CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 14 dicembre 2006 1(1)
Causa C-142/05
Åklagaren
contro
Percy Mickelsson
contro
Joakim Roos
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Luleå Tingsrätt, (Svezia)]
«Ravvicinamento delle legislazioni – Imbarcazioni da diporto – Disposizioni relative all’utilizzo delle moto d’acqua – Direttiva 94/25/CE – Articolo 28 CE– Misura di effetto equivalente»
I – Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale pone la questione se gli artt. 28 CE e 30 CE o la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 1994, 94/25/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (2) (in prosieguo: la «direttiva sulle imbarcazioni da diporto») ostino ad una normativa svedese in materia di utilizzo delle moto d’acqua. Essa offre dunque l’opportunità di discutere in quale misura le disposizioni degli Stati membri che stabiliscono limitazioni all’utilizzo di prodotti debbano essere esaminate secondo il metro dell’art. 28 CE.
2. La causa principale verte sulla questione della punibilità di due imputati cui è stato contestato di avere violato il regolamento svedese sulle moto d’acqua (3) (in prosieguo: il «regolamento svedese»). Ai sensi di questo regolamento l’utilizzo di moto d’acqua al di fuori delle vie pubbliche di navigazione e degli specchi d’acqua in cui l’amministrazione lo abbia autorizzato è vietato e sanzionato con una pena pecuniaria.
3. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale costituisce inoltre la base per interpretare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (4) (in prosieguo: la «direttiva sulla procedura d’informazione»).
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
4. Il campo di applicazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto comprendeva inizialmente solo imbarcazioni da diporto. Con la direttiva 2003/44/CE esso è stato esteso alle moto d’acqua.
5. L’art. 2, n. 2, della direttiva sulle imbarcazioni da diporto stabilisce la seguente disciplina:
«Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di adottare, nel pieno rispetto del trattato, le disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l’ambiente e la configurazione delle vie navigabili, e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non comporti l’obbligo di modificare le imbarcazioni che sono conformi alla presente direttiva.»
6. L’art. 4, n. 1, della direttiva sulle imbarcazioni da diporto così recita:
«Nel loro territorio gli Stati membri non vietano, limitano od impediscono l’immissione in commercio e la messa in servizio delle imbarcazioni da diporto recanti la marcatura “CE” di cui all’allegato IV, che indica che esse soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, incluse le procedure di valutazione della conformità previste al capitolo II».
7. L’art. 1 della direttiva sulla procedura d’informazione dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(…)
4. “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
(…)
11. “Regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
(…)».
8. L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva sulla procedura d’informazione prevede che, fatto salvo l’art. 10, gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica.
9. Ai sensi dell’art. 8, n. 1, terzo comma, della direttiva sulla procedura d’informazione, gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
10. Giusta l’art. 9, n. 2, terzo comma, lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare ai pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.
11. L’art. 10, n. 1, prevede diverse circostanze in cui viene meno l’obbligo di comunicazione.
B – Normativa nazionale
12. Il regolamento svedese sulle moto d’acqua (1993:1053) è entrato in vigore, nella versione applicabile al caso di specie, il 15 luglio 2004.
13. Ai sensi del regolamento svedese, per moto d’acqua si intendono natanti inferiori a 4 metri di lunghezza utilizzanti un motore a combustione interna che alimenta una pompa a idrogetto quale fonte primaria di propulsione e che sono progettati per navigare con una o più persone a bordo in posizione seduta, in piedi o in ginocchio e non all’interno dello scafo, ma sul medesimo.
14. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento le moto d’acqua possono essere utilizzate solo su vie pubbliche di navigazione e negli specchi d’acqua indicati all’art. 3, n. 1.
15. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento nazionale:
«Il länsstyrelsen [amministrazione provinciale] può identificare le acque provinciali al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione in cui possono essere utilizzate le moto d’acqua. Ad esso incombe però l’obbligo di adottare sempre disposizioni per l’uso di tali natanti in:
1. acque in cui l’influenza delle attività umane è talmente forte che le emissioni sonore prevedibili e le altre molestie derivanti dall’uso delle moto d’acqua non potrebbero essere considerate come un disturbo significativo per la collettività o l’ambiente,
2. acque non situate nelle vicinanze di zone abitate o zone residenziali per le vacanze e che hanno uno scarso valore sotto l’aspetto della tutela dell’ambiente naturale e culturale, della biodiversità, della vita all’aria aperta, della pesca sportiva o professionale, e
3. altre zone in cui l’utilizzo di moto d’acqua non arreca disturbo alla collettività mediante emissioni sonore o altre molestie e non comporta nemmeno rischi di danni o di alterazioni significative della vita animale o vegetale o di favorire la trasmissione di malattie contagiose.
Il länsstyrelsen, inoltre, qualora sia necessario per evitare le molestie o i rischi di danni di cui al primo comma, n. 3, può limitare l’utilizzo di moto d’acqua a talune parti dei corridoi pubblici di navigazione, e disciplinarne le modalità di accesso e di uscita».
16. L’art. 5 del regolamento stabilisce che chiunque guida una moto d’acqua in violazione degli artt. 2 e 3 o delle norme emanate sul fondamento dell’art. 3 è punito con un’ammenda.
17. Secondo le indicazioni del giudice nazionale lo Sjöfartsverket (amministrazione della navigazione) stabilisce quali siano le vie pubbliche di navigazione e pubblica tale decisione nella propria raccolta di leggi e regolamenti. Le vie pubbliche di navigazione sono indicate sulle carte nautiche. Una via pubblica di navigazione viene istituita se è di sostanziale rilevanza per la circolazione generale e se lo è per l’industria della pesca ovvero se è di sostanziale rilevanza per la circolazione delle imbarcazioni da diporto e ciò è necessario per la sicurezza su tale via d’acqua.
III – Fatti e procedimento principale
18. Un pubblico ministero svedese ha accusato i sigg. Percy Mickelsson e Joakim Roos (in prosieguo: gli «imputati nella causa principale») dinanzi al Luleå Tingsrätt (5) di avere guidato, l’8 agosto 2004, moto d’acqua in acque nelle quali l’uso di tali natanti non era consentito ai sensi del regolamento svedese. È pacifico che le suddette acque non erano vie pubbliche di navigazione ai sensi del regolamento svedese, nelle quali la navigazione con moto d’acqua è permessa, né l’amministrazione provinciale competente aveva autorizzato l’uso di moto d’acqua in tali acque ai sensi dell’art. 3 del regolamento svedese.
19. A loro difesa gli imputati nella causa principale hanno in sostanza fatto valere il fatto che il regolamento svedese sarebbe contrario al diritto comunitario per violazione degli artt. 28 CE e 30 CE, della direttiva sulle imbarcazioni da diporto e della direttiva sulla procedura d’informazione.
IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
20. Il Luleå tingsrätt ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
1.a) Se gli artt. 28-30 CE ostino a disposizioni nazionali che vietano l’utilizzo di moto d’acqua in luoghi diversi dai corridoi pubblici di navigazione o dalle acque in cui tale utilizzo è stato autorizzato dalle autorità locali, come prevede il regolamento [nazionale].
1.b) In caso contrario, se gli artt. 28-30 CE ostino a che uno Stato membro applichi disposizioni di questo tipo in modo tale che l’uso delle moto d’acqua sia vietato anche in acque che non sono ancora state oggetto di una decisione da parte delle autorità locali in merito all’opportunità o meno di autorizzare siffatto uso.
2. Se la direttiva [94/25] osti a disposizioni nazionali, come quelle summenzionate, che vietano l’uso di moto d’acqua».
21. Nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia gli imputati nella causa principale, il governo svedese, norvegese ed austriaco, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni scritte ed orali. Il governo tedesco ha presentato osservazioni scritte.
V – Valutazione
22. Le questioni del giudice nazionale devono essere risolte invertendo il loro ordine: occorre partire dalla discussione del contenuto normativo della direttiva sulle imbarcazioni da diporto. Se in effetti dovesse risultare che la direttiva contiene una disciplina tassativa sull’utilizzo delle moto d’acqua, sarebbe esclusa dal suo campo di applicazione, nell’ambito della verifica di cui all’art. 28 CE, una giustificazione a norma dell’art. 30 CE di provvedimenti unilaterali degli Stati membri (6).
A – Interpretazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto
1. Applicabilità ratione temporis della direttiva sulle imbarcazioni da diporto
23. Gli imputati nella causa principale fanno discendere dalla direttiva un diritto all’uso indiscriminato delle moto d’acqua e pertanto ritengono inapplicabile il regolamento svedese in contrastato con quest’ultima. Va però esaminato se la direttiva sia al riguardo applicabile ratione temporis.
24. La direttiva sulle imbarcazioni da diporto, infatti, è in vigore anche per le moto d’acqua solo da quando è stata modificata dalla direttiva 2003/44. Ai sensi dell’art. 3, n. 1, di quest’ultima la direttiva doveva essere trasposta entro il 30 giugno 2004, mentre le disposizioni adottate per la trasposizione dovevano essere applicate dagli Stati membri solo a decorrere dal 1° gennaio 2005 (in prosieguo: il «termine di applicazione»). I fatti all’origine della causa principale si sono verificati l’8 agosto 2004, cioè precisamente dopo lo spirare del termine per la trasposizione, ma prima dello scadere del termine di applicazione. Qualora il diritto nazionale – come è presumibile – stabilisca che il tempus commissi delicti è determinante ai fini del giudizio sulla punibilità, ciò comporta il problema che in tale momento il termine di applicazione della direttiva non era ancora spirato. È necessario esaminare se ciò osti a che l’imputato faccia valere la direttiva.
25. Ad una direttiva non è attribuita efficacia diretta prima della scadenza del termine per la trasposizione (7). Ciò deve valere analogamente anche per il decorso del termine di applicazione. Per motivare l’applicabilità ratione temporis della direttiva, gli imputati fanno valere la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale durante il periodo di trasposizione gli Stati membri non devono adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva (8). Neanche da ciò si può tuttavia desumere l’applicabilità diretta della direttiva (9).
26. Dal principio della retroattività della pena più mite, riconosciuto dal diritto comunitario (10), deriva però che un imputato può fare valere la depenalizzazione o la diminuita punibilità della propria condotta sancite da una direttiva anche quando il termine per la trasposizione o per l’applicazione della direttiva è scaduto solo al momento della condanna, ma non ancora al momento in cui è stato commesso il reato. Il principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite è ispirato dalla considerazione che un imputato non deve essere condannato per una condotta che, secondo il parere mutato del legislatore, al momento della condanna non è più meritevole di pena (11). Pertanto, quando una disposizione di una direttiva osta alla punibilità al momento della condanna, allora l’imputato deve poter fare valere tali valutazioni del legislatore comunitario, il quale reputa non punibile la condotta in questione, anche se il termine di applicazione o trasposizione della direttiva non era ancora spirato al tempo della commissione del reato. Ciò non costituisce nemmeno una rinuncia al principio secondo cui una disposizione di una direttiva non può essere direttamente applicabile in pendenza del termine per la trasposizione o per l’applicazione della stessa. Infatti l’imputato beneficia retroattivamente delle valutazioni più favorevoli della direttiva solamente al momento della condanna.
27. Sotto questo profilo si deve esaminare in prosieguo se la direttiva 94/25 osti ad una normativa nazionale che, per motivi di tutela ambientale, vieti sostanzialmente l’utilizzo di moto d’acqua al di fuori delle vie pubbliche di navigazione ed inoltre lo consenta solo in acque identificate dalle amministrazioni provinciali ai fini dell’uso di moto d’acqua.
2. Contenuto normativo della direttiva sulle imbarcazioni da diporto
28. Secondo l’opinione dei governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, la direttiva sulle imbarcazioni da diporto disciplina esclusivamente i requisiti tecnici delle moto d’acqua e non l’uso delle stesse. Non si dovrebbe pertanto desumere dalla direttiva nemmeno un divieto di stabilire restrizioni all’uso delle moto d’acqua destinato agli Stati membri. Per contro gli imputati nella causa principale intendono la direttiva sulle imbarcazioni da diporto nel senso che quest’ultima osta a qualsiasi restrizione d’uso delle moto d’acqua ove queste soddisfino i requisiti tecnici della medesima direttiva. Essi fondano il loro argomento sull’art. 4, n. 1, della direttiva, secondo cui gli Stati membri non possono vietare, limitare od impedire l’immissione in commercio e/o la messa in servizio delle moto d’acqua che soddisfano i requisiti enunciati nella direttiva. Si pone di conseguenza il quesito se una normativa di uno Stato membro che limita le possibilità d’utilizzo delle moto d’acqua costituisca una restrizione illegittima alla messa in servizio ai sensi dell’art. 4, n. 1.
29. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia nell’interpretazione del diritto comunitario si deve tenere conto sia del dettato di una disposizione che del suo contesto e delle sue finalità (12).
30. Il significato letterale naturale della nozione di «messa in servizio» osta in quanto tale alla possibilità di comprendere qualsivoglia comportamento d’uso. In effetti il vasto ambito di utilizzo di un dispositivo è subordinato cronologicamente alla semplice messa in servizio e deve essere da essa distinto. In particolare, secondo l’accezione linguistica generale, con normative che regolano la messa in servizio si intendono quelle disposizioni aventi ad oggetto i requisiti del dispositivo che deve essere messo in servizio e che vertono quindi sulle caratteristiche dello stesso, mentre le norme di utilizzo sono quelle che riguardano l’uso di un dispositivo già messo in servizio, ovvero le modalità del suo impiego. Le disposizioni sulla messa in servizio e sull’uso hanno finalità che devono essere distinte in modo chiaro. Nella misura in cui il legislatore comunitario, all’art. 4, n. 1, della direttiva, utilizza solamente la nozione specifica di messa in servizio, ciò contrasta con un’interpretazione della norma che vorrebbe il divieto esteso anche alle restrizioni stabilite dagli Stati membri.
31. Questo risultato è confermato dall’art. 2, n. 2, della direttiva sulle imbarcazioni da diporto, cui anche i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte hanno correttamente fatto riferimento. L’art. 2, n. 2, chiarisce infatti che la direttiva non impedisce agli Stati membri «di adottare, nel pieno rispetto del trattato, le disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l’ambiente e la configurazione delle vie navigabili, e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non comporti l’obbligo di modificare le imbarcazioni che sono conformi alla presente direttiva».
32. Fra le «disposizioni sulla navigazione» devono senza dubbio essere comprese, oltre alle semplici regole di circolazione, anche le restrizioni all’uso, poiché nella navigazione – così come anche nella circolazione stradale – diverse forme di restrizione, fino all’esclusione di singoli mezzi di trasporto, costituiscono mezzi di controllo classici. Vi rientrano dunque sia normative aventi ad oggetto la modalità d’uso di un natante sia normative aventi ad oggetto il luogo d’utilizzo. Anche se l’art. 2, n. 2, menziona al riguardo solo disposizioni sulla navigazione in «determinate» acque, la disciplina chiarisce comunque che le disposizioni sull’uso non sono armonizzate dalla direttiva.
33. Che solo i requisiti tecnici e non l’utilizzo costituiscano l’oggetto della direttiva sulle imbarcazioni da diporto è sottolineato anche dall’interpretazione teleologica.
34. Il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva, ad esempio, chiarisce espressamente che quest’ultima non contiene disposizioni volte a limitare l’utilizzo delle imbarcazioni da diporto dopo la messa in servizio. Da altri ‘considerando’ si evince che la direttiva persegue semplicemente lo scopo di rimuovere gli specifici ostacoli al commercio derivanti da diversi requisiti tecnici attraverso l’armonizzazione dei requisiti tecnici per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua (13).
35. Anche i lavori preparatori confermano che la direttiva sulle imbarcazioni da diporto non ha per oggetto la disciplina dell’utilizzo delle moto d’acqua, ma solo l’armonizzazione dei requisiti tecnici delle stesse (14). Nella posizione comune definita dal Consiglio sulla modifica della direttiva 94/25 si legge che anche dopo la modifica della direttiva viene salvaguardata la possibilità per gli Stati membri di applicare norme più rigorose in materia di impiego di determinati tipi di imbarcazioni (15). Limitazioni particolari dell’uso delle stesse sarebbero soggette alla legislazione nazionale in base al principio di sussidiarietà (16).
36. L’interpretazione estensiva della direttiva sulle imbarcazioni da diporto dimostra dunque che questa intendeva armonizzare solamente i requisiti tecnici e non già l’utilizzazione di tali imbarcazioni e delle moto d’acqua (17).
3. Conclusione parziale
37. Pertanto concludo in sintesi:
La direttiva sulle imbarcazioni da diporto non osta a disposizioni legislative nazionali che, per ragioni di tutela ambientale, vietano l’utilizzo di moto d’acqua ove queste non violino disposizioni del Trattato, in particolare l’art. 28 CE. In prosieguo è d’uopo pertanto esaminare se gli artt. 28 CE e 30 CE ostino ad una disciplina nazionale quale quella svedese.
B – Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE
1. L’art. 28 CE – Misura di effetto equivalente
38. L’art. 28 CE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative alle importazioni nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
39. La Commissione è dell’avviso che limitazioni dell’uso quali quelle contenute nel regolamento svedese siano misure di effetto equivalente.
a) La formula Dassonville
40. Secondo la definizione elaborata dalla Corte di giustizia nella causa Dassonville costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari (18).
41. Secondo le affermazioni degli imputati nella causa principale – che il governo svedese peraltro contesta – la limitazione dell’uso delle moto d’acqua introdotta dal nuovo regolamento svedese ha comportato una flessione superiore al 90 per cento delle vendite di tali natanti. Il regolamento svedese, secondo questo avviso, ostacolerebbe direttamente ed effettivamente il commercio fra gli Stati membri, ma comunque, secondo la formula Dassonville, sarebbe sufficiente anche un ostacolo potenziale per qualificarlo come misura di effetto equivalente. In ogni caso non è peregrino ritenere che una normativa di uno Stato membro che limiti il numero di specchi d’acqua in cui sia consentito l’uso di moto d’acqua condizioni l’interesse degli acquirenti per quel dato prodotto e pertanto comporti una flessione del volume delle vendite al minuto, determinando così anche una flessione dello smercio di prodotti provenienti da altri Stati membri. Una siffatta normativa di uno Stato membro è quanto meno potenzialmente in grado di ostacolare gli scambi commerciali intracomunitari. In relazione a quanto esposto il regolamento svedese rappresenterebbe una misura di effetto equivalente.
b) Trasposizione dei criteri della sentenza Keck alle modalità d’uso
42. L’ampiezza della formula Dassonville comporta tuttavia che, in ultima analisi, qualsiasi normativa di uno Stato membro con cui si limita l’uso di un prodotto debba essere qualificata come misura di effetto equivalente e necessiti una giustificazione.
43. Si pone dunque la questione, sollevata – seppure in un altro contesto – dalla Corte di giustizia anche nella sentenza da essa pronunciata nella causa Keck, se sia vero che qualsiasi misura atta potenzialmente a restringere anche il volume delle vendite di prodotti provenienti da altri Stati membri, debba essere considerata come una misura di effetto equivalente (19).
44. Che la suddetta questione delle modalità d’uso, cioè delle normative degli Stati membri che disciplinano il modo e il luogo d’uso di prodotti, si ponga in termini piuttosto impellenti, appare chiaro se si considerano alcuni esempi.
45. Così, ad esempio, anche il divieto di guidare fuoristrada nei boschi abbandonando le strade carrozzabili o i limiti di velocità sulle autostrade costituirebbero una misura di effetto equivalente poiché anche nel caso di siffatte limitazioni dell’uso è argomentabile che esse potrebbero scoraggiare le persone dall’acquistare un fuoristrada o un’auto particolarmente veloce, non potendola utilizzare a proprio piacimento e che pertanto tale limitazione rappresenti un ostacolo potenziale agli scambi commerciali intracomunitari.
46. Per limitare l’esteso campo di applicazione dell’art. 28 CE conseguente all’utilizzo della formula Dassonville, la Corte di giustizia ha talvolta cercato di escludere dal campo di applicazione dell’art. 28 CE le misure degli Stati membri la cui incidenza sul commercio sia troppo aleatoria o indiretta (20). Contro i suddetti criteri, tuttavia, gioca il fatto che essi sono difficilmente concretizzabili e pertanto non contribuiscono alla certezza del diritto.
47. Suggerisco invece, in presenza dei presupposti enunciati dalla Corte di giustizia nella causa Keck e Mithouard, di escludere in linea di principio le modalità di utilizzo dal campo di applicazione dell’art. 28 CE, analogamente alle modalità di vendita.
48. Nella sentenza Keck e Mithouard la Corte di giustizia ha constatato che gli operatori economici invocano sempre più frequentemente l’art. 28 CE al fine di contestare qualsiasi normativa che, pur non riguardando i prodotti provenienti da altri Stati membri, produca l’effetto di limitare la loro libertà commerciale (21). Orbene, nell’ambito delle modalità d’utilizzo si può però verificare addirittura che i singoli invochino l’art. 28 CE per contestare in ultima analisi normative degli Stati membri che producono nei loro confronti solo l’effetto di limitare la loro libertà d’azione generale.
49. Per le modalità di vendita la Corte, nella sentenza Keck e Mithouard da essa emessa, ha statuito che l’assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri alle corrispondenti disposizioni nazionali non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali fra gli Stati membri ai sensi della giurisprudenza Dassonville, purché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e purché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri (22). Non ricadono nella eccezione prevista dalla sentenza Keck le cosiddette normativeche riguardano le caratteristiche del prodotto (23). Spunto per tale pronuncia vi era il divieto di vendere merci sottocosto. In aderenza a questa sentenza la Corte di giustizia ha, ad esempio, qualificato i divieti di tenere aperti gli esercizi commerciali la domenica e il divieto di vendere tabacchi lavorati da parte di rivenditori al dettaglio non appositamente autorizzati quali disposizioni relative alla modalità di vendita (24).
50. Consegue da questa giurisprudenza che una normativa di uno Stato membro conforme al criterio della modalità di vendita non ricade nel campo di applicazione dell’art. 28 CE e di conseguenza è ammissibile sotto il profilo del diritto comunitario, senza che lo Stato membro debba fornire giustificazione al riguardo.
51. In questo contesto il caso di specie offre solo lo spunto per chiedersi se le modalità d’uso, analogamente alla giurisprudenza Keck della Corte, non debbano essere escluse dal campo di applicazione dell’art. 28 CE.
52. Se in effetti si osservano le caratteristiche delle modalità d’uso e delle modalità di vendita, appare chiaro che esse sono comparabili sotto il profilo del tipo e dell’intensità degli effetti che esse hanno sulla circolazione delle merci.
53. In linea di principio le modalità di vendita incidono solo dopo l’importazione di un prodotto. Inoltre esse si ripercuotono indirettamente attraverso il consumatore sullo smercio di un prodotto: ad esempio attraverso il fatto che questi non può acquistare il prodotto in determinati giorni della settimana o che la pubblicità di un prodotto è soggetta a restrizioni. Anche le modalità d’uso influiscono solo indirettamente sullo smercio di un prodotto attraverso gli effetti da esse prodotte sul comportamento di acquisto.
54. Le disposizioni nazionali che regolano le modalità di vendita non mirano solitamente a disciplinare gli scambi di merci tra gli Stati membri (25). Anche nel caso di modalità d’uso un legislatore nazionale non intende in generale disciplinare gli scambi fra gli Stati membri.
55. In questo contesto appare dunque coerente estendere la giurisprudenza Keck della Corte alle modalità d’uso e con ciò escluderle dal campo di applicazione dell’art. 28 CE.
56. Di conseguenza una normativa nazionale che limiti o vieti determinate modalità d’uso non rientra nel divieto di cui all’art. 28 CE, purché non riguardi le caratteristiche del prodotto, valga nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e purché incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati.
c) Applicazione dei criteri della sentenza Keck al caso di specie
57. Il regolamento svedese non riguarda le caratteristiche del prodotto soprattutto perché non subordina l’uso al fatto che una moto d’acqua sia conforme a requisiti differenti rispetto ai requisiti tecnici armonizzati di cui alla direttiva sulle imbarcazioni da diporto. La limitazione dell’uso, quindi, non comporta necessariamente alcuna modifica alle moto d’acqua in quanto tali.
58. Il regolamento svedese vale nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale, in quanto non opera distinzioni in ragione dell’origine dei prodotti in questione.
59. È tuttavia problematica la questione se il regolamento svedese incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. A prima vista anche questo presupposto è soddisfatto. Una limitazione d’uso può rendere un prodotto meno attraente per il consumatore e quindi comportarne una riduzione dello smercio. Questa conseguenza, tuttavia, inciderà di regola in uguale misura sia sui prodotti nazionali sia sui prodotti esteri.
60. All’udienza di fase orale è emerso però che la Svezia non dispone di una produzione propria di moto d’acqua. Deve pertanto essere discusso come il fatto che non esista una produzione nazionale influisca sull’esame del criterio della sentenza Keck, secondo il quale i prodotti provenienti da altri Stati membri e quelli nazionali devono essere colpiti in uguale misura dalla disciplina dello Stato membro.
61. In relazione ad una modalità di vendita la Corte ha statuito che l’esistenza di una produzione nazionale non può rilevare (26). La Corte ha fornito al riguardo la motivazione che una siffatta circostanza di fatto è puramente fortuita e, per di più, variabile nel tempo; qualora rilevasse si perverrebbe alla contraddittoria conseguenza che una disciplina avente identiche conseguenze rientrerebbe nella sfera dell’art. 28 CE in taluni Stati ma non in altri, a seconda della sussistenza o meno di una produzione propria. La situazione sarebbe diversa se la disciplina controversa dello Stato membro tutelasse una produzione nazionale che comprendesse prodotti affini a quelli di cui alla disciplina controversa o che fosse in concorrenza con i suddetti prodotti (27).
62. I menzionati principi devono essere trasposti, mutatis mutandis, alle modalità d’uso. Va quindi esaminato se il provvedimento dello Stato membro tuteli una produzione nazionale in concorrenza nel senso che pregiudica i prodotti provenienti da altri Stati membri in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali con essi concorrenti.
63. I motoscafi potrebbero essere considerati eventualmente prodotti in concorrenza con le moto d’acqua. La verifica del fatto che i primi siano in concorrenza con le moto d’acqua e che queste ultime siano colpite in misura maggiore dal regolamento svedese rispetto ai prodotti nazionali comparabili non può essere effettuata in questa sede per mancanza di informazioni sufficienti sui fatti e resta demandata al giudice nazionale. Qualora il giudice nazionale dovesse risolvere la questione in senso negativo, il regolamento svedese non rientrerebbe allora nel campo di applicazione dell’art. 28 CE. Qualora, invece, le questioni dovessero essere risolte affermativamente, allora il giudice nazionale dovrebbe esaminare ulteriormente se la disparità di trattamento si possa giustificare per motivi di tutela ambientale (28). Una giustificazione ai sensi dell’art. 30, seconda frase, del Trattato CE sarebbe tuttavia esclusa se il regolamento svedese si rivelasse un provvedimento protezionistico o una discriminazione arbitraria (29).
64. È tuttavia possibile che per giudicare il caso in questione non sia affatto necessario verificare se esistano prodotti nazionali in concorrenza con le moto d’acqua e se codesti prodotti comparabili siano colpiti in misura minore dal regolamento svedese.
65. Nella sentenza nella causa Keck, la Corte di giustizia constata infatti che le modalità di vendita degli Stati membri che soddisfano i criteri enunciati nella sentenza stessa non sono atte ad impedire o ad ostacolare l’accesso al mercato del prodotto in questione in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali e quindi esulano dal campo di applicazione dell’art. 28 CE (30).
66. Da questa constatazione si può dedurre a contrario che una misura di uno Stato membro che limiti o vieti una modalità d’uso non esula dal campo di applicazione dell’art. 28 se impedisce l’accesso al mercato del prodotto interessato (31).
67. A questo riguardo non deve essere considerata come una preclusione dell’accesso al mercato solo una normativa che comporti una chiusura completa, come ad esempio un divieto generalizzato di utilizzo di un determinato prodotto. Già quando, in ragione di una disciplina d’uso particolarmente restrittiva, rimanga una possibilità di utilizzo di un prodotto meramente marginale, ciò va considerato come una preclusione dell’accesso al mercato.
68. Spetta al giudice nazionale constatare se una disciplina nazionale precluda l’accesso al mercato. Nel caso di specie vi sono taluni elementi che inducono a ritenere che la disciplina svedese precluda l’accesso al mercato per le moto d’acqua. Le disposizioni del regolamento svedese, infatti, stabiliscono – quanto meno durante il periodo in cui le amministrazioni provinciali non abbiano designato altri specchi d’acqua in cui è consentito utilizzare le moto d’acqua – un divieto d’utilizzo delle stesse con l’unica eccezione dell’uso sulle vie pubbliche di navigazione.
69. Per risolvere la questione se il regolamento svedese nel periodo di transizione fino all’ampliamento di altri specchi d’acqua da parte dell’amministrazione provinciale equivalga ad un divieto d’uso generalizzato è decisivo il punto se il permesso di utilizzare le moto d’acqua sulle vie pubbliche di navigazione abbia un’importanza che non sia solo marginale e tale da non modificare affatto il carattere di divieto d’uso generalizzato del regolamento svedese.
70. È certo che il governo svedese ha affermato che vi sono circa 300 vie pubbliche di navigazione di questo tipo, ma non è stato in grado di indicare la superficie da esse coperta. Per contro le argomentazioni degli imputati nella causa principale esposte nel corso dell’udienza di trattazione hanno suscitato l’impressione che le vie pubbliche di navigazione, nonostante il loro numero, rappresentino solamente una possibilità d’uso marginale per le moto d’acqua. Siffatte vie sarebbero del tutto assenti in ampie porzioni del paese; inoltre non sarebbero collegate fra di loro, sarebbero difficili da raggiungere e poi spesso non sarebbero adatte all’uso delle moto d’acqua per motivi di sicurezza, in quanto, ad esempio, frequentate da petroliere di grande tonnellaggio o situate lontano dalla costa. Anche la Commissione parte dal presupposto che la disciplina equivalga ad un divieto totale d’uso. L’esclusione delle vie pubbliche di navigazione dal divieto d’uso delle moto d’acqua non sembra pertanto modificare affatto il carattere di divieto sostanziale d’uso del regolamento svedese previsto nel periodo di transizione fino alla designazione di altri specchi d’acqua da parte delle amministrazioni provinciali. Il fatto che la preclusione dell’accesso al mercato sarebbe solo transitoria è irrilevante, dato che l’accesso sarebbe negato per un periodo di tempo non affatto trascurabile.
71. Ai fini dell’esame, pertanto, in prosieguo si partirà dal presupposto che la disciplina svedese costituisce una preclusione dell’accesso al mercato e che pertanto non deve essere esclusa dal campo di applicazione dell’art. 28 CE. La sua compatibilità con il diritto comunitario presuppone pertanto che sia giustificata ai sensi dell’art. 30 CE o da esigenze imperative attinenti all’interesse generale.
72. Il giudice nazionale, qualora dovesse pervenire alla conclusione che il regolamento svedese non debba essere qualificato come preclusione dell’accesso al mercato, dovrebbe effettuare la verifica precedentemente indicata ma non effettuata, ossia dovrebbe esaminare se vi siano prodotti nazionali in concorrenza con le moto d’acqua che, sotto il profilo giuridico o sostanziale, sono colpiti in misura minore (32).
2. Giustificazione
73. Secondo la giurisprudenza Cassis de Dijon le misure di effetto equivalente degli Stati membri applicabili indistintamente possono essere giustificate qualora siano necessarie per rispondere ad esigenze imperative (33). Dal momento che il regolamento svedese non opera distinzioni in base alla provenienza del prodotto, esso è applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti da altri Stati membri (34). Il governo svedese invoca la tutela ambientale per giustificare il proprio regolamento sull’uso delle moto d’acqua. Nella giurisprudenza la suddetta tutela è riconosciuta quale esigenza imperativa (35). La Corte ha anche rilevato ripetutamente che la tutela dell’ambiente rappresenta uno degli scopi essenziali della Comunità (36).
74. La normativa dello Stato membro deve, inoltre, soddisfare il principio di proporzionalità, ossia deve essere idonea, necessaria ed adeguata a conseguire lo scopo perseguito (37). Ciò vuol dire soprattutto che uno Stato membro deve scegliere, fra provvedimenti ugualmente idonei, quello che implica meno ostacoli per la libertà degli scambi (38).
75. Le moto d’acqua, a motivo delle emissioni di gas di scarico e delle emissione acustiche e sulla base del fatto che con esse si può andare in luoghi dove si trovano siti di cova e riproduzione, provocano danni all’ambiente. Tenuto conto delle svariate ripercussioni negative che le moto d’acqua hanno sull’ambiente, cui tutti i governi partecipanti hanno fatto riferimento, una normativa nazionale che limiti l’uso delle moto d’acqua è senz’altro idonea a tutelare l’ambiente.
76. Resta tuttavia da discutere se una normativa di uno Stato membro quale quella svedese sia necessaria, cioè se non vi sia alcun altro provvedimento altrettanto idoneo ma meno restrittivo per tutelare l’ambiente.
77. Per quanto attiene alla necessità, si pone in primo luogo la questione se una normativa che operi distinzioni a seconda delle modalità d’uso delle singole moto d’acqua possa rappresentare un provvedimento meno restrittivo ma ugualmente idoneo. Gli imputati nella causa principale hanno spiegato che le moto d’acqua hanno un diverso impatto sull’ambiente a seconda del modo con cui sono utilizzate. Così, ad esempio, il mero uso di moto d’acqua come veicolo sportivo o giocattolo, con il caratteristico moto circolare e le rapide accelerazioni, sarebbe negativo per l’ambiente, mentre l’uso delle stesse come mezzo di trasporto non comporterebbe un impatto sull’ambiente maggiore di quello provocato da motoscafi di piccole dimensioni sotto il profilo delle emissioni acustiche e delle emissioni di gas di scarico, anzi avrebbe un impatto addirittura minore in considerazione del minor consumo di carburante.
78. Pur presupponendo che queste affermazioni siano corrette (39), non si potrebbe tuttavia qualificare il regolamento svedese sproporzionato sulla base di questo motivo. Infatti il rispetto di una normativa che operasse distinzioni sulla base del modo di guida sarebbe, come giustamente osservato dal governo svedese, più difficile da controllare e da attuare rispetto ad una normativa che vietasse in linea di principio l’uso in talune acque, e pertanto una siffatta normativa non sarebbe ugualmente idonea.
79. In base al principio di proporzionalità si potrebbe tuttavia richiedere ad una normativa nazionale sull’uso di moto d’acqua di operare una distinzione fra i diversi tipi di moto. Gli imputati nella causa principale hanno sostenuto la necessità di distinguere i diversi tipi di moto d’acqua. Soltanto le «Jet-Ski» sarebbero utilizzate come giocattoli o natanti sportivi e si contraddistinguerebbero per modalità di guida dannose per l’ambiente. Le «Personal Water Craft», per contro, sarebbero usate semplicemente come mezzi di trasporto e sarebbero persino meno dannose per l’ambiente rispetto alle altre barche prese in considerazione. La Corte non dispone di tutte le informazioni relative alle caratteristiche e agli effetti dei diversi tipi di moto d’acqua per risolvere in modo definitivo la questione della proporzionalità sotto questo profilo. Del resto neanche dalle dichiarazioni degli altri soggetti che hanno presentato osservazioni nel corso del procedimento dinanzi alla Corte è stato possibile ricavare una siffatta differenziazione sotto il profilo degli effetti sull’ambiente: essi sono piuttosto partiti dal presupposto che le caratteristiche di tutte le moto d’acqua fossero identiche. Tuttavia il giudice nazionale, qualora dovesse trovare riscontro del fatto che diversi tipi di moto d’acqua hanno anche ripercussioni di diversa intensità sull’ambiente, allora dovrebbe considerare, al momento di verificare la proporzionalità, in quale misura un provvedimento proporzionato sull’utilizzo delle moto d’acqua possa fare propria siffatta differenziazione per ragioni di tutela ambientale.
80. In una situazione come quella in questione il principio di proporzionalità non si oppone neanche alla difesa del divieto mediante sanzioni penali, che può essere necessaria per conferire forza al divieto stesso, soprattutto perché la pena in questione è rappresentata soltanto da un’ammenda.
81. Il regolamento svedese opta, prescindendo dalle vie pubbliche di navigazione, per la forma di un divieto di massima derogabile mediante autorizzazione e non per la forma meno restrittiva dell’autorizzazione derogabile mediante divieto. È pur vero che un’autorizzazione generale derogabile mediante divieto rappresenta di regola il provvedimento meno restrittivo: ciononostante il principio di proporzionalità non richiede in modo assoluto questa procedura. Un’autorizzazione derogabile mediante divieto dovrebbe essere ugualmente idonea a proteggere l’ambiente. Nella valutazione di tale questione si deve tenere conto in modo particolare anche delle peculiarità regionali del relativo Stato membro. Al riguardo il governo svedese ha fatto presente che la Svezia si caratterizza per un numero molto elevato di laghi e per una costa estesa, dotati ognuno di flora e fauna delicate e degne di protezione. Sotto questo profilo convince l’argomento della Svezia in base al quale, viste le peculiarità geografiche, la procedura di un’autorizzazione derogabile mediante divieto non sarebbe praticabile e pertanto non idonea nella stessa misura rispetto all’opposto modello del divieto derogabile mediante autorizzazione.
82. La proporzionalità di una normativa quale quella svedese appare tuttavia problematica in considerazione del fatto che, durante il periodo che intercorre fino alla decisione delle amministrazioni provinciali, l’uso delle moto d’acqua al di fuori delle vie pubbliche di navigazione è vietato a livello generale.
83. Ciò comporta infatti che la guida è proibita, fino a quando le amministrazioni provinciali emettono una decisione, anche in quelle acque in cui potrebbe non essere affatto necessario ai fini della tutela ambientale. Lo stesso regolamento svedese parte proprio dal presupposto che, oltre alle vie pubbliche di navigazione, vi sono specchi d’acqua in cui la tutela dell’ambiente consentirebbe l’utilizzo di moto d’acqua.
84. Se tuttavia si pretendesse che la guida con le moto d’acqua debba essere ammessa fino alla designazione di altri specchi d’acqua da parte delle amministrazioni provinciali, ciò potrebbe comportare l’irrimediabile distruzione della flora e della fauna di taluni specchi d’acqua che reagiscono in modo sensibile alle incursioni delle moto d’acqua. Una siffatta disciplina non sarebbe quindi idonea in ugual misura a tutelare l’ambiente rispetto alla procedura scelta.
85. Come ha correttamente osservato la Commissione, per soddisfare il principio di proporzionalità una normativa quale quella oggetto della controversia deve tuttavia contenere un termine entro il quale le amministrazioni provinciali devono avere adempiuto il proprio obbligo di designare altre superfici. Come correttamente sottolineato dalla Norvegia, la durata del termine deve invero tenere conto del fatto che le amministrazioni provinciali necessitano di un determinato tempo per procurarsi le informazioni di cui hanno bisogno per decidere in quali acque l’utilizzo delle moto d’acqua non sia dannoso. D’altro canto la certezza del diritto degli operatori economici, ad esempio degli importatori di moto d’acqua, richiede che vi sia un termine certo entro il quale le amministrazioni provinciali debbano avere adottato la propria decisione per permettere loro, fra l’altro, di pianificare le proprie attività. Come ammesso dal governo svedese nel corso dell’udienza di fase orale, fino a quel momento solo 15 delle 21 province avevano adottato disposizioni in materia. Una disciplina nazionale che non determini la durata del divieto di vasta portata relativo alle moto d’acqua è pertanto contraria al principio di proporzionalità.
86. Qualora prima dell’adozione del regolamento svedese fosse stato ammissibile senza una maggiore limitazione l’uso di un determinato gruppo di moto d’acqua – secondo quanto sostenuto dagli imputati nella causa principale ciò sembra essere stato vero per le «Personal Water Craft» – il principio di proporzionalità potrebbe inoltre richiedere l’introduzione di un periodo transitorio per tale gruppo (40).
3. Conclusione parziale
87. Pertanto concludo in sintesi:
Le discipline nazionali che stabiliscono le modalità d’uso di prodotti non rappresentano una misura di effetto equivalente ai sensi dell’art. 28 CE sempre che valgano per tutti gli operatori economici interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempre che incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri e non riguardino le caratteristiche del prodotto. Tuttavia divieti d’uso o discipline nazionali che consentono solamente un uso marginale di un prodotto costituiscono misure di effetto equivalente vietate ai sensi dell’art. 28 CE ove precludano (quasi) l’accesso al mercato del prodotto e ove non siano giustificate a norma dell’art. art. 30 CE o da un’esigenza imperativa.
Una normativa di uno Stato membro che sancisce un divieto d’uso delle moto d’acqua anche per le acque relativamente alle quali le amministrazioni provinciali non abbiano ancora emesso una decisione in merito all’esigenza d’un divieto d’uso delle stesse per motivi di protezione dell’ambiente non è proporzionata, e dunque non è giustificata, ove non contenga un termine congruo entro il quale le amministrazioni provinciali debbano avere adottato le relative decisioni.
C – Interpretazione della direttiva sulla procedura d’informazione
88. Infine resta ancora da discutere quali requisiti discendano dalla direttiva sulla procedura d’informazione ai fini dell’adozione del regolamento svedese.
89. È vero che il giudice nazionale non ha chiesto esplicitamente alla Corte di interpretare la direttiva sulla procedura d’informazione, ma, soprattutto sulla base degli argomenti dedotti dalle parti, appare nondimeno opportuno fornire al giudice nazionale quelle informazioni che sono necessarie per valutare se sia riscontrabile una violazione dell’obbligo di notificazione ai sensi della menzionata direttiva.
90. In merito al thema decidendi delle domande di pronuncia pregiudiziale la Corte ha invero constatato che è riservata al giudice nazionale la facoltà di stabilire quali questioni vadano sottoposte alla Corte e le parti non possono modificarne il tenore (41). D’altro canto la Corte sottolinea secondo costante giurisprudenza anche che, nell’ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 234 CE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia con cui è adito (42).
91. Una risposta utile nell’ambito della presente domanda di rinvio pregiudiziale deve contenere anche una discussione sulle implicazioni della direttiva sulla procedura d’informazione in rapporto al regolamento svedese. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva sulla procedura d’informazione comporta l’inapplicabilità della regola non comunicata con la conseguenza che questa non può essere opposta ai soggetti (43).
92. Nel caso in cui l’adozione del regolamento svedese abbia comportato un inadempimento dell’obbligo di notificazione stabilito dalla direttiva sulla procedura d’informazione, il giudice nazionale non potrebbe motivare la punibilità degli imputati nella causa principale sulla base del suddetto regolamento. Una risposta utile al giudice nazionale deve pertanto affrontare anche questo aspetto della conformità del regolamento svedese col diritto comunitario.
93. Inoltre non sono state solamente le parti a sollevare l’aspetto della direttiva sulla procedura d’informazione, ma piuttosto anche lo stesso giudice nazionale ha esplicitato questo argomento nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti nella suddetta domanda ha spiegato che gli imputati nella causa principale hanno lamentato il fatto che il governo svedese non avrebbe comunicato regolarmente il proprio regolamento alla Commissione e pertanto quest’ultimo sarebbe invalido e non potrebbe essere applicato.
94. Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva sulla procedura d’informazione gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. A norma dell’art. 1 una «regola tecnica» ai sensi della suddetta direttiva è, fra l’altro, una «specificazione tecnica», «un altro requisito» o una disposizione normativa ed amministrativa con cui si vieta tra l’altro l’utilizzo di un prodotto.
95. Una normativa quale il regolamento svedese non rientra nella prima categoria summenzionata delle «specificazioni tecniche». Per rientrarvi, infatti, dovrebbe definire le caratteristiche richieste di un prodotto ai sensi dell’art. 1, punto 3, della direttiva sulla procedura d’informazione (44). Il regolamento svedese, però, non definisce alcuna caratteristica per le moto d’acqua.
96. Ciononostante il regolamento svedese può rappresentare un «altro requisito» o una «regola tecnica» ai sensi della direttiva sulla procedura d’informazione.
97. Esso può essere un «altro requisito» ai sensi dell’art. 1, punto 3, della direttiva sulla procedura d’informazione, in quanto ivi viene definito «altro requisito» un requisito prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.
98. Esso deve tuttavia essere altresì considerato una classificazione del divieto contenuto nel regolamento svedese relativamente all’utilizzo delle moto d’acqua come «regola tecnica» ai sensi dell’art. 1, punto 11, della direttiva sulla procedura d’informazione. Secondo tale disposto, infatti, sono «regole tecniche», fra l’altro, le disposizioni legislative degli Stati membri che vietano l’utilizzo di un prodotto.
99. In merito alla questione della classificazione di una misura nazionale in una delle due categorie, la Corte ha rilevato che ciò dipende dalla portata del divieto d’utilizzazione introdotto dalla misura stessa (45). Per quanto attiene al divieto d’uso introdotto dall’art. 1, punto 11, dovrebbe trattarsi di una misura che abbia una portata evidentemente più ampia di una limitazione a taluni usi possibili del prodotto e che non si limiti, pertanto, ad una semplice restrizione dell’utilizzo di quest’ultimo; vi rientrano dunque, in particolare, misure nazionali che consentono solamente un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso (46).
100. Il regolamento svedese, qualora, almeno per il periodo in cui le amministrazioni provinciali non hanno designato altri specchi d’acqua destinati all’utilizzo delle moto d’acqua, dovesse equivalere di fatto ad un divieto generalizzato d’uso di tali natanti e consentire solamente un uso puramente marginale delle moto d’acqua, rientrerebbe nell’art. 1, punto 11, della direttiva sulla procedura d’informazione. Spetta in conclusione al giudice nazionale verificare se il regolamento svedese rappresenti un divieto d’uso sotto questa accezione (47).
101. Qualora dall’esame del giudice nazionale dovesse risultare che la limitazione nazionale dell’uso non costituisce un divieto d’utilizzo ai sensi dell’art. 1, punto 11, si deve considerare la classificazione del regolamento svedese come requisito ai sensi dell’art. 1, punto 4. A tale riguardo la limitazione d’uso dovrebbe inoltre influenzare in modo significativo la composizione, la natura del prodotto o la sua commercializzazione. Il regolamento oggetto della controversia non influenza in verità né la composizione né la natura del prodotto. Appare tuttavia verosimile che la limitazione nazionale dell’uso in questione influenzi in modo significativo la commercializzazione delle moto d’acqua. In conclusione anche questo dovrebbe essere accertato dal giudice nazionale.
102. Le disposizioni nazionali che rientrano nel campo di applicazione materiale della direttiva sulla procedura d’informazione devono essere comunicate alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1. L’art. 10, n. 1, della medesima direttiva prevede tuttavia deroghe a tale obbligo di comunicazione che sussiste in linea di principio.
103. L’obbligo di comunicazione viene meno, ai sensi dell’art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva sulla procedura d’informazione, quando gli Stati membri adottano disposizioni legislative con le quali si conformano agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all’adozione di specifiche tecniche. La Corte ha già deliberato che l’art. 2, n. 2, della direttiva sulle imbarcazioni da diporto, in base alla quale gli Stati membri hanno facoltà di adottare disposizioni sulla navigazione, non costituisce un atto comunitario vincolante secondo la suddetta accezione (48).
104. Ai sensi dell’art. 10 n. 1, terzo trattino, della direttiva sulla procedura d’informazione non sussiste obbligo di comunicazione quando gli Stati membri adottano disposizioni legislative che fanno uso di clausole di salvaguardia contenute in atti normativi vincolanti. La direttiva sulle imbarcazioni da diporto contiene, all’art. 7, una disciplina espressamente definita come clausola di salvaguardia. In base ad essa gli Stati membri possono, in situazioni di grave pericolo, ad esempio per l’uomo o l’ambiente, adottare talune misure provvisorie. Le disposizioni del regolamento svedese, tuttavia, non sono disposizioni provvisorie e pertanto già solo per questo motivo ad esse non si applica l’art. 7 della direttiva sulle imbarcazioni da diporto, non potendo dunque venire meno anche per questa ragione l’obbligo di comunicazione (49).
105. L’obbligo di comunicazione viene meno, ai sensi dell’art. 10, n. 1, sesto trattino, della direttiva sulla procedura d’informazione, anche quando uno Stato membro si limita a modificare una regola tecnica, conformemente ad una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi. La suddetta deroga, tuttavia, può essere pertinente solo qualora vi sia già stata una proposta di modifica concreta formulata dalla Commissione e se questa venga attuata proprio da uno Stato membro. Solo in questo caso viene meno infatti lo scopo del controllo preventivo da parte della Commissione perseguito mediante l’obbligo di comunicazione, dal momento che quest’ultima già conosce quale disposizione sarà adottata dallo Stato membro e dunque non la deve più controllare. Dal procedimento dinanzi alla Corte non è emerso nessuno spunto tale da far ritenere che una siffatta situazione sussista anche nel caso di specie.
106. Il regolamento svedese, pertanto, avrebbe dovuto essere comunicato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva sulla procedura d’informazione.
107. Come riferito dalla Commissione nel corso della fase orale dinanzi alla Corte, un primo progetto del regolamento svedese le è stato notificato il 1° aprile 2003 (50). In seguito a ciò la Commissione ha inviato il 27 giugno 2003 un parere circostanziato al governo svedese ai sensi dell’art. 9, n. 2, primo comma, della direttiva sulla procedura d’informazione. Il ricevimento di un siffatto parere circostanziato fa scattare, ai sensi dell’art. 9, n. 1, un obbligo di standstill di tre mesi; lo Stato membro deve cioè aspettare tre mesi prima di adottare una norma da esso elaborata e comunicata. Il governo svedese ha rispettato anche questo periodo di standstill poiché, secondo quanto affermato dalla Commissione nel corso della fase orale, ha approvato il testo definitivo del regolamento svedese solo il 10 giugno 2004 (51). A prima vista sembra pertanto che il governo svedese abbia soddisfatto il requisito della notificazione e dell’obbligo di standstill di cui agli artt. 8 e 9.
108. Secondo le indicazioni degli imputati nella causa principale il testo del regolamento approvato in via definitiva differisce tuttavia dal progetto notificato alla Commissione. Tale testo definitivo, come si evince dalle indicazioni della Commissione fornite nel corso della fase orale, non è stato comunque notificato nuovamente prima dell’adozione. Conseguentemente si pone la questione, in questo contesto, se il testo del regolamento, con le modifiche con cui è stato adottato, avrebbe dovuto essere nuovamente comunicato prima della sua adozione in conformità della direttiva sulla procedura d’informazione.
109. L’obbligo di una nuova comunicazione del progetto modificato potrebbe discendere da due ordini di considerazioni.
110. In primo luogo uno Stato membro è tenuto, ai sensi dell’art. 8, n. 1, terzo comma, a procedere ad una nuova comunicazione qualora apporti al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. L’inosservanza di un nuovo obbligo siffatto di comunicazione, così come l’inosservanza del primo, deve comportare l’inapplicabilità della disposizione non comunicata. Il senso e lo scopo della direttiva sulla procedura d’informazione è quello di tutelare la libera circolazione delle merci mediante un controllo preventivo dei provvedimenti degli Stati membri (52). Tale controllo può essere effettuato in modo efficace dalla Commissione solo se ad essa vengono comunicate anche le modifiche importanti del progetto notificato.
111. Secondo le informazioni di cui dispone la Corte vi è peraltro motivo di supporre che il regolamento adottato non contenga alcuna modifica importante rispetto al progetto comunicato. Il progetto originario notificato avrebbe dovuto contenere un divieto di principio d’utilizzo delle moto d’acqua al di fuori delle vie pubbliche di navigazione. Si ha l’impressione che con la modifica da ultimo apportata sia stato introdotto nel regolamento solo l’obbligo per le amministrazioni provinciali di designare altri specchi d’acqua utilizzabili con le moto d’acqua. Tale modifica non costituirebbe una «modifica importante» ai sensi della direttiva sulla procedura d’informazione. Infatti, con la suddetta modifica, la disposizione non verrebbe inasprita, ma al contrario mitigata, anche sotto il profilo di una possibile limitazione degli scambi di merci, la cui tutela per mezzo di un controllo preventivo dovrebbe costituire lo scopo la direttiva sulla procedura d’informazione. Tuttavia spetta in ultima analisi al giudice nazionale, che ha competenza per interpretare il diritto nazionale e che può individuare i tempi e i contenuti delle rispettive comunicazioni necessari per il giudizio, stabilire se nel caso di specie siano state apportate modifiche importanti al progetto di regolamento comunicato e se queste non siano state notificate nuovamente.
112. Il secondo profilo che deve essere affrontato discende dall’art. 9, n. 2, terzo comma, della direttiva sulla procedura d’informazione. Ai sensi di tale articolo uno Stato membro deve riferire alla Commissione sul seguito che esso intende dare al parere circostanziato della stessa, dopodiché la Commissione commenta tale reazione. Nel caso di specie, tuttavia, il governo svedese, secondo quanto riferito dalla Commissione durante la fase orale, ha reagito al parere circostanziato solo dopo l’adozione del regolamento nazionale oggetto della controversia. La Commissione, tuttavia, nel corso della fase orale ha correttamente sostenuto che ciò non comporta alcuna conseguenza giuridica. L’assenza del dialogo fra la Commissione e lo Stato membro, previsto dall’art. 9, n. 2, terzo comma, non può comportare l’inapplicabilità della disposizione dello Stato membro. Infatti, in linea di principio, la direttiva sulla procedura d’informazione consente ad uno Stato membro di adottare un provvedimento nazionale anche quando la Commissione abbia espresso un parere negativo in merito allo stesso, fintantoché questo sia stato notificato e sia cessato l’obbligo di standstill. Oltre a ciò lo Stato membro è anche tenuto a notificare nuovamente una modifica importante di un progetto. Tali requisiti degli atti richiesti allo Stato membro sono sufficienti per consentire alla Commissione di effettuare un controllo preventivo efficace, secondo quanto la direttiva sulla procedura d’informazione si prefigge. Ai fini di un controllo efficace da parte della Commissione, non è neanche necessario sanzionare con l’inapplicabilità del provvedimento nazionale la violazione del dovere di reagire al parere circostanziato della Commissione che incombe sullo Stato membro.
113. Concludo pertanto in sintesi:
Ai sensi della direttiva sulla procedura d’informazione, uno Stato membro è tenuto a comunicare nuovamente una norma già notificata solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 8, n. 1, terzo comma.
VI – Conclusione
114. Sulla base delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere nel seguente modo al giudice nazionale:
1. La direttiva 94/25/CE, modificata dalla direttiva 2003/44/CE, non osta a disposizioni legislative nazionali che, per motivi di tutela ambientale, vietano l’uso di moto d’acqua, ove queste non violino disposizioni del trattato, in particolare l’art. 28 CE.
2. Le disposizioni legislative nazionali che stabiliscono modalità d’uso per prodotti non costituiscono una misura di effetto equivalente nell’accezione dell’art. 28 CE sempre che valgano nei confronti di tutti gli operatori economici interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempre che incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri e non riguardino le caratteristiche del prodotto. Divieti di utilizzo o disposizioni legislative nazionali che consentano solo un utilizzo marginale per un prodotto, laddove precludano (quasi) l’accesso al mercato per il prodotto costituiscono tuttavia misure di effetto equivalente vietate ai sensi dell’art. 28 CE se non sono giustificate a norma dell’art. 30 CE o da un’esigenza imperativa.
3. Una disciplina di uno Stato membro che sancisca un divieto d’uso delle moto d’acqua anche per le acque relativamente alle quali le amministrazioni provinciali non abbiano ancora adottato una decisione in merito all’esigenza di un divieto d’uso delle stesse per motivi di protezione dell’ambiente è sproporzionata, e dunque ingiustificata, ove non contenga un termine congruo entro il quale le amministrazioni provinciali debbano avere adottato le relative decisioni.
4. Uno Stato membro è tenuto a notificare nuovamente una disposizione già comunicata ai sensi della direttiva sulla procedura d’informazione solo in presenza dei requisiti di cui all’art. 8, n. 1, terzo comma.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 164, pag. 15, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 214, pag. 18).
3 – Regolamento 1993:1053, entrato in vigore il 15 luglio 2004.
4 – GU L 204, pag. 37, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (GU L 217, pag. 18).
5 – In prosieguo anche: il «giudice nazionale».
6 – V., fra l'altro, sentenze 23 maggio 1996, causa C‑5/94, Hedley Lomas (Racc. pag. I‑2553, punto 19); 13 dicembre 2001, causa C‑324/99, DaimlerChrysler (Racc. pag. I‑9897, punto 32), nonché 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, Deutscher Apothekerverband (Racc. pag. I‑14887, punto 64).
7 – V. sentenze 3 marzo 1994, causa C‑316/93, Vaneetveld (Racc. pag. I‑763, punto 16), e 14 settembre 2000, causa C‑348/98, Mendes Ferreira (Racc. pag. I‑6711, punto 33). Altro sembra valere, secondo la sentenza 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold (Racc. pag. I‑9981, punto 78), nel caso in cui sottostante alla disposizione di una direttiva vi sia un principio generale del diritto comunitario. Sull'interpretazione conforme ad una direttiva v. sentenza 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler (Racc. pag. I-0000, punto 123 e seg.).
8 – V. sentenze 18 dicembre 1997, causa C‑129/96, Inter‑Environnement Wallonie (Racc. pag. I‑7411, punto 45); 8 maggio 2003, causa C‑14/02, ATRAL (Racc. pag. I‑4431, punto 58), nonché 14 settembre 2006, causa C‑138/05, Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie, (Racc. pag. I-0000, punto 42).
9 – Sentenza 5 febbraio 2004, causa C‑157/02, Rieser Internationale Transporte (Racc. pag. I‑1477, punto 69).
10 – V., sull'esistenza di questo principio nel diritto comunitario, sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a. (Racc. pag. I‑3565, punto 69).
11 – V., al riguardo, le mie conclusioni 10 giugno 2004, causa C‑457/02, Niselli (Racc. pag. I‑10853, paragrafo 69 e segg.), e 14 ottobre 2004, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a. (Racc. pag. I‑3565, paragrafo 155 e segg.).
12 – V., fra la giurisprudenza recente, sentenze 8 dicembre 2005, causa C‑280/04, Jyske Finans (Racc. pag. I‑10683, punto 34), e 9 marzo 2006, causa C‑323/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑2161, punto 32).
13 – V. il secondo, terzo e quinto ‘considerando’ della direttiva sulle imbarcazioni da diporto.
14 – V. sentenza 21 gennaio 1992, causa C‑310/90, Egle (Racc. pag. I‑177, punto 12) sulla presa in considerazione dei lavori preparatori per corroborare un risultato interpretativo conseguito tramite gli altri metodi d'interpretazione.
15 – Posizione comune (CE) n. 40/2002, del 22 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU C 170 E, pag. 1 (16).
16 – Posizione comune (cit. alla nota 15, pag. 19).
17 – V., in questo senso, anche sentenza 13 luglio 2006, causa C‑83/05, Voigt, (Racc. pag. I-0000, punti 17 e segg.).
18 – V., fra l'altro, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5); 24 novembre 1993, cause riunite C‑267/91 e C‑268/91, Keck und Mithouard (Racc. pag. I‑6097, punto 11), e 14 settembre 2006, cause riunite C‑158/04 e C‑159/04, Alfa Vita Vassilopoulos (Racc. pag. I-0000, punto 15).
19 – V. sentenza Keck e Mithouard (cit. alla nota 18, punto 13).
20 – V. sentenze 13 ottobre 1993, causa C‑93/92, CMC Motorradcenter (Racc. pag. I‑5009, punto 12); 3 dicembre 1998, causa C‑67/97, Ditlev Bluhme (Racc. pag. I‑8033, punto 22), nonché 26 maggio 2005, causa C‑20/03, Burmanjer e a. (Racc. pag. I‑4133, punto 31), in cui viene utilizzato il criterio «troppo insignificante e aleatorio». Sulla libera circolazione dei servizi v. sentenza 17 febbraio 2005, causa C‑134/03, Viacom Outdoor (Racc. pag. I‑1167, punto 38).
21 – Sentenza Keck e Mithouard (cit. alla nota 18, punto 14).
22 – Sentenza Keck e Mithouard (cit. alla nota 18, punto 16).
23 – V., fra le altre, sentenze 6 luglio 1995, causa C‑470/93, Mars (Racc. pag. I‑1923, punto 13), e 26 giugno 1997, causa C‑368/95, Familiapress (Racc. pag. I‑3689, punto 11). Per la proposta di modifica dei criteri enunciati nella sentenza Keck, in particolare per superare le difficoltà di delimitare le normative che riguardano le caratteristiche del prodotto e quelle riferite alla distribuzione, v. le conclusioni dell'avvocato generale Maduro 30 marzo 2006 per le cause riunite C‑158/04 e C‑159/04, Alfa Vita Vassilopoulos, (Racc. pag. I‑0000, punto 42 e segg.).
24 – V. sentenze 2 giugno 1994, cause riunite C‑69/93 e C‑258/93, Punto Casa e PPV (Racc. pag. I‑2355), e 14 dicembre 1995, causa C‑387/93, Banchero (Racc. pag. I‑4663).
25 – Così la Corte di giustizia, ad esempio, nella sentenza Keck e Mithouard (cit. alla nota 18, punto 12), in relazione al divieto di vendita sottocosto sancito da uno Stato membro. Occorre con ciò chiarire che il criterio dell'intenzione non può essere di per sé un criterio di differenziazione idoneo.
26 – Sentenza 29 giugno 1995, causa C‑391/92, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑1621, punto 17).
27 – Sentenza Commissione/Grecia (cit. alla nota 26, punto 18).
28 – V., sulla giustificazione di un trattamento diverso, ad es. la sentenza nella causa Deutscher Apothekerverband (cit. alla nota 6, punti 75 e segg.).
29 – V. sentenza 14 dicembre 1979, causa 34/79, Henn und Darby (Racc. pag. 3795, punto 21).
30 – Sentenza Keck (cit. alla nota 18, punto 17).
31 – La preclusione dell'accesso al mercato o il considerevole aggravio dell'accesso al mercato è spesso considerato anche quale criterio decisivo per determinare il campo di applicazione dell'art. 28 CE; v., fra le altre, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs 24 novembre 1994 per la causa C‑412/93, Leclerc‑Siplec (Racc. pag. I‑179, punto 38 e segg.), e dell'avvocato generale Stix‑Hackl 11 marzo 2003 per la causa C‑322/01, Deutscher Apothekerverband (Racc. pag. I‑14887, punto 78).
32 – V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni.
33 – Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649, punto 8); sentenza 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 1625, punto 10 e seg.).
34 – Si può dunque prescindere dal risolvere la questione se nella giurisprudenza della Corte si sia rinunciato al requisito dell'applicazione indistinta a beneficio, soprattutto, dell'esigenza imperativa della tutela ambientale; in questo senso, sentenza della Corte 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I‑2099, punto 75).
35 – V., tra le altre, sentenze 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 4607, punto 8), e 9 luglio 1992, causa C‑2/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑4431, punto 22).
36 – V. sentenze 2 aprile 1998, causa C‑213/96, Outokumpu (Racc. pag. I‑1777, punto 32), e 15 novembre 2005, causa C‑320/03, Commissione/Austria (Racc. pag. I‑9871, punto 72).
37 – V., fra le altre, sentenze 14 dicembre 2004, causa C‑463/01, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑11705, punto 78), e 14 dicembre 2004, causa C‑309/02, Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (Racc. pag. I‑11763, punto 79).
38 – V. solo, fra le altre, sentenze 10 novembre 1982, causa 261/81, Rau (Racc. pag. 3961, punto 12), e 5 febbraio 2004, causa C‑270/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑1559, punto 25).
39 – La valutazione di tali questioni di fatto spetterebbe al giudice nazionale.
40 – V. sentenza 15 novembre 2005, causa C‑320/03, Commissione/Austria (Racc. pag. I‑9871, punto 90), e sentenza Commissione/Germania (cit. alla nota 37, punti 79 e 80), nonché sentenza Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (cit. alla nota 37, punti 80 e 81).
41 – V. sentenze 6 luglio 2000, causa C‑402/98, ATB (Racc. pag. I‑5501, punto 29), e 17 settembre 1998, causa C‑412/96, Kainuun (Racc. pag. I‑5141, punto 23).
42 – V. sentenze 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer (Racc. pag. I‑6325, punto 32), 28 novembre 2000, causa C‑88/99, Roquette Frères (Racc. pag. I‑10465, punto 18), e 17 luglio 1997, causa C‑334/95, Krüger (Racc. pag. I‑4517, punto 22).
43 – V. sentenze 8 settembre 2005, causa C‑303/04, Lidl Italia (Racc. pag. I‑7865, punto 23), e 30 aprile 1996, causa C‑194/94, CIA Security International (Racc. pag. I‑2201, punto 54) sulla direttiva precedente 83/189/CEE.
44 – V., sulle disposizioni sostanzialmente identiche della precedente direttiva 83/189/CEE, sentenze della Corte 21 aprile 2005, causa C‑267/03, Lindberg (Racc. pag. I‑3247, punto 57), e 6 giugno 2002, causa C‑159/00, Sapod Audic (Racc. pag. I‑5031, punto 30).
45 – V. sentenza Lindberg (cit. alla nota 44, punto 74).
46 – Sentenza Lindberg (cit. alla nota 44, punto 75 e seg.)
47 – V. sentenza Lindberg (cit. alla nota 44, punto 77).
48 – Sentenza 8 settembre 2005, causa C‑500/03, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑0000, reperibile su , punto 34).
49 – V. sentenza Commissione/Portogallo (cit. alla nota 48, punto 37).
50 – Così anche la banca dati TRIS della Commissione (v. ).
51 – Il regolamento sulle moto d'acqua è poi entrato in vigore il 15 luglio 2004.
52 – V. sentenze Lidl Italia (cit. alla nota 43, punto 22), CIA Security International (cit. alla nota 43, punto 40), e sentenza 16 giugno 1998, causa C‑226/97, Lemmens (Racc. pag. I‑3711, punto 32).
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