CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate l’8 giugno 2006 1(1)
Causa C-250/05
Turbon International GmbH,
in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH,
contro
Oberfinanzdirektion Koblenz
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Hessisches Finanzgericht)
«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione nella nomenclatura combinata di cartucce d’inchiostro, concepite per un determinato tipo di stampanti a getto d’inchiostro – Inchiostri (voce 3215) – Parti ed accessori di macchine della voce 8471 (voce 8473)»
I – Introduzione
1. L’Hessisches Finanzgericht si rivolge per la seconda volta alla Corte nell’ambito di una stessa controversia, relativa alla classificazione nella nomenclatura combinata (in prosieguo anche: la «NC») (2) di cartucce d’inchiostro concepite per un determinato tipo di stampanti a getto d’inchiostro (Epson Stylus Color).
2. In una prima sentenza, concernente proprio queste cartucce d’inchiostro, la Corte è pervenuta alla loro classificazione come inchiostro nella sottovoce 3215 90 80 della NC (3). A fondamento di tale classificazione la Corte ha, tra l’altro, posto la presunzione secondo cui il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante non dipenderebbe dalla presenza di una cartuccia d’inchiostro (4).
3. La ricorrente nella causa principale, la Turbon International GmbH (in prosieguo: la «Turbon»), ha contestato tale presunzione dinanzi al giudice a quo. Attraverso l’assunzione di una prova il giudice a quo ha potuto constatare che la stampante, senza la presenza della cartuccia d’inchiostro, non funziona.
4. A seguito di tale accertamento, il giudice a quo dubita dell’esattezza della prima sentenza della Corte e chiede se le cartucce d’inchiostro non debbano piuttosto essere classificate come parte di una stampante nella voce 8473 della NC.
II – Contesto normativo
A – La nomenclatura combinata
5. Nella parte prima, titolo I, sub A, della NC le regole generali per l’interpretazione della NC (in prosieguo: le «regole generali», o le «RG») dispongono quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) (...)
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito (…), queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche (…).
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti (…), la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(...).
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale.
b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
6. La nota a pie’ pagina che compare nella regola generale 5 b) della NC è così formulata:
«Il termine “imballaggi” comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto – in particolare le casse mobili (containers) – nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a)».
7. La NC, nella versione rilevante per la presente causa (5), nella parte seconda, sezione VI, capitolo 32 (Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri), alla voce 3215 menzionava i seguenti articoli:
«3215 Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
– Inchiostri da stampa:
321511 00 – – neri
3215 19 00 – – altri
3215 90 – altri:
3215 90 10 – – Inchiostri per scrivere o da disegno
3215 90 80 – – altri».
8. All’epoca dei fatti in causa, l’aliquota del dazio autonomo per la voce 3215 90 80 della NC era pari al 16 %, e quella del dazio convenzionale era pari al 6,5% (6).
9. La NC, all’epoca dei fatti di causa, nella parte seconda, sezione XVI, capitolo 84 (Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi), alle voci 8471 e 8473 menzionava i seguenti articoli:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)
8471 60 – Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
8471 60 10 – – destinate ad aeromobili civili
– – altre:
8471 60 40 – – – Stampanti
8471 60 50 – – – Tastiere
8471 60 90 – – – altre
(...)
8473 Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:
(...)
8473 30 – Parti ed accessori di macchine della voce 8471:
8473 30 10 – – Assiemaggi elettronici
8473 30 90 – – altri
(...)».
10. All’epoca dei fatti in causa, l’aliquota del dazio autonomo per la voce 8473 30 90 della NC era pari al 12%, e quella del dazio convenzionale era pari all’1,6%.
11. La nota 2 premessa alla sezione XVI della NC era così formulata:
«2. (…) le parti di macchine (…) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
a) (…)
b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (…) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci (…) 8473 (…)».
B – Il sistema armonizzato
12. La NC è fondata sul sistema armonizzato (in prosieguo anche: il «SA»). La NC e il SA sono nomenclature multifunzionali, strutturate in maniera da poter includere tutti i prodotti in commercio a livello internazionale. Il SA è stato istituito con una convenzione internazionale nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane. La Comunità è parte contraente della suddetta convenzione (7). La NC ha recepito la struttura del SA, pur elaborando una suddivisione più dettagliata, funzionale alle esigenze tariffarie e statistiche della Comunità.
13. Il testo delle regole generali della NC, le voci e le note di quest’ultima non divergono significativamente, per la parte che qui interessa, da quelli del SA. Si può, pertanto, omettere di riportare le disposizioni del SA. Tuttavia, l’Organizzazione mondiale delle dogane fornisce note esplicative relative al SA, dalle quali possono trarsi utili indicazioni per la classificazione delle merci nella NC.
14. I punti da X a XIII della nota esplicativa del SA relativa alla RG 2, lett. b), precisano, tra l’altro, quanto segue:
«X) La regola generale 2 b) concerne oggetti mescolati e (…) lavori composti da due o più materie. Essa si riferisce alle voci che menzionano una determinata materia (…) o lavori costituiti da una determinata materia (…).
XI) La regola generale estende la portata delle voci che menzionano una determinata materia anche (…) ai lavori che sono composti solo in parte dalla materia in questione.
XII) (…)
XIII) Per effetto di questa regola generale, la classificazione degli oggetti mescolati e (…) dei lavori composti da più materie, ritenuti classificabili in due o più voci, deve essere effettuata in conformità dei principi della regola generale 3».
15. Le note esplicative VII e VIII della SA relative alla RG 3, lett. b), specificano quanto segue:
«VII) Qualora in siffatti casi sia possibile individuare la materia o il componente che determina il carattere essenziale della merce, questa deve essere classificata come se fosse costituita solo da tale materia o da tale oggetto.
VIII) Il fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dalla importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci».
16. La nota esplicativa I del SA relativa alla RG 5, lett. a), recita:
«Questa regola è esclusivamente applicata ai contenitori che, al tempo stesso:
1) sono specialmente sistemati per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, cioè disposti in modo tale che l’oggetto contenuto trovi esattamente il suo posto. Certi contenitori possono, inoltre, avere la forma dell’oggetto da contenere;
2) sono suscettibili d’un uso prolungato, cioè essi sono costruiti, specialmente sul piano della resistenza e della rifinitura, per avere una durata d’uso in rapporto con quella del contenuto. Questi contenitori servono il più delle volte a proteggere l’oggetto in questione quando non viene utilizzato (per esempio durante il trasporto o la sua sistemazione). Questi criteri, in particolare, permettono di distinguerli dai semplici imballaggi;
3) sono presentati con gli oggetti a cui si riferiscono, siano o no imballati separatamente per ragioni di trasporto. I contenitori presentati isolatamente seguono il loro proprio regime;
4) essi sono del tipo normalmente messo in vendita con i relativi oggetti;
5) essi non conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale».
17. Secondo la nota esplicativa IV del SA relativa alla RG 5, lett. b),
«[q]uesta regola determina la classificazione degli imballaggi del tipo normalmente usato per le merci che essi contengono. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando tali imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati più volte, per esempio nei casi di certi fusti metallici o di recipienti di ferro o acciaio per gas compressi o liquefatti».
18. La nota esplicativa del SA relativa alla voce 3215 precisa:
«Questa voce non comprende:
a) (…)
b) Le punte di penne a sfera unite alla riserva d’inchiostro (n. 9608). Sono, invece, comprese in questa voce le semplici cartucce ripiene d’inchiostro per penne ordinarie.
c) (…)».
19. Infine, ai sensi della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8473
«[g]li accessori, di cui si tratta qui, possono consistere sia in organi di attrezzatura intercambiabili che rendono le macchine atte a un particolare lavoro, sia in meccanismi che conferiscono loro delle possibilità supplementari, sia ancora in dispositivi di natura tale da assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina».
III – Procedimento nella causa principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
A – Il procedimento nella causa principale (prima parte)
20. Il 27 giugno 1997 la dante causa della Turbon aveva richiesto il rilascio di un’informazione doganale vincolante per cartucce d’inchiostro, senza testina di stampa integrata, concepite per essere utilizzate in stampanti a getto d’inchiostro del tipo Epson Stylus Color.
21. A parere della dante causa della Turbon, tali cartucce d’inchiostro avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 8473 30 90 della NC. Il 22 agosto 1997, invece, l’Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (intendenza di finanza di Francoforte sul Meno) classificava le cartucce d’inchiostro nella sottovoce 3215 90 80 della NC.
22. Dopo un’opposizione infruttuosa contro tale provvedimento di classificazione, il 17 febbraio 1998 la dante causa della Turbon presentava ricorso dinanzi all’Hessisches Finanzgericht, Kassel (tribunale tributario dell’Assia, Kassel). Nel gennaio 1999 la Turbon subentrava nei diritti e negli obblighi della sua dante causa.
B – La prima domanda di pronuncia pregiudiziale
23. L’Hessisches Finanzgericht nutriva dubbi circa la corretta classificazione delle cartucce d’inchiostro nella NC. Pertanto esso sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte la questione pregiudiziale se le cartucce d’inchiostro controverse dovessero essere classificate nella sottovoce 3215 90 80 della NC, oppure se, come parti o accessori di una stampante della voce 8471 della NC, dovessero essere ricomprese nella voce 8473 della NC.
24. Nel dare soluzione alla suddetta questione pregiudiziale la Corte (8) ha applicato la RG 3, lett. b) della NC (9). La Corte è, quindi, partita dal presupposto che le cartucce d’inchiostro vengano ritenute classificabili in due o più voci della NC (10). Infatti, la Corte è passata subito ad esaminare quale sia il fattore che conferisce alla cartuccia d’inchiostro il suo carattere essenziale, individuandolo alla fine nell’inchiostro (11). La funzione essenziale della cartuccia sarebbe solo quella di contenere l’inchiostro e di alimentare con lo stesso la stampante (12). Infine, secondo l’ottica della Corte, le cartucce d’inchiostro corrisponderebbero quindi a semplici cartucce ripiene d’inchiostro per ordinarie penne stilografiche (13).
25. Per tali motivi la Corte non ha neppure ritenuto possibile classificare le cartucce d’inchiostro nella voce 8473 della NC, come «parte» di una stampante (14). Secondo la Corte, infatti, il termine «parte», ai sensi della voce 8473 della NC, implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento la parte sia indispensabile (15). Ciò non avverrebbe nel caso delle cartucce d’inchiostro in questione. La Corte, sulla base delle indicazioni del giudice del rinvio e dell’esposizione della Commissione, ha ritenuto che il funzionamento meccanico ed elettronico delle stampanti non dipenda dalla presenza delle cartucce d’inchiostro (16). Ora, secondo la Corte, le cartucce d’inchiostro, non svolgendo un ruolo particolare nel funzionamento meccanico della stampante, non potrebbero essere classificate come «parte» di una stampante ai sensi della voce 8473 della NC (17).
26. La Corte ha, altresì, escluso una classificazione come «accessori» delle stampanti nella voce 8473 della NC (18). In tale ipotesi, infatti, in base alle note esplicative relative alla voce 8473 del SA, le cartucce d’inchiostro dovrebbero rendere le stampanti atte ad un particolare lavoro, o conferire loro delle possibilità supplementari, o metterle in condizione di assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina (19). Le cartucce in questione, invece, consentono solamente alle stampanti di assolvere la loro normale funzione (20).
27. La Corte risolveva, pertanto, la questione del giudice a quo nel senso che le cartucce d’inchiostro in questione dovevano essere classificate nella sottovoce 3215 90 80 della NC.
C – Il procedimento nella causa principale (seconda parte)
28. Una volta ripreso il procedimento dinanzi all’Hessisches Finanzgericht, la Turbon ha subito contestato la presunzione della Corte secondo cui il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante non dipenderebbe dalla presenza delle cartucce d’inchiostro. L’Hessisches Finanzgericht ha, quindi, disposto un’assunzione di prova attraverso un sopralluogo, in occasione del quale il giudice a quo ha potuto constatare quanto segue.
29. Grazie ad un commutatore contenuto nella testina di stampa, la stampante sospende del tutto il suo funzionamento non appena una delle due cartucce d’inchiostro venga disinserita dalla stampante stessa. Una luce rossa, collocata nel quadro di controllo della stampante, segnala che a causa della mancanza della cartuccia d’inchiostro la stampante non è pronta ad entrare in funzione.
30. Quando si trova in tale stato, la stampante non riceve i dati da un computer collegato, non li elabora né li converte. Se da un computer collegato si invia un comando di stampa, sullo schermo di tale computer compare un messaggio che avverte che la stampante «è fuori servizio».
31. Non vengono eseguiti nemmeno i movimenti meccanici del processo di stampa. La testina di stampa non si sposta avanti e indietro e la carta non viene né fatta passare né trattata. L’unica funzione ancora realizzabile da una stampante che si trova in tale stato è lo spostamento in posizione di riposo e – se si preme un tasto della stampante – da tale posizione di riposo alla posizione di cambio delle cartucce.
32. Questo blocco delle funzioni viene operato dal software fisso installato nella stampante, e non ad esempio da un software pilota installato nel computer collegato. In sintesi, il giudice a quo ha quindi constatato che una stampante del tipo cui sono destinate le cartucce d’inchiostro in questione, non funziona senza le cartucce d’inchiostro, né da un punto di vista meccanico, né da un punto di vista elettronico.
33. Se, invece, le cartucce d’inchiostro sono inserite, la stampante si inizializza: attraverso un processo meccanico interno viene assicurato che nel sistema di conduzione, tra la testina di stampa e le cartucce d’inchiostro, non vi sia più aria. La presenza d’aria nel sistema, ad ogni modo, comporta, in caso di uso prolungato, il danneggiamento della testina di stampa. L’inizializzazione viene eseguita, tuttavia, anche se le cartucce d’inchiostro sono vuote – in questo caso viene aspirata aria nel sistema di conduzione.
34. Al termine del processo di inizializzazione una lucina verde segnala che la stampante è pronta all’uso. Se da un computer collegato si invia un comando di stampa, la stampante riceve i dati dal computer, li elabora, fa passare la carta e mette in movimento la testina di stampa. Se le cartucce d’inchiostro inserite sono ancora piene, il foglio di carta fatto passare lascia la stampante stampato, altrimenti ne esce in bianco.
35. Se alla stampante, per tutto il resto pronta all’uso, manca solo la carta, allora, quando si invia il comando di stampa da un computer collegato, la stampante riceve i dati e li elabora, ma non esegue il processo di stampa. Se si inserisce la carta e si preme un tasto della stampante, questa esegue il processo di stampa, senza che sia necessario alcun ulteriore input proveniente dal computer collegato.
D – La questione pregiudiziale ed il procedimento dinanzi alla Corte
36. Per i predetti motivi, l’Hessisches Finanzgericht, con ordinanza 14 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 giugno 2005, chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di risolvere la seguente questione pregiudiziale:
«Se – contrariamente alla decisione resa nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 febbraio 2002, causa C-276/00, in base alla quale l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, deve essere interpretato nel senso che una cartuccia d’inchiostro senza testina di stampa integrata (composta da un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un’etichetta, inchiostro e materiale di imballaggio) la quale, sia per quanto riguarda la cartuccia sia per quanto riguarda l’inchiostro, può essere utilizzata esclusivamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d’inchiostro della marca Epson Stylus Color, deve essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata – la sopra descritta cartuccia d’inchiostro non debba piuttosto essere classificata come «parte» o «accessorio» di una stampante nella voce 8473 della NC, dal momento che il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante dipende dalla presenza di una tale cartuccia».
37. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno preso posizione la Turbon, la Commissione ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
IV – Valutazione giuridica
38. In base ad una costante giurisprudenza della Corte, per determinare la classificazione doganale delle merci si deve fare riferimento alle loro caratteristiche e proprietà obiettive, nonché alla loro destinazione, sempreché essa sia inerente alla merce sulla base delle sue caratteristiche e proprietà obiettive (21). Inoltre, le note esplicative del SA, elaborate dall’Organizzazione mondiale delle dogane, costituiscono un utile strumento, quantunque giuridicamente non vincolante, per l’interpretazione delle voci tariffarie (22).
39. Nelle mie conclusioni, presentate nelle cause Ikegami e Uroplasty, ho già illustrato in che modo si debba procedere, sulla scorta delle regole generali, per classificare le merci (23).
40. Innanzi tutto occorre considerare la merce da classificare sulla base della sua destinazione e della sua composizione materiale. Ai sensi della RG 1 della NC si deve quindi procedere, in base alla formulazione delle voci, delle sezioni e dei capitoli rilevanti, ad una classificazione provvisoria della merce e verificare se una visione d’insieme della formulazione delle voci e delle note delle sezioni e dei capitoli rilevanti renda possibile una classificazione inequivocabile. In caso contrario, si deve ricorrere, per risolvere il conflitto di norme, alle RG 2-5 della NC. Infine si procede alla classificazione in una sottovoce in base alla RG 6 della NC.
41. Nella sua prima sentenza la Corte, facendo applicazione della RG 3, lett. b), della NC, è pervenuta ad una classificazione delle cartucce d’inchiostro nella voce 3215 della NC. Tuttavia, le nuove informazioni sulle cartucce d’inchiostro e sulla loro interazione con la stampante gettano ora nuova luce sulla fattispecie. Sussistono, pertanto, due ragioni per le quali occorre procedere ora ad una diversa classificazione.
42. In primo luogo, le nuove informazioni inducono a ritenere che le regole generali della NC impongano una classificazione nella voce 8473 della NC. In secondo luogo, non risultano presenti, nella prospettiva seguita dalla Corte nella sua prima sentenza, i presupposti per un’applicazione della RG 3, lett. b), della NC – regola posta, invece, dalla Corte a fondamento della propria decisione.
43. Presupposto esplicito per l’applicazione della RG 3, lett. b) della NC è, infatti, che sia possibile la classificazione della merce in due voci (24). Chiaramente la Corte, al punto 25 della sua prima sentenza, ha inizialmente anche ritenuto che per la classificazione delle cartucce d’inchiostro venissero in rilievo tanto la voce 3215 della NC, quanto la voce 8473 della NC. Tuttavia, ai punti 30-33 la Corte ha poi affermato che non sussistono i presupposti per una classificazione nella voce 8473 della NC.
44. Una classificazione nella voce 3215 della NC, pertanto, avrebbe dovuto essere effettuata già ai sensi della RG 1 della NC, in combinato disposto con la RG 2, lett. b), della NC o con la RG 5, lett. b), della NC, e non ai sensi della RG 3 della NC. Infatti, la sistematica delle regole generali consente un ulteriore ricorso alle RG 2-5 della NC soltanto quando non risulta già prima possibile un’inequivocabile classificazione. Pertanto, avrebbero dovuto essere determinanti al riguardo le considerazioni svolte ai punti 30-33 della prima sentenza, e non i criteri previsti dalla RG 3 della NC.
45. Ciò risulta anche dall’esame che ora mi appresto ad effettuare sulla scorta delle prescrizioni delle regole generali, come sopra esposte (25).
A – Presa in considerazione
46. In base alle informazioni risultanti dal primo procedimento dinanzi alla Corte, una cartuccia d’inchiostro è costituita da un involucro in forma di parallelepipedo di plastica, da resina espansa, da una griglia metallica, da guarnizioni, da una pellicola sigillante e da un’etichetta. Essa contiene circa ml 35 d’inchiostro. Mentre il valore dell’inchiostro veniva stimato pari a circa DEM 0,35, il valore complessivo della cartuccia ammontava a DEM 4 circa. La cartuccia e l’inchiostro sono specificamente destinati alle stampanti del tipo Epson Stylus Color, essendo compatibili soltanto con tali stampanti. È possibile riutilizzare la cartuccia dopo averla nuovamente riempita d’inchiostro.
47. La Turbon precisa adesso che le cartucce d’inchiostro vengono fabbricate allo stesso modo delle stampanti, con materiali simili e in ambienti asettici. Esse sarebbero progettate per interagire con la stampante con un tale precisione da assicurare un flusso d’inchiostro di alta qualità anche in condizioni estreme e senza fuoriuscite d’inchiostro. La cartuccia d’inchiostro, pertanto, non sarebbe semplicemente un mero contenitore d’inchiostro, bensì un componente integrale del «sistema di gestione di stampa».
48. Particolari caratteristiche costruttive delle cartucce in questione sarebbero le pellicole protettive e le fessure di ventilazione, molto sottili e lunghe, destinate ad impedire sia un’inutile evaporazione d’acqua, sia la formazione di vuoti d’aria nella cartuccia. L’impiego della resina espansa renderebbe non necessaria la forza di gravità per il deflusso dell’inchiostro. Tale caratteristica distinguerebbe le cartucce in parola, ad esempio, dalle cartucce d’inchiostro per penne stilografiche, che avrebbero invece bisogno della forza di gravità per portare l’inchiostro al pennino.
49. In base alle indicazioni fornite dal giudice a quo, si deve, inoltre, ritenere che la stampante sia pronta all’uso ed esegua le sue funzioni elettroniche e meccaniche del processo di stampa solo se vi sono inserite correttamente le cartucce (con o senza inchiostro). In caso contrario, scatta un blocco di sicurezza della stampante, che la mantiene in posizione di riposo segnalando che la stampante non è pronta (26).
50. Ciò considerato, le cartucce d’inchiostro presentano, in sostanza, due componenti: la cartuccia e l’inchiostro.
B – Esame della formulazione delle voci e delle note rilevanti
51. In base a quanto previsto dalle regole generali, prima di tutto occorre verificare se sia possibile una classificazione solo sulla scorta della RG 1 della NC. Se si tengono presenti entrambi i componenti, ossia l’inchiostro e la cartuccia, vengono prima facie in rilievo le voci 3215 della NC e 8473 della NC.
1. Esame della voce 3215 della NC
52. Il componente «inchiostro» presenta caratteristiche e proprietà obiettive corrispondenti a quelle degli «altri inchiostri» della voce 3215 della NC. In considerazione delle sue caratteristiche materiali, nonché del fatto che viene messo in circolazione sotto forma di cartuccia, che può essere utilizzata soltanto in una determinata stampante a getto d’inchiostro, anche la sua destinazione, quale risulta dalle sue caratteristiche e proprietà obiettive, depone a favore di una classificazione come «altri inchiostri» nella voce 3215 della NC.
53. Per contro, il componente «cartuccia» non soddisfa i requisiti della voce 3215 della NC. Pertanto, non è possibile una classificazione della cartuccia d’inchiostro nella voce 3215 della NC sulla scorta della sola RG 1 della NC.
2. Esame della voce 8473 della NC
54. La cartuccia d’inchiostro potrebbe, invece, essere classificata, ai sensi della RG 1 della NC, nella voce 8473 della NC quale «parte» o «accessorio», riconoscibile come destinato esclusivamente alle macchine ed apparecchi della voce 8471 della NC.
55. È pacifico che la stampante, per la quale le cartucce d’inchiostro sono concepite, debba essere classificata nella voce 8471 della NC.
56. Tuttavia, come la Corte ha giustamente constatato al punto 32 della sua prima sentenza, non è possibile classificare la cartuccia d’inchiostro come «accessorio» nella voce 8473 della NC. Infatti, come risulta dalla nota esplicativa relativa alla voce 8473 del SA, si considera come accessorio soltanto ciò che conferisce agli apparecchi di riferimento una funzionalità supplementare, ulteriore rispetto alle loro ordinarie funzioni (27). Questa caratteristica manca alle cartucce d’inchiostro in esame che, pur potendo garantire le funzioni ordinarie delle stampanti in cui sono inserite, non ne rendono possibile alcuna ulteriore funzione.
57. Il componente «cartuccia» soddisfa, invece, in base alle informazioni ora disponibili, i requisiti della voce 8473 della NC e della nota 2, lett. b), premessa alla sezione XVI della NC.
58. In primo luogo, infatti, le cartucce – come richiede il testo della voce 8473 della NC (28) – sono destinate esclusivamente per l’impiego nel tipo di stampante, per il quale sono state concepite.
59. In secondo luogo, esse corrispondono anche alla definizione di «parte» di cui alla voce 8473 della NC e alla nota 2, lett. b), premessa alla sezione XVI della NC. In base alla sentenza nella causa Peacock, il termine «parte» presuppone la presenza di un insieme per il cui funzionamento la parte è indispensabile (29).
60. Ai sensi di questo criterio Peacock, nel caso di specie l’«insieme» è la stampante intesa quale unità funzionale, mentre la «parte» è la cartuccia. La cartuccia deve, pertanto, risultare indispensabile per il funzionamento della stampante. In base alle informazioni ora disponibili, la cartuccia è effettivamente tale, giacché essa costituisce un elemento essenziale del sistema di gestione di stampa della stampante.
61. Infatti, dopo l’inserimento di entrambe le cartucce regolarmente piene, nella fase di inizializzazione della stampante un meccanismo d’aspirazione assicura che nel sistema di conduzione, tra la testina di stampa e le cartucce, non vi sia più aria, perché, in caso contrario, la testina potrebbe subire danni. È pertanto fondamentale che le cartucce siano conformate in modo così preciso da garantire, nel punto di contatto, una chiusura ermetica. Nelle cartucce in questione ciò avviene grazie alla loro forma esterna, alla loro struttura interna e alle guarnizioni che si trovano dentro.
62. Per la corretta esecuzione del processo di stampa è parimenti importante assicurare che fluisca la giusta quantità d’inchiostro. Ciò viene garantito dalla conformazione della cartuccia, grazie alle pellicole protettive, alle fessure di ventilazione dalla forma appositamente studiata e alla resina espansa. Proprio la resina espansa presente nella cartuccia costituisce senz’altro un elemento meccanico del sistema di stampa, in quanto essa, insieme al meccanismo d’aspirazione, mette a disposizione l’inchiostro nelle giuste condizioni di stampa. In particolare, grazie ad essa si garantisce un flusso d’inchiostro anche in condizioni estreme.
63. Infine, la griglia metallica, inserita all’interno della cartuccia, protegge la testina dai danni derivanti dall’eventuale formazione di grumi d’inchiostro.
64. Pertanto, le cartucce, specificamente predisposte per soddisfare le esigenze del sistema, sono indispensabili per il funzionamento della stampante e cioè per stampare. Le cartucce non hanno altra possibilità di utilizzo, e la stampante non è utilizzabile senza le cartucce – e ciò prescindendo del tutto dall’inchiostro.
65. Ciò emerge proprio dal modo in cui si svolgono le operazioni di stampa. Come il giudice a quo ha infatti appurato, la stampante, se non vi sono inserite correttamente le cartucce, non esegue nessuna delle operazioni meccaniche ed elettroniche proprie del processo di stampa. Tale programmazione della stampante non è neppure in alcun modo arbitraria, ma è destinata a proteggere il sistema da eventuali danni.
66. A tali considerazioni non può nemmeno replicarsi – come da ultimo hanno sostenuto il Regno Unito nel procedimento dinanzi alla Corte e l’Oberfinanzdirektion di Coblenza (30) nel procedimento principale – che il blocco di ogni operazione di stampa in caso di rimozione delle cartucce rientrerebbe tra le normali operazioni elettroniche e meccaniche della stampante, dal momento che la programmazione della stampante prevedrebbe siffatte operazioni per la rimozione delle cartucce.
67. Infatti, come giustamente rileva la Turbon, una siffatta interpretazione del criterio Peacock porterebbe a conseguenze assurde. Ogni dispositivo di sicurezza concernente una parte di un sistema condurrebbe necessariamente a negare la qualità di parte alla parte interessata. Se, ad esempio, in un’automobile è previsto che, in caso di cattivo funzionamento della pompa della benzina, il meccanismo d’accensione non si avvii e si accenda una spia rossa nell’abitacolo, in base a tale interpretazione la pompa della benzina non sarebbe più una parte dell’automobile, dal momento che il veicolo funziona proprio come previsto.
68. Per contro, secondo il criterio «Peacock», la funzione dell’insieme, rispetto alla quale la parte deve risultare indispensabile, non può che essere la funzione normale, ordinaria dell’insieme. Quindi, nel caso di un’automobile, il fatto di andare e, nel caso di una stampante, il fatto di stampare. A tal fine l’automobile ha bisogno di una pompa della benzina, predisposta per il suo sistema, e la stampante ha bisogno di cartucce, predisposte per il suo sistema.
69. Un’ulteriore considerazione conferma tale conclusione. Carta e inchiostro sono i due materiali di consumo della stampante a getto d’inchiostro. La carta viene normalmente fornita in semplici confezioni da cinquecento fogli. Tuttavia, essa non può essere inserita così nella stampante. Occorre, invece, caricare i fogli nell’alimentatore della carta, specificamente predisposto per la stampante. Solo questo alimentatore mette la carta a disposizione dei sistemi meccanici della stampante, in modo tale che questi possano utilizzarla. In alcuni apparecchi l’alimentatore della carta è estraibile per il suo caricamento. Ad ogni modo, nessuno potrebbe dubitare che si tratti di una parte della stampante.
70. Anche le cartucce sono estraibili e possono essere ricaricate. Intorno alla economicamente conveniente operazione di ricarica si è addirittura sviluppato un settore economico, formato dai «centri di ricarica» (31). Le cartucce, pertanto, svolgono il medesimo ruolo dell’alimentatore della carta, consistente nel mettere il materiale di consumo a disposizione del sistema meccanico della stampante, in modo tale che esso possa essere utilizzato per la specifica funzione della stampante. Sia l’uno che le altre sono parti della stampante in base al criterio «Peacock».
71. A tale conclusione sono pervenuti, in relazione alle cartucce d’inchiostro in questione, non da ultimo anche i più importanti partner commerciali della Comunità, e cioè gli Stati Uniti d’America e il Giappone, come ha riferito la Turbon senza essere contraddetta.
72. Per contro, l’inchiostro contenuto nelle cartucce non possiede la qualità di parte della stampante. Se si ha riguardo alle sue caratteristiche obiettive, nonché al fatto che viene messo in circolazione nelle cartucce, può anche essere che esso risulti destinato esclusivamente per quel solo tipo di stampante, per il quale le cartucce sono state concepite. Tuttavia, come hanno comprovato i test di funzionamento eseguiti in sede istruttoria dinanzi al giudice a quo, l’inchiostro non è necessario per il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante.
73. Anche in questo caso, pertanto, non è possibile una classificazione della cartuccia d’inchiostro nella voce 8473 della NC sulla scorta delle prescrizioni della sola RG 1 della NC.
74. Dunque, dal momento che le cartucce d’inchiostro sono costituite da due componenti che, se presi isolatamente, possono essere ricondotti ciascuno ad una voce, senza che, tuttavia, nessuna di tali voci sia in grado di ricomprendere la merce nel suo complesso, per classificare le cartucce d’inchiostro nella NC è necessario ricorrere alle RG 2-5.
C – Applicazione delle regole generali 2-5
75. La struttura delle regole generali è tale per cui nel caso delle RG 2‑4 deve procedere seguendo lo stesso ordine in cui si susseguono le regole stesse. Ciò non vale, invece, per la RG 5. Quest’ultima si affianca, per così dire, alle RG 2-4, e può essere esaminata per prima. Ciò è raccomandabile nel caso di specie: infatti, se la cartuccia dovesse rivelarsi quale imballaggio o contenitore dell’inchiostro ai sensi della RG 5, allora risulterebbe immediatamente possibile classificare la cartuccia d’inchiostro nella voce 3215 della NC.
1. Esame della regola generale 5
76. Ai sensi della RG 5, lett. a), della NC, i contenitori,
– che sono simili agli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno e agli scrigni,
– che sono appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato,
– che sono suscettibili di un uso prolungato,
– che sono presentati con gli oggetti ai quali sono destinati e che sono normalmente messi in vendita con questi ultimi,
– che non conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale,
devono essere classificati con gli oggetti ai quali sono destinati (32).
77. La cartuccia non presenta alcuna somiglianza né con gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, né con gli scrigni. Quelli sopra menzionati sono oggetti dalla forma particolare, destinati ad un uso durevole. Per essere utilizzati essi possono essere estratti dal rispettivo contenitore, per poi esservi nuovamente riposti dopo l’uso (33). L’inchiostro della cartuccia, invece, è un materiale di consumo allo stato liquido, che si esaurisce in tempi molto brevi e che in nessun caso può ritornare nella cartuccia dopo l’uso.
78. La cartuccia non è nemmeno appositamente costruita per ricevere l’inchiostro, come invece avviene per gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, o per gli scrigni (34). È vero che la cartuccia assicura che l’inchiostro non fuoriesca, ma tale compito potrebbe essere assolto anche da un semplice sacchetto di plastica. La particolare conformazione della cartuccia è, invece, dovuta alla sua funzionalità all’interno del sistema di gestione di stampa della stampante.
79. La cartuccia, pertanto, non rientra in nessun caso tra i contenitori di cui alla RG 5, lett. a), della NC.
80. Ai sensi della RG 5, lett. b), della NC, gli «imballaggi» che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando
– si tratta di recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti,
– che non sono strumenti da trasporto – in particolare casse mobili (containers) – copertoni, attrezzi e materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso,
– che non sono ricompresi tra i contenitori di cui alla RG 5, lett. a), della NC,
– che sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci, e
– che non sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
Se gli imballaggi di tal tipo sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, questa regola generale non è per essi obbligatoria (35).
81. La cartuccia soddisfa senz’altro i primi criteri richiesti per gli imballaggi dalla RG 5, lett. b), della NC. Essa, infatti, è in realtà anche un «recipiente esterno» per l’inchiostro. Su tale qualità di recipiente la Corte, nella sua prima sentenza, si è fondata in maniera decisiva e ha raffrontato la cartuccia d’inchiostro con una cartuccia d’inchiostro per penna stilografica (36).
82. La funzionalità della cartuccia d’inchiostro, tuttavia, non si riduce a quella di un mero imballaggio, come invece succede, per esempio, nel caso di una boccetta d’inchiostro per la ricarica oppure nel caso dell’involucro di una risma di cinquecento fogli di carta. Oltre a tale funzione, infatti, essa assolve anche i suoi compiti – indispensabili per il funzionamento della stampante – all’interno del sistema di gestione di stampa, quale parte della stampante.
83. In base alla sua ratio, tuttavia, la RG 5, lett. b), della NC ricomprende solo i meri imballaggi, e non anche oggetti che sono, al tempo stesso, imballaggi e parti di un diverso insieme. Tale ragione è già di per sé sufficiente ad escludere l’applicazione della RG 5, lett. b) della NC alla cartuccia d’inchiostro. A ciò si aggiunge che la cartuccia d’inchiostro ricaricabile è suscettibile di essere utilizzata validamente più volte. Le cartucce d’inchiostro in esame, pertanto, si differenziano sotto entrambi i profili dalle semplici cartucce d’inchiostro per ordinarie penne stilografiche.
84. Poiché le cartucce d’inchiostro per penne stilografiche vengono forate quando vengono inserite nella penna – quindi, una volta tolte dalla penna, non sono più richiudibili ermeticamente – esse possono essere usate una volta sola. Inoltre, a differenza delle cartucce d’inchiostro in esame, esse non presentano alcuna particolare caratteristica costruttiva che conferisca loro un ruolo attivo, ad esempio, nell’erogazione dell’inchiostro o nella protezione di un sistema da eventuali danni, ma sono semplici recipienti di plastica (37).
85. Questa differenza emerge anche nei rispettivi rapporti di valore. Mentre nel caso delle cartucce per stampanti il valore della cartuccia, per effetto delle caratteristiche costruttive di questa, è pari a circa dodici volte il valore dell’inchiostro, le cartucce d’inchiostro per penne stilografiche sono semplici contenitori di plastica, la cui ricarica non presenta alcuna convenienza.
86. Pertanto, la nota esplicativa relativa alla voce 3215 del SA, alla quale la Corte ha fatto riferimento al punto 34 della sua prima sentenza, trae le conseguenze che discendono dalle prescrizioni della RG 5, lett. b), della NC solo in ordine alle cartucce d’inchiostro per penne stilografiche: invero, in base a tale nota esplicativa, rientrano nella suddetta voce solo semplici cartucce ripiene d’inchiostro per penne ordinarie (38). Siffatte semplici cartucce d’inchiostro per penne stilografiche soddisfano tutti i requisiti di un imballaggio ai sensi della RG 5, lett. b), della NC e, pertanto, devono essere classificate nella stessa voce dell’inchiostro. La nota esplicativa si limita a chiarire questo fatto. Già le cartucce d’inchiostro per penne stilografiche, che non possono più essere considerate «semplici» e destinate a penne «ordinarie», non rientrano più nella previsione della nota esplicativa. A maggior ragione non vi rientrano le parti di un sistema che svolgono ulteriori funzioni, oltre a quella di meri recipienti.
87. Tutto ciò considerato, risulta che dalla RG 5 della NC non è possibile desumere una classificazione inequivocabile delle cartucce d’inchiostro in esame nella voce 3215 della NC. Conseguentemente, occorre passare all’esame delle regole generali 2 e segg. della NC.
2. Esame della regola generale 2
88. La RG 2, lett. b), della NC (39) si riferisce tanto a lavori composti di due o più materie – come le cartucce d’inchiostro per stampanti – quanto a voci che menzionano una determinata materia o lavori costituiti da una determinata materia (40). Essa estende la portata di siffatte voci anche ai lavori che sono composti solo in parte dalla materia in questione (41). Pertanto, in base a tale regola, ogni voce che ricomprende una parte di un lavoro, ricomprende pure il lavoro nel suo insieme, anche nel caso in cui tale lavoro consti anche di altri componenti.
89. Conseguentemente, tanto la voce 3215 della NC – in virtù dell’inchiostro – quanto la voce 8473 della NC – in virtù della cartuccia – ricomprendono l’intera cartuccia d’inchiostro.
90. Poiché, dunque, le cartucce d’inchiostro in questione sono ritenute classificabili in due o più voci, occorre prendere in esame la RG 3 della NC (42).
3. Esame della regola generale 3
91. In base alla RG 3, lett. a), della NC (43), la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, sempre in base a tale regola, quando due voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un oggetto composito, queste voci sono da considerare come ugualmente specifiche. Pertanto, la RG 3, lett. a), della NC non consente di risolvere un eventuale concorso positivo di voci, derivante dall’applicazione della RG 2, lett. b), della NC.
92. Si deve, quindi, passare alla RG 3, lett. b), della NC, in forza della quale i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
93. La Corte, nella sua prima sentenza, ha presunto che sia l’inchiostro a conferire alla cartuccia d’inchiostro il suo carattere essenziale. Alla base di tale presunzione la Corte ha posto il convincimento che la cartuccia in questione come una cartuccia d’inchiostro per penne stilografiche sia un semplice contenitore di inchiostro e che essa non svolga alcun ruolo ulteriore per il funzionamento della stampante (44).
94. Tale presunzione, ora, non può più essere mantenuta. Attesa la doppia funzione della cartuccia – cioè, al contempo, contenitore dell’inchiostro e unità funzionale della stampante (45) – non è più possibile, infatti, riconoscere all’inchiostro un carattere capace di contraddistinguere la cartuccia d’inchiostro nel suo insieme.
95. Come precisato dalla nota esplicativa VIII del SA relativa alla RG 3, lett. b), il fattore che determina il carattere essenziale della merce può essere rappresentato, a seconda del tipo di merce, ad esempio dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dalla importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci (46).
96. In base alla natura dei due elementi che compongono le cartucce d’inchiostro, si configura una combinazione di un’unità funzionale della stampante con un materiale di consumo. Entrambi tali componenti sono in pari misura importanti per l’utilizzazione della merce: l’inchiostro non può essere utilizzato senza le cartucce specificamente predisposte per la stampante, mentre le cartucce – anche se possono essere usate senza inchiostro – se sono vuote non sono in grado di soddisfare gli obiettivi dell’operazione di stampa. Di fronte a tale circostanza passano in secondo piano il volume, la quantità, il peso e il valore dei due componenti.
97. Infine, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, per stabilire se un elemento che compone una merce le conferisca il carattere essenziale, occorre chiedersi se tale merce, privata di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che la caratterizzano (47).
98. In base a quanto accertato dal giudice a quo, ciò che caratterizza la cartuccia d’inchiostro è il fatto che essa, grazie alla sua struttura, quale parte di un sistema di stampa, coordinato in tutti i suoi elementi, alimenta la testina di stampa con un inchiostro che è adattato alle esigenze del sistema. Tuttavia, come si è constatato poc’anzi, nessuno dei due componenti risulta in grado, senza l’altro, di assicurare siffatte caratteristiche.
99. Pertanto, nessuno dei due componenti conferisce, da solo, alla cartuccia d’inchiostro il suo carattere essenziale. In ipotesi siffatte la RG 3, lett. b), della NC rinvia alla RG 3, lett. c), della NC.
100. In base alla RG 3, lett. c), della NC, una merce, nei casi in cui le RG 3, lett. a), o 3, lett. b), della NC non permettono di effettuarne la classificazione, deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta nella NC per ultima tra quelle concorrenti (48).
101. Ne deriva che la cartuccia d’inchiostro in esame deve essere classificata nella voce 8473 della NC.
102. Ai fini della sua classificazione in una sottovoce, viene in rilievo solo la sottovoce 8473 30 90 della NC.
V – Conclusione
103. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale posta dall’Hessisches Finanzgericht nei seguenti termini:
«L’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, deve essere interpretato nel senso che cartucce d’inchiostro come quelle di cui alla causa principale (composte da un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un’etichetta, inchiostro e materiale di imballaggio), le quali, sia per quanto riguarda la cartuccia sia per quanto riguarda l’inchiostro, possono essere utilizzate esclusivamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d’inchiostro della marca Epson Stylus Color, devono essere classificate nella sottovoce 8473 30 90 della nomenclatura combinata.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dall’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1).
3 – V. sentenza 7 febbraio 2002, causa C-276/00, Turbon International (Racc. pag. I‑1389).
4 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 30).
5 – V. menzione contenuta nella nota 2.
6 – In sostanza, le merci importate da Paesi membri del GATT sono soggette all’aliquota del dazio convenzionale, le altre merci all’aliquota del dazio autonomo.
7 – V. Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, GU 1987, L 198, pag. 3.
8 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punti 25 e 33).
9 – V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
10 – V. il testo della RG 3, lett. b), della NC, che prevede tale presupposto, nonché la sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 25).
11 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punti 26 e 27).
12 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 27).
13 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 34).
14 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punti da 29 a 31).
15 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 30).
16 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 30).
17 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 31).
18 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punti 29 e 32).
19 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 32).
20 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 32).
21 – V., tra le altre, sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 21) e sentenza 17 marzo 2005, causa C-467/03, Ikegami Electronics (Racc. pag. I‑2389, punti 17 e 23).
22 – V., tra le altre, sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 22), nonché sentenze 10 dicembre 1998, causa C-328/97, Glob-Sped AG (Racc. pag. I-8357, punto 26) e 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM (Racc. pag. I-6147, punto 17).
23 – V. le mie conclusioni presentate, rispettivamente, il 20 gennaio 2005 nella causa C‑467/03, Ikegami Electronics (Racc. pag. I-2389, paragrafi da 31 a 36), e il 19 gennaio 2006 nella causa C-514/04, Uroplasty BV (decisa con sentenza 13 luglio 2006, Racc. pag. I-6721, paragrafi da 42 a 44).
24 – V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
25 – V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni.
26 – Per tali informazioni v. i paragrafi da 29 a 35 delle presenti conclusioni.
27 – V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
28 – V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
29 – V. sentenza 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock (Racc. pag. I-8947, punto 21).
30 – L’Oberfinanzdirektion di Coblenza il 1° agosto 1998 ha, tra l’altro, assunto le funzioni già svolte dall’ufficio dogane dell’Oberfinanzdirektion Francoforte.
31 – Poiché l’operazione di ricarica delle cartucce d’inchiostro è più impegnativa dell’operazione di ricarica dell’alimentatore della carta, essa solitamente non viene effettuata direttamente dall’utilizzatore finale.
32 – V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
33 – V. anche la nota esplicativa I, n. 2, del SA relativa alla RG 5, lett. a), cit. al paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
34 – V. anche la nota esplicativa I, n. 1, del SA relativa alla RG 5, lett. a), cit. al paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
35 – V. paragrafi 5 e 6 delle presenti conclusioni.
36 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punti 27, 28 e 34).
37 – Al loro posto potrebbe essere utilizzato, il più delle volte, anche un serbatoio (converter), il che rende evidente che si tratta solo di un recipiente dal quale defluisce l’inchiostro, e non di una parte specifica, indispensabile per il funzionamento di un sistema.
38 – V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
39 – V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
40 – Come chiarisce, in particolare, la nota esplicativa X del SA relativa alla RG 2, lett. b): v. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
41 – V. la nota esplicativa XI del SA relativa alla RG 2, lett. b), cit. al paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
42 – V. la nota esplicativa XIII del SA relativa alla RG 2, lett. b), cit. al paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
43 – V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
44 – V. sentenza Turbon International, cit. alla nota 3 (punti 27, 28 e 34).
45 – V. paragrafi da 60 a 65, 69, 70, nonché da 81 a 86 delle presenti conclusioni.
46 – V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
47 – V. sentenze Turbon International, cit. alla nota 3 (punto 26), 10 maggio 2001, causa C-288/99, VauDe Sport (Racc. pag. I-3683, punto 25) e 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex (Racc. pag. 3351, punto 8).
48 – V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
Full & Egal Universal Law Academy