CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L. A. GEELHOED
presentate il 13 luglio 2006 1(1)
Causa C-265/05
José Perez Naranjo
contro
Caisse régionale d’assurance maladie Nord-Picardie
[Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Cour de cassation (Francia) il 21 giugno 2005 nella causa tra José Perez Naranjo e la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie]
«Interpretazione degli artt. 4, n. 2 bis, 10 bis, 19, n. 1 e 95 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come successivamente modificato – Normativa nazionale che assoggetta l’assegno supplementare del Fonds national de solidarité (Fondo nazionale di solidarietà) al requisito della residenza – Nozione di prestazione speciale a carattere non contributivo – Prestazione indicata all’allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71»
I – Introduzione
1. Nella presente causa si chiede alla Corte di interpretare gli artt. 4, n. 2 bis e 10 bis, in combinato disposto con l’allegato II bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come successivamente modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996 (2), n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»). Segnatamente la Cour de Cassation intende accertare se l’assegno supplementare del Fonds nationale de solidarité (Fondo nazionale di solidarietà), iscritto all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, costituisca una prestazione speciale, a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, di tale regolamento.
II – Disposizioni applicabili
A – Normativa comunitaria
2. L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, per quanto rilevante, dispone:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
c) le prestazioni di vecchiaia;
(...)»
3. L’art. 4, n. 2 bis, aggiunto con regolamento (CEE) n. 1247/92 (3), recita come segue:
«Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate:
a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati».
4. L’art. 4, n. 4, per quanto rilevante, stabilisce:
«Il presente regolamento non si applica (...) all’assistenza sociale e medica».
5. L’art. 10, n. 1, che prevede la revoca della clausola di residenza, recita:
«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».
6. L’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 (4) dispone:
«Prestazioni speciali a carattere non contributivo
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza ed a suo carico».
7. L’allegato II bis, aggiunto al regolamento con l’inserzione degli artt. 4, n. 2 bis e 10 bis, reca il titolo: «Prestazioni speciali a carattere non contributivo (art. 10 bis del regolamento)». In questo allegato al punto „E. Francia”, alla lettera a), è indicato:
«L’assegno supplementare del Fonds national de solidarité (legge del 30 giugno 1956)».
B – Normativa nazionale
8. Nel 1956 in Francia è stato istituito un Fonds national de solidarité (in prosieguo: il «FNS») per promuovere una politica generale che offrisse una maggiore tutela agli anziani, segnatamente mediante un miglioramento delle pensioni, delle rendite e delle prestazioni di vecchiaia. Il 1º gennaio 1994 al FNS è subentrato il Fonds de solidarité vieillesse (in prosieguo: il «FSV»). Questo fondo attribuisce assegni supplementari a titolari di prestazioni di invalidità e di vecchiaia con redditi insufficienti.
9. Le condizioni cui è subordinata l’erogazione di siffatte prestazioni sono elencate agli artt. L 815‑1 sino a 815‑11 del Code de la sécurité sociale (Codice della previdenza sociale, in prosieguo il «CSS»). Ai sensi di tali disposizioni l’assegno supplementare è erogato senza riguardo al fatto se il titolare sia stato un lavoratore subordinato o autonomo. Si tratta di un assegno integrativo del reddito, qualunque ne sia la natura, comprese le prestazioni per cui sono stati pagati contributi, sino al raggiungimento del livello minimo considerato necessario avendo riguardo al costo della vita in Francia. Inoltre l’art. L 815-11 stabilisce che le persone che trasferiscono la loro residenza al di fuori del territorio francese perdono siffatto assegno supplementare (5).
III – Fatti e procedimento
10. Il ricorrente nella causa principale, il sig. José Perez Naranjo, nato il 27 settembre 1931, è cittadino spagnolo e vive attualmente in Spagna. Il ricorrente ha lavorato in Francia dal 1957 al 1964. Dal 1º novembre 1991 riceve una pensione di vecchiaia francese.
11. Il ricorrente ha chiesto l’erogazione di un assegno supplementare del Fonds nationale de solidarité, che gli è stata negata con decisione 5 agosto 1999. Avverso tale decisione negativa il ricorrente ha presentato appello. La Cour d’appel ha respinto l’appello del sig. José Perez Naranjo in quanto l’assegno supplementare controverso è una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 che, secondo tale articolo, non può essere erogata ad una persona che risieda abitualmente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia.
12. Il ricorrente ha successivamente presentato ricorso alla Cour de Cassation, che ha sospeso l’esame della causa ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto comunitario debba essere intepretato nel senso che l’assegno supplementare controverso, iscritto nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, ha carattere speciale e non contributivo, che ne esclude, sul fondamento degli artt. 10 bis e 95 ter del regolamento n. 1408/71, l´attribuzione al richiedente non residente che non soddisfacesse al 1º giugno 1992 il requisito dell’età, ovvero nel senso che, analizzandosi come una prestazione di previdenza sociale, tale assegno, a norma dell’art. 19, n. 1, del regolamento medesimo, deve essere erogato alla persona interessata, in possesso dei requisiti per la sua attribuzione, quale che sia lo Stato membro dove essa risieda».
13. Osservazioni scritte sono state presentate dal ricorrente, dai governi francese, spagnolo, finlandese, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione. I governi di Francia, Spagna e Regno Unito e la Commissione hanno illustrato oralmente le loro tesi all’udienza del 20 giugno 2006.
IV – Osservazioni degli interessati
14. Il ricorrente nella causa principale sostiene che l’assegno supplementare francese non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, ma una prestazione di previdenza sociale, in quanto viene erogato agli aventi diritto ad una pensione di vecchiaia senza una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali. Inoltre l’assegno supplementare, a giudizio del ricorrente, in questo sostenuto dal governo spagnolo, viene indirettamente finanziato da contributi sociali. L’assegno è pagato dal fondo di solidarietà per la vecchiaia, che è finanziato prevalentemente dai contributi sociali generali (contribution sociale généralisée – in prosieguo: la «CSG»). L’assegno supplementare deve pertanto essere erogato a prescindere dalla residenza dell’avente diritto.
15. Il governo francese ritiene che la prestazione controversa debba essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi degli artt. 4, n.2 bis e 10 bis, del regolamento.
16. Secondo tale governo l’assegno supplementare costituisce una prestazione speciale in quanto evidenzia caratteristiche di una prestazione sia di previdenza sociale, sia di assistenza sociale.
17. In primo luogo esso è una prestazione affine alla previdenza sociale. Esso viene attribuito solo ai titolari di pensioni di vecchiaia che hanno raggiunto l’età di 65 anni, o di 60 in caso di inabilità al lavoro. È collegato alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, in quanto viene erogato ad integrazione della medesima. Inoltre l’assegno supplementare è riconosciuto, senza valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, agli aventi diritto ad una o più prestazioni di vecchiaia, con un fondamento giuridicamente definito, ossia l’art. L 815-2.
18. In secondo luogo l’assegno si apparenta ad una prestazione assistenziale. Esso mira a garantire al beneficiario un tenore minimo di vita se la sua pensione è insufficiente. L’assegno è pagato a persone che hanno raggiunto l’età pensionabile e i cui redditi complessivi si trovano al di sotto di uno standard stabilito per legge. Il riconoscimento non è subordinato a condizioni relative ai periodi di attività professionale o contributiva.
19. Il governo francese ritiene inoltre che la prestazione di cui trattasi non abbia carattere contributivo. Essa consiste in un assegno di solidarietà finanziato con il gettito fiscale, erogato tramite il FSV. Il gettito fiscale è costituito dalla contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (6), dalla CSG e da un’imposta del 2%. L’assegno supplementare viene pertanto finanziato esclusivamente con le imposte obbligatorie a copertura di spese pubbliche di carattere generale.
20. La Commissione e il governo italiano condividono l’opinione del governo francese. La Commissione osserva anche che l’assegno supplementare è erogato dalla cassa malattia, cui viene successivamente rimborsato dal fondo di solidarietà per la vecchiaia. Ne consegue che in ultima istanza è siffatto fondo a farsene carico e non la cassa malattia. Inoltre le modalità di calcolo della prestazione e le condizioni cui è subordinata non dipendono dal pagamento di alcun premio o contributo da parte del beneficiario.
V – Ricevibilità
21. Nelle sue osservazioni scritte il governo finlandese ha sostenuto che esistono motivi per dichiarare l’irricevibilità della questione pregiudiziale del giudice nazionale, posto che l’ordinanza di rinvio non contiene un’esposizione del contesto normativo in cui inquadrare le questioni proposte, ma solo un rinvio alle disposizioni nazionali pertinenti. Il governo finlandese fa presente che i dati indicati nell’ordinanza di rinvio non solo devono essere idonei a consentire alla Corte di dare una soluzione utile, ma devono anche offrire ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni, a norma dell’art. 20 dello Statuto della Corte (7).
22. L’osservazione del governo finlandese che il contesto normativo sarebbe stato esposto molto sommariamente nell’ordinanza di rinvio è corretta. Il giudice nazionale indica solo il numero degli articoli in questione. In special modo manca un’esposizione delle condizioni cui è assoggettata l’erogazione dell’assegno supplementare, nonché un’illustrazione dell’obiettivo perseguito dalla prestazione e del modo in cui questa è finanziata. Per tale ragione la Corte ha chiesto al giudice nazionale di fornire ulteriori informazioni sulla normativa francese. Queste informazioni sono state trasmesse con lettera 10 maggio 2006, ed hanno costituito il fondamento per le osservazioni delle parti sul merito, presentate all’udienza del 20 giugno 2006.
23. Posto che i governi degli Stati membri e gli altri interessati hanno avuto la possibilità di rispondere in udienza alle ulteriori informazioni, non vedo motivo per dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale in esame.
VI – Valutazione giuridica
24. Nella controversia in esame si pone la questione se l’assegno supplementare erogato dalla Francia sia una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento in parola. Se la prestazione controversa può essere considerata tale, il diritto alla prestazione suppletiva ai sensi dell’art. 10 bis, n. 1 del regolamento può essere limitato alle persone che risiedono nello Stato membro, nei limiti in cui si tratta di prestazioni figuranti all’allegato II bis del regolamento stesso. Se, per contro, l’assegno di cui è causa va considerato come una prestazione di previdenza sociale, si applicano le disposizioni generali a norma delle quali deve essere disatteso il requisito della residenza, ex art. 10 del regolamento n. 1408/71.
25. L’applicabilità dell’art. 10 bis dipende dalla questione se la prestazione controversa possa essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis. Per stabilire le caratteristiche di una siffatta prestazione, occorre considerare innanzitutto il regolamento n. 1247/92, di cui fanno parte sia gli artt. 4, n. 2 bis, e 10, sia l’allegato II bis. Il terzo e il quarto ‘considerando’ del regolamento spiegano i fondamenti e gli obiettivi del regolamento e sono così formulati:
«considerando che è necessario tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale alcune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono rientrare simultaneamente nel settore della sicurezza sociale e dell’assistenza sociale a causa del loro campo d’applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità d’applicazione;
considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato che, per talune loro caratteristiche, le legislazioni in virtù delle quali sono erogate tali prestazioni sono equiparabili all’assistenza sociale nella misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale d’applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributiva, mentre per altre caratteristiche esse si apparentano alla sicurezza sociale in quanto manca ogni discrezione nel modo in cui tali prestazioni, così come sono previste, sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita».
26. Dal preambolo del regolamento n. 1247/92 emerge che le modifiche a questo regolamento sono state in gran parte ispirate dalla giurisprudenza della Corte, in cui si dichiara che determinate prestazioni possono rientrare simultaneamente nel settore della sicurezza sociale (rientranti nell´ambito di applicazione del regolamento ex art. 4, n. 1) e in quello dell’assistenza sociale (che invece esulano dal regolamento ex art. 4, n. 4) a causa del loro campo d’applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità d’applicazione. Siffatta prestazione è pertanto di natura «mista» o «ibrida».
27. Una delle prime cause in cui la Corte si è pronunciata sulle prestazioni miste è stata la sentenza Giletti del 1987. In questa causa la Corte ha esaminato se un assegno supplementare francese, concesso a beneficiari di pensione di vecchiaia, invalidità e reversibilità, rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 (8). In tale causa la Corte ha stabilito che la prestazione del Fonds national de solidarité – che in primo luogo garantisce un minimo di mezzi di sussistenza a persone che ne hanno bisogno ed in secondo luogo garantisce un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti – rientra nel sistema della previdenza sociale ai sensi del regolamento.
28. La citata sentenza verteva sull’assegno supplementare francese – controverso anche adesso – per i beneficiari di pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità. Ad ogni modo su tale assegno era imperniato anche un successivo ricorso per inadempimento avverso la Repubblica francese (9), a causa del mantenimento del requisito della residenza nell’ambito del riconoscimento di una prestazione suppletiva per garantire un minimo di mezzi di sostentamento in Francia. In tale sentenza la Corte si è fondata sulla sentenza Giletti (10) ed ha pronunciato una condanna della Francia.
29. Anche per effetto delle citate sentenze, il regolamento n. 1408/71 è stato modificato dal regolamento n. 1247/92, con cui le prestazioni speciali a carattere non contributivo venivano esplicitamente incluse nel campo di applicazione del regolamento. A causa del nesso di siffatte prestazioni con l’assistenza sociale, esse sono tuttavia escluse dalla norma di carattere generale per cui le prestazioni previdenziali sono esportabili.
30. Come già emerso dal punto 25, la deroga all’esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale può trovare applicazione solo se la prestazione soddisfa i requisiti di cui all’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, ossia se è speciale e se non ha carattere contributivo ed inoltre se figura nell’allegato II bis di tale regolamento.
31. Secondo la giurisprudenza una prestazione speciale a norma dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 è: «definita dalla sua finalità. Essa deve rappresentare una sostituzione o un’integrazione di una prestazione previdenziale e presentare i caratteri di un aiuto sociale giustificato da motivi economici e sociali e deciso da una normativa che fissa criteri obiettivi» (11). Una prestazione non ha carattere contributivo allorché è finanziata esclusivamente dalle imposte obbligatorie a copertura delle spese pubbliche generali. Il criterio determinante è il finanziamento effettivo della prestazione. La Corte esamina se siffatto finanziamento sia assicurato direttamente o indirettamente da contributi sociali o mediante risorse pubbliche (12).
32. Tra le prestazioni che la Corte, dopo l’adozione del regolamento n. 1247/92, ha riconosciuto come speciali, non aventi carattere contributivo, rientrano un assegno di sussistenza per minorati (13), un sussidio di accompagnamento per minorati (14), un sussidio integrativo (15) e un’integrazione compensativa alle pensioni di lavoratori autonomi (16). Tra le prestazioni non riconosciute dalla Corte come speciali, non aventi carattere contributivo, figurano l’assegno di maternità lussemburghese (17) e un assegno di assistenza austriaco (18).
33. L’assegno supplementare controverso figura nell’elenco di prestazioni speciali a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, incluso all’allegato II bis del regolamento.
34. Nella fattispecie in esame non è controverso che l’assegno supplementare francese abbia natura di previdenza sociale. L’assegno è erogato ad integrazione delle pensioni previdenziali. Esso è collegato alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71. Inoltre l’assegno conferisce al beneficiario una posizione giuridicamente definita, in quanto gli organi di previdenza sociale competenti a decidere del suo riconoscimento non hanno alcun potere discrezionale relativo alle esigenze o alla situazione personali. Se sono soddisfatti i requisiti previsti, l’interessato ha diritto all’assegno supplementare.
35. Le parti disputano viceversa sul punto se l’assegno supplementare francese si apparenti all’assistenza. Ad eccezione del ricorrente, tutte le parti sono dell’avviso che di ciò si tratta. Il ricorrente lo nega, ma non ha avanzato argomenti a sostegno di tale tesi.
36. Contrariamente al ricorrente, sono del parere che l’assegno supplementare mostri caratteristiche proprie di un provvedimento di carattere assistenziale. Esso infatti mira ad assicurare al beneficiario un livello minimo di sussistenza in presenza di una pensione inadeguata. L’assegno è erogato a persone che hanno raggiunto l’età pensionabile e il cui reddito complessivo resta al di sotto di uno standard determinato per legge. La sua attribuzione non viene subordinata a condizioni con rigaurdo ai periodi di attività professionale o contributiva.
37. Da quanto sopra emerge che l’assegno supplementare francese ha un carattere misto e deve essere considerato come una prestazione speciale.
38. Occorre ancora esaminare se l’assegno supplementare francese sia una prestazione a carattere non contributivo.
39. Innanzitutto si deve osservare che dai documenti integrativi e dalle osservazioni avanzate dal governo francese emerge che l’assegno supplementare in Francia viene pagato a beneficiari di pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità dal FSV, via la Cassa malattia, e che il FSV, e pertanto indirettamente l’assegno, sono finanziati da tre fonti. Innanzittutto il finanziamento è assicurato dalla contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, che si fonda sull’imposta sul valore aggiunto delle società soggette a tassazione. In secondo luogo consiste in un prelievo del 2% sui redditi patrimoniali e sugli investimenti delle persone fisiche aventi la residenza fiscale in Francia. La terza fonte di introiti è costituita dalla CSG a cui sono soggetti i redditi patrimoniali, i redditi di investimenti e la posta o la vincita nei giochi d’azzardo, nonché i redditi di lavoro ed i redditi sostitutivi.
40. Il ricorrente nella causa principale ritiene che l’assegno supplementare debba essere considerato come una prestazione a carattere contributivo, in quanto viene indirettamente confinanziato dalla CSG. A sostegno di questa tesi il ricorrente rinvia alla sentenza nella causa Commissione contro Repubblica francese, vertente sulla CSG (19).
41. In quella causa la Commissione aveva avviato un ricorso per inadempimento a causa dell’applicazione della CSG ai redditi provenienti da lavoro e ai redditi sostitutivi di lavoratori subordinati ed autonomi residenti in Francia, ma non rientranti nella normativa previdenziale francese. La Corte ha dichiarato che la CSG, contrariamente ai prelievi per il finanziamento degli oneri generali dello Stato, è volta specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale in Francia, dato che il gettito confluisce nella «Caisse nationale des allocations familiales», nel «Fonds de solidarité vieillesse» e nei regimi obbligatori di assicurazione malattia. Secondo la Corte: «l’oggetto della CSG consiste dunque nel finanziare più particolarmente i settori riguardanti le prestazioni di vecchiaia, reversibilità, malattia e le prestazioni familiari, previste dall’art. 4 del regolamento n. 1408/71».
42. Secondo il governo francese, nella sentenza citata la Corte non si è pronunciata sulla questione se la CGS dovesse essere qualificata un’imposta oppure no (20). Essa ha solo dichiarato che la CSG ha un nesso diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale, elencati dall’art. 4 del regolamento n. 1408/71, tale da consentire di considerarla un prelievo che ricade nel divieto della doppia imposizione.
43. Come giustamente osservato dal governo francese, la Corte, nella sentenza Commissione/Francia, in sede di verifica dell’eventuale esistenza di una violazione dell’art. 13 del regolamento, non ha esaminato se il prelievo in questione debba essere considerato come «imposta» o come «contributo».
44. Sono del parere che la CSG non possa essere considerata come un premio o un contributo per l’assegno supplementare francese. Coloro su cui grava la CSG, infatti, non hanno diritto ad una prestazione previdenziale, in cambio del contributo, mentre tutti i cittadini francesi, che svolgano attività lavorative o meno, possono essere beneficiari delle prestazioni finanziate dalla CSG, inquadrate nello schema di solidarietà nazionale, ossia le prestazioni del Fonds de solidarité vieillesse, sulla sola base della loro residenza. Il pagamento della CSG non conferisce pertanto alcun diritto ad una controprestazione diretta ed identificabile in forma di assegni.
45. Ne consegue che l’assegno supplementare francese deve essere considerato come una prestazione speciale non avente carattere contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71.
46. Ad abundantiam passo ad esaminare la tesi della Commissione secondo cui il ricorrente può far derivare eventuali diritti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 95 ter del regolamento n. 1408/71 (21).
47. L’art. 95 ter, n. 9 stabilisce che l’applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere per effetto il diniego della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall’interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione anteriormente al 1º giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1º giugno 1992.
48. Dall’ordinanza di rinvio emerge che la domanda di assegno supplementare presentata dal ricorrente è stata respinta in quanto egli, al 1º giugno 1992, non soddisfaceva il requisito di età posto dagli allora applicabili artt. L 815‑2 e R 815‑2 del Code de la sécurité sociale (Codice di previdenza sociale). L’assegno supplementare viene attribuito a titolari di pensioni di vecchiaia che hanno raggiunto l’età di 65 anni, o di 60 anni in caso di inabilità al lavoro. Il ricorrente fruisce dal 1º novembre 1991 di una pensione di vecchiaia francese in via normale e non in qualità di inabile al lavoro e pertanto è applicabile il limite di età di 65 anni.
49. La Commissione ritiene che nel caso in esame dovrebbe essere applicato il limite di età di 60 anni e non quello di 65. Dai documenti processuali risulterebbe che il ricorrente è in possesso di un rapporto medico spagnolo che dichiara che egli è inabile al lavoro sin dal 1991, rapporto che non sarebbe stato riconosciuto dall’autorità giudiziaria nazionale come documento giuridicamente valido. Ove valesse il limite di età di 60 anni, il ricorrente può trarre un diritto dall’art. 95 ter, n. 9, del regolamento n. 1408/71, in quanto soddisfa le condizioni per l´erogazione della prestazione supplementare, ossia quella di aver compiuto i 60 anni prima del 1º giugno 1992.
50. Occorre innanzitutto ricordare la costante giurisprudenza secondo cui, nell´ambito della suddivisione di poteri tra il giudice nazionale e la Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, è il giudice nazionale, avendo lui solo una conoscenza diretta dei fatti della causa e degli argomenti avanzati dalle parti e dovendo pronunciarsi sulla controversia, ad essere in grado di giudicare la rilevanza delle questioni giuridiche sollevate nella causa pendente dinanzi a lui e di decidere se per la sua sentenza sia necessaria una decisione pregiudiziale. Ciononostante, se le questioni non sono state formulate correttamente o se esulano dall’ambito del compito ad essa affidato dall’art. 234, la Corte resta libera di ricavare dai dati forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che devono essere interpretati, avendo riguardo all’oggetto della controversia (22).
51. Pertanto, al fine di dare una risposta utile all’organo giurisdizionale che ha presentato una questione pregiudiziale, la Corte può prendere in considerazione disposizioni di diritto comunitario che non sono state citate dal giudice nazionale nella formulazione della sua questione. Per contro, spetta al giudice nazionale decidere se la regola comunitaria, come interpretata dalla Corte in forza dell’art. 234, trovi applicazione o meno al caso sottoposto al suo giudizio (23).
52. Come giustamente osservato dalla Commissione, il ricorrente può eventualmente trarre diritti dall’art. 95 ter del regolamento n. 1408/71, e dall’art. 51, n. 1, lett. b) e f), del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (24). Siffatta disposizione così recita:
«Quando un beneficiario, in particolare di:
(…)
b) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di inattitudine al lavoro,
(…)
f) prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superino un limite prescritto, dimori o risieda nel territtorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. L’istituzione debitrice conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta» .
53. Inoltre la Corte, nella sentenza Dafeki, ha dichiarato che: «nei procedimenti intesi a determinare i diritti alle prestazioni previdenziali di un lavoratore migrante cittadino comunitario, gli enti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e i giudici nazionali di uno Stato membro sono obbligati ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato» (25).
54. Da quanto precede consegue che un giudice nazionale è vincolato dai documenti predisposti dalle autorità competenti di altri Stati membri relativi all’inizio e alla durata dell’inabilità.
55. Spetta al giudice nazionale stabilire se l’art. 95 ter, n. 9, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’art. 51 del regolamento n. 574/72, trovi o meno applicazione nella fattispecie sottoposta al suo giudizio.
VII – Conclusione
56. Suggerisco pertanto di risolvere la questione pregiudiziale del giudice nazionale nei seguenti termini:
Le disposizioni dell’art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e dell’allegato II di siffatto regolamento devono essere interpretate nel senso che l’assegno supplementare previsto dal Code de la sécurité sociale (Codice della previdenza sociale), costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo, a norma dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento stesso.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – GU 1997, L 28, pag. 1.
3 – Regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 136, pag. 1).
4 – Aggiunto con regolamento n. 1247/92, citato alla nota 3.
5 – V. anche relazione d'udienza per la sentenza 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85, 380/85, 381/85 e 93/86, Giletti (Racc. pag. 955) e sentenza 12 luglio 1990, causa 236/88, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑3163).
6 – Contributo di solidarietà sociale a carico delle imprese.
7 – Ordinanza 2 marzo 1999, causa C‑422/98, Colonia Versicherung e a. (Racc. pag. I‑1279, punto 5).
8 – Citata alla nota 5, pag. 11.
9 – Sentenza 12 luglio 1990, causa C‑236/88, Commissione/Francia (Racc. pag. 3163, punto 6).
10 – La Corte si è fondata anche sulla sentenza Biason, vertente su un assegno integrativo versato ai titolari di una pensione di invalidità, che era stato revocato dopo che la ricorrente nella causa principale si era trasferita in un altro Stato membro. A giudizio della Corte gli Stati membri, sul fondamento dell’art. 10 del regolamento n. 1408/71, non possono subordinare il riconoscimento di determinate prestazioni (comprese le pensioni di vecchiaia e di invalidità) alla condizione che il beneficiario risieda nello Stato erogante. Sentenza 9 ottobre 1974, causa 24/74 (Racc. pag. 999).
11 – V. tra le altre sentenza 29 aprile 2004, causa C-160/02, Skalka, (Racc. pag. I‑5613, pag. 25).
12 – V. tra le altre sentenza Skalka, citata in precedenza, punto 28.
13 – Sentenza 4 novembre 1997, causa C‑20/96, Snares (Racc. pag. I‑6057).
14 – Sentenza 11 giugno 1998, causa C‑297/96, Partridge (Racc. pag. I‑3467).
15 – Sentenza 25 febbraio 1999, causa C‑90/97, Swaddling (Racc. pag. I‑1075).
16 – Sentenza Skalka (citata alla nota 12).
17 – Sentenza 31 maggio 2001, causa C‑43/99, Leclere e a. (Racc. pag. I‑4265).
18 – Sentenza 8 marzo 2001, causa C‑215/99, Jauch (Racc. pag. I‑1901).
19 – Sentenza 15 febbraio 2000, causa C‑169/98, Commissione/Francia, (Racc. pag. I‑1049).
20 – Sentenza C‑169/98, Commissione/Francia (citata, punto 32).
21 – Come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3095, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92, GU L 335, pag. 1.
22 – V. segnatamente sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board (Racc. pag. 2347, punti 25 e 26) e sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode (Racc. pag. I‑4861, punto 21).
23 – V. segnatamente sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier (Racc. pag. 1207, punto 9).
24 – GU L 74, pag. 1.
25 – Sentenza 2 dicembre 1997, causa C-336/94, Dafeki, (Racc. 1997, pag. I‑6761, punto 21).
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