CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 10 luglio 2007 (1)
Causa C-19/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Danimarca
«Art. 226 CE – Ricorso per inadempimento – Risorse proprie della Comunità – Dazi dovuti per legge che non sono stati riscossi per un errore delle autorità doganali nazionali – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Eccezione di insussistenza di un danno a carico del sistema delle risorse proprie della Comunità»
I – Introduzione
1. Nella presente causa la Corte è chiamata a decidere su un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la «Commissione») contro il Regno di Danimarca (in prosieguo: la «Danimarca»). Con tale ricorso la Commissione chiede che la Corte dichiari che la Danimarca, non avendo pagato la somma di DDK 18 687 475 (circa EUR 2 507 210) quali risorse proprie, inclusi gli interessi di mora a partire dal 27 luglio 2000 ad oggi, non ha adempiuto gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, in particolare gli obblighi derivanti dall’art. 10 CE e dagli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e chiede inoltre alla Corte di condannare la Danimarca al pagamento delle spese.
2. La presente causa costituisce la continuazione della causa C‑392/02 (2) con la quale la Corte ha stabilito il principio secondo cui gli Stati membri rispondono finanziariamente per gli errori commessi dalle proprie autorità doganali, qualora tali errori abbiano causato una diminuzione delle risorse proprie della Comunità.
II – Contesto normativo
3. L’art. 10 CE è così formulato: «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti».
A – Normativa sulle risorse proprie
4. L’art. 269, secondo comma, CE dispone: «Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali».
5. Sebbene il ricorso della Commissione sia fondato soprattutto sulla decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3) (in prosieguo: la «decisione 94/728»), è necessario, a causa dei fatti che si riferiscono in parte anche al periodo anteriore al 1° dicembre 1995, esaminare anche le disposizioni della decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom (4), relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (in prosieguo: la «decisione 88/376»).
6. Il sistema delle risorse proprie era dapprima disciplinato dalla decisione 88/376. Tale decisione è stata abrogata e sostituita dalla decisione 94/728, che ai sensi dell’art. 11, n. 1, è entrata in vigore dal 1° dicembre 1995.
1. La decisione 88/376
7. L’art. 2, n. 1, della decisione 88/376 dispone che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:
– «a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
– b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;
– c) dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all’imponibile IVA determinato in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie; tuttavia l’imponibile di uno Stato membro da prendere in considerazione ai fini della presente decisione non può superare il 55% del PNL;
– d) dall’applicazione di un’aliquota, che sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri, stabiliti secondo norme comunitarie che saranno oggetto di una direttiva da adottare in base all’articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione».
8. L’art. 8, nn. 1 e 2, della decisione 88/376 dispone che:
«1. Le risorse proprie comunitarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle regolamentazioni comunitarie e riferisce alla autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono le risorse secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d) a disposizione della Commissione.
2. Salvi restando la verifica dei conti ed i controlli di conformità e di regolarità previsti all’articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea, che riguardano essenzialmente l’affidabilità e l’efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall’IVA e dal PNL e fatti salvi i controlli organizzati in virtù dell’articolo 209, lettera c) di questo trattato, il Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all’attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui all’articolo 2 e all’articolo 5».
2. La decisione 94/728
9. L’art. 2, n. 1, della decisione 94/728 dispone che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità, in particolare le risorse dette «tradizionali» provenienti:
– «a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune (…);
– b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri (…);
– c) dall’applicazione di un’aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all’imponibile IVA (...);
– d) dall’applicazione di un’aliquota, che sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri (...)».
10. L’art. 2, n. 3, della decisione 94/728 prevede che gli Stati membri trattengano, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b). Ai sensi dell’art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5), tale aliquota è stata aumentata al 25% per gli importi stabiliti dopo il 31 dicembre 2000.
11. L’art. 8 della decisione 94/728 prevede quanto segue:
«1. Le risorse proprie comunitarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle regolamentazioni comunitarie e riferisce all’autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d).
2. (...) il Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all’attuazione della presente decisione nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5».
3. Norme dirette a garantire il controllo della riscossione
12. All’epoca dei fatti di cui è causa, le norme dirette a garantire il controllo della riscossione erano contenute nel regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE (in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89») (6). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (7), entrato in vigore il 14 luglio 1996. Il regolamento n. 1552/89 è stato consolidato con modifiche e sostituito dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (8).
13. Ai termini del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1552/89, «la Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all’articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom nelle migliori condizioni possibili e (...) a tal fine è necessario fissare le modalità secondo le quali gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità».
14. L’art. 2, nn. 1 e 1bis, del regolamento n. 1552/89 fissa i requisiti dai quali deriva il diritto della Comunità sulle risorse proprie comunitarie a titolo di prelievi doganali:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
1bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale».
15. L’art. 9, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1552/89 dispone che, «secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato».
16. A norma dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
17. L’art. 17, nn 1 e 2, del regolamento medesimo così recita:
«1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili (...)».
B – Normativa doganale
1. Codice doganale
18. Il regolamento (CEE) del Consiglio12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (9) (in prosieguo: il «codice doganale»), all’art. 9, n. 1, così dispone:
«1. Una decisione favorevole all’interessato è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui all’articolo 8, non ricorrevano e non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione».
19. L’art. 20 del codice doganale recita:
«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
(...)
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
(...)
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;
(...)
4. Fatte salve le disposizioni relative alla tassazione forfettaria, quando le merci considerate soddisfano le condizioni stabilite dal paragrafo 3, lettere da d) a f), queste misure si applicano su richiesta del dichiarante in luogo e vece di quelle di cui alla lettera c). La domanda può essere introdotta a posteriori finché sussistono le condizioni richieste.
(...)».
20. L’art. 82, n. 1, del codice doganale così dispone:
«1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l’applicazione del dazio all’importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi dovuti».
21. L’art. 204, nn. 1 e 2, prevede quanto segue:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure
b) all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari,
in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.
2. L’obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari».
22. L’art. 220 del codice doganale dispone:
«1. Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219.
2. Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
(...)
b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;
(...)».
23. L’art. 239 del codice doganale dispone che:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
– da determinarsi secondo la procedura del comitato;
– dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine».
2. Norme di attuazione per l’applicazione del codice doganale
24. L’art. 291 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (10), abrogato dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (11), disponeva che:
«1. L’ammissione di una merce, all’atto dell’immissione in libera pratica, al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della sua destinazione particolare è soggetta ad autorizzazione scritta concessa alla persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica.
2. Quest’autorizzazione è rilasciata, su domanda scritta dell’interessato, dall’autorità doganale dello Stato membro in cui la merce è dichiarata per l’immissione in libera pratica.
(...)».
25. L’art. 869 del regolamento n. 2454/93 prevede quanto segue:
«Spetta all’autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:
(...)
b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, sempre che l’importo non riscosso, per errore, da un operatore e riguardante, all’occorrenza, varie operazioni d’importazione o di esportazione sia inferiore a 2 000 ecu;
(...)».
26. L’art. 871 del suddetto regolamento dispone:
«Eccettuati i casi di cui all’articolo 869, quando l’autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876. La pratica inviata alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un attento esame del caso.
La Commissione accusa immediata ricezione della pratica allo Stato membro interessato.
Quando si constati che gli elementi d’informazione comunicati dallo Stato membro non consentono di deliberare con cognizione di causa sul caso all’esame, la Commissione può chiedere che le vengano comunicate informazioni complementari».
3. Normativa sulla nomenclatura combinata
27. La nomenclatura combinata è stata introdotta dall’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (12). Tale regolamento si basa sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ideato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto nel frattempo Organizzazione mondiale delle dogane, adottato sotto forma di convenzione internazionale a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed approvato in nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (13). Tale regolamento è stato da ultimo modificato con il regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (14).
28. L’allegato I, titolo II, del regolamento n. 2658/87 dispone tra l’altro che la riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all’armamento o all’equipaggiamento di dette navi.
29. La tabella cui fa riferimento tale allegato comprendeva anche la sottovoce 8901 90 10 NC che veniva applicata ad altre navi per il trasporto di merci ed altre imbarcazioni per il trasporto di persone e di merci.
30. Alla sottovoce 8609 00 90 NC della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87 erano definiti le cisterne ed i container, compresi quelli per i liquidi ed il gas, che venivano appositamente costruiti per uno o più tipi di trasporto.
III – Fatti
31. Un’impresa danese, appartenente ad un gruppo di imprese (in prosieguo: l’«importatore»), ha presentato nel 1990 una richiesta per l’esonero dai dazi all’importazione a titolo di perfezionamento attivo. L’importatore aveva fondato la propria richiesta adducendo che la merce importata (legno e materiali sintetici) era merce destinata alla costruzione di container per il traffico via mare che venivano poi montati sulla navi container appartenenti al suddetto gruppo di imprese.
32. Le autorità doganali danesi hanno autorizzato l’importazione e non hanno richiesto alcun dazio all’importazione per la merce (legno e materiali sintetici), da esse classificata alla sottovoce 8901 90 10 NC ai sensi dell’allegato I del regolamento n. 2658/87. Tale merce veniva considerata come merce destinata ad un’utilizzazione per fini particolari (end use) (15), classificazione che viene usata per i prodotti destinati ad essere montati sulle navi, oppure per i prodotti destinati all’equipaggiamento tecnico e interno delle navi. Le autorità danesi hanno anche avvertito l’importatore che il regime di perfezionamento attivo non poteva essere applicato nel caso di specie.
33. Tra il 25 ed il 29 marzo 1996 i rappresentanti della Commissione hanno effettuato un controllo della riscossione delle risorse proprie comunitarie, redigendo la relazione n. 96-1-1. Con tale relazione essi hanno accertato che le autorità danesi, in contrasto con il diritto CE, avevano consentito all’importatore l’importazione in esenzione dai dazi doganali di merce destinata alla realizzazione di ordinarie casse (container) destinate al trasporto e non costituenti parte dell’equipaggiamento tecnico delle navi. Ai fini di una corretta applicazione del regime doganale per fini particolari tali container dovevano essere incorporati direttamente nelle navi oppure far parte dell’equipaggiamento tecnico delle navi. A causa di tale irregolarità è stata al contempo accertata un’illegittima diminuzione delle risorse proprie della Comunità. La Commissione ha anche ritenuto che le autorità danesi fossero responsabili finanziariamente per l’errata applicazione del regime per fini particolari a partire dal 1° gennaio 1994 in poi. Sulla base di tale accertamento è stata redatta una relazione, consegnata in seguito alle autorità danesi il 12 giugno 1996.
34. La Danimarca ha contestato con lettera del 12 febbraio 1997 tale relazione della Commissione e ha presentato nuovamente la propria posizione il 6 giugno 1997 alla riunione del comitato per le risorse proprie. Nel corso della citata riunione essa ha contestato la competenza del comitato e ha preteso che sulla questione decidesse la direzione generale della Commissione competente in materia di tasse e dazi. Sempre in tale riunione la Commissione ha chiarito di non condividere l’interpretazione della normativa doganale data dalla Danimarca.
35. Il 25 novembre 1997 la Danimarca ha richiesto che del caso si occupasse la sezione competente per gli sgravi doganali del comitato per il codice doganale, poiché non sarebbe sorta alcuna obbligazione doganale e non vi sarebbe stata alcuna perdita di risorse proprie della Comunità.
36. Il 30 novembre 1997 le autorità doganali danesi (il centro doganale per lo Jutland del sud), sebbene non condividessero il parere della Commissione, hanno informato l’importatore della sua presa di posizione riguardo all’autorizzazione di importazione in esenzione da dazi ed inoltre del fatto che questi ultimi sarebbero stati applicati dal 1° gennaio 1998. La validità dell’autorizzazione di importazione per fini particolari è cessata il 31 dicembre 1997. L’importatore ha inoltrato richiesta a titolo di perfezionamento attivo il 3 febbraio 1998. L’autorizzazione all’importazione a tale titolo è stata approvata il 21 aprile 1998, ma con efficacia retroattiva a partire dal 3 febbraio 1998. La Commissione non ha richiesto al governo danese di versare l’importo per i dazi all’importazione per il periodo dal 1° gennaio al 3 febbraio 1998.
37. Il 9 novembre 1998 la Commissione ha richiesto alla Danimarca di versare, senza interessi, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 i dazi all’importazione che avrebbero dovuto essere prelevati, per un importo di DKK 18 687 475. La Danimarca sarebbe stata responsabile finanziariamente per tutte le importazioni dell’importatore a partire dal 1° gennaio 1994, poiché aveva applicato erroneamente il regime per fini particolari. A tale lettera le autorità danesi hanno risposto il 10 marzo 1999, trasmettendo alla Commissione l’elenco dei dazi all’importazione non riscossi tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1997 e contestando il fatto che dal loro comportamento sarebbe derivato un danno finanziario alla Comunità.
38. Il 31 gennaio 2002 la Commissione ha indirizzato alla Danimarca una lettera di diffida richiamando ancora una volta le infrazioni relative al trattamento doganale della merce dell’importatore e intimando alla Danimarca di pagare l’importo di DKK 18 687 475.
39. Il 2 aprile 2002 il governo danese ha risposto alla lettera di diffida ed ammesso che l’allegato I, titolo II, del regolamento n. 2658/87, contenente la nomenclatura combinata, non va interpretato in maniera così estensiva da ‘esentare dai dazi all’importazione le merci utilizzate per la fabbricazione di prodotti destinati all’equipaggiamento delle navi.
40. Il 6 maggio 2002 il governo danese ha indirizzato al di fuori del presente ricorso per inadempimento una lettera alla Commissione in cui chiedeva che essa autorizzasse, sul fondamento dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, di non procedere a contabilizzazioni a posteriori, poiché l’emissione dell’autorizzazione a titolo di utilizzazione a fini particolari era stata un errore delle autorità doganali che non poteva essere scoperto dal debitore.
41. La risposta della Danimarca alla lettera di diffida non ha convinto la Commissione, che ha perciò inviato il 31 ottobre 2002 alla Danimarca un parere motivato, con il quale invitava lo Stato membro a prendere tutte le misure necessarie nel termine di due mesi dal ricevimento del parere stesso. La Danimarca ha risposto a tale parere il 28 febbraio 2003.
42. Il 19 aprile 2004, alla riunione per l’approvazione della decisione REC 12/03, il gruppo di lavoro per il codice doganale ha constatato che nei confronti dell’importatore i presupposti per l’autorizzazione per l’esonero dai dazi all’importazione a titolo di perfezionamento attivo erano già stati soddisfatti nel 1990. Se l’importatore avesse richiesto l’autorizzazione nel 1990, avrebbe dovuto ottenerla. Inoltre alla medesima riunione è stato accertato che gli errori commessi dalle autorità doganali danesi non hanno avuto conseguenze per il bilancio comunitario. Sulla base della riunione del menzionato gruppo di lavoro, la Commissione ha approvato il 19 maggio 2004 la decisione REC 12/03 (16). Con tale decisione essa ha constatato che si sarebbe dovuto procedere a contabilizzazioni a posteriori degli importi dovuti dall’importatore a titolo di dazi all’importazione e che la richiesta dell’importatore di essere esentato dal pagamento dei dazi all’importazione era fondata. La Commissione, con lettera del 21 febbraio 2005, ha comunicato alla Danimarca di non considerarla più finanziariamente responsabile per le risorse proprie della Comunità non corrisposte per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 3 febbraio 1998.
43. La Danimarca non ha tenuto conto del parere motivato e la Commissione ha pertanto proposto ricorso sul fondamento dell’art. 226 CE il 20 gennaio 2005.
44. La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo trasferito alla Commissione l’importo di DKK 18 687 475, a titolo di risorse proprie e di interessi di mora a partire dal 27 luglio 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, in particolare dell’art. 10 del Trattato CE e degli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
– condannare il Regno di Danimarca a sopportare le spese.
45. La Danimarca chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Commissione al pagamento delle spese.
IV – Argomenti delle parti
46. La Commissione ritiene che la Danimarca abbia erroneamente autorizzato l’importazione di merci per la fabbricazione di container in esenzione dai dazi, sebbene le autorità danesi fossero state avvisate che tale comportamento era errato. L’applicazione della sottovoce 8609 00 90 NC era errata, in quanto la merce è stata utilizzata per la fabbricazione di ordinari container e cisterne che non avevano alcuna particolarità. I container di cui è stata autorizzata l’importazione non possono essere incorporati nelle navi poiché non hanno i requisiti necessari e non costituiscono nemmeno equipaggiamento delle navi. Essi non possono sostituire quella parte della nave dove viene caricata la merce, né possono costituire equipaggiamento interno o tecnico delle navi; infatti non vengono utilizzati per il funzionamento delle navi. Non hanno quindi alcuna destinazione a fini particolari.
47. Secondo il parere della Commissione le autorità danesi non avrebbero dovuto rilasciare l’autorizzazione per l’importazione di merci a titolo di destinazione particolare. Le autorità danesi avrebbero dovuto, in seguito al ricevimento del rapporto della Commissione e cioè entro il termine di due giorni ai sensi dell’art. 220, n. 1, del codice doganale, annullare immediatamente l’autorizzazione rilasciata. La Danimarca è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 9 e 20 del codice doganale e dal regolamento n. 2658/87. Per tale motivo le risorse proprie della Comunità hanno subito una diminuzione. La Commissione osserva anche che le risorse proprie della Comunità a titolo di dazi doganali sorgono con il nascere dell’obbligazione doganale.
48. Per la merce importata non si sarebbe dovuto applicare nemmeno il regime di perfezionamento attivo. Tuttavia non è possibile verificare ex post se sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 117, lett. b), del codice doganale per il regime di perfezionamento attivo.
49. La Commissione sostiene che le autorità danesi hanno accolto la sua interpretazione delle norme, ma che tuttavia non hanno successivamente contabilizzato l’obbligazione doganale, in quanto ritenevano che i requisiti di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), fossero già stati soddisfatti. Perciò non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dall’art. 871 del regolamento n. 2454/93. La Commissione ritiene che le autorità danesi, avendo insistito nella loro interpretazione anche dopo che la Commissione aveva avvertito nel 1996 la Danimarca in merito alle irregolarità derivanti dall’applicazione del regime per fini particolari che permetteva l’importazione a dazio zero, abbiano agito a proprio rischio. Le autorità danesi, non avendo avvertito la Commissione delle difficoltà e delle irregolarità nell’applicazione di tale regime, le hanno quindi reso impossibile di decidere sull’eventuale applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale.
50. La Commissione sostiene che le autorità danesi non hanno agito con la diligenza necessaria nel rilasciare l’autorizzazione per l’importazione con l’esonero dai dazi all’importazione. Parimenti non hanno agito con la necessaria diligenza non avendo contabilizzato successivamente l’obbligazione doganale sulla base dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale e dell’art. 871 del regolamento n. 2454/93. Perciò la Danimarca, non avendo accertato le risorse proprie della Comunità, è finanziariamente responsabile per la perdita delle medesime, il che implica l’inadempimento ai sensi dell’art. 8 della decisione 94/728. Per tali motivi essa è tenuta a corrispondere al bilancio comunitario la somma di DKK 18 687 475, dovuta a causa degli errori e della mancata diligenza. La Comunità ha subito un danno a causa del mancato versamento di tale somma. La Danimarca, in quanto non intende versare tale somma, non adempie gli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 8 della decisione 94/728 e dall’art. 10 CE.
51. La Commissione ritiene che la situazione di fatto nella presente causa per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1997 non differisca sostanzialmente dallo stato dei fatti nella causa C‑392/02, Commissione/Danimarca (17).
52. La Commissione sostiene infine che il governo danese debba pagare anche gli interessi sulla base dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89.
53. Il governo danese contesta che dal mancato versamento sia derivato un danno economico a carico della Comunità. Gli errori delle autorità danesi non hanno avuto un’influenza negativa sul bilancio comunitario, in quanto l’importatore soddisfaceva i presupposti per il trattamento secondo il regime doganale di perfezionamento attivo già al momento della richiesta nel 1990, il che risulterebbe dalla decisione REC 12/03. Di conseguenza non sarebbe sorto alcun debito doganale. Inoltre alla riunione del 19 aprile 2004 il comitato ha accertato che, relativamente al periodo dal 1° gennaio al 3 febbraio 1998, non è sorto alcun danno finanziario in capo alla Comunità a seguito all’esonero dal pagamento dei dazi.
54. Il governo danese afferma che non è chiaro se la merce importata non avrebbe potuto esserlo nell’ambito del regime per fini particolari. Per la presente causa è pertanto fondamentale la questione se i container costituiscano prodotti destinati all’armamento o all’equipaggiamento di navi. La Corte ha infatti statuito nella causa 148/87 (18) sulla questione delle reti da pesca equipaggiate permanentemente sulle navi. Lo status dei prodotti incorporati nelle navi non è chiaro. A tale proposito il governo danese ha proposto che della definizione di tale status si occupasse il competente comitato della Commissione, il che però non è ancora avvenuto.
55. Secondo il governo danese, che si richiama alla decisione REC 12/03 e al verbale della riunione della sezione del 19 aprile 2004, tali documenti dispongono che i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo sarebbero stati già soddisfatti nel 1990 e che non è sorto alcun danno a carico del bilancio comunitario. Se la Commissione ha chiarito nella replica che una tale constatazione vale per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 3 febbraio 1998, la decisione può essere interpretata nel senso che anche prima del 1° gennaio 1998 non è sorto alcun danno. Inoltre dalla decisione citata deriva che non è sorto alcun danno in quanto avrebbe dovuto essere applicata la normativa relativa al perfezionamento attivo che ugualmente prevede un dazio nullo. Pertanto deve essere applicato l’art. 239 del codice doganale. Siccome il regime di perfezionamento attivo si applica in presenza di fatti analoghi a partire dal 1° gennaio 1998, non vi è ragione perché esso non vada applicato anche per il periodo antecedente al 1° gennaio 1998.
56. Il governo danese sostiene che le autorità danesi hanno modificato così tardi la loro posizione sul ricorso al procedimento sull’utilizzazione per fini particolari a causa dell’atteggiamento della Commissione che non ha sottoposto la questione all’esame della sezione competente per lo sgravio dei dazi del comitato per il codice doganale. La posizione è stata modificata nel corso della preparazione della risposta alla diffida ricevuta a seguito del colloquio telefonico con un funzionario non identificato della Commissione della direzione fiscalità e unione doganale che aveva comunicato che la Danimarca avrebbe dovuto applicare il regime del perfezionamento attivo al posto del procedimento sull’utilizzazione per fini particolari.
57. Il governo danese contesta espressamente anche le affermazioni della Commissione secondo le quali esso non l’aveva informata che non avrebbe avuto l’intenzione di contabilizzare successivamente le obbligazioni doganali in quanto ciò era stato già fatto con la lettera indirizzata alla Commissione il 6 maggio 2002.
V – Conclusioni dell’avvocato generale
A – Responsabilità degli Stati membri nei confronti delle Comunità in materia di risorse proprie
58. L’art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 94/728 dispone che i dazi doganali provenienti dalla tariffa doganale comune ed altri dazi doganali riscossi dalle Comunità sugli scambi con paesi terzi costituiscono risorse proprie della Comunità (19). L’utilizzo dei dazi doganali come risorse proprie della Comunità nel bilancio comunitario è una conseguenza del fatto che nell’unione doganale (20) lo Stato che dispone il pagamento del dazio doganale non è necessariamente lo Stato nel quale la merce verrà utilizzata (21).
59. L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 dispone che il diritto delle Comunità sulle risorse proprie è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo. Dal tenore di tale disposizione si evince che l’obbligo degli Stati membri di accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie sorge nel momento in cui sono soddisfatti i menzionati requisiti, previsti dalla normativa doganale, e non è pertanto necessario che la contabilizzazione abbia avuto effettivamente luogo (22). Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad «accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie a partire dal momento in cui le rispettive autorità doganali sono in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo» (23).
60. La giurisprudenza della Corte ha assunto in materia di dazi doganali, intesi quali risorse proprie delle Comunità, una posizione di massima, secondo la quale «gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie non appena le autorità doganali dispongano degli elementi necessari e siano dunque in grado di calcolare l’importo dei dazi che risultano dall’obbligazione doganale e di determinare il soggetto passivo, senza che occorra decidere se i criteri per l’applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale siano soddisfatti e, pertanto, se possa o meno procedersi alla contabilizzazione ed al recupero a posteriori dei diritti doganali di cui trattasi. Ciò premesso, uno Stato membro il quale ometta di ‘accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie e di stanziare l’importo corrispondente a beneficio della Commissione, senza che ricorra una delle condizioni previste dall’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1552/89, viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della normativa comunitaria e, segnatamente, degli artt. 2 e 8 della decisione 94/728» (24).
B – Questione relativa alla circostanza che, data la mancanza di chiarezza delle norme comunitarie, gli Stati membri non siano più obbligati ad accertare le risorse proprie della Comunità
61. Il governo danese non può fare riferimento alla supposta mancanza di chiarezza del tenore del disposto dell’allegato I del regolamento n. 3658/87. Gli Stati membri non sono esentati dal pagamento delle risorse proprie delle Comunità in forza della decisione 94/728, a causa di tale mancanza di chiarezza. Dalla sentenza citata emerge che, «[d]el pari, se un errore commesso dalle autorità doganali di uno Stato membro ha come conseguenza che il soggetto passivo non deve versare l’importo dei dazi di cui trattasi, ciò non può mettere in discussione l’obbligo dello Stato membro in questione di pagare gli interessi moratori nonché i dazi che avrebbero dovuto essere accertati, nell’ambito della messa a disposizione delle risorse proprie» (25). Sulla base del principio di amministrazione indiretta (26), gli Stati membri sono competenti per l’esecuzione delle norme doganali comunitarie.
62. Qualora norme doganali comunitarie risultino essere poco chiare, siffatta mancanza di chiarezza non esonera gli Stati membri dalla responsabilità per il pagamento delle risorse proprie della Comunità. E comunque nel diritto comunitario vige il principio generale secondo il quale gli Stati membri non possono da soli interpretare l’eventuale mancanza ‘di norme comunitarie. Qualora essi stessi interpretassero autonomamente tali norme, violerebbero l’art. 220 CE (27). Per questo motivo le affermazioni del governo danese secondo le quali, data la mancanza di chiarezza dell’allegato I del regolamento n. 3658/87, non è chiaro se sussista un’obbligazione doganale, non sono fondate. Anche qualora uno Stato membro contesti l’esistenza di un’obbligazione doganale deve comunque accertare le risorse proprie delle Comunità (28). L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89 dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono esimersi dall’accertare i crediti, anche se essi li contestano, perché altrimenti l’equilibrio finanziario della Comunità viene sconvolto a causa del comportamento arbitrario di uno Stato membro (29).
C – Obbligo della Danimarca di mettere a disposizione le risorse proprie delle Comunità
63. Occorre innanzitutto sottolineare che il governo danese in una lettera del 2 aprile 2002 ha ammesso di aver applicato in modo errato la normativa doganale della Comunità. Inoltre il governo danese nel controricorso ha ammesso di aver fatto ricorso erroneamente al regime per fini particolari e di aver avvertito l’importatore che il regime di perfezionamento attivo non può essere applicato in questo caso. Il governo danese tuttavia contesta che vi sia stato un danno al sistema delle risorse proprie della Comunità, in quanto avrebbe potuto trovare applicazione un altro regime, il regime di perfezionamento attivo, la cui caratteristica è il dazio nullo.
64. La Comunità ha diritto alle risorse proprie nel momento in cui sono soddisfatti i presupposti materiali per il sorgere dell’obbligazione doganale (30). L’obbligo degli Stati membri di accertare il diritto della Comunità sulle risorse proprie sorge, in base alla sentenza pronunciata nella causa C-392/02, Commissione/Danimarca, non appena ricorrono i presupposti previsti dalla normativa doganale, quindi figuranti nelle disposizioni doganali.
65. La questione se esistano i presupposti per accertare le risorse proprie della Comunità non dipende da come debba qualificarsi, dal punto di vista del diritto doganale, il debitore dell’obbligazione doganale, dato che si tratta di rapporti giuridici separati. «Neppure considero validi gli argomenti che il governo danese desume dall’asserito collegamento tra le norme sulle risorse proprie e le norme doganali comunitarie. Il primo dei citati complessi di norme disciplina il rapporto giuridico tra la Comunità e gli Stati membri in merito all’accertamento e alla trasmissione delle risorse proprie. Il secondo disciplina i rapporti giuridici tra gli Stati membri e le imprese nella dichiarazione, nell’imposizione e nella riscossione di dazi doganali all’importazione e all’esportazione» (31). Dunque, dal punto di vista del rapporto che intercorre fra la Comunità e la Danimarca relativamente alle risorse proprie delle Comunità, è irrilevante se le autorità danesi avrebbero dovuto solamente annullare l’autorizzazione all’importazione a dazio zero o avrebbero dovuto anche accertare se fosse corretto il ricorso ad un altro regime, ossia quello del regime di perfezionamento attivo.
66. Il diritto doganale comunitario prevede un tasso doganale ridotto o persino un tasso zero per determinate merci, se tali merci vengono destinate a fini particolari (regime per fini particolari). L’applicazione del tasso doganale ridotto si fonda di norma sulla nomenclatura combinata la quale era contenuta nell’allegato I, titolo II, del regolamento n. 2658/87 che va applicato come norma di riferimento ratione temporis. Esso disponeva che la riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella tabella dell’allegato, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all’armamento o all’equipaggiamento di dette navi.
67. Le autorità doganali danesi hanno trattato la merce importata come se fosse ricompresa nella sottovoce 8901 90 10 della nomenclatura combinata. Essa era applicata ad altre navi per il trasporto di merci e ad altre imbarcazioni per il trasporto di persone e di merci. L’applicazione della citata sottovoce è stata motivata con il fatto che la Corte, nella causa 148/87, nella quale era chiamata a decidere sulle reti da pesca, aveva dichiarato che non era necessario che la merce destinata ad essere incorporata nelle navi vi sia incorporata in maniera definitiva. La Danimarca non può richiamarsi alla pronuncia nella causa 148/87, dato che in tale decisione la Corte non statuiva sulla merce destinata ad essere incorporata o integrata nelle navi. La decisione relativa alla causa 148/87 non contiene alcuna circostanza che permetta di ricomprendere i container nella sottovoce 8901 90 10 della nomenclatura combinata.
68. È palese che i container standard non costituiscono merce destinata ad essere incorporata nelle navi. Può essere definita come tale solamente la merce destinata ad essere incorporata nelle navi in maniera definitiva o perlomeno per un utilizzo protratto nel tempo. Per i container standard si sarebbe dovuto applicare la sottovoce 8609 00 90 della nomenclatura combinata, come giustamente osservato dalla Commissione.
69. Con riferimento alle affermazioni del governo danese secondo le quali l’errore delle autorità doganali danesi non aveva arrecato danno alle risorse proprie della Comunità, è necessario ribadire che nel 1990 l’importatore aveva richiesto l’esonero a titolo di perfezionamento attivo. L’errore delle autorità doganali danesi è consistito nel fatto che esse hanno applicato il regime della destinazione a fini particolari al posto di quello di perfezionamento attivo. Sebbene fosse stata depositata la richiesta per l’esonero a titolo di perfezionamento attivo, tale circostanza di per sé non significa ancora che in base a tale richiesta sarebbe stata rilasciata l’autorizzazione per l’importazione con l’esonero dai dazi all’importazione a titolo di perfezionamento attivo.
70. Il fine del perfezionamento attivo è di effettuare un’importazione a fini di esportazione. In tal modo, l’art. 114, n. 1, lett. a), del codice doganale disciplina ad esempio una forma di perfezionamento attivo con la quale vengono importate merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensativi. Il governo danese ha affermato nelle proprie memorie che i container di cui è causa vengono sistemati sulle navi destinate al trasporto dei container per essere poi esportati insieme ad esse. Con questo la Danimarca ha voluto sottolineare che i container di cui è causa fanno parte dell’equipaggiamento tecnico delle navi e vengono esportati con esse. Com’è stato accertato sopra, i citati container sono dei container standard. Sul presupposto che le affermazioni del governo danese siano corrette, si pone la questione quale sia in definitiva l’oggetto dell’esportazione.
71. Se i container rimangono di proprietà della società armatoriale, difficilmente si può parlare di esportazione. Tuttavia le parti non hanno fornito sul punto sufficienti precisazioni nelle rispettive memorie. La sola affermazione della Danimarca relativa ad un colloquio telefonico con un non identificato funzionario della Commissione, circostanza non contestata dalla Commissione, durante il quale questi ha assicurato al governo danese che potrebbero trovare applicazione le norme per il perfezionamento attivo, non significa ancora che queste norme possano essere di fatto applicate all’importatore. Anche le affermazioni del governo danese secondo le quali nel citato colloquio era stato specificato che le norme per il perfezionamento attivo avrebbero dovuto trovare applicazione insieme all’ammissione temporanea, di cui all’art. 4, n. 16, lett. f), del codice doganale, sono prive di fondamento. L’art. 137 del codice doganale dispone che il regime dell’ammissione temporanea permette l’utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto (32). Nel caso di specie la merce importata è stata trasformata in container standard. Nella presente causa non si può dunque parlare di ammissione temporanea.
72. Del pari sono infondate le affermazioni del governo danese affinché al caso di specie venga applicata la posizione assunta dalla Commissione nella decisione REC 12/03. Nella decisione REC 12/03 è chiaramente affermato che il regime doganale di perfezionamento attivo può trovare applicazione solamente per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 3 febbraio 1998. Dunque le affermazioni in merito all’applicazione di tale decisione per il periodo antecedente al 1° gennaio 1998 sono infondate.
73. Sulla scorta di quanto esposto è corretta la constatazione della Commissione secondo la quale l’applicazione del regime per fini particolari per cisterne e container non era corretta. La Danimarca non aveva applicato il regime doganale corretto.
74. Gli Stati membri sono tenuti «a termini dell’art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1552/89 (...) a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai dazi accertati in conformità dell’art. 2 del regolamento medesimo siano stanziati a beneficio della Commissione. Gli Stati membri sono dispensati da tale obbligo soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore ovvero quando risulti definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non possono essere loro imputabili» (33).
75. La Corte ha già espresso il parere secondo il quale «non si deve distinguere tra il caso in cui lo Stato membro abbia accertato le risorse proprie senza versarle e quello in cui abbia indebitamente omesso di accertarle, anche in mancanza di un termine tassativo» (34). Nel caso concreto, l’errata applicazione del regime doganale per fini particolari comporta che la Danimarca ha omesso di accertare le risorse proprie della Comunità.
76. L’eccezione da parte della Danimarca secondo la quale non sarebbe sorto un danno non è ancora tale da far ritenere infondata la domanda giudiziale della Commissione. La dottrina classifica le eccezioni degli Stati membri, secondo le quali non sarebbe sorto un danno, fra quelle dette de minimis e sottolinea (35) che lo Stato membro è inadempiente nei confronti delle obbligazioni senza alcun riguardo alla portata dell’inadempimento (36). Pertanto, nell’ambito delle norme che regolano il funzionamento del mercato interno, l’eccezione dello Stato membro che afferma che l’inadempimento non ha avuto conseguenze per il funzionamento del mercato interno non è fondata (37). L’inadempimento delle obbligazioni non presuppone l’esistenza di un danno (38). Il medesimo ragionamento si deve applicare al campo delle risorse proprie delle Comunità. Il fine del procedimento di cui all’art. 226 CE non è infatti l’accertamento se sia sorto un danno a carico della Comunità, bensì l’accertamento se lo Stato membro sia inadempiente nei confronti delle obbligazioni poste a suo carico dal diritto comunitario (39). Per tale motivo l’eccezione della Danimarca secondo la quale non sarebbe sorto alcun danno a carico della Comunità a causa degli errori delle autorità doganali danesi non è fondata. Egualmente irrilevante è nella presente causa la questione se il comportamento tenuto dalle autorità danesi possa ritenersi colpevole o meno (40).
77. Il diritto comunitario richiede infatti che gli Stati membri applichino in maniera corretta le disposizioni doganali, «Pertanto, gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie non appena le loro autorità doganali dispongano degli elementi necessari e siano dunque in grado di calcolare l’importo dei dazi che risultano da un’obbligazione doganale e di determinare il soggetto passivo, senza che occorra decidere se i criteri per l’applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale siano soddisfatti e, pertanto, se possa o meno procedersi alla contabilizzazione ed al recupero a posteriori dei dazi doganali di cui trattasi» (41).
78. Uno Stato membro che omette di accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie e di mettere a disposizione l’importo corretto a favore della Commissione, senza che sia soddisfatto uno dei requisiti previsti dall’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1552/89, viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della normativa comunitaria e, segnatamente, degli artt. 2 e 8 della decisione 94/728 (42). Per tale motivo la Danimarca è tenuta a mettere a disposizione le risorse proprie.
D – Inadempimento degli obblighi derivanti dall’art. 871 del regolamento n. 2454/93
79. La Commissione afferma che le autorità danesi hanno condiviso la sua interpretazione della normativa doganale, ma ciononostante non hanno contabilizzato a posteriori il debito doganale all’importazione poiché ritenevano che fossero soddisfatti i presupposti di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale. Per tale motivo non hanno adempiuto gli obblighi derivanti dall’art. 871 del regolamento n. 2454/93 e hanno così reso impossibile alla Commissione di pronunciarsi riguardo alla possibile applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale.
80. L’art. 871 del regolamento n. 2454/93 dispone che, quando l’autorità doganale ritenga che le condizioni di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del codice siano soddisfatte o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché vengano applicati gli artt. 872‑876. La pratica inviata alla Commissione deve contenere tutti gli elementi rilevanti per un attento esame del caso.
81. La Corte ha già stabilito che il procedimento previsto dagli artt. 871 e 873 del regolamento n. 2454/93 «non verte sull’obbligo degli Stati membri di accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie. Infatti, la finalità degli artt. 871 e 873 del regolamento n. 2454/93 consiste nel garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario (...), nonché, con l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, il legittimo affidamento del soggetto passivo (...)» (43).
82. È pacifico che il governo danese ha chiesto alla Commissione con lettera del 6 maggio 2002 di consentire che la successiva contabilizzazione in base all’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale non venisse effettuata, poiché il rilascio dell’autorizzazione per fini particolari costituiva un errore delle autorità doganali che il soggetto passivo non poteva accertare.
83. Le parti non hanno nemmeno menzionato se la Commissione si sia già pronunciata sulla richiesta della Danimarca.
84. La lamentata violazione dell’art. 871 del regolamento n. 2454/93 è dunque infondata.
E – Inadempimento dell’art. 10 CE
85. La giurisprudenza della Corte relativamente alla contemporanea violazione dell’art. 10 CE e della decisione 94/728 si è già pronunciata affermando che, «quanto all’art. 10 CE (...), non occorre rilevare un inadempimento degli obblighi generici contenuti nelle disposizioni del detto articolo» (44) da parte del Regno di Danimarca.
86. La ratio di una tale opinione della Corte sta nel fatto che l’art. 10 CE rappresenta, rispetto alla decisione 94/728, una norma generale. Se viene accertata la violazione di una norma speciale, non v’è bisogno di accertare anche la violazione di una norma generale. La violazione della norma speciale contiene anche la violazione della norma generale secondo il principio specialia generalibus derogant.
F – Interessi di mora
87. Dalla giurisprudenza della Corte si evince che «sussiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i limiti impartiti e quello di versare interessi di mora» (45).
88. Sulla scorta di quanto esposto il ricorso della Commissione, nella parte relativa alla richiesta dei corrispondenti interessi di mora a partire dal 27 luglio 2000, è fondato.
89. Bisogna infine aggiungere anche che, se la Comunità riceve degli introiti quali risorse proprie della Comunità, cui non ha diritto, l’equilibrio finanziario della Comunità viene modificato a danno dello Stato membro. In tal caso si potrebbe avere uno spostamento patrimoniale ingiustificato a favore della Comunità. La questione riguardante la possibilità di un arricchimento senza causa della Comunità non rientra però nel ricorso per inadempimento sul fondamento dell’art. 226 CE.
90. Si deve pertanto dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo le autorità danesi messo a disposizione della Comunità l’importo di DKK 18 687 475,00 a titolo di risorse proprie ed i corrispondenti interessi di mora a decorrere dal 27 luglio 2000, non ha adempiuto gli obblighi derivanti dal diritto comunitario e, segnatamente, non ha ottemperato agli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
VI – Spese
91. Conformemente a quanto previsto dall’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha proposto che il pagamento delle spese venga posto a carico della Danimarca e poiché quest’ultima è risultata soccombente nei suoi motivi, le spese vengono poste a suo carico.
VII – Conclusioni
92. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di dichiarare che:
1) Il Regno di Danimarca, non avendo le autorità danesi messo a disposizione della Comunità l’importo di DKK 18 687 475,00 a titolo di risorse proprie ed i corrispondenti interessi di mora a decorrere dal 27 luglio 2000, non ha adempiuto gli obblighi derivanti dal diritto comunitario e, segnatamente, non ha ottemperato agli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
2) Le spese sono poste a carico del Regno di Danimarca.
1 – Lingua originale: lo sloveno.
2 – Sentenza 15 novembre 2005, causa C-392/02, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-9811).
3 – GU L 293, pag. 9.
4 – GU L 185, pag. 24.
5 – GU L 253, pag. 42.
6 – GU L 155, pag. 1.
7 – GU L 175, pag. 3.
8 – GU L 130, pag. 1.
9 – GU L 302, pag. 1.
10 – GU L 253, pag. 1.
11 – GU L 188, pag. 1.
12 – GU L 256, pag. 1.
13 – GU L 198, pag. 1.
14 – GU L 281, pag. 1.
15 È da osservare che nella versione slovena del regolamento n. 2454/93 al posto del termine «fini particolari» figura il termine «trattamento particolare».
16 – Tale decisione non è pubblicata nella GU dell’UE.
17 – Sentenza Commissione/Danimarca, citata alla nota 2.
18 – Sentenza 22 settembre 1988, causa 148/87, Frydendahl Pedersen/Commissione (Racc. pag. 4993).
19 – Il sistema delle risorse proprie è una peculiarità fondamentale della Comunità europea nel rapporto con altre organizzazioni internazionali e intergovernative. La dottrina afferma che le risorse proprie delle Comunità sono espressione dell’integrazione europea nel campo del bilancio e le classifica come introiti fiscali che spettano ipso iure alle Comunità per il finanziamento del proprio bilancio, senza che vi sia necessità, perché esse sorgano o debbano essere versate, di una successiva decisione da parte degli organi nazionali degli Stati membri van Raepenbusch, S., Droit institutionnel de l’Union européenne, 4a ed. Bruxelles, 2005, pag. 293.
20 – Primo ‘considerando’ del codice doganale.
21 – Bieber, Roland, v von den Groeben/Schwarze, art. 269, punto 29. L’autore è dunque del parere che i dazi ed i prelievi non possono essere accuratamente definiti a livello nazionale.
22 – Sentenza Commissione/Danimarca, citata alla nota 2, punto 58.
23 – Ibidem, punto 61.
24 – Ibidem, punto 68.
25 – Ibidem, punto 63. In tale causa il governo danese eccepiva che l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale impedisce la riscossione dei dazi doganali e che a causa dell’errata applicazione del codice doganale da parte della sua amministrazione la Danimarca non poteva pertanto ritenersi responsabile della diminuzione delle risorse proprie. A tale eccezione l’avvocato generale Geelhoed ha replicato nelle sue conclusioni nella causa C-392/02, Commissione/Danimarca (Racc pag. I-2613, paragrafi 62 e 63) affermando che le norme sulle risorse proprie disciplinano il rapporto giuridico tra la Comunità e gli Stati membri in merito all’accertamento e alla trasmissione delle risorse proprie. Le norme doganali comunitarie invece disciplinano i rapporti giuridici tra gli Stati membri e le imprese nella dichiarazione, nell’imposizione e nella riscossione di dazi doganali all’importazione e all’esportazione. In linea di principio, gli inconvenienti che possono occorrere nel rapporto tra le autorità doganali e i soggetti passivi non influiscono sulla gestione svolta tra la Comunità e gli Stati membri delle entrate derivanti dai dazi doganali quali risorse proprie, accertate in quanto tali o che avrebbero dovuto essere accertate. Se così non fosse, la gestione tra gli Stati membri e la Comunità delle risorse proprie in questione dipenderebbe dai rischi intrinseci al procedimento amministrativo doganale.
26 – Quanto all’esecuzione del diritto comunitario la teoria opera la distinzione fondamentale tra l’amministrazione diretta delle Comunità europee, per la quale sono competenti le istituzioni e gli altri organi comunitari, e l’amministrazione indiretta delle Comunità europee, per la quale sono competenti gli Stati membri. Nel caso dell’amministrazione indiretta spetta alla pubblica amministrazione dei singoli Stati membri l’esecuzione del diritto comunitario. Nell’amministrazione indiretta invece l’esecuzione diretta del diritto comunitario si verifica quando la pubblica amministrazione applica le decisioni, i regolamenti e le disposizioni direttamente applicabili del diritto primario, mentre si verifica l’esecuzione indiretta del diritto comunitario quando gli organi nazionali applicano le norme che devono essere trasposte nel diritto nazionale (ad esempio le direttive). Jacqué, J-P., Droit institutionnel de l’Unioneuropéenne, 3a ed., Parigi, 2004, pag. 446; Ziller, J., L'autorité administrative dans l'Unioneuropéenne, EUI Working Paper Law n. 2004/14, Firenze, Istituto Universitario Europeo, 2004, pag. 11; Fischer, H.G., Europarecht, pagg. 131 e 132, Monaco di Baviera, 2001; Öhlinger Th., Potacs M., Gemeinschaftsrecht und staatliches Recht, 3a ed. integrata, Vienna, 2006, pagg. 108, 137 e 138).
27 – La Corte, quale istituzione, è competente in via esclusiva a decidere sulla validità degli atti secondari del diritto comunitario (sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punti 13‑17). La medesima affermazione vale ai sensi dell’art. 220 CE ai fini dell’interpretazione del diritto comunitario primario e secondario. La ratio legis della competenza esclusiva consiste nell’interpretazione uniforme del diritto, che rappresenta un aspetto particolare del principio della parità di trattamento.
28 – Sentenza 16 maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-2461, punto 38).
29 – In questo senso sentenza Commissione/Paesi Bassi, citata alla nota 28, punto 37, e sentenza 15 giugno 2000, causa C-348/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I-4429, punto 64).
30 – V., in tal senso, sentenza Commissione/Danimarca, citata alla nota 2, punto 61.
31 – Conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Commissione/Danimarca (citata alla nota 25, paragrafo 62).
32 – Witte P., Wolfgang Hans-Michael, Bleihauer Hans-Jürgen, Lehrbuch des EuropäischenZollrechts, 5a ed., Herne, 2006, pag. 272. Gli autori affermano che un esempio tipico di procedimento di ammissione temporanea è costituito dall’importazione di merci, destinate ad essere esposte nelle fiere.
33 – Sentenza Commissione/Danimarca, citata alla nota 2, punto 66.
34 – Ibidem, punto 67.
35 – van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, pagg. 603 e 606. L’autore afferma che l’eccezione de minimis è ricompresa fra quelle che la Corte sistematicamente rigetta. Le parole latine de minimis sono l’abbreviazione del principio generale de minimis non curat praetor.
36 – Rideau, J., Picod, F., Code des procédures juridictionnelles de l’Union européenne, 2a ed., Parigi, 2002, pag. 167.
37 – Sentenza 11 aprile 1978, causa 95/77, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 863, punto 13). La Corte ha rigettato in tale sentenza l’eccezione dei Paesi Bassi secondo la quale l’omessa applicazione della direttiva del Consiglio 12 ottobre 1971, 71/347/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU L 239 del 25 ottobre 1971, pag. 1), non avrebbe avuto alcun effetto negativo sul funzionamento del mercato interno. Secondo la Corte tale eccezione non era conforme ai fini perseguiti dalla direttiva 71/347/CEE.
38 – van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, pag. 606.
39 – Lenaerts, Koen, Arts, Dirk, Maselis, Ignace, Procedural Law of the European Union, 2a ed., Londra 2006, pag. 128. Questi autori richiamano la sentenza 29 marzo 2001, causa C-404/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2667, punto 51). La Corte ha accertato con questa sentenza che «il ricorso per inadempimento ha un carattere oggettivo (...). Di conseguenza, l'inadempimento degli obblighi imposti agli Stati membri in base al Trattato o in base al diritto derivato sussiste, indipendentemente dalla portata o dalla frequenza delle situazioni censurate (...)».
40 – La dottrina, richiamandosi alle sentenze 18 novembre 1970, causa 8/70, Commissione/Italia (Racc. pag. 961), e 26 febbraio 1976, causa 52/75, Commissione/Italia (Racc. pag. 277), sottolinea che nel ricorso per inadempimento non è ammissibile l’eccezione di comportamento incolpevole come causa scriminante. Il ricorso per inadempimento verte sull’accertamento di una situazione giuridica che non è conforme al diritto comunitario. Per tale motivo la questione circa la colpevolezza dello Stato membro di regola non è rilevante [Burgi, M., “Vertragsverletzungsverfahren”, in Rengeling, Hans-Werner, Middeke, Andreas, Gellermann, Martin (editori), Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, 2a ed. completamente rinnovata, Monaco di Baviera, 2003, pag. 80].
41 – Sentenza Commissione/Danimarca, citata alla nota 2, punto 68.
42 – Ibidem.
43 – Ibidem.
44 – Ibidem, punto 69.
45 – Ibidem, punto 67.
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