CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 18 maggio 2006 1(1)
Causa C-275/05
Alois Kibler jr.
contro
Land Baden-Württemberg
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania)]
«Prelievo supplementare sul latte – Quantitativo di riferimento – Presupposti per il suo trasferimento – Cessazione di un contratto di affitto – Assenza della qualità di produttore in capo al locatore – Cessazione volontaria del contratto di affitto da parte dell’affittuario»
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento pregiudiziale il Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen) chiede alla Corte di interpretare l’art. 7 del regolamento (CEE) n. 857/84 (2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85 (3), nonché l’art. 7 del regolamento (CEE) n. 1546/88 (4).
2. Si tratta, segnatamente, di verificare quale sia la sorte del quantitativo di riferimento del latte in caso di cessazione volontaria di un contratto di affitto da parte dell’affittuario, qualora il locatore non sia produttore di latte e non intenda avviare la produzione lattiera né riaffittare ad altro produttore di latte.
II – Contesto normativo
A – La normativa comunitaria
3. In considerazione dell’eccessiva produzione lattiera all’interno della Comunità, nel 1984, con il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), è stato introdotto un regime di prelievo supplementare sul latte. Con l’art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (6), come modificato dal regolamento n. 856/84, è stato così istituito un prelievo supplementare sui quantitativi di latte che superano un determinato quantitativo di riferimento.
4. Con il regolamento n. 857/84 sono state, quindi, fissate le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
5. L’art. 7 del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, dispone tra l’altro quanto segue:
«1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un’azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all’acquirente, all’affittuario o all’erede, secondo modalità da stabilire.
In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda o alla parte di azienda oggetto del trasferimento sia messa a disposizione del produttore uscente, se intende continuare la produzione lattiera.
(…)
4. Nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l’affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell’affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68».
6. A tal proposito, l’art. 7 del regolamento della Commissione n. 1546/88 contiene, a sua volta, le seguenti disposizioni d’applicazione:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, e fatto salvo il disposto paragrafo 3 dello stesso articolo, i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti, nell’ambito delle formule A e B, e dei produttori che vendono direttamente al consumo sono trasferiti alle condizioni seguenti:
1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l’azienda;
2. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori che rilevano l’azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono non prendere in considerazione le parti trasferite la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera è inferiore ad una superficie minima da essi determinata. La parte del quantitativo di riferimento corrispondente a detta superficie può essere aggiunta integralmente alla riserva;
3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali;
4. in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, relative rispettivamente al trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, ed al caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l’affittuario non abbia diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda o alla parte di azienda oggetto, a seconda del caso, del trasferimento o della non riconferma del contratto, è messa a disposizione del produttore interessato, se intende continuare la produzione lattiera, a condizione che la somma del quantitativo di riferimento messo così a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all’azienda in cui subentra o sulla quale continua la propria produzione non sia superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva prima del trasferimento o della scadenza del contratto.
Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1, 2 e 4 a casi di trasferimento effettuati durante e dopo il periodo di riferimento.
(…)».
7. Con effetto dal 1° aprile 1994, il regolamento n. 857/84 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7).
8. L’art. 7, n. 1, del regolamento n. 3950/92 è così formulato:
«1. Il quantitativo di riferimento disponibile in un’azienda viene trasferito con l’azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l’azienda viene aggiunta alla riserva nazionale.
(…)».
B – La normativa nazionale
9. La Repubblica federale di Germania ha disciplinato la ripartizione dei quantitativi di riferimento attraverso la Milchgarantiemengenverordnung (regolamento tedesco sui quantitativi di latte garantiti; in prosieguo: la «MGV») 21 marzo 1994 (8), da ultimo modificata con la trentatreesima Änderungsverordnung (regolamento tedesco di modifica) 25 marzo 1996 (9).
10. L’art. 7 della MGV stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
«3 bis. Qualora in forza di un contratto di affitto stipulato prima del 2 aprile 1984 vengano restituite al locatore, dopo il 30 settembre 1984, una o più parti d’azienda utilizzate per la produzione lattiera, fino alla concorrenza di 5 ettari di superficie restituita non si trasferisce alcun quantitativo di riferimento; il quantitativo di riferimento, corrispondente alla superficie ulteriore rispetto ai predetti 5 ettari, si trasferisce per metà al locatore, ma in misura non superiore a kg 2 500 per ettaro. Quanto sopra stabilito non si applica in caso di diverso accordo tra il locatore e l’affittuario, o in caso di recesso dell’affittuario dal contratto, ovvero qualora il locatore provi di aver bisogno del quantitativo di riferimento per produrre latte per sé stesso, il coniuge o i figli; in questi casi, tuttavia, non si possono trasferire al locatore più di kg 5 000 per ettaro. Il quantitativo di riferimento destinato al locatore in base a quanto previsto nella prima o nella seconda frase, qualora sia stato assegnato ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, e n. 3, prima frase, seconda alternativa, del regolamento (CEE) n. 857/84, torna nella disponibilità della Repubblica federale di Germania nel caso in cui il trasferimento avvenga prima della scadenza del termine previsto a tale riguardo dalle disposizioni richiamate all’art. 1. Il trasferimento di quantitativi di riferimento ai sensi della prima frase non riguarda i quantitativi di riferimento ridivenuti disponibili in base al combinato disposto dell’art. 2 bis, n. 4, quinta frase, e n. 3, del Milchaufgabevergütungsgesetz (legge tedesca sull’indennizzo per la cessazione della produzione di latte) ed assegnati all’affittuario a titolo oneroso.
(…)».
III – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
11. Il sig. Leiprecht in data 15 novembre 1980 ha affittato 4,01 ettari di terreno destinato alla produzione lattiera al padre del sig. Kibler, che è il ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: il «ricorrente»).
12. Il ricorrente, nel frattempo succeduto al padre, è receduto dal contratto in data 30 novembre 1992. Prima di tale data egli aveva subaffittato al sig. Ott una parte della relativa quota-latte di riferimento, ossia del quantitativo di riferimento.
13. Successivamente il sig. Leiprecht, il locatore, in data 16 dicembre 2002 ha presentato domanda, presso l’Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur (Ufficio per l’agricoltura e la cultura del paesaggio e del territorio; in prosieguo: l’«ALLB») di Ravensburg, per il rilascio di un attestato relativo al quantitativo di riferimento spettantegli a seguito della restituzione del terreno affittato. In tale domanda egli ha ammesso di non essere un produttore di latte e di non avere intenzione di avviare la produzione lattiera.
14. Con provvedimento 5 maggio 2003 l’ALLB ha attestato al sig. Leiprecht che, con effetto dal 1° aprile 2003, per la restituzione dei terreni utilizzati per la produzione lattiera, aventi una superficie complessiva di 4,0166 ettari, sarebbe stato calcolato un quantitativo di riferimento pari a kg 4 391,28 per ettaro; con lo stesso provvedimento l’ALLB ha altresì attestato al sig. Leiprecht il trasferimento di un quantitativo di consegna di riferimento di kg 11 817 con un tenore di riferimento in materie grasse pari al 4,08 %.
15. Mentre il sig. Ott, il subaffittuario, ha contestato il solo tenore di riferimento in materie grasse, ritenendolo indicato erroneamente, il ricorrente e il sig. Leiprecht hanno presentato reclamo contro il provvedimento dell’ALLB.
16. Con decisione del Regierungspräsidium Tübingen (giunta distrettuale di Tubinga) 27 aprile 2004 il reclamo del ricorrente è stato respinto. A fondamento di tale decisione si è affermato che la controversia deve essere decisa sulla base delle disposizioni vigenti al 30 novembre 1992. Pertanto, si deve fare riferimento al regolamento 31 marzo 1984, n. 857, mentre non può venire in rilievo la sentenza 20 giugno 2002, causa Thomsen (10), con la quale si è interpretato il regolamento n. 3950/92.
17. Contro tale decisione il 25 maggio 2004 il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’attuale giudice del rinvio. A fondamento del proprio ricorso egli afferma, in sostanza, che al momento della restituzione del terreno affittato né il sig. Ott, né il sig. Leiprecht erano produttori di latte. La giurisprudenza della sentenza Thomsen sarebbe applicabile anche ai casi rientranti nella disciplina prevista dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, tanto più che si deve fare riferimento alle disposizioni d’applicazione per il prelievo supplementare di cui all’art. 5 quater del regolamento n. 804/68, le quali menzionano il concetto di produttore in connessione con il trasferimento di terreni e di quantitativi di riferimento.
18. Secondo il Land Baden-Württemberg, convenuto nella causa principale (in prosieguo: il «convenuto»), non dovrebbe tenersi in alcun conto la qualità di produttore di latte del soggetto che subentra nella titolarità delle quote. Il concetto di produttore non compare nell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85. Una disposizione che impone che in caso di scadenza del contratto di affitto il locatore sia un produttore per ottenere la riassegnazione del quantitativo di riferimento, comparirebbe per la prima volta solo nell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92.
19. Ad avviso del giudice del rinvio, la questione se la riassegnazione del quantitativo di riferimento al locatore presupponga che questi abbia la qualità di produttore, non può essere risolta in modo chiaro e univoco sulla base della giurisprudenza finora prodotta dalla Corte. In caso di soluzione affermativa di tale prima questione, occorrerebbe inoltre chiedersi se, nel caso di restituzione del terreno affittato, il quantitativo di riferimento possa rimanere in capo all’affittuario che sia volontariamente receduto dal contratto.
20. Ciò considerato, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha sottoposto alla Corte delle Comunità europee, con ordinanza 12 maggio 2005, pervenuta alla cancelleria della Corte in data 6 luglio 2005, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) «Se sia compatibile con l’art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85, nonché con l’art. 7, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88, una normativa nazionale di uno Stato membro la quale dispone che, nel caso di restituzione di una parte affittata d’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente ai terreni dell’azienda dell’affittuario utilizzati per la produzione lattiera ritorni al locatore, anche nel caso in cui questi, al momento della restituzione, non sia più produttore di latte, non abbia più intenzione di avviare la produzione lattiera e nemmeno intenda riaffittare tali terreni ad un altro produttore di latte.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se sia compatibile con l’art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85, nonché con l’art. 7, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88, una normativa nazionale di uno Stato membro la quale dispone che, in caso di cessazione di un rapporto contrattuale di affitto, il quantitativo di riferimento rimanga interamente nella disponibilità dell’affittuario di una parte dell’azienda, anche qualora la cessazione del rapporto contrattuale sia avvenuta volontariamente».
IV – Sulla prima questione pregiudiziale
21. Per prima cosa è opportuno ricordare che nell’ambito della collaborazione giudiziaria instauratasi attraverso il procedimento pregiudiziale tra il giudice nazionale e la Corte, spetta al primo accertare e valutare i fatti di causa e alla Corte fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per consentirgli di statuire sulla lite (11).
22. Con la prima questione pregiudiziale il giudice a quo desidera in sostanza sapere se, in base alla normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte che era in vigore prima del regolamento n. 3950/92 – e cioè il regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, ed il regolamento n. 1546/88 –, in caso di restituzione di una parte affittata di un’azienda possa ritornare nella disponibilità del locatore il quantitativo di riferimento corrispondente ai terreni utilizzati per la produzione lattiera anche nell’ipotesi in cui questi, al momento della restituzione, non sia più produttore di latte e non abbia intenzione né di avviare la produzione lattiera, né di riaffittare i terreni in questione ad un altro produttore di latte.
23. Nella sentenza nella causa Thomsen la Corte ha stabilito che, in caso di scadenza di un affitto agrario relativo ad un’azienda lattiera, il trasferimento, in tutto o in parte, a favore del locatore, del quantitativo di riferimento che vi è connesso, è possibile solo qualora lo stesso abbia la qualità di produttore o intenda avviare la produzione lattiera, oppure qualora, alla data di scadenza dell’affitto, egli trasferisca il quantitativo di riferimento disponibile ad un terzo che possieda tale qualità (12).
24. Nella causa principale, tuttavia, si dubita della necessità del requisito della qualità di produttore in capo al locatore per il ritrasferimento in suo favore del quantitativo di riferimento connesso ai terreni affittati soprattutto perchè la sentenza Thomsen è intervenuta in relazione al regolamento n. 3950/92, il cui art. 7, n. 1 – diversamente da quanto previsto dalla normativa applicabile nel presente caso, e cioè dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 875/84, come modificato dal regolamento n. 590/85 – menziona espressamente il concetto di «produttore».
25. Per comprendere la rilevanza di tale differenza, occorre considerare che la Corte, nella sentenza Thomsen, per interpretare il regolamento n. 3950/92, si è fondata più volte sul principio secondo cui un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest’ultimo abbia la qualità di produttore di latte (13).
26. Tale principio, che discende dall’economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte (14), è stato peraltro invocato dalla Corte – come ha giustamente ricordato la Commissione – già prima della sentenza Thomsen per interpretare le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 857/84 (15).
27. Ne deriva che l’interpretazione, fornita dalla Corte nella sentenza Thomsen, secondo la quale un quantitativo di riferimento può essere attribuito al locatore solo nei limiti in cui quest’ultimo abbia la qualità di produttore o intenda avviare la produzione lattiera o riaffittare ad un altro produttore di latte, non si fonda sulla lettera del regolamento n. 3950/92, ma corrisponde, piuttosto, ad un principio generale che sta alla base della normativa sul prelievo supplementare sul latte, in generale, e dei regolamenti n. 875/84 e n. 1546/88, in particolare. Le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza Thomsen risultano, pertanto, valide anche per il presente caso.
28. Conseguentemente, la prima questione deve essere risolta nel senso che l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, nonché l’art. 7, primo comma, punti 1, 3 e 4, del regolamento n. 1546/88, devono essere interpretati nel senso che, in caso di restituzione di una parte affittata d’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente ai terreni utilizzati per la produzione lattiera non può tornare nella disponibilità del locatore qualora questi, al momento della restituzione, non sia più produttore di latte e non abbia intenzione né di avviare la produzione lattiera, né di riaffittare i terreni in questione ad un altro produttore di latte.
V – Sulla seconda questione pregiudiziale
29. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice a quo desidera in sostanza sapere se, nell’ipotesi di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale, in base ai regolamenti n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, nonché n. 1546/88, in caso di cessazione di un rapporto contrattuale di affitto, il quantitativo di riferimento rimanga interamente nella disponibilità dell’affittuario di una parte dell’azienda, anche qualora la cessazione del rapporto contrattuale sia avvenuta volontariamente.
30. Secondo una giurisprudenza costante, il regime dei quantitativi di riferimento nel suo complesso si fonda sul principio generale posto dall’art. 7 del regolamento n. 857/84 e dall’art. 7 del regolamento n. 1546/88, secondo cui il quantitativo di riferimento viene attribuito in relazione ai terreni e deve pertanto essere trasferito unitamente a quelli che ne hanno determinato l’attribuzione (16).
31. Pertanto, in linea di principio, un quantitativo di riferimento viene trasferito solo unitamente ai terreni dell’azienda ai quali è connesso, a condizione che tale trasferimento rispetti le forme e le condizioni previste al riguardo dall’art. 7 del regolamento n. 857/84 e dall’art. 7 del regolamento n. 1546/88. In altre parole, il regime dei quantitativi di riferimento esclude il trasferimento isolato dei soli quantitativi di riferimento, fatta eccezione per i casi di deroga previsti dal diritto comunitario (17).
32. Nel presente caso potrebbe, tutt’al più, venire in rilievo la deroga prevista dall’art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, le cui modalità di applicazione sono stabilite dall’art. 7, n. 1, punto 4, del regolamento n. 1546/88 (18).
33. In base all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, gli Stati membri possono prevedere l’assegnazione del quantitativo di riferimento a favore dell’affittuario uscente. Tuttavia, anche a prescindere dal fatto che, come ha rilevato il governo tedesco, la Repubblica federale di Germania non ha assolutamente utilizzato tale possibilità, risulta dallo stesso tenore letterale della predetta disposizione che essa si riferisce all’ipotesi di un affittuario che, dopo la scadenza di un contratto di affitto non prorogabile, intende continuare la produzione lattiera.
34. Come, inoltre, risulta dal sesto ‘considerando’ del regolamento n. 590/85, tale disposizione – che peraltro deve essere interpretata restrittivamente, costituendo essa una deroga al principio generale in base al quale il quantitativo di riferimento deve trasferirsi unitamente al terreno al quale è connesso – è stata introdotta nel regolamento n. 857/84 al fine di attenuare le gravi conseguenze, economiche e sociali, che possono scaturire dall’applicazione del predetto principio a carico dell’affittuario il cui contratto arrivi a scadenza, qualora questi intenda continuare altrove la propria produzione lattiera.
35. Pertanto, come la Commissione ha, secondo me, giustamente sostenuto, se si tiene conto della finalità di siffatta deroga, la situazione di un affittuario che, come nel presente caso, recede volontariamente dal contratto d’affitto, non può essere considerata meritevole della stessa tutela riservata alla situazione di un affittuario il cui contratto è in scadenza senza che egli abbia peraltro il diritto ad una sua riconferma in condizioni analoghe.
36. La deroga di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, non può, pertanto, essere applicata in un caso come il presente.
37. Ciò considerato, la seconda questione pregiudiziale deve essere risolta dichiarando che l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, nonché l’art. 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88, devono essere interpretati nel senso che, in caso di cessazione di un rapporto contrattuale di affitto, il quantitativo di riferimento non può rimanere nella disponibilità dell’affittuario di una parte dell’azienda, qualora la cessazione del rapporto contrattuale sia avvenuta volontariamente.
38. In conclusione, pertanto, in una situazione come quella alla base della causa principale, il quantitativo di riferimento connesso al terreno affittato a causa della mancanza dei rispettivi presupposti non può né ritornare al locatore, il quale non possegga la qualità di produttore, né rimanere nella disponibilità dell’affittuario uscente, il quale receda volontariamente dal contratto. Come il governo tedesco e la Commissione hanno proposto per il presente caso, il quantitativo di riferimento in questione, pertanto, dev’essere tutt’al più aggiunto alla riserva nazionale e, quindi, assegnato ex novo.
VI – Sulle spese
39. Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
VII – Conclusione
40. In base a quanto sopra esposto, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
1) L’art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85, nonché l’art. 7, primo comma, punti 1, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88, devono essere interpretati nel senso che, in caso di restituzione di una parte affittata d’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente ai terreni utilizzati per la produzione lattiera non può tornare nella disponibilità del locatore qualora questi, al momento della restituzione, non sia più produttore di latte e non abbia intenzione né di avviare la produzione lattiera, né di riaffittare i terreni in questione ad un altro produttore di latte.
2) L’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, nonché l’art. 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88, devono essere interpretati nel senso che, in caso di cessazione di un rapporto contrattuale di affitto, il quantitativo di riferimento non può rimanere nella disponibilità dell’affittuario di una parte dell’azienda, qualora la cessazione del rapporto contrattuale sia avvenuta volontariamente.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
3 – Regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 68, pag. 1).
4 – Regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’ articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
5 – GU L 90, pag. 10.
6 – Regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).
7 – GU L 405, pag. 1.
8 – Milchgarantiemengenverordnung 21 marzo 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 586).
9 – 33. Änderungsverordnung 25 marzo 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 535).
10 – Sentenza 20 giugno 2002, causa C‑401/99, Thomsen (Racc. pag. I‑5775).
11 – V., tra le altre, sentenze 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96 e C‑191/97, Deliège (Racc. pag. I‑2549, punto 50), 22 maggio 1990, causa 332/88, Alimenta (Racc. pag. I‑2077, punto 9), nonché sentenza 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf (Racc. pag. 1741, punto 12).
12 – Sentenza nella causa C‑401/99, cit. alla nota 10 (punti 41, 45 e 46).
13 – V. sentenza nella causa C‑401/99, cit. alla nota 10 (punti 32 e 39).
14 – Ibidem.
15 – V. sentenze 15 gennaio 1991, causa C‑341/89, Ballmann (Racc. pag. I‑25, punto 9), e 17 aprile 1997, causa C‑15/95, EARL de Kerlast (Racc. pag. I‑1961, punto 24).
16 – In questo senso, v., ex multis, sentenza nella causa C‑15/95, cit. alla nota 15 (punto 17) e sentenza 23 gennaio 1997, causa C‑463/93, St. Martinus Elten (Racc. pag. I‑255, punto 24); v. inoltre sentenza 27 gennaio 1994, causa C‑98/91, Herbrink (Racc. pag. I‑223, punto 13), nonché sentenza nella causa C‑189/92, Le Nan (Racc. pag. I‑261, punto 12).
17 – V. sentenza nella causa C‑15/95, cit. alla nota 15 (punto 19).
18 – V. in proposito sentenza nella causa C‑98/91, cit. alla nota 16 (punto 14).
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