CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 28 settembre 2006 1(1)
Causa C-283/05
ASML Netherlands BV
contro
Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]
«Cooperazione giudiziaria – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 34, punto 2 – Motivo di diniego del riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Violazione dei diritti della difesa – Deroga all’applicazione di tale motivo di diniego – Possibilità per il convenuto contumace di proporre ricorso contro la decisione contumaciale – Presupposti – Notificazione o comunicazione della decisione»
1. Il presente procedimento pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001 (2), che stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può opporsi al riconoscimento di una decisione giurisdizionale pronunciata in contumacia in un altro Stato membro qualora siano stati violati i diritti della difesa.
2. La suddetta disposizione enuncia infatti che tale motivo di diniego del riconoscimento non si applica qualora il convenuto contumace non abbia impugnato la decisione pronunciata nei suoi confronti, pur avendone avuto la possibilità.
3. L’Oberster Gerichtshof (Austria), giudice supremo dell’ordinamento giudiziario austriaco, chiede alla Corte di precisare il contenuto della condizione secondo cui il convenuto deve avere avuto la possibilità di presentare ricorso. Detto giudice vuole sapere se tale condizione debba essere interpretata nel senso che è sufficiente che il convenuto contumace abbia saputo dell’esistenza della decisione contumaciale oppure occorra che quest’ultima gli sia stata notificata o comunicata.
I – Contesto normativo
4. Le disposizioni di diritto comunitario pertinenti ai fini della soluzione della controversia nella causa principale riguardano i tre punti seguenti: le garanzie dei diritti della difesa nella fase del primo procedimento nello Stato membro d’origine, tali garanzie nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione nello Stato richiesto e, infine, la procedura applicabile all’esecuzione di tale decisione.
5. Le suddette disposizioni figurano principalmente nel regolamento n. 44/2001. Per quanto riguarda il controllo, da parte del giudice dello Stato membro d’origine, della citazione del convenuto contumace, le disposizioni pertinenti sono rinvenibili anche nel regolamento (CE) del Consiglio n. 1348/2000 (3).
6. I regolamenti nn. 44/2001 e 1348/2000 sono stati adottati dal Consiglio dell’Unione europea sul fondamento delle disposizioni del titolo IV del Trattato CE, che conferiscono alla Comunità la competenza ad adottare le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al buon funzionamento del mercato comune.
7. La cooperazione giudiziaria in materia civile è stata oggetto di convenzioni internazionali fino al Trattato di Amsterdam. Il Trattato di Maastricht ne ha fatto una materia d’interesse comune per gli Stati membri, inserendola nel titolo VI, relativo alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e istituendo ciò che si è concordato di definire il «terzo pilastro» dell’ordinamento giuridico comunitario.
8. Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha «comunitarizzato» tale materia, inserendola nel titolo IV del Trattato CE. Il riconoscimento della competenza della Comunità in questo settore ha indotto il legislatore comunitario a sostituire con regolamenti le convenzioni internazionali esistenti.
9. Il regolamento n. 44/2001, entrato in vigore il 1° marzo 2002, ha quindi sostituito la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4) in tutti gli Stati membri che hanno scelto di partecipare alle misure adottate in forza del suddetto titolo IV (5).
10. Il regolamento n. 44/2001 è ampiamente ispirato alla convenzione di Bruxelles, con la quale il legislatore comunitario ha voluto garantire una vera e propria continuità (6). Tale regolamento è inteso a unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e a semplificare le formalità affinché le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice (7).
11. Del pari, esso riprende la maggior parte delle norme della convenzione di Bruxelles e le sue disposizioni sono per lo più analoghe ai corrispondenti articoli di detta convenzione.
12. Il regolamento n. 1348/2000, dal canto suo, riprende ampiamente il contenuto della convenzione stabilita mediante atto del Consiglio 26 maggio 1997, relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (8).
13. Tale convenzione, che non è entrata in vigore, s’ispira a sua volta alla convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale, conclusa all’Aia il 15 novembre 1965 (9).
14. Il regolamento n. 1348/2000, entrato in vigore il 31 maggio 2001, prevale, in tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno di Danimarca, sulle disposizioni relative alla materia da esso disciplinata contenute nella convenzione di Bruxelles e nella convenzione dell’Aia (10).
A – La tutela dei diritti del convenuto contumace nella fase del primo processo
15. Un giudice di uno Stato membro, se viene adito con un atto di citazione nei confronti di un convenuto che sia domiciliato nel territorio di un altro Stato membro e che non compaia, è tenuto a sospendere il processo fino a quando non venga accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. Tale obbligo è enunciato in termini analoghi all’art. 26, n. 2, del regolamento n. 44/2001 e all’art. 20, secondo comma, della convenzione di Bruxelles.
16. Tuttavia, se la domanda giudiziale ha dovuto essere trasmessa da uno Stato membro a un altro ai sensi del regolamento n. 1348/2000 o della convenzione dell’Aia, si applicano le disposizioni dell’art. 19 del suddetto regolamento o dell’art. 15 della suddetta convenzione (11).
17. Questi due articoli sono simili. Essi prevedono che, quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro o in un altro Stato contraente per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del regolamento n. 1348/2000 o della convenzione dell’Aia, e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:
– che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
– o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal suddetto regolamento o dalla suddetta convenzione,
e che, in ciascuna di tali eventualità, la notificazione o comunicazione oppure la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia la possibilità di difendersi(12).
18. Questi due articoli dispongono, inoltre, che ciascuno Stato membro o contraente ha facoltà di attenuare la regola precedente stabilendo che i propri giudici possano decidere se sussistono le seguenti condizioni:
– l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal regolamento n. 1348/2000 o dalla convenzione dell’Aia;
– dalla data di invio dell’atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;
– non è stata ottenuta alcuna attestazione malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.
19. Infine, l’art. 19, n. 4, del regolamento n. 1348/2000 enuncia, in termini equivalenti a quelli dell’art. 16 della convenzione dell’Aia:
«Quando un atto introduttivo od un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.
La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione».
B – La verifica del rispetto dei diritti del convenuto contumace nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione nello Stato richiesto
20. Conformemente all’art. 26 della convenzione di Bruxelles e all’art. 33 del regolamento n. 44/2001, le decisioni emesse in uno Stato contraente o in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati contraenti o negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
21. Tuttavia, la convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001 elencano esaustivamente i motivi per cui occorre derogare a tale principio. Tra tali motivi rientra quello secondo cui, nonostante le garanzie previste nella fase del primo processo, i diritti del convenuto contumace non sono stati rispettati.
22. A tale riguardo l’art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles dispone quanto segue:
«Le decisioni non sono riconosciute:
(…)
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese».
23. Il regolamento n. 44/2001 ha apportato varie modifiche alla definizione dei motivi che giustificano un diniego di riconoscimento e di esecuzione, enunciati dalla convenzione di Bruxelles. Per quanto riguarda il motivo concernente la violazione dei diritti del convenuto contumace, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 prevede quanto segue:
«Le decisioni non sono riconosciute:
(…)
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».
C – La procedura applicabile all’esecuzione della decisione nello Stato richiesto
24. Il regolamento n. 44/2001 ha apportato modifiche anche alla procedura applicabile all’esecuzione della decisione nello Stato richiesto, che sono pertinenti nel presente procedimento.
25. Infatti, come nella convenzione di Bruxelles, l’istanza di exequatur discende da una richiesta unilaterale, che può dare luogo a contraddittorio solo in caso di impugnazione.
26. Tuttavia, a differenza della suddetta convenzione, il regolamento n. 44/2001 prevede che l’esame di tale richiesta non dia luogo a una decisione giurisdizionale, bensì a una semplice dichiarazione di esecutività, adottata da un giudice o da un’autorità competente, in seguito a un controllo puramente formale.
27. A differenza di quanto previsto dalla convenzione di Bruxelles, nel regolamento n. 44/2001 i motivi di diniego, quale quello basato sulla violazione dei diritti della difesa menzionato all’art. 34, punto 2, del medesimo regolamento, vengono esaminati da un giudice solo qualora venga proposto un ricorso contro la suddetta dichiarazione. Infatti, secondo l’art. 41 del regolamento n. 44/2001, la decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53, senza alcun esame dei motivi di diniego enunciati, in particolare, all’art. 34 del detto regolamento.
28. Tali formalità, secondo gli artt. 53-55 del regolamento n. 44/2001, consistono nella produzione di una copia della decisione che consenta di verificarne l’autenticità e di un attestato rilasciato dal giudice che ha pronunciato la decisione o dall’autorità competente dello Stato d’origine, o, se del caso, di un documento equivalente. Tale attestato, che dev’essere redatto conformemente al formulario di cui all’allegato V del suddetto regolamento, deve indicare, in particolare, la data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali e che tale decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine.
29. Tuttavia, il regolamento n. 44/2001 non riprende la condizione prevista all’art. 47 della convenzione di Bruxelles, secondo cui la parte che chiede l’esecuzione di una decisione deve produrre anche qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è stata notificata. A tale riguardo, l’art. 42, n. 2, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:
«La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte» (13).
II – Controversia principale e questioni pregiudiziali
30. Il presente procedimento trae origine dalla controversia che oppone l’ASML Netherlands BV (14), società con sede in Veldhoven (Paesi Bassi), alla Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) (15), società con sede in Feistritz-Drau (Austria). Detta controversia verte sull’esecuzione in Austria di una sentenza contumaciale pronunciata nei Paesi Bassi il 16 giugno 2004 dal Rechtbank ’s‑Hertogenbosch, che condanna la SEMIS a versare una somma all’ASML.
31. Dall’ordinanza di rinvio emerge che l’atto di citazione per l’udienza dinanzi al Rechtbank ’s‑Hertogenbosch, fissata da quest’ultimo per il 19 maggio 2004, è stato notificato alla SEMIS solo il 25 maggio 2004. Dall’ordinanza di rinvio risulta inoltre che la sentenza contumaciale pronunciata il 16 giugno 2004 dal Rechtbank ’s-Hertogenbosch non è stata notificata né comunicata alla SEMIS.
32. Su istanza dell’ASML, è stata riconosciuta l’esecutività della sentenza contumaciale con ordinanza 20 dicembre 2004 del Bezirksgericht Villach, giudice austriaco adito in primo grado, sulla base di un attestato redatto dal Rechtbank ’s‑Hertogenbosch in data 6 luglio 2004, che ha dichiarato la sentenza contumaciale «provvisoriamente esecutiva». Il giudice austriaco ha inoltre disposto l’esecuzione forzata di tale sentenza.
33. Alla SEMIS è stata notificata una copia di tale ordinanza. La sentenza contumaciale non è stata allegata a tale notifica.
34. Su appello proposto dalla SEMIS contro la suddetta ordinanza, il Landesgericht Klagenfurt (Austria) ha respinto la domanda di esecuzione in quanto la condizione consistente nel poter proporre ricorso contro una sentenza contumaciale, ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, presuppone, a suo parere, la notificazione o la comunicazione di tale sentenza al convenuto contumace. Il Landesgericht Klagenfurt ha respinto l’argomento dell’ASML secondo cui la deroga al diniego di riconoscimento prevista dal suddetto art. 34, punto 2, sarebbe applicabile in quanto la SEMIS avrebbe preso conoscenza, da un lato, del procedimento avviato contro di essa nei Paesi Bassi, mediante la notificazione o la comunicazione dell’atto di citazione avvenuta il 25 maggio 2004, e, dall’altro, dell’esistenza della sentenza contumaciale, a seguito della notifica dell’ordinanza emessa dal Bezirksgericht Villach il 20 dicembre 2004.
35. Pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’ASML, l’Oberster Gerichtshof ha ritenuto che, per risolvere la controversia, occorresse stabilire se dovesse considerarsi soddisfatta la condizione della deroga al motivo di diniego del riconoscimento, enunciata all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, vale a dire se si dovesse o meno dichiarare che la SEMIS non aveva proposto ricorso contro la sentenza contumaciale pur avendone avuto la possibilità.
36. L’Oberster Gerichtshof ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’espressione “(...) eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, [il convenuto] non abbia impugnato la decisione” di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretata nel senso che tale “possibilità” presuppone in ogni caso una notificazione al convenuto, conforme alle norme in materia di notificazione, di una copia di una sentenza in contumacia di accoglimento di un ricorso, emanata in uno Stato membro.
2) In caso di soluzione negativa alla prima questione:
Se già la notificazione di una copia dell’ordinanza – relativa ad una domanda di accordare l’exequatur per l’Austria alla sentenza in contumacia del Rechtbank ’s-Hertogenbosch 16 giugno 2004 e di accordare quindi l’esecuzione del titolo straniero per il quale è stato riconosciuto l’exequatur – avrebbe dovuto indurre la controparte e obbligata (…) ad accertare, da un lato, l’esistenza di tale sentenza, ma, d’altro lato, anche la sussistenza di un rimedio giuridico (eventualmente) esperibile in base all’ordinamento giuridico dello Stato di origine della sentenza, per prendere in tal modo conoscenza della possibilità di proporre ricorso quale presupposto essenziale per l’applicabilità dell’eccezione riguardante l’impedimento al riconoscimento di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001».
III – Analisi
37. È pacifico che l’impedimento al riconoscimento di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 è applicabile nella fattispecie ora in esame. Tale disposizione prevede infatti che una decisione non sia riconosciuta se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese.
38. Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che la citazione a comparire dinanzi al giudice olandese all’udienza fissata per il 19 maggio 2004 è stata notificata alla convenuta in Austria solo successivamente a tale udienza, ossia il 25 maggio 2004, e che il Rechtbank ’s-Hertogenbosch ha emesso la propria sentenza contumaciale, con cui ha condannato la SEMIS a pagare una somma all’ASML, il 16 giugno 2004. Pertanto, la notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale non è stata effettuata in tempo utile per consentire alla SEMIS di presentare le proprie difese.
39. Il presente procedimento pregiudiziale è volto a stabilire se sussistano le condizioni della deroga all’applicazione di tale impedimento al riconoscimento. L’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 prevede, infatti, che il motivo di diniego del riconoscimento fondato sulla violazione dei diritti della difesa sia escluso qualora il convenuto contumace, pur avendone avuto la possibilità, non abbia proposto ricorso contro la decisione contumaciale.
40. Con le sue due questioni pregiudiziali, che propongo alla Corte di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio vuole sapere se la condizione consistente nell’avere avuto la possibilità di proporre ricorso contro la decisione contumaciale presupponga che il convenuto contumace abbia potuto prendere conoscenza del contenuto di tale decisione, e quest’ultima gli sia stata quindi notificata o comunicata, oppure sia sufficiente che il convenuto abbia semplicemente saputo dell’esistenza della suddetta decisione.
41. Il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che l’eccezione ivi prevista, secondo cui il motivo di diniego del riconoscimento fondato sulla violazione delle prerogative della difesa non si applica qualora il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, non abbia proposto ricorso contro la decisione, presuppone che tale decisione gli sia stata notificata o comunicata, oppure se sia sufficiente che egli abbia saputo della sua esistenza.
42. Gli argomenti dedotti nel presente procedimento possono essere raggruppati in due tesi contrapposte.
43. Da un lato, l’ASML e il governo del Regno Unito sostengono che l’eccezione di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 non presuppone la notifica o la comunicazione della decisione. Secondo il suddetto governo, ammettere sistematicamente tale requisito significherebbe ignorare l’intento del legislatore comunitario, che ha eliminato la condizione della regolarità della notificazione o della comunicazione della domanda giudiziale, enunciata all’art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles. Il governo del Regno Unito ritiene pertanto che sia sufficiente che la parte richiedente l’esecuzione della decisione informi il convenuto contumace dell’esistenza di tale decisione e che spetti a quest’ultimo verificare se sia possibile impugnarla. Competerebbe invece al giudice dello Stato richiesto valutare se, nelle specifiche circostanze di ciascun caso di specie, il convenuto abbia ragionevolmente avuto la possibilità di proporre ricorso.
44. D’altro canto, i governi tedesco, olandese, austriaco e polacco, nonché la Commissione, fanno valere che la possibilità di proporre ricorso contro una decisione presuppone che se ne conosca il contenuto. La semplice conoscenza della sua esistenza non sarebbe sufficiente. Essi ritengono, quindi, che la deroga di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 implichi che la decisione sia stata notificata o comunicata.
45. I governi tedesco e austriaco sottolineano, tuttavia, che i requisiti formali di tale notificazione o comunicazione devono essere equiparabili a quelli previsti dal legislatore comunitario all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 in relazione alle domande giudiziali, per cui una semplice irregolarità formale che non comporti una violazione dei diritti della difesa non può essere sufficiente per escludere l’applicazione della deroga.
46. Condivido la seconda delle due tesi contrapposte. La condizione consistente nell’aver avuto la possibilità di proporre ricorso presuppone, a mio avviso, che il convenuto contumace abbia potuto prendere conoscenza del contenuto della decisione di cui trattasi. Tale condizione implica, quindi, che la decisione gli sia stata notificata o comunicata con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 per la domanda giudiziale, vale a dire che una semplice irregolarità formale che non leda i diritti della difesa non può essere sufficiente per escludere l’applicazione della deroga.
47. La mia tesi si fonda, in primo luogo, sulla genesi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, in secondo luogo, sulle disposizioni di tale regolamento relative all’esecuzione, in particolare l’art. 42, n. 2, e, infine, sul principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa.
1. La genesi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001
48. Il contenuto dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 non fornisce propriamente indicazioni per la soluzione della questione esaminata nell’ambito del presente procedimento. Per contro, la genesi di tale disposizione consente di valutare la portata delle modifiche che il legislatore comunitario ha voluto apportare al contenuto del motivo di diniego del riconoscimento fondato sulla violazione dei diritti della difesa.
49. Prevedendo che tale motivo di diniego non si applichi quando il convenuto contumace non ha proposto ricorso contro la decisione di cui trattasi, pur avendone avuto la possibilità, il legislatore ha innegabilmente voluto limitare la portata di tale motivo, quale previsto all’art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles.
50. Le ragioni di tale limitazione non sono espressamente enunciate nei ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001. Esse emergono tuttavia molto chiaramente dal commento relativo all’art. 41, punto 2, della proposta di regolamento presentata dalla Commissione delle Comunità europee al Consiglio il 14 luglio 1999 (16). Tale commento sembra pertinente ai fini dell’interpretazione dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, dato che tale disposizione è pressoché identica alla proposta della Commissione (17).
51. Secondo il suddetto commento, l’eliminazione dell’avverbio «regolarmente» e l’aggiunta della deroga controversa nell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 sono intese ad evitare due conseguenze che la Corte ha tratto dal contenuto dell’art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles.
52. La prima di tali conseguenze, tratta nella sentenza 3 luglio 1990, Lancray (18), è che un’irregolarità formale nella notificazione dell’atto introduttivo osta al riconoscimento di una decisione contumaciale, anche qualora tale irregolarità non abbia leso gli interessi del convenuto e quest’ultimo abbia avuto un termine sufficiente per presentare le proprie difese (19). Secondo la Corte, la condizione della regolarità, imposta dall’avverbio «regolarmente», e quella della tempestività della notificazione o della comunicazione dell’atto introduttivo, espressa con i termini «in tempo utile», contenuti all’art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles, devono sussistere cumulativamente affinché una decisione contumaciale straniera possa essere riconosciuta nello Stato richiesto.
53. La seconda delle conseguenze in parola è stata tratta nella sentenza 12 novembre 1992, Minalmet (20). Nella causa che ha dato origine a tale sentenza, una società inglese voleva ottenere l’esecuzione in Germania di una sentenza contumaciale pronunciata nel Regno Unito che condannava una società tedesca a pagarle una determinata somma. L’atto introduttivo non era stata notificato regolarmente alla convenuta. Per contro, la sentenza contumaciale le era stata regolarmente notificata.
54. La Corte ha dichiarato che l’art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che osta al riconoscimento di una sentenza contumaciale quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme dello Stato d’origine.
55. La stessa posizione è stata adottata nella sentenza 10 ottobre 1996, Hendrikman e Feyen (21), in relazione a un convenuto che ignorava il giudizio instaurato nei suoi confronti, ma per conto del quale era comparso un avvocato cui non era stato conferito mandato. La Corte ha dichiarato che tale convenuto doveva essere considerato contumace ai sensi dell’art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles e che tale conclusione non era invalidata dalla circostanza che il convenuto aveva avuto la possibilità di proporre un ricorso di annullamento per difetto di rappresentanza contro la decisione emessa.
56. Come ha sottolineato la Commissione, tale giurisprudenza poteva presentare l’inconveniente di incoraggiare la passività del debitore e addirittura la sua malafede (22). Infatti, un debitore che non disponesse di beni sequestrabili nello Stato d’origine aveva tutto l’interesse ad astenersi dal proporre i ricorsi disponibili contro la decisione emessa in detto Stato e ad opporsi all’exequatur, invocando il fatto che l’atto introduttivo non gli era stato notificato né comunicato in tempo utile affinché egli potesse presentare le proprie difese.
57. A tale proposito, si deve ricordare che la Corte ha dichiarato che il ricorrente il quale abbia ottenuto in uno Stato contraente una decisione favorevole, atta a ricevere l’exequatur in un altro Stato contraente, non può esercitare in quest’ultimo una nuova azione avente il medesimo oggetto contro il suo debitore (23). Alla luce di tale giurisprudenza, se nello Stato richiesto non viene accordato l’exequatur, l’attore si trova nell’impossibilità di ottenere in tale Stato sia l’esecuzione della sentenza ottenuta nello Stato d’origine che una nuova decisione giurisdizionale esecutiva.
58. L’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 è quindi inteso, da un lato, ad escludere la possibilità che una mera irregolarità formale della domanda giudiziale possa comportare il diniego di exequatur quando tale irregolarità non ha impedito al convenuto di presentare le proprie difese. Dall’altro, esso mira ad impedire al convenuto contumace di attendere la procedura di riconoscimento e di esecuzione nello Stato richiesto per far valere la violazione dei diritti della difesa nel caso in cui abbia avuto la possibilità di tutelare i propri diritti proponendo un ricorso contro la decisione di cui trattasi nello Stato d’origine.
59. Pertanto, si tratta semplicemente di evitare gli abusi processuali. Scegliendo di porre fine alla giurisprudenza scaturita dalla citata sentenza Minalmet, il legislatore comunitario ha voluto che il convenuto contumace non traesse vantaggio dalla propria negligenza nel difendere i propri diritti mediante i mezzi di ricorso esperibili.
60. Tuttavia, il legislatore comunitario, a mio parere, non ha inteso obbligare il convenuto ad attivarsi oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei propri diritti, per esempio a cercare una decisione pronunciata in un altro Stato membro di cui non comprende necessariamente la lingua e di cui non conosce il sistema giudiziario. Porre a carico del convenuto contumace l’onere di adottare siffatti provvedimenti, a mio avviso, travalicherebbe manifestamente la portata della deroga controversa.
61. Infatti, disponendo che la decisione contumaciale debba essere riconosciuta nello Stato richiesto se il convenuto si è astenuto dall’impugnarla, il legislatore comunitario ha ritenuto che la violazione dei diritti della difesa che inficiava il primo procedimento potesse essere sanata con la proposizione di tale ricorso e che quest’ultimo dovesse consentire al convenuto di difendere efficacemente i propri diritti dinanzi al giudice dello Stato d’origine.
62. Il legislatore comunitario ha quindi invalidato il ragionamento soggiacente alla decisione della Corte nella citata sentenza Minalmet, secondo cui il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda e la possibilità impugnare successivamente una sentenza contumaciale, già resa esecutiva, non può costituire un rimedio equivalente ad una difesa prima della decisione (24).
63. Questo nuovo approccio del legislatore comunitario induce a ritenere che il convenuto contumace possa realmente trovarsi in una situazione equiparabile a quella in cui si trova quando viene citato per la prima volta dinanzi al giudice dello Stato d’origine. In tal senso, la decisione contumaciale svolge la medesima funzione dell’atto introduttivo. Essa deve consentire al convenuto di essere informato degli elementi della lite e metterlo in condizione di difendersi (25).
64. È quindi essenziale che il convenuto contumace possa prendere conoscenza del contenuto di tale decisione. La possibilità di proporre un ricorso efficace, che gli consenta di tutelare i propri diritti come avrebbe potuto fare nella prima udienza qualora l’atto introduttivo gli fosse stato regolarmente notificato o comunicato, presuppone quindi che egli possa prendere conoscenza dei motivi della decisione contumaciale, onde poterla contrastare efficacemente.
65. Ne consegue logicamente che tale decisione deve essergli notificata o comunicata, così come deve esserlo la domanda giudiziale. La deroga all’applicazione del motivo di diniego del riconoscimento prevista dal regolamento n. 44/2001 induce necessariamente a stabilire un parallelo tra l’atto introduttivo del giudizio e la decisione contumaciale. Pertanto, tale deroga non è applicabile qualora il convenuto contumace sia stato semplicemente informato dell’esistenza della decisione contumaciale mediante, come nella fattispecie, la notificazione o la comunicazione della dichiarazione di esecutività.
66. Conformemente a quanto previsto dal regolamento n. 1348/2000, il convenuto contumace deve poter ricevere la notificazione o la comunicazione di tale decisione in una lingua da lui compresa. Infatti, come enuncia l’art. 8 del suddetto regolamento, il convenuto contumace dev’essere informato che può rifiutarsi di ricevere la suddetta decisione se è redatta in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora tale Stato abbia più lingue ufficiali, dalla lingua o da una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, o ancora in una lingua diversa da quella dello Stato membro mittente da lui compresa.
67. Del pari, benché i regolamenti nn. 1348/2000 e 44/2001 non contengano una disposizione in tal senso, sono incline a ritenere, come il governo polacco, che la notificazione o la comunicazione della decisione dovrebbe anche informare il convenuto dei mezzi di ricorso esperibili contro di essa. La condizione consistente nell’essere in grado di proporre un ricorso implica inoltre, a mio parere, la conoscenza dei mezzi di ricorso esperibili contro la decisione di cui si chiede l’esecuzione.
68. È vero che, come sottolinea il governo del Regno Unito, tale prescrizione costituisce un onere per il richiedente l’esecuzione. Tuttavia, tale onere va valutato in funzione della rispettiva situazione delle parti in causa e della ricerca di un giusto equilibrio tra i loro obblighi. È pacifico che la determinazione dei mezzi di ricorso esperibili contro la decisione contumaciale s’impone necessariamente all’una o all’altra delle parti coinvolte. Ritengo che il richiedente l’esecuzione si trovi nella posizione migliore per assumersi tale onere. Da un lato, tali mezzi di ricorso saranno il più delle volte quelli del suo ordinamento giuridico nazionale. Dall’altro, egli ha sicuramente interesse all’applicazione della deroga controversa e a fare in modo che il convenuto contumace sia stato incontestabilmente messo in condizione di proporre ricorso contro la decisione contumaciale.
69. Infine, come hanno sottolineato i governi tedesco e austriaco, i requisiti formali della notificazione o della comunicazione al convenuto contumace della decisione oggetto dell’istanza di exequatur devono essere equiparabili a quelli previsti dal legislatore comunitario all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 per le domande giudiziali. Una mera irregolarità formale, che non pregiudichi i diritti della difesa, ossia la possibilità del convenuto contumace di prendere conoscenza degli elementi della lite e di difendere i propri diritti, non può bastare per escludere l’applicazione della deroga.
70. Ne consegue che, alla luce della genesi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, la condizione della deroga secondo cui il convenuto contumace dev’essere stato messo in condizione di proporre ricorso contro la decisione contumaciale presuppone che quest’ultima gli sia stata notificata o comunicata.
71. Questa conclusione è confermata, a mio parere, dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001 relative alla procedura di esecuzione, in particolare dall’art. 42, n. 2.
2. Le norme relative alla procedura di esecuzione
72. Come ho già rilevato, il regolamento n. 44/2001 non riprende il requisito enunciato all’art. 47, punto 1, della convenzione di Bruxelles, secondo cui la parte che chiede l’esecuzione di una decisione giurisdizionale deve produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è stata notificata.
73. Il regolamento n. 44/2001 esige, al pari della convenzione di Bruxelles, che il richiedente il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro produca una copia di quest’ultima che presenti tutte le condizioni di autenticità. Esso richiede altresì che venga prodotto un attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente dello Stato d’origine, o, se del caso, un documento equivalente, che certifichi che tale decisione è esecutiva in detto Stato e che indichi, in particolare, la data della notificazione o della comunicazione della domanda giudiziale nel caso in cui la decisione di cui trattasi sia stata pronunciata in contumacia.
74. Il suddetto regolamento prevede, inoltre, che la decisione oggetto dell’istanza di exequatur viene dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento di tali formalità. L’art. 42, n. 2, del regolamento n. 44/2001 dispone, infine, che «[l]a dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte».
75. Ritengo che la «decisione» menzionata in tale disposizione nella parte della frase «corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte» non possa che essere la decisione giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione e di cui viene riconosciuta l’esecutività nello Stato richiesto. Tale interpretazione è condivisa anche dalla Commissione, come essa ha dichiarato in udienza, in risposta a un quesito della Corte.
76. A mio parere, dal contenuto dell’art. 42, n. 2, del regolamento n. 44/2001 si possono trarre due conseguenze.
77. La prima di tali conseguenze è che il regolamento n. 44/2001 ammette dunque che la notificazione o la comunicazione della decisione di cui si chiede l’esecuzione non costituisce una condizione preliminare della presentazione dell’istanza di exequatur nello Stato richiesto e che tale decisione può essere notificata o comunicata alla parte convenuta contemporaneamente alla dichiarazione di esecutività in detto Stato.
78. Questa prima conseguenza, a mio parere, intende tener conto degli effetti dell’interpretazione data dalla Corte all’art. 47, punto 1, della convenzione di Bruxelles nella sentenza 14 marzo 1996, Van der Linden (26).
79. Nella causa che ha dato origine a tale sentenza, il sig. van der Linden, domiciliato in Belgio, contestava l’esecuzione in tale Stato di due sentenze contumaciali pronunciate nei suoi confronti da un giudice tedesco, che lo condannavano a pagare talune somme a una compagnia di assicurazioni con sede in Germania. Il sig. van der Linden faceva valere che la prova della notificazione di tali sentenze non era stata prodotta al momento della presentazione dell’istanza di exequatur.
80. Tuttavia, la compagnia di assicurazioni aveva provveduto a rinnovare la notificazione delle suddette sentenze a norma del diritto belga nel corso del procedimento di ricorso avviato dal sig. van der Linden contro la decisione che riconosceva la loro esecutività in Belgio. Si trattava quindi di stabilire se l’art. 47, punto 1, della convenzione di Bruxelles dovesse essere interpretato nel senso che la prova della notificazione della decisione di cui si chiedeva l’esecuzione potesse essere fornita dopo la presentazione dell’istanza di exequatur, in particolare nel corso del procedimento di ricorso avviato dal convenuto contumace contro la decisione che autorizzava l’esecuzione nello Stato richiesto.
81. La Corte ha risolto tale questione in senso affermativo basandosi sugli obiettivi sottesi all’obbligo di notificazione sancito dall’art. 47, n. 1, della convenzione di Bruxelles. Essa ha ricordato che tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di portare a conoscenza del convenuto la decisione resa contro di lui e, dall’altro, di dargli l’opportunità di eseguire volontariamente tale decisione prima che venga richiesto l’exequatur (27). Ne ha dedotto che la prova della notificazione della decisione controversa può essere fornita, se le norme processuali nazionali lo consentono, dopo la presentazione dell’istanza, in particolare nel corso del procedimento di ricorso avviato dal convenuto contro l’autorizzazione all’esecuzione nello Stato richiesto, a condizione che il convenuto disponga di un termine ragionevole per eseguire volontariamente la decisione e che la parte che ne chiede l’esecuzione sopporti l’onere di eventuali procedimenti superflui.
82. La Corte ha quindi ammesso, implicitamente, che tale notificazione o comunicazione poteva avere luogo conformemente alle norme applicabili nello Stato richiesto, e non unicamente secondo la legge dello Stato d’origine, come enuncia l’art. 47, punto 1, della convenzione di Bruxelles.
83. L’art. 42, n. 2, del regolamento n. 44/2001 trasforma quindi in norma comunitaria la possibilità ammessa dalla Corte nella citata sentenza Van der Linden, nell’ambito della convenzione di Bruxelles.
84. La seconda conseguenza che ritengo si debba trarre dal contenuto dell’art. 42, n. 2, del regolamento n. 44/2001 è che la decisione oggetto della richiesta di esecuzione deve essere necessariamente notificata o comunicata, prima o poi, alla parte contro la quale viene chiesta tale esecuzione.
85. Quest’analisi è confermata dalla differenza tra i termini utilizzati all’art. 42, n. 1, che riguarda il richiedente l’esecuzione, e al n. 2 della medesima disposizione, che si applica al convenuto. Ai sensi dell’art. 42, n. 1, infatti, la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente «comunicata» al richiedente. L’art. 42, n. 2, utilizza invece i termini «notificata» e «comunicata».
86. Come rileva il governo olandese, emerge in tal modo dall’art. 42, n. 2, del regolamento n. 44/2001 che la notificazione o la comunicazione della decisione di cui si chiede l’esecuzione dev’essere effettuata prima della presentazione dell’istanza di exequatur nello Stato richiesto. In mancanza, essa deve avere luogo, in ogni caso, contemporaneamente alla notificazione o alla comunicazione della dichiarazione di esecutività.
87. Conformemente al sistema della procedura di esecuzione del regolamento n. 44/2001 e a quanto stabilito dalla Corte nella citata sentenza Van der Linden, incombe a chi richiede l’esecuzione fornire la prova che tale notificazione o comunicazione è già stata effettuata.
88. Se la decisione contumaciale viene notificata o comunicata contemporaneamente alla dichiarazione di esecutività, il convenuto contumace, conformemente a quanto dichiarato dalla Corte nella citata sentenza Van der Linden, deve disporre di un termine sufficiente per eseguire volontariamente tale decisione. Egli deve inoltre disporre di un termine analogo per impugnare detta decisione nello Stato membro d’origine.
89. Quest’analisi è corroborata dall’art. 46, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che riguarda le conseguenze di un ricorso contro la dichiarazione di esecutività della decisione straniera, proposto dalla parte contro cui viene chiesta l’esecuzione di tale decisione. Conformemente alla suddetta disposizione, il giudice adito con tale ricorso può sospendere il procedimento qualora la decisione di cui trattasi sia stata impugnata nello Stato d’origine. In forza della medesima disposizione, lo stesso giudice, nel caso in cui il termine per proporre ricorso non sia ancora scaduto, può anche impartire alla parte convenuta un termine entro il quale proporre il ricorso (28).
90. In tal caso, affinché possa applicarsi la deroga all’applicazione del motivo di diniego del riconoscimento di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, il giudice dello Stato richiesto, che avrà impartito un termine al convenuto contumace per proporre ricorso, dovrebbe verificare che quest’ultimo abbia potuto ricevere, se lo desidera, la notificazione o la comunicazione della decisione oggetto dell’istanza di exequatur in una lingua da lui compresa, conformemente all’art. 8 del regolamento n. 1348/2000 (29), nonché, a mio parere, che sia stato informato dei mezzi di ricorso esperibili nello Stato d’origine contro la decisione di cui trattasi.
91. Ne consegue, in ogni caso, che, conformemente all’art. 42, n. 2, del regolamento n. 44/2001, la decisione di cui si chiede l’esecuzione, qualora non sia stata notificata o comunicata prima della presentazione dell’istanza di exequatur, dev’essere necessariamente notificata o comunicata contemporaneamente alla dichiarazione di esecutività nello Stato richiesto.
92. Alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, tale requisito non è stato rispettato nella fattispecie. Infatti, nella sua decisione di rinvio pregiudiziale (30) l’Oberster Gerichtshof rileva che alla SEMIS è stata notificata solo una copia dell’ordinanza pronunciata dal giudice austriaco di primo grado il 20 dicembre 2004, che dichiara l’esecutività in Austria della sentenza contumaciale del 16 giugno 2004.
93. È proprio per questo motivo che l’Oberster Gerichtshof chiede alla Corte di dichiarare se la condizione secondo cui il convenuto «deve avere avuto la possibilità» di proporre ricorso contro la decisione contumaciale possa essere soddisfatta nel caso in cui il convenuto abbia solo preso conoscenza dell’esistenza di tale decisione a seguito della notificazione o della comunicazione della relativa dichiarazione di esecutività.
94. Tuttavia, ammettere che tale condizione possa essere soddisfatta in un’ipotesi del genere equivarrebbe a dare all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 un’interpretazione che risulterebbe incompatibile con quanto prescritto dall’art. 42, n. 2, del medesimo regolamento.
95. Quest’ultima disposizione conferma, quindi, che la condizione della deroga secondo cui il convenuto contumace deve avere avuto la possibilità di proporre ricorso contro la decisione contumaciale presuppone che quest’ultima gli sia stata notificata o comunicata.
96. Infine, ritengo che questa conclusione s’imponga in forza degli obblighi che scaturiscono dal principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa.
3. I diritti della difesa
97. La semplificazione delle formalità cui sono subordinati il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giurisdizionali non dev’essere perseguita indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa. Ritengo che tale giurisprudenza costante, che ha orientato la Corte nell’interpretazione dell’art. 27, punto 2 della convenzione di Bruxelles (31), possa essere trasposta nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001.
98. Quest’ultima disposizione, al pari dell’art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles, mira a tutelare tali diritti stabilendo che un provvedimento non viene riconosciuto né eseguito nello Stato richiesto qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice dello Stato di origine (32).
99. L’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 ha introdotto una deroga a tale motivo di diniego del riconoscimento. Come ho già rilevato, il legislatore comunitario ha ritenuto che i diritti della difesa del convenuto potessero essere ripristinati mediante la possibilità di esperire un ricorso dinanzi al giudice dello Stato di origine. Il legislatore ha stabilito che l’interessato, qualora non abbia proposto tale ricorso, non può più validamente sollevare la violazione dei suoi diritti di difesa nel primo procedimento. La perdita di tale possibilità deriva, nel sistema della deroga controversa, dal fatto che il convenuto contumace non ha proposto ricorso «pur avendone avuto la possibilità».
100. Ritengo che, in tale contesto, ammettere che il convenuto abbia avuto la possibilità di proporre ricorso senza che abbia potuto prendere conoscenza del contenuto della decisione contumaciale sia incompatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
101. Inoltre, considerato che, nel sistema di riconoscimento ed esecuzione istituito dal regolamento n. 44/2001, l’esame dei motivi di diniego del riconoscimento non costituisce un presupposto del riconoscimento dell’esecutività, bensì interviene solo in caso di ricorso del convenuto, la tesi sostenuta dall’ASML e dal governo del Regno Unito determinerebbe uno squilibrio eccessivo a scapito del convenuto contumace.
102. Sul primo punto, è pacifico che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce il rispetto. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, che annoverano la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (33), la quale riveste un significato del tutto particolare (34).
103. La Corte ha espressamente riconosciuto il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, che si ispira a tali diritti fondamentali (35). Essa ha dichiarato che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario (36).
104. Ai fini dell’interpretazione della portata di tale principio fondamentale, essa tiene conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 6 della CEDU (37).
105. Da tale giurisprudenza discende che i diritti della difesa, che derivano dal diritto a un processo equo, presuppongono una tutela concreta ed effettiva, atta a garantire l’esercizio effettivo dei diritti del convenuto (38). In materia penale, la detta Corte ha dichiarato che la mancata conoscenza, da parte dell’imputato, della motivazione della sentenza di una corte d’appello entro il termine fissato per impugnare tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione costituiva una violazione del combinato disposto delle norme dell’art. 6, nn. 1 e 3, della CEDU, dato che l’interessato non aveva avuto la possibilità di proporre ricorso in maniera utile ed effettiva (39).
106. Nello stesso ordine di idee, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre dichiarato che il diritto a un procedimento in contraddittorio, che è uno degli elementi di un processo equo ai sensi dell’art. 6, n. 1, della CEDU, implica che, in linea di principio, ciascuna delle parti di un processo, penale o civile, debba avere facoltà di prendere conoscenza e commentare qualsiasi documento od osservazione presentati al giudice al fine di influire sulla sua decisione (40).
107. Ritengo che sarebbe incompatibile con tale giurisprudenza ammettere che il convenuto contumace abbia avuto la possibilità di proporre ricorso contro la decisione contumaciale per il semplice fatto che egli è stato informato dell’esistenza di tale decisione, senza che abbia potuto prendere conoscenza del suo contenuto.
108. Sul secondo punto, il regolamento n. 44/2001, come si è visto, è inteso ad agevolare la circolazione delle sentenze nell’Unione europea semplificando le formalità ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione. Introducendo la deroga controversa all’art. 34, punto 2, del suddetto regolamento, il legislatore comunitario ha voluto eliminare gli ostacoli a tale circolazione derivanti da comportamenti abusivi.
109. Tuttavia, è importante, a mio parere, non attribuire alla deroga in questione una portata che travalichi tale obiettivo.
110. Al fine di valutare la rilevanza della presente causa per i diritti della difesa, occorre anche tenere conto del fatto che, nel sistema del regolamento n. 44/2001, l’esame dei motivi di diniego del riconoscimento, quale quello fondato sulla violazione dei diritti della difesa, non costituisce più un presupposto per dichiarare l’esecutività della decisione emessa nello Stato d’origine. Il legislatore comunitario ha segnato in tal modo una nuova tappa significativa nel riconoscimento delle decisioni emesse in un altro Stato membro. Una decisione giurisdizionale, dopo essere divenuta esecutiva nello Stato d’origine, va ormai riconosciuta pressoché automaticamente in qualsiasi Stato richiesto.
111. Solo quando il convenuto proponga ricorso contro una dichiarazione di esecutività il giudice dello Stato richiesto, pronunciandosi su tale ricorso, potrà esaminare un motivo di diniego del riconoscimento, quale quello di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001.
112. Sappiamo che tale motivo di diniego del riconoscimento è inteso a consentire al giudice dello Stato richiesto di verificare che i diritti della difesa siano stati rispettati nella fase del primo procedimento, sebbene tale controllo incomba anche al giudice dello Stato d’origine, in forza dell’art. 26, n. 2, del regolamento n. 44/2001. Gli Stati contraenti, nella convenzione di Bruxelles, e successivamente il legislatore comunitario, nel regolamento n. 44/2001, hanno quindi ritenuto che il rispetto dei diritti della difesa dovesse essere oggetto di un duplice controllo (41). È importante, a mio avviso, dopo questa nuova tappa del riconoscimento delle decisioni emesse all’interno dell’Unione, non ridurre troppo velocemente la portata di questo duplice controllo. Il presente procedimento dimostra chiaramente che occorre mantenere tale controllo da parte del giudice dello Stato richiesto.
113. Così, se si esamina il procedimento che ha condotto alla sentenza contumaciale del 16 giugno 2004, si rilevano buoni motivi per ritenere che esso non sia conforme alle disposizioni del regolamento n. 1348/2000, applicabile nella fattispecie. Discende infatti dall’art. 19 del suddetto regolamento che, quando il convenuto non è comparso, il giudice deve soprassedere alla decisione fino a quando non sia stato accertato che la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto in tempo utile affinché egli abbia la possibilità di difendersi. Il giudice può pronunciarsi, se del caso, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione della domanda e solo se sussistono le altre condizioni di cui all’art. 19, n. 2, del suddetto regolamento.
114. Il giudice del rinvio non precisa se, prima della pronuncia della sentenza contumaciale del 16 giugno 2004, al Rechtbank ’s-Hertogenbosch fosse stata presentata la prova che l’atto introduttivo era stato comunicato alla SEMIS il 25 maggio 2004. Tuttavia, quand’anche tale giudice fosse stato informato di tale comunicazione, ritengo che esso avrebbe dovuto constatare che la SEMIS non era stata citata in tempo utile per poter presentare le sue difese e, conformemente alle norme di procedura nazionali, fare in modo che tale parte fosse invitata a comparire in un’udienza successiva.
115. A tale proposito, rilevo che il governo dei Paesi Bassi ha affermato in udienza che la procedura olandese non era stata applicata correttamente.
116. Ammettere che una decisione emessa in tali condizioni debba essere eseguita nello Stato richiesto, mentre la SEMIS è stata semplicemente informata della sua esistenza e non ha proposto ricorso, priverebbe il duplice controllo del rispetto dei diritti della difesa di gran parte della sua efficacia ed equivarrebbe, a mio parere, ad imporre al convenuto contumace obblighi eccessivi, che andrebbero al di là degli obblighi che si possono legittimamente porre a carico di un convenuto di normale diligenza.
117. Pertanto, propongo di risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che la deroga ivi prevista, secondo cui il motivo di diniego del riconoscimento fondato sulla violazione dei diritti della difesa non si applica qualora il convenuto contumace, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia proposto ricorso contro la decisione, presuppone che tale decisione gli sia stata notificata o comunicata.
IV – Conclusione
118. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dall’Oberster Gerichtshof:
«L’art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che la deroga ivi prevista, secondo cui il motivo di diniego del riconoscimento fondato sulla violazione dei diritti della difesa non si applica qualora il convenuto contumace, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia proposto ricorso contro la decisione, impone che tale decisione gli sia stata notificata o comunicata».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Regolamento 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
3 – Regolamento 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37).
4 – GU 1972, L 299, pag. 32. Convenzione modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e testo modificato, pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1). Una versione consolidata della convenzione, come modificata da queste quattro convenzioni di adesione, è pubblicata in GU 1998, C 27, pag. 1 (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).
5 – Tre Stati membri (il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’Irlanda e il Regno di Danimarca) hanno ottenuto di non partecipare, in linea di principio, alle misure adottate sul fondamento del titolo IV del Trattato CE. Tuttavia, poiché il Regno Unito e l’Irlanda hanno manifestato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento n. 44/2001 (v. ventesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento), solo il Regno di Danimarca non è vincolato dal regolamento n. 44/2001 (ventunesimo ‘considerando’ e art. 1, n. 3, del medesimo regolamento). Tra detto Stato e gli altri Stati membri continua ad applicarsi la convenzione di Bruxelles. Quest’ultima, conformemente all’art. 68 del regolamento n. 44/2001, continua ad applicarsi anche ai territori degli Stati membri che non rientrano nel campo di applicazione del Trattato CE, quale definito all’art. 229 di quest’ultimo. Infine, il regolamento n. 44/2001 si applica, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai dieci nuovi Stati membri dell’Unione europea.
6 – Diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001.
7 – Secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001.
8 – GU 1997, C 261, pag. 1.
9 – In prosieguo: la «convenzione dell’Aia».
10 – Art. 20, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 e diciottesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento.
11 – Art. 26, nn. 3 e 4, del regolamento n. 44/2001. L’art. 20, ultimo comma, della convenzione di Bruxelles rinvia solo all’art. 15 della convenzione dell’Aia.
12 – I termini «notificazione» e «comunicazione» non figurano nella versione tedesca del regolamento n. 1348/2000, ma non per questo il senso della frase è differente.
13 – Preciso, tuttavia, che nella versione tedesca della convenzione di Bruxelles l'espressione «secondo la legge dello Stato di origine» si riferisce solamente al carattere esecutivo della decisione.
14 – In prosieguo: l’«ASML».
15 – In prosieguo: la «SEMIS» o la «convenuta».
16 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM (1999) 348 def.].
17 – Le uniche differenze rispetto al testo dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 sono meramente formali, dato che l’art. 41, punto 2, della proposta della Commissione è del seguente tenore:
«l’atto introduttivo del giudizio od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e nel modo appropriato perché potesse presentare le proprie difese, salvo che questi abbia omesso di impugnare la decisione pur avendone la possibilità».
18 – Causa C-305/88 (Racc. pag. I-2725).
19 – Nella causa Lancray, cit., l’irregolarità consisteva nella mancanza di una traduzione dell’atto introduttivo, sebbene la lingua di tale atto fosse utilizzata dalle parti nei loro rapporti commerciali.
20 – Causa C-123/91 (Racc. pag. I-5661).
21 – Causa C-78/95 (Racc. pag. I-4943).
22 – Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso una maggiore efficienza nell’ottenimento e nell’esecuzione delle decisioni nell’ambito dell’Unione europea» (GU 1998, C 33, pag. 3).
23 – Sentenza 30 novembre 1976, causa 42/76, De Wolf (Racc. pag. 1759).
24 – Sentenza Minalmet, cit., punto 19. A sostegno di tale analisi, la Corte rilevava che, qualora sia stata emessa una decisione esecutiva, il convenuto può eventualmente ottenere la sospensione dell’esecuzione di questa decisione solo a condizioni più difficili e può inoltre incontrare difficoltà d’ordine procedurale. Le possibilità di difesa di un convenuto contumace sono quindi sensibilmente ridotte (punto 20).
25 – Sentenza 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag (Racc. pag. I-1963, punto 39).
26 – Causa C-275/94 (Racc. pag. I-1393).
27 – Punto 15.
28 – Si deve tenere conto anche delle disposizioni dell’art. 19, n. 4, del regolamento n. 1348/2000, che precisano, come si è visto, le condizioni in cui tale ricorso dev’essere ancora ammesso dopo la scadenza dei termini di ricorso nello Stato membro d’origine. Occorre, lo ricordo, in primo luogo, che il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non abbia avuto conoscenza dell’atto introduttivo in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla; in secondo luogo, che i suoi motivi di impugnazione non appaiano del tutto privi di fondamento e, in terzo luogo, che la sua richiesta di rimuovere la preclusione venga presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui egli ha avuto conoscenza della decisione di cui trattasi.
29 – V., in tal senso, sentenza 8 novembre 2005, causa C-443/03, Leffler (Racc. pag. I-9611, punto 68).
30 – Punto A, paragrafo 4, pagg. 3 e 4.
31 – V., in particolare, sentenza 16 febbraio 2006, causa C-3/05, Verdoliva (Racc. pag. I-1579, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
32 – V., per quanto riguarda la convenzione di Bruxelles, sentenza 13 ottobre 2005, causa C-522/03, Scania Finance France (Racc. pag. I-8639, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
33 – In prosieguo: la «CEDU».
34 – Sentenza 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach (Racc. pag. I-1935, punto 25).
35 – Sentenze 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417, punti 20 e 21), e 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C‑189/98 P, Paesi Bassi e Van der Wal/Commissione (Racc. pag. I-1, punto 17). Tale diritto è inoltre enunciato all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
36 – Sentenza Krombach, citata, punto 42 e giurisprudenza ivi richiamata.
37 – Ibid., punto 39.
38 – V. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 13 maggio 1980, Artico/Italia serie A n. 37, punto 33, e 12 ottobre 1992, T/Italia, serie A n. 245 C, punto 28.
39 – V. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 16 dicembre 1992, Hadjianastassiou/Grecia, serie A n. 252, punti 29-37.
40 – V. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 20 ottobre 2001, Pellegrini/Italia, Recueil des arrêts et décisions 2001-VIII, punto 44.
41 – V., in tal senso, sentenza 15 luglio 1982, causa 228/81, Pendy Plastic (Racc. pag. 2723, punto 13).
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