CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
POIARES MADURO
presentate il 30 maggio 2006 1(1)
Cause riunite C-129/05 e C-130/05
NV Raverco e Coxon & Chatterton
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]
(Polizia sanitaria – Controlli veterinari – Prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità)
1. A quali condizioni il diritto comunitario consente la rispedizione di prodotti provenienti da paesi terzi che sono presentati per l’importazione nella Comunità, quando i controlli veterinari dimostrano che tali prodotti non soddisfano i presupposti per l’importazione? Quando le autorità di frontiera sono obbligate ad ordinare la distruzione di codesti prodotti? Tali sono le questioni che costituiscono il punto centrale dei due casi di specie.
2. All’inizio del 2002, in due casi analoghi, le autorità di frontiera olandesi hanno ordinato la distruzione di alcune partite di carne di anatra e di coniglio importate dalla Cina. Le partite non soddisfacevano i requisiti comunitari per l’importazione, in quanto contenevano sostanze che presentano un rischio per la salute umana. Le società importatrici sostenevano che, piuttosto che ordinare la distruzione delle partite, le autorità nazionali avrebbero dovuto consentirne la rispedizione in Cina.
3. Incerto in merito ai precisi obblighi imposti alle autorità nazionali in queste situazioni, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo per il commercio e l’industria) (Paesi Bassi) ha posto quattro questioni alla Corte di giustizia. Le questioni, che sono identiche in entrambe le cause, chiedono alla Corte di interpretare gli artt. 17, n. 2 e 22, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE (2), in combinato disposto con l’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377 (3).
I – Contesto normativo
4. La direttiva 97/78 fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. Essa prevede tre tipi di controlli che devono essere eseguiti dalle autorità competenti ai posti di ispezione frontalieri su prodotti originari di paesi terzi: un controllo documentale, un controllo d’identità ed un controllo materiale. Il controllo documentale consiste nella verifica dei documenti e dei certificati di accompagnamento della partita. Il controllo d’identità comporta un’ispezione visiva volta a verificare l’effettiva concordanza tra i certificati veterinari e/o altri documenti ed il prodotto oggetto di importazione.
5. L’art. 2, n. 2, lett. d) della direttiva sottolinea che un controllo materiale costituisce «il controllo del prodotto stesso, che comprende eventualmente verifiche dell’imballaggio e della temperatura nonché prelievi di campioni e prove di laboratorio». Ai sensi dell’art. 4, n. 4, lett. b), sub i), lo scopo del controllo materiale è verificare che i prodotti soddisfino i requisiti comunitari per l’importazione e possano essere veramente usati per gli scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento.
6. L’art. 17, n. 2 della direttiva identifica le opzioni disponibili per le autorità nazionali quando prodotti provenienti da paesi terzi non soddisfano le condizioni per l’importazione:
«2. Se i controlli di cui alla presente direttiva indicano all’autorità competente che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l’importazione, o se evidenziano irregolarità, l’autorità competente, previa consultazione dell’interessato al carico o del suo rappresentante, decide:
a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell’allegato I, a partire dallo stesso posto d’ispezione frontaliero, verso una destinazione convenuta con l’interessato al carico, con lo stesso mezzo di trasporto, entro un termine massimo di 60 giorni qualora non vi si oppongano i risultati dell’ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria.
(…)
b) oppure, qualora la rispedizione sia impossibile, o trascorso il termine di 60 giorni di cui alla lettera a), o se l’interessato al carico dà il proprio accordo immediato, procedere alla distruzione del prodotto (…) presso l’apposito impianto più vicino al posto d’ispezione frontaliero (…)»
7. L’art. 22 della direttiva specifica le misure cautelari obbligatorie che le autorità nazionali competenti devono adottare in caso di gravi pericoli per la salute umana nella Comunità. L’art. 22, n. 2, dispone che:
«2. Se in occasione dei controlli previsti dalla presente direttiva appare che una partita di prodotti può costituire un pericolo per la salute umana o degli animali, l’autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti:
– confisca e distruzione della partita in questione,
– informazione immediata degli altri posti di ispezione frontalieri e della Commissione sulle constatazioni fatte e sull’origine dei prodotti (…)»
8. Il regolamento n. 2377/90 definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.
9. L’art. 5 del regolamento riconosce che, per alcune sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari, non è possibile stabilire un limite massimo di residui «a causa del fatto che i residui della stessa in alimenti di origine animale costituiscono un rischio per la salute del consumatore indipendentemente dal limite fissato».
10. Conformemente all’art. 5 l’allegato IV del regolamento contiene un elenco di sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo.
II – Fatti e questioni pregiudiziali
11. Nel febbraio 2002 la Coxon & Chatterton Ltd (in prosieguo: la «Coxon») ha importato nei Paesi Bassi due partite di carne di anatra congelata provenienti dalla Cina. Nel marzo dello stesso anno, la NV Raverco (in prosieguo: la «Raverco») ha importato una partita di carne di coniglio congelata. Quando le partite sono giunte al posto d’ispezione frontaliero, le autorità veterinarie le hanno sottoposte ai necessari controlli a campione ed esami di laboratorio previsti dalla direttiva 97/78.
12. Le analisi condotte sui campioni prelevati dalle partite di carne di anatra della Coxon hanno rivelato residui di furazolidone (16 ppb) in una partita e, nell’altra partita, residui di cloramfenicolo (1.4 ppb) e furazolidone (49 ppb). Le analisi eseguite sui campioni prelevati dalla partita di carne di coniglio della Raverco hanno rivelato residui di furazolidone (2.7 ppb). Il cloramfenicolo e il furazolidone sono elencati nell’allegato IV del regolamento n. 2377/90 come sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito un limite massimo.
13. Il 1° marzo 2002, sulla base dei risultati dei controlli veterinari, il veterinario ufficiale del Rijksdienst voor de keuring van Vlee en Vlees (servizio nazionale per il controllo sanitario sugli animali e sulle carni; in prosieguo: il «RVV»), rifiutava l’importazione delle partite di carne di anatra della Coxon e ne ordinava la distruzione. Il 22 marzo 2002 il RVV disponeva analogamente la distruzione della partita di carne di coniglio della Raverco.
14. Il 18 marzo 2002 la Coxon presentava un ricorso grazioso contro la decisione del RVV dinanzi al Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministero dell’Agricoltura), adducendo che le partite di carne di anatra, piuttosto che essere distrutte, avrebbero dovuto essere rispedite in Cina. Il 26 aprile 2006 la Raverco presentava un analogo ricorso grazioso.
15. Le ricorrenti adducevano che la rispedizione dei prodotti non avrebbe comportato un rischio per la salute umana o degli animali nei Paesi Bassi o nella Comunità. Infatti le società sostenevano che, poiché i prodotti animali avrebbero potuto essere legalmente commercializzati in Cina, le partite non avrebbero dovuto essere distrutte.
16. Nel respingere entrambi i ricorsi della Coxon e della Raverco, il Ministero dell’Agricoltura insisteva sul fatto che la normativa comunitaria imponeva la distruzione delle partite contaminate di carne di anatra e di coniglio. Le società hanno impugnato tali decisioni innanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
17. Il College van Beroep ha sottoposto alla Corte le medesime quattro questioni pregiudiziali sia nella causa Raverco (C‑129/05) sia nella causa Coxon (C‑130/05):
«1) Se l’art. 17, n. 2, prima frase, lett. a) della direttiva 97/78/CE debba essere interpretato nel senso che l’ostacolo alla rispedizione di una partita che non soddisfi i presupposti per l’importazione risieda nel mancato adempimento delle condizioni comunitarie per l’importazione, oppure nelle condizioni vigenti nel luogo convenuto con l’interessato al carico, fuori dai territori indicati all’allegato I della direttiva 97/78/CE.
2) Se l’art. 17, n. 2, prima frase, lett. a) della direttiva 97/78/CE, in combinato disposto con l’art. 22, n. 2, della direttiva 97/78/CE e con l’art. 5 del regolamento (CEE) n. 2377/90, debba essere interpretato nel senso che questa disposizione prescrive imperativamente la distruzione delle relative partite di prodotti di origine animale in tutti i casi in cui, dopo uno dei controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE, risulti che una partita di prodotti può costituire un rischio per la salute umana o degli animali.
3) Se l’art. 22 della direttiva 97/78/CE, in combinato disposto con l’art. 5 del regolamento (CEE) n. 2377/90, debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che in una partita sia stato rinvenuto un residuo di una sostanza elencata nell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 implichi che la partita in esame possa costituire un rischio tale per la salute umana o degli animali che la rispedizione deve essere esclusa.
4) Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, se l’art. 17, n. 2 della direttiva 97/78/CE debba essere interpretato nel senso che esso è diretto anche a tutelare gli interessi del paese terzo dove la partita verrà importata dopo la rispedizione, anche se siffatto interesse non mira a tutelare anche un interesse localizzabile negli Stati membri dell’Unione europea».
18. Con ordinanza 2 aprile 2005 la Corte ha riunito le cause ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura.
19. La Coxon, il governo olandese, il governo greco e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. La Corte ha sentito le loro osservazioni orali all’udienza del 9 marzo 2006.
III – Valutazione
A – La prima questione
20. Con la prima questione il giudice nazionale desidera stabilire se l’ostacolo alla rispedizione di una partita ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva 97/78 si fondi sulla mancata soddisfazione delle condizioni comunitarie per l’importazione o, invece, sulle condizioni vigenti nel paese terzo in cui i prodotti devono essere rispediti.
21. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni, inclusa la Coxon, sono del parere che gli ostacoli alla rispedizione delle partite che non soddisfano i relativi requisiti risiedono nella mancata soddisfazione delle condizioni comunitarie per l’importazione. Concordo con tale interpretazione.
22. La direttiva prevede in modo inequivocabile un sistema di controlli veterinari al fine di verificare se i prodotti soddisfino le condizioni comunitarie previste per l’importazione (4). Ad esempio l’art. 4, n. 4, lett. b), sub i) dispone che il veterinario ufficiale debba eseguire un controllo materiale di ciascuna partita al fine di «verificare che i prodotti soddisfino i requisiti della normativa comunitaria» (5).
23. A norma dell’art. 17, n. 2 i risultati dell’ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria possono opporsi alla rispedizione, «[s]e i controlli di cui alla presente direttiva indicano (…) che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l’importazione». L’art. 2, n. 2, lett. j) della direttiva definisce le «condizioni previste per l’importazione» come le prescrizioni veterinarie «stabilite dalla normativa comunitaria» per i prodotti da importare. Nessuno dei controlli cui si riferisce l’art. 17, n. 2 richiede alle autorità competenti di condurre ulteriori ispezioni al fine di verificare la conformità dei prodotti con le condizioni per l’importazione in paesi terzi.
24. Inoltre, se la decisione di rispedire i prodotti fosse fondata sulle condizioni vigenti nel paese in cui i prodotti devono essere rispediti, le autorità competenti presso i posti d’ispezione frontalieri della Comunità dovrebbero applicare le norme di tale paese. Tuttavia, come sostenuto dal governo olandese, queste autorità non hanno alcun motivo di conoscere i dettagli delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite in paesi terzi.
25. Pertanto la soluzione della prima questione, vertente sull’interpretazione dell’art. 17, n. 2, lett. a) della direttiva 97/78, dovrebbe essere che l’ostacolo alla rispedizione di una partita risiede nella mancata soddisfazione delle condizioni comunitarie per l’importazione.
B – La seconda e la terza questione
26. Con la seconda e terza questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se la direttiva 97/78 prescriva che gli alimenti che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità debbano essere distrutti qualora dai controlli veterinari risulti che contengono un residuo di una sostanza indicata nell’allegato IV del regolamento n. 2377/90.
27. In primo luogo prenderò in esame gli artt. 17, n. 2 e 22, n. 2 della direttiva 97/78. In particolare esaminerò in che modo queste disposizioni sono correlate, al fine di stabilire a quali condizioni consentano la rispedizione ed a quali condizioni impongano la distruzione di prodotti che non soddisfano le condizioni comunitarie per l’importazione. Successivamente esaminerò l’art. 5 e l’allegato IV del regolamento n. 2377/90, riguardanti le sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere fissato un limite massimo di residui.
a) Artt. 17, n. 2, e 22, n. 2, della direttiva 97/78
28. Sebbene entrambe le disposizioni si occupino di prodotti che non soddisfano le condizioni comunitarie per l’importazione, gli artt. 17, n. 2 e 22, n. 2 differiscono per quanto riguarda il loro campo di applicazione.
29. L’art. 17, n. 2, è di applicazione generale, diretta a tutte le situazioni in cui i controlli richiesti presso i posti d’ispezione frontalieri rivelano che il prodotto non soddisfa le condizioni per l’importazione o che sussiste un’irregolarità. Per soddisfare le condizioni per l’importazione, una partita di prodotti deve soddisfare gli autonomi requisiti di tutti e tre i tipi di controllo, quello documentale, quello d’identità e quello materiale. Un prodotto può non soddisfare le condizioni per l’importazione perché, ad esempio, non ha adempiuto i requisiti amministrativi del controllo documentale. In tal caso sarebbe applicabile l’art. 17, n. 2.
30. Al contrario l’art. 22, n. 2 si applica esclusivamente quando i controlli indicano che una partita di prodotti può costituire un pericolo per la salute umana o degli animali. L’art. 22, n. 2, ha pertanto un campo di applicazione molto più ristretto dell’art. 17, n. 2. Invero l’art. 22, n. 2, è una lex specialis rispetto all’art. 17, n. 2.
31. Quando l’art. 17, n. 2 è applicabile, l’autorità veterinaria competente dovrebbe rispedire la partita di prodotti entro 60 giorni, a meno che non vi si oppongano i risultati dell’ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. Se la rispedizione è impossibile o è trascorso il termine di 60 giorni o l’interessato al carico dà il proprio accordo immediato, ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. b), l’autorità competente dovrebbe distruggere la partita. Di conseguenza, salve alcune eccezioni, l’art. 17, n. 2, dispone la rispedizione nel caso in cui un prodotto non soddisfi le condizioni per l’importazione.
32. L’art. 22, n. 2, d’altro canto, non indica la possibilità della rispedizione. Esso stabilisce che «[s]e in occasione dei controlli (…) appare che una partita di prodotti può costituire un pericolo per la salute umana o degli animali, l’autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti: confisca e distruzione della partita in questione».
33. È pacifico tra le parti che l’art. 17, n. 2 diviene irrilevante una volta stabilito che una partita di prodotti «può costituire un pericolo per la salute umana o degli animali» nel senso di cui all’art. 22, n. 2. In tale situazione, le autorità nazionali competenti non hanno un’alternativa diversa dalla distruzione della partita. Vi sono, tuttavia, pareri differenti su quando si debba ritenere che una partita di prodotti «può costituire un pericolo per la salute umana o degli animali».
34. La Coxon ritiene che i controlli di frontiera comunitari siano efficaci e sostiene essenzialmente che, in seguito alla rispedizione, i prodotti che non hanno soddisfatto le condizioni comunitarie per l’importazione non comportano più alcun rischio per la salute umana o degli animali nella Comunità. Secondo la Coxon, di conseguenza, l’art. 22, n. 2, non si applica qualora sia possibile la rispedizione al paese di provenienza. In tale contesto la Coxon sostiene che i controlli veterinari comunitari non hanno, e di fatto non potrebbero avere, lo scopo di tutelare la salute umana o degli animali al di fuori della Comunità.
35. La Commissione è del parere che, nella misura in cui il paese terzo non lo consideri problematico, l’art. 22 non pone alcun ostacolo alla rispedizione di prodotti che non soddisfano le condizioni comunitarie per l’importazione. Nondimeno la Commissione sottolinea che, al fine di assicurare un livello base di tutela della salute pubblica, è sempre consentito alle autorità competenti distruggere partite che costituiscono un chiaro e immediato pericolo per la salute umana. In secondo luogo, la Commissione sottolinea che l’art. 22, n. 2, prevede la distruzione delle partite che costituiscono un pericolo potenziale, anche indirettamente, per la salute umana o degli animali nell’ambito della Comunità. Quale esempio di pericolo indiretto, la Commissione indica il rischio di reimportazione fraudolenta delle partite in questione attraverso un altro posto d’ispezione frontaliero.
36. Secondo i governi greco e olandese l’art. 22, n. 2 è applicabile ogniqualvolta in cui i prodotti in questione sono pericolosi per la salute dei consumatori. Entrambi i governi sostengono che gli artt. 17, n. 2 e 22, n. 2 mirano a garantire che tali prodotti non rimangano disponibili sul mercato. Essi sottolineano che, se questi ultimi non vengono distrutti, sussiste sempre il rischio che trovino una via d’ingresso nella Comunità e raggiungano i consumatori comunitari. Al riguardo il governo greco sostiene che un’interpretazione meno rigorosa dell’art. 22, n. 2, incoraggerebbe tentativi di importazione di prodotti pericolosi. Il costo di tali tentativi sarebbe irrisorio per l’importatore se i prodotti che risultano costituire un pericolo per la salute rimanessero a sua disposizione.
37. Condivido il parere dei governi olandese e greco. Quando prodotti provenienti da paesi terzi sono presentati per l’importazione nella Comunità, essi diventano soggetti ai meccanismi comunitari di controllo sanitario. Il rigoroso regime dell’art. 22, n. 2 della direttiva mira a tutelare la salute umana e degli animali nell’ambito della Comunità. Sotto tale profilo la direttiva completa il regime equivalente che si applica ai prodotti intracomunitari: quando i controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari indicano che una partita è «fonte di grave rischio per gli animali o per l’uomo», le autorità competenti degli Stati membri devono ordinarne la distruzione, indipendentemente dal fatto che i prodotti possano potenzialmente essere commercializzati al di fuori della Comunità (6). Parimenti i prodotti provenienti da paesi terzi non dovrebbero essere rispediti semplicemente perché possono essere commercializzati al di fuori della Comunità (7). Di conseguenza gli importatori ed i commercianti intracomunitari di prodotti animali dovrebbero assumere il rischio che i loro prodotti possano essere distrutti se non soddisfano le norme sanitarie comunitarie.
38. Inoltre, come sostengono i governi olandese e greco, se rimanesse aperta la possibilità di rispedire i prodotti, permarrebbe il rischio di reimportazione nella Comunità. La tesi della Coxon che l’efficacia dei controlli di frontiera comunitari impedirebbe una tale reimportazione non è convincente. Consentire la rispedizione di prodotti che costituiscono un pericolo per la salute umana o degli animali può aumentare in maniera significativa i tentativi da parte degli importatori di introdurre tali alimenti nel mercato comunitario. Gli importatori di questi prodotti non dovrebbero sopportare il rischio della perdita, in quanto la possibilità della distruzione sarebbe virtualmente inesistente.
39. Per sostenere la sua lettura degli artt. 17, n. 2 e 22, n. 2 della direttiva 97/78, la Coxon si basa sul regolamento n. 882/2004 (8). Questo regolamento contiene alcune norme sulla rispedizione di mangimi e alimenti non sicuri per la salute umana o degli animali (9). Tuttavia, come correttamente sottolineato dal governo greco all’udienza, tali regole sono irrilevanti nella presente causa. Adottando il regolamento n. 882/2004, il legislatore comunitario non ha modificato i procedimenti armonizzati di importazione stabiliti per gli alimenti di origine animale dalla direttiva 97/78 (10).
40. Ciò che rimane da stabilire è se i prodotti che risultano contenere residui di una sostanza indicata nell’allegato IV del regolamento n. 2377/90 «[possano] costituire un pericolo per la salute umana o degli animali» ai sensi dell’art. 22, n. 2, della direttiva 97/78.
b) Art. 5 e allegato IV del regolamento n. 2377/90
41. Il regolamento del Consiglio n. 2377/90 introduce un procedimento uniforme per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. La fissazione di regole uniformi sui livelli massimi di residui mira a tutelare la salute pubblica (11), e, al contempo, a facilitare la commercializzazione di alimenti di origine animale (12).
42. L’allegato IV elenca le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali non è possibile stabilire un limite massimo di residui. Ai sensi dell’art. 5 del regolamento «i residui della stessa [di una sostanza farmacologicamente attiva] in alimenti di origine animale costituiscono un rischio per la salute del consumatore indipendentemente dal limite fissato». Per tale ragione l’art. 5 vieta l’impiego di dette sostanze nell’intera Comunità.
43. Pertanto si può essere indotti a concludere che una partita di prodotti che contiene residui di una sostanza elencata nell’allegato IV del regolamento n. 2377/90 «può costituire un pericolo per la salute umana o degli animali» ai sensi dell’art. 22, n. 2 della direttiva 97/78.
44. Nella sua ordinanza il giudice nazionale osserva che i Paesi Bassi, d’intesa con la Commissione, hanno autorizzato la rispedizione di diverse partite di prodotti cinesi che contenevano meno di 5 ppb di nitrofurani. Pertanto le autorità olandesi hanno derogato al limite zero per il furazolidone (i nitrofurani includono il furazolidone). La deroga non è stata applicata alle partite della Coxon e della Raverco oggetto delle presenti cause (13). Nondimeno il giudice nazionale ritiene che questa prassi temporanea delle autorità olandesi ponga in discussione la conclusione che l’art. 22, n. 2 della direttiva 97/78 prescrive imperativamente la distruzione dei prodotti che risultano contenere residui di furazolidone, una sostanza elencata nell’allegato IV del regolamento n. 2377/90.
45. Il governo olandese sostiene che un imminente conflitto commerciale con la Cina l’ha spinta a derogare temporaneamente al rigido regime della distruzione. A quel tempo non tutti gli Stati membri avevano a disposizione metodi di analisi che potessero determinare la presenza di meno di 5 ppb di nitrofurani nei prodotti animali. Il governo olandese evidenzia che questa situazione conduceva a disparità: in alcuni Stati membri le autorità competenti ammetterebbero l’importazione di prodotti con meno di 5 ppb di nitrofurani, mentre le autorità di uno Stato membro con metodi di analisi più accurati ne ordinerebbero la distruzione. Le autorità olandesi hanno ordinato la distruzione di diverse partite di prodotti provenienti dalla Cina con residui di nitrofurani inferiori a 5 ppb. In risposta le autorità cinesi hanno annunciato un divieto di importazione dei prodotti di origine animale provenienti dai Paesi Bassi. I Paesi Bassi hanno successivamente concordato con le autorità cinesi che avrebbero rispedito i prodotti contenenti meno di 5 ppb di nitrofurani, purché tali prodotti non contenessero altri residui pericolosi. Solo le partite presentate per l’importazione prima del 15 marzo 2002 avrebbero beneficiato dell’accordo. A partire da tale data gli Stati membri dovevano applicare un divieto generale di importazione dei prodotti di origine animale provenienti dalla Cina, conformemente alla decisione del 30 gennaio 2002, 2002/69/CE (14).
46. Ci si può legittimamente domandare, come ha fatto il giudice nazionale, se la decisione di rispedire temporaneamente prodotti contenenti nitrofurani possa essere armonizzata con la stringente formulazione dell’art. 22, n. 2, della direttiva 97/78, letta in combinato disposto con l’art. 5 del regolamento n. 2377/90. Tuttavia, a mio parere, la prassi temporanea della autorità olandesi di rispedire i prodotti provenienti dalla Cina con meno di 5 ppb di nitrofurani non pregiudica l’interpretazione di quelle disposizioni.
47. Pertanto, laddove i controlli veterinari rivelino che alimenti che provengono da paesi terzi e sono introdotti nella Comunità contengono un tenore di una sostanza indicata nell’allegato IV del regolamento n. 2377/90, le autorità competenti devono confiscare e distruggere gli alimenti in questione ai sensi dell’art. 22, n. 2, della direttiva 97/78.
C – La quarta questione
48. Il giudice nazionale ha proposto la quarta questione per l’eventualità in cui la seconda questione venga risolta in senso negativo. Di conseguenza, alla luce delle precedenti osservazioni, non vi è necessità di risolvere la quarta questione.
IV – Conclusioni
49. Suggerisco alla Corte di risolvere nei seguenti termini le questioni pregiudiziali sottopostele:
1) Ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a) della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, l’ostacolo fatto valere dalle autorità nazionali competenti alla rispedizione di una partita risiede nella mancata soddisfazione delle condizioni comunitarie per l’importazione.
2) L’art. 22, n. 2 della suddetta direttiva prescrive che le autorità nazionali competenti confiscano e distruggono gli alimenti provenienti da un paese terzo e presentati per l’importazione nella Comunità, qualora i controlli veterinari rivelino che gli alimenti in questione contengono un residuo di una sostanza indicata nell’allegato IV del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – Che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU 1998, L 24, pag. 9).
3 – Che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU 1990, L 224, pag. 1).
4 – V. anche l’undicesimo considerando della direttiva 97/78, in cui si afferma che «occorre separare i prodotti che soddisfano i requisiti comunitari previsti per l'importazione da quelli che non li soddisfano; che, date tali differenze, devono essere definiti sistemi di controllo distinti».
5 – Altri esempi di riferimenti alle norme o alla legislazione comunitarie nell’ambito della direttiva possono ritrovarsi all’art. 8, n. 2 («in modo che ne sia verificata in particolare la conformità con le norme comunitarie »), all’art. 8, n. 4 («per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza»), all’art. 10, n. 2, lett. a) («requisiti imposti dalla Comunità»), all’art. 10, n. 2, lett. f) («requisiti (…) previsti dalla normativa comunitaria»), all’art. 12, n. 4 («requisiti comunitari») e all’art. 17, n. 3 («normativa veterinaria comunitaria»).
6 – L’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, dispone che «[s]e, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata (…) [una] fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo (…) essa ordina (…) la distruzione della partita» (GU 1989, L 395, pag. 13).
7 – Naturalmente la distruzione di prodotti ai sensi dell’art. 22, n. 2, ha altresì l’effetto di limitare i rischi per la salute umana o degli animali al di fuori della Comunità. Tuttavia ciò non significa che non consentire la rispedizione di prodotti che presentano un rischio per la salute umana o degli animali serva primariamente interessi non comunitari.
8 – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004 L 165, pag. 1).
9 – La Coxon fa riferimento agli artt. 19, n. 2, lett. c) e 20 del regolamento.
10 – V. il venticinquesimo ‘considerando’ del regolamento n. 882/2004. Sebbene l’art. 58 del regolamento n. 882/2004 modifichi parti della direttiva 97/78, sia l’art. 17 sia l’art. 22 restano invariati.
11 – Terzo ‘considerando’ del regolamento 2377/90.
12 – Quinto e settimo ‘considerando’.
13 – Sembra che le autorità olandesi non avessero ancora deciso di derogare al limite zero per i nitrofurani al momento in cui la Coxon e la Raverco hanno presentato le loro partite per l’importazione. Ad ogni modo la quantità di furazolidone ritrovata nelle partite della Coxon era troppo elevata per poter applicare la deroga.
14 – Recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU 2002, L 30, pag. 50).
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