CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 27 aprile 2006 1(1)
Causa C-205/05
Fabien Nemec
contro
Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, Francia)
«Prestazioni a lavoratori che durante la loro attività furono esposti all’amianto – Calcolo di prestazioni pecuniarie – Considerazione solo delle retribuzioni che abbiano dato luogo al versamento di contributi al sistema nazionale di previdenza sociale – Mancata considerazione di retribuzioni che sono state percepite da ultimo sul territorio di un altro Stato membro – Artt. 39 CE e 42 CE – Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità»
I – Considerazioni introduttive
1. Il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (Tribunale per le cause in materia di previdenza sociale di Longwy, Francia; in prosieguo anche: il «giudice del rinvio») chiede alla Corte di interpretare alla luce degli artt. 39 CE e 42 CE il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2).
2. La questione viene sottoposta all’attenzione del giudice del rinvio in una controversia tra il sig. Nemec e la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est (Cassa malattia regionale per il Nord‑Est; in prosieguo: la «CRAM»). La CRAM ha stabilito che, in base ad una legge francese sull’indennità a favore di ex lavoratori che furono esposti all’amianto, il sig. Nemec ha diritto a prestazioni pecuniarie, dalla stessa calcolate, secondo le indicazioni di una circolare amministrativa, sulla base dell’ultima retribuzione francese del sig. Nemec, relativa agli anni 1993/94. Il sig. Nemec ritiene che, ai fini di tale calcolo, dovrebbe essere considerata la sua ultima retribuzione belga – notevolmente maggiore – del 2003/04.
3. Il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che la mancata considerazione dell’ultima retribuzione belga del sig. Nemec ai fini del calcolo di quanto di sua spettanza sia compatibile con il regolamento n. 1408/71 e con la libera circolazione dei lavoratori di cui agli artt. 39 e segg. CE.
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
1. Diritto primario
4. L’art. 39, nn. 1 e 2, CE recita:
«La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata.
Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».
5. L’art. 42 CE prevede quanto segue:
«Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
Il Consiglio delibera all’unanimità durante tutta la procedura di cui all’articolo 251».
2. Il regolamento n. 1408/71
6. L’art. 1 del regolamento n. 1408/71 contiene, tra l’altro, le seguenti definizioni:
«(…)
a) i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;
(…)
j) il termine “legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis.
(…)
o) il termine “istituzione competente” designa:
i) l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure
ii) l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli risiedesse o il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure
(…)
t) i termini “prestazioni”,“pensioni” e “rendite” designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi».
7. L’art. 2, n. 1, del regolamento prevede, sotto la rubrica «Campo di applicazione quanto alle persone», quanto segue:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
8. L’art. 4 del regolamento determina il suo campo d’applicazione ratione materiae, tra l’altro, come di seguito esposto:
«(1) Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(…)
c) le prestazioni di vecchiaia;
(…)
e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
(…)».
9. L’art. 13 del regolamento, con riferimento alla determinazione della legislazione applicabile, prevede, tra l’altro, quanto segue:
«(1) Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
(2) Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».
10. L’art. 46, n. 2, sotto la rubrica «Liquidazione delle prestazioni», dispone, tra l’altro, quanto segue:
«Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a) l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera».
11. L’art. 47, n. 1, sotto la rubrica «Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni», prevede, tra l’altro, quanto segue:
«Ai fini del calcolo dell’importo teorico e del “pro rata” di cui all’articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:
(…)
g) l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato».
12. L’art. 57, n. 1, del regolamento recita:
«Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un’attività che, per la sua natura, può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell’ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente dei paragrafi da 2 a 5».
13. L’art. 58, n. 1, del regolamento, sotto la rubrica «Calcolo delle prestazioni in denaro» così dispone:
«L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione».
14. L’art. 68, n. 1, del regolamento, intitolato «Calcolo delle prestazioni», prevede quanto segue:
«L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull’ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall’interessato per l’ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l’interessato non ha esercitato l’ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro».
3. Il regolamento n. 574/72
15. Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (3) contiene, al suo art. 15, regole generali relative alla totalizzazione dei periodi (di assicurazione o di residenza) nei casi di cui agli artt. 18, n. 1, 38, 45, nn. 1-3, 64 e 67, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71.
4. Il regolamento n. 883/2004
16. Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4) prevede tra l’altro, all’art. 87, n. 1, quanto segue:
«Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione».
17. Ai sensi dell’art. 90, n. 1, del regolamento,
«Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
(…)».
18. L’art. 91 del regolamento recita infine:
«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.
(…)».
B – Diritto nazionale
19. La legge 23 dicembre 1998, n. 98-1194, sul finanziamento della previdenza sociale per l’anno 1999 (5), ha introdotto una disciplina relativa alla cessazione anticipata dell’attività professionale per i lavoratori subordinati che durante la loro attività sono stati esposti all’amianto. L’art. 41 di tale legge, nella versione rilevante nel caso di specie (6), prevede prestazioni pecuniarie a favore di (ex) lavoratori subordinati qualora gli stessi
– abbiano lavorato presso un’azienda operante nella trasformazione dell’amianto, riportata in un elenco ministeriale, nel periodo in cui l’amianto veniva lavorato,
– abbiano raggiunto un’età minima di 50 anni e
– abbiano cessato ogni attività professionale.
20. Già a partire dal cinquantesimo anno di età sorge un diritto a tale prestazione, qualora venga diagnosticata e riconosciuta una malattia professionale causata dall’amianto, contenuta in un elenco ministeriale.
21. L’ammontare delle prestazioni pecuniarie viene calcolato sulla base del reddito lordo medio dell’avente diritto negli ultimi dodici mesi della sua attività professionale. Il regolamento di applicazione 29 marzo 1999, n. 99/247, sulle prestazioni pecuniarie nel caso di cessazione anticipata dell’attività professionale per i lavoratori che furono esposti all’amianto (7) precisa il metodo di calcolo (8).
22. Le prestazioni pecuniarie vengono erogate sino a quando il beneficiario arrivi a possedere i requisiti per l’ottenimento di una pensione di vecchiaia all’aliquota massima. Per il finanziamento di tali prestazioni è stato istituito un fondo che viene alimentato, in parte, da una percentuale fissa del gettito delle imposte sul consumo ed, in parte, dal capitolo di spesa degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali della previdenza sociale. Questa quota viene stabilita annualmente dalla legge sul finanziamento della previdenza sociale.
23. La circolare 9 giugno 1999, n. DSS/4B/99/332 (9), sull’applicazione delle disposizioni della legge e del regolamento di attuazione, contiene, infine, istruzioni amministrative per l’assegnazione, il calcolo e l’erogazione delle prestazioni pecuniarie da parte delle casse malattia regionali. Ai fini del calcolo dell’ammontare delle prestazioni nel caso di periodi di attività subordinata prestata all’estero, la circolare prevede che i salari percepiti all’estero possano venire conteggiati nel calcolo delle prestazioni pecuniarie solo se erano sottoposti all’obbligo di versamento di contributi previdenziali a favore della previdenza sociale francese. In tutti gli altri casi, ai fini del calcolo si deve fare riferimento agli ultimi salari percepiti in Francia.
24. Infine, viene escluso il cumulo con altre prestazioni, ed in particolare con prestazioni relative a malattia, anzianità, invalidità, prepensionamento o cessazione dell’attività lavorativa.
III – Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
25. Il sig. Nemec è nato nel 1954, è cittadino francese e risiede in Francia. Durante la propria attività professionale, il sig. Nemec ha lavorato diversi anni alle dipendenze di un’impresa in Francia, subendo un’esposizione all’amianto. Nel 1995 gli è stata diagnosticata e riconosciuta una malattia professionale causata dall’amianto.
26. Quando quest’impresa, che operava nel settore della lavorazione dell’amianto, è stata chiusa nel 1994, il sig. Nemec ha trovato un nuovo impiego in Belgio, presso una ditta dove lavora ad oggi, il cui stabilimento dista circa dieci chilometri dalla sua residenza francese. Durante l’intero periodo di impiego in Belgio, il sig. Nemec risiedeva in Francia, dove ha versato le imposte.
27. Nel marzo del 2004 il sig. Nemec ha presentato alla CRAM una domanda per fruire delle prestazioni per lavoratori esposti all’amianto ai sensi dell’art. 41 della legge n. 98-1194. Con comunicazione 13 maggio 2004 la CRAM ha determinato, secondo le relative disposizioni applicabili, quanto spettasse al sig. Nemec. In conformità alle disposizioni della circolare n. DSS/4B/99/332, nella determinazione delle prestazioni sono stati considerati solo i salari percepiti dal lavoratore nello svolgimento della sua attività professionale in Francia sino al 1994.
28. In sede in opposizione, il sig. Nemec ha lamentato davanti ad una commissione conciliativa la mancata considerazione dei propri salari percepiti in Belgio, ma la sua richiesta è stata respinta. La decisione di questa commissione 7 settembre 2004 ha rinviato, nella sua motivazione, anche alle disposizioni della circolare.
29. Contro tale decisione il sig. Nemec ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, deducendo la violazione da parte della CRAM del principio di parità di trattamento, sancito nel regolamento n. 1408/71 ed ora nel regolamento n. 883/2004 e, con ciò, del suo diritto alla libera circolazione come lavoratore.
30. Nell’ambito di tale procedimento, il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, con sentenza 14 aprile 2005, pervenuta presso la cancelleria della Corte in data 11 maggio 2005, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
Se la CRAM, essendosi rifiutata di prendere in considerazione i salari percepiti in Belgio dal sig. Nemec ai fini del calcolo dell’indennità per lavoratori esposti all’amianto, assegnatagli ai sensi dell’art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 98-1194, fondandosi sulle disposizioni dell’art. 2 del regolamento di applicazione della legge 29 marzo 1999, n. 99-247, e della circolare 9 giugno 1999, DSS/4B/99, n. 332, in quanto i detti salari non hanno dato luogo al versamento di contributi di cui all’art. L 241-1 del Code de la sécurité sociale francese, abbia adottato, nei confronti dell’interessato, una decisione pregiudizievole che costituisce un ostacolo alla libera circolazione enunciata all’art. 39 del Trattato, una violazione del regolamento (CE) n. 883/2004 o una violazione dell’art. 15 del regolamento (CEE), n. 574/72.
31. Nel procedimento dinanzi alla Corte, il sig. Nemec, la CRAM, il governo francese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte ed orali. Il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato osservazioni orali.
IV – Analisi giuridica
A – Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
32. Il governo francese contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
33. Le informazioni sui fatti sarebbero insufficienti, non risultando, ad esempio, dall’ordinanza del giudice del rinvio se il sig. Nemec fosse stato esposto all’amianto durante la propria attività professionale in Francia o in altri paesi. Già solo per questo motivo verrebbe meno il fondamento di fatto della questione pregiudiziale. Il rinvio farebbe, inoltre, riferimento al diritto nazionale applicabile alla fattispecie solo in maniera incompleta ed ambigua.
34. Il giudice del rinvio avrebbe, poi, omesso di illustrare i motivi per i quali ritiene che possano sussistere dubbi sull’interpretazione di norme del diritto comunitario. Il giudice del rinvio non avrebbe, infine, neppure spiegato chiaramente come avrebbe messo in relazione norme di diritto comunitario con quelle di diritto interno.
35. Secondo giurisprudenza costante, la Corte può fornire al giudice nazionale un’interpretazione del diritto comunitario che gli sia utile solo se l’ordinanza di rinvio precisi l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate (10). Questa precisazione deve, non da ultimo, dare ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti interessate, cui viene notificata solo la domanda di pronuncia pregiudiziale (11), la possibilità di presentare osservazioni in conformità all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia (12). Un’interpretazione del diritto comunitario, che sia utile al giudice nazionale, richiede pure che siano fornite informazioni sul motivo per il quale il giudice del rinvio abbia dubbi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario a cui si riferisce la sua questione (13).
36. Si deve convenire con il governo francese che la domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice del rinvio è formulata in maniera estremamente succinta e si avvicina al limite minimo di ricevibilità; tuttavia la stessa contiene in misura ancora sufficiente le informazioni necessarie.
37. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, infatti, che il sig. Nemec ha lavorato in Francia ed in Belgio, che gli è stato riconosciuto il diritto a prestazioni pecuniarie a causa di un’attività che lo ha esposto all’amianto, e che tale diritto è stato determinato senza prendere in considerazione le sue retribuzioni percepite in Belgio. La questione se il sig. Nemec sia stato o meno esposto all’amianto durante la propria attività professionale in Francia od in altri paesi non è rilevante, dal momento che, in base alle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, sussistono i requisiti richiesti per l’assegnazione delle prestazioni pecuniarie previste per gli ex lavoratori esposti all’amianto e che viene sollevata solo la questione relativa alla quantificazione di dette prestazioni.
38. Il giudice del rinvio, sia nella motivazione della sua domanda che nella domanda stessa, fa riferimento, in particolare, alla circolare 9 giugno 1999, n. DSS/4B/99/332 (14), che fornisce l’indicazione rilevante nella fattispecie per il calcolo dell’indennità di spettanza del sig. Nemec. Lo stesso giudice fa, inoltre, riferimento al fondamento normativo di tale diritto (15) ed al decreto di attuazione (16).
39. Risulta, infine, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio, con riferimento al calcolo da parte della CRAM, non nutre soltanto dubbi sulla compatibilità della circolare con il diritto comunitario secondario e primario, ma, alla luce del principio di parità di trattamento dei lavoratori dell’Unione, anche sull’applicabilità e sull’interpretazione delle norme di diritto comunitario cui fa riferimento.
40. La Corte dispone con ciò di sufficienti informazioni sia in fatto che in diritto per fornire una risposta utile alla questione pregiudiziale. La domanda di pronuncia pregiudiziale è, pertanto, ricevibile.
B – Sulla questione pregiudiziale
41. Innanzitutto si deve considerare che il regolamento 29 aprile 2004, n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non è rilevante ai fini della soluzione della questione pregiudiziale. Ciò si evince dagli artt. 87, n. 1, e 91 del regolamento (17) in base ai quali lo stesso si applica solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione – che, ad oggi, non è stato ancora emanato – e non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente la data della sua applicazione.
42. Ai sensi del suo art. 90, n. 1, il regolamento n. 883/2004 sostituisce il regolamento n. 1408/71 con la sua entrata in vigore (18). La questione pregiudiziale deve essere, pertanto, considerata nel senso che intende chiarire la compatibilità di una decisione come quella adottata dalla CRAM con il regolamento n. 1408/7.
43. Il regolamento n. 1408/71, ratione personae, può ritenersi applicabile alla fattispecie. Il sig. Nemec era lavoratore subordinato in Francia, come definito dagli artt. 2, n. 1, e 1, lett. a), sub i), del regolamento (19), e lo è tuttora in Belgio, stando alle informazioni di cui si dispone.
44. Il regolamento n. 1408/71 è, secondo la giurisprudenza costante, applicabile ratione materiae se una prestazione viene riconosciuta al beneficiario sulla base di una fattispecie prevista dalla legge, senza alcuna valutazione individuale della situazione di necessità personale che preveda l’esercizio di una discrezionalità, e se si riferisce espressamente ad uno dei rischi elencati all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (20) (21).
45. Le prestazioni pecuniarie vengono riconosciute agli ex lavoratori esposti all’amianto sulla base di determinati requisiti, fissati in disposizioni di legge, (22) che non prevedono alcuna valutazione individuale dello stato di necessità personale (23).
46. Tra i tipi di prestazione elencati all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 vi sono, tra l’altro, le prestazioni di vecchiaia (lett. c) e le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali [lett. e)] (24).
47. Si potrebbe pensare, per primo, ad una prestazione di vecchiaia, dal momento che per poter fruire delle prestazioni pecuniarie è necessaria la cessazione dell’attività professionale e le prestazioni sono da intendersi quale ponte sino alla maturazione di un diritto a ricevere prestazioni dalle casse pensione. Secondo quanto indicato dal governo francese, con ciò si tiene conto, in particolare, della minore aspettativa di vita degli ex lavoratori esposti all’amianto.
48. In effetti, non si tratta però di una disciplina di prepensionamento legata all’età, ma di prestazioni per malattie professionali. La minore aspettativa di vita deriva infatti dal maggior rischio di una malattia professionale per esposizione all’amianto. Come sostenuto in particolare dal governo francese (25), il vero scopo delle prestazioni non è quello di rendere possibile all’interessato un pensionamento anticipato, ma di evitare o di ritardare l’insorgere ovvero il peggiorarsi di malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto, nonché di alleviarne il decorso. A ciò dovrebbe contribuire, grazie all’anticipata cessazione dell’attività professionale, il venir meno delle fatiche connesse alla conduzione di una vita lavorativa.
49. Le prestazioni sono, del resto, legate all’esposizione all’amianto nell’ambito dell’attività professionale e vengono finanziate prevalentemente dal capitolo di spesa degli infortuni sul lavoro delle malattie professionali della previdenza sociale. Il regolamento n. 1408/71 è, pertanto, applicabile ratione materiae ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. e) (prestazioni per malattie professionali).
50. Per quanto riguarda la determinazione della legislazione nazionale applicabile ai sensi degli artt. 13 e segg. del regolamento n. 1408/71 occorre constatare quanto indicato ai paragrafi seguenti.
51. Se anche il sig. Nemec ha presentato un’istanza per la determinazione delle prestazioni che gli spettano in base alla legge sulle prestazioni pecuniarie per ex lavoratori esposti all’amianto, tuttavia egli, come dallo stesso riferito, continua a lavorare in Belgio e non usufruisce ad oggi di queste prestazioni a causa della differenza di reddito che comporterebbe la cessazione della sua attività professionale secondo le modalità di calcolo della CRAM.
52. Ai sensi dell’art. 13, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (26) al sig. Nemec si applica correntemente il diritto belga e, con riferimento alle prestazioni pecuniarie per malattie professionali, sarebbe quindi competente il Belgio. Ai sensi dell’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (27), ai fini del calcolo delle prestazioni pecuniarie si dovrebbe, pertanto, fare riferimento esclusivamente agli ultimi salari percepiti in Belgio dal sig. Nemec.
53. Tra i requisiti richiesti per il maturare del diritto alle prestazioni pecuniarie francesi a favore di ex lavoratori esposti all’amianto si annovera, però, anche l’abbandono dell’attività professionale. Per poter valutare i diritti del sig. Nemec si dovrebbe, pertanto, ipotizzare che lo stesso abbia già cessato la propria attività in Belgio e che riceva solamente le prestazioni pecuniarie francesi. Dal momento che il sig. Nemec ha la propria residenza in Francia, lo stesso è soggetto all’applicazione della legislazione francese ai sensi dell’art. 13, nn. 1 e 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 (28).
54. L’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (29) sembra, pertanto, prevedere in concreto che le prestazioni pecuniarie per ex lavoratori esposti all’amianto debbano essere calcolate esclusivamente sulla base delle ultime retribuzioni percepite dal sig. Nemec in Francia. Nella sua sentenza Pennartz, la Corte ha statuito, con riferimento ad una versione precedente del testo, che l’art. 58 del regolamento n. 1408/71 non si limita a stabilire semplicemente la legislazione applicabile – a questo servono infatti già gli artt. 13 e segg. del regolamento n. 1408/71 (30) –, ma pregiudica la determinazione della retribuzione decisiva ai fini del calcolo. (31) Secondo questa sentenza, la base per il calcolo è unicamente la retribuzione che è stata percepita nel periodo di riferimento nel territorio dello Stato membro competente (32).
55. Il calcolo della CRAM risulta pertanto a prima vista compatibile con le disposizioni del regolamento n. 1408/71, come dedotto anche dalla CRAM, dal governo francese e dal governo del Regno Unito.
56. Questo risultato sembra corrispondere anche alla più recente giurisprudenza della Corte nelle cause Lafuente Nieto, Naranjo Arjona e Grajera Rodríguez, aventi ad oggetto fattispecie simili (33). In queste pronunce la Corte è giunta alla conclusione che il calcolo di pensioni di vecchiaia o di invalidità per lavoratori migranti nel paese d’origine, effettuato sulla base delle ultime retribuzioni qui percepite – e non in base alle ultime retribuzioni percepite nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo – non discrimina i lavoratori migranti rispetto a quelli che sono rimasti nel paese d’origine, se è prevista un’attualizzazione della precedente retribuzione al livello delle retribuzioni attuali (34).
57. Tuttavia, nei casi sopra indicati – diversamente da quanto accade nella presente fattispecie – a fianco del diritto a prestazioni pensionistiche nel paese di origine veniva a rilevare un simile diritto anche nello Stato membro dell’ultimo impiego (35). L’ultimo impiego dei lavoratori migranti veniva, di conseguenza, preso in considerazione per la determinazione in concreto del diritto a ricevere prestazioni pensionistiche.
58. Si deve, inoltre, considerare che non è nemmeno possibile effettuare obiettivamente una proiezione ipotetica dell’ultima retribuzione francese – alla luce della gamma di possibilità sul lungo periodo. Nell’ipotesi in cui il sig. Nemec fosse rimasto in Francia, gli scenari immaginabili variano, infatti, da un continuo stato di disoccupazione sino ad un’ultima retribuzione assai più alta in un altro settore.
59. Alla luce di quanto precede, la Commissione osserva a ragione che un’applicazione dell’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ai sensi della giurisprudenza sopra evidenziata non è compatibile con gli scopi degli artt. 39 e segg. CE.
60. Secondo costante giurisprudenza lo scopo degli artt. 39 CE e segg. non sarebbe, infatti, raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati di vantaggi previdenziali garantiti loro dalla legislazione di uno Stato membro (36). Per questo motivo, gli artt. 39 CE e segg. sono incompatibili con discriminazioni tra cittadini di uno Stato membro che non hanno esercitato la loro libera circolazione dei lavoratori e cittadini dello stesso Stato membro che l’hanno invece esercitata (37).
61. Se il sig. Nemec, dopo la chiusura della sua prima azienda operante nel settore della lavorazione dell’amianto in Francia, avesse cercato un nuovo posto di lavoro esclusivamente sul mercato nazionale ed avesse iniziato una nuova attività professionale, come sta ora facendo in Belgio, allora si dovrebbe fare riferimento, ai fini del calcolo dei suoi diritti, alla sua retribuzione attuale. La circostanza che il sig. Nemec abbia esercitato la propria libertà di circolazione in quanto lavoratore comporta la perdita delle agevolazioni della previdenza sociale che gli sarebbero spettate in base alla legislazione francese, fatto per cui l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori risulta essere meno allettante.
62. La Commissione ritiene, pertanto, necessaria un’applicazione diretta degli artt. 39 CE e segg. oppure, quantomeno, un’interpretazione dell’art. 58 del regolamento n. 1408/71 incentrata sulla ratio e sulla finalità degli artt. 39 CE e segg.
63. La Corte ha, sino ad oggi, fatto ricorso direttamente agli artt. 39 CE e segg. in due situazioni: nel primo caso, quando l’applicazione del regolamento n. 1408/71 – diversamente dal caso di specie (38) – non era possibile (39) e, nel secondo caso, quando, pur trovando applicazione il summenzionato regolamento, le sue norme non disciplinavano la situazione concreta (40).
64. L’immediata applicabilità degli artt. 39 CE e segg. sarebbe, inoltre, possibile anche se l’art. 58, n. 1, del regolamento 1408/71 non fosse valido per violazione degli artt. 39 CE e segg. (41). Siffatta impostazione verrebbe però presa in considerazione solo qualora non fosse possibile interpretare il regolamento n. 1408/71 conformemente agli artt. 39 CE e segg. Quando una norma di diritto comunitario è suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella che non ne mette a rischio la validità (42).
65. La Corte stessa sottolinea, con giurisprudenza costante, che il regolamento n. 1408/71 va interpretato alla luce delle finalità degli artt. 39 CE e segg. (43). In situazioni similari la Corte ha sostenuto, in particolare, un’interpretazione di alcune norme analoghe in conformità alle finalità degli artt. 39 CE e segg.
66. Nella causa Fellinger, avente ad oggetto le prestazioni per disoccupazione previste dall’art. 68 del regolamento, la Corte ha stabilito che il rapporto regola-eccezione della disposizione condurrebbe, nel caso di lavoratori frontalieri, ad una situazione pregiudizievole, nella quale l’eccezione è la regola. (44) La Corte ha, quindi, statuito che la disposizione deve essere interpretata alla luce dell’odierno art. 42 CE nel senso che va considerata, ai fini del calcolo, l’ultima retribuzione (45).
67. Nella causa Reichling si poneva la questione se una pensione d’invalidità, che nel paese d’origine di un lavoratore migrante veniva calcolata sulla base dell’ultima retribuzione nazionale, potesse venire calcolata, in assenza di uno stipendio percepito sul territorio nazionale, sulla base di una retribuzione minima nazionale (46). Anche in questo caso la Corte è giunta alla conclusione che la libera circolazione dei lavoratori sarebbe pregiudicata, qualora il calcolo non fosse effettuato sulla base dell’ultima retribuzione percepita all’estero (47), ed ha, pertanto, interpretato l’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 in maniera tale che, nel caso di un lavoratore frontaliero, il calcolo delle prestazioni deve essere basato sull’ultima retribuzione da questo percepita nell’altro Stato membro (48).
68. In un caso come quello in oggetto sembrerebbe, quindi, più corretto applicare il regolamento n. 1408/71 alla luce degli artt. 39 CE e segg. in maniera tale che si faccia riferimento, anche nella fattispecie in esame, all’ultima retribuzione percepita in Belgio dal lavoratore migrante Nemec.
69. Tuttavia, ai sensi del tenore letterale dell’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71, la base per il calcolo è unicamente la retribuzione che è stata percepita nel periodo di riferimento nel territorio dello Stato membro competente. La Corte ha confermato quest’interpretazione nella sua sentenza Pennartz (49). Come osservato correttamente dalla CRAM, dal governo francese e dal Regno Unito, un tenore letterale privo di ambiguità costituisce un limite all’interpretazione teleologica.
70. Pertanto, occorre soltanto interpretare il regolamento analogicamente alla luce degli artt. 39 CE e segg. nel senso che la fattispecie in esame non è disciplinata dall’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (50). La fattispecie in esame si rivela, infatti, atipica sotto molti punti di vista, dal momento che, ai sensi dell’art. 58, n. 1, del regolamento 1408/71, va, di norma, considerata l’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico:
– Qualora il sig. Nemec fosse oggi, in tutto od in parte, inabile al lavoro a causa di una malattia professionale, allora, ai sensi dell’art. 13, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, sarebbe competente il Belgio (51) e l’art. 58, n. 1, prescriverebbe che vada considerata per un simile calcolo solo l’ultima retribuzione percepita in Belgio in ordine cronologico.
– Qualora il sig. Nemec fosse stato esposto in diversi Stati membri allo stesso rischio, rappresentato dall’esposizione all’amianto, e qualora una malattia professionale, causata da tale esposizione, rendesse necessarie prestazioni previste dagli artt. 52 e segg. del regolamento n. 1408/71, allora, per il combinato disposto dell’art. 57, dell’art. 13, nn. 1 e 2, lett. a), e dell’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71(52), si dovrebbe, di nuovo, fare riferimento, ai fini del calcolo, unicamente all’ultima retribuzione percepita in Belgio in ordine cronologico.
– Qualora il sig. Nemec fosse divenuto, già nel 1994 o nel 1995, inabile al lavoro per malattia professionale, allora sarebbe ancora rilevante, l’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico, ovvero quella percepita durante la sua ultima occupazione presso l’azienda francese operante nel settore di lavorazione dell’amianto.
– Qualora il sig. Nemec fosse rimasto in Francia ai fini della professione – con un altro tipo di attività o addirittura disoccupato – allora anche in questo caso sarebbe determinante la sua ultima retribuzione in ordine cronologico, ovvero quella percepita durante la sua ultima occupazione presso un’azienda francese.
71. L’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71 conduce, quindi, di norma a risultati adeguati alle finalità ed alle fattispecie conformemente a quanto previsto dagli artt. 39 CE e segg., ovvero alla considerazione dell’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico. La Corte è giunta a questa conclusione anche nella sentenza Pennartz (53).
72. Solo la particolare disciplina della legge francese conduce, nella presente fattispecie, ad una situazione atipica, non riconducibile alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 in maniera tale da corrispondere alle finalità degli artt. 39 CE e segg. e del regolamento stesso. Questo a causa del particolare regime dei requisiti richiesti dalla legge francese per la maturazione del diritto alle prestazioni:
– L’età minima di 50 anni (54) fa sì che il sig. Nemec abbia potuto rivendicare diritti solo dopo quasi dieci anni dall’accertamento della sua malattia professionale. Di norma, invece, i diritti sorgono già nel momento dell’accertamento di una malattia professionale ovvero dall’inizio dei suoi effetti.
– Requisito per la maturazione del diritto è l’abbandono di ogni attività professionale (55). Di norma, invece, il lavoratore può, in caso di inabilità solo parziale, continuare a lavorare secondo le proprie possibilità e percepire, per il resto, un’indennità compensativa.
– L’avente diritto non può percepire altre prestazioni (56). Di norma, è possibile percepire, oltre a prestazioni per malattia professionale, anche altre prestazioni. Quest’ultimo elemento contraddistingue la presente fattispecie anche dai casi Lafuente Nieto, Naranjo Arjona e Grajera Rodríguez, nei quali venivano percepite, in aggiunta, altre prestazioni (57).
73. Sebbene la validità dell’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non debba essere messa in dubbio, tuttavia tale norma, interpretata in maniera adeguata alle sue finalità, non disciplina la presente fattispecie, avente caratteri atipici. Ne consegue che gli artt. 39 CE e segg. trovano immediata applicazione.
74. Come già sopra constatato, le indicazioni francesi in ordine alle modalità di calcolo delle prestazioni a favore di lavoratori esposti all’amianto portano ad una disparità di trattamento tra lavoratori che non hanno esercitato la loro libertà di circolare liberamente e lavoratori che l’hanno invece esercitata (58).
75. Nè la CRAM, nè il governo francese hanno fornito una giustificazione di questa disparità di trattamento, giustificazione che andrebbe oltre quanto disposto all’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Del resto, neppure il fascicolo di causa contiene un qualsivoglia elemento che possa obiettivamente giustificare tale disparità di trattamento.
76. In particolare, non può costituire giustificazione alcuna la circostanza che l’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico in Belgio avrebbe potuto essere anche inferiore all’ultima retribuzione percepita precedentemente in Francia. Come, infatti, già stabilito dalla Corte, la circostanza che altri lavoratori migranti, trovantisi in situazioni diverse, possano essere favoriti da una normativa nazionale discriminatoria non può far venir meno né compensare una disparità di trattamento sfavorevole (59).
77. Inoltre, l’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico è tipicamente quella più alta. Si può anche ipotizzare che l’ultima, attuale retribuzione sia l’elemento rilevante per le prestazioni legate a malattie. Qualora, quindi, un lavoratore accetti un’occupazione all’estero con una retribuzione inferiore, lo stesso ha motivo di preoccuparsi di eventuali pregiudizi anche in relazione alla sua assicurazione contro le malattie.
78. Di conseguenza occorre constatare che, in circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 39 CE e segg. sono incompatibili con una normativa nazionale che faccia riferimento, ai fini del calcolo di prestazioni pecuniarie a favore di ex lavoratori esposti all’amianto, all’ultima retribuzione percepita nello Stato membro di origine anziché all’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico dal lavoratore migrante.
79. A ciò non è neppure possibile eccepire, come osservato dal Regno Unito, che dagli artt. 39 CE e segg. non risulterebbe alcun metodo di calcolo in maniera diretta, ma che a tal fine sarebbe necessario un coordinamento tecnico da parte del Consiglio. Da un lato, infatti, in questa sede viene contestato solo il concreto metodo di calcolo previsto dalla legislazione francese e la sua compatibilità con le disposizioni di cui agli artt. 39 CE e segg. Dall’altro, il regolamento n. 1408/71 contiene già, ad esempio negli artt. 47, n. 1, lett. g), 58, n. 1, e 68, n. 1, le valutazioni del Consiglio in ordine a simili metodi di calcolo; queste valutazioni consistono in espressioni concrete delle finalità poste dagli artt. 39 CE e segg., che devono valere anche per i casi atipici. La Francia è, del resto, libera di sostituire il metodo di calcolo ivi proposto con uno completamente diverso.
80. Per quanto riguarda l’ammontare dei salari e il costo della vita potrebbero, però, esistere notevoli differenze tra gli Stati membri. Sebbene, trattandosi di situazioni atipiche eccezionali, non si possa ipotizzare un carico eccessivo dei sistemi di previdenza sociale, qualora in via eccezionale in un caso atipico gli artt. 39 CE e segg. trovino applicazione immediata, sembra tuttavia opportuno tenere conto della valutazione effettuata dall’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71, secondo la quale si deve far riferimento al guadagno percepito nello Stato membro competente. In siffatti casi di carattere atipico dovrebbe essere, pertanto, eventualmente possibile un adeguamento al livello del luogo ove risiede il lavoratore.
81. Di conseguenza, ai fini del calcolo si deve considerare l’ultima retribuzione belga, eventualmente adeguata al livello del luogo ove risiede in Francia il lavoratore, qualora esistano notevoli differenze nei due Stati quanto a redditi e costo della vita.
82. Si osserva da ultimo che non è chiaro in che modo l’art. 15 del regolamento n. 574/72 potrebbe essere rilevante nel caso di specie. Anche alla luce delle osservazioni precedentemente esposte, non si rende, pertanto, necessario esaminare questa parte della questione pregiudiziale.
V – Conclusione
83. Per le ragioni sopra esposte propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, come segue:
In presenza di circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 39 CE e segg. sono incompatibili con una normativa nazionale che faccia riferimento, ai fini del calcolo di prestazioni pecuniarie a favore di ex lavoratori esposti all’amianto, all’ultima retribuzione percepita nello Stato membro di origine anziché all’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico dal lavoratore migrante. Ciò premesso, l’esistenza di notevoli differenze nel livello dei salari e nel costo della vita tra lo Stato che eroga la prestazione e lo Stato membro dell’ultima attività lavorativa del lavoratore migrante può giustificare un adeguamento dell’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico al livello di quella del luogo di residenza del lavoratore.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 149, pag. 2; nella versione del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, (GU 1997, L 28, pag. 1), da ultimo modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 (GU L 117, pag. 1).
3 – GU L 74, pag. 1; nella versione del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), da ultimo modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 (GU L 117, pag. 1).
4 – GU L 166, pag. 1.
5 – Pubblicata nella gazzetta ufficiale francese del 27 dicembre 1998.
6 – La legge del 1998 è stata modificata dalle leggi 21 dicembre 2001, n. 2001/1246, 20 dicembre 2002, n. 2002/1487 e 20 dicembre 2004, n. 2004/1370.
7 – Pubblicato nella gazzetta ufficiale francese del 31 marzo 1999, pag. 471.
8 – V. art. 2 del regolamento di attuazione nella versione del regolamento 7 luglio 2000, n. 2000-638, pubblicato nella gazzetta ufficiale francese del 9 luglio 2000.
9 – Non pubblicata nella gazzetta ufficiale francese.
10 – V. sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393, punto 6) e 17 febbraio 2005, causa C-134/03, Viacom Outdoor (Racc. pag. I-1167, punto 22).
11 – V. sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141/81-143/81, Holdijk e a. (Racc. pag. 1299, punto 6) e ordinanza 28 giugno 2000, causa C-116/00, Laguillaumie (Racc. pag. I-4979, punto 14).
12 – V. sentenza 25 marzo 2004, cause riunite C-480/00, C-481/00, C-482/00, C‑484/00, C-489/00, C-490/00, C-491/00, C-497/00, C-498/00 e C-499/00, Ribaldi (Racc. pag. I-2943, punto 73) e sentenza Telemarsicabruzzo (cit. alla nota 10, punto 6).
13 – V. ordinanza Laguillaumie (cit. alla nota 11, punto 16) e sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani (Racc. pag. I-8027, punto 11).
14 – V. paragrafo 23 di queste conclusioni.
15 – V. paragrafi 19 e segg. di queste conclusioni.
16 – V. paragrafo 22 di queste conclusioni.
17 – V. paragrafi 16 e 18 di queste conclusioni.
18 – V. paragrafo 17 di queste conclusioni.
19 – V. paragrafi 6 e 7 di queste conclusioni.
20 – V. paragrafo 8 di queste conclusioni.
21 – V. sentenze 21 febbraio 2006, causa C-286/03, Hosse (Racc. pag. I-0000, punto 37) e 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Racc. pag. 973, punti 12-14).
22 – V. art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71 al paragrafo 6 di queste conclusioni e sentenza 31 marzo 1977, causa 87/76, Bozzone (Racc. pag. 687, punti 9-11).
23 – V. paragrafi 19-23 di queste conclusioni.
24 – V. paragrafo 8 di queste conclusioni.
25 – Anche la convenuta ed il Regno Unito si esprimono in questo senso. La Commissione ritiene anch’essa possibile questa classificazione. Il sig. Nemec non ha presentato osservazioni sulla questione.
26 – V. paragrafo 9 di queste conclusioni.
27 – V. paragrafo 13 di queste conclusioni.
28 – V. paragrafo 9 di queste conclusioni.
29 – V. paragrafo 13 di queste conclusioni.
30 – V. paragrafi 50-53 di queste conclusioni.
31 – V. sentenza 11 luglio 1979, causa 268/78, Pennartz (Racc. pag. 2411, punto 8).
32 – V. sentenza Pennartz (cit. alla nota 31, punto 10).
33 – V. sentenze 12 settembre 1996, causa C-251/94, Lafuente Nieto (Racc. pag. I-4187, punto 33); 17 dicembre 1998, causa C-153/97, Grajera Rodríguez (Racc. pag. I-8645, punto 17), e 9 ottobre 1997, cause riunite C-31/96, C-32/96 e C-33/96, Naranjo Arjona (Racc. pag. I-5501, punto 20).
34 – Sentenze Lafuente Nieto (punti 5, 30, 31, 40, 41 e 43), Grajera Rodríguez (punti 6, 14 e 19-21) e Naranjo Arjona (punti 4-7, 14, 22, 23 e 30), tutte cit. alla nota 33.
35 – V., ad esempio, sentenza Grajera Rodríguez (cit. alla nota 33, punto 23).
36 – Così, da ultimo, la sentenza Hosse (cit. alla nota 21, punto 24).
37 – Sentenze 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, Stöber e Pereira (Racc. pag. I-511, punti 37-39) e 17 settembre 1997, causa C-322/95, Iurlaro (Racc. pag. I-4881, punti 29 e 30).
38 – V. paragrafi 43-49 di queste conclusioni.
39 – Sentenze 22 novembre 1995, causa C-443/93, Vougioukas (Racc. pag. I-4033, punti 31 e segg.); 12 giugno 1997, causa C-266/95, Merino García (Racc. pag. I-3279, punti 23-26), e Stöber e Pereira (cit. alla nota 37, punti 31-36).
40 – Sentenze 4 ottobre 1991, causa 349/87, Paraschi (Racc. pag. I‑4501, punti 21 e segg.) e 28 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll (Racc. pag. I-1931, punti 25-27).
41 – V. sentenze 7 giugno 1988, causa 20/85, Roviello (Racc. pag. 2805, punti 17 e 18); 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149, punti 21 e 22), e 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punti 23-25).
42 – V. sentenza della Corte 9 marzo 2006, causa C-174/05, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie e Stichting Natuur en Milieu (Racc. pag. I-0000, punto 20).
43 – V. sentenze 9 agosto 1994, causa C-406/93, Reichling (Racc. pag. I-4061, punto 21); 28 febbraio 1980, causa 67/79, Fellinger (Racc. pag. 535, punto 9); Lafuente Nieto (cit. alla nota 33, punto 33); Grajera Rodríguez (cit. alla nota 33, punto 17), e Naranjo Arjona (cit. alla nota 33, punto 20).
44 – V. sentenza Fellinger (cit. alla nota 43, punto 6).
45 – V. sentenza Fellinger (cit. alla nota 43, punti 7-9).
46 – V. sentenza Reichling (cit. alla nota 43, punti 12-15).
47 – V. sentenza Reichling (cit. alla nota 43, punti 22-25).
48 – V. sentenza Reichling (cit. alla nota 43, punti 26-32).
49 – V. sentenza Pennartz (cit. alla nota 31, punto 10).
50 – V. paragrafo 63 di queste conclusioni.
51 – V. paragrafo 52 di queste conclusioni.
52 – V. paragrafi 9, 12 e 13 di queste conclusioni.
53 – V. sentenza Pennartz (cit. alla nota 31, punto 11).
54 – V. paragrafo 19 di queste conclusioni.
55 – V. paragrafo 19 di queste conclusioni.
56 – V. paragrafo 24 di queste conclusioni.
57 – V. paragrafo 56 di queste conclusioni.
58 – V. paragrafi 59 e segg. di queste conclusioni.
59 – V. sentenza Roviello (cit. alla nota 41, punto 16).
Full & Egal Universal Law Academy