CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
SHARPSTON
presentate il 4 maggio 2006 (1)
Causa C-138/05
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
1. Nella presente causa il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo per il Commercio e l’Industria) dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte un’interpretazione dell’art. 8 della direttiva 91/414 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari («la direttiva sui prodotti fitosanitari» o «la direttiva») (2).
2. Tale articolo stabilisce misure transitorie per l’attuazione della direttiva.
3. La questione può essere sintetizzata nei seguenti termini. La direttiva sui prodotti fitosanitari stabilisce che gli Stati membri debbano determinare delle procedure per autorizzare i prodotti fitosanitari (3) conformemente alla direttiva. Essa stabilisce, inoltre, l’applicazione dei sistemi nazionali di autorizzazione per tali prodotti per un periodo transitorio, durante la fase di valutazione a livello comunitario delle sostanze attive in questione. Durante il periodo di transizione, i Paesi Bassi hanno modificato la normativa nazionale sulla regolamentazione dei prodotti fitosanitari [la Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (legge sui pesticidi: in prosieguo la «Bmw»)] tre volte: (i) inizialmente, prima che la valutazione comunitaria avesse inizio, stabilendo che l’autorizzazione di tali prodotti avvenisse secondo gli stessi criteri adottati per la valutazione comunitaria; (ii) successivamente, dal momento che il primo orientamento aveva comportato una riduzione del numero di prodotti ammessi sul mercato, stabilendo una procedura di autorizzazione per i «prodotti essenziali per l’agricoltura» previa presentazione di un fascicolo completo; (iii) più recentemente, aggiungendo l’articolo 16aa alla Bmw.
4. L’art. 16aa stabilisce che «laddove gli interessi dell’agricoltura lo impongano con urgenza», il Ministro competente può concedere un’esenzione dal divieto di immissione in commercio e uso o una deroga allo stesso che altrimenti sarebbe in vigore relativamente a prodotti contenenti una sostanza attiva che (a) era presente sul mercato prima del 26 luglio 1993, (b) non sia specificata dalla direttiva sui prodotti fitosanitari e (c) relativamente a cui la verifica di cui all’articolo 8, n. 2, della direttiva sia stata iniziata o continuata.
5. Con decisione presa ai sensi dell’art. 16aa, l’autorità competente ha dunque esonerato una serie di sostanze attive. La Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (la Fondazione dell’Olanda meridionale delle associazioni ambientaliste; in prosieguo: «la Fondazione») contesta la validità della decisione asserendo che l’art. 16aa è incompatibile con la direttiva sui prodotti fitosanitari.
Normativa comunitaria applicabile
La direttiva sui prodotti fitosanitari
6. La direttiva sui prodotti fitosanitari disciplina sia i «prodotti fitosanitari» che le «sostanze attive» contenute in tali prodotti.
7. I prodotti fitosanitari sono definiti come «sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui vengono consegnate all’utilizzatore», finalizzate principalmente alla protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali da organismi nocivi (4). La direttiva riguarda parimenti pesticidi, fungicidi e diserbanti da applicare ai vegetali.
8. Il preambolo contiene i seguenti ‘considerando’:
Considerando che:
« [7] gli Stati membri devono applicare norme uniformi per quanto riguarda le condizioni e le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
[8] tali normative devono disporre che i prodotti fitosanitari non vengano immessi in commercio e utilizzati se non sono stati ufficialmente autorizzati e che debbano essere correttamente utilizzati tenuto conto dei principi della buona pratica fitosanitaria e della lotta antiparassitaria integrata;
[9] le condizioni di autorizzazione debbono garantire un elevato livello di protezione onde evitare soprattutto che vengano autorizzati prodotti fitosanitari i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente non siano stati adeguatamente studiati; che la protezione della salute dell’uomo e degli animali e la protezione dell’ambiente sono prioritarie rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale;
[10] al momento dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari occorre accertare che, se correttamente impiegati ai fini previsti, essi siano sufficientemente efficaci, non abbiano effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali, né effetti inaccettabili sull’ambiente in generale e, in particolare, effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;
…
[14] la procedura comunitaria non dovrebbe impedire ad uno Stato membro di autorizzare, per un periodo di tempo limitato, l’utilizzazione nel suo territorio dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora iscritta nell’elenco comunitario, sempreché l’interessato abbia presentato la documentazione conforme ai requisiti comunitari e lo Stato membro interessato sia giunto alla conclusione che la sostanza attiva ed i prodotti fitosanitari rispondono presumibilmente alle condizioni comunitarie fissate in materia;
[18] tuttavia gli Stati membri devono avere la facoltà di autorizzare prodotti fitosanitari che non rispondono alle condizioni summenzionate quando ciò sia reso necessario da un pericolo imprevedibile che minaccia la produzione vegetale e che non può essere combattuto con altri mezzi; che tale autorizzazione deve essere riesaminata dalla Commissione in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, nel quadro del Comitato permanente fitosanitario (…)».
9. A norma dell’art. 3, n. 1, gli Stati Membri sono tenuti a prescrivere che un prodotto fitosanitario possa essere immesso in commercio ed utilizzato sul proprio territorio solo se il prodotto in questione sia stato autorizzato conformemente alle disposizioni della direttiva.
10. A norma dell’art. 4, n. 1, gli Stati Membri sono tenuti ad assicurare che un prodotto fitosanitario non sia autorizzato, se, in primo luogo, le sue sostanze attive non sono elencate nell’Allegato I e se non sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite (art. 4, n. 1, lett. a) e, in secondo luogo, se non sono rispettati i requisiti stabiliti nell’art. 4, n. 1, lett. b) ‑ f). L’art. 4, n. 1, lett. b) ‑ e) riguardano sostanzialmente la sicurezza e l’efficacia del prodotto in fase di utilizzo. L’art. 4, n. 1, lett. f, stabilisce che lo Stato membro è tenuto a determinare i limiti massimi di residui, i quali devono essere notificati e approvati dalla Commissione.
11. L’art. 8 è intitolato «Misure transitorie e derogatorie ». I commi di tale articolo riguardano, nell’ordine, le disposizioni relative ai nuovi prodotti contenenti sostanze attive che non siano state ancora approvate ed inserite nell’elenco (l’art. 8, n. 1, non rileva in questo caso), ai prodotti esistenti contenenti tali sostanze attive (art. 8, nn. 2 e 3) e ai prodotti per fare fronte, in circostanze speciali, ad un pericolo imprevedibile che non può essere contenuto in altro modo (art. 8, n. 4).
12. L’art. 8, n. 2, primo comma, stabilisce che, in deroga all’art. 4 e fatte salve le disposizioni dell’art. 8, n. 3, «uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica [della direttiva], autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica»(5).
13. L’art. 8, n. 2, quarto comma, stabilisce:
«Nel corso del periodo di dodici anni di cui al primo comma, previo esame da parte del Comitato di cui all’articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni la sostanza attiva può essere iscritta nell’allegato I o (...) che tale sostanza attiva non venga inserita in tale allegato. Gli Stati membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto».
14. L’art. 8, n. 3, stabilisce:
«Laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, prima di procedere a tale esame, debbono applicare il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire».
15. L’art. 8, n. 4, stabilisce:
«In ulteriore deroga all’articolo 4, uno Stato membro può, in circostanze eccezionali, autorizzare l’immissione in commercio, per un periodo massimo di 120 giorni, di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni dell’articolo 4, per un’utilizzazione limitata e controllata, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo imprevedibile che non può essere combattuto con altri mezzi. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente del provvedimento preso gli altri Stati membri e la Commissione. Conformemente alla procedura istituita dall’articolo 19, viene deciso senza indugio se e a quali condizioni il provvedimento preso dallo Stato membro possa essere esteso per un periodo da stabilire, rinnovato o revocato».
16. Il periodo di 12 anni di cui all’art. 8, n. 2, è stato esteso fino al 31 dicembre 2006 per le sostanze attive esaminate nel quadro della prima fase del programma della Commissione relativo all’esame di tali sostanze, e fino al 30 settembre 2007 per le sostanze valutate nell’ambito della seconda fase, e fino al 31 dicembre 2008 per le sostanze valutate nell’ambito della terza fase (6).
17. L’art. 13, n. 1, stabilisce la documentazione la cui presentazione deve essere richiesta dagli Stati membri ai soggetti richiedenti un’autorizzazione per un prodotto fitosanitario in aggiunta all’istanza. L’art. 13, n. 6, stabilisce:
«In deroga al precedente paragrafo 1, per le sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri potranno continuare nel rispetto delle disposizioni del trattato ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che dette sostanze non saranno iscritte nell’allegato I».
18. A norma dell’art. 23, n. 1, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della notifica. È comunemente accettato che la direttiva è stata notificata il 26 luglio 1991.
La direttiva sui prodotti biocidi
19. Le questioni pregiudiziali citano brevemente la direttiva 98/8 relativa all’immissione sul mercato dei biocidi («la direttiva sui biocidi») (7).
20. Tale direttiva ha ad oggetto l’autorizzazione e l’immissione sul mercato di biocidi all’interno degli Stati membri in vista della loro utilizzazione. I «biocidi» sono definiti come prodotti destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo con mezzi chimici o biologici su qualsiasi organismo indesiderato o che abbia effetti dannosi per l’uomo, per le sue attività o per i prodotti che l’uomo impiega o produce, nonché per gli animali e per l’ambiente (8).
21. A norma dell’art. 3, n. 1, gli Stati Membri «prescrivono che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel loro territorio se non ha ottenuto l’autorizzazione a norma della presente direttiva».
22. L’art. 5, n. 1, stabilisce che gli Stati membri autorizzano un biocida solo se «il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti» e se determinate altre condizioni sono soddisfatte.
23. L’art. 16, n. 1, stabilisce:
«In (...) deroga all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, (...) uno Stato membro può, per un periodo di 10 anni dal [14 maggio 2000], continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato. Esso può, in particolare, secondo le norme nazionali, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell’allegato I o I A per il tipo di prodotto in questione. Tali principi attivi devono trovarsi già in commercio al [14 maggio 2000] quali principi attivi di un biocida...».
Normativa nazionale applicabile
La Bmw
24. La Bmw istituisce il College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (la Commissione per l’autorizzazione di pesticidi; in prosieguo: «la CTB») e stabilisce che le decisioni inerenti alla autorizzazione o registrazione dei pesticidi siano prese, su richiesta, da questo organismo. La Bmw è stata modificata nel 1994 per dare attuazione alla direttiva sui prodotti fitosanitari (9).
25. L’art. 2, n. 1, stabilisce:
«È fatto divieto di vendere, disporre o tenere in giacenza, di fare entrare o utilizzare nei Paesi Bassi, un pesticida che non risulti essere stato autorizzato ai sensi della presente legge (...)».
26. L’art. 3 stabilisce che un prodotto fitosanitario non è autorizzato se le condizioni prescritte non sono soddisfatte. Tali condizioni rispecchiano sostanzialmente le condizioni stabilite nell’art. 4, n. 1, della direttiva sui prodotti fitosanitari.
27. L’art. 16 a, n. 1, lett. a, stabilisce che, in circostanze eccezionali, il Ministero competente può concedere un’esenzione dal disposto dell’art. 2, n. 1, o una deroga allo stesso, per un periodo massimo di 120 giorni «qualora la produzione vegetale sia minacciata da un pericolo imprevedibile, che non può essere combattuto con altri mezzi», (il che riflette il testo dell’art. 8, n. 4, della direttiva sui prodotti fitosanitari).
28. L’art. 16aa, n. 1, stabilisce che «laddove gli interessi dell’agricoltura lo impongano con urgenza», il Ministro competente può concedere un’esenzione da un divieto o una deroga allo stesso che altrimenti sarebbe in vigore relativamente a prodotti contenenti una sostanza attiva che (a) era presente sul mercato prima del 26 luglio 1993, (b) non sia specificata dalla direttiva sui prodotti fitosanitari e (c) relativamente a cui la verifica di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva sia stata iniziata o continuata dopo il 26 luglio 2003.
29. L’art. 16aa, n. 2, stabilisce che l’esenzione o la deroga possono essere subordinate a condizioni o limiti e revocate in qualsiasi momento. Si deve comunque sottolineare che tali esenzioni o deroghe non sono altrimenti limitate nella durata.
I precedenti dell’art. 16aa
30. Dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale emerge che nel 1995 i Paesi Bassi hanno scelto di non avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari, ma hanno deciso, in previsione della valutazione delle sostanze attive a livello comunitario, di esaminare l’idoneità dei prodotti fitosanitari ad essere autorizzati sulla scorta dei criteri comunitari. A seguito di ciò, le autorizzazioni di un notevole numero di prodotti non sono state rinnovate una volta terminato l’esame. I coltivatori olandesi, pertanto, hanno potuto utilizzare un numero di prodotti più ridotto rispetto alla concorrenza negli altri Stati membri.
31. Nel tentativo di invertire la rotta, la Bmw è stata emendata aggiungendo l’art. 25c, che ha introdotto una procedura di autorizzazione per i «prodotti fitosanitari indispensabili per l’agricoltura». Tale misura, tuttavia, sembra non avere avuto l’esito auspicato dal momento che il comparto (10)è stato scoraggiato dai costi legati dall’obbligo di presentare una documentazione completa. La Fondazione rileva inoltre che i richiedenti erano tenuti a dimostrare che i propri prodotti erano indispensabili e che nessuno vi era di fatto riuscito.
32. Pertanto, nel 2002 l’art. 25c è stato sostituito dall’art. 16aa.
Il procedimento principale e il rinvio pregiudiziale alla Corte
33. Il 21 aprile 2004 il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’agricoltura, natura e qualità alimentare; in prosieguo: «il Ministro») ha adottato la decisione sulle esenzioni per i prodotti fitosanitari 2004. Tale decisione, adottata ai sensi dell’art. 16aa della Bmw, concedeva agli utenti ivi specificati e a beneficio delle colture ivi descritte un’esenzione dal divieto stabilito dall’art. 2, n. 1, della Bmw, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni. Nella decisione si stabiliva che essa avrebbe cessato di essere valida il 1° gennaio 2005.
34. Il 28 aprile 2004 il Ministro adottava una decisione che modificava la decisione di cui sopra estendendo l’esenzione ivi contenuta a determinate applicazioni di alcuni prodotti fitosanitari.
35. Nel giugno 2004, la Fondazione presentava opposizione avverso la decisione del 28 aprile 2004.
36. Nell’ottobre 2004 il Ministro dichiarava l’opposizione parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
37. La Fondazione interponeva appello presso il giudice del rinvio. Tale giudice ha espresso alcuni dubbi riguardo ad una serie di questioni interpretative relative alla direttiva sui prodotti fitosanitari. Pertanto, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto sei questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia (11).
38. Sono state presentate osservazioni scritte da parte della Fondazione, dei governi danese, francese, greco e olandese e da parte della Commissione. Non è stata richiesta, né si è svolta, alcuna udienza.
La decisione nella causa Stichting ZHM I
39. La Corte ha già fornito un orientamento circa l’interpretazione dell’art. 8 della direttiva sui prodotti fitosanitari e dell’art. 16 della direttiva sui biocidi nell’ambito di un precedente procedimento instaurato dalla Fondazione nella causa C-316/04 (causa «Stichting ZHM I) (12).
40. La causa Stichting ZHM I aveva ad oggetto l’art. 25d della Bmw, anch’esso aggiunto nel 2002. Tale disposizione stabilisce sostanzialmente la ri-autorizzazione ope legis – e dunque senza la valutazione completa che sarebbe altrimenti necessaria giusta l’art. 3, n. 1, della Bmw – dei prodotti precedentemente autorizzati le cui sostanze attive sono state indicate dalla CTB. Invece di effettuare una valutazione completa, la CTB, all’atto di indicare una sostanza attiva, è tenuta a «tenere in considerazione» alcuni dei suoi effetti.
41. La Fondazione ha impugnato una decisione in base alla quale la CTB aveva indicato alcune sostanze attive. I prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze beneficiavano in base ad essa di una riautorizzazione automatica ai sensi dell’art. 25d della Bmw.
42. La Corte ha emesso la sentenza nella causa Stichting ZHM I dopo che, nel presente procedimento, era stato effettuato il rinvio pregiudiziale e presentate le osservazioni. Come si vedrà in seguito, in tale sentenza è stata data risposta direttamente o indirettamente alla maggior parte delle formulate questioni pregiudiziali.
43. In questa fase, tuttavia, appare utile citare alcuni aspetti dell’art. 8, nn. 2 e 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari deducibili dalla sentenza nella causa Stichting ZHM I. Entrambe le disposizioni sono applicabili durante il periodo transitorio.
44. L’art. 8, n. 2, consente agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari già presenti sul mercato alla data del 26 luglio 1993, anche qualora contengano sostanze attive che non siano ancora state valutate a livello comunitario. La Corte ha stabilito che, nel concedere tale autorizzazione, gli Stati membri non sono tenuti ad osservare l’art. 4 della direttiva (13).
45. Un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, tuttavia, non conserva necessariamente validità fino a quando la sostanza attiva in questione non sia stata valutata a livello comunitario. Ciò perché l’art. 8, n. 3, consente agli Stati membri di riesaminare di propria iniziativa i prodotti fitosanitari che sono stati autorizzati a norma dell’art. 8, n. 2, qualora vi siano motivi per ritenere che i requisiti per l’autorizzazione non siano soddisfatti. Tale riesame deve essere effettuato durante il periodo di validità dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’art. 8, n. 2. Nel decidere se effettuare o meno tale riesame, gli Stati membri devono applicare i requisiti dell’art. 4, n. 1 (14), della direttiva; in tale situazione, le disposizioni nazionali stabiliscono quali dati devono essere forniti (15).
46. Potrebbe essere inoltre utile effettuare una considerazione più generale circa la posizione occupata dall’art. 8 nell’ambito della direttiva. Appare chiaro che il legislatore intendeva esporre esaustivamente nell’art. 8 le diverse circostanze che potrebbero giustificare una deroga limitata e/o temporanea alla normativa, altrimenti completa e unitaria, sancita dalla direttiva. È parimenti chiaro, dal tenore generale di queste disposizioni, che pur autorizzano deroghe alla normativa normale, che gli scopi e gli obiettivi generali della direttiva devono comunque essere rispettati nella massima misura possibile.
Ricevibilità
47. La Francia ha sollevato una questione preliminare in merito all’ammissibilità dei primi due quesiti posti in via pregiudiziale. In considerazione del fatto che tali quesiti sono stati in ogni caso già risolti nella sentenza Stichting ZHM I, malgrado le analoghe questioni di ricevibilità sollevate in quel caso (senza successo) dalla Francia, (16) non ritengo che la Corte si debba soffermare ulteriormente su questo punto.
La prima questione
48. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 8 della direttiva sui prodotti fitosanitari si presti ad essere applicato dai giudici nazionali dopo la scadenza del termine di cui all’art. 23 di tale direttiva. Appare chiaro dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale che il quesito ha per oggetto l’eventuale efficacia diretta dell’art. 8. Il giudice del rinvio è del parere di potere valutare la compatibilità dell’art. 16aa della Bmw con tale previsione solo nel caso in cui il quesito sia risolto affermativamente.
49. Il primo quesito è identico alla prima parte del primo quesito pregiudiziale nella causa Stichting ZHM I.
50. Nella sentenza emessa in tale causa, la Corte ha stabilito che «nell’applicare il diritto interno, in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, terzo comma, CE» (17).
51. Nelle sue conclusioni in detta causa, l’avvocato generale Jacobs, effettuando la stessa osservazione, ha evidenziato che il giudice del rinvio avrebbero necessitato di un’interpretazione della direttiva sui prodotti fitosanitari e della direttiva sui biocidi indipendentemente dalla loro efficacia diretta. Non ha pertanto ritenuto necessario rispondere alla prima questione pregiudiziale nei termini in cui era stata espressa, dal momento che il giudice nazionale avrebbe ricevuto un orientamento sufficiente dalle risposte agli altri quesiti (18).
52. Allo stesso modo, la Corte non ha dato una risposta diretta a tale quesito, presumibilmente per la stessa ragione.
53. Ritengo che alla prima questione pregiudiziale nella presente causa debba essere data una risposta nei medesimi termini.
La seconda questione
54. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari abbia lo stesso significato dell’art. 16 della direttiva sui biocidi. Il giudice del rinvio nota che l’art. 16, n 1, della direttiva sui biocidi stabilisce che uno Stato membro può «continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato» per il periodo transitorio. Si chiede in sostanza se l’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato come tale disposizione, che (a suo avviso) consente ad uno Stato membro, durante il periodo di transizione, di mantenere «la propria disciplina o pratica vigenti», indipendentemente dal funzionamento della disciplina o della prassi.
55. Tale questione è identica alla seconda questione pregiudiziale nella causa Stichting ZHM I (19).
56. Nella sentenza relativa a tale causa, la Corte ha stabilito che l’art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi ha lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari (20).
La terza e la quarta questione
57. Con la terza questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari rappresenti un obbligo di «standstill», nel senso che uno Stato Membro ha la facoltà di modificare la disciplina o la prassi vigenti solo nella misura in cui ciò determini una valutazione relativa all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari coerente con quanto disposto dalla direttiva stessa. Con la quarta questione chiede, nel caso in cui la terza questione sia risolta negativamente, se l’art. 8, n. 2, ponga limiti per quanto riguarda le modifiche delle norme nazionali aventi ad oggetto l’immissione sul mercato di biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali limiti. È dunque opportuno affrontare congiuntamente le due questioni.
58. Nella causa Stichting ZHM I il giudice del rinvio ha chiesto se l’art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi rappresentasse un obbligo di «standstill», e se, in caso negativo, tale disposizione comportasse altre limitazioni del diritto degli Stati membri a modificare i sistemi nazionali di autorizzazione vigenti durante il periodo di transizione.
59. Con tali questioni, il giudice nazionale chiedeva in sostanza (21) se uno Stato membro possa modificare la propria disciplina o prassi vigenti al momento dell’entrata in vigore della direttiva sui biocidi (i) solo nella misura in cui la valutazione relativa all’autorizzazione dei biocidi sia effettuata ai sensi della direttiva, o (ii) solo nella misura in cui le modifiche non interessino il sistema della disciplina o prassi vigenti, o (iii) subordinatamente ad alcun limite se non quelli applicabili a norma dell’art. 10 CE durante il periodo previsto per l’attuazione, secondo quanto stabilito nella sentenza Inter-Environnement Wallonie (22).
60. Nella sentenza Inter-Environnement Wallonie la Corte aveva stabilito che, nel periodo previsto per la trasposizione di una direttiva, gli Stati Membri debbono astenersi dal porre in essere misure che possano compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva stessa e che spetta al giudice nazionale valutare se ciò si sia verificato con riferimento alle norme nazionali in questione (23).
61. Nella sentenza Stichting ZHM I la Corte ha stabilito che l’art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi non rappresenta un’obbligo «di standstill». Tuttavia, il diritto degli Stati Membri di modificare i sistemi di autorizzazione dei biocidi non può essere considerato assoluto. Il principio enunciato dalla Corte in Inter-Environnement Wallonie relativamente al periodo di trasposizione si applica mutatis mutandis ad un periodo di transizione – quale quello di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi – durante il quale gli Stati Membri sono autorizzati a continuare ad applicare i propri sistemi nazionali, anche quando essi non sono conformi alla direttiva stessa. Di conseguenza, è compito del giudice nazionale stabilire se ciò si sia verificato in relazione alle disposizioni nazionali, la cui legittimità si richiede di esaminare (24).
62. La Corte ha anche concluso nella sentenza Stichting ZHM I che i regimi transitori di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari e all’art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi hanno lo stesso significato, dal momento che entrambe queste disposizioni mirano a permettere agli Stati Membri, durante i periodi di transizione definiti in queste due direttive, di applicare le vigenti procedure nazionali di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei prodotti oggetto delle direttive e contenenti sostanze attive che non siano ancora state valutate a livello comunitario (25).
63. Traggo le seguenti conclusioni da tale analisi. In primo luogo, anche l’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari non deve essere interpretato come un obbligo di «standstill». In secondo luogo, a norma del secondo comma dell’art. 10 CE e del terzo comma dell’art. 249 CE, durante il periodo di transizione di cui all’art 8, n. 2, gli Stati membri debbono astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva sui prodotti fitosanitari. In terzo luogo, è compito del giudice nazionale stabilire se ciò si sia verificato in relazione alle disposizioni nazionali, la cui legittimità è chiamato ad esaminare, alla luce di ulteriori criteri forniti dalla Corte per valutare la compatibilità.
La quinta questione
64. Con la quinta questione pregiudiziale, che è posta nel caso in cui sia data risposta negativa alla quarta, si chiede in base a quali criteri il giudice nazionale dovrebbe valutare se le misure adottate possano compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva sui prodotti fitosanitari.
65. Dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale si evince che il giudice nazionale desidera conoscere in particolare se l’art. 10 CE o le disposizioni della direttiva sui prodotti fitosanitari impediscano ad uno Stato membro di annullare la decisione iniziale di attuare tale direttiva stabilendo una nuova esenzione dall’autorizzazione, piuttosto che avvalendosi dei poteri conferiti dalla disposizione per mantenere la propria disciplina o prassi vigente.
66. La Fondazione muove dalla considerazione che il nono ‘considerando’ della direttiva sui prodotti fitosanitari stabilisce un livello elevato di protezione e chiarisce che l’ambiente e la salute degli esseri umani e degli animali deve essere prioritaria rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale. Il processo di autorizzazione riveste un ruolo essenziale e ciò comporta che la stessa autorizzazione deve avere un livello qualitativo sufficiente. Pertanto, l’autorizzazione deve comprendere un’adeguata valutazione dei rischi. Questa, in effetti, è l’unica spiegazione del requisito dell’autorizzazione (26). Una valutazione inadeguata compromette numerosi obiettivi che la direttiva aspira a conseguire, nella misura possibile, a partire dal 1993 – soprattutto un elevato livello di protezione per la salute e l’ambiente ed evitare che i prodotti fitosanitari vengano immessi in commercio senza una previa valutazione adeguata.
67. La Fondazione dubita che l’applicazione dell’art. 16aa della Bmw comporti una valutazione adeguata. Gli «interessi urgenti dell’agricoltura» sembrano essere predominanti. In pratica, l’art. 16aa dà facoltà al ministro competente di prendere in considerazione o di ignorare i criteri ecologici e gli altri interessi. Nulla lo obbliga ad effettuare una valutazione dei rischi. In pratica, i prodotti fitosanitari sono stati esentati anche laddove non sono conformi ad uno o più criteri ecologici. Pertanto, l’art. 16aa è in diretto contrasto con gli obiettivi della direttiva e ne compromette la realizzazione.
68. Come è prevedibile, il governo olandese è di opinione opposta. Esso muove dalla constatazione che (analogamente all’analisi dell’avvocato generale Jacobs relativamente alla direttiva sui biocidi nella causa Stichting ZHM I), (27) la direttiva sui prodotti fitosanitari stabilisce (i) un quadro normativo relativo all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari finalizzata al loro utilizzo al cui centro vi è la procedura autorizzativa, (ii) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e (iii) l’istituzione a livello comunitario di una lista positiva di sostanze attive il cui uso è consentito nei prodotti fitosanitari. Alla luce di ciò esso sottolinea i seguenti punti.
69. In primo luogo, nei Paesi Bassi i prodotti fitosanitari non possono essere autorizzati se non vi è stata una decisione amministrativa favorevole. Ciò vale anche per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive esistenti che non siano ancora state oggetto di valutazione a livello comunitario.
70. In secondo luogo, l’art. 16aa della Bmw riguarda esclusivamente prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive esistenti che non sono ancora state valutate a livello comunitario. Le autorizzazioni concesse in forza di tale disposizione sono in pratica accordate solo per pochi mesi ed in ogni caso per un anno al massimo. Tale autorizzazione, inoltre, può essere concessa solo qualora il prodotto non comporti rischi per la salute pubblica o dell’operatore che lo applica e a condizione che non comporti un rischio inaccettabile per l’ambiente. La circostanza che l’art. 16aa non prescriva all’istante di fornire le informazioni di cui all’art. 13, n. 1, della direttiva non è incompatibile con essa, poiché l’art. 13, n. 6, consente agli Stati membri di continuare ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti.
71. In terzo luogo, se la Commissione decide di non inserire una sostanza attiva nell’elenco di cui all’allegato I, ovvero impone delle condizioni per inserirla, l’autorizzazione temporanea è modificata o annullata entro il termine stabilito all’uopo dalla Commissione nella sua decisione. Secondo la normativa olandese, il Ministro può in qualsiasi momento annullare un’autorizzazione (art. 16aa, n. 2). Inoltre, a norma dell’art. 16aa, n. 1, lett. c, egli può essere obbligato a fare ciò in quanto un’autorizzazione può essere concessa giusta l’art. 16aa solo per prodotti fitosanitari basati su sostanze attive che non siano ancora stati valutati dalla Commissione.
72. Infine, l’art. 10 CE non impedisce ad uno Stato membro di annullare la propria scelta iniziale di non avvalersi del regime transitorio, a maggior ragione quanto tale decisione sia frutto di ritardi a livello comunitario.
73. La Commissione ritiene che la disciplina introdotta dall’art. 16aa della Bmw rappresenti una autorizzazione di fatto e non un «riesame» nell’accezione di cui all’art. 8, n. 3, della direttiva. La disciplina attuata dall’art. 16aa deve essere pertanto valutata sulla base dell’art. 8, n. 2. (L’art. 8, n. 4, della direttiva non rileva in quanto l’art. 16aa non mira ad autorizzare un prodotto fitosanitario in caso di pericolo imprevedibile.) La direttiva non stabilisce condizioni specifiche applicabili all’autorizzazione di tali prodotti durante il periodo transitorio. La Commissione osserva che il giudice del rinvio suggerisce che i rischi per gli esseri umani e l’ambiente sono mantenuti entro un livello accettabile. Il risultato prescritto dalla direttiva, pertanto, non sembra essere seriamente compromesso.
74. Il governo danese suggerisce che, essendo il termine per l’attuazione della direttiva scaduto da tempo, la discrezionalità degli Stati membri durante il periodo transitorio deve essere valutata solo sulla scorta delle disposizioni della direttiva, specialmente dell’art. 8 in combinato disposto con le disposizioni pertinenti di cui all’art. 4, nel contesto del periodo di tempo stabilito per l’attuazione dall’art. 23. L’art. 10 CE non rileva.
75. Né il governo francese né quello greco hanno effettuato deduzioni distinte sulla quinta questione.
76. Concordo con la Fondazione circa il fatto che i ‘considerando’ della direttiva (28) indicano che l’intera disciplina delle autorizzazioni che questa realizza si basa su un elevato livello di protezione per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente. Si deve presumere che non fosse nelle intenzioni del legislatore comunitario che la discrezionalità concessa agli Stati membri dalle diverse disposizioni transitorie di cui all’art. 8 potesse compromettere tale obiettivo.
77. Il ‘considerando’ 14 descrive lo scopo che si intende attribuire al potere degli Stati membri di autorizzare «l’utilizzazione nel [proprio] territorio per un periodo di tempo limitato» – che interpreto essere un riferimento al periodo transitorio di cui all’art. 8 – «di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora iscritta nell’elenco comunitario». Nel ‘considerando’ tale potere è subordinato a due requisiti. L’interessato deve «presentare la documentazione conforme ai requisiti comunitari» e lo Stato membro deve essere «giunto alla conclusione che la sostanza attiva ed i prodotti fitosanitari rispondono presumibilmente alle condizioni comunitarie fissate in materia» (29).
78. Sembra potersi evincere da tale ‘considerando’ che non si intendeva dare agli Stati Membri carta bianca durante il regime transitorio. Per contro, sebbene gli Stati membri possano continuare ad applicare le procedure nazionali, (i) siffatte procedure nazionali devono essere tali da permettere un adeguato esame del prodotto e della sostanza attiva in esso contenuta, e (ii) lo Stato membro deve (in pratica) effettuare una valutazione che supplisce alla valutazione che si intende effettuare a livello comunitario; esso dovrebbe autorizzare la sostanza attiva e il prodotto solo se è ragionevolmente convinto che questi sarebbero considerati accettabili secondo parametri comunitari.
79. Sulla base di queste premesse, passo ad analizzare le disposizioni sostanziali che riflettono il ‘considerando’ 14. La Corte ha già statuito che l’art. 8, n. 2, deve essere interpretato nel senso che, se uno Stato membro autorizza l’immissione in commercio di un prodotto sul proprio territorio a norma di tale disposizione, esso non è tenuto a conformarsi alle specifiche disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari (30). La procedura di riesame stabilita dall’art. 8, n. 3, è diversa dalla procedura di autorizzazione di cui all’art. 8, n. 2 (31). Tale procedura di riesame può essere applicata (apparentemente in ogni momento) a prodotti già autorizzati ai sensi dell’art. 8, n. 2; (32) e, quando è applicata, gli Stati membri devono osservare i requisiti dell’art. 4, n. 1, lett. b, punti i) – v) e lett. c) – f) della direttiva (33).
80. Sono dell’opinione che sarebbe molto singolare interpretare l’art. 8, n. 2, come se permettesse ad uno Stato membro di utilizzare una procedura di autorizzazione in forza dello stesso articolo che eludesse il requisito di una documentazione dettagliata contenente la descrizione del prodotto e della sua sostanza attiva. Senza siffatta documentazione è difficile immaginare come potrebbe avere luogo in pratica il tipo di esame di cui tratta il ‘considerando’ 14. A meno che e fino a quando lo Stato membro non effettui il riesame di cui all’art 8, n. 3, vi potrebbero (potenzialmente) essere pochissime informazioni attendibili a sostegno della valutazione e dell’autorizzazione.
81. Analogamente, sarebbe strano che l’art. 8, n. 2, consentisse una procedura di autorizzazione che non prevedesse alcun obbligo per l’autorità competente di tenere conto degli effetti del prodotto sulla salute, le acque sotterranee e l’ambiente. Di nuovo, in assenza di un siffatto requisito, e a meno che e fintanto che non sia effettuato un riesame ai sensi dell’art. 8, n. 3, è difficile immaginare come sia possibile garantire l’ottemperanza agli obiettivi della direttiva.
82. Ammetto che in pratica il Ministro competente possa prendere in esame in modo attento ed adeguato le considerazioni ambientali prima di autorizzare un prodotto nell’esercizio dei suoi poteri conferitigli dall’art. 16aa della Bmw (34). Resta il fatto che il sistema realizzato dall’art. 16aa della Bmw non lo obbliga strutturalmente a fare ciò.
83. Concludo di conseguenza che il giudice nazionale, nel valutare se le misure adottate possano compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva sui prodotti fitosanitari, dovrebbe tenere conto, fra l’altro, della struttura della disciplina predisposta dalla normativa nazionale. I provvedimenti che stabiliscono una disciplina in base a cui non sia necessario presentare della documentazione e che non obblighino l’autorità competente a prendere in esame gli effetti sulla salute, le acque sotterranee e l’ambiente, devono essere considerati alla stregua di provvedimenti potenzialmente in grado di compromettere seriamente i risultati prescritti dalla direttiva.
84. Inoltre, il giudice nazionale desidera ricevere indicazioni sulla seguente questione distinta, ma collegata: se l’art. 10 CE o le disposizioni della direttiva sui prodotti fitosanitari impediscano ad uno Stato membro di annullare la decisione iniziale di attuare tale direttiva stabilendo una nuova esenzione dall’autorizzazione. Tale problema può essere affrontato brevemente.
85. Una direttiva è vincolante per uno Stato membro, conformemente al terzo comma dell’art. 249 CE, dalla data della sua entrata in vigore (35). Una volta che uno Stato membro ha esercitato il potere di scegliere le misure di attuazione durante il periodo provvisorio, non può successivamente sostituirle con misure che determinino un livello inferiore di attuazione della direttiva stessa.
86. Ciò consegue al dovere di leale cooperazione sancito dall’art. 10 CE. Un periodo di transizione equivale al riconoscimento da parte del legislatore comunitario che gli scopi e gli obiettivi della direttiva non possono realisticamente essere conseguiti nell’immediato. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri sono indubbiamente liberi di adattare progressivamente le proprie normative nazionali, in modo tale che entro la fine di detto periodo sia conseguita la piena ottemperanza ai requisiti fondamentali della direttiva. Ciò che a mio avviso essi non possono fare è poi successivamente modificare nuovamente la propria normativa in modo ‘involutivo’, ovvero inserire nuove disposizioni più distanti, invece che più vicine, a ciò che è sostanzialmente richiesto dalla direttiva (36).
87. Mi sembra che non vi sia alcuna ragione per cui un principio differente debba essere applicato nel caso della direttiva sui prodotti fitosanitari.
88. Come si evince chiaramente dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale, la disciplina applicabile nei Paesi Bassi ai prodotti esistenti è stata modificata tre volte (37). L’attuale variante (l’art. 16aa della Bmw) è diventata legge ben dopo la scadenza del periodo di transizione di due anni (38). Mi sembra che se gli Stati membri sono obbligati durante il periodo di trasposizione ad «astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa» (39) ‑ un obbligo che discende dall’art. 10 CE e dall’art 249, n. 3, CE ‑ e che tale obbligo deve essere ancora più imprescindibile una volta terminato il periodo di trasposizione.
89. Inoltre, l’art. 13, n. 6, della direttiva (in deroga alla disciplina «normale» di cui all’art. 13, n. 1, secondo cui i richiedenti l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario sono tenuti a presentare una documentazione insieme all’istanza) stabilisce che per «per le sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri potranno continuare (...) ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che dette sostanze non saranno iscritte nell’allegato I». Lasciando aperta la questione se uno Stato membro possa applicare nuove norme nazionali che rispecchino più fedelmente i requisiti della direttiva, interpreto tale disposizione come preclusiva di modifiche successive delle normative nazionali pertinenti in senso involutivo. A maggior ragione ciò dovrebbe valere nel caso in cui tale modifica consistesse nell’eliminazione dell’obbligo di presentazione della documentazione e nell’omissione dell’obbligo per l’autorità competente di tenere conto degli effetti del prodotto e della sua sostanza attiva sulla salute, le acque sotterranee e l’ambiente.
90. Di conseguenza, concludo che non è permesso ad uno Stato membro annullare la decisione iniziale di attuare la direttiva sui prodotti fitosanitari creando una nuova esenzione dall’autorizzazione che rifletta meno adeguatamente gli scopi e gli obiettivi della direttiva in modo meno adeguato dei precedenti dopo la scadenza del periodo di trasposizione ma durante il periodo transitorio. Tale misura potrebbe compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva.
La sesta questione
91. Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto anche di quanto disposto nell’art. 4 e/o nell’art. 8, n. 3 della medesima direttiva.
92. Tale questione è identica alla quarta questione pregiudiziale nella causa Stichting ZHM I. Come ho già rilevato, in quel caso la Corte si è pronunciata nel senso che l’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, qualora autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, non è tenuto ad ottemperare al disposto dell’4 o dell’art. 8, n. 3, della medesima direttiva.
La settima questione
93. Con la settima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se una decisione relativa ad una esenzione o deroga ai sensi dell’art. 16aa della Bmw rappresenti un «riesame» nell’accezione di cui all’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari, per lo meno laddove riguardi una nuova applicazione di un prodotto fitosanitario che già si trovava in commercio, dato che tale esenzione è accordata sulla base di un esame in cui, in deroga alla disciplina vigente, si considera solamente se si producano rischi inaccettabili per l’utilizzatore/agricoltore, la salute dell’uomo e l’ambiente.
94. Tale questione è simile, seppure non identica, alla quinta questione pregiudiziale nella sentenza Stichting ZHM I, che verteva anche sulla portata del «riesame» nell’accezione di cui all’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari. La Corte ha stabilito in tale circostanza che un «riesame» nell’accezione dell’art. 8, n. 3, presuppone che il prodotto fitosanitario in questione sia già stato autorizzato e che tale autorizzazione sia ancora valida nel momento in cui il riesame è effettuato. Siffatto esame non mira ad una rivalutazione della sostanza attiva considerata isolatamente. Esso rappresenta invece una nuova valutazione del prodotto fitosanitario finale. Il prodotto in questione è sottoposto a riesame su iniziativa delle autorità nazionali e non già degli interessati. Spetta pertanto al giudice nazionale valutare se un processo di valutazione nazionale (in tal caso, la valutazione ai sensi dell’art. 25d della Bmw) corrisponda a tutte le caratteristiche di un «riesame» nell’accezione dell’art. 8, n. 3 (40).
95. Analogamente, pertanto, nel caso in questione spetta al giudice nazionale valutare se l’esame ai sensi dell’art. 16aa della Bmw corrisponda a tutte le caratteristiche di un «riesame» nell’accezione dell’art. 8, n. 3 , così come stabilito dalla Corte nella sentenza Stichting ZHM I.
96. Ciò detto, osservo che le informazioni fornite nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, integrate dalle osservazioni del governo dei Paesi Bassi, indicano che l’esame di cui all’art. 16aa della Bmw non rappresenta un «riesame» nell’accezione di cui all’art. 8, n. 3. Ciò perché sembrerebbe che (i) esenzioni o deroghe sono concesse ai sensi dell’art. 16aa su istanza della parte interessata piuttosto che su iniziativa dell’autorità competente e (ii) la procedura è stata creata espressamente per i prodotti fitosanitari che non sono già validamente autorizzati al momento della presentazione dell’istanza.
L’ottava questione
97. Con l’ottava questione il giudice nazionale chiede sostanzialmente se il disposto dell’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari si applichi solo alle disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame o anche alle modalità con cui un riesame dev’essere predisposto ed espletato.
98. Tale questione è identica alla sesta questione pregiudiziale nella causa Stichting ZHM I, in cui la Corte ha statuito che l’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari contiene esclusivamente disposizioni relative alla produzione di dati preliminari ad un riesame.
Conclusione
99. Sono conseguentemente dell’opinione che le questioni pregiudiziali poste dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, Paesi Bassi, debbano essere risolte nel seguente modo:
Questione n. 1:
Nell’applicare il diritto interno, in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, terzo comma, CE.
Questione n. 2:
L’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari («la direttiva sui prodotti fitosanitari») ha lo stesso significato dell’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione di biocidi sul mercato.
Questioni nn. 3 e 4:
L’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari non deve essere interpretato come un obbligo di «standstill». Il secondo comma dell’art. 10 CE e il terzo comma dell’art. 249 CE, tuttavia, stabiliscono che durante il periodo di transizione di cui all’art 8, n. 2, gli Stati membri debbono astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva sui prodotti fitosanitari. Spetta al giudice nazionale stabilire se ciò si sia verificato in relazione alle disposizioni nazionali, la cui legittimità si richiede di esaminare, alla luce di ulteriori criteri forniti dalla Corte per valutarne la compatibilità.
Questione n. 5:
Qualora uno Stato membro annulli la decisione iniziale di attuare la direttiva sui prodotti fitosanitari stabilendo una nuova esenzione dall’autorizzazione che rifletta gli scopi e gli obiettivi della direttiva in modo meno adeguato delle precedenti dopo la scadenza del periodo di trasposizione ma durante il periodo transitorio, tale misura può compromettere seriamente il risultato prescritto da tale direttiva.
Questione n. 6:
L’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, esso non è tenuto ad ottemperare al disposto dell’4 o dell’art. 8, n. 3, della medesima direttiva.
Questione n. 7:
Spetta al giudice nazionale valutare se l’esame di cui all’art. 16aa della Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (legge sui pesticidi) corrisponda a tutte le caratteristiche di una «revisione» nell’accezione di cui all’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari, così come stabilito dalla Corte nella causa C-316/04 Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie I.
Questione n. 8:
L’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari contiene solo disposizioni relative alla produzione di dati preliminari al riesame.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE (GU 1991 L 230, pag. 1).
3 – V. infra paragrafo 7.
4 – Art. 2, n. 1.
5 – Presumibilmente, il riferimento ai «due anni» in questo articolo corrisponde al fatto che gli Stati membri avevano due anni dalla data della notificazione per trasporre la direttiva.
6 – Regolamento della Commissione 12 agosto 2005, 1335/2005/CE (GU 2005 L 211, pag. 6).
7 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE (GU 1998 L 123, p. 1).
8 – Art. 2, n. 1, lett. a) e f).
9 – Con legge del 15 dicembre 1994 (Staatsblad 1995, pag. 4).
10 – Ovvero i titolari delle autorizzazioni – agricoltori professionisti, di cui alcuni erano imprese piccole.
11 – Le questioni sono sintetizzate qui di seguito sotto le singole rubriche.
12 – Sentenza del 10 novembre 2005.
13 – Sentenza Stichting ZHM I, punto 57.
14– Diversi, ovviamente, dal requisito di cui all'art. 4, n. 1, secondo cui le sostanze attive in questione devono essere elencate nell'Allegato I.
15 – Sentenza Stichting ZHM I, punti 48 ‑ 57.
16 – Cfr. sentenza Stichting ZHM I, punti 26 ‑ 34.
17 – Punto 78.
18 – Paragrafo 47.
19 – Sebbene la seconda questione nel presente caso si riferisca all'art. 16 in generale, piuttosto che all'art. 16, n. 1, (l'oggetto della seconda questione nella causa Stichting ZHM I), è chiaro dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale che è anche l'art. 16, n. 1, ad essere posto in questione nel caso presente.
20– È utile leggere tale risposta nel contesto della causa C‑306/98 Monsanto, sentenza 3 maggio 2001, Racc. 2001, pag. I–3279, punti 43–44, cui la sentenza Stichting ZHM I fa riferimento, e che fornisce spiegazioni più dettagliate circa la logica sottostante la risposta.
21 – Cfr. paragrafo 51 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs.
22 – Sentenza 18 dicembre 1997, causa C–129/96, Racc. pag. I–7411.
23– Cfr. la discussione dettagliata ai punti 35–50, in gran parte pertinente con le problematiche sollevate nella presente controversia.
24 – Punti 40–43, con citazioni della sentenza Inter-Environnement Wallonie, punto 45.
25 – Punti 60‑62, con riferimenti a Monsanto, citati nella nota 20, punti 43 e 44.
26 – Art. 3, n. 1; cfr. anche il riferimento alla valutazione ex art. 13, n. 6.
27 Paragrafo 57 delle conclusioni.
28 – In particolare i ‘considerando’ 9 e 10.
29 – Il corsivo è mio.
30 – Sentenza Stichting ZHM I, punto 57, che riprende l'affermazione più circostanziata al punto 51.
31 – Sentenza Stichting ZHM I, punto 50.
32 – Sentenza Stichting ZHM I, punto 54.
33 – Sentenza Stichting ZHM I, punti 48 ‑ 50.
34 – I dettagli esatti delle disposizioni sull'esame devono essere analizzati dal giudice nazionale. Osservo, tuttavia, che uno dei due organismi consultivi (NOTOX) cui si è rivolto il Ministro competente potrebbe avere notevoli legami con l'industria.
35 – V. sentenza Inter-Environnement Wallonie, punti 40 – 41, e paragrafi 59 – 61 delle conclusioni dell'avvocato generale Kokott nella causa C‑313/02 Wippel, sentenza 12 ottobre 2004, Racc. 2004, pag. I–9483.
36 – Cfr., relativamente ad un periodo ordinario di trasposizione, causa C–14/02 ATRAL sentenza 8 maggio 2003, Racc. 2003, pag. I–4431, punti 58 e 59; per il conseguimento graduale del risultato inteso dalla direttiva, cfr. paragrafo 77 delle conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed, presentate il 14 luglio 2005, nella causa C‑320/03, Commissione c. Austria; cfr. anche, per analogia, la causa C–144/04, Mangold, sentenza del 22 novembre 2005, punti 71–72.
37 – V. supra paragrafo 3.
38 – Art. 23 della direttiva.
39 – Sentenza Inter-Environnement Wallonie, punto 45.
40 – Punti 67– 69.
Full & Egal Universal Law Academy