entrata in vigore di tali disposizioni. Tuttavia, tale istituzione non coglie nel segno laddove afferma che l’art. 5, n. 5, del regolamento di attuazione istituisce un regime totalmente estraneo alla versione iniziale.
43. Infatti, i due rinvii di tale norma al n. 2 dell’articolo menzionato dimostrano la finalità di migliorarlo e di precisarlo. Di conseguenza, sebbene occorra negare la sua applicazione a situazioni consolidate in precedenza, essa funge da linea direttrice per valutare l’ammontare della remunerazione.
44. Alla luce delle spiegazioni fornite, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che i criteri per valutare l’importo del premio del costitutore si trovano nell’art. 5, n. 5, del regolamento di attuazione e non hanno effetto retroattivo, ma possono orientare la valutazione del calcolo del prezzo per le coltivazioni effettuate prima dell’entrata in vigore di tale n. 5.
D – La funzione di linea direttrice degli accordi tra associazioni di costitutori e di agricoltori (sulla terza e quinta questione)
45. Nella prima parte della terza questione il giudice del rinvio interroga la Corte in merito alla portata di un accordo tra organizzazioni di titolari di varietà vegetali e di professionisti del settore, qualora non siano note o non sia possibile procurarsi tutte le informazioni necessarie per calcolare l’importo dell’equa retribuzione per il ricorso all’esenzione, mentre la seconda parte riguarda i requisiti formali di tali accordi. Occorre esaminare anzitutto i detti aspetti formali.
46. Dall’art. 5, n. 4, del regolamento di attuazione si evince che il significato di orientamento di tali accordi dipende dal fatto che gli importi della remunerazione in essi previsti e le relative condizioni siano stati notificati alla Commissione e pubblicati nel «Bollettino ufficiale» edito dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali.
47. Dati il carattere sine qua non di tali requisiti e la mancanza di qualsiasi distinzione in proposito tra accordi firmati prima o dopo l’entrata in vigore del terzo regolamento, occorre dedurre che tale fattore temporale non esercita alcuna influenza, essendo sufficiente che siano soddisfatti i due requisiti suddetti.
48. Con la detta qualità, la portata dell’accordo si estende a tutti gli agricoltori soggetti al suddetto regime nel territorio in cui vige l’accordo stesso. La soluzione della prima parte della terza questione si basa su tale premessa fondamentale.
49. È stato già indicato che la ragione per cui gli accordi tra le dette organizzazioni sono dotati di tale forza si basa sull’intento di promuoverli con il proposito sottinteso di evitare operazioni fastidiose. Inoltre, occorre sottolineare che questa natura di faro attribuita agli accordi mira a guidare proprio i coltivatori che non partecipano ai patti tra associazioni, in quanto intende incentivare le adesioni degli agricoltori restii, desiderosi di avvalersi del computo ufficiale in ragione del suo possibile minor costo, sul presupposto che il gruppo a cui appartengono sia riuscito ad integrare nel suo testo altri vantaggi, oltre ad una percentuale equilibrata per i loro interessi.
50. Pertanto, qualsiasi elemento di calcolo serve per chiedere il pagamento del premio agli agricoltori che non abbiano sottoscritto nessun accordo. Tuttavia, proprio per la sua condizione di regola, esso non si impone senz’altro, assumendo nuovamente rilevanza le considerazioni sollevate dalla prima questione, in cui si contesta il valore indicativo di una percentuale poiché appare eccessivamente elevato.
51. In ultimo occorre chiarire, in relazione alla quinta questione, che il n. 5 dell’art. 5 del regolamento di attuazione stabilisce nel 50% la retribuzione adeguata del costitutore, sempre che non si applichi una transazione del tipo descritto al n. 4. Dalla sistematica di entrambe le norme si deduce la natura sussidiaria della seconda. Ai sensi del principio di autonomia della volontà, la percentuale dell’accordo vincola coloro che hanno acconsentito ad impegnarsi e svolge una funzione di linea direttrice per coloro che non hanno aderito. In mancanza di accordo, si applica il n. 5, il quale, come ho menzionato, orienta in caso di obiezioni verso l’equa remunerazione; tale situazione si presenta solo per un agricoltore che non abbia firmato nessun accordo.
52. Alla luce delle spiegazioni precedenti, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la terza e la quinta questione nel senso che la funzione di linea direttrice degli accordi tra organizzazioni di titolari di privative per ritrovati vegetali e di agricoltori, di cui all’art. 5, n. 4, del regolamento di attuazione, implica la piena efficacia dei parametri di calcolo nel valutare l’equa remunerazione, sempre che essi siano stati notificati alla Commissione e pubblicati nella «Bollettino ufficiale» edito dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, tenendo conto del fatto che essi possono essere fatti valere solo nell’ambito di tale n. 4 e non del n. 5.
E – La portata della percentuale del 50% di cui all’art. 5, n. 5, del regolamento di attuazione (sulla quarta questione)
53. Il Bundesgerichtshof chiede alla Corte di chiarire se la detta percentuale costituisca un limite massimo per determinare la remunerazione assegnata per transazione o nella maniera prevista nel regolamento di attuazione.
54. In primo luogo, la disposizione controversa non disciplina situazioni di tipo contrattuale, per cui la questione non è pertinente a tale proposito.
55. In secondo luogo, dal tenore letterale della disposizione si deduce che il valore relativo indicato è imperativo e non rappresenta un mero limite né massimo né minimo. Il fatto che il legislatore comunitario abbia inserito un’eccezione nella seconda frase di tale disposizione non inficia tale osservazione, in quanto, come riflette l’esposizione dei motivi del terzo regolamento, essa è applicabile solo per un periodo di tempo limitato, al fine di incentivare la rapida conclusione di nuovi accordi tra organizzazioni di costitutori e di agricoltori entro una data concreta.
56. Alla luce di tali riflessioni, propongo di risolvere la quarta questione dichiarando che l’art. 5, n. 5, del regolamento di attuazione prevede un valore fisso, non un limite massimo, della remunerazione quando quest’ultima debba essere determinata ai sensi delle sue disposizioni in mancanza di un accordo tra il titolare del ritrovato e l’agricoltore.
VI – Conclusione
57. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof dichiarando quanto segue:
«1. Un livello di remunerazione pari all’80% per il ricorso all’esenzione agricola di cui all’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, non soddisfa la condizione di essere di un ammontare “sensibilmente più basso” di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione, ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dell’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94, fatta salva la valutazione effettuata dal giudice nazionale delle altre circostanze rilevanti per il suo calcolo in ciascun caso.
2. I criteri per determinare l’importo della remunerazione del costitutore si trovano riuniti nell’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 1998, n. 2605, e non hanno effetto retroattivo, anche se possono orientare il calcolo della retribuzione delle coltivazioni effettuate prima dell’entrata in vigore di tale n. 5.
3. La funzione di linea direttrice degli accordi tra organizzazioni di titolari di privative per ritrovati vegetali e di agricoltori, nel senso del detto art. 5, n. 4, implica la piena applicazione dei parametri di calcolo nel valutare l’equa remunerazione, sempre che essi siano stati notificati alla Commissione e pubblicati nel «Bollettino ufficiale» edito dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, tenendo conto del fatto che essi possono essere fatti valere solo nell’ambito di tale n. 4 e non del n. 5.
4. L’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, nella versione modificata dal regolamento n. 2605/98, prevede un valore fisso, non un limite massimo, della remunerazione quando quest’ultima debba essere determinata ai sensi delle sue disposizioni in mancanza di un accordo tra il titolare del ritrovato e l’agricoltore».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Sentenze 10 aprile 2003, causa C‑305/00, Schulin (Racc. pag. I‑3525), e le mie conclusioni lette il 21 marzo 2002; 11 marzo 2004, causa C‑182/01, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (Racc. pag. I‑2263), e le mie conclusioni 7 novembre 2002, e 14 ottobre 2004, causa C‑336/02, Brangewitz (Racc. pag. I‑9801), e le mie conclusioni 17 febbraio 2004.
3 – V. infra, al titolo II. Per una visione d’insieme degli antecedenti della tutela giuridica dei ritrovati vegetali rimando alle conclusioni nella causa C‑305/00, Schulin, citata alla nota precedente.
4 – Specialmente nella serie di quadri Le stagioni o Gli elementi dell’artista milanese Giuseppe Arcimboldo (1527-1593); la sua arte lo portava ad assemblare oggetti tematicamente legati al titolo dell'opera, come, ad esempio, Il bibliotecario o Il giurista, per raggiungere tale risultato.
5 – GU L 227, pag. 1.
6 – Sono quindi implicitamente esclusi i fiori. In letteratura, Oscar Wilde, nel suo racconto «L’usignolo e la rosa» (traduzione spagnola pubblicata da Espasa-Calpe nel volume intitolato «El ruiseñor y la rosa y otros cuentos – Poemas en prosa», Colección Austral, 12ª ed., Madrid, 1976, pagg. 9 e segg.), riferisce di un procedimento piuttosto crudele per ottenere rose rosse: l'usignolo si reca presso la rosa bianca per annaffiarla con il suo sangue, spingendo il petto contro le spine, per colorare di rosso carminio i pallidi petali dei suoi fiori; in tal modo lo studente, padrone della rosa, può offrire alla sua amata il fiore scarlatto che essa gli aveva chiesto per ballare con lui tutta la notte.
7 – GU L 173, pag. 14.
8 – Regolamento della Commissione 3 dicembre 1998, recante modifica del regolamento n. 1768/95 (GU L 328, pag. 6).
9 – Nel caso del sig. Hennings, esso ha aumentato il debito dell’agricoltore di EUR 55,73, maggiorati degli interessi, non concedendo, tuttavia, i restanti EUR 668,55 richiesti.
10 – Gli importi delle richieste in cassazione nei tre procedimenti ammontano ad EUR 181,41 nella causa C‑7/05, ad EUR 612,82 nella causa C‑8/05 e ad EUR 605,86 nella causa C‑9/05.
11 – Borchardt, K.-D., «Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik – Perspektiven und Herausforderungen für Landwirte und Juristen», in Europa und seine Verfassung – Festschrift für Manfred Zuleeg zum siebzigsten Geburtstag, Nomos, Baden-Baden, 2005, pagg. 473 e segg., in particolare pagg. 475-477. V. anche Leidwein, A., Europäisches Agrarrecht, 2ª. ed., NWM, Vienna, 2004, pagg. 76 e segg.
12 – Kiewiet, B., «Régime de protection communautaire des obtentions végétales», in Comptes rendus de l'Académie d'agriculture de France, tomo 83 (1997), n. 2, pagg. 5 e segg., in particolare pag. 9.
13 – Sulla riforma della PAC, v. Blumann, C., «La réforme de la politique agricole commune», in Cahiers de droit européen, nn. 3 e 4 del 2004, pagg. 297 e segg; v. inoltre Bianchi, D., «Y a-t-il encore quelque chose de “commun” dans la nouvelle Politique agricole commune?», in Revue trimestrielle de droit européen, n. 3, luglio-settembre 2005, pagg. 623 e segg.
14 – Art. 5, n. 1, del regolamento di attuazione.
15 – Art. 5, n. 4, del medesimo regolamento, introdotto ai sensi dell’art. 1 del terzo regolamento.
16 – Art. 5, n. 2, in mancanza di contratto, e n. 5, in assenza di accordo, del regolamento di attuazione.
17 – La disposizione va letta in relazione al settimo ‘considerando’ del regolamento, che ne mitiga il rigore affermando che «la remunerazione (…) deve ammontare in linea di massima al 50% degli importi (…)», il che, tuttavia, non sminuisce l’importanza del dato numerico.
18 – Tra il ricorso all’esenzione agricola prima dell’applicazione di un accordo e il 1° aprile 1999.
19 – Non so se si possa parlare di interessi antagonistici, poiché si ha l'impressione che tutti debbano guadagnare con la varietà vegetale; profittare degli amici e del lavoro altrui risulta criticabile, come è affermato espressamente nella favola di Esopo «Il caprone e la vite» («Fabulas», Alianza Editorial, Madrid, 1998, pagg. 167 e 168), in cui si narra che «un caprone mangiava il germoglio tenero di una vite, la quale gli chiese: “Perché mi rovini? Non c’è erba? Sarò io a produrre tutto il vino necessario quando ti sacrificheranno». Il mondo sarebbe molto più ricco di sfumature se vi fossero piante di questo tipo, o se esse fossero in grado di parlare, come la rosa vanitosa che coltivava nel suo giardino il Piccolo Principe (Saint-Exupéry, A., «El Principito», MC editores S.A., Buenos Aires, 1969, traduzione di Bonifacio del Carril, Capitolo 8, pag. 33), benché il protagonista replicasse che «(…) non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio, profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene».
20 – Da ciò deriva il fatto che le divergenze nelle sentenze dei tribunali tedeschi indicate nell'introduzione di tali conclusioni rivelino le eventuali differenze regionali; tuttavia, ciò non modifica la mia convinzione che fissare il premio all'80% ecceda la ragionevolezza e diventi eccessivo.
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