CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 16 maggio 2006 1(1)
Causa C-68/05 P
Koninklijke Coöperatie Cosun UA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ricevibilità di nuovi argomenti – Sgravio di un diritto all’importazione – Zucchero – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Equità»
I – Considerazioni introduttive
1. Il presente procedimento d’impugnazione verte essenzialmente sulla questione se il prelievo sullo zucchero C non esportato possa essere considerato alla stregua di un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi della normativa doganale (2). Il 2 maggio 2002 la Commissione ha adottato una decisione (3) con la quale è stata dichiarata irricevibile un’istanza di sgravio di diritti all’importazione. L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 7 dicembre 2004 (4), che ha respinto il ricorso presentato contro la suddetta decisione.
II – Contesto normativo
A – L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5) (in prosieguo: il «regolamento di base»), disciplina la produzione, l’importazione e l’esportazione di tale prodotto. Esso prevede, tra l’altro, un regime di quote di produzione che costituisce, secondo il suo quindicesimo ‘considerando’, un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione.
3. Nell’ambito del citato regime di quote, l’art. 24 del regolamento di base stabilisce, per ogni campagna di commercializzazione (cioè per il periodo dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo), quantitativi di base per lo «zucchero A» e lo «zucchero B», che ciascuno Stato membro è tenuto a ripartire tra le imprese produttrici di zucchero stabilite nel suo territorio. Alle imprese produttrici è in tal modo attribuita una quota A e una quota B per ciascuna campagna di commercializzazione. Ogni quantitativo di zucchero prodotto in eccesso rispetto alla quota A e alla quota B è indicato come «zucchero C» ovvero come «zucchero prodotto fuori quota».
4. Le condizioni di commercializzazione dello zucchero variano in funzione della sua qualificazione. Lo zucchero A e lo zucchero B sono oggetto di diversi sistemi di sostegno previsti dal regolamento di base; in particolare, lo zucchero prodotto nell’ambito della quota A fruisce di garanzie più estese (garanzia di prezzi d’intervento e di aiuti all’esportazione sotto forma di restituzioni) rispetto a quelle accordate allo zucchero B (solamente restituzioni all’esportazione).
5. Lo zucchero C non è ammesso né al regime di sostegno dei prezzi né a quello delle restituzioni all’esportazione. Inoltre, lo zucchero C non può essere smerciato sul mercato interno e dev’essere di conseguenza smerciato al di fuori della Comunità per essere venduto sul mercato mondiale.
6. L’art. 26 del regolamento di base stabilisce a tal proposito:
«1. (...) lo zucchero C non riportato (...) non p[uò] essere smerciat[o] sul mercato interno della Comunità e dev[e] essere esportat[o] come tal[e] anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa.
(...)
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 41.
Tali modalità prevedono, fra l’altro, la riscossione di un importo sullo zucchero C (…) di cui al paragrafo 1, la cui esportazione come tal[e] nel termine richiesto non è stata provata ad una data da determinare».
7. Il regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (6), precisa le condizioni in cui può considerarsi effettuata l’esportazione dello zucchero C. L’art. 1 del detto regolamento, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) della Commissione 14 dicembre 1988, n. 3892, che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 (7), prevede in particolare quanto segue:
«L’esportazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento [di base] è considerata come effettuata qualora:
a) lo zucchero C (…) sia esportato dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto;
b) la dichiarazione di esportazione in causa sia accettata dallo Stato membro di cui alla lettera a), anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C (…) è stato prodotto;
c) lo zucchero C (…) abbia lasciato il territorio doganale della Comunità al più tardi entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);
d) il prodotto sia stato esportato dallo Stato membro di cui alla lettera a) senza restituzione né prelievo (…).
Salvo caso di forza maggiore, se l’insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C (…) in causa è considerato come smerciato sul mercato interno.
In caso di forza maggiore l’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C (…) è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall’interessato».
8. L’art. 3 del regolamento n. 2670/81, modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1991, n. 3559, che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 (8), dispone quanto segue:
«1. Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari alla somma:
a) relativamente allo zucchero C, per 100 chilogrammi di zucchero:
– del prelievo all’[importazione] più elevato, applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio, secondo il caso, nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna, e
– 1 ECU;
(…)
4. Per i quantitativi di zucchero C (…) che, prima di essere esportati, siano stati distrutti o avariati senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato come casi di forza maggiore, l’importo corrispondente di cui al paragrafo 1 non è riscosso».
B – La clausola di equità del diritto doganale comunitario
9. Il diritto doganale comunitario prevede la possibilità di un rimborso totale o parziale dei diritti all’importazione o all’esportazione versati o dello sgravio di un debito doganale. Le condizioni per lo sgravio dei diritti sono stabilite dall’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (9).
10. L’art. 13, n. 1, è così formulato:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione in situazioni particolari (…), derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato.
(…)».
11. Ai sensi dell’art. 14 del regolamento 1430/79, il predetto art. 13 è applicabile, mutatis mutandis, anche in materia di rimborso o di sgravio di diritti all’esportazione.
12. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1430/79, si considerano «diritti all’importazione» «sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del trattato [ora art. 308 CE], a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».
13. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1430/79, si considerano «diritti all’esportazione» «i prelievi agricoli e altre imposizioni all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».
III – Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata
A – Fatti
14. La Koninklijke Coöperatie Cosun UA (in prosieguo: la «Cosun»), una cooperativa con sede nei Paesi Bassi, nelle campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 ha prodotto zucchero C. Nel periodo compreso tra il 10 febbraio 1993 e il 23 settembre 1993, attraverso la sua controllata Limako Suiker BV, essa ha venduto alla società Django’s Handelsonderneming alcune partite di zucchero C destinate all’esportazione verso la Croazia e la Slovenia. Nel corso dei periodi compresi, rispettivamente, tra il 22 luglio e il 16 agosto 1993, e tra il 26 agosto e il 24 settembre 1993, la Cosun ha venduto zucchero C alle società NV Voeders SA Aliments Serry e Sieger BV, con destinazione Marocco.
15. Il 24 giugno 1993, il Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (il servizio dei Paesi Bassi di informazione ed indagine in materia tributaria; in prosieguo: il «FIOD»), nell’ambito di un’indagine concernente la Django’s Handelsonderneming, ha richiesto talune informazioni allo Hoofdproduktschap Akkerbouw (in prosieguo: l’«HPA»), l’organismo competente nei Paesi Bassi per l’applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione comune dei mercati, compreso quello dello zucchero. Il FIOD ha ottenuto dall’HPA informazioni concernenti talune irregolarità dei documenti doganali relativi ad operazioni di esportazione di zucchero C. Il FIOD ha chiesto all’HPA di mantenere il riserbo nei confronti della Cosun, in considerazione dell’indagine in corso. Le irregolarità rilevate nei documenti d’esportazione ricevuti dall’HPA hanno dato l’avvio a un’indagine giudiziaria per frode nei confronti della Django’s Handelsonderneming.
16. Nel giugno e nell’agosto 1993 l’HPA si è rivolto alla Cosun ed alla sua controllata Limako Suiker, comunicando loro che i documenti doganali relativi alle merci destinate alla Croazia e alla Slovenia riportavano una timbratura falsa. Nell’ottobre 1993 sono pervenuti all’HPA taluni formulari con timbratura falsa, relativi alle partite di zucchero C destinate al Marocco.
17. Il 14 ottobre 1993 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Cosun un estratto dei numeri dei formulari d’esportazione per i quali non risultava provata l’esportazione al di fuori della Comunità.
18. Il 25 aprile 1994 l’HPA ha richiesto alla Cosun il pagamento di un importo di NLG 6 284 721,03, in quanto quest’ultima non aveva provato l’avvenuta uscita dal territorio comunitario di un certo numero di partite di zucchero C destinate alla Croazia, alla Slovenia e al Marocco. Il 13 giugno 1994 l’importo di tale prelievo è stato ridotto a NLG 6 250 856,78 (pari a EUR 2 836 515,14), a causa di un errore commesso nel calcolo iniziale.
19. Il 18 maggio 1994 la Cosun ha presentato reclamo dinanzi all’HPA avverso il suddetto prelievo. Il 19 giugno 1995 l’HPA ha respinto detto reclamo. Il 14 luglio 1995 la Cosun ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (in prosieguo: il «CBB»).
20. Il CBB, nell’ambito della controversia che oppone la Cosun all’HPA riguardo al prelievo imposto alla Cosun in seguito all’omessa esportazione dei controversi quantitativi di zucchero C, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali (10). Con la prima questione, il CBB desidera sapere se – nel caso in cui si ritenga che la possibilità di sgravio prevista dall’art. 13 del regolamento n. 1430/79 non valga per i prelievi sullo zucchero C – il regolamento di base ed il regolamento n. 2670/81 debbano essere considerati invalidi a causa della mancata previsione, da parte degli stessi, della possibilità di un rimborso o di uno sgravio dei detti prelievi per motivi d’equità. Con la seconda questione il giudice desidera ricevere chiarimenti sugli effetti che l’invalidità dei summenzionati regolamenti potrebbe produrre sull’obbligo di pagare il prelievo sullo zucchero C in una situazione quale quella presente nel caso di specie.
21. Il 24 aprile 1995 la Cosun ha presentato all’HPA un’istanza di sgravio dei prelievi ad essa imposti, invocando l’art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (11), e l’art. 905 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (12). Il 6 agosto 2001 il Regno dei Paesi Bassi ha presentato alla Commissione un’istanza in favore della Cosun per lo sgravio di prelievi all’importazione.
22. Il 2 maggio 2002 la Commissione ha adottato la decisione REM 19/01, con la quale ha dichiarato irricevibile l’istanza di sgravio di prelievi all’importazione proposta dal Regno dei Paesi Bassi in favore della Cosun. Sul fondamento di tale decisione, il 6 giugno 2002 l’HPA ha comunicato alla Cosun che la sua istanza di sgravio era irricevibile.
B – Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
23. La Cosun ha quindi presentato ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado avverso la decisione della Commissione 2 maggio 2002, REM 19/01. La Cosun ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di condannare la Commissione alle spese del procedimento. La Commissione ha chiesto di respingere il ricorso in quanto infondato e di condannare la Cosun alle spese del procedimento.
24. Con sentenza 7 dicembre 2004 il Tribunale di primo grado, nella causa T‑240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun UA contro Commissione delle Comunità Europee, ha respinto il ricorso di annullamento.
IV – Domande e motivi di impugnazione
25. Avverso la sentenza del Tribunale la Cosun ha presentato ricorso d’impugnazione dinanzi alla Corte, chiedendo che questa voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– in via principale, decidere essa stessa nel merito, annullando la decisione controversa;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
– condannare la Commissione delle Comunità europee al rimborso delle spese sostenute, sia in primo grado, sia in sede di impugnazione.
26. La Cosun fonda la propria impugnazione su quattro motivi. In primo luogo, la Cosun lamenta una violazione del diritto comunitario, dovuta al fatto che il Tribunale ha dichiarato che il prelievo sullo zucchero C non esportato non costituisce un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79.
27. In secondo luogo e in via subordinata, la Cosun rileva che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il prelievo sullo zucchero C non esportato viene effettivamente considerato, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1430/79, alla stregua di un diritto all’importazione. Secondo questo motivo, che si articola in tre parti, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che:
– il prelievo sullo zucchero C non esportato deve essere considerato alla stregua di un dazio doganale, poiché ne ha le medesime finalità;
– le modalità di commisurazione del prelievo sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo deve essere considerato alla stregua di un dazio doganale;
– le modalità di commisurazione dell’importo da riscuotere sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo deve essere considerato alla stregua di un dazio doganale.
28. In terzo luogo e in via subordinata, la Cosun rileva che il Tribunale, nell’esaminare il secondo e il terzo motivo da essa dedotti in subordine nel proprio ricorso di primo grado, ha violato il diritto comunitario. Questo motivo si articola in due parti, con le quali la ricorrente fa valere che:
– il Tribunale, in sede d’esame del secondo motivo da essa dedotto nel proprio ricorso dinanzi a tale giudice, ha esorbitato dai limiti della controversia;
– il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare il terzo motivo dedotto in subordine dalla ricorrente.
29. In quarto luogo e in via subordinata, la Cosun lamenta una violazione dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di equità.
30. La Commissione chiede, invece, che la Corte voglia respingere l’impugnazione, in quanto in parte irricevibile ed in parte infondata.
V – Sul primo motivo
A – Argomenti delle parti
31. Secondo la Cosun il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ai punti 36‑38 e 47 della sentenza impugnata ha ritenuto che il prelievo sullo zucchero C non costituisca un prelievo agricolo all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79.
32. Il Tribunale avrebbe inoltre violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, in quanto avrebbe interpretato restrittivamente il concetto di prelievo agricolo, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali va esclusa una sua interpretazione in termini più ampi.
33. A parere della Commissione, invece, il Tribunale non ha affatto interpretato restrittivamente il concetto di prelievo agricolo, bensì ha giustamente deciso che il prelievo sullo zucchero C non può essere formalmente considerato alla stregua di un prelievo agricolo all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e lett. b), del regolamento n. 1430/79.
B – Valutazione
34. La tesi della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per non avere indicato in modo preciso i motivi per cui ha interpretato in senso assai restrittivo l’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79, deve essere vagliata alla luce della motivazione fornita dal Tribunale ai punti 35‑38.
35. Il Tribunale fornisce essenzialmente tre motivi a sostegno dell’interpretazione prescelta.
36. In primo luogo, il Tribunale correttamente rileva che l’importo riscosso sullo zucchero C non corrisponde ad alcuna delle tre categorie tassativamente elencate nella succitata norma, vale a dire, in primo luogo i dazi doganali, in secondo luogo le tasse di effetto equivalente e in terzo luogo i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’art. 308 CE, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
37. In secondo luogo, il Tribunale chiarisce che il fatto che determina l’applicazione dell’importo suddetto è costituito dall’assenza della prova, alla data stabilita a tal fine, dell’avvenuta esportazione di un quantitativo di zucchero C nel termine prescritto, e che il prelievo viene imposto al produttore di zucchero C proprio perché tale zucchero, prodotto fuori quota all’interno della Comunità, è stato smerciato sul mercato interno.
38. In terzo luogo, il Tribunale verifica anche in dettaglio se l’importo riscosso sullo zucchero C possa rientrare in una delle tre summenzionate categorie.
39. In relazione alla possibile qualificazione come dazio doganale, il Tribunale osserva che l’importo riscosso sullo zucchero C non costituisce un dazio doganale, ossia un prelievo basato sulla tariffa doganale comune delle Comunità europee ai sensi degli artt. 23 CE e 26 CE.
40. Il Tribunale dimostra, altresì, sulla scorta della costante giurisprudenza (13), che non si tratta neppure di una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, in quanto una siffatta tassa – quando non consiste in un vero e proprio dazio doganale – è costituita da un onere pecuniario che viene imposto alle merci a causa dell’attraversamento, da parte delle stesse, di una frontiera, indipendentemente dalla sua denominazione e dalle modalità della sua riscossione.
41. Infine, il Tribunale illustra la ragione per cui l’importo in questione non costituisce un prelievo all’importazione o all’esportazione in senso proprio. Il Tribunale sottolinea, infatti, che non si tratta di un prelievo gravante sui prodotti agricoli in ragione del fatto che essi attraversano le frontiere esterne della Comunità.
42. Il primo argomento della ricorrente non è, pertanto, fondato.
43. Con il secondo argomento la ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe spiegato il motivo per cui non è ammissibile un’interpretazione meno restrittiva dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79.
44. A tal proposito occorre, tuttavia, rilevare che il Tribunale non si limita ad un’interpretazione letterale della disposizione controversa, ma, anzi, ai punti 39‑46 della sentenza prosegue nell’illustrazione delle motivazioni, prima di giungere alla conclusione finale di cui al punto 47.
45. In effetti, il Tribunale analizza gli obiettivi perseguiti, chiedendosi, segnatamente, se con il prelievo riscosso sullo zucchero C non esportato si intenda perseguire il medesimo obiettivo perseguito con i dazi doganali. A tal proposito il Tribunale rileva che il prelievo riscosso sullo zucchero prodotto fuori quota e non esportato, costituisce parte integrante dei meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tali meccanismi, secondo il Tribunale, mirano a realizzare alcuni obiettivi comuni, ed in particolare a salvaguardare le garanzie necessarie per quanto concerne l’occupazione e il tenore di vita dei produttori, la sicurezza nell’approvvigionamento di zucchero per tutti i consumatori, un determinato livello dei prezzi e la stabilità del mercato dello zucchero.
46. Ciò detto, il Tribunale sottolinea, però, che ciascuno dei menzionati meccanismi persegue obiettivi specifici o risponde ad esigenze particolari. Per tale motivo il Tribunale giunge alla conclusione che il prelievo alla produzione applicabile allo zucchero C non persegue propriamente gli stessi obiettivi di un dazio doganale o dei prelievi all’importazione o delle restituzioni all’esportazione, previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
47. Il Tribunale analizza, inoltre, le finalità del regime comune degli scambi alle frontiere esterne della Comunità in generale, e dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare. All’interno di tale contesto, il Tribunale fa emergere in modo chiaro l’importanza del divieto di smerciare lo zucchero C sul mercato interno, ed illustra adeguatamente il significato della scelta di sanzionare le violazioni di tale divieto. Tuttavia, secondo il Tribunale, il solo fatto che l’importo, da considerarsi come una sanzione, venga calcolato anche sulla base dei prelievi all’importazione, non basta ancora a trasformarlo in un diritto all’importazione.
48. In considerazione della motivazione fornita nei predetti termini dal Tribunale, anche il secondo argomento della ricorrente deve essere ritenuto infondato.
49. Il primo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
VI – Sul secondo motivo
A – Sulla ricevibilità
1. Argomenti delle parti
50. Ad avviso della Commissione, il secondo motivo di impugnazione è anzitutto irricevibile, poiché riproduce le doglianze e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale e pertanto si risolve, in realtà, in una mera richiesta di riesame del ricorso proposto in primo grado, ciò che esula dalla competenza della Corte.
51. Nella propria replica la Cosun sostiene di non chiedere affatto, con il secondo motivo, un riesame del ricorso proposto in primo grado, bensì di contestare al Tribunale l’erronea interpretazione ed applicazione del diritto comunitario. Conseguentemente, il motivo sarebbe ricevibile.
2. Valutazione
52. Per quanto riguarda la ricevibilità del secondo motivo di impugnazione, occorre prendere le mosse dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale è irricevibile un motivo che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Un siffatto motivo costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, ciò che esula dalla competenza della Corte (14).
53. In base a tale giurisprudenza, il secondo motivo sarebbe irricevibile nel caso in cui con esso la ricorrente si limitasse a riprodurre gli argomenti già presentati in primo grado relativi al presunto difetto di motivazione della decisione contestata, senza indicare l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nella sentenza impugnata (15).
54. I predetti pronunciamenti della Corte naturalmente non possono essere valutati isolatamente e al di fuori del rispettivo contesto.
55. Invero, se il ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuate dal Tribunale, allora nel procedimento di impugnazione possono essere nuovamente sollevate le questioni giuridiche già esaminate in primo grado. Infatti, se il ricorrente non potesse basare così il proprio ricorso su motivi e argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione perderebbe una parte del suo significato (16).
56. Nel presente caso, tuttavia, con il secondo motivo di impugnazione si contesta la valutazione effettuata dal Tribunale in merito ad una questione giuridica sottopostagli. La ricorrente ha indicato con precisione l’errore di diritto contestato al Tribunale, e si duole dell’interpretazione del diritto comunitario sulla quale il detto giudice si è basato (17).
57. Il secondo motivo di impugnazione è, pertanto, ricevibile.
B – Nel merito
1. Argomenti delle parti
58. Ad avviso della Cosun, il Tribunale ha commesso un errore di diritto anche nel caso in cui il prelievo sullo zucchero C non dovesse formalmente corrispondere al concetto di diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79, in quanto il detto giudice, ai punti 40‑46 della sentenza impugnata, ha respinto l’argomento della Cosun secondo cui l’importo riscosso sullo zucchero C deve essere considerato alla stregua di un diritto all’importazione ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, dal momento che esso persegue i medesimi scopi di un dazio doganale che viene fissato sulla base dei prelievi all’importazione applicabili allo zucchero e serve a sottoporre lo zucchero prodotto fuori quota e non esportato a condizioni analoghe a quelle previste per lo zucchero importato da Stati terzi.
59. La Commissione, che in via principale considera irricevibile il motivo di cui trattasi, chiede in subordine che la Corte lo voglia respingere in quanto infondato.
2. Valutazione
60. La ricorrente lamenta, in primo luogo, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il prelievo riscosso sullo zucchero C persegue le medesime finalità dei dazi doganali. A tal proposito la ricorrente contesta al Tribunale di non aver indicato quale sarebbe la specifica finalità perseguita dal prelievo sullo zucchero C e quali differenze vi sarebbero rispetto ai dazi doganali per quanto riguarda le rispettive finalità.
61. In realtà, dalla sentenza del Tribunale, e in particolare dai punti 43, 44 e 45, risulta che il detto giudice non si è limitato ad analizzare le finalità perseguite dai prelievi all’importazione e dalle restituzioni all’esportazione, ma ha anche illustrato le finalità perseguite dal sistema dell’organizzazione dei mercati dello zucchero e il significato che in tale contesto assumono le disposizioni concernenti lo zucchero C, comprese quelle relative al prelievo.
62. La prima parte del secondo motivo deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata.
63. Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente lamenta, altresì, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che dalle modalità di commisurazione (dell’entità) dell’importo riscosso sullo zucchero C non esportato risulterebbe che tale prelievo deve essere considerato alla stregua di un prelievo doganale.
64. A tal proposito è sufficiente richiamare i punti 44, 45 e 46 della sentenza del Tribunale, dai quali risulta chiaramente che il fatto che per calcolare l’entità dell’importo suddetto si debba fare riferimento al prelievo all’importazione, non significa che l’importo in questione si trasformi in un prelievo di tal natura.
65. In tale contesto la ricorrente fa poi riferimento ad un ‘considerando’ del regolamento (CEE) n. 2645/70 (18). Occorre però rilevare come si tratti di un regolamento d’attuazione, che peraltro nel frattempo è stato abrogato.
66. Si deve inoltre ricordare, per quanto riguarda l’efficacia giuridica del regolamento n. 2645/70 o del regolamento n. 2670/81, oggetto del presente procedimento, che si tratta di regolamenti della Commissione. Essi, benché diano attuazione a regolamenti del Consiglio, non possono, tuttavia, modificare fondamentali classificazioni giuridiche contenute in disposizioni di rango più elevato, né possono introdurre una classificazione giuridica dalle stesse non prevista, come, ad esempio, la qualificazione giuridica di prelievo all’importazione.
67. Il secondo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
VII – Sul terzo motivo
A – Argomenti delle parti
68. Nella prima parte del terzo motivo di impugnazione la Cosun sostiene la tesi secondo cui il Tribunale, nel valutare il secondo motivo del ricorso di primo grado, si sarebbe pronunciato esorbitando dall’oggetto della controversia, come definito dall’atto introduttivo.
69. Benché con il suddetto motivo del ricorso di primo grado non si fosse messa in discussione la validità del regolamento n. 2670/81, il Tribunale, ai punti 58‑62 della sentenza impugnata, avrebbe infatti implicitamente valutato la validità del citato regolamento alla luce dei principi generali del diritto. In tal modo il Tribunale si sarebbe pronunciato esorbitando dall’oggetto della controversia come definito dal ricorso introduttivo della Cosun, così violando il principio processuale secondo cui è l’atto di ricorso a fissare i limiti della controversia.
70. In relazione alla prima parte del terzo motivo di impugnazione, secondo la Commissione dai punti 58‑62 della sentenza impugnata non risulta affatto che il Tribunale abbia sottoposto ad esame la validità del regolamento n. 2670/81.
71. Nella seconda parte del terzo motivo di impugnazione la Cosun osserva che il Tribunale a torto si sarebbe rifiutato di valutare il terzo motivo del ricorso di primo grado, col quale essa ricorrente aveva sostenuto che la Commissione aveva l’obbligo, sulla base dei principi di certezza del diritto, di uguaglianza e di equità, di esaminare l’istanza di sgravio al di fuori dei limiti imposti dal summenzionato regolamento, qualora si fosse ritenuto non applicabile l’art. 13 del regolamento n. 1430/79.
72. In merito alla seconda parte del terzo motivo di impugnazione, la Commissione osserva che il Tribunale avrebbe valutato congiuntamente i motivi del ricorso di primo grado indicati dalla Cosun come «secondo» e «terzo», qualificandoli come «prima parte del secondo motivo» e «seconda parte del secondo motivo». Conseguentemente, il Tribunale avrebbe compiutamente valutato il cosiddetto «terzo» motivo del ricorso di primo grado ai punti 57‑62 della sentenza impugnata.
B – Valutazione
73. La prima parte del terzo motivo di impugnazione verte essenzialmente sulla questione se il Tribunale abbia esorbitato dai limiti della controversia. La società impugnante, che rimprovera al Tribunale di aver esaminato la validità di un atto giuridico – segnatamente del regolamento n. 2670/81 – la cui legittimità essa stessa, in qualità di ricorrente, non aveva contestato dinanzi al detto giudice, potrebbe aver frainteso in modo grossolano il tenore letterale della sentenza.
74. Ai punti 56‑62, infatti, il Tribunale fa sì riferimento al suddetto regolamento, ma non ne esamina la validità. Piuttosto, il Tribunale menziona tale atto solo per fornire una descrizione completa della situazione normativa pertinente. È evidente, infatti, che il regolamento n. 2670/81 rientra tra le fonti giuridiche che disciplinano il prelievo sullo zucchero C.
75. La ricorrente ha lamentato, dinanzi al Tribunale, la violazione, da parte della Commissione, di tre principi giuridici. In sede di valutazione dell’esistenza di un’eventuale deroga per motivi d’equità, il Tribunale, al punto 58, ha fatto riferimento ad una deroga espressamente prevista alla riscossione del prelievo sullo zucchero C, e da ciò ne ha tratto la conclusione che deroghe in altri casi non sono consentite. Poiché la disciplina di tale deroga espressa è contenuta nel regolamento n. 2670/81, era ovvio che tale atto venisse citato.
76. In modo analogo, il Tribunale ha fatto riferimento al regolamento n. 2670/81 al punto 62, a proposito del principio della certezza del diritto. Qui il Tribunale ha dovuto citare, quale fonte normativa dell’importo dovuto a titolo di prelievo, per l’appunto anche una norma del suddetto regolamento.
77. Non c’è bisogno di procedere ad una scrupolosa lettura giuridica delle considerazioni svolte dal Tribunale per rendersi conto che le osservazioni sollevate dalla ricorrente nella prima parte del terzo motivo di impugnazione sono addirittura manifestamente infondate.
78. Per valutare la censura, mossa dalla ricorrente nella seconda parte del terzo motivo, e cioè che il Tribunale non avrebbe esaminato il terzo motivo del suo ricorso di primo grado, occorre tener presente la struttura della sentenza e il procedimento dinanzi al Tribunale.
79. Mentre il secondo motivo del ricorso di primo grado concerne i soli principi di uguaglianza e di equità, il terzo motivo di tale ricorso richiama, invece, i principi della certezza del diritto, di uguaglianza e di equità.
80. Il Tribunale ha preso in esame tutti i suddetti principi. Ha preso in considerazione il principio di uguaglianza ai numeri 59‑61; ha verificato l’eventuale esistenza di una deroga per motivi d’equità ai punti 57 e 58; infine si è occupato del principio della certezza del diritto al punto 62.
81. Il Tribunale ha, quindi, preso in esame tutti e tre i principi. Le difficoltà della ricorrente a ritrovare nella sentenza i motivi esposti nel proprio ricorso di primo grado dipendono presumibilmente anche dal fatto che tali motivi in parte si sovrappongono. Del resto, per rendere meglio comprensibili tali motivi, già il giudice relatore, nel procedimento dinanzi al Tribunale, li aveva più chiaramente articolati nella propria relazione d’udienza.
82. Il terzo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto nella sua interezza in quanto infondato.
VIII – Sul quarto motivo
A – Sulla ricevibilità
1. Argomenti delle parti
83. Ad avviso della Commissione il quarto motivo di impugnazione è irricevibile. La prima e la seconda parte del quarto motivo consisterebbero, infatti, nella ripetizione dei motivi di ricorso già dedotti dinanzi al Tribunale, e quindi non soddisferebbero i requisiti di motivazione imposti dall’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte e dall’art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte. La terza parte del quarto motivo, relativa al differente trattamento della Cosun e degli altri produttori di zucchero C, costituirebbe, invece, una nuova censura, sulla quale il Tribunale non si è potuto pronunciare. Il quarto motivo di impugnazione sarebbe, pertanto, irricevibile.
84. In merito alla contestazione secondo cui il quarto motivo conterrebbe anche un nuovo argomento, la Cosun replica di essersi limitata a sviluppare ulteriormente gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Il quarto motivo sarebbe, pertanto, ricevibile.
2. Valutazione
a) Sulla prima e sulla seconda parte del quarto motivo
85. A proposito dell’eccezione di irricevibilità mossa dalla Commissione in relazione alla prima parte del quarto motivo di impugnazione, occorre rilevare che la ricorrente aveva già sollevato nel proprio ricorso introduttivo del procedimento dinanzi al Tribunale sia la censura secondo cui lo zucchero C di cui trattasi avrebbe lo status di prodotto importato, sia la censura secondo cui il prelievo sullo zucchero C rientrerebbe tra le risorse proprie della Comunità.
86. Si tratta, quindi, di censure che non solo risultano fondate su argomenti non particolarmente penetranti, ma che soprattutto sono state già dedotte dinanzi al Tribunale e che, pertanto, sono irricevibili.
87. Per quanto concerne la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, vale a dire l’argomentazione basata sulla sentenza De Haan (19), un confronto con il ricorso di primo grado dimostra che la ricorrente si è limitata, in sostanza, a ripetere la stessa argomentazione. Non può ritenersi sufficiente la mera affermazione di voler contestare la sentenza del Tribunale con tale argomentazione. Se, invece, si qualifica l’allegazione in questione come esorbitante dal contenuto del ricorso di primo grado, allora la si dovrebbe qualificare come nuovo argomento e, quindi, come motivo nuovo irricevibile.
88. La prima e la seconda parte del quarto motivo di impugnazione sono, pertanto, irricevibili.
b) Sulla terza parte del quarto motivo
89. Nella terza parte del quarto motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di affrontare la questione del diverso trattamento dei produttori di zucchero C come la Cosun rispetto ad altri produttori di zucchero C.
90. Si tratta di un’argomentazione che, in tali termini, non era stata presentata dinanzi al Tribunale. Nell’attuale procedimento d’impugnazione si tratta, in sostanza, di stabilire se anche una nuova argomentazione o nuovi argomenti debbano essere considerati come motivi nuovi.
91. A tal fine occorre prima di tutto prendere in esame lo stesso regolamento di procedura della Corte. Da esso risulta, infatti, che non tutte le versioni linguistiche delle sue disposizioni concernenti l’impugnazione impiegano il termine «argomenti». La versione tedesca dell’art. 112, ad esempio, a differenza della versione francese e di quella olandese, si limita a parlare di «Rechtsmittelgründe» [motivi di diritto], senza menzionare separatamente i correlativi «argomenti».
92. Inoltre, nella versione francese dell’art. 117, per riferirsi alle nuove allegazioni, come pure nell’art. 112, si utilizza il termine «moyen», mentre la versione tedesca e quella olandese utilizzano termini completamente diversi, e cioè, rispettivamente, «Gesichtspunkt» [punto di vista] e «grond».
93. Dalla lettera del regolamento di procedura della Corte risulta quanto meno che per il diritto processuale non rileva soltanto il «motivo di diritto» nel senso formale, di cui all’art. 112.
94. A tal proposito, occorre prima di tutto ricordare la costante giurisprudenza della Corte, in base alla quale, ai sensi dell’art. 116 del regolamento di procedura della Corte, nel corso del procedimento d’impugnazione non possono essere più dedotti nuovi motivi, a meno che essi si basino su circostanze di fatto o di diritto emerse per la prima volta durante tale procedimento. In caso contrario, una parte potrebbe sottoporre alla Corte una controversia ben più ampia di quella di cui era stato originariamente investito il Tribunale (20).
95. In sede di impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (21).
96. Similmente a quanto accaduto nella causa Dansk Rørindustri e a., dove la ricorrente non aveva fatto valere il motivo di annullamento fondato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento per effetto dell’applicazione degli orientamenti, anche nel presente caso la Cosun non ha sollevato, già dinanzi al Tribunale, una censura corrispondente alla terza parte del quarto motivo di impugnazione.
97. L’irricevibilità dell’argomentazione della ricorrente potrebbe essere desunta anche dalla sentenza della Corte nella causa Atlanta (22), secondo la quale un’argomentazione che modifica il fondamento della responsabilità costituisce un motivo nuovo. Ciò vale a fortiori nel presente caso, in cui la Cosun fa riferimento, nel procedimento d’impugnazione, ad un aspetto della parità di trattamento diverso da quello discusso nel procedimento dinanzi al Tribunale.
98. La Corte ha parimenti qualificato come nuovo un argomento col quale, in sede di procedimento d’impugnazione, veniva prospettata una diversa interpretazione dell’ambito d’applicazione del parametro di giudizio rilevante nel procedimento (23).
99. L’atteggiamento restrittivo della Corte emerge anche dalla sentenza nelle cause riunite IPK-München, in cui la Corte ha respinto un’allegazione in quanto nuova e, dunque, irricevibile, perché la Commissione aveva dedotto un determinato argomento per la prima volta nel procedimento d’impugnazione (24).
100. In base a questo atteggiamento restrittivo della Corte, risulta decisivo stabilire se l’argomento contenga nuovi elementi (25), oppure si limiti a sviluppare un argomento già dedotto (26). In ogni caso, la distinzione tra «motivo» e «argomento» è, di per sé, poco significativa (27).
101. Un’altrettanto rigorosa tendenza emerge della giurisprudenza della Corte, allorché si tratta di un’allegazione che viene dedotta per la prima volta in udienza, anziché nell’atto di impugnazione (28).
102. Infine, nel presente caso non è nemmeno possibile ritenere che l’allegazione della Cosun costituisca semplicemente, ai sensi della giurisprudenza della Corte, uno sviluppo di un argomento già dedotto dinanzi al Tribunale.
103. Si tratta, pertanto, di un nuovo argomento che, in base alla giurisprudenza della Corte, non può essere preso in considerazione nel procedimento d’impugnazione. La soluzione preferibile consiste, quindi, nel paragonarlo ad una autonoma censura che viene presentata per la prima volta nel procedimento d’impugnazione (29).
104. Poiché, dunque, la terza parte del quarto motivo costituisce un motivo irricevibile nella fase di impugnazione, essa deve essere considerata irricevibile.
IX – Sulle spese
105. Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima statuisce sulle spese quando l’impugnazione è respinta oppure quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte stessa. In base all’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che in virtù dell’art. 118 del medesimo regolamento si applica nel procedimento d’impugnazione, la parte soccombente deve essere condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese e questa è rimasta soccombente, la ricorrente deve essere condannata alle spese.
X – Conclusione
106. In base a quanto sopra esposto, propongo alla Corte di decidere come segue:
1) l’impugnazione è respinta;
2) la ricorrente è condannata alle spese del procedimento.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – V. la parallela domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun UA contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
3 – Decisione REM 19/01, C(2002) 1580.
4 – Sentenza 7 dicembre 2004, causa T‑240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (Racc. pag. I‑4237).
5 – GU L 177, pag. 4.
6 – GU L 262, pag. 14.
7 – GU L 346, pag. 29.
8 – GU L 336, pag. 26.
9 – GU L 175, pag. 1, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 (GU L 286, pag. 1).
10 – Causa C‑248/04, attualmente pendente, cit. alla nota 2.
11 – GU L 302, pag. 1.
12 – GU L 253, pag. 1.
13 – Sentenze 17 luglio 1997, causa C‑90/94, Haahr Petroleum (Racc. pag. I‑4085, punto 20), e 2 aprile 1998, causa C‑213/96, Outokumpu (Racc. pag. I‑1777, punto 20).
14 – V., tra le tante, sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I‑5291, punto 35); 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Mediatore/Lamberts (Racc. pag. I‑2803, punto 77), e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag. I‑10091, punto 47).
15 – Sentenza 30 giugno 2005, causa C‑286/04 P, Eurocermex SA/UAMI (Racc. pag. I‑5797, punti 50 e 51).
16 – Ordinanza 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/Parlamento (Racc. pag. I‑13355, punto 39), e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C‑199/01 P e C‑200/01 P, IPK-München GmbH/Commissione (Racc. pag. I‑4627, punto 50), 13 gennaio 2005, causa C‑254/03 P, Eduardo Vieira/Commissione (Racc. pag. I‑237, punto 32), e 7 luglio 2005, causa C‑208/03 P, Jean-Marie Le Pen/Parlamento (Racc. pag. I‑6051, punto 40).
17 – Sentenze IPK‑München GmbH/Commissione, cit. alla nota 16 (punto 51), Eduardo Vieira/Commissione, cit. alla nota 16 (punto 34), nonché Jean‑Marie Le Pen/Parlamento, cit. alla nota 16 (punto 41).
18 – Regolamento (CEE) della Commissione 28 dicembre 1970, n. 2645, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima (GU L 283, pag. 48).
19 – Sentenza 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan (Racc. pag. I‑5003).
20 – Sentenze 21 giugno 2001, cause riunite da C‑280/99 P a C‑282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. I‑4717, punto 67); 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑8147, punto 74); 9 settembre 1999, causa C‑64/98 P, Petrides/Commissione (Racc. pag. I‑5187, punto 18), nonché 29 maggio 1997, causa C‑153/96 P, De Rijk/Commissione (Racc. pag. I‑2901, punto 18).
21 – Sentenze 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I‑5425, punto 165); 11 novembre 2004, cause riunite C‑183/02 P e C‑187/02 P, Daewoo e a./Commissione (Racc. pag. I‑10609, punto 59), e cause riunite C‑186/02 P e C‑188/02 P, Ramondín e a./Commissione (Racc. pag. I‑10653, punto 60), nonché sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio e Commissione, cit. alla nota 20 (punto 74).
V. le sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 59); 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I‑3111, punto 62), e 10 aprile 2003, causa C‑217/01 P, Hendrickx/Cedefop (Racc. pag. I‑3701, punto 37).
22 – Sentenza 14 ottobre 1999, causa C‑104/97 P, Atlanta/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I‑6983, punto 27).
23 – Sentenze Daewoo e a./Commissione, cit. alla nota 21 (punti 59‑64), e Ramondín e a./Commissione, cit. alla nota 21 (punti 60‑65).
24 – Sentenza IPK‑München GmbH/Commissione, cit. alla nota 16 (punti 55 e segg.).
25 – Sentenza 17 maggio 2001, causa C‑450/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3947, punto 36).
26 – Sentenza 20 ottobre 1994, causa C‑76/93 P, Scaramuzza/Commissione (Racc. pag. I‑5173, punto 18).
27 – V. sentenza Moccia Irme e a./Commissione, cit. alla nota 20 (punti 64 e segg.).
In senso opposto, v. le conclusioni dell’avvocato generale Léger, presentate il 12 marzo 2002 nella causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione (sentenza 6 marzo 2003) (Racc. pag. I‑2125, paragrafi 55 e segg.).
28 – Sentenza 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P, BioID AG/UAMI (Racc. pag. I‑7975, punti 56 e segg.).
29 – Sulla irricevibilità della stessa, v. sentenza Petrides/Commissione, cit. alla nota 20 (punto 18).
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