CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 1° febbraio 2007 1(1)
Causa C-260/05 P
Sniace SA
contro
Commissione
Intervenienti:
Repubblica d’Austria
e
Lenzing Fibres GmbH
«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 87, n. 1, CE – Ricevibilità – Interesse individuale – Pregiudizio sostanziale della posizione sul mercato – Aiuto concesso dall’Austria alla Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG per la costruzione di un nuovo stabilimento – Mercato delle fibre di cellulosa»
I – Introduzione
1. Quando la Commissione autorizza un aiuto di Stato o non solleva eccezioni al riguardo, si pone il problema di quali siano i presupposti in presenza dei quali gli eventuali concorrenti del beneficiario possono proporre ricorso contro tale decisione. Di solito risulta problematico stabilire se il concorrente sia stato individualmente toccato dall’autorizzazione dell’aiuto.
2. Così pure nel presente ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado è controverso tra le parti se la Sociedad nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA (in prosieguo: la «Sniace») sia individualmente toccata dalla decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata») della Commissione 19 luglio 2000, 2001/102/CE, relativa all’aiuto di Stato, al quale l’Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Lenzing Lyocell») (2). Il Tribunale di primo grado, nella sentenza impugnata (3), ha negato che la Sniace possa essere individualmente toccata da tale decisione.
II – Fatti e procedimento
3. Il Tribunale, ai punti 1 e 2 della sentenza impugnata, presenta le imprese interessate nei seguenti termini:
«1 La Sniace, SA (…), è una società spagnola che come attività principali effettua la produzione e la vendita di fibre artificiali e sintetiche, di cellulosa, di fibre di cellulosa (fibre di viscosa discontinua), di filo continuo di poliammide, di feltro non tessuto nonché di solfato di sodio, lo sfruttamento delle foreste e la coproduzione di energia elettrica.
2 La Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (…) è una società austriaca, controllata dalla società austriaca Lenzing AG, la quale produce in particolare fibre di viscosa e modal. L’attività della LLG consiste nella produzione e nella vendita di Lyocell, un nuovo tipo di fibra prodotta mediante cellulosa naturale pura. Tale fibra è del pari prodotta dalla società britannica Courtaulds plc, che la vende con la denominazione “Tencel”».
4. A partire dal 1995 alcuni enti austriaci davano esecuzione ad aiuti a favore della Lenzing Lyocell per la costruzione di una fabbrica per la produzione di Lyocell in Burgenland. La Commissione, mentre in un primo momento non aveva sollevato alcuna eccezione, successivamente, nel 1998, avviava il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, per verificare la compatibilità degli aiuti con il diritto comunitario. Nel corso di tale procedimento la Sniace presentava due memorie con le proprie osservazioni.
5. Il 19 luglio 2000 la Commissione ha adottato la decisione impugnata (4). In base a tale decisione la LGG può conservare i vari vantaggi. Il dispositivo di tale decisione è così redatto:
«Articolo 1
Le misure alle quali l’Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG), Heiligenkreuz, attraverso la concessione di garanzie del valore di 35,80 milioni di EUR [una garanzia di un consorzio di banche private e di banche pubbliche del valore di 21,8 milioni di EUR e tre garanzie del Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (WHS) del valore di 1,4 milioni di EUR, 10,35 milioni di EUR e 2,25 milioni di EUR) nonché attraverso un prezzo del terreno quotato a 4,4 EUR al m2 al momento dell’acquisto di un terreno industriale di 120 ha, attraverso garanzie di prezzo fisso del Land Burgenland per la preparazione di servizi industriali e la messa a disposizione di un’agevolazione di importo imprecisato sotto forma di creazione di un’infrastruttura specifica per un’impresa, non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Articolo 2
L’aiuto, al quale l’Austria ha dato esecuzione in favore di LLG attraverso la prestazione di una garanzia del valore di 14,5 milioni di EUR attraverso WiBAG, è conforme alla direttiva sulle garanzie autorizzate dalla Commissione con il n. N 542/95.
L’aiuto in materia ambientale del valore di 5,37 milioni di EUR è conforme alla direttiva sulla tutela dell’ambiente autorizzata dalla Commissione con il n. N 93/148.
Articolo 3
Gli aiuti individuali [ai quali] l’Austria ha dato esecuzione sotto forma di un aiuto all’acquisto di un terreno del valore di 0,4 milioni di EUR e di un’associazione in partecipazione del valore di 21,8 milioni di EUR, sono compatibili con il mercato comune».
6. La Sniace ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale contro la predetta decisione. A sostegno della convenuta, la Commissione, sono intervenuti la Lenzing Lyocell, la regione austriaca Burgenland e l’Austria.
7. Il Tribunale ha respinto tale ricorso ritenendolo irricevibile, in quanto la Sniace non sarebbe individualmente toccata dall’autorizzazione dell’aiuto. Secondo il Tribunale, infatti, la Sniace avrebbe svolto solo un ruolo secondario nel procedimento precontenzioso e, d’altra parte, non sarebbe toccata sostanzialmente nella sua posizione sul mercato, dal momento che il Lyocell, prodotto esclusivamente dalla Lenzing Lyocell, non farebbe concorrenza alla viscosa prodotta dalla Sniace.
III – Domande
8. Con il proprio ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado la Sniace chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2005, causa T-88/01;
– accogliere le sue domande presentate in primo grado ovvero, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per la sua decisione nel merito;
– accogliere la sua richiesta di misure di organizzazione del procedimento, formulata con memoria del 16 ottobre 2001, nonché le sue richieste di comparizione personale delle parti, di audizione di testimoni e di acquisizione di una perizia, formulate il 20 aprile 2001;
– condannare alle spese la convenuta in primo grado.
9. La Commissione chiede invece che la Corte voglia:
– dichiarare irricevibili i primi tre motivi del ricorso o, in subordine, respingerli in quanto infondati;
– respingere il quarto motivo del ricorso in quanto infondato;
– condannare alle spese la ricorrente;
– o, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per la sua decisione nel merito.
10. La Lenzing Fibers GmbH (in prosieguo: la «Lenzing Fibers»), succeduta alla Lenzing Lyocell, e la Repubblica d’Austria chiedono che la Corte voglia respingere in tutte le sue parti il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado.
IV – Valutazione
11. La Sniace propone quattro motivi. Il Tribunale avrebbe commesso un errore, prima di tutto, nel negare un pregiudizio sostanziale della posizione sul mercato della Sniace e, in secondo luogo, nel considerare secondaria la partecipazione della Sniace al procedimento d’indagine. In terzo luogo la sentenza impugnata violerebbe il diritto ad una tutela giuridica effettiva. Con il quarto motivo, infine, la Sniace lamenta una presunta disparità di trattamento rispetto alla Lenzing Lyocell, giacché il Tribunale ha accolto un ricorso della capogruppo Lenzing AG (in prosieguo: il «gruppo Lenzing»), concernente l’autorizzazione di aiuti concessi a favore della Sniace (5).
A – Sull’interesse individuale
12. Prima di affrontare in dettaglio i suddetti motivi, si rendono necessarie alcune osservazioni preliminari sull’interesse individuale.
13. In base ad una costante giurisprudenza il soggetto che non sia destinatario di una decisione può sostenere (validamente) che questa lo riguarda individualmente ai sensi dell’art. 230, n. 4, del Trattato, soltanto qualora tale decisione lo tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (6).
14. Nel diritto sugli aiuti di Stato i presupposti per la sussistenza di un interesse individuale di un concorrente si differenziano notevolmente a seconda della fase procedurale in cui viene proposto il ricorso nonché dello scopo di quest’ultimo.
15. Di recente la Corte ha sinteticamente indicato nella sentenza ARE quali sono i presupposti in presenza dei quali i (potenziali) concorrenti dei beneficiari possono proporre ricorso contro le decisioni della Commissione, qualora la Commissione stessa, senza aver avviato il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, non contesti le misure di uno Stato membro (7). In tal caso si profila la seguente alternativa per il ricorso: da un lato esso può essere diretto ad ottenere l’avvio del procedimento d’indagine formale, dall’altro può essere rivolto ad impugnare nel merito la decisione della Commissione.
16. Quando il ricorso è diretto ad ottenere l’avvio del procedimento d’indagine formale, è sufficiente che i ricorrenti siano persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi, vale a dire in particolare le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (8). La legittimazione a ricorrere viene quindi estesa in maniera relativamente ampia al fine di assicurare i diritti procedurali dei potenziali concorrenti, che sono loro riconosciuti nell’ambito del procedimento formale di cui all’art. 88, n. 2, CE (9).
17. Le cose stanno diversamente quando il ricorso con cui si impugna una decisione adottata senza il procedimento d’indagine formale, è diretto ad ottenerne l’annullamento nel merito. In tal caso non basta che il ricorrente possa essere considerato come potenzialmente interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Egli deve piuttosto dimostrare di essere individualmente interessato. Ciò presuppone che la sua posizione sul mercato risulti sostanzialmente danneggiata dal regime di aiuti che costituisce l’oggetto della decisione impugnata (10).
18. Questo criterio più rigoroso vale anche dopo lo svolgimento del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE. In questo caso, secondo la sentenza Cofaz, l’autorizzazione di un aiuto, rilasciata in esito al procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, riguarda individualmente il concorrente ricorrente qualora questi abbia svolto un ruolo attivo nell’ambito del predetto procedimento e sempre che la sua posizione sul mercato risulti sostanzialmente danneggiata dalla misura d’aiuto che costituisce oggetto della decisione contestata (11). Questo è il parametro sulla scorta del quale deve essere valutato l’interesse individuale della Sniace.
B – Sul primo motivo del ricorso: pregiudizio sostanziale della posizione sul mercato
19. Con il primo motivo del ricorso si censura l’affermazione del Tribunale secondo cui la Sniace non avrebbe dimostrato di aver subito un pregiudizio sostanziale a causa dell’aiuto in questione. Il requisito del pregiudizio sostanziale serve ad individuare quei concorrenti che vengono identificati da un aiuto autorizzato in termini tali da poter soddisfare i presupposti per la ricevibilità, fissati nella sentenza Plaumann (12). Legittimati a presentare ricorso sono, pertanto, quei concorrenti che attraverso l’aiuto vengono distinti dalla generalità in modo particolare e identificati alla stessa stregua dei destinatari della decisione contestata. È questo effetto individualizzante che consente di distinguere un pregiudizio sostanziale della posizione sul mercato – pregiudizio che, in base alla sentenza Cofaz, legittima a proporre ricorso – da un pregiudizio che non può considerarsi tale.
20. In via di principio ogni vantaggio concesso selettivamente a determinati operatori di mercato danneggia la posizione sul mercato di tutti gli altri concorrenti esclusi medesimo. La posizione sul mercato dei concorrenti, tuttavia, viene influenzata in positivo o in negativo anche da molti altri fattori. Pertanto, la semplice circostanza che una misura possa influire sui rapporti di concorrenza esistenti nel mercato di cui trattasi, non può essere di per sé sufficiente a far ritenere che qualsiasi operatore economico, il quale si trovi in qualche modo in concorrenza col beneficiario della misura, sia individualmente toccato da tale misura (13).
21. Piuttosto un effetto dell’aiuto, capace di individualizzare il concorrente, può ritenersi sussistente solo qualora tale aiuto favorisca il beneficiario rispetto al concorrente in modo tale che questo fattore assuma un ruolo particolare. Questo ruolo particolare deve porre il giudice comunitario nella situazione di poter tenere distinti gli effetti del vantaggio per il beneficiario da tutte le altre circostanze che influiscono sulla posizione sul mercato del concorrente ricorrente e di poter attribuire a tali effetti un peso autonomo nei confronti del concorrente. In tali termini può essere intesa la formula utilizzata dal Tribunale nell’ordinanza Deutsche Post e DHL, secondo cui il ricorrente deve provare la misura del pregiudizio subito dalla sua posizione sul mercato (14).
22. Pertanto la Commissione sottolinea a buon diritto che il pregiudizio sostanziale della posizione sul mercato di un concorrente ricorrente non deve essere confuso con l’alterazione – o, eventualmente, la mera minaccia di alterazione – della concorrenza di cui all’art. 87 CE la quale costituisce una caratteristica degli aiuti vietati. Il divieto di aiuti, infatti, non è limitato ai soli aiuti il cui effetto di alterazione della concorrenza identifica determinati concorrenti (15).
23. Conseguentemente devono essere presi in considerazione la struttura del mercato in questione e l’effetto del presunto aiuto (16). Il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, parte dalla constatazione che gli aiuti favoriscono esclusivamente un impianto destinato alla produzione di Lyocell e che la Sniace non produce tale materiale né intende produrlo in futuro. Inoltre, ai punti 62-78, il Tribunale accerta che il Lyocell e la viscosa prodotta dalla Sniace non sono in concorrenza tra loro. Conseguentemente un aiuto concesso alla Lenzing Lyocell per la produzione di Lyocell non potrebbe danneggiare sostanzialmente la posizione sul mercato della Sniace (17). Il Tribunale si fonda essenzialmente sulle diverse caratteristiche delle due fibre, ed in particolare sul prezzo più elevato del Lyocell, che non sono state più messe in discussione dalla Sniace.
1. Sulla valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale
24. Tuttavia la Sniace, come già aveva fatto nel procedimento di primo grado, eccepisce che la Lenzing Lyocell commercializza un sotto-standard del Lyocell, vale a dire un prodotto di qualità inferiore, nonché la cosiddetta proviscosa, una fibra mista di Lyocell e di viscosa. Questi due prodotti sarebbero in concorrenza con la viscosa prodotta dalla Sniace.
25. Come riconosce espressamente la Sniace, l’impugnazione di cui agli artt. 225 CE e 58, n. 1, dello Statuto della Corte è però limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (18).
26. Le eccezioni della Sniace concernenti la concorrenza tra il Lyocell e la viscosa, tuttavia, riguardano esclusivamente – come sottolineano anche la Commissione e l’Austria – l’accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale. Esse, pertanto, possono considerarsi ricevibili solo a condizione che la Sniace imputi al Tribunale uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.
27. La Corte ha di recente precisato che tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulti, in modo evidente, inesatta (19).
28. Ciò considerato, risulta fondato il rilievo della Sniace secondo cui il Tribunale al punto 72 avrebbe erroneamente constatato che gli elementi del fascicolo non consentivano di concludere per l’esistenza di varie qualità del Lyocell. Da un articolo concernente un congresso della Lenzing Lyocell, prodotto in giudizio dalla Sniace quale allegato 17 del proprio atto di ricorso, risulta infatti che la Lenzing Lyocell ha elaborato differenti specie di fibre di Lyocell che presentano caratteristiche tra loro differenti.
29. Codesto errore, tuttavia, non incide in maniera decisiva sulla legittimità della sentenza impugnata, dal momento che l’esistenza di differenti specie di Lyocell non comprova l’affermazione secondo cui la Lenzing Lyocell commercializzerebbe davvero Lyocell di qualità inferiore, che quanto al prezzo faccia concorrenza alla viscosa.
30. La Sniace lamenta altresì che il Tribunale, ai punti 74‑77, avrebbe valutato inadeguatamente la presunta concorrenza esistente tra la viscosa e la proviscosa, una fibra mista di Lyocell e di viscosa. Tuttavia tale addebito si esaurisce nella mera asserzione dell’esistenza della proviscosa. La Sniace non dimostra, invece, che già gli elementi di prova, dedotti in primo grado, avrebbero provato la concorrenza esistente tra la proviscosa e la viscosa.
31. Non emerge niente di diverso neppure dalla decisione della Commissione, pubblicata nel marzo 2004, relativa ad un procedimento di fusione concernente il gruppo Lenzing, alla quale fa riferimento la Sniace. Vero è che nel corso di tale procedimento di fusione il gruppo Lenzing aveva tentato di dimostrare l’appartenenza del Lyocell e della viscosa al medesimo mercato. Tale tentativo, tuttavia, era palesemente fallito, giacché la Commissione in tale decisione aveva accertato l’esistenza di un mercato a parte per le fibre di Lyocell, sul quale è attivo, oltre al gruppo Lenzing, soltanto un altro gruppo, l’Acordis (20).
32. Nel presente procedimento non possono essere presi in considerazione i rilievi formulati dall’autorità di controllo sulle fusioni del Regno Unito in occasione dell’acquisto di questo preparato, concorrente con il Lyocell, da parte del gruppo Lenzing. La predetta autorità aveva riconosciuto, in un momento successivo, che il Lyocell può essere surrogato da altre fibre (21). Tuttavia la Sniace non ha riferito tali vicende in termini circostanziati, né le ha utilizzate per dimostrare, in relazione alle differenti applicazioni, che la sua posizione sul mercato era stata sensibilmente danneggiata. Esse, pertanto, non rientrano nell’oggetto del presente procedimento.
33. Non può quindi ritenersi che il Tribunale, nel negare l’esistenza di un rapporto di concorrenza diretta tra la viscosa ed il Lyocell, abbia snaturato elementi di prova. Ciò considerato, il primo motivo del ricorso deve essere respinto.
2. Sul rapporto di concorrenza tra la Sniace ed il gruppo Lenzing
34. Oltre a ciò la Sniace sostiene che il Tribunale non avrebbe per nulla valutato vari elementi dai quali si sarebbe potuto desumere che l’autorizzazione dell’aiuto la toccava individualmente. Secondo la Sniace, infatti, essa rientra, al pari del gruppo Lenzing, nella ristretta cerchia dei produttori di fibre di cellulosa ed è una delle tre imprese concorrenti che hanno partecipato al procedimento d’indagine sugli aiuti concessi alla Lenzing Lyocell, svoltasi ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. La stessa Commissione, inoltre, al quarantacinquesimo ‘considerando’ della sua decisione ha riconosciuto che gli aiuti concessi alla Lenzing Lyocell avrebbero potuto eventualmente danneggiare imprese concorrenti con sede in altri Stati membri. Sempre la Commissione, poi, ha constatato l’eccesso di capacità esistente su questo mercato (22). Infine la Sniace, nel procedimento di primo grado, ha dimostrato di aver subito perdite a causa degli aiuti concessi alla Lenzing Lyocell.
35. Questi rilievi, tuttavia, non sono pertinenti. La mancanza di una loro espressa valutazione, pertanto, non dà luogo ad un difetto di motivazione (23).
36. Occorre infatti ricordare che l’aiuto ha favorito direttamente soltanto la produzione del Lyocell, che la Sniace non fabbrica tale prodotto, bensì la viscosa e che tra la viscosa ed il Lyocell non vi è concorrenza diretta.
37. Le considerazioni svolte dalla Sniace non riguardano il mercato del Lyocell. Esse, pertanto, potrebbero risultare pertinenti soltanto nel caso in cui l’aiuto per la produzione del Lyocell potesse danneggiare sostanzialmente la posizione sul mercato di un produttore che produce fibre di cellulosa per altri mercati. A tal fine sarebbe necessario che l’aiuto – benché concesso su un mercato sul quale il concorrente del beneficiario non è attivo – producesse su altri mercati un effetto così rilevante nei confronti del concorrente da identificarlo alla stessa stregua di un destinatario dell’autorizzazione.
38. Gli argomenti dedotti dalla Sniace, tuttavia, non contengono alcun elemento per ritenere che l’aiuto alla produzione del Lyocell abbia effettivamente danneggiato in tal modo altri mercati. In particolare è fallito il tentativo di provare l’esistenza di perdite nella commercializzazione della viscosa dovute alla concorrenza del Lyocell. Come rileva anche la Commissione, infatti, la documentazione a tal proposito prodotta dalla Sniace nel procedimento di primo grado, si basa sulla premessa indimostrata che il Lyocell si trovi effettivamente in concorrenza diretta con la viscosa.
39. La Sniace, per dimostrare di essere stata sostanzialmente, e quindi individualmente, danneggiata dall’aiuto concesso alla produzione del Lyocell pur essendo concorrente del gruppo Lenzing su altri mercati, avrebbe dovuto dimostrare gli effetti prodottisi su questi altri mercati. Tali effetti sarebbero potuti risultare, ad esempio, da sovvenzioni trasversali – la cui prova non è certo agevole – tra il ramo di attività avvantaggiato e le altre attività del beneficiario dell’aiuto. Senonché la Sniace non ha fornito alcun elemento utile a tal fine.
40. Si potrebbe pensare anche ad effetti di portafoglio (24), che consistono nel fatto che il beneficiario offre i prodotti del mercato delle attività avvantaggiate insieme ai prodotti di altri mercati, sui quali egli si trova in concorrenza con il concorrente ricorrente. In tal senso si muove il rilievo concernente la proviscosa ed altre fibre miste, ottenute con l’impiego del Lyocell. La Sniace, tuttavia, non ha dimostrato né che queste fibre miste si trovano in diretta concorrenza con la viscosa da essa commercializzata, né che la sua posizione concorrenziale è stata danneggiata da eventuali effetti di portafoglio derivanti dai vantaggi concessi al preparato Lyocell.
41. Conseguentemente il Tribunale non era tenuto a prendere posizione sui rilievi della Sniace concernenti il generale rapporto di concorrenza esistente tra i produttori di fibre di cellulosa.
42. Anche questa parte del primo motivo del ricorso va quindi respinta.
C – Sul secondo motivo del ricorso: partecipazione al procedimento
43. Con il secondo motivo del ricorso la Sniace contesta l’accertamento, contenuto al punto 59 della sentenza impugnata, secondo cui essa avrebbe svolto soltanto un ruolo secondario nel procedimento precontenzioso.
44. Questo motivo, tuttavia, non è pertinente, in quanto si tratta di un «moyen inopérant», cioè di un motivo inidoneo a raggiungere lo scopo del ricorso. Esso è, pertanto, infondato.
45. Dalla sentenza ARE risulta, infatti, che l’esercizio dei diritti procedurali, riconosciuti agli interessati all’art. 88, n. 2, CE, di per sé non è ancora sufficiente a far sì che essi siano identificati alla stessa stregua dei destinatari della decisione in materia d’aiuti (25). Vero è che partecipando a tale procedimento un soggetto manifesta il suo particolare interesse al beneficio ottenuto dal destinatario dell’aiuto. Tuttavia tale interesse, di per sé solo, non identifica questo soggetto alla stessa stregua del destinatario della decisione in materia di aiuti. Pertanto non basterebbe nemmeno un’intensa partecipazione al procedimento d’indagine formale.
46. A maggior ragione in questa sede non occorre risolvere la questione – dibattuta in termini controversi dalla Sniace, dalla Commissione e dalla Lenzing Fibers – se, al contrario, un’individualizzazione sia possibile anche in mancanza di una previa partecipazione del concorrente ricorrente al procedimento d’indagine formale, svolto dalla Commissione (26). Lo stesso vale per la questione se dalla Sniace ci si poteva aspettare una partecipazione più intensa al suddetto procedimento.
47. Con il ricorso la Sniace sostiene, inoltre, di essere individualmente identificata per lo meno in considerazione della necessità di tutelare i suoi diritti procedurali nell’ambito del procedimento d’indagine di cui all’art. 88, n. 2, CE. Infatti la Commissione, adottando la decisione contestata, avrebbe leso i diritti procedurali della Sniace. Invero la Commissione, poiché aveva radicalmente mutato la propria valutazione sulle misure sottoposte ad indagine rispetto alla comunicazione di apertura del procedimento e a quella di ampliamento dell’indagine ad ulteriori misure, prima di adottare la decisione finale avrebbe dovuto dare nuovamente alla Sniace la possibilità di presentare osservazioni.
48. Codesto addebito, tuttavia, è irricevibile ai sensi dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura. In base a tale disposizione, infatti, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La Sniace, tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado non aveva rilevato questo presunto vizio procedurale. In tale sede la Sniace aveva criticato il mutamento d’opinione della Commissione soltanto sotto il profilo della sua insufficiente motivazione. Tuttavia la censura del difetto di motivazione e quella di aver omesso di ascoltare nuovamente gli interessati, costituiscono differenti motivi di ricorso. Pertanto una trattazione del presente addebito in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado estenderebbe l’oggetto del giudizio.
49. Peraltro, finora non è mai stato affermato che i concorrenti dei partecipanti al procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, debbano essere ascoltati di nuovo. I loro diritti si limitano, invece, in base agli artt. 6 e 20 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (27), alla denuncia di aiuti, alla presentazione di osservazioni dopo l’apertura del procedimento, nonché ad essere informati in merito alla decisione della Commissione.
50. Inoltre, come rileva la Lenzing Fibers, la Sniace aveva addirittura avuto occasione di prendere posizione sulla mutata valutazione della Commissione in merito ai differenti mercati della viscosa e del Lyocell. In una comunicazione integrativa relativa al procedimento d’indagine di cui all’art. 88, n. 2, CE, infatti, la Commissione aveva già comunicato che la viscosa ed il Lyocell costituivano due prodotti differenti e aveva dato l’occasione di presentare nuove osservazioni in merito (28).
51. Conseguentemente deve essere respinto anche il secondo motivo del ricorso.
D – Sul terzo motivo del ricorso: tutela giuridica effettiva
52. Con il terzo motivo del ricorso la Sniace sostiene, in subordine, che le verrebbe negata un’effettiva tutela giuridica se il suo ricorso non fosse ritenuto ricevibile.
53. Poiché, tuttavia, la Sniace è dell’avviso di aver già dimostrato la sussistenza dei presupposti per la ricevibilità del suo ricorso, devono richiamarsi le considerazioni finora svolte. La dimostrazione di un interesse individuale è fallita; né, d’altra parte, la legittimazione a ricorrere risulta dalla posizione procedimentale della Sniace all’interno del procedimento condotto dalla Commissione.
54. Anche se la decisione della Commissione ledesse i diritti della Sniace nonostante la mancanza di una sua individualizzazione, ciò non basterebbe a fondare la ricevibilità di un suo ricorso dinanzi ai giudici comunitari (29). Spetta piuttosto agli Stati membri prevedere per casi di tal tipo un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (30). In tale contesto, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 5 CE, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da garantire la necessaria tutela (31).
55. Vero è che i singoli non possono, in forza del solo art. 87 CE, contestare la compatibilità di un aiuto col diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali, né chiedere a questi ultimi di pronunciarsi, in via principale od incidentale, su un’eventuale incompatibilità (32). In base agli artt. 87 e 88 CE, infatti, una pronuncia di tal tenore può promanare soltanto dalla Commissione (33).
56. Da tale ipotesi deve, tuttavia, essere tenuta distinta la possibilità di contestare dinanzi ai giudici nazionali la legittimità di una decisione della Commissione che autorizza un aiuto. Questa possibilità sussiste, in via di principio (34), se il singolo non era tenuto a proporre ricorso dinanzi ai giudici comunitari entro il termine previsto per la proposizione dei ricorsi (35). Quest’ipotesi non può ritenersi sussistente nel presente caso già per il solo fatto che il ricorso, in base a quanto finora accertato, non sarebbe stato ricevibile. In questo caso il giudice nazionale dovrà eventualmente rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per far controllare la legittimità della decisione contestata (36).
57. Ne consegue che i presupposti cui è subordinata la ricevibilità, dinanzi ai giudici comunitari, del ricorso di un concorrente contro una decisione in materia di aiuti, non violano il principio della tutela giuridica effettiva.
E – Sul quarto motivo del ricorso: parità di trattamento
58. La Sniace sostiene infine che, se il suo ricorso venisse respinto in quanto ritenuto irricevibile, verrebbe violato il principio della parità di trattamento. Al suo concorrente, il gruppo Lenzing, è stato infatti consentito di presentare ricorso contro una decisione della Commissione che aveva autorizzato misure adottate a favore della Sniace.
59. Senza bisogno di fornire ulteriori particolari su quest’altro procedimento, sul punto è sufficiente rilevare che l’aiuto concesso alla Sniace favoriva anche la sua produzione di viscosa ed il gruppo Lenzing commercializza anch’esso viscosa. Il Tribunale ha potuto affermare la presenza di un interesse individuale proprio perché la decisione riguardava un rapporto di concorrenza diretta (37). Poiché, dunque, i due procedimenti non presentano una situazione uguale, non è possibile accertare un’inammissibile disparità di trattamento.
60. Infine, non può nemmeno essere accolta la censura della Sniace secondo cui il Tribunale avrebbe respinto le sue richieste di istruzione probatoria. Infatti il Tribunale, a tal riguardo, è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, secondo una costante giurisprudenza, sfugge al controllo della Corte nell’ambito di un ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (38).
61. Anche questo motivo del ricorso va quindi respinto.
F – Conclusione
62. Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado deve, pertanto, essere respinto in tutte le sue parti.
V – Sulle spese
63. Ai sensi dell’art. 122, in combinato disposto con gli artt. 118 e 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Sniace soccombe con il proprio ricorso d’impugnazione, essa deve sopportare le proprie spese nonché le spese della Commissione.
64. Ai sensi dell’art. 69, n. 4, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese, comprese le spese relative al procedimento d’impugnazione (39). Ai sensi del terzo comma della citata disposizione, la Corte può decidere che una parte interveniente, diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni, sopporti le proprie spese. Nel presente caso pare opportuna una siffatta decisione in relazione alla Lenzing Fibers. Pertanto l’Austria e la Lenzing Fibers dovranno sopportare le proprie spese.
VI – Conclusione
65. Propongo, pertanto, alla Corte di decidere nei seguenti termini:
1. Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
2. La Sniace SA sopporta le proprie spese e le spese della Commissione.
3. La Repubblica d’Austria e la Lenzing Fibres GmbH sopportano le proprie spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU 2001, L 38, pag. 33.
3 – Sentenza 14 aprile 2005, causa T‑88/01, Sniace/Commissione (Racc. pag. II‑1165).
4 – Cit. alla nota 2.
5 – Sentenza 21 ottobre 2004, causa T-36/99, Lenzing AG/Commissione (Racc. pag. II‑3597); v. in proposito anche le mie conclusioni presentate il 1° febbraio 2007 nella causa C-525/04 P, Spagna/Lenzing (Racc. pag. I‑0000).
6 – Sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 211, 238), e 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I‑2487, punto 20).
7 – Sentenza 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (Racc. pag. I‑10737, punti 34 e segg.).
8 – Sentenza ARE, cit. alla nota 7 (punti 35 e seg.).
9 – Sentenza ARE, cit. alla nota 7 (punti 34 e seg.).
10 – Sentenza ARE, cit. alla nota 7 (punti 68 e segg. e, con formulazione leggermente più ampia, punto 37).
11 – Sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione (Racc. pag. 391, punto 25).
12 – Sentenze Plaumann/Commissione e Cook/Commissione, entrambe cit. alla nota 6.
13 – Sentenza 10 dicembre 1969, cause 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione (Racc. pag. 459, punti 7/8).
14 – Ordinanza del Tribunale 27 maggio 2004, causa T‑358/02 (Racc. pag. II‑1565, punto 37).
15 – V. in proposito ordinanza 21 febbraio 2006, causa C‑367/04 P, Deutsche Post e DHL/Commissione (non pubblicata nella Raccolta e disponibile soltanto in tedesco e in francese, punto 47).
16 – Così il Tribunale, nella sentenza 12 dicembre 2006, causa T‑146/03, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid und Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione (Racc. pag. II‑98, punti 50 e segg.), in relazione ad un aiuto concesso in favore dei distributori di carburante ha fatto riferimento ai concorrenti locali del singolo esercente del distributore di carburante di volta in volta avvantaggiato.
17 – Ciò è conforme, del resto, anche alla valutazione della Commissione espressa nel cinquantaduesimo ‘considerando’ della decisione contestata, nonché nella decisione 17 ottobre 2001, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (COMP/M.2187 — CVC/Lenzing, in GU 2004, L 20, cinquantaquattresimo ‘considerando’ e seg.).
18 – V., in materia di aiuti di Stato, sentenza 1° giugno 2006, cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P, P&O European Ferries (Vizcaya)/Commissione e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (Racc. pag. I-4845, punto 60), nonché, in generale, sentenze 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I‑769, punto 29); 15 giugno 2000, causa C‑237/98 P, Dorsch Consult (Racc. pag. I‑4549, punti 35 e seg.), nonché sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 49).
19 – Sentenza 18 gennaio 2006, PKK e KNK/Consiglio, causa C‑229/05 P (Racc. pag. I‑439, punto 37). Per la precedente formulazione, v. sentenze 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I‑3175, punto 72) e 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 54).
20 – Decisione CVC/Lenzing, cit. alla nota 16 (duecentotrentesimo ‘considerando’ e seg.).
21 – Decisione dell’Office of Fair Trading 6 settembre 2004, Lenzing/Tencel, , punti 10 e seg.
22 – La Sniace richiama, a questo proposito, la comunicazione relativa all’apertura del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, nonché la decisone sulla fusione, cit. alla nota 16; tuttavia la Commissione formula tale constatazione anche nel quarantacinquesimo ‘considerando’ della decisione contestata.
23 – V. sentenze 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 121), e 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (Forges de Clabecq) (Racc. pag. I‑8461, punto 81) nonché conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger nella causa da ultimo cit., paragrafo 68.
24 – Su tale concetto v. sentenza del Tribunale 3 aprile 2003, causa T‑114/02, BaByliss/Commissione (Racc. pag. II‑1279, punto 343).
25 – Sentenza ARE, cit. alla nota 7 (punti 58, 69 e seg.). In precedenza, in senso analogo, sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T 398/94, Kahn Scheppvaart/Commissione (Racc. pag. II‑477, punto 42).
26 – V. sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T‑435/93, ASPEC e a./Commissione (Racc. pag. II‑1281, punto 64); 5 novembre 1997, causa T‑149/95, Ducros/Commissione (Racc. pag. II‑2031, punto 34), nonché sentenza 15 settembre 1998, causa T‑11/95 (Racc. pag. II‑3235, punto 72). In senso opposto, v. sentenza della Corte 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione (Racc. pag. I‑3659, punto 41), nonché ordinanza della Corte Deutsche Post e DHL/Commissione, cit. alla nota 14 (punto 41).
27 – GU L 83, pag. 1.
28 – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all’aiuto C 61/98 (ex NN 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (GU 1999, C 253, pag. 4, in particolare pag. 10).
29 – L’ordinanza 1° ottobre 2004, causa C-379/03 P, Pérez Escolar/Commissione (non pubblicata nella Raccolta e disponibile solo in spagnolo e francese, punti 41 e seg.), richiamata dalla Commissione, non è pertinente nel presente caso, dal momento che il ricorrente non era nemmeno un concorrente della presunta impresa avvantaggiata.
30 – Sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677, punto 41).
31 – Sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. alla nota 30 (punto 42).
32 – Sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike und Weinlig (Racc. pag. 595, punto 10), e ordinanza 24 luglio 2003, causa C‑297/01, Sicilcassa e Graci (Racc. pag. I‑7849, punto 47).
33 – Sentenza Steinike und Weinlig, cit. alla nota 32 (punti 6 e segg.).
34 – Sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, Unicredito Italiano (Racc. pag. I‑11137, punto 43); v. anche sentenze 21 maggio 1987, cause riunite 133/85‑136/85, Rau/BALM (Racc. pag. 2289, punto 11), e 14 dicembre 2000, causa C‑344/98, Masterfoods e HB (Racc. pag. I‑11369, punti 55 e segg.).
35 – V. le mie conclusioni presentate il 26 ottobre 2006 nella causa C‑441/05, Roquette Frères (Racc. pag. I‑1993, paragrafo 33, con ulteriori richiami).
36 – Sentenza Masterfoods, cit. alla nota 34.
37 – V. in proposito le mie conclusioni presentate nella causa Spagna/Lenzing, cit. alla nota 4 (paragrafi 29 e seg.).
38 – Sentenze 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5281, punto 19); 7 novembre 2002, cause riunite C‑24/01 P e C‑25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione (Racc. pag. I‑10119, punti 77 e 78), nonché sentenza 7 ottobre 2004, causa C‑136/02 P, Mag Instrument/UAMI (Racc. pag. I‑9165, punto 76).
39 – Sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck/Commissione (Racc. pag. I‑7869, punto 191).
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