CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 6 marzo 2008 1(1)
Cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P
Repubblica federale di Germania
contro
Kronofrance SA
e
Glunz AG,
OSB Deutschland GmbH
contro
Kronofrance SA
Convenuta in primo grado in entrambe le cause:
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale – Aiuti di Stato – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Diritto degli “interessati” – Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento»
1. Oggetto delle presenti cause sono i ricorsi che la Repubblica federale di Germania, nonché la Glunz AG e la OSB Deutschland GmbH (2), hanno proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1° dicembre 2004, Kronofrance/Commissione (3). Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 25 luglio 2001, relativa a un aiuto che la Repubblica federale di Germania intendeva concedere all’impresa Glunz (4). Nella decisione controversa, in seguito all’esame preliminare ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, la Commissione delle Comunità europee aveva stabilito che la misura in questione costituiva un aiuto compatibile con il mercato comune e che non vi era quindi motivo di sollevare obiezioni alla concessione di tale aiuto.
2. Tali ricorsi sollevano, in sostanza, due problemi giuridici.
3. Il primo problema verte sulla portata dei diritti riconosciuti agli «interessati» nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato. La Corte viene nuovamente invitata ad esaminare le condizioni di ricevibilità applicabili ai ricorsi di annullamento diretti contro una decisione della Commissione adottata sul fondamento dell’art. 88, n. 3, CE.
4. Il secondo problema riguarda l’interpretazione data dal Tribunale alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, adottata dalla Commissione con comunicazione del 7 aprile 1998 (5). Tale disciplina stabilisce le modalità di calcolo dell’«intensità massima ammissibile» degli aiuti regionali all’investimento. Essa prevede, a tale riguardo, vari criteri di valutazione, tra cui un fattore relativo alla concorrenza sul mercato. Si controverte sul metodo con cui tale fattore è stato calcolato dalla Commissione che è in causa nei casi di specie. Alla Corte si chiede, in particolare, se il Tribunale, controllando la valutazione della Commissione relativa al metodo di calcolo di detto fattore, non abbia oltrepassato i limiti della sua competenza e se, in ogni caso, non abbia commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle regole stabilite da detta disciplina.
5. Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte di respingere tali ricorsi.
6. Sosterrò, anzitutto, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell’esame della ricevibilità del ricorso proposto dalla Kronofrance SA (6). A tale proposito, rileverò che il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza elaborata dalla Corte nelle sentenze Cook/Commissione (7) e Matra/Commissione (8), successivamente confermata con sentenza 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (9).
7. Dimostrerò poi perché, a mio parere, il Tribunale potesse esercitare un controllo completo sulla valutazione della Commissione relativa al metodo di calcolo dell’intensità massima ammissibile dell’aiuto.
8. Infine, esporrò i motivi per i quali, a mio parere, il Tribunale poteva legittimamente ritenere che il calcolo del fattore concorrenza dovesse tenere conto non solo delle capacità strutturali del mercato, ma anche dell’esistenza di un declino dello stesso.
I – Normativa comunitaria
9. Presenterò, anzitutto, gli articoli pertinenti del Trattato CE, prima di precisare le disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 659/1999 (10) e gli orientamenti definiti dalla disciplina multisettoriale.
A – Trattato
10. Ai sensi dell’art. 87 CE, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza intracomunitaria, sono oggetto di un divieto di principio, accompagnato dalle deroghe elencate all’art. 87, nn. 2 e 3, CE.
11. L’art. 87, n. 2, CE enumera gli aiuti compatibili ipso iure con il mercato comune. Si tratta degli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e degli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania per compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione del territorio di questo Stato membro.
12. L’art. 87, n. 3, CE precisa quali aiuti possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune. Tra questi figurano gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove si abbia una grave forma di sottoccupazione.
13. Per garantire l’attuazione di tali disposizioni, il Trattato e, in particolare, l’art. 88 CE, istituisce una procedura di controllo e di previa autorizzazione degli aiuti di Stato, in cui il ruolo principale è devoluto alla Commissione.
14. L’art. 88, n. 2, CE, attribuisce infatti alla Commissione il compito di valutare la compatibilità degli aiuti con l’art. 87 CE. Ai sensi del primo comma di tale disposizione, «[q]ualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato».
15. L’art. 88, n. 3, CE, impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e vieta loro di dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione sia pervenuta a una decisione conformemente all’art. 88, n. 2, primo comma, CE.
16. Pertanto, come rileverò nella mia analisi, il procedimento di esame di cui all’art. 88 CE è composto da due fasi, cioè un esame preliminare della misura progettata e, se del caso, qualora la Commissione dubiti della compatibilità della stessa con il mercato comune, un esame più approfondito, diretto a consentirle di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (11). A tal fine, conformemente all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione deve invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni.
17. Infine, l’art. 89 CE autorizza il Consiglio dell’Unione europea a stabilire regolamenti ai fini dell’applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE. In forza di tale autorizzazione, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 659/1999.
B – Il regolamento n. 659/1999
18. Il regolamento n. 659/1999 ha codificato la prassi della Commissione in materia di esercizio dei poteri conferitile dall’art. 88 CE. Detto regolamento stabilisce regole precise, formulate conformemente alla giurisprudenza della Corte (12).
19. Infatti, l’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999 riprende, in termini pressoché identici, la definizione data dalla Corte alla nozione di «interessati», nozione che, lo ricordo, costituisce il fulcro delle presenti cause. Nella sentenza 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (13), la Corte ha dichiarato che gli interessati sono le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell’aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali (14). L’art. 1, lett. h), di tale regolamento definisce la nozione di «interessati» come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».
20. L’art. 4 del medesimo regolamento riguarda l’esame preliminare cui la Commissione deve procedere quando uno Stato membro le notifichi un progetto diretto a istituire o modificare un aiuto.
21. Ai sensi di tale disposizione, la Commissione può adottare tre tipi di decisioni. Essa può decidere che la misura notificata non costituisce un aiuto. Può inoltre constatare che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune e decidere di non sollevare obiezioni alla concessione dell’aiuto di cui trattasi. Infine, può decidere di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, qualora il progetto di aiuto notificato sollevi dubbi relativamente alla compatibilità dello stesso con il mercato comune.
C – La disciplina multisettoriale
22. Nell’ambito della sua valutazione della compatibilità degli aiuti regionali, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione, oltre agli effetti positivi sullo sviluppo della regione, le ripercussioni che tali aiuti possono avere sulla situazione economica di determinati settori (15).
23. A tal fine, la Commissione ha adottato la disciplina multisettoriale. Tale disciplina fornisce gli orientamenti che consentono alla Commissione di calcolare, caso per caso, l’intensità massima ammissibile degli aiuti regionali all’investimento (16).
24. L’intensità massima dell’aiuto viene calcolata secondo un metodo esposto al punto 3 di detta disciplina. Tale calcolo richiede, anzitutto, che venga determinato il «massimale regionale» dell’aiuto (fattore R), corrispondente all’intensità massima dell’aiuto di cui una grande impresa può beneficiare nella zona assistita, in base al regime di aiuto regionale autorizzato in vigore all’atto della notifica. Se si tratta di un aiuto individuale, si applica il massimale di aiuto previsto per la zona interessata. Il calcolo richiede poi che vengano determinati i tre coefficienti corrispondenti, in primo luogo, alla situazione della concorrenza nel settore considerato (fattore T), in secondo luogo, al rapporto capitale/lavoro (fattore I) e, in terzo luogo, all’impatto regionale dell’aiuto sull’economia della regione interessata (fattore M). L’intensità massima ammissibile dell’aiuto viene quindi calcolata applicando questi tre coefficienti di correzione al massimale regionale dell’aiuto (fattore R).
25. Conformemente ai punti 3.2 e 3.3 della disciplina multisettoriale, il fattore concorrenza serve a stabilire se il progetto proposto sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffra di sovraccapacità strutturale. Per determinare l’eventuale esistenza di tale sovraccapacità, la Commissione confronta, a livello comunitario, il tasso medio di sfruttamento della capacità in tutta l’industria manifatturiera con il tasso medio di sfruttamento della capacità nel (sotto)settore interessato. La Commissione fa riferimento agli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili dati (17).
26. Il punto 3.4 della disciplina multisettoriale è così redatto:
«In mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, la Commissione esaminerà se l’investimento avviene in un settore in declino. A tal fine confronterà l’evoluzione del consumo apparente del prodotto o dei prodotti (…) con il tasso di crescita di tutta l’industria manifatturiera [dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il “SEE”)] [(18)].»
27. Infine, ai sensi del punto 3.10.1 di detta disciplina, al fattore concorrenza sono applicabili quattro coefficienti di correzione. Il valore di tali coefficienti dipende dai seguenti criteri di valutazione:
«i) Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di una grave sovraccapacità strutturale e/o di calo assoluto della domanda: 0,25
ii) Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato in declino, e che può rafforzare una quota di mercato già elevata: 0,50
iii) Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato in declino: 0,75
iv) Assenza di probabili effetti negativi nel senso di cui ai punti i), ii) e iii): 1,00».
28. Ai sensi della disciplina multisettoriale, il mercato del prodotto rilevante comprende, ai fini del calcolo della quota di mercato, i prodotti contemplati dal progetto d’investimento e all’occorrenza i prodotti che possono fungere da sostituti dal punto di vista del consumatore o del produttore. Quanto al mercato geografico, esso è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso, purché le condizioni di concorrenza esistenti si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE (19).
II – Fatti
29. I fatti, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
30. La Glunz, l’impresa tedesca beneficiaria degli aiuti controversi, e la Kronofrance, l’impresa francese ricorrente in primo grado, producono e commercializzano entrambe pannelli di legno.
31. Con lettera 4 agosto 2000, la Repubblica federale di Germania notificava alla Commissione un progetto di aiuto all’investimento di intensità pari al 35% (ossia un totale di EUR 69 797 988) a favore delle società Glunz e OSB per la costruzione di un centro integrato di lavorazione del legno a Nettgau, nel Land della Sassonia‑Anhalt.
32. La Commissione riteneva che la misura notificata costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e che dovesse essere valutata in base alla disciplina multisettoriale. Conformemente alle regole previste da tale disciplina, la Commissione calcolava l’intensità massima dell’aiuto che le imprese potevano ricevere nella suddetta regione, determinando ciascuno dei coefficienti di correzione (fattori T, I e M).
33. Per quanto riguarda la valutazione del coefficiente applicabile al fattore concorrenza, la Commissione ricordava che, conformemente ai punti 3.3 e 3.4 della suddetta disciplina, essa doveva limitare la propria analisi alla determinazione dell’esistenza o dell’assenza di sovraccapacità strutturali nel settore considerato, laddove vi fossero dati sufficienti circa il tasso di sfruttamento delle capacità. Considerando che i due prodotti fabbricati dalla Glunz costituivano gran parte della produzione complessiva di pannelli di legno in Europa e facendo riferimento al livello più basso della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (20), la Commissione sceglieva di basare la sua analisi sui dati relativi al tasso di sfruttamento delle capacità della classe 20.20 della suddetta nomenclatura, nella quale rientra la fabbricazione dei pannelli di legno, nel periodo compreso tra il 1994 e il 1998. La Commissione concludeva che il progetto di investimento in questione implicava un aumento delle capacità in un settore in cui non vi erano sovraccapacità, il che giustificava l’applicazione del coefficiente di correzione 1 al fattore concorrenza.
34. Sulla base di una valutazione dell’aiuto notificato fondata sui criteri stabiliti dalla disciplina multisettoriale, la Commissione esponeva i motivi per cui riteneva che il progetto di aiuto all’investimento previsto dalla Repubblica federale di Germania fosse conforme all’intensità massima dell’aiuto autorizzato (21).
35. Pertanto, il 25 luglio 2001 la Commissione decideva, sul fondamento dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, di non sollevare obiezioni alla concessione dell’aiuto controverso.
III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
36. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2002, la Kronofrance ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa. Con ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, la Glunz e la OSB sono state autorizzate ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
37. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione controversa dopo avere dichiarato ricevibile e fondato il ricorso della Kronofrance.
38. Risulta da detta sentenza che, all’udienza, la Commissione e le intervenienti hanno sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso fondata sul difetto di legittimazione ad agire della Kronofrance. Esse sostenevano che quest’ultima non fosse individualmente interessata dalla decisione controversa, in quanto l’aiuto in questione non incideva sostanzialmente sulla sua posizione sul mercato.
39. Ai punti 29‑46 di detta sentenza, il Tribunale ha quindi esaminato la ricevibilità del ricorso.
40. Basandosi su una giurisprudenza costante, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 32 della sentenza impugnata, che occorreva distinguere le due fasi del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, ossia la fase dell’esame preliminare del provvedimento e la fase formale di esame (22). La prima di queste fasi consentirebbe alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità dell’aiuto, mentre la seconda le consentirebbe di avere un’informazione completa sull’insieme dei dati del caso e la obbligherebbe ad intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni. Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 33 di tale sentenza, che qualora la Commissione rilevi, sulla base del solo esame preliminare dell’aiuto, che quest’ultimo è compatibile con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario (23).
41. Di conseguenza, il Tribunale ne ha dedotto, al punto 34 della sentenza impugnata, che:
«(…) quando, mediante un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione adottata al termine di un esame preliminare, un ricorrente mira a conseguire il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE, il semplice fatto che abbia la qualifica di interessato, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente affinché sia considerato come direttamente e individualmente interessato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE [(24)] (…)».
42. Il Tribunale ha quindi esaminato se la ricorrente potesse essere ritenuta una parte interessata ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999. In base all’analisi della posizione concorrenziale della Kronofrance sul mercato dei pannelli di legno, esso ha dichiarato, al punto 44 della sentenza impugnata, che la ricorrente era una concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e pertanto era una parte interessata.
43. Di conseguenza, il giudice comunitario ha dichiarato ricevibile il ricorso (25).
44. Il Tribunale ha poi proceduto all’analisi dei motivi sollevati dalla Kronofrance. Quest’ultima deduceva sostanzialmente quattro motivi d’annullamento, concernenti, in primo luogo, la violazione dell’art. 87 CE e della disciplina multisettoriale, in secondo luogo, la violazione dell’art. 88, n. 2, CE, in terzo luogo, uno sviamento di potere e, in quarto luogo, una violazione dell’obbligo di motivazione.
45. Il Tribunale ha ritenuto che il primo motivo sollevato dalla Kronofrance fosse fondato e ha quindi annullato la decisione controversa.
46. Con tale primo motivo essa contestava il calcolo della Commissione relativo all’intensità massima ammissibile dell’aiuto e segnatamente al coefficiente di correzione applicabile al fattore concorrenza (fattore T). Essa contestava alla Commissione, in particolare, di non avere esaminato se gli investimenti progettati sarebbero stati effettuati su un mercato in declino e di essersi limitata ad analizzare le capacità strutturali del settore.
47. Dopo avere ricordato, al punto 79 della sentenza impugnata, la portata del potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell’esercizio del suo controllo sugli aiuti di Stato, il Tribunale ha esaminato se essa non avesse commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della disciplina multisettoriale.
48. Se è vero che, al punto 89 di tale sentenza, il Tribunale ha ammesso che, tenuto conto unicamente della sua formulazione, la disciplina multisettoriale poteva essere intesa nel senso sostenuto dalla Commissione, nondimeno esso ha dichiarato che tale disciplina doveva essere interpretata alla luce dell’art. 87 CE e dell’obiettivo da questo perseguito, e cioè quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune.
49. Ai punti 90‑95 di detta sentenza, il Tribunale ha esaminato l’impianto dei punti 3.2‑3.10 della disciplina multisettoriale. Al punto 96 della sentenza impugnata, esso ne ha dedotto che l’applicazione di un coefficiente di correzione pari a 1 al fattore concorrenza implicava la previa constatazione dell’assenza sia di una sovraccapacità strutturale del settore in questione sia di un mercato in declino. A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato la specificità di questi due criteri di valutazione.
50. Ciò considerato, esso ha dichiarato, al punto 97 della sentenza impugnata, che la prima frase del punto 3.4 della disciplina multisettoriale doveva essere interpretata nel senso che, «nel caso in cui i dati relativi allo sfruttamento delle capacità del settore di cui trattasi non le consentano di concludere positivamente per l’esistenza di una sovraccapacità strutturale, la Commissione deve valutare se il mercato di cui trattasi è in declino».
51. Di conseguenza, il Tribunale ha considerato, al punto 103 della sentenza impugnata, che, applicando un coefficiente di correzione pari a 1 al fattore concorrenza senza aver previamente verificato se il progetto di aiuto in questione non venisse realizzato su un mercato in declino, la Commissione aveva commesso un errore di diritto, violando l’art. 87 CE e la disciplina multisettoriale.
52. Il Tribunale ha quindi dichiarato che occorreva accogliere le conclusioni della Kronofrance e annullare la decisione controversa.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
53. Con atti depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 16 e il 18 febbraio 2005, la Repubblica federale di Germania, nonché la Glunz e la OSB, hanno proposto i ricorsi in esame.
54. Con ordinanza del presidente della Corte 13 ottobre 2005, le cause C‑75/05 P e C‑80/05 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
55. Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di respingere il ricorso della Kronofrance. La Glunz e la OSB chiedono altresì che, se del caso, la loro causa sia rinviata dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito.
56. Le ricorrenti chiedono infine la condanna della Kronofrance alle spese relative sia alle impugnazioni che al ricorso proposto dinanzi al Tribunale.
57. In entrambi i procedimenti, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza impugnata. Essa chiede alla Corte di dichiarare il ricorso della Kronofrance irricevibile e, in subordine, infondato, e di condannare quest’ultima alle spese sostenute sia in primo grado che in sede di impugnazione.
58. In entrambi i procedimenti, la Kronofrance chiede il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti alle spese relative sia ai procedimenti dinanzi alla Corte che a quello dinanzi al Tribunale.
V – Analisi giuridica
59. A mio avviso, le ricorrenti sollevano quattro motivi a sostegno della loro impugnazione.
60. Con il primo motivo la Repubblica federale di Germania nonché la Glunz e la OSB fanno valere che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla Kronofrance.
61. Con il secondo motivo, che, a mio parere, è composto da due parti, le ricorrenti contestano la natura e la portata del controllo giurisdizionale effettuato dal Tribunale sulla valutazione della Commissione relativa al calcolo del fattore concorrenza. Esse sostengono che il Tribunale ha oltrepassato i limiti imposti al suo controllo giurisdizionale e ha interpretato erroneamente la disciplina multisettoriale.
62. Con il terzo motivo la Repubblica federale di Germania nonché la Glunz e la OSB sostengono che il Tribunale non ha rispettato le misure di organizzazione del procedimento e, in particolare, l’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale.
63. Infine, con il quarto motivo, la Glunz e la OSB fanno valere che la sentenza impugnata è in contrasto con l’art. 230, secondo comma, CE, in quanto va al di là dei motivi dedotti a sostegno del ricorso d’annullamento proposto dalla Kronofrance.
64. Prima di pronunciarmi sulla fondatezza di tali motivi, desidero svolgere un’osservazione preliminare in merito ai limiti del controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione.
65. Ricordo infatti che, ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo (26).
66. Secondo una giurisprudenza costante, solo il Tribunale è quindi competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, d’altro lato, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi ad essa (27).
67. Per contro, è pacifico che, quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (28).
68. Ciò detto, occorre dunque esaminare i vari motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione.
A – Sul primo motivo, concernente l’erronea valutazione della ricevibilità del ricorso della Kronofrance
69. Con il primo motivo le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale relativa alla legittimazione ad agire della Kronofrance.
1. Argomenti delle parti
70. La Repubblica federale di Germania, nonché la Glunz e la OSB, sostengono che la sentenza impugnata viola l’art. 230, quarto comma, CE, in quanto il Tribunale ha ritenuto che la Kronofrance fosse «direttamente e individualmente interessata» dalla decisione controversa e ha quindi dichiarato ricevibile il ricorso proposto da detta impresa. Tale conclusione errata deriverebbe da un ampliamento eccessivo dell’ambito di applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE e da un’interpretazione errata di tale disposizione alla luce del regolamento n. 659/1999.
71. Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, ai punti 34 e 35 della sentenza impugnata, che qualsiasi persona potenzialmente «interessata» al procedimento formale di esame di un aiuto ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999 dovesse essere considerata direttamente e individualmente interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da una decisione di autorizzazione adottata al termine della fase dell’esame preliminare dell’aiuto, senza che occorresse quindi dimostrare che la posizione concorrenziale della Kronofrance era stata «sostanzialmente» lesa da tale decisione.
72. Orbene, secondo la Repubblica federale di Germania, nonché la Glunz e la OSB, la qualifica di «interessati» ai sensi del regolamento n. 659/1999 non implicherebbe automaticamente il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale. Solo un esame concreto fondato sul rapporto di concorrenza esistente tra il beneficiario dell’aiuto e la Kronofrance sarebbe conforme alla giurisprudenza elaborata dalla Corte nella sentenza Plaumann/Commissione (29). Pertanto, per accertare la legittimazione ad agire della Kronofrance, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la posizione sul mercato di detta impresa venisse modificata in modo sostanziale.
73. Orbene, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Tribunale, la Kronofrance e la Glunz non sarebbero effettivamente in concorrenza sul mercato in questione e, pertanto, la posizione sul mercato della Kronofrance non sarebbe stata sostanzialmente modificata.
74. In proposito, la Repubblica federale di Germania sottolinea che il Tribunale si sarebbe limitato a constatare, ai punti 43 e seguenti della sentenza impugnata, che la Glunz apparteneva a un gruppo di cui farebbero parte altre società attive nel settore del legno in Francia. Nondimeno, tale criterio non sarebbe pertinente in quanto si fonderebbe su considerazioni relative al gruppo e non sulla concorrenza concreta esistente tra le due imprese.
75. Inoltre, la Glunz e la OSB sostengono che l’osservazione del Tribunale, secondo cui le zone di commercializzazione della Kronofrance e della Glunz si sovrapporrebbero, è inesatta. Infatti, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente i dati relativi ai mercati delle due imprese.
76. In base a tali considerazioni, le ricorrenti sostengono che il ricorso della Kronofrance avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.
77. La Commissione condivide, in sostanza, le osservazioni svolte dalle ricorrenti in merito alla violazione dell’art. 230, quarto comma, CE e ricorda a tale riguardo la giurisprudenza della Corte relativa alla legittimazione ad agire dei concorrenti del beneficiario dell’aiuto. Essa fa riferimento in particolare alla sentenza 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (30), nonché alle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione.
78. La Kronofrance afferma invece che il Tribunale ha giustamente dichiarato che essa era una parte interessata ai sensi del regolamento n. 659/1999 e che il suo ricorso, proposto contro la decisione controversa, era ricevibile in quanto essa aveva invocato il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE. La Kronofrance sostiene in particolare che, nel caso in cui non venga avviato il procedimento formale di esame, un concorrente del beneficiario di un aiuto debba unicamente provare la propria condizione di «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, quando il ricorso miri a far tutelare i suoi diritti procedurali. In tal caso, come discenderebbe dalla giurisprudenza costante della Corte e, in particolare, dalla sentenza 16 maggio 2002, ARAP e a./Commissione (31), non occorrerebbe dimostrare che la posizione concorrenziale del ricorrente viene modificata sostanzialmente. Sarebbe sufficiente che gli interessati possano essere danneggiati dalla concessione dell’aiuto, condizione che sussisterebbe nelle presenti cause in quanto esisterebbe un rapporto di concorrenza diretta tra la Kronofrance e la Glunz.
2. Valutazione
79. Col primo motivo la Corte viene invitata, in sostanza, a pronunciarsi sui diritti riconosciuti agli interessati nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, in particolare quando essi propongano ricorso d’annullamento contro una decisione con cui la Commissione rifiuti di avviare la fase formale di esame prevista dall’art. 88, n. 2, CE.
80. L’esame di tale motivo richiede anzitutto che si ricordi lo stato della giurisprudenza in tale materia.
a) La giurisprudenza relativa ai diritti degli interessati nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato
81. Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, le decisioni adottate dalla Commissione hanno come destinatari unicamente gli Stati membri interessati. Questo vale anche qualora una decisione venga resa a seguito di una denuncia che indichi il provvedimento in questione come aiuto statale contrastante con il Trattato (32).
82. Le persone fisiche o giuridiche che intendano proporre ricorso d’annullamento contro tali decisioni devono quindi soddisfare le condizioni stabilite dall’art. 230, quarto comma, CE. Ricordo che tale disposizione subordina il ricorso d’annullamento di qualsiasi persona fisica o giuridica contro una decisione di cui essa non sia destinataria alla duplice condizione che quest’ultima la riguardi direttamente e individualmente. Se l’atto in questione non soddisfa tali condizioni, il ricorso proposto contro di esso è irricevibile.
83. La portata della nozione di «individualmente» interessato è stata definita dalla Corte nella citata sentenza Plaumann/Commissione (33), successivamente confermata da una giurisprudenza costante (34). La Corte ha precisato che un soggetto, che non sia destinatario della decisione impugnata, può sostenere che questa lo riguardi individualmente solo se detta decisione lo concerne a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, lo distingue «alla stessa stregua dei destinatari».
84. Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, la Corte ha ammesso che la nozione di interesse individuale viene applicata in modo particolare, tenendo conto dell’oggetto e delle particolarità delle procedure previste rispettivamente dai nn. 2 e 3 dell’art. 88 CE (35).
85. Come ha ricordato il Tribunale al punto 32 della sentenza impugnata, tale procedimento di controllo è infatti composto da due fasi, che il giudice comunitario ha sempre distinto chiaramente (36).
86. La prima di tali fasi è stata istituita dall’art. 88, n. 3, CE (37). Essa consente alla Commissione, lo ricordo, di procedere a un esame preliminare e semplificato del progetto notificato per formarsi una prima opinione sulla compatibilità di quest’ultimo con il mercato comune (38). Non è prevista la partecipazione di terzi al procedimento. In seguito a tale esame, la Commissione può decidere che la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87 CE. Essa può anche decidere, qualora ne abbia maturato il convincimento, che tale misura costituisce un aiuto di Stato compatibile con il Trattato. Qualora invece incontri gravi difficoltà a valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, la Commissione deve decidere di aprire la fase formale di esame.
87. Si tratta della seconda fase del procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE. Essa deve consentire alla Commissione di chiedere tutti i pareri necessari per valutare, in base a informazioni complete sui dati del caso, la compatibilità della misura notificata con il mercato comune (39). A tal fine, la Commissione è tenuta a raccogliere le osservazioni degli interessati sul progetto di aiuto notificato (40).
88. Come ho rilevato, la nozione di «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è stata definita estensivamente dalla Corte nel senso che comprende le persone, le imprese o le associazioni d’imprese che possano eventualmente essere lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali. Tale definizione, lo ricordo, è stata successivamente sancita dall’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999.
89. Ne consegue che qualsiasi impresa che faccia valere un rapporto di concorrenza, anche potenziale, può vedersi attribuire la qualifica di «interessato», ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, e disporre, in base a tale qualifica, delle garanzie procedurali che le consentono di presentare le proprie osservazioni.
90. Il diritto di ricorso degli interessati è stato dedotto dalla giurisprudenza in base all’art. 88, n. 2, CE, e si fonda sui diritti procedurali loro conferiti da detta disposizione (41).
91. Tale giurisprudenza è stata formulata per la prima volta nelle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione. La Corte ha infatti affermato che, quando la Commissione adotta una decisione di compatibilità di un aiuto, senza avviare il procedimento formale di esame, i beneficiari di tali garanzie procedurali, cioè gli interessati, possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario (42).
92. Infatti, nella prima causa, la Corte ha dichiarato che l’impresa William Cook plc era parte interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE in quanto produceva apparecchiature identiche a quelle dell’impresa beneficiaria dell’aiuto. In tale qualità, essa doveva quindi essere considerata direttamente e individualmente interessata dalla decisione in questione ed era pertanto legittimata a chiedere l’annullamento della stessa sul fondamento dell’art. 230, quarto comma, CE (43).
93. Analogamente, la Corte ha dichiarato, nella seconda causa, che si poteva riconoscere la qualifica di parte interessata all’impresa Matra SA in quanto essa era lesa nei suoi interessi dalla concessione dell’aiuto controverso «nella sua qualità di principale produttore comunitario di autoveicoli monovolume e di futuro concorrente della società [beneficiaria dell’aiuto]». La Corte ha affermato che il ricorso d’annullamento proposto contro la decisione della Commissione era quindi ricevibile (44).
94. Nondimeno, tale ricorso può avere per oggetto unicamente la tutela dei diritti procedurali conferiti agli «interessati» dall’art. 88, n. 2, CE. Essi devono quindi contestare il mancato avvio del procedimento formale di esame (45).
95. Riassumendo, allo stato attuale della giurisprudenza, quando una persona fisica o giuridica proponga un ricorso d’annullamento contro una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, essa deve, da un lato, dimostrare di possedere lo status di parte interessata, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e, dall’altro, fondare la sua azione sul rifiuto della Commissione di avviare il procedimento formale di esame nel cui ambito la ricorrente avrebbe beneficiato di diritti procedurali.
96. Qualora invece contestasse direttamente la fondatezza della valutazione della Commissione, adottata in seguito all’esame preliminare, il ricorrente si troverebbe nella stessa situazione di qualsiasi persona che intendesse contestare una decisione di cui non è destinataria, quale una persona che impugni una decisione adottata al termine del procedimento formale di esame.
97. Infatti, nella citata sentenza Skibsværftsforeningen e a./Commissione, il Tribunale ha chiaramente enunciato che, quando il ricorrente non chieda l’annullamento della decisione della Commissione in quanto essa avrebbe violato l’obbligo di avviare il procedimento formale di esame o in quanto, per tale motivo, non avrebbe rispettato le garanzie procedurali conferitegli da quest’ultimo, si applicano i criteri restrittivi elaborati dalla Corte nella citata sentenza Plaumann/Commissione (46).
98. Pertanto, il semplice fatto che il ricorrente possa essere ritenuto parte interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non è sufficiente per ammettere la ricevibilità del ricorso. L’ammissibilità di quest’ultimo è subordinata alla condizione che il ricorrente dimostri che la decisione di cui trattasi lo lede in ragione di determinate sue qualità particolari o di una situazione di fatto che lo caratterizzano rispetto a chiunque altro (47). La Corte ha ammesso che questo accadrebbe nel caso in cui la posizione sul mercato della ricorrente fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui si tratta (48).
99. Infatti, risulta dalla giurisprudenza che il ricorrente, qualora contesti il rifiuto della Commissione di avviare la fase formale di esame, lamentando la violazione dei propri diritti procedurali, deve dimostrare di essere una parte interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, in quanto i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto di cui trattasi.
100. Se invece il ricorrente contesta la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, egli deve dimostrare che la sua posizione concorrenziale sul mercato viene modificata in modo sostanziale. Il suo accesso al giudice comunitario è quindi meno agevole che nel primo caso.
101. Tale giurisprudenza, negli ultimi anni, è stata oggetto di severe critiche.
102. L’avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni relative alla causa sfociata nella citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, ha affermato che detta giurisprudenza è complicata, illogica e incoerente, in quanto introduce, a suo parere, distinzioni artificiose in termini di accesso alla giurisdizione comunitaria (49). Dopo avere espresso numerose riserve in merito alle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione, l’avvocato generale Jacobs ha infine invitato la Corte a riesaminare e chiarire la sua giurisprudenza proponendole di applicare, in tutti i casi in cui il ricorrente contesti una decisione adottata ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, il criterio dell’interesse diretto ed individuale, indipendentemente dalle ragioni su cui si fonda il ricorso, dato che il requisito dell’interesse individuale, a suo parere, è diverso dalla nozione di parte interessata.
103. Anche se le presenti cause non costituiscono il contesto più appropriato per proporre un nuovo approccio a tale materia, nondimeno desidero svolgere alcune osservazioni.
104. È vero che la distinzione operata dal giudice comunitario per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità dei ricorsi proposti contro una decisione adottata sul fondamento dell’art. 88, n. 3, CE è criticabile. Infatti, tale giurisprudenza porta in definitiva a limitare i diritti conferiti agli interessati nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato. La Corte riconosce diritti a tali soggetti quando essi fanno valere, a sostegno del loro ricorso, una violazione delle proprie garanzie procedurali, e al contempo li nega quando essi intendano contestare la fondatezza stessa della decisione di valutazione dell’aiuto. Tale giurisprudenza solleva interrogativi e non attribuisce un contenuto chiaro all’art. 88, n. 3, CE.
105. L’accesso alla giurisdizione comunitaria, tuttavia, è uno dei settori che più di qualunque altro, a mio parere, esige che il diritto sia chiaro e coerente. Le restrizioni al diritto delle persone di ottenere un controllo giurisdizionale delle norme e dei provvedimenti applicati dalle istituzioni nella loro attività o per la loro situazione devono essere facilmente comprensibili.
106. Orbene, distinguere le condizioni di ricevibilità di un unico ricorso proposto contro un’unica decisione nell’ambito di un’azione avente lo stesso oggetto è effettivamente artificioso. Infatti, l’obiettivo perseguito dal ricorrente, a mio avviso, è lo stesso a prescindere dalla circostanza che egli invochi la salvaguardia dei suoi diritti procedurali ovvero contesti la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto. In entrambi i casi, il ricorrente, con il proprio ricorso, mira a far avviare la fase formale di esame dell’aiuto.
107. Inoltre, tale distinzione rende delicato il compito del giudice comunitario, in quanto non è sempre agevole, leggendo un ricorso di annullamento, distinguere tra i due casi.
108. Di conseguenza, mi sembra che in futuro la Corte dovrebbe rendere tale giurisprudenza più semplice e più coerente, definendo le condizioni di ricevibilità applicabili ai ricorsi diretti contro decisioni in materia di aiuti di Stato unicamente in funzione dell’oggetto del ricorso, e non in base ai motivi dedotti a sostegno dello stesso.
109. La Corte dovrebbe quindi ammettere che una persona, quando contesta la fondatezza della valutazione della Commissione adottata al termine dell’esame preliminare, contesta necessariamente il mancato avvio del procedimento formale di esame e mira pertanto a ottenere la tutela dei propri diritti procedurali. Tale ricorso ha lo scopo di far avviare il procedimento formale di esame, nel cui ambito il ricorrente può presentare osservazioni, e si tratta del suo unico scopo, a prescindere dal motivo addotto.
110. Pertanto, propongo alla Corte di applicare la giurisprudenza elaborata nelle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione a tutti i ricorsi diretti contro decisioni adottate sul fondamento dell’art. 88, n. 3, CE.
111. Tale soluzione consentirebbe, da un lato, di offrire ai singoli un più ampio accesso alla giurisdizione comunitaria. La giurisprudenza generata dalle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione discende chiaramente dalla volontà della Corte di estendere la tutela giurisdizionale ai soggetti che non siano in grado di dimostrare, in quella fase del procedimento, che essi soddisfano i criteri troppo restrittivi elaborati nel contesto della citata sentenza Plaumann/Commissione. A tale riguardo, si deve ricordare che non esiste alcuna forma di pubblicità che informi i terzi dei progetti di aiuto notificati. Nella sentenza Heineken Brouwerijen (50), la Corte aveva infatti precisato che l’art. 88, n. 3, CE «non esige che la notifica alla Commissione, da parte di uno Stato membro, di progetti diretti ad istituire o modificare aiuti sia immediatamente portata a conoscenza di ogni interessato, poiché tale obbligo incombe alla sola Commissione allorché questa inizia il procedimento contemplato dall’art. [88, n. 2, CE]» (51). Per contro, la decisione che chiude la fase di esame preliminare viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma pur sempre in forma sintetica. Quanto al testo della decisione indirizzata allo Stato membro interessato, esso è disponibile unicamente nella lingua facente fede. Viste le informazioni che figurano in detta decisione, coloro che intendano proporre un ricorso d’annullamento contro la stessa non possono disporre di informazioni sufficienti per dimostrare, nel proprio atto introduttivo, di essere individualmente interessati secondo i criteri elaborati dalla Corte nella citata sentenza Plaumann/Commissione (52).
112. Tale soluzione consentirebbe, dall’altro lato, di rafforzare il controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione. Infatti, non si deve dimenticare che la Commissione dispone di una competenza esclusiva in materia di controllo degli aiuti di Stato. Riconoscere ai concorrenti, come a qualsiasi altra persona i cui interessi possano essere lesi dalla misura considerata, il diritto di contestare una decisione con cui, senza avviare il procedimento formale di esame, la Commissione decida che una misura notificata non costituisce un aiuto o costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune, rafforza il controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione e, a fortiori, l’applicazione delle regole del Trattato in materia di aiuti di Stato.
113. Inoltre, una volta che il procedimento formale di esame sia stato avviato e gli interessati abbiano potuto presentare le loro osservazioni nell’ambito dello stesso, il ricorso proposto contro la decisione della Commissione mira incontestabilmente a rimettere in discussione la fondatezza stessa della sua valutazione. È quindi evidente che chiunque intenda proporre un ricorso contro tale decisione dovrà far valere un interesse particolare e dimostrare che, conformemente ai criteri elaborati dalla Corte nella citata sentenza Cofaz e a./Commissione, la sua posizione concorrenziale sul mercato viene modificata in modo sostanziale.
b) Valutazione alla luce delle presenti cause
114. Nonostante le riserve che erano state formulate nei confronti della citata giurisprudenza Cook/Commissione e Matra/Commissione, la Grande Sezione della Corte ha nondimeno confermato tale giurisprudenza nella citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (53). Detta sentenza è stata pronunciata un anno dopo la sentenza impugnata.
115. Come risulta, in particolare, dai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la ricevibilità del ricorso d’annullamento proposto dalla Kronofrance alla luce della giurisprudenza elaborata dalla Corte nelle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione. Detta impresa, lo ricordo, contestava alla Commissione la violazione dei suoi diritti procedurali, per avere rifiutato di avviare la fase formale di esame che le avrebbe consentito, in quanto interessata, di presentare osservazioni in merito alla concessione dell’aiuto previsto. Il Tribunale ha quindi ricordato che «quando, mediante un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione adottata al termine di un esame preliminare, un ricorrente mira a conseguire il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE, il semplice fatto che abbia la qualifica di interessato, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente affinché sia considerato come direttamente e individualmente interessato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE» (54). A mio parere, tale conclusione è perfettamente conforme alla giurisprudenza elaborata dalla Corte nelle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione e successivamente confermata nella citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum.
116. Il Tribunale ha quindi esaminato, ai punti 36‑44 della sentenza impugnata, se la ricorrente potesse essere considerata una «parte interessata» ai sensi dell’art. 1, lett. h, del regolamento n. 659/1999. A tal fine, il giudice comunitario ha proceduto a un’analisi della posizione concorrenziale della Kronofrance sul mercato dei pannelli di legno.
117. Conformemente alla giurisprudenza citata, il Tribunale non era tenuto a esaminare se gli interessi della ricorrente fossero lesi in modo sostanziale. Gli bastava dimostrare che la posizione della Kronofrance sul mercato in questione poteva essere lesa dalla concessione dell’aiuto previsto.
118. Nell’ambito del suo libero apprezzamento dei fatti, il Tribunale ha proceduto, ai punti 38‑44 della sentenza impugnata, a un’analisi della posizione concorrenziale della Kronofrance sul mercato rilevante. Innanzi tutto, il Tribunale ha constatato che la ricorrente e l’impresa beneficiaria sono presenti sullo stesso mercato di prodotti, cioè quello della fabbricazione dei pannelli di legno. Ha quindi rilevato che il mercato geografico di riferimento è effettivamente quello del SEE, nel quale si collocano e si sovrappongono le zone di commercializzazione delle due imprese. Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 44 della sentenza impugnata, che la ricorrente è senz’altro una concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e può pertanto essere qualificata «parte interessata» ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999.
119. Tale dimostrazione mi sembra sufficiente, vista l’analisi della concorrenza che aveva effettuato la Corte nell’ambito delle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione.
120. Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale abbia dichiarato giustamente che la Kronofrance era una parte interessata ai sensi del regolamento n. 659/1999 e quindi era legittimata ad agire nell’ambito del ricorso d’annullamento proposto contro la decisione controversa.
121. Di conseguenza, tale motivo, a mio parere, dev’essere dichiarato infondato.
B – Sul secondo motivo, concernente un’interpretazione erronea della disciplina multisettoriale e una violazione dell’art. 87 CE
122. Tale motivo si compone, a mio parere, di due parti. A sostegno della prima parte, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, valutando l’esame del fattore concorrenza operato dalla Commissione, ha oltrepassato i limiti della propria competenza giurisdizionale. A sostegno della seconda parte, le ricorrenti affermano che, in ogni caso, esso ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della disciplina multisettoriale, dichiarando che tale fattore andava valutato non solo in base alle capacità strutturali del settore considerato, ma anche esaminando se gli investimenti in questione non fossero stati realizzati su un mercato in declino.
1. Argomenti delle parti
123. La Repubblica federale di Germania, nonché la Glunz e la OSB, sostenute dalla Commissione, fanno valere che il Tribunale ha applicato erroneamente l’art. 87, n. 3, CE e la disciplina multisettoriale.
124. Il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti del suo potere di controllo giurisdizionale interpretando la disciplina multisettoriale e procedendo a proprie valutazioni economiche. Esso avrebbe quindi trascurato l’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per l’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, nel cui ambito essa ha adottato e applicato tale disciplina. Orbene, il Tribunale avrebbe interpretato detta disciplina, e in particolare i relativi punti 3.2, 3.4 e 3.10, in modo contrario alla lettera, al senso e allo scopo della stessa, laddove ha ritenuto che le ripercussioni sul mercato dell’aiuto regionale previsto andassero valutate non solo in base allo sfruttamento delle capacità nel settore in questione, ma anche tenendo conto dell’esistenza di un mercato in declino. Infatti, risulterebbe dalle suddette disposizioni che l’esame della questione se il mercato sia in declino costituisce solo un criterio sussidiario di controllo, che va preso in considerazione solo quando i dati relativi allo sfruttamento delle capacità non siano sufficienti. Tuttavia, ciò non si verificherebbe nel caso di specie, in quanto tutti i dati relativi allo sfruttamento delle capacità erano disponibili.
125. Inoltre, il Tribunale avrebbe affermato, ai punti 104‑107 della sentenza impugnata, che la sua interpretazione della disciplina multisettoriale non era contraddetta dall’incostante prassi decisionale della Commissione in materia. Orbene, le ricorrenti e la Commissione replicano che da un’analisi più approfondita di tale prassi emergerebbe che, al contrario, la Commissione ha sempre espressamente applicato, con un’unica eccezione (vale a dire la decisione 16 maggio 2000 di non sollevare obiezioni contro l’aiuto concesso alla Pirna AG (55)), i criteri di esame nell’ordine sopra indicato.
126. Infine, al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe giustificato l’applicazione del criterio del mercato in declino anche in base alla considerazione che la versione della disciplina multisettoriale adottata nel 2002 (56) si fonda, al punto 32, sull’esame del declino economico di un mercato per individuare i settori in difficoltà. Orbene, a prescindere dalla pertinenza o meno della disciplina multisettoriale del 2002 ai fini dell’interpretazione di una versione precedente della stessa, tale osservazione sarebbe inesatta. In realtà, qualsiasi riferimento al criterio del declino economico del mercato rilevante sarebbe stato eliminato dal testo della disciplina multisettoriale 2002, e ciò prima della pronuncia della sentenza impugnata. Infatti, con la sua comunicazione del 1° novembre 2003 relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento 2002 con riferimento all’elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale e alla proposta di opportune misure ai sensi dell’art. 88, n. 1, del Trattato CE, applicabili all’industria automobilistica e all’industria delle fibre sintetiche (57), la Commissione ha modificato il punto 32 della disciplina multisettoriale del 2002, con effetto dal 1° gennaio 2004.
127. La Kronofrance replica che dal testo del punto 3.10 della disciplina multisettoriale emerge chiaramente che, nell’ambito della sua valutazione relativa alla situazione della concorrenza su un mercato interessato da un progetto di aiuto, la Commissione dovrebbe sempre accertare se il progetto implichi un aumento delle capacità in un settore caratterizzato da sovraccapacità strutturali e se sia destinato a un mercato in declino. Come ha sottolineato il Tribunale nella sentenza impugnata, quest’ultimo elemento andrebbe sempre esaminato, in quanto un aiuto su un mercato in declino è necessariamente atto a provocare gravi distorsioni della concorrenza.
2. Valutazione
a) Sulla prima parte del motivo, concernente il superamento da parte del Tribunale dei limiti della propria competenza
128. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, ritengo che il Tribunale potesse esercitare un controllo completo sulla valutazione della Commissione relativa al metodo di calcolo del coefficiente di correzione del fattore concorrenza.
129. È vero che la Commissione dispone, nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale, in particolare allorché adotti un atto implicante una valutazione economica o sociale complessa (58). Ciò si verifica, a mio parere, quando essa deve esaminare se il mercato su cui è stato progettato l’investimento soffra di sovraccapacità strutturali o sia in declino.
130. In tal caso, la Corte ritiene che il controllo giurisdizionale di detta valutazione sia limitato. Pertanto, il giudice comunitario non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella della Commissione e non può procedere a proprie valutazioni economiche. Il suo controllo, in tal caso, si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (59).
131. Nondimeno, ritengo che ciò non si verifichi nel caso di specie. Infatti, nell’ambito delle impugnazioni in esame, non si chiede alla Corte se il mercato sul quale opera l’impresa beneficiaria dell’aiuto presenti una sovraccapacità strutturale o sia in declino. La questione è se il Tribunale potesse interpretare il metodo che la Commissione si è data per verificare la compatibilità con l’art. 87 CE dei progetti di aiuti regionali all’investimento.
132. Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che il giudice comunitario, in linea di principio, esercita un controllo completo quando si tratti di accertare se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (60).
133. Ciò si verifica nelle presenti cause. Infatti, la disciplina multisettoriale stabilisce, lo ricordo, un metodo che consente di calcolare l’intensità massima ammissibile degli aiuti regionali all’investimento. Come ha rilevato il Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, l’applicazione di tale metodo da parte della Commissione produce effetti giuridici obbligatori in quanto condiziona l’ammontare dell’aiuto che può essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Tale metodo di calcolo presenta quindi sicuramente un carattere giuridico e dev’essere applicato sulla base di elementi oggettivi. La questione se il fattore concorrenza debba essere calcolato tenendo conto non solo dell’esistenza di sovraccapacità strutturali del settore, ma anche dell’esistenza di un mercato in declino, non rientra in una valutazione economica complessa della Commissione, ma va interpretata in base alle regole stabilite dal Trattato (61).
134. In giurisprudenza esistono molti esempi di casi nei quali il giudice comunitario ha effettuato tale controllo. Penso ad esempio alla citata sentenza Italia/Commissione, relativa a un ricorso d’annullamento proposto dalla Repubblica italiana contro una decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune un aiuto concesso da detto Stato. In quella causa, la Repubblica italiana sosteneva in particolare che la Commissione, rifiutando di autorizzare la maggiorazione dell’intensità dell’aiuto previsto a favore delle piccole e medie imprese, avesse violato gli artt. 87 CE e 88 CE, nonché la comunicazione della Commissione relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (62). In tale sentenza, la Corte ha interpretato detta disciplina alla luce dell’art. 87 CE e degli obiettivi da questo contemplati (63).
135. In base a tali elementi, ritengo che il Tribunale potesse esercitare un controllo completo sulla valutazione operata dalla Commissione in merito al metodo di calcolo del coefficiente di correzione del fattore concorrenza.
136. Ritengo pertanto che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale delle valutazioni della Commissione.
b) Sulla seconda parte del motivo, concernente un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione della disciplina multisettoriale
137. Occorre ora esaminare se il Tribunale potesse legittimamente ritenere che la Commissione avesse violato l’art. 87 CE e la disciplina multisettoriale e che il procedimento di controllo dell’aiuto controverso fosse quindi viziato in quanto essa aveva omesso di verificare, nel calcolo del coefficiente di correzione applicabile al fattore concorrenza, se il progetto di aiuto notificato non sarebbe stato realizzato su un mercato in declino.
138. Come rileva il Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, il testo della disciplina multisettoriale può essere interpretato nel senso sostenuto dalla Commissione. Infatti, risulta dal punto 3.4 di detta disciplina che la Commissione esamina se gli investimenti considerati avvengano su un mercato in declino «[i]n mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità». Nelle presenti cause risulta dagli atti che la Commissione ha ritenuto che i dati relativi al tasso di sfruttamento delle capacità strutturali del settore di cui trattasi fossero sufficienti per calcolare il fattore concorrenza. Non sembra quindi che essa si sia discostata dal metodo indicato nella disciplina multisettoriale.
139. Nondimeno, il Tribunale ha dichiarato che, nonostante i termini utilizzati al punto 3.4 di detta disciplina, tale disposizione doveva essere interpretata alla luce dell’art. 87 CE. Ha quindi giudicato, ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, che i dati relativi al tasso di sfruttamento delle capacità strutturali del settore e quelli relativi all’esistenza di un mercato in declino costituivano due criteri di valutazione specifici che la Commissione doveva esaminare cumulativamente.
140. Ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto.
141. Risulta infatti da una giurisprudenza costante che l’adozione di orientamenti o di comunicazioni che espongono, a scopo di informazione e semplificazione, i criteri che la Commissione intende applicare nell’esame della compatibilità di un progetto di aiuti con il mercato comune non può derogare all’art. 87 CE in nessun caso e non esime la Commissione dall’obbligo di valutare ogni caso in base ai criteri elaborati in tale disposizione (64). Gli orientamenti, lo ricordo, hanno solo valore indicativo, non normativo (65). Al pari di qualsiasi atto di diritto derivato adottato per dare applicazione agli artt. 87 CE e 88 CE, essi non possono essere interpretati in modo tale da restringere la portata delle regole previste dal Trattato o contravvenire agli obiettivi da questo previsti (66). Tanto più che si deve ricordare che, come ha dichiarato la Corte nella citata sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, la portata dei poteri e degli obblighi della Commissione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in base agli artt. 87 e 88 CE (67). Infatti, se pure la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa adottate in tale materia, ciò vale solo nei limiti in cui tali atti non derogano alle norme del Trattato (68).
142. Adottando la disciplina multisettoriale e fissando in particolare un massimale di aiuto ammissibile, la Commissione intendeva limitare gli effetti perversi sulla concorrenza che potevano derivare da un aiuto regionale a favore di grandi progetti d’investimento il cui massimale fosse superiore agli svantaggi regionali (69). La determinazione del coefficiente di correzione applicabile al fattore concorrenza doveva consentire di fornire una «fotografia» della situazione del mercato di cui trattasi.
143. Come osserva il Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, la determinazione di tale coefficiente deve quindi basarsi su un’analisi strutturale e congiunturale del mercato. Ho già rilevato che tale esame risulta ancora più importante se si considera che la valutazione della Commissione relativa a detto coefficiente produce effetti giuridici obbligatori, in quanto condiziona l’ammontare dell’aiuto che può essere dichiarato compatibile con il mercato comune.
144. Pertanto, e nonostante il testo del punto 3.4 della disciplina multisettoriale, ritengo che il calcolo del coefficiente di correzione del fattore concorrenza vada effettuato non solo esaminando le capacità strutturali del settore interessato, ma anche analizzando se gli investimenti progettati non rischino di avvenire su un mercato in declino.
145. Ritengo, al pari del Tribunale, che tali dati siano distinti e rispecchino realtà diverse del mercato. Il primo criterio si fonda sulle capacità di produzione di un’impresa o di un settore, mentre il secondo riguarda piuttosto la domanda e il consumo apparente dei prodotti sul mercato di cui trattasi (70). Non è impossibile rilevare la mancanza di sovraccapacità strutturali in un settore e nondimeno constatare un declino progressivo della domanda. Nel lungo periodo, tale declino può portare a una riduzione del tasso di sfruttamento delle capacità dell’impresa o del settore e, di conseguenza, a una situazione di sovraccapacità strutturali. Infatti, come rileva giustamente il Tribunale al punto 99 della sentenza impugnata, non può ammettersi un’interpretazione secondo cui la Commissione potrebbe autorizzare la concessione di un aiuto di Stato a un’impresa che commercializza prodotti rientranti in un mercato in declino, senza che la detta istituzione abbia in alcun modo tenuto conto di tale circostanza nell’esercizio del suo potere di controllo. È evidente che, come sottolinea molto giustamente il Tribunale, investimenti realizzati in un siffatto mercato implicherebbero seri rischi di distorsioni della concorrenza, il che contravverrebbe inevitabilmente all’obiettivo di una concorrenza non falsata perseguito dall’art. 87 CE.
146. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale potesse legittimamente considerare che l’esistenza di sovraccapacità strutturali in un settore e l’esistenza di un mercato in declino costituivano due criteri diversi, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare cumulativamente nell’ambito della sua valutazione relativa al fattore concorrenza.
147. Ritengo pertanto che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel controllo della valutazione della Commissione.
148. Sulla scorta di tutte queste considerazioni, ritengo che occorra dichiarare infondato il secondo motivo.
C – Sul terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’art. 64 del proprio regolamento di procedura
149. A sostegno del terzo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha statuito in violazione dell’art. 64 del proprio regolamento di procedura, relativo alle misure di organizzazione del procedimento.
150. Le ricorrenti ritengono infatti che, poiché il motivo concernente il difetto di legittimazione ad agire della Kronofrance è stato sollevato per la prima volta in udienza, il Tribunale, per statuire sulla ricevibilità del ricorso proposto da detta impresa, avrebbe dovuto raccogliere d’ufficio determinate informazioni relative alle zone di commercializzazione e ai siti di produzione delle imprese interessate. A loro parere, le informazioni ottenute avrebbero indotto il Tribunale a dichiarare che la Kronofrance non era «individualmente interessata» ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Omettendo di raccogliere tali informazioni, il Tribunale avrebbe quindi commesso un’irregolarità tale da viziare il procedimento.
151. Ritengo, al pari della Kronofrance, che tale censura sia infondata.
152. Infatti, la Corte ha dichiarato che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante di tali elementi rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti. Secondo una giurisprudenza costante, tale valutazione sfugge al controllo della Corte nell’ambito di un ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (71).
153. Nessun indizio fornito nell’ambito delle presenti impugnazioni consente di ritenere che ciò si verifichi nei casi in esame. Ritengo pertanto che non si possa contestare al Tribunale di non avere raccolto ulteriori informazioni relative alla posizione concorrenziale della Glunz e della Kronofrance sul mercato dei pannelli di legno.
154. Di conseguenza, ritengo che il terzo motivo sia infondato e debba essere respinto.
D – Sul quarto motivo, concernente una violazione dell’art. 230, secondo comma, CE
155. A sostegno del quarto motivo, la Glunz e la OSB fanno valere che la sentenza impugnata è in contrasto con l’art. 230, secondo comma, CE, in quanto va al di là dei motivi dedotti a sostegno del ricorso d’annullamento proposto dalla Kronofrance.
156. Infatti, il Tribunale avrebbe annullato la decisione controversa per violazione del Trattato in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di un mercato in declino, mentre tale censura non sarebbe stata formulata dalla Kronofrance nel contesto del primo motivo, concernente la violazione del Trattato, bensì unicamente a sostegno del secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere.
157. Pertanto, omettendo di distinguere censure e motivi palesemente diversi, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, tanto più che, secondo la giurisprudenza, un motivo concernente la violazione del Trattato non potrebbe essere esaminato d’ufficio dal giudice comunitario (72).
158. Ritengo, al pari della Kronofrance, che tale motivo vada respinto.
159. Come ho rilevato nell’ambito dell’esame del secondo motivo, il Tribunale ha esaminato la valutazione della Commissione relativa al calcolo del fattore concorrenza nell’ambito di un controllo giurisdizionale completo. Poiché le regole stabilite dalla disciplina multisettoriale sono state adottate per dare attuazione all’art. 87 CE, tali regole, lo ricordo, devono essere interpretate conformemente alle disposizioni del Trattato (73). Il Tribunale ha quindi giustamente esaminato la decisione controversa alla luce dell’art. 87 CE.
160. Di conseguenza, ritengo che tale motivo debba essere dichiarato infondato.
161. Alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo che si debbano respingere nella loro totalità i ricorsi proposti dalla Repubblica federale di Germania, nonché dalla Glunz e dalla OSB.
VI – Sulle spese
162. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nelle presenti cause la Kronofrance ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese. Poiché la Repubblica federale di Germania nonché la Glunz e la OSB sono rimaste soccombenti, le stesse devono essere condannate alle spese.
VII – Conclusione
163. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«1) I ricorsi sono respinti.
2) La Repubblica federale di Germania nonché la Glunz AG e la OSB Deutschland GmbH sono condannate alle spese».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – In prosieguo rispettivamente la «Glunz» e la «OSB».
3 – Causa T‑27/02 (Racc. pag. II‑4177; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
4 – GU C 333, pag. 7; in prosieguo: la «decisione controversa». Il testo della decisione indirizzata alle autorità tedesche è disponibile nella lingua facente fede, vale a dire il tedesco, sul sito .
5 – GU C 107, pag. 7; in prosieguo: la «disciplina multisettoriale».
6 – In prosieguo: la «Kronofrance».
7 – Sentenza 19 maggio 1993, causa C‑198/91 (Racc. pag. I‑2487).
8 – Sentenza 15 giugno 1993, causa C‑225/91 (Racc. pag. I‑3203).
9 – Causa C‑78/03 P (Racc. pag. I‑10737).
10 – Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).
11 – V., in particolare, sentenza 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France (Racc. pag. I‑1719, punti 36 e 38).
12 – Secondo ‘considerando’ del regolamento.
13 – Causa 323/82 (Racc. pag. 3809).
14 – Punto 16. Tale definizione è stata ripresa dalla Corte, in particolare, nelle citate sentenze Cook/Commissione (punto 24), Matra/Commissione (punto 18) e Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (punto 36).
15 – V., in particolare, prima risoluzione 20 ottobre 1971 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale, punto 6 (GU C 111, pag. 1); comunicazione della Commissione sui regimi di aiuti a finalità regionale, punti 10‑12 (GU 1979, C 31, pag. 9), nonché comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo [87, n. 3, lett. a) e c), CE] agli aiuti regionali, punto I, 6, 2° e 3° trattino (GU 1988, C 212, pag. 2).
16 – Punto 1.4 della disciplina multisettoriale. I progetti soggetti all’obbligo di notifica sono definiti al punto 2.1 di tale disciplina.
17 – Secondo il punto 7.7 della disciplina multisettoriale, la Commissione considera che un (sotto)settore soffra di sovraccapacità strutturale quando negli ultimi cinque anni il suo tasso di sfruttamento della capacità è in media di oltre due punti percentuali inferiore a quello dell’insieme dell’industria manifatturiera. La sovraccapacità strutturale è considerata grave quando la differenza con la media dell’industria manifatturiera supera i cinque punti percentuali.
18 – Secondo il punto 7.8 della disciplina multisettoriale, il mercato di uno o più prodotti è considerato in declino quando, negli ultimi cinque anni, il tasso di crescita annuo del consumo apparente del prodotto o dei prodotti considerati è, in media, sensibilmente inferiore (più del 10%) al tasso medio annuo del complesso dell'industria manifatturiera del SEE, a meno che non vi sia una forte tendenza al rialzo di crescita relativo della domanda di tali prodotti. Si considera in assoluto declino un mercato nel quale il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia negativo negli ultimi cinque anni.
19 – Punto 7.6 della disciplina multisettoriale.
20 – Tale nomenclatura è stata istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 9 ottobre 1990, n. 3037, (GU L 293, p. 1), relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1993, n. 761 (GU L 83, pag. 1).
21 – Secondo la Commissione, i fattori applicabili alle presenti cause dovevano essere fissati in:
– 35% per quanto riguarda l’intensità massima autorizzata nel Land Sassonia‑Anhalt;
– 1 per il fattore T, tenuto conto della concorrenza sul mercato dei pannelli di legno;
– 0,8 per il fattore I (rapporto capitale/lavoro);
– 1,5 per il fattore M, tenuto conto dell’impatto dell’aiuto progettato,
ossia un’intensità massima ammissibile del 42% (35% x 1 x 0,8 x 1,5).
V. decisione controversa, pagg. 8‑14, e sentenza impugnata, punto 14.
22 – Il Tribunale fa riferimento alle citate sentenze Cook/Commissione (punto 22), Matra/Commissione (punto 16), Commissione/Sytraval e Brink’s France (punto 38), nonché alla sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑158/99, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione (Racc. pag. II‑1, punto 57).
23 – Il Tribunale fa riferimento alle citate sentenze Cook/Commissione (punto 23), Matra/Commissione (punto 17), Commissione/Sytraval e Brink’s France (punto 47) nonché Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione (punto 69).
24 – Il Tribunale fa riferimento alle citate sentenze Cook/Commissione (punti 23‑26) e Matra/Commissione (punti 17‑20), nonché alla sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑11/95, BP Chemicals/Commissione (Racc. pag. II‑3235, punti 89 e 90).
25 – Sentenza impugnata, punto 46.
26 – V., in particolare, sentenza 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
27 – V., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punti 47‑49), e Sniace/Commissione, cit. (punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
28 – V., in particolare, sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 23); 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a. (Racc. pag. I‑4167, punto 41), e 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 51).
29 – Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62 (Racc. pag. 199).
30 – Causa 169/84 (Racc. pag. 391).
31 – Causa C‑321/99 P (Racc. pag. I‑4287, punto 61).
32 – V., in particolare, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 45).
33 – Pag. 223.
34 – V., in particolare, sentenze Cofaz e a./Commissione, cit. (punto 22); Cook/Commissione, cit. (punto 20); 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag. I‑8855, punto 33 e giurisprudenza citata), nonché Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit. (punto 33).
35 – V., in particolare, citate sentenze Cook/Commissione (punto 21) e Matra/Commissione (punto 15).
36 – Nella sentenza impugnata, il Tribunale fa riferimento in particolare alle citate sentenze Cook/Commissione (punto 22), Matra/Commissione (punto 16), nonché Commissione/Sytraval e Brink’s France (punti 38 e 39). Tale giurisprudenza è stata successivamente confermata dalla Corte nella sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit. (punto 34), e dal Tribunale nella sentenza 10 maggio 2006, causa T‑395/04, Air One/Commissione (Racc. pag. II‑1343, punto 33).
37 – Le modalità di applicazione di tale procedimento figurano all’art. 4 del regolamento n. 659/1999.
38 – Sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471, punto 3).
39 – Le modalità di applicazione di tale procedimento figurano agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 659/1999.
40 – Sul ruolo degli interessati nell’ambito del procedimento amministrativo avviato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, v. art. 20 del regolamento n. 659/1999 e sentenze 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania (Racc. pag. 813, punto 19); 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione (Racc. pag. 1451, punto 13); Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 59), nonché 6 ottobre 2005, causa C‑276/03 P, Scott/Commissione (Racc. pag. I‑8437, punto 34).
41 – Ricordo che tali diritti non sussistono nella fase preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE.
42 – V. citate sentenze Cook/Commissione (punto 23) e Matra/Commissione (punto 17).
43 – Sentenza Cook/Commissione, cit. (punti 25 e 26).
44 – Sentenza Matra/Commissione, cit. (punti 19 e 20).
45 – V., in particolare, citate sentenze Cook/Commissione (punto 23), Matra/Commissione (punto 17), Commissione/Sytraval e Brink’s France (punto 47), Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum. (punto 35), nonché sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione (Racc. pag. II‑1399, punto 45).
46 – V. punto 45.
47 – V. anche sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit. (punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
48 – V., in tal senso, citate sentenze Cofaz e a./Commissione (punti 22‑25) e Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (punto 37).
49 – V., in particolare, paragrafi 101, 102 e 138‑141 delle citate conclusioni. Come ha sottolineato l’avvocato generale Jacobs, tali difficoltà sono state rilevate anche dalla dottrina, in particolare J. Winter, «The rights of complainants in State aid cases: judicial review of Commission decisions adopted under article 88 (ex 93) EC», Common Market Law Review, 1999, n. 36, pag. 521; U. Soltész e H. Bielesz, «Judicial review of State aid decisions», European Competition Law Review, 2004, pag. 133; L. Flynn, «Remedies in the European Courts» in A. Biondi e a. (ed.), The Law of State Aid in the EU, Oxford, 2004, pag. 283.
V. anche J. Azizi, «Droits de la défense dans la procédure en matière d’aides d’État: le point de vue judiciaire», in Un rôle pour la défense dans les procédures communautaires de concurrence, Bruylant, Bruxelles, 1997, pag. 87, in particolare pagg. 112‑120; G. Vandersanden, «Pour un élargissement du droit des particuliers d’agir en annulation contre des actes autres que les décisions qui leur sont adressées», Cahiers de droit européen, 1995, nn. 5 e 6; K. Lenaerts, «The legal protection of private parties under the EC Treaty: a coherent and complete system of judicial review?», Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, vol. II, Diritto dell’Unione europea, Milano, 1998; B. Jankovec e V. Kronenberger, «Third parties in state aid litigation: Locus standi and procedural guarantees», in M. Sánchez Rydelski, The EC State aid regime: distortive effects of State aid on competition and trade, May, London, 2006, pag. 848; A. Sinnaeve, «State aid procedures: developments since the entry into force of the procedural regulation», Common Market Law Review 2007, n. 44, pag. 965, e E. Coulon e S. Cras, «Contentieux de la légalité dans le domaine des aides d’État: les récentes évolutions dans l’application des articles 173 et 175 du traité CE», Cahiers de droit européen, 1999, vol. 35, nn. 1 e 2, pag. 61, in particolare pagg. 91‑110.
50 – Sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83 (Racc. pag. 3435).
51 – Punto 15.
52 – A tale riguardo, l’avvocato generale Tesauro, nelle conclusioni presentate nella causa all’origine della citata sentenza Cook/Commissione, ha precisato che, in tali circostanze, non si può imporre a tali imprese di formulare nell’atto introduttivo del giudizio rilievi puntuali in ordine all’entità e all’impatto dell’aiuto, quali l’incidenza dell’aiuto sui costi di produzione del beneficiario, l’evoluzione delle quote di mercato o l’incidenza sui flussi commerciali (paragrafo 41).
53 – V., in particolare, punti 31‑37.
54 – Il corsivo è mio.
55 – GU C 278, pag. 26. Il testo della decisione indirizzata alle autorità tedesche è disponibile nella lingua facente fede, il tedesco, sul sito .
56 – GU 2002, C 70, pag. 8.
57 – GU 2003, C 263, pag. 3.
58 – V. sentenza impugnata (punto 79), nonché sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑91/01, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑4355, punto 43 e giurisprudenza ivi citata), e sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein‑Westfalen/Commissione (Racc. pag. II‑435, punto 282 e giurisprudenza ivi citata).
59 – V. sentenza Italia/Commissione, cit. (punto 43 e giurisprudenza ivi citata), e sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 150).
60 – Sentenza della Corte 16 maggio 2000, causa C‑83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione (Racc. pag. I‑3271, punto 25). V. anche sentenze del Tribunale Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein‑Westfalen, cit. (punto 282), e 30 marzo 2000, causa T‑65/96, Kish Glass/Commissione (Racc. pag. II‑1885, punto 64).
61 – V., a tale riguardo, sentenze Francia/Ladbroke Racing e Commissione, cit. (punto 25); sentenze del Tribunale 11 luglio 2002, causa T‑152/99, HAMSA/Commissione (Racc. pag. II‑3049, punto 159), e Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, cit. (punto 150).
62 – GU 1996, C 213, pag. 4.
63 – V. punti 50‑54.
64 – V. sentenze della Corte 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione (Racc. pag. 901, punto 22); 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑8031, punto 53), nonché sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, Vlaams Gewest/Commissione (Racc. pag. II‑717, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).
65 – L. Senden, Soft Law in European Community Law, Hart Publishing, Oxford e Portland, 2004.
66 – V. sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I‑5479, punto 72).
67 – Idem.
68 – V. sentenza Italia/Commissione, cit. (punto 45).
69 – V. punti 1.1‑1.4 della disciplina multisettoriale.
70 – V. punti 7.7 e 7.8 della disciplina multisettoriale, citati alle note 17 e 18.
71 – V., in particolare, ordinanza 12 dicembre 2006, causa C‑129/06 P, Autosalone Ispra/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
72 – Nelle loro memorie, la Glunz e la OSB fanno riferimento alla sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 67).
73 – Rinvio al paragrafo 141 delle presenti conclusioni.
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