CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 1° giugno 2006 1(1)
Causa C-120/05
Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania)]
«Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Presupposti per la concessione – Dichiarazione di esportazione – Distruzione di prove documentali – Possibilità per un esportatore di ricorrere ad altre modalità di prova»
1. Un esportatore che beneficia di restituzioni all’esportazione è tenuto, in linea di principio, a fornire, a sostegno della sua dichiarazione di esportazione, i documenti e le informazioni necessari a determinare il diritto alla restituzione e alla fissazione del suo importo.
2. Nella presente causa si tratta di verificare se un esportatore, che si trova nell’impossibilità di comunicare, su richiesta delle autorità nazionali competenti, una prova documentale relativa alle condizioni di fabbricazione della merce esportata, possa provare l’esattezza della sua dichiarazione di esportazione con un altro mezzo di prova.
3. Questa è, in sostanza, la questione sollevata dal Finanzgericht Hamburg (Germania) nell’ambito di una controversia che oppone la società Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. (in prosieguo: la «Schulze» o la «ricorrente») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt» o il «convenuto») riguardo alla concessione di restituzioni all’esportazione dovute per la spedizione di panpepato verso vari paesi terzi.
4. Nella causa in esame si invita la Corte a precisare la portata dell’obbligo di fornire documenti e informazioni che incombe a un esportatore ai sensi dell’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 (2).
I – Contesto normativo comunitario
A – Le disposizioni relative alla concessione di restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli
1. Il regolamento (CEE) n. 3665/87
5. Il regolamento (CEE) n. 3665/87 (3) stabilisce le modalità comuni applicabili alle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni. Conformemente al suo art. 2, n. 1, lett. a), il regolamento riguarda non solo i prodotti agricoli compresi nell’allegato II del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato I CE), ma anche quelli esportati sotto forma di merci non comprese in detto allegato.
6. Tale regolamento contiene, al capitolo 1, intitolato «Diritto alla restituzione», del titolo II relativo alle «Esportazioni verso i paesi terzi», le disposizioni sulle quali si fonda il diritto alla restituzione. Ai sensi dell’art. 3, n. 5, primo comma, lett. c), del suddetto regolamento, il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo della restituzione e, in particolare, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.
2. Il regolamento n. 1222/94
7. Il regolamento n. 1222/94 istituisce il regime delle restituzioni all’esportazione accordate ai prodotti agricoli trasformati ed esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato e i cui prodotti di base sono elencati nei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle uova, del riso, dello zucchero o dei cereali.
8. Ai sensi del suo art. 1, n. 1, primo comma, tale regolamento è applicabile, in particolare, ai prodotti di base di cui all’allegato A e ai prodotti derivati dalla loro trasformazione compresi negli allegati B o C (4).
9. L’art. 3 del suddetto regolamento precisa le modalità di calcolo dell’importo della restituzione. Tale importo è fissato in funzione dei quantitativi dei prodotti di base effettivamente impiegati per la fabbricazione della merce esportata (5). Tali quantitativi devono essere determinati, conformemente all’art. 3, n. 2, secondo comma, di tale regolamento, per ogni merce che costituisce oggetto di una restituzione.
10. Tuttavia l’art. 3, n. 2, terzo comma, del regolamento in questione prevede una procedura semplificata che viene menzionata nell’undicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento. Tale disposizione stabilisce, in particolare, che «[n]el caso di esportazioni regolarmente effettuate di merci che, fabbricate da una data impresa in condizioni tecniche ben definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, dette quantità possono essere determinate, d’intesa con le autorità competenti, (…) sulla base della formula di fabbricazione delle suddette merci (…)».
11. L’art. 7 del regolamento n. 1222/94 stabilisce anche le modalità relative alla concessione della restituzione. Esso prevede, in particolare, come enuncia il decimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione da parte dell’esportatore.
12. L’art. 7, n. 1, primo comma del suddetto regolamento prevede, anzitutto, che il regolamento n. 3665/87 è applicabile. Esso specifica inoltre le informazioni che l’interessato deve fornire nel documento utilizzato all’atto dell’esportazione. Egli deve dichiarare i quantitativi di prodotti di base effettivamente impiegati per la fabbricazione della merce esportata, o far riferimento alla composizione della merce di cui trattasi se è stata stabilita conformemente alla procedura semplificata prevista all’art. 3, n. 2, terzo comma del regolamento n. 1222/94.
13. L’art. 7, n. 1, terzo comma di tale regolamento stabilisce inoltre che «[l]’interessato deve giustificare la propria dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ultime ritengono necessari».
14. D’altro canto, per verificare l’esattezza della dichiarazione di esportazione, le autorità nazionali competenti possono utilizzare, a norma dell’art. 7, n. 1, quarto comma del suddetto regolamento, «ogni appropriato mezzo di controllo».
15. Quanto all’art. 7, n. 2, primo comma del regolamento n. 1222/94, esso dispone che «[l]’interessato, se non effettua la dichiarazione di cui al paragrafo 1, oppure non fornisce le informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, non potrà beneficiare della restituzione».
16. Occorre infine precisare il contenuto del decimo e undicesimo ‘considerando’ di tale regolamento, in collegamento con gli artt. 3 e 7 dello stesso.
17. Il decimo ‘considerando’ del regolamento in questione enuncia «che è necessario prevedere un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione da parte dell’esportatore alle autorità competenti, in occasione di ogni esportazione, dei quantitativi di prodotti impiegati per la fabbricazione delle merci esportate; che spetta alle autorità competenti adottare ogni provvedimento che esse ritengono necessario per verificare l’esattezza di tale dichiarazione».
18. L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1222/94 prevede invece che, «onde evitare complicazioni nelle formalità di esportazione, è opportuno, per [le] merci [fabbricate in una data impresa in condizioni tecniche ben definite, aventi caratteristiche e qualità costanti e oggetto di regolari correnti di esportazione], favorire l’applicazione di una procedura di controllo più semplice, basata sulla trasmissione alle autorità competenti, da parte del fabbricante, delle informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci stesse».
B – Le regole in materia di controllo
19. Conformemente all’art. 1, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (6), tale codice è applicabile agli scambi tra gli Stati membri della Comunità ed i paesi terzi. Esso, pertanto, riguarda le esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione.
20. L’art. 14 del suddetto codice dispone in particolare che, «ai fini dell’applicazione della normativa doganale ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell’ambito degli scambi di merci, fornisce all’autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta l’assistenza necessaria».
II – Fatti e procedimento principale
21. Nel 1996 la Schulze esportava panpepato verso vari paesi terzi e chiedeva una restituzione all’esportazione per i prodotti di base contenuti in tale merce. A tal fine la ricorrente faceva riferimento, nelle varie domande di restituzione presentate, alle formule di fabbricazione determinate d’intesa con le autorità nazionali competenti nell’ambito della procedura semplificata prevista all’art. 3, n. 2, terzo comma del regolamento n. 1222/94.
22. Nel maggio 1997 gli stabilimenti e gli uffici della ricorrente venivano gravemente danneggiati da un incendio. Nel luglio dello stesso anno la Schulze sospendeva la produzione.
23. Nell’ottobre 1999 lo Hauptzollamt procedeva a un esame delle formule di fabbricazione trasmesse dalla ricorrente. Tale esame permetteva di rilevare che la documentazione interna necessaria a verificare l’esattezza di ciascuna di tali formule era andata distrutta nell’incendio.
24. Considerando che la Schulze non aveva potuto fornire le informazioni e i documenti richiesti a norma dell’art. 7, n. 1 del regolamento n. 1222/94, ai fini del controllo delle formule di fabbricazione, il 28 agosto 2000 il convenuto chiedeva, sul fondamento dell’art. 11, n. 3 del regolamento n. 3665/87 (7), il rimborso della restituzione all’esportazione versata alla ricorrente, per un importo complessivo di DM 26 174,84.
25. In seguito al reclamo proposto dalla Schulze contro tale domanda di rimborso, lo Hauptzollamt riteneva che la ricorrente non avesse adempiuto l’onere probatorio di cui all’art. 7, n. 1 del regolamento n. 1222/94 e, di conseguenza, respingeva il reclamo. A suo parere la Schulze non poteva invocare la forza maggiore perché né l’art. 11, n. 3 del regolamento n. 3665/87, né l’art. 7 del regolamento n. 1222/94 permetterebbero tale deroga.
26. La ricorrente ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Finanzgericht Hamburg. A sostegno di tale ricorso essa afferma, in particolare, che la domanda di rimborso non può fondarsi sull’art. 11, n. 3 del regolamento n. 3665/87 perché tale disposizione riguarderebbe solo i casi in cui la restituzione all’esportazione sia stata indebitamente versata. Orbene la Schulze sostiene che, nel caso di specie, le restituzioni sono state pagate a buon diritto, tenuto conto dell’autorizzazione, ottenuta ai sensi dell’art. 3, n. 2, terzo comma del regolamento n. 1222/94, ad applicare una procedura semplificata per determinare le formule di fabbricazione.
III – Questioni pregiudiziali
27. Nell’ordinanza di rinvio il Finanzgericht rileva che la concessione della restituzione per le merci rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1222/94 è subordinata non solo alla prova che i prodotti siano stati effettivamente esportati, ma anche alla trasmissione dei documenti relativi alle quantità di prodotti di base effettivamente impiegate. Il giudice nazionale ritiene che, in mancanza di tali elementi, la restituzione non può considerarsi dovuta e, se del caso, va rimborsata ai sensi dell’art. 11, n. 3 del regolamento n. 3665/87.
28. Nella fattispecie il giudice nazionale esprime dubbi anzitutto sulla possibilità per la ricorrente di invocare la forza maggiore e di essere autorizzata a fornire la prova richiesta dall’art. 7, n. 1 del regolamento n. 1222/94 con modalità diverse dalla produzione di documenti. Dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di forza maggiore (8), esso osserva che, in linea di principio, nessuna disposizione del regolamento n. 1222/94 disciplina le conseguenze di una tale situazione. Il giudice nazionale rileva poi, in particolare alla luce della sentenza First City Trading e a., citata, che l’esportatore può invocare la forza maggiore solo contro una decisione sanzionatoria (9). Pertanto quest’ultimo è comunque tenuto a rimborsare le restituzioni all’esportazione accordategli.
29. Il Finanzgericht osserva tuttavia che la Schulze si è trovata in uno stato di «necessità involontaria» che avrebbe giustificato, secondo tale giudice, un’eccezione al requisito della prova documentale. A tale proposito il giudice nazionale constata che l’art. 7, n. 1 del regolamento n. 1222/94 non esige tassativamente che l’esportatore fornisca una prova documentale del processo di fabbricazione mediante documenti relativi alla produzione. Inoltre il Finanzgericht sottolinea che, conformemente al decimo ‘considerando’ di tale regolamento, spetta in definitiva alle autorità nazionali competenti adottare i provvedimenti che esse ritengono necessari per verificare l’esattezza delle dichiarazioni degli esportatori.
30. Nutrendo, per le ragioni sopra esposte, dubbi in merito all’interpretazione dell’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia possibile prescindere dalla prova documentale di cui all’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94 ed autorizzare l’esportatore a fornire un altro tipo di prova dei prodotti effettivamente utilizzati per fabbricare le merci esportate, allorché costui non sia (più) in grado, per motivi di forza maggiore, di esibire la documentazione relativa alla sua produzione.
2) Se la presa in considerazione della forza maggiore comporti anche una riduzione del grado di prova nel senso che l’esportatore deve unicamente provare come verosimili o presentare come plausibili i prodotti effettivamente utilizzati per fabbricare le merci esportate».
IV – Analisi
A – Sulla prima questione pregiudiziale
31. Con la prima questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede alla Corte, in sostanza, se l’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94 debba essere interpretato nel senso che l’esportatore, quando si trova nell’impossibilità di fornire una prova documentale relativa alle condizioni di fabbricazione della merce esportata, può provare l’esattezza della sua dichiarazione di esportazione con altri mezzi di prova.
32. Il convenuto propone di risolvere tale questione in senso negativo. Esso sostiene, da un lato, che la concessione delle restituzioni all’esportazione per le merci non contemplate dall’allegato II del Trattato si basa su una determinazione minuziosa della natura e dei quantitativi dei prodotti di base utilizzati. Esso ritiene pertanto che nessun altro mezzo di prova possa sostituire la prova documentale menzionata al suddetto art. 7, n. 1, terzo comma.
33. D’altro lato il convenuto rileva che l’esistenza della forza maggiore non ha alcuna incidenza sull’obbligo dell’interessato di produrre i documenti e le informazioni relativi alla fabbricazione della merce esportata. A tale proposito esso fa valere che il procedimento di rimborso di cui all’art. 11, n. 3 del regolamento n. 3665/87 non menziona affatto la forza maggiore. Il convenuto osserva inoltre che la clausola di forza maggiore non è mai stata riconosciuta dalla Corte come un principio generale del diritto comunitario e, in quanto eccezione alla regola generale del rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative, dev’essere interpretata e applicata restrittivamente. Esso considera, infine, che questa stessa clausola è incompatibile con l’obiettivo perseguito dall’art. 7, n. 1 del regolamento n. 1222/94, ossia la tutela degli interessi finanziari della Comunità.
34. Non condivido quest’analisi.
35. Ritengo infatti che, nel caso in cui un esportatore si trovi nell’impossibilità di fornire una prova documentale a sostegno della propria dichiarazione di esportazione, l’art. 7, n. 1, terzo comma di tale regolamento non osta a che egli possa provare l’esattezza di tale dichiarazione, soddisfacendo le autorità nazionali competenti, con un altro mezzo di prova previsto dalle norme del diritto nazionale.
36. Prima di esaminare le modalità di prova di cui al suddetto art. 7, n. 1, terzo comma, occorre precisare anzitutto la portata dell’obbligo sancito da tale disposizione, nei casi in cui l’esportatore si sia avvalso, come nella fattispecie in esame, del procedimento semplificato previsto dall’art. 3, n. 2, terzo comma del regolamento n. 1222/94.
37. Si deve rammentare che il sistema di concessione delle restituzioni all’esportazione è caratterizzato, in particolare, dal fatto che l’aiuto comunitario è concesso solo a condizione che l’esportatore ne faccia domanda. Quando quest’ultimo decide, di propria volontà, di beneficiare di una restituzione, secondo la Corte egli «deve fornire le pertinenti informazioni necessarie a dimostrare il diritto alla restituzione e alla determinazione del suo importo» (10).
38. A norma dell’art. 3, n. 5, primo comma, lett. c) del regolamento n. 3665/87, che, lo ricordo, è applicabile alle restituzioni controverse (11), il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve comprendere tutti i dati necessari al calcolo dell’importo della restituzione e, in particolare, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.
39. Nell’ambito del regolamento n. 1222/94 la concessione della restituzione è subordinata, conformemente all’art. 7, n. 1, primo comma di quest’ultimo, alla dichiarazione da parte dell’interessato delle quantità di prodotti di base effettivamente impiegate o al riferimento alla composizione della merce esportata, quale determinata nel contesto del procedimento semplificato.
40. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, terzo comma del suddetto regolamento, il diritto alla restituzione è inoltre subordinato alla comunicazione alle autorità nazionali competenti, da parte dell’esportatore, dei documenti e delle informazioni relativi alle condizioni di fabbricazione della merce esportata.
41. Tale obbligo è inteso a consentire a tali autorità di controllare l’esattezza della dichiarazione di esportazione e, in tal modo, accertare il diritto alla restituzione dell’esportatore e determinare l’importo della restituzione.
42. L’obbligo in questione sussiste del pari, a mio avviso, quando l’interessato si avvale, come accade nella presente controversia, del procedimento semplificato di cui all’art. 3, n. 2, terzo comma del regolamento n. 1222/94 (12).
43. Da un lato, l’undicesimo ‘considerando’ di codesto regolamento enuncia chiaramente che tale procedimento, adottato a fini di semplificazione di carattere amministrativo, è basato sulla trasmissione alle autorità nazionali competenti delle informazioni che queste ultime ritengono necessarie.
44. D’altro lato, l’art. 7, n. 1, terzo comma del suddetto regolamento non distingue a seconda che l’esportatore abbia dichiarato, all’atto dell’esportazione, le quantità di prodotti di base effettivamente impiegate o abbia semplicemente fatto riferimento alla composizione della merce, quale determinata nel contesto del procedimento semplificato.
45. Infine il controllo effettuato dalle autorità nazionali competenti sulla base dei documenti e delle informazioni forniti dall’esportatore è volto segnatamente a verificare che, nella spedizione considerata, la merce esportata sia effettivamente costituita dai quantitativi di prodotti agricoli fissati forfettariamente nel contesto di un procedimento siffatto.
46. Ritengo quindi che l’esportatore, quand’anche avesse determinato la composizione della merce esportata d’intesa con le autorità nazionali competenti, rimane comunque tenuto a fornire loro tutti i documenti e tutte le informazioni che esse ritengono utili.
47. Per determinare la forma dei documenti e delle informazioni che l’esportatore deve comunicare su richiesta di codeste autorità, occorre, a mio parere, fare riferimento alla lettera dell’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94. Il testo in questione va letto in combinato disposto con il decimo e l’undicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento.
48. Dal testo del suddetto art. 7, n. 1, terzo comma, emerge che l’esportatore può fornire una prova documentale. Essa va intesa, a mio avviso, come il complesso dei documenti che riguardano la fabbricazione della merce esportata e permettono di determinare i quantitativi di prodotti di base impiegati nella fabbricazione di tale merce. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di fatture o di analisi chimiche effettuate dall’impresa nel contesto di un controllo di qualità.
49. Tuttavia dal medesimo disposto emerge altresì che esso non impone alcun limite particolare per quanto riguarda la forma dei documenti o delle informazioni che l’interessato è tenuto a fornire.
50. Esso, infatti, si limita a stabilire che l’esportatore deve comunicare «tutti i documenti e le informazioni che [le autorità competenti] ritengono necessari». Quanto all’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1222/94, esso precisa che tali informazioni sono tutte quelle che le autorità nazionali competenti «ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione [delle] merci».
51. Se pure è vero che, come rileva il convenuto, la concessione delle restituzioni all’esportazione controverse presuppone che siano state definite in modo preciso la natura e la quantità dei prodotti utilizzati e che, a tale scopo, la prova documentale sembra essere la più appropriata, si deve constatare che il regolamento in parola non prevede la prova documentale stessa quale mezzo di prova esclusivo.
52. È peraltro interessante notare che, conformemente all’art. 14 del codice doganale comunitario (13), ogni persona interessata ad una operazione di controllo dell’autorità doganale di uno Stato membro deve fornire tutti i documenti e tutte le informazioni che quest’ultima ritiene necessari e ciò, indipendentemente dal loro supporto.
53. Alla luce di tali elementi ritengo quindi che l’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94 autorizzi mezzi di prova diversi.
54. Emerge d’altro canto dal testo del medesimo art. 7, n. 1, terzo comma in combinato disposto con il decimo e undicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, che spetta in definitiva alle autorità nazionali competenti valutare se sia necessario disporre, a corredo della dichiarazione dell’esportatore, di documenti o informazioni. Spetta inoltre a tali autorità stabilire, in base alle circostanze del caso di specie, quale sia il mezzo di prova più adatto (14).
55. Conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina comunitaria della materia, è opportuno ricordare che le autorità competenti devono basarsi sulle norme del loro diritto nazionale. Va rilevato tuttavia che le modalità di prova previste dalla legislazione nazionale non devono compromettere né gli scopi né l’efficacia del diritto comunitario. Risulta infatti dalla medesima giurisprudenza che tali modalità di prova non devono essere meno favorevoli di quelle relative a procedimenti analoghi a carattere interno (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile, o eccessivamente difficile, l’attuazione della disciplina comunitaria (principio di effettività). Infatti, tali modalità comprometterebbero l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (15).
56. Dall’art. 7, n. 2, primo comma del regolamento n. 1222/94 discende inoltre che spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le prove fornite dall’esportatore siano «soddisfacenti».
57. Considerati tali elementi, ritengo quindi che l’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94 debba essere interpretato nel senso che non osta a che un esportatore, qualora si trovi nell’impossibilità di fornire, a sostegno della sua dichiarazione di esportazione, una prova documentale relativa alle condizioni di fabbricazione della merce esportata, possa provare l’esattezza di tale dichiarazione, soddisfacendo le autorità nazionali competenti, con qualsiasi altro mezzo di prova previsto dalle norme del diritto nazionale, purché tali norme non compromettano né gli scopi né l’efficacia del diritto comunitario.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
58. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice nazionale intende, in sostanza, accertare se l’esistenza di una situazione di forza maggiore (16) in capo all’esportatore, impedendogli di fornire le prove documentali richieste dalle autorità nazionali competenti, implichi una riduzione del grado di prova previsto dall’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94.
59. La soluzione di tale questione è desumibile, a mio avviso, dalle considerazioni che ho svolto in precedenza.
60. Va ricordato, in via preliminare, che la restituzione all’esportazione costituisce un aiuto comunitario il cui beneficio è necessariamente subordinato alla condizione che la merce per cui viene concessa la restituzione sia conforme a quanto dichiarato all’atto dell’esportazione o a quanto determinato nel contesto del procedimento semplificato.
61. Come si è visto, l’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94 non osta a che la prova relativa all’esattezza della dichiarazione di esportazione venga prodotta con un mezzo probatorio diverso dalla prova documentale. Tuttavia, indipendentemente dalla forma o dal supporto della prova fornita dall’esportatore, quest’ultima deve consentire alle autorità nazionali competenti di verificare che siano stati soddisfatti i requisiti fissati dalla disciplina comunitaria.
62. Dati tali elementi, considero che il fatto che un esportatore si trovi nell’impossibilità di fornire alle autorità nazionali competenti una prova documentale relativa alle condizioni di fabbricazione della merce esportata non riduca affatto il grado di prova richiesto dal suddetto art. 7, n. 1, terzo comma.
63. Quand’anche l’impossibilità di fornire una prova documentale fosse dovuta a una situazione di forza maggiore, ciò, a mio parere, non inciderebbe in alcun modo su tale conclusione (17).
64. Infatti il regolamento n. 3665/87, che, lo ricordo, è applicabile al caso di specie (18), prevede in modo limitativo gli effetti della forza maggiore in materia di restituzioni all’esportazione (19). Come ha dichiarato la Corte nella sentenza First City Trading e a., citata, la clausola di forza maggiore prevista nell’ambito di tale regolamento consente al beneficiario di un aiuto comunitario solo di essere esentato dal pagamento delle penalità. Essa non consente invece all’esportatore di essere dispensato dal rimborso di importi indebitamente percepiti (20).
65. Alla luce di quanto precede ritengo quindi che la possibilità, offerta all’esportatore dall’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94, di provare l’esattezza della sua dichiarazione di esportazione con mezzi diversi da una prova documentale non riduca affatto il grado di prova richiesto da tale disposizione, neanche nel caso in cui sia accertata l’esistenza di una situazione di forza maggiore.
V – Conclusione
66. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sollevate dal Finanzgericht Hamburg:
«1) L’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, allegato I CE], le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un esportatore, qualora si trovi nell’impossibilità di fornire, a sostegno della sua dichiarazione di esportazione, una prova documentale relativa alle condizioni di fabbricazione della merce esportata, possa provare l’esattezza di tale dichiarazione, soddisfacendo le autorità nazionali competenti, con qualsiasi altro mezzo di prova previsto dalle norme del diritto nazionale, purché tali norme non compromettano né gli scopi né l’efficacia del diritto comunitario.
2) La possibilità, offerta all’esportatore dall’art. 7, n. 1, terzo comma del regolamento n. 1222/94, di provare l’esattezza della sua dichiarazione di esportazione con mezzi diversi da una prova documentale non riduce affatto il grado di prova richiesto da tale disposizione, neanche nel caso in cui sia accertata l’esistenza di una situazione di forza maggiore».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Regolamento della Commissione 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, allegato I CE], le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag. 5).
3 – Regolamento della Commissione 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), successivo ai fatti di causa e quindi non applicabile alla causa principale.
4 – Il panpepato rientra nell’allegato B del regolamento n. 1224/94 (codice NC 1905 20).
5 – Ai sensi dell’art. 3, n. 2, primo comma del regolamento n. 1222/94, «sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata».
6 – GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario».
7 – L’art. 11, n. 3 del regolamento n. 3665/87 dispone che «(…) in caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti (…)».
8 – Nell’ordinanza di rinvio il Finanzgericht fa riferimento alle sentenze 13 ottobre 1993, causa C‑124/92, An Bord Bainne Co-operative e Compagnie Inter-Agra (Racc. pag. I‑5061), 7 dicembre 1993, causa C-12/92, Huygen e a. (Racc. pag. I‑6381), 29 settembre 1998, causa C‑263/97, First City Trading e a. (Racc. pag. I‑5537) e 11 luglio 2002, causa C-210/00, Käserei Champignon Hofmeister (Racc. pag. I-6453).
9 – Punto 46.
10 – Sentenza 1° dicembre 2005, causa C-309/04, Fleisch-Winter (Racc. pag. I-0000, punto 31).
11 – V. art. 7, n. 1, primo comma, prima frase del regolamento n. 1222/94.
12 – Tale procedimento permette all’esportatore, lo ricordo, di determinare la composizione della merce esportata d’intesa con le autorità nazionali competenti. Le merci considerate sono, in particolare, quelle che formano oggetto di correnti di esportazione regolari e che presentano caratteristiche e qualità costanti.
13 – Come si è detto, il codice doganale comunitario è applicabile alle restituzioni di cui è causa.
14 – Mentre le modalità comuni di applicazione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli vengono stabilite dalla Commissione, spetta agli Stati membri, in forza dell’art 10 CE, garantire sul loro territorio l’applicazione della normativa comunitaria relativa all’attuazione della politica agricola comune. V., in particolare, sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633, punto 17).
15 – V., in particolare, sentenza 8 febbraio 1996, causa C-212/94, FMC e a. (Racc. pag. I-389, punti 49-52 e giurisprudenza ivi citata).
16 – Ricordo che, secondo la giurisprudenza consolidata, la nozione di «forza maggiore» considerata dai regolamenti agricoli non è limitata a quella di «impossibilità assoluta» ma dev’essere intesa nel senso di circostanze anormali, estranee all’importatore o all’esportatore e le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici eccessivi, nonostante l’uso della massima diligenza [v., in particolare, sentenze 11 luglio 1968, causa 4/68, Schwarzwaldmilch (Racc. pag. 497, in particolare pag. 508), 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft (Racc. pag. 1125, punto 23) e causa 25/70, Köster (Racc. pag. 1161, punto 38), 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux (Racc. pag. I-3933, punto 34), 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina (Racc. pag. I-8955, punti 18 e 19), nonché An Bord Bainne Co-operative e Compagnie Inter-Agra (punto 11), citata e Huygen e a. (punto 31), citata]. V. anche comunicazione della Commissione C (88) 1696 relativa alla «forza maggiore» nel diritto agrario europeo (GU 1988, C 259, pag. 10).
17 – Va ricordato che rientra nella competenza del giudice nazionale valutare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, l’incendio che ha devastato i locali della ricorrente costituisca un caso di forza maggiore (v., in tal senso, sentenza Parras Medina, citata, punto 22).
18 – V. art. 7, n. 1, primo comma del regolamento n. 1222/94.
19 – Sentenza First City Trading e a., citata, punto 33.
20 – Ibid., punto 46.
Full & Egal Universal Law Academy