CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO Mengozzi
presentate il 18 luglio 2007 (1)
Causa C‑167/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Svezia
«Bevande alcoliche – Tassazione differenziata del vino e della birra»
1. Il presente giudizio ha per oggetto un ricorso ex art. 226 CE introdotto dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti del Regno di Svezia e diretto a far constatare che detto Stato membro, applicando un sistema di imposizioni interne tale da proteggere indirettamente la birra, prodotto essenzialmente nazionale, rispetto al vino, principalmente importato da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 90, secondo comma, CE.
I – La regolamentazione nazionale controversa
2. In Svezia la tassa sugli alcolici (2) è determinata in base al titolo alcolometrico volumico effettivo (tenore in alcol) delle bevande.
3. Emerge dal fascicolo che, al momento dell’adesione del Regno di Svezia all’Unione europea nel 1995, la birra di un titolo alcolometrico superiore al 3,5% vol. (denominata birra forte) (3) era soggetta ad un’imposta sostanzialmente equivalente a quella applicata al vino di un titolo alcolometrico intorno all’ 11% vol.
4. Il 1° gennaio 1997 il Parlamento svedese deliberava una riduzione dell’accisa sulla birra. Secondo quanto sostenuto nel controricorso dal governo convenuto, tale decisione sarebbe stata giustificata dall’esigenza di contrastare, all’indomani dell’ingresso della Svezia nell’Unione, il crescente commercio frontaliero di birra con la Danimarca, indotto dal diverso livello di imposizione vigente nei due paesi.
5. Dietro pressione della Commissione, che aveva avanzato dubbi circa la compatibilità con l’art. 90, secondo comma, CE del regime di tassazione della birra e del vino risultante dalla modifica introdotta nel 1997, il Parlamento svedese deliberava una diminuzione dell’accisa sul vino con effetto al 1° dicembre 2001.
6. In base al regime attualmente in vigore in forza degli artt. 2 e 3 del lagen (1994:1564) om alkoholskatt (4), l’imposta sulla fabbricazione e sul consumo della birra e del vino è fissata come segue.
7. I diritti di accisa per litro di birra sono dovuti in ragione di 1,47 corone svedesi (SEK) per volume di alcol. Le birre il cui tenore in alcol non supera il 2,8% vol. sono esonerate [art. 2. del lagen (1994:1564) om alkoholskatt].
8. I diritti di accisa per litro di vino sono dovuti in base a un importo fisso, crescente in funzione del tenore di alcol della bevanda e stabilito in ragione di:
7,58 SEK per un titolo alcolometrico superiore al 2,25% vol., ma inferiore o uguale al 4,5% vol.;
11,20 SEK per un titolo alcolometrico superiore al 4,5% vol., ma inferiore o uguale al 7% vol.;
15,41 SEK per un titolo alcolometrico superiore al 7% vol., ma inferiore o uguale all’8,5% vol.;
22,08 SEK per un titolo alcolometrico superiore all’8,5% vol., ma inferiore o uguale al 15% vol.;
45,17 SEK per un titolo alcolometrico superiore al 15% vol., ma inferiore o uguale al 18% vol.
9. I vini il cui tenore in alcol non supera il 2,25% vol. sono esonerati dall’imposta [art. 2. del lagen (1994:1564) om alkoholskatt].
10. In Svezia, la vendita al dettaglio di vino, birra forte e bevande spiritose è soggetta a monopolio legale. La gestione del monopolio è affidata a Systembolaget Aktiebolag (in prosieguo: «Systembolaget»), una società interamente detenuta dallo Stato.
II – Il procedimento precontenzioso
11. A seguito di denunce che segnalavano il carattere discriminatorio del regime svedese dei diritti di accisa su vino e birra, il 28 febbraio 2000 la Commissione notificava al Regno di Svezia una prima lettera di messa in mora in cui si affermava che, in base alle informazioni in possesso della Commissione, tale regime appariva in contrasto con l’art. 90 CE poiché, assoggettando il vino a una tassazione maggiore rispetto a quella della birra, sia in termini assoluti che di percentuale sul prezzo finale del prodotto, produceva l’effetto di cristallizzare le abitudini di consumo, rinforzando il vantaggio della birra – prodotto nazionale – a detrimento del potenziale commerciale del vino – prodotto importato da altri Stati membri.
12. Il Regno di Svezia rispondeva con due lettere datate 10 maggio e 20 novembre 2000, in cui osservava che un regime fiscale in cui le accise sugli alcolici sono stabilite in funzione del titolo alcolometrico delle bevande non contrasta con l’art. 90 CE. Esso si dichiarava tuttavia disposto a ridurre l’accisa sul vino per volume d’alcol, portandola a un livello sostanzialmente equivalente a quello dell’accisa gravante sulla birra, in modo tale da ristabilire il rapporto di tassazione tra i due prodotti esistente anteriormente al 1° gennaio 1997.
13. Il 19 giugno 2001 un parere motivato veniva notificato al governo svedese che rispondeva con due lettere, la prima del 13 luglio 2001 e la seconda del 17 dicembre 2001, con la quale si informava la Commissione della riduzione dell’accisa sul vino del 18,8% con effetto al 1° dicembre 2001.
14. Ritenendo che la modifica intervenuta non eliminasse il carattere discriminatorio del regime fiscale svedese, il 1° luglio 2002 la Commissione notificava al Regno di Svezia una seconda lettera di messa in mora. Quest’ultimo rispondeva con lettera del 24 settembre 2002.
15. Il 9 luglio 2004 la Commissione notificava un secondo parere motivato al governo svedese, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari a conformarvisi nel termine di due mesi.
16. Dopo aver richiesto una proroga del termine, concessa dalla Commissione, il governo svedese rispondeva con lettera del 7 ottobre 2004 contestando ogni addebito.
III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
17. Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 14 aprile 2005, la Commissione introduceva il presente ricorso.
18. Con ordinanza del presidente della Corte del 16 settembre 2005, la Repubblica di Lettonia è stata ammessa a intervenire in giudizio a sostegno delle conclusioni del convenuto.
19. Conformemente all’art. 44, n. 3, del regolamento di procedura della Corte, la causa è stata rimessa alla Grande Sezione a seguito della domanda in tal senso presentata dal Regno di Svezia con lettera del 4 aprile 2006.
20. La Commissione e il Regno di Svezia sono stati sentiti all’udienza dell’8 maggio 2007.
21. La Commissione conclude che la Corte voglia:
– constatare che il Regno di Svezia, applicando un sistema di imposizioni interne tale da proteggere indirettamente la birra, prodotta essenzialmente in Svezia, rispetto al vino, principalmente importato da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 90, secondo comma, CE;
– condannare il Regno di Svezia alle spese.
22. Il Regno di Svezia conclude che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Commissione alle spese.
23. La Repubblica di Lettonia conclude che la Corte voglia:
– respingere il ricorso.
IV – Analisi giuridica
A – Argomenti delle parti
24. La Commissione ritiene che le disposizioni fiscali svedesi controverse abbiano carattere discriminatorio e producano un effetto protezionistico nei confronti del commercio della birra, prodotto principalmente locale, a scapito di quello del vino, essenzialmente importato da altri Stati membri. Esse violerebbero per tale ragione l’art. 90, secondo comma, CE.
25. La Commissione osserva che l’accisa per volume di alcol percepita su un vino con un titolo alcolometrico medio è di circa il 20% superiore a quella che grava sulla birra. L’incidenza di tale differenza sul prezzo finale dei prodotti sarebbe inoltre amplificata per effetto dell’applicazione dell’IVA del 25%, calcolata sul prezzo di base accisa inclusa.
26. Secondo la Commissione, esiste un rapporto di concorrenza tra la birra forte (con un titolo alcolometrico superiore al 3,5% vol.) e il vino della categoria intermedia, di un titolo alcolometrico compreso tra l’8,5 e il 15% vol (5) e appartenente ad una fascia di prezzo tra 49 e 70 SEK (6). Poiché la vendita al dettaglio di entrambi i prodotti è soggetta a monopolio di Stato, questi ultimi si troverebbero in concorrenza fra loro nei medesimi punti vendita, appartenenti al circuito di Systembolaget, ovvero nei punti di ristorazione detentori di una speciale licenza. La Commissione ritiene che la circostanza che i consumatori siano tenuti a rivolgersi a Systembolaget per acquistare i prodotti in questione rinforzi la loro sostituibilità.
27. L’istituzione ricorrente considera che il regime fiscale cui sono assoggettati il vino e la birra determina un contenimento del consumo potenziale di vino e ha per effetto di proteggere, quanto meno indirettamente, il commercio della birra.
28. I dati statistici su cui si fonda la Commissione (7) dimostrerebbero che il livello di tassazione dei prodotti in causa condiziona il comportamento dei consumatori. In particolare, emergerebbe da tali dati che nel 1997, anno in cui è stata ridotta l’accisa sulla birra, le vendite di tale bevanda sono aumentate, mentre quelle di vino hanno subìto una flessione. Del pari, nel 2002, all’indomani della diminuzione dell’accisa sul vino, le vendite di tale prodotto avrebbero realizzato la crescita più forte registrata tra il 1995 e il 2004.
29. La Commissione osserva che l’incidenza dell’accisa sul prezzo finale dei vini il cui titolo alocolometrico è compreso tra l’8,5% e il 15% vol. è maggiore nella fascia di prezzo tra 41 e 70 corone svedesi, che corrisponde alla categoria di prodotto in cui si realizza circa l’80% delle vendite totali. Tale incidenza sarebbe inoltre significativamente più alta di quella che si rileva per la birra della categoria più venduta, quale che sia la quantità di prodotto presa a riferimento ai fini della valutazione (8).
30. Il Regno di Svezia non contesta le allegazioni della Commissione relative al carattere di prodotto essenzialmente nazionale della birra e di prodotto principalmente importato del vino, alla differenza nelle modalità di determinazione dei diritti di accisa cui sono assoggettati i due prodotti e, infine, all’esistenza tra questi di un certo grado di concorrenza (9), benché, secondo detto Stato membro, non esista tra tali prodotti una completa sostituibilità e non appaia chiaramente quali categorie di vino e di birra si trovino in concorrenza fra loro ai sensi dell’art. 90, secondo comma, CE (10).
31. Il governo svedese, sostenuto dalla Repubblica di Lettonia, ritiene tuttavia che le disposizioni fiscali controverse non abbiano per oggetto o per effetto di proteggere indirettamente la produzione della birra dalla concorrenza del vino e che nessuna infrazione all’art. 90, secondo comma, CE possa conseguentemente essergli addebitata.
32. Secondo detto governo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che affinché una tale infrazione possa dirsi concretizzata è necessario dimostrare che l’imposta incriminata esercita un effetto sul rapporto di concorrenza fra i prodotti in causa, diminuendo il consumo potenziale del prodotto importato a favore del prodotto nazionale concorrente. Tale dimostrazione non potrebbe prescindere dal considerare la differenza tra i prezzi di vendita dei prodotti e l’incidenza dell’imposta sugli stessi al fine di valutare se il diverso carico fiscale gravante su detti prodotti sia tale da orientare la scelta dei consumatori.
33. Nella specie, la comparazione tra il prezzo medio finale di un litro di birra forte della categoria più venduta e di un litro di vino (11) di un titolo alocolometrico di circa l’11% della categoria più venduta e più a buon mercato dimostrerebbe che la differenza di imposizione tra i due prodotti non è tale da influire sul comportamento dei consumatori. Difatti, anche qualora il vino fosse gravato degli stessi diritti di accisa percepiti sulla birra, il suo prezzo sarebbe circa il doppio di quello della birra. A fronte di tali dati, i governi convenuto e interveniente ritengono che la Commissione non abbia dimostrato che il sistema fiscale svedese ha per effetto di proteggere la produzione di birra dalla concorrenza del vino. La Repubblica di Lettonia osserva inoltre che dai dati statistici emerge che, nel periodo 1997‑2004, il consumo di vino in Svezia è cresciuto in misura maggiore rispetto a quello della birra.
34. Il governo convenuto concorda con la Commissione nel ritenere il consumatore svedese di alcolici sensibile alle variazioni di prezzo dei prodotti. Tuttavia, la circostanza che esso reagisca a una riduzione dei prezzi con un aumento del consumo non implica, secondo detto governo, che ne risulti modificato anche il comportamento nella scelta tra le diverse categorie di bevande alcoliche. Sul punto, il governo lettone osserva che la domanda dei prodotti in causa è relativamente inelastica alle variazioni di prezzo e che quest’ultimo non sembra essere un fattore determinante nella scelta dei consumatori.
35. Il governo svedese contesta inoltre la completezza delle statistiche di vendita di Systembolaget prodotte dall’istituzione ricorrente, poiché, da un lato, esse non tengono conto delle vendite effettuate attraverso il circuito della ristorazione e, dall’altro, non consentono di identificare separatamente i dati relativi alle vendite dei vini della categoria che si trova in concorrenza con la birra forte. Nel controricorso lo Stato membro convenuto riproduce una tabella relativa alle vendite dei prodotti in causa nel periodo 1996‑2004, che combina i dati provenienti dalle statistiche di Systembolaget, dello Skatteverket (amministrazione svedese delle contribuzioni dirette e indirette) e della Svenska Bryggareföreningen (federazione svedese che raggruppa i produttori di birra, sidro, soda e acqua) (12).
36. In conclusione, il governo svedese, sostenuto dal governo lettone, ritiene che la Commissione non abbia provato l’effetto protezionistico del regime fiscale in causa e, conseguentemente, l’infrazione all’art. 90, secondo comma, CE contestatagli nel presente giudizio.
B – Valutazione
37. Ai termini dell’art. 90, primo comma, CE:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari».
38. Il secondo comma dispone:
«Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».
39. Secondo una giurisprudenza costante l’art. 90 CE, nel suo insieme, ha lo scopo di assicurare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, eliminando qualsiasi forma di protezione che possa derivare dall’applicazione di imposizioni interne discriminatorie nei confronti di prodotti degli altri Stati membri, e di garantire la perfetta neutralità delle imposizioni interne nei confronti della concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati (13). A tal fine il primo comma di detto articolo vieta ogni norma tributaria che abbia l’effetto di gravare, mediante qualsivoglia dispositivo fiscale, i prodotti importati in misura maggiore di quelli nazionali similari, mentre il secondo comma, secondo quanto chiarito dalla Corte, ha segnatamente la funzione di bloccare qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti importati che, senza essere similari a prodotti nazionali ai sensi del primo comma, nondimeno si trovino con taluni di essi in un rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale (14).
40. La verifica della compatibilità di un determinato regime fiscale nazionale con il divieto di imposizioni interne discriminatorie di cui all’art. 90 CE richiede una valutazione complessa, articolata in più fasi.
41. Tale valutazione implica anzitutto un’indagine volta a definire la relazione intercorrente tra i prodotti, nazionali e importati, cui il regime in causa si applica.
42. Nel primo comma dell’art. 90 CE, detta relazione è espressa in termini di similarità tra i prodotti, mentre ai fini dell’applicazione del secondo comma si richiede, in base a quanto chiarito dalla Corte, l’esistenza di un rapporto di concorrenza, che può essere anche solo parziale, indiretta o potenziale, purché si tratti di un rapporto non puramente occasionale, ma durevole e circostanziato (15).
43. La Corte ha altresì precisato che per determinare la sussistenza di un rapporto di concorrenza ai sensi dell’art. 90, secondo comma, CE occorre prendere in considerazione «non soltanto lo stato attuale del mercato, ma anche le possibilità di evoluzione nel contesto della libera circolazione delle merci su scala comunitaria e le nuove potenzialità di sostituzione fra prodotti che l’intensificazione degli scambi può mettere in luce, così da porre pienamente in valore le complementarietà fra le economie degli Stati membri» (16).
44. Basandosi su tali elementi, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un «determinato grado di sostituibilità» tra il vino e la birra, dovuta, secondo quanto asserito dalla Corte, alla loro idoneità a soddisfare, in una certa misura, bisogni identici (17). Tale valutazione, resa nel contesto di una causa in cui la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del regime fiscale del vino in vigore nel Regno Unito, è stata confermata in una successiva sentenza, in relazione alle aliquote IVA su vino e birra applicate in Belgio (18).
45. Nell’affermare l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra vino e birra, la Corte non ha mancato di rilevare le differenze significative tra i due prodotti in termini di caratteristiche qualitative (in primis la differente gradazione alcolica), metodi di produzione (il vino è un prodotto essenzialmente agricolo e come tale soggetto all’alea derivante dai fattori climatici, mentre la birra è un prodotto principalmente industriale) e struttura dei prezzi. In considerazione di tali differenze, oltre che dell’estrema varietà dei vini, per proprietà, qualità e prezzo, la Corte è stata indotta a circoscrivere la relazione di concorrenza tra le bevande in causa che rileva ai fini del raffronto sul piano tributario, ammettendola unicamente per «i vini più accessibili al grande pubblico che sono, in generale, i più leggeri e i meno cari» (19).
46. Nella fattispecie oggetto della presente causa, è pacifico tra le parti che il vino costituisce un prodotto essenzialmente importato, mentre la birra è un prodotto principalmente nazionale.
47. Inoltre, il governo convenuto non contesta l’allegazione della Commissione secondo cui il mercato svedese non presenta caratteristiche che non consentano di riconoscere un rapporto di concorrenza, quale quello già ammesso dalla Corte, fra i vini appartenenti alla fascia più a buon mercato e la birra forte, prodotti che occupano la quota più elevata in percentuale dei rispettivi mercati. Sebbene emergano alcune divergenze di opinioni tra le parti quanto all’individuazione della categoria di vini che si pone in concorrenza effettiva con la birra sul mercato svedese, che si tratti di procedere a una sua identificazione in base al titolo alcolometrico (8,5% ‑ 15% vol. per la Commissione e 11% vol. per il governo svedese) ovvero alla fascia di prezzo, esiste tuttavia una sostanziale concordanza di fondo sul fatto che i prodotti in causa sono caratterizzati da un certo grado di sostituibilità.
48. Il primo requisito di applicabilità dell’art. 90, secondo comma, CE risulta quindi soddisfatto.
49. La verifica della compatibilità di un determinato dispositivo fiscale nazionale con l’art. 90 CE richiede, in secondo luogo, una comparazione tra i regimi impositivi cui sono assoggettati i prodotti in causa, al fine di determinare l’eventuale differenza di tassazione cui sono sottoposti e la sua entità.
50. Qualora, come nel caso di specie, oggetto di detta comparazione siano prodotti che presentano caratteristiche che li rendono sostanzialmente dissimili, fermo restando la loro parziale sostituibilità, può, in determinati casi, risultare particolarmente disagevole reperire i criteri che consentano di operare un corretto raffronto.
51. Nella sentenza sul regime fiscale del vino nel Regno Unito, la Corte ha ritenuto che la metodologia più adatta per valutare il rapporto di tassazione fra birra e vino si basasse su un confronto del carico fiscale rispetto a tre diversi fattori: volume, gradazione alcolica e prezzo dei prodotti (20).
52. Applicando tale metodologia al caso di specie, abbiamo i seguenti risultati.
53. Per quanto concerne il raffronto dei livelli di imposizione rispetto al volume (21), dato che l’accisa gravante su un litro di birra di un tenore in alcol medio (5,2% vol.) (22) è di 7,64 SEK (23) e quella che si applica a un litro di vino di un titolo alcolometrico superiore al 8,5% e fino al 15% vol. è pari a 22,08 corone svedesi, ne risulta che la tassazione del vino riferita al volume è circa tre (24) volte superiore a quella della birra. Nella fattispecie, tale risultato non è tuttavia particolarmente significativo, dato che una differenza di tassazione rispetto al volume è normale nel caso di un sistema fiscale che utilizza il tenore in alcol quale base impositiva.
54. Quanto alla differenza di accisa rispetto alla gradazione alcolica, un vino di un titolo alcolometrico del 12,5% vol. è tassato per volume di alcol circa il 20% in più rispetto alla birra (1,77 corone svedesi contro 1,47) e un vino di un titolo alcolometrico pari all’11% vol. circa il 36% in più (2 corone svedesi contro 1,47). Un vino ancora più leggero, con un titolo alcolometrico del 10% vol., è tassato per volume di alcol quasi il 50% in più rispetto alla birra. È appena il caso di rilevare che il tenore alcolico costituisce il parametro di valutazione certamente più rilevante nella presente fattispecie, essendo assunto quale base impositiva per la determinazione dell’accisa.
55. Più spinosa risulta la valutazione comparativa dell’incidenza dell’imposizione sul prezzo finale dei prodotti in causa. La difficoltà è essenzialmente dovuta al disaccordo tra le parti circa i prezzi che devono essere presi a base del calcolo. Secondo la Commissione, che si basa sulle statistiche ufficiali di Systembolaget, la fascia di prezzo pertinente, in cui si realizzerebbe circa il 79% delle vendite di vino, è compresa tra 41 e 70 SEK per una bottiglia di 75 cl (tra 55 e 93 SEK al litro). Il prezzo medio al consumo di un litro di vino di un titolo alcolometrico del 12,5% vol. sarebbe di 65,33 SEK, mentre il prezzo medio al consumo di un litro di birra di un titolo alcolometrico del 5,2% vol. sarebbe di 30,33 SEK. Il governo svedese ritiene invece che sia più esatto considerare un prezzo medio di vendita di un litro di vino con tenore in alcol del 12,5% vol.di 69,58 SEK (25). Prendendo a base del calcolo i dati forniti dalla Commissione, l’accisa rappresenta il 33,8% del prezzo finale e il prezzo base del vino (30,18 SEK/l) aumenta di circa il 73% dopo l’applicazione dell’accisa e di circa il 116% dopo l’applicazione dell’IVA. Partendo invece dai dati del governo svedese, con un prezzo di base del vino di 33,584 SEK/l, tali valori sono rispettivamente del 31,7%, del 54,7% e del 107%. Per quanto concerne la birra, in base ai dati forniti dalla Commissione e non contestati dal Regno di Svezia (26), l’accisa rappresenta circa il 25,2% del prezzo finale e il prezzo base di un litro di birra (16,62 SEK) aumenta del 45,9% dopo l’applicazione dell’accisa e dell’82,4% dopo l’applicazione dell’IVA. Va da sé che all’interno della categoria dei vini tassati a 22,08 SEK/l (da 8,5% a 15% di volume in alcol), l’incidenza della fiscalità sulla struttura dei prezzi è percentualmente più elevata per i vini meno cari e con gradazione alcolica inferiore.
56. I dati sopra riportati mostrano, quale che sia il parametro di comparazione preso in considerazione, che le categorie di vino che si trovano in concorrenza con la birra sono soggette a un’accisa significativamente più alta rispetto a quella che si applica alla birra.
57. La verifica della compatibilità di un regime fiscale nazionale con il divieto di cui all’art. 90 CE richiede infine la prova del carattere discriminatorio di tale regime.
58. A questo riguardo, la Corte ha chiarito che, per quanto concerne il primo comma dell’art. 90 CE, il carattere discriminatorio risulta dalla stessa disparità di trattamento fiscale, poiché, trattandosi di prodotti similari ampiamente raffrontabili, il divieto previsto da detta disposizione si applica dal momento in cui un sistema impositivo colpisce un prodotto importato più pesantemente del prodotto nazionale. Nel caso invece del secondo comma, tenuto conto della difficoltà di stabilire confronti sufficientemente precisi fra i prodotti di cui trattasi, la valutazione dev’essere condotta, secondo la Corte, sulla base di un criterio più globale, vale a dire il carattere indirettamente protezionistico del dispositivo fiscale considerato (27).
59. Tale valutazione è senz’altro la più delicata fra quelle che devono essere condotte nell’ambito dell’art. 90 CE e, nel contesto di una procedura per inadempimento, può implicare per la Commissione un onere della prova difficile da assolvere.
60. Nell’intento di alleggerire tale onere, la Corte ha precisato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 90, secondo comma, CE, è sufficiente accertare che un determinato regime fiscale, «tenuto conto delle caratteristiche ad esso proprie, può provocare l’effetto protezionistico cui si riferisce il Trattato» (28). Essa ha quindi proseguito affermando che, «senza (…) disconoscere l’importanza degli elementi di valutazione che è possibile trarre da dati statistici i quali consentano di misurare l’effetto di un determinato dispositivo fiscale, non si può esigere dalla Commissione che essa fornisca indicazioni in cifre sulla concreta consistenza dell’effetto protezionistico del sistema fiscale criticato» (29).
61. Nella sentenza relativa al regime fiscale del vino e della birra in Belgio, la Corte ha tuttavia respinto la tesi della Commissione secondo la quale, accertato il rapporto di concorrenza fra due prodotti, qualunque differenza nelle aliquote fiscali applicate a una stessa base imponibile sarebbe incompatibile con l’art. 90, secondo comma, CE, e ha chiarito che la valutazione della compatibilità di un determinato onere fiscale con detta disposizione «deve avvenire alla luce dell’incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i vari prodotti [in questione]» (30). Secondo la Corte, «è quindi essenziale stabilire se detto onere sia o meno tale da influenzare il mercato di cui trattasi diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti» (31). Nella stessa sentenza, la Corte ha altresì affermato che «nella valutazione del carattere reale dell’effetto protezionistico non si può prescindere dalla differenza esistente tra i prezzi di vendita effettivi della birra e del vino».
62. Basandosi su tale precedente, il Regno di Svezia sostiene, nel presente giudizio, che la Commissione non ha assolto all’onere della prova che le incombeva, poiché ha omesso di considerare la significativa differenza di prezzo esistente tra i due prodotti in causa, che l’avrebbe condotta a escludere una possibile influenza della disparità di tassazione cui detti prodotti sono assoggettati sulle scelte del consumatore.
63. Trattandosi dell’argomentazione centrale sviluppata dal governo convenuto, su cui quest’ultimo basa il nucleo essenziale della sua difesa, ritengo opportuno esaminarne subito la fondatezza prima di eventualmente procedere oltre nella mia analisi. In tale prospettiva è necessario richiamare brevemente il contesto nel quale s’inserisce la sentenza da cui muove la censura sollevata dal Regno di Svezia nonché l’esito cui è pervenuta la Corte in tale occasione.
64. Nella fattispecie oggetto del giudizio che ha dato luogo a detta sentenza, la Commissione contestava al Regno del Belgio l’applicazione di un’aliquota IVA sul vino superiore di circa il 6% a quella stabilita per la birra. Al termine della sua analisi, la Corte ha concluso che la disparità di trattamento fiscale in causa non fosse tale da influenzare la scelta del consumatore. In particolare la Corte ha ritenuto che la Commissione non avesse provato che la differenza tra i prezzi rispettivi della birra e del vino in concorrenza fra loro fosse talmente bassa che lo scarto del 6% esistente tra le aliquote dell’IVA applicate ai due prodotti potesse influenzare il comportamento del consumatore e avere conseguentemente un effetto protezionistico a favore della birra (32).
65. Un esame più dettagliato dei dati della causa consente di meglio comprendere la portata delle conclusioni cui è giunta la Corte e di valutare se, come suggerisce il Regno di Svezia, sia corretto trasporre all’odierna fattispecie la soluzione seguita in quella causa.
66. Il governo belga sosteneva che il prezzo di un litro di birra, tasse comprese, ammontasse a 29,75 BFR e quello di un litro di vino di qualità comparabile a 125 BFR. Poiché gli argomenti della Commissione volti a contestare tali dati sono stati integralmente respinti, se ne deve desumere che la Corte abbia fondato sugli stessi la propria analisi. Il prezzo di vendita al consumo del vino in Belgio, IVA compresa, era dunque circa quattro volte (33) quello della birra mentre la differenza tra le aliquote IVA applicate rispettivamente a vino e birra era, come si è visto sopra, del 6% (25% per il vino e 19% per la birra).
67. Nelle sue conclusioni (34), sostanzialmente seguite dalla Corte sul punto, l’avvocato generale Vilaça osservava che, qualora si fosse proceduto alla perequazione dell’aliquota IVA al 25%, innalzando quindi l’aliquota applicata alla birra di 6 punti percentuali, la differenza di prezzo tra i due prodotti avrebbe subìto una riduzione di 1,5 BFR (da 95,25 a 93,75 BFR), mentre con la perequazione al 19%, abbassando cioè l’aliquota applicata al vino, tale riduzione sarebbe stata di 6 BFR (da 95,25 a 89,25 BFR). In entrambe le ipotesi il rapporto di prezzo tra vino e birra non veniva granché modificato (-1,5% nel caso di perequazione dell’aliquota al 25% e -6,3% nel caso di perequazione dell’aliquota al 19%). Nel primo caso, da considerarsi come il più probabile attese le dichiarazioni rilasciate dal governo belga in corso di causa, il prezzo di un litro di birra sarebbe aumentato del 5% mentre, nel secondo caso, il prezzo di un litro di vino sarebbe diminuito del 4,8% (35).
68. Occorre a questo punto mettere a raffronto i dati di cui disponiamo nella presente fattispecie con quelli sopra esposti, allo scopo di valutare se sia consentito nel caso di specie pervenire alle medesime conclusioni cui è giunta la Corte nella sentenza Commissione/Belgio.
69. Partendo dai dati forniti o non contestati dal Regno di Svezia (36) e applicando a un litro di vino di un titolo alcolometrico del 12,5% vol. l’aliquota d’accisa prevista per la birra, vale a dire 1,47 SEK per volume di alcol, otteniamo come risultato un decremento in termini assoluti del prezzo di 4,63 SEK/l (0,50 euro) (37) e in termini percentuali del 6,65%. Il rapporto di prezzo tra vino e birra diminuirebbe dell’11,8%, pur restando dell’ordine di 2 a 1 (38).
70. È possibile, a fronte di tali dati, concludere, analogamente a quanto deciso dalla Corte nella summenzionata sentenza Commissione/Belgio, che la differenza dei prezzi della birra e del vino in Svezia è a tal punto rilevante che lo scarto del 20% (39) esistente tra le aliquote di accisa applicate alle due bevande non è tale da influenzare il comportamento del consumatore?
71. A mio avviso, la risposta dev’essere negativa. Il raffronto tra i dati relativi alla presente causa e a quella che ha dato origine alla sentenza Commissione/Belgio non consente infatti di considerare le due fattispecie come comparabili. Se la Corte ha potuto sostenere nella predetta sentenza che, stante un rapporto di 1 a 4 tra il prezzo della birra e quello del vino, un’eventuale diminuzione del prezzo del vino che sfiora il 5% non appare tale da influenzare le scelte del consumatore, lo stesso non si può affermare con certezza, senza prendere in considerazione altri fattori, ove detto rapporto sia di 1 a 2 e l’eventuale riduzione del prezzo del vino si attesti sul 6,5% (40). In linea di principio, quanto più si riduce il rapporto tra i prezzi di due prodotti in concorrenza fra loro tanto più aumenta il grado di sostituibilità fra gli stessi e si riduce conseguentemente l’entità della variazione di prezzo suscettibile di determinare un effetto di sostituzione.
72. In base a quanto precede ritengo debba essere respinta la tesi del Regno di Svezia, in base alla quale considerando la sola differenza di prezzo esistente tra il vino e la birra è possibile escludere che il divario fra le aliquote di accisa applicate ai due prodotti possa avere una qualunque incidenza sulla scelta del consumatore.
73. Poiché sono giunto a tale conclusione tenendo conto dei dati forniti dal governo convenuto, non mi soffermerò sulla questione, ampiamente dibattuta fra le parti nel corso della procedura scritta, della correttezza del metodo di comparazione seguito dal governo svedese, consistente nel mettere a raffronto i prezzi di un litro di vino e di un litro di birra. A tale proposito mi limito a rilevare che il metodo suggerito dalla Commissione, consistente nel comparare i prezzi di un bicchiere di vino e di un boccale di birra di volumi diversi, non appare il più indicato e ciò tenuto conto segnatamente delle modalità di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi. Questi ultimi sono, infatti, venduti prevalentemente nei punti vendita del Systembolaget (41), in condizioni che rendono senz’altro più immediato un raffronto dei prezzi delle bevande al litro, data anche la propensione del consumatore medio svedese, riportata dal governo convenuto nelle sue memorie, all’acquisto di vini confezionati nei cosiddetti Bag in Box (42). La Commissione non ha comunque fornito elementi che permettano di considerare il suo metodo di comparazione più pertinente, tenuto conto delle abitudini del consumatore svedese e delle caratteristiche del mercato, rispetto a quello suggerito dal governo convenuto.
74. Occorre a questo punto valutare se gli elementi avanzati dalla Commissione siano sufficienti a dimostrare l’idoneità del regime fiscale in causa a produrre un effetto protezionistico nei confronti della birra e a detrimento del vino.
75. Secondo la Commissione, dalle statistiche del Systembolaget emerge chiaramente che il comportamento dei consumatori è influenzato dalle variazioni di prezzo indotte dalle variazioni del tasso di accisa dei prodotti in causa. Essa fa osservare che le statistiche per il 1997, anno in cui è entrata in vigore la riforma fiscale che ha ridotto di circa 40 punti percentuali l’aliquota di accisa sulla birra, mostrano, da un lato, che le vendite di questa bevanda hanno registrato un incremento dell’8,9%, con un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, in cui avevano subìto una significativa flessione, e, dall’altro, che le vendite di vino si sono ridotte del 3,7%. Nel 2002, anno in cui l’aliquota di accisa sul vino è stata ridotta del 18,8%, le vendite di questo prodotto sarebbero invece aumentate dell’11%. La Commissione sottolinea inoltre che, se nel periodo compreso tra il 1997 e il 2001 le vendite di vino hanno globalmente registrato una crescita, le vendite di birra sono aumentate percentualmente in misura nettamente maggiore. Infine la Commissione rileva che, mentre nel 1995 le vendite di vino in volume erano sostanzialmente equivalenti a quelle di birra (circa 103 milioni di litri per ciascuna bevanda), il volume di birra venduto nel 2004 (circa 173 milioni di litri) superava di circa il 20% quello del vino (circa 139 milioni di litri). Tale divario, creatosi dopo la riforma fiscale del 1997, sarebbe, secondo la Commissione, da attribuire alla differenza tra le aliquote delle due bevande introdotta da detta riforma.
76. I dati prodotti dalla ricorrente non mi sembrano particolarmente significativi anzitutto, e soprattutto, poiché si riferiscono genericamente alle vendite di vino e di birra, e non consentono quindi di considerare isolatamente l’andamento delle vendite delle categorie in concorrenza tra loro. In secondo luogo, se è vero che dalle statistiche allegate dalla Commissione emerge che, a partire dal 1997 e fino al 2003, le vendite di birra hanno continuato ad aumentare, tale progressione non è stata tuttavia costante. Nel 1998, anno successivo alla riduzione dell’aliquota, l’aumento delle vendite è stato solo del 2,8%, che rappresenta il valore minimo nel periodo 1997‑2003, mentre nel 1999 si è registrato un innalzamento delle vendite del 15,4%, di gran lunga superiore rispetto a quello ottenuto nel 1997, in corrispondenza della riduzione dell’aliquota di accisa. Gli anni successivi al 1999, fatta eccezione per il 2003, mostrano un aumento delle vendite pressoché costante, intorno al 10%. Tali dati consentono, a mio avviso, di supporre che altri fattori, oltre a quello fiscale, abbiano influito sull’andamento crescente delle vendite di birra nel periodo di riferimento e conseguentemente sul divario tra i volumi di vendita di vino e birra creatosi nel corso di detto periodo. Per quanto concerne il vino, le statistiche di vendita del Systembolaget evidenziano sì una flessione nel 1997, anno dell’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa per la birra, tuttavia già l’anno successivo le vendite aumentano nuovamente con un tasso di crescita del 2,7%, pressoché identico a quello registrato lo stesso anno per la birra (2,8%). Dal 1998 in poi l’andamento delle vendite di vino è stato crescente anche se non costante.
77. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sono dell’avviso che i dati prodotti dalla Commissione consentano al massimo di provare la sensibilità del consumatore svedese ai mutamenti di prezzo indotti dalle modifiche del regime fiscale delle bevande in causa, sensibilità che, coerentemente con le abitudini di consumo locali, che privilegiano tradizionalmente la birra, risulta essere più elevata nel caso del vino (43). Emerge inoltre che l’effetto di espansione delle vendite conseguente ad un abbassamento dell’aliquota d’accisa ha una durata limitata nel tempo e si esaurisce verosimilmente nel primo anno successivo all’entrata in vigore della modifica fiscale.
78. Se dalle statistiche prodotte dalla Commissione è possibile desumere una certa elasticità della domanda dei prodotti in causa rispetto al prezzo, fattore peraltro non contestato dal Regno di Svezia (44), non è invece, a mio avviso, possibile trarne dati sufficientemente rilevanti quanto all’incidenza delle variazioni di prezzo sul rapporto di concorrenza tra detti prodotti, tali da consentire di accertare che gli aumenti delle vendite rispettivamente di birra e di vino nel 1997 e nel 2002 siano imputabili almeno in parte a un effetto di sostituzione. Una siffatta incidenza dipende dal grado di concorrenza esistente tra gli stessi e quindi dal coefficiente di elasticità incrociata della domanda, fattori sui quali la Commissione non ha apportato alcun elemento di valutazione.
79. Occorre a questo punto chiedersi quale sia in concreto l’onere della prova che grava sulla Commissione nell’ambito di una procedura d’infrazione in base all’art. 90, secondo comma, CE.
80. Si è già detto che la Corte non richiede l’accertamento, attraverso dati statistici o studi econometrici, di un reale effetto protezionistico del regime fiscale contestato, né una tale dimostrazione potrebbe ragionevolmente essere richiesta alla Commissione (45), ma la prova dell’idoneità di tale regime a produrre un siffatto effetto. In altri termini, incombe alla Commissione effettuare un esame dell’insieme delle caratteristiche oggettive del dispositivo tributario in causa, al fine di valutare se, tenuto conto della situazione fiscale preesistente alla sua introduzione e delle caratteristiche del mercato, esistano elementi sufficienti a far presumere un impatto dello stesso sul consumo potenziale dei prodotti in provenienza da altri Stati membri e sul rapporto di concorrenza tra i prodotti di cui trattasi (46). In presenza di indizi tali da accreditare la tesi della Commissione, spetta al governo interessato giustificare la differenza di trattamento fiscale in causa (47) e/o fornire elementi tali da escludere una violazione dell’art. 90, secondo comma (48).
81. Tale ripartizione del carico probatorio non appare peraltro infirmata dalla sentenza Commissione/Belgio, citata supra, in cui i dati prodotti dal governo belga, contestati senza successo dalla Commissione, hanno consentito di accreditare la sostanziale neutralità dell’aliquota IVA differenziata applicata al vino e alla birra sul rapporto di concorrenza tra detti prodotti, invalidando la tesi della Commissione circa un possibile effetto protezionistico del regime fiscale cui essi erano assoggettati.
82. Esistono nella fattispecie indizi sufficienti a presumere il carattere protezionistico del regime fiscale contestato?
83. Partiamo da un esame delle caratteristiche di tale regime. Come ammesso dallo stesso governo svedese, la riforma fiscale del 1997, con la quale è stata ridotta del 40% l’aliquota di accisa sulla birra, ha alterato la parità fiscale in precedenza esistente tra la birra forte e il vino con tenore alcolico di circa l’11% vol (49). In base al regime attualmente in vigore, sebbene l’accisa venga fissata per la birra come per il vino in funzione del titolo alcolometrico volumico, e quindi in base a un criterio oggettivo che rispecchia le caratteristiche dei prodotti, il metodo di calcolo è tuttavia diverso (50). L’accisa sulla birra è infatti determinata moltiplicando un importo fisso per il titolo alcolometrico volumico della bevanda, di modo che l’imposizione per volume di alcol resta identica quale che sia la gradazione della bevanda, mentre il vino è suddiviso in 5 categorie a seconda del tenore in alcol e, all’interno di ciascuna categoria, l’imposizione per volume di alcol varia da un massimo, per i vini con minore gradazione alcolica, a un minimo, per i vini con maggiore gradazione alcolica. Nella quarta categoria, che comprende i vini in concorrenza con la birra forte, tale imposizione varia da 2,45 SEK per volume d’alcol per i vini di un titolo alcolometrico pari al 9% vol. al 1,47 SEK per i vini con un titolo alcolometrico del 15% vol. L’incidenza della tassazione è dunque più forte per i vini più leggeri, che sono anche quelli più a buon mercato, i quali si pongono in un rapporto di concorrenza più diretto con la birra.
84. Occorre in secondo luogo valutare la differenza di imposizione dei prodotti in causa cui conduce l’applicazione del regime sopra descritto. Orbene, come si è già avuto modo di osservare in precedenza (51), un confronto del carico fiscale cui sono assoggettati rispettivamente il vino e la birra rivela, quale che sia il parametro di comparazione preso in considerazione (volume, gradazione alcolica o prezzo dei prodotti), che le categorie di vino che si trovano in concorrenza con la birra sono soggette a un’accisa significativamente più alta rispetto a quella che si applica a questa bevanda.
85. Quanto alle caratteristiche del mercato, la sensibilità del consumatore svedese alle variazioni di prezzo indotte dalle modifiche del regime fiscale cui sono soggetti i prodotti in causa è sostanzialmente incontestata. Inoltre la comparazione tra i prezzi delle bevande di cui trattasi, operata sulla base dei dati forniti dal governo svedese, non ha consentito di escludere un possibile impatto sulla concorrenza della differenza di imposizione cui dette bevande sono assoggettate (52). Né le statistiche prodotte dal governo svedese, dalle quali emerge che tra il 1996 e il 2003 le vendite di vino sono aumentate in maniera percentualmente superiore a quelle di birra, costituiscono di per sé prova dell’assenza di un effetto protezionistico del regime fiscale considerato (53).
86. In tali circostanze, ritengo che esistano nella fattispecie elementi sufficienti a ritenere il regime fiscale in causa idoneo a incidere sul consumo potenziale di vino e a svantaggiare tale prodotto, principalmente importato da altri Stati membri, rispetto alla birra, essenzialmente di produzione nazionale, in quanto quest’ultima «costituisce il [referente] più vicino dal punto di vista della concorrenza» (54). Le argomentazioni svolte dal Regno di Svezia non sono a mio avviso tali da infirmare tale conclusione. Ritengo pertanto che il ricorso debba essere accolto.
V – Sulle spese
87. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Considerate le conclusioni cui sono giunto relativamente alla soccombenza del Regno di Svezia, e la Commissione avendo concluso nel senso della sua condanna alle spese, ritengo che il Regno di Svezia debba essere condannato alle spese.
88. La Repubblica di Lettonia, intervenuta nel presente giudizio, sopporterà le proprie spese in conformità del n. 4 del menzionato art. 69.
VI – Conclusioni
89. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di:
– constatare che, applicando ai vini in concorrenza con la birra un’accisa relativamente più elevata rispetto a quella gravante sulla birra, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 90, secondo comma, CE;
– condannare il Regno di Svezia alle spese;
– dichiarare che la Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Ai termini dell'art. 3 del capitolo 1 dell'Alkohollag (1994:1738, legge sugli alcolici), si intende per bevanda alcolica una bevanda di un titolo alcolometrico superiore al 2,25% vol. Le bevande alcoliche sono suddivise in bevande spiritose, vino, birra forte e birra.
3 – Secondo la definizione contenuta all'art. 6 del capitolo 1 dell'Alkohollag, menzionata alla nota precedente.
4 – Legge del 15 dicembre 1994, relativa ai diritti di accisa sugli alcolici.
5 – Nei calcoli diretti a dimostrare la fondatezza delle proprie allegazioni, la Commissione prende a titolo di esempio un vino di un titolo alocolometrico pari al 12,5% vol.
6 – Il dato relativo alla forchetta di prezzo appare espressamente solo nella memoria di replica. Nel ricorso la Commissione si riferisce più genericamente ai «vini leggeri a buon mercato» o ai «vini da tavola a buon mercato».
7 – La Commissione si basa principalmente sulle statistiche di vendita di Systembolaget pubblicate sul sito Internet di quest'ultima.
8 – Nel ricorso, la Commissione compara l'incidenza dell'accisa sul prezzo finale di una bottiglia (da 75 cl per il vino e da 33 cl per la birra), di un litro e di un bicchiere di prodotto (da 15 cl per il vino e da 33 cl per la birra).
9 – Il governo convenuto ritiene che tale rapporto sussista tra le birre forti più vendute e i vini più diffusi e più a buon mercato di un titolo alcolometrico di circa l'11% vol.
10 – Nella controreplica il Regno di Svezia si interroga circa l'intensità e il carattere univoco delle condizioni di concorrenza tra i due prodotti.
11 – Nella memoria di replica la Commissione fa valere che il metodo di comparazione dei prezzi più appropriato dal punto di vista del consumatore è quello che utilizza quale quantità di riferimento un bicchiere di vino e un bicchiere di birra e contesta l'approccio del governo svedese consistente nel prendere in considerazione i prezzi al litro. Il governo svedese ritiene invece che il metodo indicato dalla Commissione non conduca a risultati chiari.
12 – I dati non accessibili al pubblico su cui si fondano tali statistiche sono prodotti dal governo svedese nella controreplica.
13 – V., inter alia, sentenze 9 luglio 1987, causa 356/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3299, punto 6), e 11 luglio 1989, causa 323/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 2275, punto 7).
14 – In tal senso, v. sentenza 4 aprile 1968, causa 27/67, Fink‑Frucht (Racc. pag. 298). V. altresì, inter alia, sentenza 27 febbraio 1980, causa 168/78, Commissione/Francia (Racc. pag. 347, punto 6), e sentenza Commissione/Belgio, citata supra, punto 7.
15 – Sentenza Fink‑Frucht, citata supra. Esiste tuttavia nella giurisprudenza della Corte una tendenza a non riconoscere eccessiva rilevanza alla distinzione tra le nozioni di «similarità» e «concorrenza» e a «globalizzare» la valutazione da effettuarsi in base all'art. 90 CE. In diverse sentenze la Corte si è astenuta dal qualificare i prodotti in causa come similari o concorrenti, limitandosi a riconoscere l'esistenza tra essi di un rapporto di concorrenza quanto meno potenziale o indiretto. In tal senso si vedano le sentenze 27 febbraio 1980, cause 168/78, Commissione/Francia (citata supra); 169/78, Commissione/Italia (Racc. pag. 385), e 171/78, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 447). Più di recente v., ad esempio, sentenza 18 aprile 1991, causa C-230/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1909).
16 – Sentenza 27 febbraio 1980, causa 170/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 417, punto 6).
17 – Sentenza 27 febbraio 1980, Commissione/Regno Unito, citata supra, punto 14.
18 – La Corte ha ritenuto che le caratteristiche del mercato belga non fossero tali da consentire di rimettere in questione la valutazione effettuata con riferimento al mercato britannico. V. sentenza Commissione/Belgio, citata supra, punto 11.
19 – Sentenza 12 luglio 1983, causa 170/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 2265, punto 12). V. anche sentenza Commissione/Belgio, citata supra, punto 11, e sentenza 17 giugno 1999, causa C-166/98, Socridis (Racc. pag. I-3791).
20 – Sentenza 12 luglio 1983, Commissione/Regno Unito, citata supra, punto 18.
21 – Assumendo un identico volume per entrambe le bevande.
22 – Si tratta del titolo alcolometrico cui sia la Commissione che il governo svedese si riferiscono per la birra.
23 – La birra è tassata in ragione di 1,47 corone svedesi al litro per volume di alcol: 1,47 x 5,2 = 7,64.
24 – 2,89.
25 – Tale prezzo risulterebbe dalla media dei prezzi dei 22 vini, venduti in bottiglia o in imballaggi di cartone, più venduti nella fascia di prezzo tra 61 e 70 corone svedesi, in cui si realizzano la maggior parte delle vendite.
26 – Prezzo medio al consumo di un litro di birra di un titolo alcolometrico del 5,2% di 30,33 SEK.
27 – Sentenza 27 febbraio 1980, Commissione/Regno Unito, citata supra, punto 9. V., in precedenza, la sentenza Fink-Frucht, citata supra. Tuttavia, la tendenza della giurisprudenza a «globalizzare» la valutazione in base all'art. 90 CE, senza distinguere in maniera netta tra l'applicazione del primo o del secondo comma (v. nota 15 supra) conduce a considerare l'effetto protezionistico del regime fiscale incriminato quale criterio prevalente ai fini di riconoscere l'esistenza di un'infrazione a tale disposizione.
28 – Sentenza 27 febbraio 1980, Commissione/Regno Unito, citata supra, punto 10. Il corsivo è mio.
29 – Sentenza 27 febbraio 1980, Commissione/Regno Unito, citata supra, punto 10.
30 – Sentenza Commissione/Belgio, citata supra, punto 15.
31 – Sentenza Commissione/Belgio, citata supra, punto 16. Il corsivo è mio.
32 – Sentenza Commissione/Belgio, citata supra, punto 18.
33 – 4,2 volte. Considerati i prezzi al netto dell'IVA (100 BFR per il vino e 25 BFR per la birra), la differenza era esattamente di 1 a 4.
34 – Presentate il 26 febbraio 1987 nella causa Commissione/Belgio, citata supra (Racc. pag. 3299, paragrafi 102 ss.).
35 – V. conclusioni dell'avv. gen. Vilaça, citate supra, paragrafo 109.
36 – La comparazione è effettuata con riferimento al prezzo medio di un litro di vino di un tenore alcolico del 12,5%. È appena il caso di rilevare che ove si prendessero in considerazione vini più leggeri e meno cari, compresi nella categoria di imposta che qui rileva, la differenza di prezzo rispetto alla birra sarebbe meno marcata, mentre, come si è visto in precedenza, la differenza di tassazione a sfavore del vino sarebbe più elevata.
37 – Il calcolo tiene conto anche dell'applicazione dell'IVA del 25%.
38 – Passerebbe da 2,3 a 2,1.
39 – Comparando l'accisa percepita per volume di alcol e prendendo in considerazione un vino di un tenore in alcol del 12,5% vol.
40 – Ma questa aumenta ove si prendano in considerazione vini con più basso tenore in alcol e di prezzo inferiore.
41 – Le vendite nei punti di ristorazione autorizzati non sembra superino il 10% del totale.
42 – Il sistema Bag in Box è un metodo di confezionamento dei liquidi in cui la materia prima è racchiusa in una sacca che può essere di materiale plastico oppure di alluminio e, a sua volta, la sacca è inserita all'interno di una scatola di cartone che ha lo scopo di facilitare la movimentazione e lo stoccaggio. I motivi del successo di questo tipo di confezionamento sono da collegarsi alla convenienza e alla sua caratteristica di mantenere inalterata la freschezza dei liquidi limitando l'ingresso dell'aria. Normalmente, per il vino, tali tipi di packaging hanno una capacità di 3,5,10 o 20 litri.
43 – Le statistiche prodotte dalla Commissione documentano un aumento delle vendite di vino nel 2002 maggiore rispetto a quello registratosi nel 1997 per la birra, nonostante la riduzione dell'aliquota di accisa sul vino fosse circa la metà di quella che era stata precedentemente applicata alla birra.
44 – L'aumento delle vendite di vino nel 2002, all'indomani della riduzione dell'accisa, risulta anche dalle statistiche prodotte dal Regno di Svezia. Risulta inoltre dalle memorie del governo convenuto che è proprio l'elasticità più o meno elevata, ma comunque apprezzabile, della domanda di bevande alcoliche in generale che ha consentito alla Svezia di utilizzare tradizionalmente lo strumento fiscale per intervenire sui prezzi e quindi sulle abitudini di consumo. In tempi passati, l'innalzamento dell'aliqouta sui superalcolici, unitamente ad altre misure di carattere non fiscale, ha ad esempio consentito al governo di orientare i consumatori di tali bevande verso prodotti con minore tenore in alcol, segnatamente il vino.
45 – Tale prova può risultare particolarmente difficile da apportare, quando si tratti di prodotti solo parzialmente sostituibili.
46 – Chiaramente l'onere della prova che incombe alla Commissione sarà tanto meno stringente quanto più diretto è il rapporto di concorrenza esistente tra i prodotti di cui trattasi fino a coincidere sostanzialmente con il rilievo di una differenza di tassazione nel caso in cui si tratti di prodotti praticamente similari.
47 – V., ad esempio, la causa relativa al trattamento fiscale dell'alcol denaturato in Italia, sentenza 14 gennaio 1981, 46/80, Vinal (Racc. pag. 77).
48 – Tengo a precisare che non si realizza in tal modo un'inversione dell'onere della prova, spettando comunque alla Commissione fornire elementi probatori sufficienti a sostanziare una dimostrazione prima facie dell'esistenza di un effetto protezionistico.
49 – Secondo quanto riportato dallo stesso governo convenuto.
50 – Non emerge dal dossier se prima della modifica introdotta nel 1997 il metodo di calcolo dell'accisa per il vino e per la birra fosse lo stesso.
51 – V. paragrafi 52-56 supra.
52 – V. supra, paragrafi 63-73.
53 – V. sentenza Commissione/Francia, causa 168/78, citata supra.
54 – In tal senso, v. sentenza 12 luglio 1983, Commissione/Regno Unito, citata supra, punto 27.
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