CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
SHARPSTON
presentate il 14 dicembre 2006 1(1)
Causa C‑273/05 P
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
contro
Celltech R & D Ltd
1. L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l’«UAMI») ha proposto il presente ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Celltech R & D Ltd/UAMI (2), che ha annullato una decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso»). L’impugnazione riguarda in particolare la corretta interpretazione e applicazione delle nozioni di carattere distintivo e carattere descrittivo ai sensi, rispettivamente, dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento») (3).
Il regolamento
2. L’art. 7, n. 1, del regolamento elenca i cosiddetti impedimenti «assoluti» alla registrazione di un marchio. Gli impedimenti assoluti ostano automaticamente alla registrazione, a differenza degli impedimenti «relativi» (quale la somiglianza tra il marchio richiesto e un marchio esistente), che possono precludere o meno la registrazione, a seconda delle circostanze.
3. L’art. 7, n. 1, per quanto rileva nella fattispecie, così recita:
«Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
4. In prosieguo utilizzerò il termine «descrittivi» per i segni o le indicazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c).
5. Al fine di interpretare l’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento, occorre tenere conto anche della giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. b) e c), di identico tenore letterale, della direttiva sui marchi(4).
6. L’art. 73 del regolamento dispone che le decisioni dell’Ufficio «sono motivate».
Contesto della presente controversia
7. Nel giugno 2000, la Celltech R & D Ltd (in prosieguo: la «richiedente il marchio» o la «ricorrente») presentava una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo CELLTECH. La registrazione veniva richiesta in relazione a i) prodotti, composti e sostanze farmaceutici, veterinari e igienici, rientranti nella classe 5 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato; ii) apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, rientranti nella classe 10 del suddetto Accordo, e iii) servizi di ricerca e di sviluppo e servizi di consulenza, tutti riguardanti le scienze biologiche, mediche e chimiche, rientranti nella classe 42.
8. Nel giugno 2002, l’esaminatore dell’UAMI (in prosieguo: l’«esaminatore») respingeva la domanda di registrazione sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento. L’esaminatore rilevava che il segno in questione era costituito dalla combinazione, grammaticalmente corretta, dei due termini «cell» (cellula) e «tech» (abbreviazione di «tecnica» o di «tecnologia»). Di conseguenza, riteneva che il marchio richiesto non potesse essere utilizzato quale indicatore d’origine per i prodotti e i servizi relativamente ai quali si era presentata domanda di registrazione, dal momento che questi ultimi rientravano tutti nell’ambito della tecnologia cellulare.
9. Nel maggio 2003, la commissione di ricorso respingeva il ricorso della ricorrente. Essa riteneva che il termine CELLTECH fosse «idoneo ad essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti». Di conseguenza, il collegamento tra i prodotti e il marchio non era sufficientemente indiretto per conferire a quest’ultimo il grado minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto in forza dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. La commissione di ricorso rilevava altresì che, poiché l’art. 7, n. 1, lett. b), ostava alla registrazione, non occorreva esaminare se fosse applicabile anche l’art. 7, n. 1, lett. c).
10. La richiedente impugnava tale decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata») dinanzi al Tribunale di primo grado. Essa sollevava «un motivo unico, relativo a una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b)» (5).
La sentenza del Tribunale
11. Il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso.
12. Dato che i passaggi pertinenti della sentenza sono riprodotti interamente nei paragrafi seguenti, in questa fase dell’analisi mi limiterò a fornirne una sintesi.
13. In primo luogo, il Tribunale ha riassunto la giurisprudenza della Corte e dello stesso Tribunale relativa alla funzione essenziale del marchio e alla corretta interpretazione dei vari impedimenti alla registrazione elencati all’art. 7, n. 1, del regolamento (6). Esso ha rilevato, in particolare, che un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo art. 7, n. 1, (7).
14. Il Tribunale ha quindi riassunto i punti 10-12 della decisione impugnata e ha concluso che la commissione di ricorso aveva «ritenuto, in sostanza, che il segno CELLTECH non fosse distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto sarebbe percepito dal pubblico pertinente come un termine descrittivo del tipo di prodotti e di servizi in questione» (8). Esso ha quindi ritenuto che occorresse verificare se la commissione di ricorso avesse dimostrato che il segno denominativo di cui era stata chiesta la registrazione fosse descrittivo dei prodotti e servizi rivendicati. In caso affermativo, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere confermata, in forza della giurisprudenza (9) secondo la quale qualsiasi segno descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo. In caso contrario, si sarebbe dovuto accertare, in conformità della sentenza SAT.1 (10), se la commissione di ricorso avesse avanzato altri argomenti per concludere che il segno richiesto era privo di carattere distintivo (11).
15. Il Tribunale ha quindi esaminato se la commissione di ricorso avesse accertato che il marchio era descrittivo. Esso ha confermato la conclusione della commissione di ricorso (12) secondo cui il pubblico destinatario era composto non solo da specialisti del settore medico, aventi una conoscenza dei termini scientifici anglofoni nel loro ambito di attività, indipendentemente dalla loro lingua materna, ma altresì dal consumatore medio (13). Dopo avere riesaminato la decisione impugnata, il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non aveva dimostrato che il marchio era descrittivo dei prodotti e servizi in questione (14).
16. Il Tribunale ha poi esaminato se la commissione di ricorso avesse formulato altri argomenti atti a dimostrare che il segno denominativo di cui trattasi era privo di carattere distintivo. Esso ha concluso che la commissione di ricorso non aveva dimostrato che il marchio, complessivamente considerato, non avrebbe consentito al pubblico interessato di distinguere i prodotti e i servizi della ricorrente da quelli che avevano un’altra origine commerciale (15).
17. Il Tribunale ha quindi concluso che la commissione di ricorso non aveva dimostrato che il marchio non poteva essere registrato perché era descrittivo e perciò la sua registrazione era esclusa ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Dal momento che la commissione di ricorso non aveva illustrato altri motivi che fondassero il suo convincimento in merito al fatto che il marchio fosse, nondimeno, privo di carattere distintivo ai sensi della lett. b) della stessa disposizione, essa aveva erroneamente ritenuto che il marchio fosse escluso dalla registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b). Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata (16).
18. L’UAMI ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale sulla base di cinque motivi, affermando che la sentenza «ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b) e c) (…) ed è viziata da difetto di motivazione».
Sulla ricevibilità dell’impuganzione
19. La richiedente il marchio afferma che l’impugnazione è irricevibile nella parte riguardante l’art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento. Essa sostiene che la commissione di ricorso non si è basata su tale disposizione, bensì ha respinto la domanda relativa al marchio CELLTECH esclusivamente sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b). Inoltre, l’UAMI non avrebbe fatto valere dinanzi al Tribunale che il marchio era escluso dalla registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c); ha anzi dichiarato che CELLTECH «non ha quindi carattere distintivo in relazione ai beni e servizi e, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), non può essere registrato» (17). Per contro, quasi tutti i ricorsi d’impugnazione proposti dall’UAMI dinanzi alla Corte di giustizia si incentrano sull’art. 7, n. 1, lett. c).
20. All’udienza, il difensore della ricorrente ha sviluppato tale argomento. Egli si è richiamato alla giurisprudenza della Corte secondo cui ciascun impedimento alla registrazione elencato all’art. 7, n. 1, è indipendente dagli altri ed esige un esame separato (18), sussiste un’evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dei motivi enunciati ai punti b)‑d) dell’art. 7 (19) e un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), è, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) (20). L’esigenza di mantenere nettamente distinto l’art. 7, n. 1, lett. b), dall’art. 7, n.1, lett. c), è stata esaminata in modo più approfondito nella sentenza BioID (21), in cui la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale in quanto esso non aveva tenuto in debito conto la distinzione tra le due disposizioni citate.
21. Il difensore della ricorrente ha sottolineato che la decisione nella presente controversia è stata adottata dal Tribunale il 14 aprile 2005, mentre la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa BioID in data 15 settembre 2005. Egli ha asserito che «indubbiamente, se la presente impugnazione fosse stata presentata oggi dinanzi al [Tribunale], [quest’ultimo] avrebbe incentrato la sua analisi sull’art. 7, n. 1, lett. b), e non si sarebbe dilungato sull’art. 7, n. 1, lett. c); avrebbe anzi affermato: “esaminiamo l’obiezione fondata sull’art. 7, n. 1, lett. b), sulla base del fatto che il marchio non è contestabile in forza dell’art. 7, n. 1, lett. c)”».
22. Tale affermazione e, più in generale, l’argomento secondo cui l’impugnazione è irricevibile non mi convincono.
23. Sono dell’opinione che, nella sentenza BioID, la Corte abbia semplicemente applicato i principi che aveva stabilito esattamente un anno prima nella sentenza SAT.1 (22). In entrambi i casi, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale in quanto esso aveva interpretato l’art. 7, n. 1, lett. b), utilizzando un criterio (quello secondo cui non possono essere registrati i marchi idonei ad essere comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati) pertinente nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c) (23). Pertanto, ritengo che le date in cui sono state pronunciate le sentenze, rispettivamente, dalla Corte nella causa BioID e dal Tribunale nel presente procedimento siano irrilevanti.
24. Più in particolare, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nella causa BioID in quanto esso aveva fondato la conclusione secondo cui il marchio richiesto rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), principalmente sul fatto che tale marchio probabilmente sarebbe stato utilizzato comunemente nel commercio. La Corte ha dichiarato che tale criterio, pur pertinente nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c), non rappresentava quello sotto il cui profilo dev’essere interpretato l’art. 7, n. 1, lett. b) (24). Nella presente causa, invece, la commissione di ricorso non si è fondata sul criterio del probabile uso comune nel commercio.
25. Ciò che rileva, a mio parere, è soprattutto il fatto che la sentenza della Corte nella causa SAT.1 è stata pronunciata dopo la decisione impugnata ma prima della sentenza del Tribunale nel presente procedimento. Il Tribunale ha esaminato la decisione impugnata alla luce della sentenza della Corte nella causa SAT.1. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’UAMI, qualora stabilisca che un marchio che non è in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. c) (in quanto non è meramente descrittivo) è, nondimeno, privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), deve illustrare i motivi di tale decisione (25).
26. Applicando quanto dichiarato dalla Corte, il Tribunale ha ritenuto nel presente procedimento che la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, avesse concluso in sostanza che il segno CELLTECH non aveva carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), in quanto sarebbe stato percepito dal pubblico interessato come descrittivo dei prodotti e servizi in questione (26). Il Tribunale ha quindi considerato che era opportuno esaminare anzitutto se la commissione di ricorso avesse dimostrato che il segno era descrittivo di tali prodotti e servizi (27).
27. La decisione impugnata si fonda sulla conclusione della commissione di ricorso secondo cui il consumatore interessato avrebbe considerato il marchio, in primo luogo e soprattutto, come indicazione del tipo di prodotti e servizi cui il marchio si riferisce (ossia come meramente descrittivo) (28). La commissione di ricorso ha quindi concluso che la registrazione era preclusa dall’art. 7, n. 1, lett. b). Essa avrebbe anche potuto – e forse, preferibilmente, dovuto – concludere che la registrazione era preclusa dall’art. 7, n. 1, lett. c) (29). Può anche darsi, come sembra aver ammesso in udienza il difensore della ricorrente, che in tali circostanze il Tribunale avrebbe dovuto astenersi dal prendere in considerazione l’art. 7, n. 1, lett. c). Tuttavia, sia la commissione di ricorso che l’esaminatore si sono soffermati unicamente sul carattere descrittivo. Alla luce della giurisprudenza secondo cui un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), è, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione ai medesimi prodotti e servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) (30), il fatto che il Tribunale abbia incentrato l’analisi sull’art. 7, n. 1, lett. c), non sembra né illogico né inappropriato. Quand’anche si ritenesse che il Tribunale non avrebbe dovuto procedere in tal modo, ciò rimetterebbe in discussione in primo luogo la correttezza della sentenza di tale giudice – ciò che si può presumere non sia intenzione della ricorrente –, piuttosto che la ricevibilità della relativa impugnazione.
28. Il Tribunale ha effettivamente dedicato i punti 27‑40 della sua sentenza all’analisi delle conclusioni della commissione di ricorso in merito alla questione se il segno CELLTECH fosse descrittivo. Al punto 41 esso ha concluso che «la commissione di ricorso non [ha] dimostrato che il segno denominativo CELLTECH era descrittivo dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione è stata richiesta». Il Tribunale ha invece dedicato solo due punti (43 e 44) all’analisi della questione «se la commissione di ricorso nella decisione impugnata abbia formulato altri argomenti atti ad attestare che il segno denominativo di cui trattasi era privo di carattere distintivo» [art. 7, n. 1, lett. b)] (31). Infine, il punto 45 della sentenza enuncia la conclusione generale del Tribunale secondo cui «la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio richiesto rientrava nell’ambito di applicazione dell’impedimento alla registrazione enunciato dall’art. 7, n. 1, lett. c)».
29. Ritengo quindi che sarebbe incongruo dichiarare irricevibile l’impugnazione perché si incentra sulla questione se sia corretta l’analisi del Tribunale relativa al carattere descrittivo. Ciò, di fatto, priverebbe l’UAMI della possibilità di impugnare la sentenza proprio per i motivi su cui essa è fondata.
30. Pertanto, ritengo che l’impugnazione sia ricevibile.
I motivi d’impugnazione
31. L’UAMI deduce cinque motivi specifici d’impugnazione. Ritengo utile esaminarli rispettando l’ordine dei punti della sentenza cui si riferiscono.
Punti 35‑37 della sentenza del Tribunale: primo e (parte del) secondo motivo d’impugnazione
32. Il primo motivo d’impugnazione riguarda i punti 36 e 37 della sentenza del Tribunale, mentre il secondo motivo riguarda in parte il punto 35. È evidente che i punti 35-37 costituiscono congiuntamente una serie autonoma di considerazioni. Sembra artificioso separarli. Pertanto, esaminerò il primo e il secondo motivo (32) congiuntamente.
33. Poiché i punti 35‑37 costituiscono il proseguimento dei punti 32‑34, e il punto 34 rinvia al punto 12 della decisione impugnata, è opportuno iniziare da tale punto della motivazione della commissione di ricorso:
«Secondo questa commissione, la combinazione “CELLTECH” sarà percepita dal consumatore di riferimento, immediatamente e senza ambiguità, come intesa a designare attività rientranti nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti. Di conseguenza, questa commissione ritiene che il collegamento tra i prodotti e il marchio non sia sufficientemente indiretto per conferire a quest’ultimo il grado minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto in forza dell’art. 7, n. 1, lett. b) [del regolamento]».
34. I punti 32‑37 della sentenza del Tribunale sono del seguente tenore:
«32 (…) il segno denominativo CELLTECH è composto da due sostantivi ricavati dalla lingua inglese, il secondo dei quali è riportato in forma abbreviata. Per quanto riguarda l’elemento “cell”, è pacifico che si riferisce, nel settore della biologia, alla più piccola unità di un organismo in grado di funzionare in modo autonomo. Parimenti, l’elemento “tech” costituisce l’usuale abbreviazione della parola “technology” (tecnologia) e non si discosta quindi, in quanto abbreviazione, dalle regole lessicali della lingua inglese (v., in tal senso, sentenza SAT.1, punto 31).
33 Pertanto, si deve ritenere che almeno un significato del segno denominativo CELLTECH sia «cell technology» (tecnologia cellulare).
34 Per quanto attiene alla natura del rapporto esistente tra il segno denominativo CELLTECH e i prodotti e servizi in questione, al punto 12 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha affermato che detto termine designava attività rientranti nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti.
35 Si deve quindi verificare se la commissione di ricorso abbia dimostrato che il segno denominativo CELLTECH, inteso come “cell technology”, era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione, rientranti nel settore farmaceutico.
36 A tale riguardo si deve osservare che né la commissione di ricorso né l’UAMI hanno illustrato il significato scientifico della tecnologia cellulare. Infatti, l’UAMI si è limitat[o] a fornire in allegato al suo controricorso un estratto del Collins English Dictionary che riporta le definizioni dei termini “cell” e “tech”.
37 Orbene, né la commissione di ricorso né l’UAMI hanno spiegato come tali termini fornirebbero un’informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero».
Sul secondo motivo d’impugnazione (punto 35)
35. Con il secondo motivo d’impugnazione, l’UAMI fa valere che, nell’esaminare se il termine CELLTECH fosse composto esclusivamente da segni o indicazioni che potevano servire a designare caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, il Tribunale ha errato nel non tenere conto del significato dei singoli vocaboli «cell» e «tech». Esso ha invece incentrato l’analisi esclusivamente sul significato del segno CELLTECH o dell’espressione «cell technology». Così facendo, esso avrebbe erroneamente ignorato il principio secondo cui una semplice combinazione di elementi, ciascuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, senza insolite modifiche della sintassi o del significato, rimane descrittivo di tali caratteristiche ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.
36. Il marchio CELLTECH è composto da un termine descrittivo («cell») e da una normale abbreviazione di un altro termine descrittivo («tech»).
37. È evidente che perché un marchio costituito da un neologismo risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento [che è identico all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva] (33), non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo venga constatato per ciascuno di tali elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo stesso (34).
38. È vero che, di regola, la semplice combinazione di elementi, ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi, resta di per sé descrittiva delle dette caratteristiche ai sensi delle disposizioni citate, quand’anche formi un neologismo. Il semplice fatto di accostare elementi siffatti senza apportarvi alcuna modifica insolita, segnatamente di ordine sintattico o semantico, non può che dar vita ad un marchio composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire in commercio a designare caratteristiche dei detti prodotti o servizi (35).
39. Tuttavia, la Corte ha precisato che se tale combinazione crea un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione dei detti elementi, ovvero se esiste uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il risultato può non essere descrittivo ai sensi della normativa (36).
40. Pertanto, è evidente che è decisiva l’impressione complessiva suscitata dal marchio. Ciò non è sorprendente. Come ha dichiarato la Corte nella sua prima sentenza relativa alla direttiva sui marchi [pronunciata nell’ambito della valutazione del «rischio di confusione» tra marchi simili ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), ma ugualmente ritenuta (37) di applicazione generale], «il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi» (38).
41. Concordo pertanto con la richiedente il marchio che il Tribunale non ha commesso alcun errore nell’esaminare se il marchio CELLTECH fosse descrittivo nel suo complesso.
42. Pertanto, respingerei il secondo motivo d’impugnazione nella parte relativa al punto 35 della sentenza del Tribunale.
Sul primo motivo d’impugnazione: punti 36 e 37
43. Con il primo motivo d’impugnazione, l’UAMI afferma che il Tribunale, nonostante abbia ammesso «che almeno un significato del segno denominativo CELLTECH è “cell technology” (tecnologia cellulare)» (39), ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la commissione di ricorso, per rifiutare la registrazione del segno CELLTECH in quanto descrittivo, avrebbe dovuto illustrare «il significato scientifico della tecnologia cellulare» (punto 36) e in particolare fornire «un’informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero» (punto 37).
44. L’UAMI ammette che, per giustificare il rifiuto di registrazione sulla base dell’art. 7, n. 1, lett. c), esso deve fornire una motivazione sufficiente, che vada al di là della mera affermazione che un termine è descrittivo. Tuttavia, esso ritiene di non dover fornire una spiegazione scientifica.
45. La richiedente il marchio afferma che è logico pretendere che la commissione di ricorso spieghi il significato di «tecnologia cellulare» prima di escludere il marchio richiesto in quanto descrittivo. Se un termine è ritenuto descrittivo, si deve fornire una spiegazione di ciò che esso descrive. La ricorrente ammette che l’UAMI non è tenuto a fornire spiegazioni sul significato in ogni singola fattispecie. Tuttavia, se una locuzione è ritenuta descrittiva [il che ne impedirebbe la registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c)] e non è una descrizione usuale, dev’essere fornita la prova del modo in cui viene utilizzata in senso descrittivo.
46. A mio parere, è evidente che il Tribunale, al punto 37 della sentenza, ha espresso una valutazione sul punto 12 della decisione impugnata.
47. Per stabilire se il Tribunale abbia sbagliato nel criticare la commissione di ricorso e l’UAMI per non avere illustrato «il significato scientifico della tecnologia cellulare» o per non avere spiegato «come tali termini fornirebbero un’informazione in merito [al] modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero», occorre esaminare la portata dell’obbligo di un’autorità competente in materia di marchi di motivare il rigetto di una domanda di registrazione.
48. L’art. 73 del regolamento dispone che le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. La Corte ha dichiarato che tale obbligo ha la stessa portata dell’art. 253 CE. Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione di un atto non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per stabilire se essa soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui essa si inserisce ed il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (40).
49. In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato che l’UAMI è tenuto a fornire «una motivazione completa e precisa» della decisione con cui rifiuta la registrazione di un marchio (41). Il Tribunale ha ammesso che una siffatta motivazione può nondimeno essere succinta, purché consenta al ricorrente di conoscere le ragioni del rigetto della sua domanda di registrazione e di esperire utilmente un ricorso contro la decisione (42).
50. Tale esigenza trova riscontro nella giurisprudenza della Corte secondo cui deve sussistere un diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi decisione con cui un’autorità nazionale competente in materia di marchi neghi un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario. Dal momento che un sindacato giurisdizionale effettivo deve poter riguardare la legittimità della motivazione della decisione impugnata, un ufficio marchi nazionale è tenuto a enunciare i motivi della decisione con cui nega la registrazione di un marchio. Secondo consolidata giurisprudenza, applicata dalla Corte anche nell’ambito dei marchi d’impresa, la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (43).
51. Qualora un marchio denominativo proposto non sia costituito unicamente da una descrizione inequivocabile delle sue caratteristiche, secondo la definizione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, e quindi non sia palesemente descrittivo, è evidente che la semplice dichiarazione dell’UAMI secondo cui il marchio è descrittivo non soddisfa il suddetto requisito. Infatti, nella sentenza SAT.1, la Corte ha annullato una decisione dell’UAMI in quanto, tra l’altro, quest’ultimo si era «limitato a indicare nella decisione impugnata che gli elementi “SAT” e “2” erano descrittivi (…) senza indicare per quale motivo il sintagma “SAT.2”, complessivamente considerato, non sarebbe idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese» (44).
52. Ritengo che l’UAMI, per adempiere l’obbligo di motivazione allorché rifiuta la registrazione di un marchio, debba illustrare succintamente il modo in cui interpreta il termine di cui si chiede la registrazione. Nel presente procedimento, il Tribunale ha imposto all’UAMI un obbligo notevolmente più restrittivo, richiedendo che la commissione di ricorso, per rifiutare la registrazione del marchio CELLTECH in quanto descrittivo, illustri «il significato scientifico della tecnologia cellulare» (punto 36) e spieghi in particolare «come tali termini [“cell” e “tech”] fornirebbero un’informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero» (punto 37).
53. Ritengo quindi che il primo motivo d’impugnazione dell’UAMI sia fondato.
Punto 39 della sentenza del Tribunale: terzo motivo d’impugnazione
54. Il terzo motivo d’impugnazione riguarda il punto 39 della sentenza del Tribunale, che è opportuno leggere congiuntamente al punto 38:
«38 È pur vero che i prodotti e i servizi previsti dalla domanda di registrazione sono in linea generale prodotti e servizi farmaceutici e, pertanto, presentano un collegamento con i corpi costituiti da cellule. Tuttavia, la commissione di ricorso non ha fornito la prova del fatto che il pubblico pertinente stabilirà immediatamente e senza altra riflessione un rapporto concreto e diretto tra i servizi farmaceutici rivendicati e il significato del segno denominativo CELLTECH [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T‑359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II‑1645, punto 35].
39 Inoltre, anche qualora tali prodotti e servizi potessero essere utilizzati in un contesto funzionale che implica la tecnologia cellulare, ciò non basterebbe per concludere che il segno denominativo CELLTECH possa servire per designare la loro destinazione. Infatti, tale utilizzo ne costituirebbe, tutt’al più, uno dei molteplici campi di applicazione, ma non una funzione tecnica (sentenza [20 marzo 2002, causa T‑356/00, DaimlerChrysler/UAMI] CARCARD, Racc. pag. II‑1963,] punto 40)».
55. L’UAMI afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la constatazione del carattere descrittivo o della sua mancanza presuppone una descrizione della «destinazione» dei prodotti e servizi. Benché abbia ammesso che la «tecnologia cellulare» è un «campo di applicazione» dei prodotti e servizi in questione, il Tribunale ha dichiarato erroneamente che la descrizione di tale «campo di applicazione» sarebbe insufficiente a dimostrare che il segno CELLTECH sia descrittivo e quindi privo di carattere distintivo.
56. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato che l’utilizzo di beni e servizi in relazione alla «tecnologia cellulare» non era la conseguenza della loro funzione intrinseca, ma solo un possibile settore di impiego o «campo di applicazione» tra molti altri. Il Tribunale ha considerato che tale «campo di applicazione» non rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c). Esso ha infatti distinto alcune caratteristiche, quali la «destinazione» o la «funzione tecnica», la cui descrizione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), da altre caratteristiche, quali i «campi di applicazione», la cui descrizione non giustifica l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c).
57. La richiedente il marchio afferma che il Tribunale intendeva semplicemente dire che la commissione di ricorso non aveva dimostrato che il sintagma CELLTECH, anche inteso con il significato di tecnologia cellulare, sarebbe stato immediatamente percepito, senza ambiguità, come indicazione delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione.
58. Ritengo che vari elementi confermino un’interpretazione estensiva delle caratteristiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), la cui presenza (da sola) induce a constatare il carattere descrittivo e a negare automaticamente la registrazione.
59. In primo luogo, la formulazione stessa della disposizione è chiaramente ampia piuttosto che restrittiva, infatti esclude la registrazione di «marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». La formula «che possono servire» (45), la lunga elencazione delle caratteristiche, la maggior parte delle quali sono nozioni generiche, piuttosto che specifiche, e l’espressione «residuale» «altre caratteristiche» confermano tutte tale interpretazione.
60. In secondo luogo, secondo costante giurisprudenza, l’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, e quindi, per estensione, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (46), persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all’interno di marchi complessi o grafici. Tali disposizioni ostano quindi a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (47). L’interesse generale sotteso a tali disposizioni implica che tutti i marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possano servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio ai sensi delle dette disposizioni siano liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione (48). Dall’interpretazione alla luce dell’interesse pubblico deve indubbiamente discendere che i possibili usi «in un contesto funzionale», o un «campo di applicazione» dei prodotti e servizi in questione devono essere considerati, di per sé, quali segni o indicazioni.
61. La Corte ha sempre attribuito notevole importanza al suddetto interesse generale e ha quindi interpretato estensivamente l’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva. Così, essa ha recentemente dichiarato che l’interesse generale sotteso a tale disposizione implica che tutti i segni o le indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione siano lasciati liberamente a disposizione di tutte le imprese affinché possano utilizzarli per descrivere le stesse caratteristiche dei loro propri prodotti. Non è necessario che i segni o le indicazioni che costituiscono il marchio siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per descrivere prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero le caratteristiche dei medesimi; è sufficiente che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. È altresì indifferente che le caratteristiche dei prodotti o servizi che possono essere descritte siano essenziali o accessorie sul piano commerciale. Non viene formulata alcuna distinzione in base alle caratteristiche che i segni o le indicazioni che compongono il marchio possono designare. Semmai, alla luce dell’interesse generale sotteso all’art. 3, n. 1, lett. c), qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano commerciale (49).
62. Le suesposte considerazioni confermano tutte, a mio parere, un’interpretazione estensiva delle «caratteristiche» rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento o dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.
63. A sostegno della tesi secondo cui un «campo di applicazione» di un prodotto o servizio non costituisce una siffatta «caratteristica», al punto 39 della sentenza nel presente procedimento il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD) (50), in cui ha dichiarato quanto segue:
«Per quanto riguarda (…) i prodotti che rientrano nelle categorie denominate “apparecchi per l’elaborazione di dati stazionari e mobili; programmi per l’elaborazione di dati e/o di testi e/o di immagini, memorizzati su supporti per dati”, appartenenti alla classe 9, non sembra che il vocabolo CARCARD possa servire per designarne una qualità. Inoltre, anche qualora tali prodotti potessero essere utilizzati in un contesto funzionale che implica a sua volta una carta relativa ad un veicolo, ciò non basterebbe per concludere che il vocabolo CARCARD possa servire per designare la destinazione dei prodotti summenzionati. Infatti, tale utilizzo ne costituirebbe, tutt’al più, uno dei molteplici campi di applicazione, ma non una funzione tecnica».
64. Non mi convince la tesi, apparentemente fondata su tale sentenza, secondo cui un campo di applicazione dei prodotti cui si riferisce il marchio richiesto non costituirebbe una caratteristica di tali prodotti ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c). È interessante notare che lo stesso Tribunale ha tentato di discostarsi dal punto sopra citato nell’unica causa successiva che lo cita (51).
65. Per i suddetti motivi ritengo che, nella fattispecie, il Tribunale abbia errato nel mantenere distinte alcune caratteristiche, quali la «destinazione» o la «funzione tecnica», la cui descrizione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), da altre caratteristiche, quali i «campi di applicazione», la cui descrizione non giustifica l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c). Ritengo quindi che occorra accogliere il terzo motivo d’impugnazione.
Punto 40 della sentenza del Tribunale: quarto e quinto motivo d’impugnazione
66. Il quarto e il quinto motivo d’impugnazione riguardano il punto 40 della sentenza del Tribunale:
«Dalle considerazioni di cui sopra risulta che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il termine “celltech”, anche inteso con il significato di tecnologia cellulare, possa essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti. Essa non ha nemmeno provato che il pubblico interessato lo concepirà esclusivamente quale indicazione del tipo di prodotti e di servizi che il segno designa».
Sul quarto motivo d’impugnazione
67. Ritengo che il quarto motivo d’impugnazione sia particolarmente vago. L’UAMI asserisce, con una serie di affermazioni eterogenee, che il Tribunale i) ha erroneamente considerato che la descrizione di un processo di produzione o distribuzione dei prodotti e servizi in questione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento; ii) ha violato la suddetta disposizione respingendo l’argomento secondo cui «tecnologia cellulare» descrive il processo scientifico di produzione dei prodotti o distribuzione dei servizi in questione; iii) non ha esaminato se, come aveva dichiarato la commissione di ricorso, «CELLTECH» o «cell technology» verrebbero percepiti come termini diretti a «designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale (…) derivanti» da tali attività (52); iv) non ha verificato se «CELLTECH» o «cell technology» descrivessero in modo sufficientemente preciso e diretto il processo di produzione o distribuzione dei prodotti e servizi in questione; e v) ha negato erroneamente che l’indicazione di un metodo scientifico per ottenere i prodotti e servizi in questione sia «descrittiva» ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c).
68. Mi sembra tuttavia che il Tribunale, al punto 40 della sentenza, non abbia fatto nulla di tutto questo. Esso ha semplicemente concluso che la commissione di ricorso non ha dimostrato che CELLTECH «possa essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti». Ho qualche riserva su questo riesame del Tribunale di ciò che in sostanza costituisce una constatazione di fatto della commissione di ricorso (53). Tuttavia, non vedo come la suddetta conclusione del Tribunale possa essere contestata sulla base dei motivi dedotti dall’UAMI.
69. Pertanto, ritengo che il quarto motivo d’impugnazione debba essere respinto in quanto infondato.
Sul quinto motivo d’impugnazione
70. L’UAMI afferma, con il quinto motivo d’impugnazione, che la sentenza è viziata in quanto non adduce alcuna motivazione che possa consentire allo stesso UAMI e ai terzi di comprendere i motivi per cui «CELLTECH» o «cell technology» non descriverebbero la caratteristica consistente nel metodo scientifico per ottenere i prodotti e servizi in questione.
71. Il punto 40 della sentenza è formulato come conclusione del ragionamento del Tribunale (introdotta con l’espressione «[d]alle considerazioni di cui sopra», che evidentemente include i punti 36-39). Esso enuncia che «la commissione di ricorso non ha dimostrato che il termine “celltech” (…) possa essere percepito, immediatamente e senza ambiguità (…)» ecc. Ritengo che tale affermazione si riferisca alla valutazione della commissione di ricorso. Come ho detto, non sono convinto che il Tribunale sia competente ad interferire con questa valutazione. Tale questione, tuttavia, non è stata sollevata. In ogni caso, come afferma la richiedente il marchio, risulta che il Tribunale abbia effettivamente fornito una motivazione (ai punti 36-39) in cui ha spiegato la conclusione cui è pervenuto al punto 40. Pertanto, ritengo che il quinto motivo d’impugnazione vada respinto in quanto infondato.
Punto 43 della sentenza del Tribunale: (parte del) secondo motivo d’impugnazione
72. La seconda parte del secondo motivo d’impugnazione riguarda il punto 43 della sentenza del Tribunale, che va letto nel seguente contesto:
«41 Si deve pertanto (54) ritenere che la commissione di ricorso non abbia dimostrato che il segno denominativo CELLTECH era descrittivo dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione è stata richiesta.
42 Occorre quindi esaminare se la commissione di ricorso nella decisione impugnata abbia formulato altri argomenti atti ad attestare che il segno denominativo di cui trattasi era privo di carattere distintivo.
43 A tale proposito si deve rammentare che, per quanto riguarda un marchio composto di parole è possibile verificare, in parte, un eventuale carattere distintivo di ciascuno dei suoi termini o dei suoi elementi, presi separatamente, ma il suddetto carattere deve, comunque, dipendere da un esame dell’insieme che questi costituiscono. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza SAT.1, punto 28)».
73. L’UAMI afferma che il punto 43 e il riferimento ivi contenuto alla sentenza SAT.1 (55) sono errati. Esso sostiene che ciò che ha dichiarato la Corte in quella sentenza, e su cui si basa il Tribunale, riguarda la sovrapposizione tra un elemento descrittivo e un elemento privo di carattere distintivo, in modo tale che la loro combinazione non risultava descrittiva di per sé dei prodotti e servizi in questione. Tale affermazione, pertanto, non sarebbe pertinente nel presente procedimento, che riguarda la combinazione di due elementi descrittivi.
74. Ritengo che la sentenza SAT.1 fornisca effettivamente un argomento a sostegno dell’affermazione in difesa della quale viene citata. Tuttavia, è evidente che, al punto 43, il Tribunale (56) esamina se, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso avesse avanzato altri argomenti atti a dimostrare che il segno denominativo in questione era privo di carattere distintivo. Il Tribunale aveva già concluso la sua analisi relativa al carattere descrittivo del marchio (57). In tale contesto, pertanto, il riferimento alla sentenza SAT.1 era chiaramente appropriato.
75. Ritengo quindi che il secondo motivo d’impugnazione debba essere respinto in quanto infondato nella parte relativa al punto 43 della sentenza del Tribunale.
Conclusione sull’impugnazione
76. Per i motivi sopra indicati, concludo che occorre annullare la sentenza del Tribunale. In primo luogo, dichiarando che la commissione di ricorso, per rifiutare la registrazione del marchio CELLTECH in quanto descrittivo, avrebbe dovuto illustrare «il significato scientifico della tecnologia cellulare» (punto 36 della sentenza) e in particolare spiegare «come tali termini fornirebbero un’informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero» (punto 37 della sentenza), il Tribunale ha imposto un obbligo più restrittivo di quello che discende dall’art. 73 del regolamento. In secondo luogo, dichiarando (al punto 39 della sentenza) che la descrizione di un «campo di applicazione» di prodotti o servizi non equivaleva alla descrizione di una «caratteristica» di tali prodotti e servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, il Tribunale ha interpretato erroneamente tale disposizione.
Sul merito dell’azione in primo grado
77. L’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia prevede che la Corte, quando la decisione del Tribunale viene annullata, possa statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Nella fattispecie sussiste tale condizione.
78. La richiedente il marchio, nel ricorso contro la decisione impugnata, afferma che l’analisi della commissione di ricorso relativa alle condizioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, concernenti il carattere distintivo, era inesatta e che la decisione impugnata andrebbe quindi annullata nella sua interezza o, in subordine, parzialmente (58).
79. Il principale argomento della ricorrente è che la commissione di ricorso non ha valutato correttamente il marchio come un tutt’uno.
80. Nei punti pertinenti della decisione impugnata, la commissione di ricorso, dopo avere osservato che un marchio va esaminato nella sua interezza, ha dichiarato che la combinazione del vocabolo inglese «cell» e dell’abbreviazione inglese «tech», ciascuno dei quali è di per sé privo di carattere distintivo, non era nient’altro che la somma delle sue parti, dato che dalla loro unione non risultava alcun elemento distintivo (59).
81. Ritengo che tale affermazione rispecchi correttamente la giurisprudenza della Corte. È evidente che, se pure il carattere distintivo dei singoli elementi di un marchio composto può essere preso in considerazione per valutare il carattere distintivo del marchio nella sua interezza, tale valutazione deve comunque basarsi sulla percezione complessiva di tale segno da parte del pubblico (60).
82. Nella sentenza BioID, la Corte ha accolto il ragionamento del Tribunale secondo cui, poiché non risulta che vi siano indizi concreti, quale, in particolare, il modo in cui i vari elementi sono combinati, che indichino che il marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenta più della somma degli elementi da cui è composto, tale marchio è privo di carattere distintivo (61). Parimenti, nella sentenza SAT.1, la Corte ha suggerito che alcuni dati quali un elemento di fantasia sarebbero rilevanti al fine di valutare se un marchio composto da elementi privi di carattere distintivo possegga di per sé tale carattere (62), confermando così la tesi secondo cui occorre qualcosa in più per trasformare la combinazione di due elementi privi di carattere distintivo in un insieme dotato di tale carattere.
83. Questo criterio, inoltre, è in linea con la giurisprudenza relativa all’esame del carattere descrittivo di un marchio denominativo composto soltanto di elementi non descrittivi, che possono essere considerati equivalenti (63). La Corte ha dichiarato che un marchio del genere può non essere descrittivo, purché crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione dei detti elementi. Deve esistere uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il che presuppone che, a motivo del carattere insolito della combinazione rispetto ai prodotti o servizi, il marchio crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono (64).
84. Nel presente procedimento, la commissione di ricorso, dopo avere constatato che l’elenco di prodotti e servizi menzionati nella domanda comprendeva prodotti destinati a consumatori specialisti e non specialisti (65), ha dichiarato che «secondo questa commissione, la combinazione “CELLTECH” sarebbe percepita dal consumatore di riferimento, immediatamente e senza ambiguità, come termine descrittivo di attività rientranti nel settore della tecnologia cellulare nonché di prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti» (66).
85. La Corte ha recentemente dichiarato che «la valutazione concreta dell’impatto di un marchio sul consumatore, chiaramente definita rispetto ai prodotti e ai servizi per i quali si è richiesta la registrazione del segno, costituisce una constatazione di fatto» (67). Benché tale dichiarazione sia stata formulata nell’ambito della competenza della Corte a riesaminare constatazioni di fatto del Tribunale, essa conferma, a mio parere, che un giudice di appello non deve interferire con tale constatazione della commissione di ricorso (che si pronuncia già a sua volta su un ricorso contro la decisione di un esaminatore dell’UAMI (68)), senza validi motivi.
86. Tale approccio trova conferma anche nella lettera dell’art. 63, n. 2, del regolamento, secondo cui avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione[,] o per sviamento di potere». Ritengo che questa formulazione indichi chiaramente che la competenza del Tribunale ai fini del riesame di tali decisioni è limitata ai soli motivi di diritto. Ne conseguirebbe che il controllo, da parte del Tribunale, relativamente a una decisione della commissione di ricorso dell’UAMI «non va al di là della verifica della sua legittimità e non ha quindi come oggetto un riesame delle circostanze di fatto che sono state valutate dagli organi dell’UAMI» (69). Riconosco, tuttavia, che tale dichiarazione non rappresenta la prassi consolidata del Tribunale in materia di impugnazioni contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI.
87. Ritengo che, nel presente procedimento, la dichiarazione della commissione di ricorso secondo cui CELLTECH verrebbe percepito dal consumatore di riferimento come un termine che descrive attività inerenti al settore della tecnologia cellulare è una constatazione di fatto che non può essere contestata nell’ambito di un ricorso contro la decisione impugnata. Più in generale, dalla decisione mi pare evidente che la commissione di ricorso non ha omesso di valutare il marchio nel suo complesso. Va quindi respinto l’argomento principale dedotto dalla richiedente il marchio nel ricorso contro la decisione impugnata.
88. Tuttavia, la percezione del marchio da parte del consumatore di riferimento è solo uno dei criteri per stabilire se un marchio abbia carattere distintivo. Il carattere distintivo va valutato anche con riferimento ai prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (70). Tale è l’oggetto dell’argomento dedotto in subordine dalla richiedente il marchio nel ricorso contro la decisione impugnata. La ricorrente afferma che la commissione di ricorso non ha esaminato se il marchio CELLTECH avesse carattere distintivo con specifico riferimento ai prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione. Essa osserva che tali prodotti comprendono «prodotti, composti e sostanze farmaceutici, veterinari e igienici» e «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari». La ricorrente considera che, anche singolarmente, i vocaboli «cell» e «tech» non sono o non sarebbero normalmente utilizzati per descrivere tali prodotti, e afferma che la commissione di ricorso non ha tenuto conto di tale elemento.
89. Mi sembra che questo argomento abbia un certo peso.
90. Poiché la registrazione di un marchio è richiesta sempre in relazione a prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione, il problema di stabilire se il marchio rientri o meno nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione deve essere valutato in concreto con riferimento a tali prodotti o servizi (71). Tale valutazione deve essere approfondita e completa (72). Qualora la registrazione venga richiesta per un intero gruppo di prodotti o servizi, a mio parere non occorre che la decisione con cui essa viene negata in ragione di un impedimento assoluto alla registrazione debba esprimere le conclusioni separatamente per ciascuno dei prodotti e servizi. Tuttavia, qualora la registrazione venga negata per un intero gruppo o un’intera categoria di prodotti o servizi in ragione di un tale impedimento, la decisione deve spiegare adeguatamente perché il marchio non possa essere oggetto di registrazione per il gruppo o la categoria in quanto tale (73).
91. A mio avviso, il punto 12 della decisione impugnata non fornisce tale spiegazione. Come ho detto, ritengo che la commissione di ricorso non fosse tenuta ad illustrare «il significato scientifico della tecnologia cellulare» né a spiegare come i termini «cell» e «tech» «fornirebbero un’informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero» (74). Tuttavia, ritengo che la commissione avrebbe dovuto spiegare perché considera (come sembra) che i «prodotti, composti e sostanze farmaceutici, veterinari e igienici» e gli «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari» siano «prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito [di attività del settore della tecnologia cellulare] o da esse derivanti». La decisione impugnata non contiene tale spiegazione. Ritengo quindi che vada annullata.
Sulle spese
92. Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai termini dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art.118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In primo grado, la richiedente il marchio ha chiesto che l’UAMI fosse condannato alle spese, e quest’ultimo, a mio parere, dovrebbe essere soccombente. Nel ricorso contro la sentenza del Tribunale, il ricorrente, l’UAMI, chiede che la richiedente il marchio, convenuta, sia condannata alle spese, e quest’ultima, a mio parere, dovrebbe essere soccombente. Di conseguenza, ritengo che l’UAMI debba essere condannato alle spese del procedimento in primo grado e la richiedente il marchio debba essere condannata alle spese del ricorso.
Conclusione
93. Pertanto, ritengo che la Corte debba:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T‑260/03;
– annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 19 maggio 2003;
– condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento in primo grado e la Celltech R & D Ltd alle spese del ricorso.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Sentenza 14 aprile 2005, causa T‑260/03 (Racc. pag. I‑1215).
3 – GU 1994, L 11, pag. 1.
4 – Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). Nel contesto di altre disposizioni sostanzialmente identiche della direttiva sui marchi e del regolamento, la Corte ha chiarito che la sua interpretazione di una disposizione è applicabile anche all’altra: sentenza 22 giugno 2000, causa C‑425/98, Marca Mode (Racc. pag. I-4861, punti 26‑28).
5 – Sentenza del Tribunale, punto 9.
6 – Punti 19‑24.
7 – Sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I‑1619, punto 86), e causa C-265/00, Campina Melkunie (Racc. pag. I‑1699, punto 18).
8 – Punti 25 e 26.
9 – Citata alla nota 7.
10 – Sentenza 16 settembre 2004, causa C‑329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen/UAMI (Racc. pag. I‑8317). La sentenza viene richiamata sia come SAT.1 che come SAT.2; quest’ultimo è il marchio di cui si chiedeva la registrazione. Farò riferimento a tale sentenza come SAT.1.
11 – Punto 27.
12 – Il che è pacifico tra le parti.
13 – Punti 28‑31.
14 – Punti 32‑42, su molti dei quali sono incentrati i primi quattro motivi d’impugnazione.
15 – Punti 42‑44; il punto 43 costituisce l’oggetto del quinto motivo d’impugnazione.
16 – Punti 45 e 46.
17 – Il corsivo è della ricorrente.
18 – V. sentenza 4 ottobre 2001, Koninklijke KPN Nederland, punti 67 e 85, e Campina Melkunie, punto 18, citate alla nota 7. Di fatto, tale dichiarazione è stata formulata per la prima volta nella sentenza causa C‑517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I‑6959, punto 35).
19 – V. sentenze Koninklijke KPN Nederland, punti 67 e 85, e Campina Melkunie, punto 18.
20 – V. sentenze Koninklijke KPN Nederland, punto 86, e Campina Melkunie, punto 19.
21 – Sentenza 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P, BioID/UAMI (Racc. pag. I‑7975).
22 – Citata alla nota 10.
23 – V. sentenza SAT.1, punto 36, citata dalla Corte nella sentenza BioID, punto 62, e punto 63 della medesima sentenza BioID.
24 – Punti 61‑65.
25 – Punto 42.
26 – Punti 24‑26.
27 – Punto 27.
28 – Punto 11 della decisione impugnata.
29 – Si può osservare che la stessa Corte non ha adottato tale criterio nella sentenza BioID e ha dichiarato che l’abbreviazione BioID, l’elemento dominante del segno di cui si chiedeva la registrazione («BioID▪®»), era indistinguibile dai prodotti e servizi cui si riferiva (che rientravano nel settore dell’identificazione biometrica), non presentava un carattere che potesse garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine del prodotto o del servizio designato dal marchio nell’ottica del pubblico pertinente e pertanto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b); punti 70-75. L’art. 7, n. 1, lett. c), non faceva parte né dell’analisi né della conclusione della Corte in quella causa, anche se tale disposizione aveva costituito [unitamente all’art. 7, n. 1, lett. b)] il fondamento delle decisioni dell’esaminatore e della commissione di ricorso dell’UAMI nonché del ricorso dinanzi al Tribunale.
30 – V. sentenze citate alla nota 7.
31 – Ciò forse non sorprende. Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale non può avere impiegato molto tempo ad esaminare la decisione impugnata per verificare se la commissione di ricorso avesse individuato altri motivi diversi dal puro carattere descrittivo che inducessero a concludere che il marchio era privo di carattere distintivo e per constatare che la decisione impugnata non conteneva tali altri motivi.
32 – Nella parte in cui si riferisce al punto 35. Per la parte riguardante il punto 43 della sentenza del Tribunale, tale motivo viene esaminato infra, paragrafi 72-75.
33 – V. nota 4.
34 – Sentenza Campina Melkunie, citata all nota 7, punto 37.
35 – Ibid., punto 39, il corsivo è mio.
36 – Ibid., punti 40 e 41. I punti 37 e 39‑41 della sentenza Campina Melkunie ribadiscono quanto affermato in termini praticamente identici ai punti 96 e 98‑100 della sentenza KPN, pronunciata lo stesso giorno. Ritengo che, ai fini del presente procedimento, il precedente più rilevante sia costituito dalla sentenza Campina Melkunie. La causa Campina Melkunie verteva su un neologismo (BIOMILD) composto da elementi ciascuno dei quali era stato ritenuto descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, mentre nella causa KPN il marchio denominativo controverso («postkantoor», o ufficio postale) era un termine autonomo.
37 – V., ad es., sentenza BioID, citata alla nota 21, punto 29.
38 – Sentenza 11 novembre 1997, causa C‑251/95, Sabel (Racc. pag. I‑6191, punto 23).
39 – Punto 33 della sentenza.
40 – Sentenza 21 ottobre 2004, causa C‑447/02 P, KWS Saat/UAMI (Racc. pag. I‑10107, punti 63‑65).
41 – Ibid., punto 67.
42 – Sentenza 13 luglio 2005, causa T‑242/02, The Sunrider Corp/UAMI (Racc. pag. II‑2793, punti 72‑75).
43 – V. paragrafo 40 delle mie conclusioni presentate il 6 luglio 2006 nella causa C‑239/05, BVBA Management, Training en Consultancy.
44 – Punto 43.
45 – Il corsivo è mio. Tale espressione trova riscontro in altre versioni linguistiche: ad esempio, in francese si legge «pouvant servir» e in tedesco «dienen können».
46 – V. nota 4.
47 – Sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I‑2779, punto 25).
48 – Sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C‑53/01 a C‑55/01, Linde (Racc. pag. I‑3161, punti 74 e 75).
49 – Sentenza Koninklijke KPN Nederland, citata alla nota 7, punti 55, 97 e 102.
50 – V. precedente paragrafo 54.
51 – V. sentenza 26 novembre 2003, causa T‑222/02, HERON Robotunits/UAMI (Racc. pag. II‑4995, punto 47).
52 – Il corsivo è mio.
53 – V. infra, paragrafo 85.
54 – Cioè alla luce dei punti 35-40.
55 – Citata alla nota 10.
56 – V. punto 42.
57 – Punto 41.
58 – La ricorrente afferma, in subordine, che la registrazione del marchio per i prodotti rientranti nella classe 5, e in ulteriore subordine nelle classi 5 e 10, dovrebbe essere ammessa e che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata nella parte relativa a tali prodotti.
59 – Decisione impugnata, punto 11.
60 – V. sentenze SAT.1, citata alla nota 10, punto 28, e BioID, citata alla nota 21, punto 29.
61 – Punto 34.
62 – Punto 35.
63 – V. sentenza SAT.1, punto 28, per la conferma che si tratta di situazioni analoghe.
64 – Sentenza Campina Melkunie, citata alla nota 7, punti 40 e 41 (il corsivo è mio).
65 – La richiedente il marchio non sembra contestare la valutazione della commissione di ricorso relativa al consumatore di riferimento.
66 – Punti 11 e 12.
67 – Sentenza BioID, citata alla nota 21, punto 42.
68 – Decisione che, in caso di proposta di rigetto per un impedimento assoluto, viene considerata definitiva solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di presentare osservazioni: art. 38, n. 3, del regolamento.
69 – Sentenza 18 luglio 2006, causa C‑214/05 P, Sergio Rossi (Racc. pag. I‑7057, punto 50).
70 – Sentenza 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel (Racc. pag. I‑3793, punto 75).
71 – Sentenza Koninklikje KNP Nederland, citata alla nota 7, punto 33.
72 – Sentenza Koninklikje KNP Nederland, citata alla nota 7, punto 123.
73 – V. mie conclusioni nella causa Management, Training en Consultancy, citata alla nota 43, paragrafi 39‑41.
74 – V. precedenti paragrafi 47‑52.
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