CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 10 febbraio 2009 1(1)
Causa C‑284/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica di Finlandia
Causa C‑294/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Svezia
Causa C‑372/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di Germania
Causa C‑387/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana
Causa C‑409/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
Causa C‑461/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Danimarca
Causa C‑239/06
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana
«Ricorso per inadempimento – Importazione di materiale bellico e a duplice uso – Sospensione dei dazi doganali – Risorse proprie – Art. 296 CE – Sicurezza nazionale – Obbligo di riservatezza – Principio del legittimo affidamento –Regolamento (CE) n. 150/2003»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo comunitario
A – Diritto primario
1. L’unione doganale
2. Le risorse proprie delle Comunità
3. Le deroghe puntuali previste dal Trattato di Roma
4. Sulle convenzioni concluse dagli Stati membri anteriormente alla loro adesione
B – Diritto derivato
1. Codice doganale comunitario
2. La decisione del Consiglio 94/728/CE, Euratom
3. I regolamenti nn. 1552/1989 e 1150/2000
4. Il regolamento (CE) n. 150/2003
III – La posizione della Commissione, il previo ricorso amministrativo e i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia
IV – Analisi delle eccezioni di irricevibilità
A – Nel ricorso relativo alla causa C-372/05 (Commissione/Germania)
1. Inadeguatezza dell’art. 226 CE
2. Gli interessi fondamentali per la sicurezza dello Stato e la mancata prova dell’inadempimento
3. Il diritto della Germania di non fornire informazioni
B – Nel ricorso relativo alla causa C-387/05 (Commissione/Italia)
C – Nel ricorso relativo alla causa C-409/05 (Commissione/Grecia)
V – Esame dell’inadempimento
A – Le risorse proprie delle Comunità
B – In particolare, i dazi doganali
C – Gli elementi oggettivi dell’inadempimento
VI – Altri argomenti degli Stati membri
A – L’art. 296 CE e la sicurezza nazionale
1. L’ambito di applicazione
2. I requisiti ex art. 296 CE e il relativo controllo da parte della Corte di giustizia
3. L’onere della prova
4. Un richiamo ingiustificato
a) L’argomento economico
b) La riservatezza e il procedimento doganale
c) Corollario
5. Una disposizione che sopravvive
B – L’art. 307 CE
C – Il legittimo affidamento
VII – Sulle spese
VIII – Conclusione
I – Introduzione
1. Con i procedimenti di inadempimento in oggetto, la Commissione chiede che la Corte di giustizia dichiari che la Repubblica di Finlandia (causa C-284/05), il Regno di Svezia (causa C-294/05), la Repubblica federale di Germania (causa C‑372/05), la Repubblica italiana (cause riunite C-387/05 e C-239/06), la Repubblica ellenica (causa C-409/05) e il Regno di Danimarca (causa C-461/05) hanno violato gli obblighi ad essi incombenti in forza degli artt. 26 CE, 20 del Codice doganale comunitario (2) nonché in forza degli artt. 2, 9, 10 e 11 dei regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 (3) e (CE, Euratom) n. 1150/2000 (4), non avendo versato come risorse proprie delle Comunità gli importi corrispondenti, in capitale e interessi, ai diritti doganali relativi all’importazione di materiale bellico e a duplice uso (5).
2. In una Comunità di cittadini fondata su principi, priva di ostacoli monetari, senza frontiere interne e senza impedimenti al riconoscimento reciproco, è sorprendente udire brusii arcani, nel proclamare che, nell’importazione di materiale bellico, il procedimento doganale danneggerebbe le fondamenta della sicurezza nazionale di uno Stato membro e nel negare, al riparo del segreto di Stato, l’informazione pertinente, col rischio di collocare il futuro dell’Unione europea nel solco dell’imprevedibile.
3. Il dubbio istillato nei confronti dei meccanismi dell’unione doganale non solo impone di analizzare se il carattere segreto di talune transazioni sia garantito ovvero se sussistano eventuali asimmetrie nella trama delle risorse proprie necessarie al finanziamento delle Comunità, ma interferisce anche con le nozioni di primato e di autonomia dell’ordinamento europeo, coinvolgendo la Corte di giustizia nel complesso mestiere di profilare i tratti dell’art. 296 CE, riflesso di un’idea di sovranità statale non sempre ben interpretata.
4. Nel corso della storia, le fantasticherie su un universo armonioso (6), senza necessità di armamenti, sono svanite per ragioni utilitariste (7), per interessi economici o per altre diverse cause.
5. Non intendo certo fare appello alle coscienze, ma mi piacerebbe che queste conclusioni (8) orientassero la Corte di giustizia verso una riflessione sul senso delle riserve alla trasparenza, che pur persistono nell’Europa dell’integrazione, della cooperazione e della pace, che rifiuta quel che, in pieno secolo XVIII, un autore ha definito come tirannia della diffidenza. (9)
II – Contesto normativo comunitario
A – Diritto primario
1. L’unione doganale
6. La robusta dinamizzazione della libera circolazione delle merci depone per il percorso di un’unione doganale, che, a termini dell’art. 23 CE, si estende «(…) al complesso degli scambi di merci» e comporta «(…) il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi», la cui fissazione, ai sensi dell’art. 26 CE, è stabilita dal Consiglio «a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».
2. Le risorse proprie delle Comunità
7. Fatte salve le altre entrate, l’art. 269 CE dispone che il bilancio si finanzi integralmente tramite risorse proprie e, al suo secondo comma, prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisca le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità, «(…) di cui raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali».
3. Le deroghe puntuali previste dal Trattato di Roma
8. A termini dell’art. 296 CE:
«Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)».
9. L’ art. 298 CE dispone quanto segue:
«Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse».
4. Sulle convenzioni concluse dagli Stati membri anteriormente alla loro adesione
10. Ai sensi dell’art. 307 CE:
«Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell’applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell’instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all’attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri».
B – Diritto derivato
1. Codice doganale comunitario
11. L’art. 20 del regolamento n. 2913/92, dopo aver sottolineato, come principio generale, al primo comma, che «[i] dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee», al terzo comma distingue i diversi elementi che comprende tale tariffa, che riporto, nella parte rilevante nel caso di specie:
«(…)
a) la nomenclatura combinata delle merci;
b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
– i dazi doganali e
(…)
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie».
12. La contabilizzazione del debito è disciplinata dall’art. 217 del codice, a termini del quale «ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale (…) deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (…)».
2. La decisione del Consiglio 94/728/CE, Euratom (10)
13. Tale decisione deroga, a far data dal 1° gennaio 1995, alla decisione 88/376/CEE, Euratom (11) e indica, al suo art. 2, n. 1, lettera b), che costituiscono risorse proprie, iscritte nel bilancio delle Comunità, le entrate provenienti dai «(…) dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio».
3. I regolamenti nn. 1552/1989 e 1150/2000
14. Il secondo di tali regolamenti ha abrogato il primo e lo ha sostituito a far data dalla sua pubblicazione, il 31 maggio 2000 (12).
15. L’art. 2 del regolamento n. 1150/2000 riconosce, «[a]i fini dell’applicazione del presente regolamento», un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della decisione 94/728, che è accertato «non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo».
16. Ai sensi dell’art. 9, «(…) le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato».
17. L’art. 10, n. 1, riguarda il momento dell’iscrizione e sottolinea che, al più tardi, ha luogo «(…) entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato».
18. A fronte del ritardo nel versare gli importi, l’art. 11 dispone: «[o]gni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
4. Il regolamento (CE) n. 150/2003 (13)
19. Al fine di tenere conto della tutela del segreto militare degli Stati membri, tale regolamento stabilisce specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi all’importazione relativi a talune armi e altre attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi (14).
20. Quale garanzia adeguata di tale progetto, è prevista «[u]na dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale», ancorché sia necessario che tale dichiarazione abbia «la forma di un certificato» e che consenta «l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione» (15).
21. L’art. 2 così recita:
«1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni delle merci elencate nell’allegato I sono totalmente sospesi quando tali merci sono utilizzate dalle forze militari di uno Stato membro, o per conto di dette forze, individualmente o in cooperazione con altri Stati, per difendere l’integrità territoriale dello Stato membro o partecipare a operazioni internazionali di mantenimento o di sostegno della pace o per altri fini militari quali la protezione dei cittadini della Comunità europea da disordini sociali o militari.
2. I suddetti dazi sono sospesi totalmente anche per:
a) le parti, componenti o sottounità importate per essere incorporate o adattate alle merci incluse nell’elenco di cui agli allegati I e II o le relative parti, componenti o sottounità o per la riparazione, rimessa a nuovo o manutenzione di tali merci;
b) le merci importate per essere utilizzate a fini di addestramento o per il collaudo delle merci incluse nell’elenco di cui agli allegati I e II.
3. Le merci importate quali definite nell’allegato I e nel paragrafo 2 del presente articolo sono soggette alle condizioni in materia di utilizzazione finale di cui agli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e delle relative disposizioni di applicazione. Il controllo doganale dell’utilizzazione finale termina tre anni dopo la data dell’immissione in libera pratica.
4. L’utilizzazione delle merci elencate nell’allegato I a fini di addestramento o l’utilizzazione temporanea di tali merci nel territorio doganale della Comunità da parte delle forze militari o di altre forze a fini civili a causa di calamità naturali o impreviste non costituisce una violazione dell’utilizzazione finale di cui al paragrafo 1».
22. L’art. 3 dispone quanto segue:
«1. La richiesta di entrata per l’immissione in libera pratica di merci per le quali viene chiesto il beneficio della sospensione dei dazi a norma dell’articolo 2 è accompagnata da un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro alle cui forze militari sono destinate le merci. Il certificato di cui all’allegato III va presentato alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione unitamente alle merci a cui si riferisce. Esso può sostituire la dichiarazione in dogana di cui agli articoli da 59 a 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati.
3. Ai fini del rilascio e della presentazione del certificato alle autorità doganali o ad altre autorità incaricate dello sdoganamento possono essere utilizzate tecniche di trattamento dei dati conformemente all’articolo 292, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio [del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario].
4. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle merci importate elencate nell’allegato II».
23. Il regolamento n. 150/2003, sebbene fosse applicabile a far data dal 1° gennaio 2003, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il 30 gennaio 2003 (16).
III – La posizione della Commissione, il previo ricorso amministrativo e i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia
24. La Commissione addebita alla Finlandia, alla Svezia, alla Germania, all’Italia, alla Grecia ed alla Danimarca di non aver versato i dazi doganali relativi all’importazione di materiale bellico o a duplice uso, nel periodo immediatamente precedente al regolamento n. 150/2003.
25. Il dibattito sotteso a tali ricorsi risale agli anni Settanta. La stessa Commissione lo riconosce, con riguardo alla causa C-239/06, in cui è parte l’Italia (17); i pareri motivati 10 settembre 1984 concernenti la Germania e 25 luglio 1985 per l’Italia (causa C-387/05), al pari di quello del 1990, concernente la Grecia, indicano il protrarsi del dibattito; altri precedenti si riscontrano nell’invio, il 20 dicembre 2001, delle prime diffide ai paesi convenuti (18) che, tuttavia, non sono sfociate in procedimenti giurisdizionali; per l’Italia, nel ricorso C-387/05, la Commissione ha formalizzato le proprie censure in una lettera inviata il 31 gennaio 2002.
26. La Commissione ha nuovamente espresso le proprie perplessità agli Stati membri con riguardo alla compatibilità con il diritto comunitario del rifiuto di procedere a tali pagamenti (19): il 31ottobre 2002 si è rivolta alla Repubblica italiana (causa C‑387/05), il 15 ottobre 2003 alla Repubblica di Finlandia (C‑284/05) e, infine, il 17 ottobre 2003, al Regno di Svezia (causa C-294/05), alla Repubblica federale di Germania (causa C-372/05), al Regno di Danimarca (causa C-461/05), alla Repubblica ellenica (causa C-409/05) e, una seconda volta, alla Repubblica italiana (causa C-239/06).
27. Non avendo ritenuto soddisfacenti i chiarimenti ricevuti, ha emesso pareri motivati l’11 luglio 2003 per l’Italia (causa C-387/05); il 7 luglio 2004 nei confronti della Finlandia; il 9 luglio 2004 in relazione alla Svezia e all’Italia (causa C-239/06); e il 18 ottobre 2004 per la Germania (causa C-372/05), la Danimarca (causa C-461/05) e la Grecia (C-409/05).
28. In date 15 luglio 2005, 20 luglio 2005, 7 ottobre 2005, 24 ottobre 2005, 21 novembre 2005, 23 dicembre 2005 e 29 maggio 2006 la Commissione, ai sensi dell’art. 226 CE, secondo comma, ha proposto ricorso contro, rispettivamente, la Repubblica di Finlandia (causa C-284/05), il Regno di Svezia (causa C-294/05), la Repubblica federale di Germania (causa C-372/05), la Repubblica italiana (causa C‑387/05), la Repubblica ellenica (causa C-409/05), il Regno di Danimarca (causa C‑461/05) e, nuovamente, nei confronti dell’Italia (causa C-239/06), procedimenti nei quali le parti hanno confermato le loro posizioni.
29. In tutti i procedimenti sono state ammesse diverse domande di intervento (20).
30. Successivamente alla riunione generale del 7 ottobre 2008, si sono svolte le udienze il 25 novembre 2008 (21), data in cui le cause sono state spedite alla fase di presentazione delle conclusioni.
IV – Analisi delle eccezioni di irricevibilità
31. Per rendere più agevole la comprensione di tali eccezioni, le tratterò disgiuntamente nei tre ricorsi nei quali esse sono state formulate, seguendo l’ordine cronologico della loro proposizione.
A – Nel ricorso relativo alla causa C-372/05 (Commissione/Germania)
32. Il governo tedesco osserva un triplice impedimento alla ricevibilità di detto ricorso.
1. Inadeguatezza dell’art. 226 CE
33. Secondo la Repubblica federale di Germania, la Commissione avrebbe erroneamente proposto l’azione e il conseguente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, atteso che, mentre le sue memorie si sono fondate essenzialmente sull’applicazione dell’art. 296 CE, n. 1, il procedimento sarebbe quello speciale previsto dall’art. 298 CE, secondo comma (22).
34. Tale obiezione è destituita di fondamento. Dall’insieme delle versioni linguistiche dell’art. 298 CE non si evince che la Commissione debba ricorrere a tale ricorso speciale. Così, in spagnolo («la Comisión o cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente»), in francese («la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de Justice»), in inglese («the Commission or any Member State may bring the matter directly before the Court of Justice») o in tedesco («verfahren kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar anrufen») non emerge un elemento di obbligatorietà, dal momento che il riferimento a tale via diretta di impugnazione si concepisce come mera facoltà (23).
35. La Repubblica federale non tiene conto del fatto che, con il limite dell’indisponibilità della normativa processuale (24), l’oggetto di ogni controversia giurisdizionale viene definito dal ricorrente e non dalle affermazioni del resistente; se così non fosse, un’eccezione di irricevibilità potrebbe snaturare la controversia.
36. Benché nello scambio di corrispondenza antecedente alla fase giurisdizionale della controversia si scorgano facilmente le opposte posizioni in ordine all’art. 296 CE, non si deve dimenticare che la Commissione chiede unicamente che si dichiari l’inadempimento per inosservanza dell’art. 26 CE e di taluni regolamenti (25) nonché talune decisioni comunitarie distinte dall’art. 296 CE, disposizione richiamata, per contro, dallo Stato membro quale pilastro fondamentale delle proprie tesi.
37. In definitiva, la scelta dell’azione da parte dell’attore non è subordinata all’impostazione difensiva attuata dalla controparte.
38. In conclusione, l’elemento teleologico dell’art. 298 CE e l’interpretazione sistematica dei suoi due commi rivelano l’inconferenza dell’eccezione, potendo la Commissione «ricorrere direttamente alla Corte di giustizia», nel contesto di una possibile utilizzazione abusiva dell’art. 296 CE, sempreché si sia in presenza di un’alterazione delle «condizioni di concorrenza nel mercato comune».
39. La posizione che suggerisco (26) depone in toto nel senso di restringere la scelta offerta dall’art. 298 CE, secondo comma, per arginare gli effetti collaterali che gli artt. 296 CE e 297 CE producano eventualmente sulla concorrenza e sull’economia (27).
40. Ovviamente, non si discute in questo contesto dell’alterazione della libera concorrenza, sicché la finalità di tale scelta processuale non trova applicazione nel caso di specie.
41. Inoltre, il ricorso per inadempimento non penalizza minimamente lo Stato membro (28), in quanto, in realtà, rafforza la sua difesa sin dalla fase precontenziosa, non prevista dall’art. 298 CE che, piuttosto, delinea, a mio avviso, un procedimento sommario, in cui la cognitio da parte della Corte di giustizia è limitata al mero accertamento della regolarità del mercato e delle operazioni commerciali, riducendo, conseguentemente, la capacità di reazione del Paese interessato.
42. Infine, nella causa Commissione/Spagna (29), in cui si discuteva dell’esenzione dall’IVA sull’importazione di materiale bellico, concessa dalla Spagna in base all’art. 296 CE, nessuno si è avvalso dell’art. 298 CE per evitare una pronuncia sul merito, né la Corte di giustizia lo ha fatto ex officio (30).
2. Gli interessi fondamentali per la sicurezza dello Stato e la mancata prova dell’inadempimento
43. La Repubblica federale di Germania sostiene che la Commissione non può incidere sulla definizione degli interessi fondamentali della sua difesa.
44. A mio modo di vedere, essa si mostra prudente nel non concludere tale affermazione mettendo in discussione la competenza della Corte di giustizia nella soluzione di tale spinosa questione, benché adombri tale carenza.
45. L’eccezione, che deve essere respinta, degrada in termini inammissibili uno dei profili di merito della controversia, riducendola al rango di mero pretesto procedurale.
46. Il carattere virtuale di tali interessi fondamentali quale freno ai poteri della Commissione e, per osmosi, al ruolo del diritto comunitario è sotteso alla controversia, ramificandosi in molteplici profili, come quello dell’onere della prova o quello, estremamente delicato, delle immunità del potere (31).
47. Tuttavia, la vigilanza degli interessi fondamentali della difesa degli Stati resta esclusa dal menu proposto dalla Commissione, il cui piatto principale contiene il rispetto dei dazi doganali quali strumenti di finanziamento comunitario, per quanto gli Stati lo insaporiscano con gli ingredienti dell’art. 296 CE.
48. In altre parole, non si tratta di un’ingerenza nella sicurezza nazionale degli Stati (32), ma dell’applicazione armoniosa di tale disposizione e dei Trattati complessivamente intesi, compito rispetto al quale la Commissione e la Corte di giustizia sono competenti.
49. La Germania addebita alla ricorrente di non aver indicato nelle sue memorie le violazioni del Trattato, ma dalla semplice lettura del ricorso e dal contesto giuridico che precede vengono in evidenza le disposizioni violate, di diritto sia primario sia derivato, che riguardano l’unione doganale e le risorse proprie delle Comunità europee.
50. In ogni caso, la mancanza di prova di tale violazione non avallerebbe l’irricevibilità del ricorso, ma il suo rigetto, in esito alla pacata valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto in causa.
3. Il diritto della Germania di non fornire informazioni
51. Il collegamento di tale terza causa di irricevibilità con la precedente si scorge agevolmente, dal momento che, se lo Stato convenuto sostiene che la Commissione si intromette negli aspetti sensibili della sua sicurezza, il suo governo non dovrebbe discolparsi in tale procedimento, fornendo chiarimenti al riguardo, come tende ad evitare l’art. 296 CE, n. 1.
52. L’impostazione, audace nella sua concezione, si sfalda, al rilievo che, ancora una volta, la Germania, con la propria manovra argomentativa, aspira all’irricevibilità del ricorso.
53. Lo Stato membro assume la responsabilità di svelare alcune informazioni, sicché il successo ovvero il fallimento del suo operato deve risolversi nella valutazione sul merito della controversia, senza che essa possa risolversi ad limine.
54. Inoltre, i ragionamenti svolti dalla Commissione sull’onere degli Stati di provare i requisiti per l’applicazione dell’art. 296 CE non implicano che occorra notificare i dettagli delle importazioni di materiale bellico.
55. Un obbligo siffatto non sussiste né, malgrado quanto sostiene la Germania, la Commissione si arroga un diritto che non le spetta.
B – Nel ricorso relativo alla causa C-387/05 (Commissione/Italia)
56. Secondo l’Italia, la Commissione si sarebbe astenuta, nel parere motivato, dal richiedere la prova della mancata alterazione della concorrenza, laddove nel ricorso rivendica tale prova.
57. La coerenza con quanto esposto in tale sede induce la Commissione a chiedere alla Corte di giustizia la condanna dell’Italia per aver violato le disposizioni comunitarie finanziarie e doganali, esplicitando nella fase contenziosa un discorso che aveva già iniziato nella fase precedente.
58. La conclusione del procedimento richiede, una volta accertata la violazione delle norme relative alle risorse proprie, che si esamini l’eventuale giustificazione di tale violazione quale strumento per tutelare l’integrità della sicurezza nazionale.
59. Ciò si deduce dal parere motivato, come l’Italia riconosce al punto 18 dei suoi scritti difensivi, sicché una simile disgiunzione è destituita di fondamento, atteso che la non alterazione del mercato costituisce solo una premessa di tale eccezionale deroga.
60. Pertanto, non sussistono argomenti nuovi, né estensione dell’oggetto, né alcun fondamento per dichiarare l’irricevibilità del ricorso (33).
C – Nel ricorso relativo alla causa C-409/05 (Commissione/Grecia)
61. La Repubblica ellenica indica, nella controreplica, la medesima causa di irricevibilità di cui si è avvalso il governo tedesco nel ricorso nella causa C‑372/05, sulla base dell’art. 298 CE.
62. La Grecia evoca tale motivo di irricevibilità nei punti 4 e 37 del suo controricorso, sebbene non concretizzi l’istanza di rigetto sino alla controreplica, per cui, ai sensi dell’art. 42 del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee (34), risulta inoperante, per aver privato la ricorrente della possibilità di confutarlo.
63. Indipendentemente dalla sua tardività, tale eccezione deve essere trattata in modo identico a quanto accaduto nella causa Commissione/Germania, alla quale mi richiamo, per cui risulterebbe escluso il suo accoglimento da parte della Corte di giustizia.
64. All’udienza, la rappresentante del governo greco ha aggiunto ex novo, quale vizio preliminare, che non si può legittimamente proporre un ricorso per inadempimento al fine di ottenere dalla Corte di giustizia una decisione che imponga allo Stato membro l’adozione di determinate misure (35).
65. La giurisprudenza è già intervenuta in ordine a tale questione, dal momento che distingue nitidamente tra oggetto del ricorso di cui all’art. 226 CE, consistente nel fatto che si dichiari che «uno Stato membro abbia mancato a un obbligo di diritto comunitario», e «i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza (...) comporta», la cui valutazione iniziale, ai sensi dell’art. 228 CE, spetta allo Stato membro interessato, senza che la Corte di giustizia possa intervenire.
66. Tale dottrina si ricollega ai punti 40-52 della sentenza della Corte di giustizia 14 aprile 2005, Commissione/Germania (36), in cui è stata respinta la domanda diretta ad «ingiungere ad uno Stato membro di versare interessi di mora».
67. Tuttavia, la situazione nel caso in esame differisce da quella commentata, in quanto la Commissione non esercita azioni di incasso intese a conseguire, come risultato, la condanna degli Stati a iscrivere sul suo conto le risorse proprie non versate e gli interessi di mora ai sensi dell’art. 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, dato che la ricorrente chiede solo l’accertamento degli inadempimenti denunciati.
68. Evidentemente, dopo una eventuale sentenza di accoglimento, lo Stato dovrà valutare, in sede di esecuzione, se la cessazione dei suoi inadempimenti implichi la liquidazione e il versamento delle risorse proprie comunitarie sul conto della Commissione, con gli interessi di mora.
69. Infine, malgrado non sussista attualmente una violazione doganale per mancato pagamento dei dazi doganali dovuti per importazioni come quelle analizzate in questa sede, in quanto il regolamento n. 150/2003 sospende tali diritti su determinate armi ed altro materiale bellico, non possono escludersi le conseguenze dei possibili inadempimenti verificatisi precedentemente alla sua entrata in vigore e che potrebbero persistere alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati, sicché sussiste il rischio che si accerti la loro esistenza.
V – Esame dell’inadempimento
A – Le risorse proprie delle Comunità
70. L’art. 201 del Trattato prevedeva: «[i]l bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie», ma le difficoltà tecniche e politiche per attuare tale sistema di finanziamento, caratterizzato dall’autonomia nei confronti degli Stati, si sono protratte per più di dodici anni (37) e frattanto il finanziamento della Comunità economica europea è stato garantito dagli apporti dei membri.
71. La decisione del Consiglio 21 aprile 1970, 70/243/CECA, CEE, Euratom, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (38) («prima decisione sulle risorse proprie»), ha posto fine al controllo di fatto dei governi nazionali, inaugurando una nuova era di emancipazione economica, i cui effetti si percepiscono tuttora.
72. Tale passaggio si è fondato sui prelievi agricoli, sui diritti doganali (39) e sull’IVA.
73. Nella metà degli anni Settanta, il Regno Unito ha iniziato a lamentarsi del proprio contributo finanziario, provocando gravi controversie relative al bilancio, alle quali si pose rimedio nel 1984 nel Consiglio europeo di Fontainebleau (40), le cui conclusioni hanno trovato espressione nella decisione del Consiglio 7 maggio 1985, 85/257/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (41) («seconda decisione sulle risorse proprie»).
74. Inter alia, era previsto un meccanismo di correzione degli squilibri nel bilancio che, sino ad ora, ha trovato applicazione unicamente nel Regno Unito (l’«assegno britannico») (42), consistente nella restituzione di taluni importi, calcolati in base alla differenza tra la parte in percentuale di tale Stato nei versamenti dell’IVA e la parte in percentuale della sua partecipazione alle spese comunitarie ripartite (43), e che viene sostenuto congiuntamente da parte degli altri Stati in proporzione ai rispettivi versamenti d’IVA, con un regime speciale per la Germania, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia (44).
75. In forza della decisione 88/376 («terza decisione sulle risorse proprie»), alle tre suddette risorse è stata aggiunta una quarta, fondata sul prodotto nazionale lordo «PNL» degli Stati membri (45) e intesa ad adattare i contributi alla capacità di pagamento (46).
76. Atteso che la riscossione da parte della Comunità comportava un costo per le economie nazionali, la decisione 94/728 («quarta decisione sulle risorse proprie») ha introdotto la deduzione delle spese derivanti da tale riscossione, autorizzando, a titolo di compensazione, gli Stati membri a trattenere una certa percentuale degli importi da versare; detta percentuale, inizialmente fissata al 10% (art. 2, n. 3, della decisione 94/728), è pari, oggi, al 25% (47).
77. Su iniziativa del Consiglio europeo di Berlino, e per conseguire un metodo «equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basa[to] su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro», è stata adottata la decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (48) («quinta decisione sulle risorse proprie»), sostituita dalla summenzionata decisione 2007/436 («sesta decisione sulle risorse proprie»).
B – In particolare, i dazi doganali
78. Se, inizialmente, la riscossione di tali dazi soddisfaceva un fine esclusivamente fiscale, successivamente ci si è resi conto del fatto che tali oneri di frontiera costituivano uno strumento protezionista di primaria rilevanza, il che ha risvegliato i sospetti originari dei fautori del libero scambio.
79. Dopo la seconda guerra mondiale, taluni principi di matrice liberale militavano per la riduzione progressiva dei dazi doganali, se non per la loro soppressione (49); ma tale idea non si è affermata a fronte dello slancio di altri vantaggi, come la possibilità di servire da meccanismi di controllo dei flussi di merci, da indicatori della politica commerciale o da sentinelle degli scambi.
80. A livello comunitario, il 1° luglio 1968 è stata costituita l’unione doganale, per la soppressione di tali dazi e limiti. Essa richiedeva, inoltre, una tariffa doganale comune (50) applicabile in tutta la Comunità nei confronti dei paesi terzi e gli introiti da essa derivanti sarebbero stati versati nelle casse comunitarie in forma di risorse proprie.
C – Gli elementi oggettivi dell’inadempimento
81. La Commissione delimita temporalmente l’inadempimento dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 2002, anche se in udienza ha asserito, conformemente all’art. 7, n. 2 (51), del regolamento n. 1150/2000 che, relativamente ad alcuni Stati, il reclamo non ha avuto luogo nel 2001, bensì nell’anno seguente (52), nel cui caso il dies a quo deve coincidere con il primo giorno del 1999.
82. L’eventuale infrazione commessa non adempiendo l’obbligo di pagare viene limitata a tali periodi, nonostante che, nel 2003, per effetto del regolamento n. 150/2003, non sussistessero obbligazioni doganali per siffatte operazioni (53), posto che la sospensione operata non comporta l’abolizione di quella generata ex ante né elimina l’eventuale inadempimento, che permane.
83. A causa del loro stretto collegamento è necessario prendere in considerazione con cautela i contorni sfumati fra la normativa sulle risorse proprie e quella relativa alla nascita, alla quantificazione e alla riscossione dell’obbligazione doganale (54).
84. Inoltre, l’inosservanza del contesto doganale può ledere il sistema di finanziamento, come risulta dalla sentenza della Corte 12 settembre 2000 (55). Si rileva quindi una certa «sovrapposizione» (56) e, per estensione, un canone di doppia procedura, diretto, in primo luogo, a chiarire se le acquisizioni debbano essere sottoposte all’amministrazione doganale e accertare poi, in caso di risposta affermativa, l’esclusione della voce dall’attivo delle Comunità.
85. Siffatta metodologia mi induce a confermare senza lacune la presenza degli elementi oggettivi degli inadempimenti (57) nella condotta degli Stati membri convenuti.
86. Nell’ottica della disciplina in materia doganale bastano gli artt. 23 CE, 26 CE e 20, n. 1, del relativo codice, al fine di corroborare l’illegittimità di omettere di appurare i diritti inerenti agli strumenti bellici o a duplice uso.
87. Tale soggezione risulta parimenti dalle varie categorie indicate dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (58), senza che si possa asserire, come traspare da quanto allegato dalla Germania o dalla Finlandia, che siffatto requisito contraddice i fondamenti stessi della Comunità.
88. Senza nascondere la progressiva perdita di vigore delle risorse proprie tradizionali (59), né le bramosie di una politica commerciale sconsiderata, né i desideri di cambiamento (60), nel diritto comunitario regna lo scrupoloso rispetto del principio di uguaglianza degli interessi economici degli Stati, che rifugge dal trasformare la regola generale della soggezione in un’esenzione o in una sospensione.
89. Tutti gli Stati confessano di non aver pagato, sebbene abbiano effettuato taluni trasferimenti unici per vari importi (61) che non vanno concepiti quali pagamenti liberatori (62), poiché li hanno subordinati alla pertinenza del debito e non li hanno calcolati in funzione delle varie importazioni o dei vari periodi.
90. Le importazioni di cui trattasi non erano esenti dalla tariffa doganale comune, né erano previsti regimi speciali di sorta che la mitigassero, come un eventuale «tasso zero».
91. Inoltre, il sopravvenire del regolamento n. 150/2003, lungi dall’incarnare un criterio ermeneutico della situazione precedente, capace di fare inclinare l’ago della bilancia verso le posizioni statali, rafforza le mie convinzioni circa il carattere ineludibile dell’appuramento doganale.
92. Il rispetto di un elementare principio di legalità, che dispiega la sua potenzialità in ambito finanziario o in altri più limitati, come quelli tributario o doganale, e l’inapplicabilità retroattiva del regolamento n. 150/2003 escludono la sospensione dei diritti doganali fra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002.
93. Gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie dal momento in cui le loro autorità doganali dispongano dei tariffari necessari e siano dunque in grado di calcolare il relativo ammontare e di determinare il soggetto passivo (63). Basta che uno Stato non lo faccia per alterare l’equilibrio finanziario delle Comunità (64).
94. La fragile stabilità del sistema di finanziamento comunitario richiede una definizione precisa dell’accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie, così come il rispetto degli Stati membri, dato che, se qualcuno di loro non osserva dette disposizioni, s’impone rimediarvi attraverso la compensazione che si ripercuote sugli altri Stati tramite la risorsa «PNL» (65), situazione contraria alla leale cooperazione (66).
95. Mi sembra un sofisma fare valere il contrario di siffatti solidi motivi, come invece pretende la Finlandia (67), per sostenere che il principio di uguaglianza nella contribuzione al bilancio comunitario si romperebbe qualora gli Stati membri che importano armamenti da paesi terzi dovessero versare, «oltre» al prezzo, i dazi doganali, rispetto a quelli che optano per un consumo intracomunitario.
96. Un argomento del genere non considera che il luogo di acquisizione attiene a interessi di politica commerciale e strategici, che non possono essere fatti valere per l’esenzione.
97. Il rappresentante del governo danese ha affermato in udienza che la finalità dei dazi doganali non è finanziare la Comunità, ma piuttosto dissuadere i potenziali acquirenti dal rivolgersi a paesi terzi e promuovere gli scambi fra Stati membri.
98. Siffatta posizione non riflette la realtà in modo esatto, in quanto il pieno conseguimento di detto obiettivo protezionista richiede che gli interessi europei rimangano indenni qualora, come nel caso qui verificatosi, gli acquisti siano conclusi con Stati terzi, finalità che si raggiunge, precisamente, rafforzando la capacità finanziaria della Comunità attraverso i dazi, rimediando alle perdite economiche derivate dalla mancata effettuazione delle acquisizioni all’interno delle sue frontiere.
99. A sua volta la Germania, in udienza, ha puntualizzato che gli Stati che maggiormente contribuiscono alla difesa dell’Unione sarebbero puniti, dal momento che pagherebbero di più a titolo di diritti doganali.
100. Tale idea giustappone istituzioni diverse, come quella del mercato interno e quella della difesa degli Stati, i cui rispettivi obiettivi non devono essere confusi, senza che alcuni eventuali meccanismi di compensazione degli sforzi economici derivanti dagli accordi militari (68) trovino un canale adeguato nella deroga unilaterale a talune disposizioni doganali.
101. L’equilibrio fra le spese e le entrate (art. 268 CE), l’aiuto solidale nei conti della Comunità (art. 2 CE) e il principio di buona gestione finanziaria (art. 274 CE) delineano la disfatta senza attenuanti di tali linee economiciste al servizio esclusivo di ognuno degli Stati.
102. Parimenti destinata all’insuccesso è la riflessione (69) secondo cui, per eliminare le iniquità, la Commissione dovrebbe rimborsare i dazi doganali agli Stati che li hanno corrisposti, dal momento che ciò implica generalizzare la violazione come antidoto ai comportamenti irregolari di coloro che si sono sottratti al pagamento.
VI – Altri argomenti degli Stati membri
103. Tutti i convenuti basano sull’art. 296 CE l’omissione dell’appuramento, in quanto ritengono che l’obbligo di versare dazi doganali su tali merci provenienti da paesi terzi comporti un grave rischio per gli interessi essenziali della loro sicurezza.
104. Essi indicano che il versamento di siffatte risorse proprie causerebbe loro un dissesto finanziario che inciderebbe negativamente sull’approvvigionamento di armi e, di riflesso, indebolirebbe la loro capacità militare; essi aggiungono che la permeabilità del procedimento doganale non assicura la riservatezza dei dati che devono essere forniti al fine di calcolare i totali rispettivi; cercano un appiglio, inoltre, nell’art. 307 CE e negli accordi conclusi con i paesi esportatori o nel principio del legittimo affidamento derivato da una reazione tardiva della Commissione.
A – L’art. 296 CE e la sicurezza nazionale
105. Lo scenario descritto, pieno di argomenti intercollegati, richiede un esame accurato, al fine di delimitare con chiarezza i presupposti di cui all’art. 296 CE, n. 1, lett. a) e b).
1. L’ambito di applicazione
106. La lett. a), disponendo che nessuno Stato membro «è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza», comprende, oltre all’attrezzatura esclusivamente militare, il materiale a duplice uso, in quanto ciò che risulta pregiudizievole è l’atto della divulgazione, prescindendo dall’oggetto dell’operazione commerciale.
107. Per la lett. b) della disposizione in parola non vale la medesima esegesi, poiché, sebbene conceda la facoltà agli Stati membri di «adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza», limita tale deroga «alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico».
108. L’elenco stabilito dal Consiglio il 15 aprile 1958 (70) contribuisce a siffatta interpretazione, dal momento che considera solamente «i prodotti soggetti al n. 1, lett. b)» (art. 296 CE, n. 2).
109. Il carattere dei prodotti figuranti nell’elenco del 1958 e il riferimento dell’art. 296 CE, n. 1, lett. b), al commercio di materiale bellico ostano, semplicemente invocando la lett. b), alla deroga al sistema finanziario delle Comunità e, in particolare, al regime doganale, per le acquisizioni di materiale la cui progettazione, produzione o sviluppo non siano destinate a fini specificamente militari.
110. Di conseguenza, gli strumenti di duplice uso non si sottraggono al pagamento di dazi doganali ai sensi dell’art. 296 CE, n. 1, lett. b), salvo dimostrare un uso militare esclusivo, circostanza che l’Italia o la Svezia non hanno fatto valere né sostanziato con alcuna prova.
111. Pertanto, il ricorso proposto contro la Svezia (C-294/05) (71) e quello avverso l’Italia (C-387/05), stante la mancanza di una difesa esauriente (72), dal momento che possono essere basati solamente sulla lett. a) della disposizione in questione per ammettere in abstracto (73) la deroga al Trattato, devono essere oggetto di una pronuncia valutativa (74).
2. I requisiti ex art. 296 CE e il relativo controllo da parte della Corte di giustizia
112. Occorre prendere in esame l’utilizzo dell’art. 296 CE finalizzato alla deroga ad un insieme di disposizioni (75), chiave di volta del sistema comunitario di finanziamento, con dirette ripercussioni sull’unione doganale, chiara personificazione del mercato interno (76).
113. In tale contesto non nascondo la mia sorpresa per il modo in cui, nel corso del procedimento, gli Stati hanno rivendicato (77) un’«applicazione autonoma» dell’art. 296 CE.
114. Elemento fondamentale per dirimere la controversia, la posizione dei convenuti circa detta nozione è affetta, a mio avviso, da una notevole confusione.
115. Il fatto che gli Stati membri godano di «autonomia» per decidere sull’opportunità di avvalersi dell’art. 296 CE non osta all’uniformità degli standard che devono guidare la loro cognizione primaria nell’intero territorio comunitario.
116. Ogni paese definisce gli aspetti prioritari per la sua integrità, individua e classifica gli attacchi criminosi che la porrebbero in serio pericolo e, infine, valuta se gli convenga mettere in atto talune delle restrizioni di cui all’art. 296 CE, bilanciando valori che, collocandosi nel nucleo della sua sovranità, risultano estranei al diritto comunitario.
117. Tuttavia, inoltre, la sfera comunitaria non è idonea a racchiudere in una categoria una sorta di concetto autonomo di «interessi essenziali della difesa nazionale». Nel momento attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, tale nozione è, per definizione, esclusivamente statale.
118. Pertanto, i dibattiti che sorgono negli Stati relativamente alle istanze con il potere di controllare una comunicazione riservata rispondono a schemi che sviluppano delicati contrappesi di controllo (78), che non si riflettono nel diritto comunitario, ragion per cui la Corte non deve arrogarsi un’indagine che si limita ad una dimensione puramente nazionale.
119. Il principio di separazione dei poteri (79) conduce necessariamente ad accettare una serie di limitazioni per il controllo dei giudici e, dinanzi ad atti intessuti con i fili della discrezionalità dei governi per elaborare la loro politica di difesa, le tecniche per verificare la sua corretta adozione devono orientarsi in modo tale da evitare il rischio di sostituire l’azione dell’esecutivo con il maneggio dei criteri di opportunità.
120. Siffatta congiuntura comporta che il controllo sostanziale della decisione di classificare un documento come riservato implicherebbe rimuoverla automaticamente, sicché, nella sua opera cognitiva, il giudice può convivere con il segreto, sfiorandolo, e valutarne le regole ma non il contenuto (80).
121. Orbene, unitamente alla valutazione svolta in ogni paese (81), spetta al diritto comunitario, e specialmente alla Corte di giustizia, indicare i canoni ermeneutici che autorizzano tali misure eccezionali, nella prospettiva dell’art. 296 CE, senza ledere l’uniformità della sua corretta applicazione né, evidentemente, tenendo presenti tutte le precauzioni che sto elaborando, le potestà discrezionali degli Stati.
122. Siffatta linea divisoria fra il livello interno e quello comunitario deve essere tracciata con somma attenzione, tuttavia, senza lesinare sulla sua incisività, affinché l’armonia trionfi nell’Unione.
123. Il compito consiste nell’esaminare il difficile equilibrio fra gli interessi degli Stati membri nell’ambito della loro sicurezza e gli obiettivi fondamentali della Comunità, senza oltrepassare la soglia della ragionevolezza.
124. Le deroghe alle norme comunitarie devono rispettare il principio di proporzionalità (82), nonché osservare i parametri di adeguatezza e necessità al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti.
125. Nonostante si pretenda riscontrare nell’art. 296 CE una concessione offerta dal Trattato stesso, il primato del resto del diritto comunitario e l’effetto utile delle sue norme depongono in favore della limitazione degli atti nazionali che lo invochino.
126. L’uniformità del Trattato prevede deroghe (83) quando possa essere gravemente compromessa la pubblica sicurezza, non ammettendo alcuna autorizzazione generale che escluda la sua autorità relativamente a qualsiasi provvedimento, prescindendo dall’intensità della turbativa (84).
127. In cambio gli Stati membri si liberano dalle costrizioni del diritto originario quando gli interessi minacciati sono percepiti come «essenziali», cosicché la clausola della sicurezza pubblica può essere opposta solamente in caso di minacce effettive e sufficientemente serie dirette a danneggiarli.
128. Lo smantellamento di taluni capisaldi dell’architettura comunitaria è legittimato solo quando gli Stati membri non dispongano di altra possibilità per tutelare i propri interessi vitali.
129. Inoltre, il simulacro di un’asserita discrezionalità concessa ai governi dall’art. 296 CE non si sposa con la leale integrazione che l’Europa reclama.
130. Gli Stati membri non possono avvalersi di tale opzione in modo automatico, dal momento che la giurisprudenza della Corte di giustizia (85) si è pronunciata sull’elenco del 1958, dichiarando che, anche se l’art. 296 CE funge da fondamento giuridico dell’eccezione, i prodotti dell’elenco in parola devono, inoltre, soddisfare i restanti requisiti ai fini dell’applicazione.
131. A mio parere, l’art. 296 CE concatena il concetto giuridico indeterminato «interessi essenziali della propria sicurezza» e quello relativo a «ritenere» il carattere d’imperio del provvedimento con l’ineludibile necessità della motivazione.
132. L’utilizzo corretto di dette categorie richiede un grande rigore, incompatibile con un approccio generalista e ipotetico degli interessi nazionali, inclusi quelli di natura militare (86).
133. Una condiscendenza del genere consentirebbe la consacrazione di un tipo di atti politici (87) che traccerebbero solchi di immunità letali per la Comunità e, a mio avviso, per la posizione che, al suo interno, spetta agli Stati.
134. Certo, nei sette ricorsi in esame la discussione si orienta verso la determinazione dei limiti fra la ratio comunitaria e il potere politico nazionale, senza tuttavia arrestarsi a ciò, ma toccando invece parimenti la strumentalizzazione del Trattato attraverso un’esaltazione dell’art. 296 CE tinta di combattive sfumature esistenzialiste (88).
3. L’onere della prova
135. I convenuti si sottraggono all’onus probandi circa i requisiti ex art. 296 CE, indicano che le entrate doganali controverse lederebbero i loro interessi ai sensi del regolamento n. 150/2003 e innalzano il suo quinto ‘considerando’ a manifesto delle intenzioni del legislatore comunitario (89).
136. Di nuovo si annebbia la corretta immagine della norma, allorché il quinto ‘considerando’ di detto regolamento prevede che si stabiliscano «specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione», «[p]er tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri» (90).
137. Di conseguenza il richiamo a tali valori di riservatezza non implica che il silenzio non sia assicurato in anticipo né che, in sua assenza, gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati saranno gravemente compromessi, in quanto non ogni fuga di informazioni provoca una lesione totale della difesa.
138. Il ragionamento degli Stati non mi persuade, dato che non si adatta alla giurisprudenza di questa Corte, la quale rifugge dalle interpretazioni estensive e richiede che chi desideri avvalersi di tali eccezioni produca la prova che le esenzioni non superano i limiti delle menzionate ipotesi (91).
139. Lo speciale contesto in cui si collocano siffatti provvedimenti deve rendere dinamica l’idea che l’onere della prova incombe sempre al soggetto che fa valere la singola deroga al Trattato, al fine di preservare così la coerenza e il rispetto delle sue linee direttrici.
140. Nello specifico, la sentenza della Corte di giustizia 16 settembre 1999, Commissione/Spagna (92), ha constatato l’inadempimento, in quanto il governo spagnolo non ha dimostrato «che la soppressione, prevista dalla legge spagnola, dell’esenzione delle importazioni e degli acquisti di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare dall’IVA costituisse una misura in grado di compromettere la tutela degli interessi essenziali della sicurezza del Regno di Spagna, così da rendere tali esenzioni giustificate sulla base dell’art. 223, n. 1, lett. b), del Trattato».
4. Un richiamo ingiustificato
141. Ho già sottolineato che la Corte di giustizia non può analizzare in modo diretto le facoltà discrezionali attinenti al segreto di Stato (93), benché, quando incidono direttamente sul diritto comunitario, mostri capacità di controllare i loro limiti, per mezzo della proporzionalità e dei principi generali.
142. Quando, come nella fattispecie di cui trattasi, vengono introdotte eccezioni ai principi fondamentali della libera circolazione (94) o disfunzioni nel sistema di finanziamento delle Comunità, le autorità nazionali devono spiegare siffatte aritmie, almeno minimamente, indicando l’obiettivo perseguito e il nesso logico che le struttura.
143. In caso contrario, la motivazione si condanna all’ostracismo e l’oscurità giuridica propizia gli spettri dello sviamento di potere.
a) L’argomento economico
144. Gli Stati convenuti affermano che il maggior aggravio economico comportato dal versamento dei dazi doganali pregiudicherebbe la loro strategia militare; tuttavia, tale argomentazione a discarico altererebbe la funzione cui è destinato l’art. 296 CE, per servire, in realtà, a fini puramente industriali o economici (95), che non avvalorano in alcun modo la deroga al Trattato (96).
145. Nonostante l’abilità della Grecia nel respingere le critiche della Commissione, ponendo in evidenza la differenza fra il «segreto professionale» e il «segreto militare» (97), siffatte ragioni economiche portate ai massimi estremi verrebbero a legittimare la frode in materia di dazi, in onore del risanamento finanziario e della dittatura del profitto.
146. Ugualmente non è calzante il paragone degli effetti economici proiettati dall’IVA sulle casse statali rispetto all’appuramento dei dazi doganali, così come riferito dalla Danimarca (98) e dall’Italia (99), ritenendo che, in contrasto con quanto accade in materia di dogana, l’IVA ritorni agli Stati membri.
147. La traccia è offerta dalla sentenza della Corte di giustizia 16 settembre 1999, nella causa Commissione/Spagna, relativamente ad importazioni di armamenti, la quale dichiara che «le esenzioni dall’IVA non sono necessarie per raggiungere l’obiettivo di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza del Regno di Spagna» (100), così negando qualsivoglia pericolo, in quanto «le entrate provenienti dal versamento dell’IVA che graverebbe sulle operazioni di cui si tratta rientrerebbero nelle casse dello Stato, tranne una piccola percentuale che, in quanto risorsa propria, entrerebbe in quelle della Comunità» (101).
148. Orbene, dedurre a sensu contrario che, in contrapposizione all’IVA, l’obbligazione doganale produce un peggioramento nella sicurezza nazionale presuppone liquidare siffatta prospettiva interpretativa in modo erroneo e avventato.
149. Inoltre, si mettono in rilievo aspetti isolati del sistema finanziario, quale l’importo delle entrate dirette derivanti dalle risorse, ma a ciò ostano la sua visione unitaria ed i vantaggi che, per i membri della Comunità, rivestono la solidarietà nella contribuzione e un’equa ripartizione degli oneri.
b) La riservatezza e il procedimento doganale
150. Non cessa di sorprendere in questa fase la narrazione dell’iter doganale con il prologo che la mancanza di segretezza fa vacillare la tranquillità degli Stati.
151. I convenuti adducono che vi sarebbe un maggiore anonimato relativamente all’IVA che ai dazi doganali (102), aggiungendo che il grado di riservatezza osservato in taluni ordinamenti nazionali (103) non ha confronti nella Comunità.
152. Il semplice sospetto di fughe di notizie non può elevarsi a catalizzatore dell’inadempimento denunciato dalla Commissione, dal momento che l’integrità e la sicurezza dei dati sono tutelate dall’art. 287 CE, che impone ai membri delle istituzioni della Comunità, ai membri dei comitati e parimenti, in generale, ai funzionari e agenti della Comunità, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, di «non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale» e, segnatamente, quelle relative «alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi», obbligo ripreso dall’art. 15 del Codice doganale comunitario (104).
153. L’insoddisfazione degli Stati rispetto a tale regime precauzionale avrebbe dovuto configurarsi nella sua impugnazione. Non è da escludere, inoltre, la possibilità di chiedere appropriato risarcimento per violazione del diritto comunitario relativamente a talune fughe nel circuito di trasmissione dei dati.
154. Ciò nondimeno, la cancellazione unilaterale del sistema non è conforme alla regola della proporzionalità (105), cui deve essere soggetta qualsivoglia iniziativa che restringa le norme del Trattato, «in modo che i suoi effetti siano limitati a quanto necessario per la tutela degli interessi che esso mira a garantire» (106).
155. Non tenere debito conto di una parte fondamentale della normativa finanziaria comunitaria non è consono all’impostazione che contraddistingue il suo carattere vincolante né corrisponde agli obiettivi asseriti.
156. Nonostante offra ruoli di primo piano, il copione elaborato dai convenuti non ha previsto l’entrata in scena delle norme relative all’onere della prova, dal momento che avrebbero dovuto dimostrare che fra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002 la riservatezza non risultava garantita (107).
157. Anche se, sospendendo diritti doganali, il regolamento n. 150/2003 modifica lo scenario finanziario della Comunità, il suo art. 7 (108) comporta altresì la comunicazione di alcune delle circostanze relative all’acquisizione, per cui restano invariate le difficoltà che gli Stati intuiscono relativamente alla loro custodia.
158. La Germania, nella sua controreplica (causa C-372/05), si premura di precisare che il disvelamento dei fatti che richiede il citato art. 7 non serve ai fini del calcolo degli utili doganali, il che non metto in discussione, poiché, a prescindere dalla vocazione della disposizione a determinare l’importo di taluni diritti che non siano da versare, la rilevanza si trova nel fatto che i certificati cui detta disposizione fa riferimento (109) possano compromettere gli interessi che gli Stati si occupano ad occultare (110).
159. Non spetta alla Commissione, come erroneamente suggerito dalla Grecia nel suo intervento nel ricorso contro la Finlandia (causa C-284/05), proporre procedimenti alternativi al fine di impedire la divulgazione dei dati (111).
160. Siffatta tesi altera l’onere e l’oggetto della prova, dal momento che gli Stati devono dimostrare l’inadeguatezza dei procedimenti a mantenere il segreto.
161. Non pare pertanto che le comunicazioni da trasmettere mensilmente (112) o annualmente alla Commissione siano talmente dettagliate da pregiudicare le strategie della difesa nazionale, tenuto conto che, tramite i formulari del caso (113), rendono note le quantità complessive derivate dall’insieme delle importazioni nel periodo preso in considerazione.
162. Il ricorso contro la Danimarca espone i dubbi riguardo a quanto vada in concreto dichiarato, dal momento che la posizione del suo governo, ritenendo esservi l’obbligo di annotare, unitamente agli attrezzi importati, la descrizione dei loro quantitativi, del valore e dei paesi d’origine, contrasta con quella della Commissione, la quale si limita alla richiesta di avere contezza dell’importo globale delle operazioni.
163. Benché, nel peggiore dei casi (114), venissero rivelati i particolari menzionati dalla Danimarca, mi sfugge l’incidenza negativa rispetto alla sua sicurezza esterna, soprattutto quando non comprendono aspetti tecnici dei vari componenti né l’uso cui saranno destinati (115).
164. La Commissione non rileva alcuna obiezione (116) per giungere, prima del 2003, a regimi doganali semplificati, in quanto l’organizzazione in proposito compete allo Stato, che, come segnala la ricorrente (117), in base all’art. 60 del Codice doganale (118), potrebbe designare ad hoc un funzionario specifico (119).
165. A tale fase iniziale prendono parte gli agenti e gli organismi nazionali, ragion per cui sfiora il parossismo pretendere di sostenere che il pericolo per la sicurezza di un paese affonda le sue radici nella sfiducia nei confronti delle sue autorità doganali.
166. La tappa seguente del percorso doganale conduce al controllo, verificabile dalla Commissione, sull’appuramento effettuato, stadio nel quale possono mancare indicazioni complementari, la cui riserva è parimenti assicurata ex art. 5 del regolamento (CE) n. 1026/1999 (120).
167. In ciò si trova una delle chiavi della questione, poiché l’udienza ha posto in evidenza che nella fase iniziale non è stata compromessa alcuna informazione sensibile, dal momento che vengono trattate solamente grandezze complessive, senza dettagli idonei a mettere a rischio la sicurezza nazionale, e pertanto non è giustificato invocare l’art. 296 CE a fronte della richiesta della Commissione di chiarire l’appuramento operato dallo Stato.
168. Se, conformemente all’art. 10 CE, gli Stati devono aiutare la Commissione nel suo compito di vegliare sul rispetto del Trattato (121), sono parimenti tenuti a mettere a disposizione la documentazione utile per verificare la regolarità del versamento delle risorse proprie (122), il che, a mia opinione, non osta a che decidano, a seconda del caso e in via eccezionale, per l’opportunità di circoscrivere l’informazione a talune parti di determinati documenti o, in base all’art. 296 CE, lett. a), di rifiutarla del tutto, alternative che meglio si accorderebbero con i requisiti della proporzionalità, invece di disporre singole deroghe al sistema.
169. Si eccede parimenti quando, prima di un’eventuale fase di controllo della Commissione, che non sempre ha luogo, lo Stato invochi la lett. b) della citata disposizione, in quanto, nel commercio di armi, sono legittime solamente le misure per «la tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza», che, per definizione, il diritto doganale non pone a rischio nella prima delle fasi descritte, né, tanto meno, prima di procedere a qualsivoglia appuramento.
170. Gli Stati hanno cercato conforto nell’art. 296 CE tramite un’astrazione ipotetica, dato che la sua virtualità richiede che i loro interessi siano pregiudicati, il che, ribadisco, potrebbe accadere unicamente qualora la Commissione esigesse informazioni molto concrete, situazione che non si è verificata, poiché, malgrado quanto affermato in udienza dal rappresentante del governo greco, la mancata accettazione dei pagamenti precauzionali effettuati dagli Stati non deriva dall’esiguità di taluni dati, ma piuttosto dalla loro mancanza, che impedisce di realizzare qualsivoglia parvenza di controllo minimamente razionale.
171. Benché la normativa comunitaria pretenda di garantire la tutela dei dati, i governi (123) hanno maggiore fiducia nelle imprese che sono attive (124) in tale genere di commercio che nelle amministrazioni doganali, dal che discende un pregiudizio comparativo inammissibile (125).
c) Corollario
172. Alla luce di quanto esposto risulta evidente la mancanza di idoneità delle argomentazioni addotte relativamente alla situazione geografica del paese, alla distribuzione della popolazione, alla protezione dei confini da possibili invasioni o, a livello economico, al costo dei programmi militari, dato che, relativamente agli aeromobili, ad esempio, in taluni Stati sono stati aumentati i voli di ricognizione (126).
173. Non sussiste sintonia giuridica fra i mezzi e gli scopi che si desidera raggiungere, dal momento che variazioni del genere poterono essere previste dagli Stati che, prima del regolamento n. 150/2003, hanno appurato i dazi doganali e li hanno versati alla Comunità, senza che ciò provocasse un crollo dei loro sistemi di difesa.
174. Ritengo, quindi, che gli Stati convenuti abbiano cercato rifugio in scappatoie inadeguate per il diritto comunitario e per i principi che ho esposto, ponendosi ai margini di un’incertezza perversa per l’Unione.
175. Alquanto significativo risulta il caso della Finlandia, la quale prima sostiene nel controricorso che il mero pagamento condizionale senza un accordo con la Commissione comprometterebbe la sua sicurezza, salvo riconoscere successivamente in udienza un versamento unilaterale di circa EUR 10 000 000, dal quale non sono derivati danni per i suoi interessi.
5. Una disposizione che sopravvive
176. Non si può parlare di scomparsa dell’art. 296 CE (in precedenza art. 223), in quanto dal 1957 ha resistito agli attacchi del tempo, essendo presente nel Trattato di Lisbona (127). Ciò nondimeno esso pone alcune incognite che devono essere risolte con prudenza mediante un’interpretazione storica.
177. Sussiste un’evidente tensione fra le due concezioni dell’art. 296 CE, l’una, quella patrocinata dagli Stati membri, sull’idea di una sovranità onnipresente in materia di difesa, e l’altra, più comunitarista, che circoscrive la sua potenzialità in confini più ristretti (128).
178. Le diffidenze iniziali dei paesi, alimentate dalla guerra fredda, si lanciarono in questa valvola di sfogo, però, nella situazione odierna, non giustificano siffatta posizione statalista, in quanto la nozione di minaccia perde i suoi connotati di individualità (129).
179. A volte, non rivelare qualcosa implica negare la verità; e, forse, la liberissima facoltà di scegliere cosa dire talvolta stride nell’ambito dell’integrazione dell’Unione europea.
180. La consultazione delle pagine web (130), cui fa riferimento la Commissione nelle sue memorie, rende accessibili a chiunque i dettagli di taluni componenti degli armamenti utilizzati dagli eserciti.
181. Detta circostanza, caratteristica delle società moderne relativizza la condizione di segreto (131) e, a mio parere, aumenta esponenzialmente gli sforzi degli Stati per aggirare il diritto comunitario a mezzo dell’art. 296 CE.
182. Un’evoluzione della disposizione, in bilico tra la sua soppressione (132) e la modifica dell’elenco del 1958 (133), non può trascurare un certo ravvicinamento delle legislazioni nell’ambito della sicurezza (134) né la creazione dell’Agenzia europea per la difesa (135).
183. Un certo anacronismo si respira mettendo a confronto tali previsioni con la competenza dell’Unione per la definizione progressiva di una politica di difesa comune (136), così come con la clausola di solidarietà, che propugna la mobilitazione di mezzi militari quando qualcuno degli Stati sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo (137).
184. Relativamente all’esportazione di armi, le norme regolatrici (138) e le campagne di sensibilizzazione (139) sono fiorite ovunque, per cui, eccettuate le differenze, non ha senso ostinarsi a separare il campo delle importazioni dalla, già di per sé, indiretta e scarsa tutela che, mediante l’unione doganale, svolge il diritto comunitario (140).
185. La cessione di sovranità che comporta l’appartenenza al club europeo non consente letture forzate o faziose dei meccanismi che il Trattato di Roma ha configurato per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
186. L’art. 296 CE può generare aspettative errate negli Stati membri e nei protagonisti dei successivi allargamenti, così che, in un tale stato di buona salute, la Corte di giustizia non deve sottrarsi alle sue responsabilità, dovendo limitare il suo ambito di applicazione, tenuto conto che è in gioco l’uniformità del diritto comunitario.
187. Concepire le misure che la disposizione in parola consente come il frutto di decisioni discrezionali, isolate e irreversibili all’interno dell’Unione conduce ad un’Europa a più velocità, relativamente all’obbligatorietà delle sue norme, così come ad un consumo à la carte della sua ideologia.
188. Nel riparo offerto dall’art. 296 CE non vi è spazio per il timore degli Stati membri di rendere note le spese reali in armamenti né per porre rimedio ai silenzi dei trattati di adesione; né tantomeno per evitare, per oscuri motivi, le norme europee sull’affidamento né per accogliere i casi in cui non appaia chiamata in causa la gravità estrema della difesa.
B – L’art. 307 CE
189. Secondo talune osservazioni degli Stati convenuti, l’inserimento di clausole di riservatezza nei contratti conclusi con i fornitori di armamenti o nei trattati firmati con paesi terzi impedirebbe di versare i diritti doganali.
190. Benché siffatte cautele fungano da modello di efficacia o validità di un contratto di compravendita, esse dipendono dalla libera volontà delle parti, per cui, quando lo Stato membro accetta di celare taluni dati, rendendo difficoltoso l’adempimento dei suoi obblighi comunitari, antepone tali «patti» ai suoi impegni europei.
191. Se detta convenzione privata fosse antecedente alla sua adesione all’Unione, la ricezione del diritto comunitario la lascerebbe in una delicata posizione di illegittimità.
192. Dalla prospettiva dei trattati internazionali l’art. 307 CE richiede, in primo luogo, di identificare il contratto in discussione, per conoscere la data in cui è stato concluso, il suo contenuto e la compatibilità di quanto stabilisce con l’ordinamento dell’Unione.
193. Non possono esservi trattati così riservati da ostacolare l’adempimento degli obblighi doganali, disattivando la potenzialità dell’art. 307 (141).
194. Inoltre, nonostante la Corte di giustizia abbia accettato temporaneamente la primazia di un accordo bilaterale (142), ha segnalato immediatamente (143) che la norma attribuisce «diritti» agli Stati terzi, imponendo simultaneamente «obblighi» agli Stati membri, cosicché è da intendersi che essi rinunciano all’esercizio delle prerogative che il trattato precedente concedeva loro, quando ciò sia richiesto dal nuovo trattato.
195. L’adagio pacta sunt servanda che la disposizione racchiude non approva gli Stati apatici, dal momento che li esorta ad utilizzare «(…) tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate (…)». Nelle osservazioni dei convenuti nelle controversie in questione non si riscontra qualsivoglia sforzo diretto a superare le eventuali contraddizioni, il che depone a favore del rifiuto del motivo.
196. Particolarmente attivo in udienza si è mostrato il Regno di Svezia, il quale ha affermato con determinazione che, in taluni accordi bilaterali di cooperazione (144), si rileva l’obbligo del compratore di non comunicare alcun dato relativo all’acquisto senza consenso del venditore o del fornitore. A mio parere tale tesi lascia l’adempimento di quanto richiesto dal diritto comunitario nelle mani di terzi, che siano Stati, soggetti privati o imprese.
C – Il legittimo affidamento
197. Ad eccezione della Finlandia e della Svezia, tutti i restanti Stati convenuti hanno dedotto nelle loro memorie che la posizione della Commissione nei presenti ricorsi viola il principio del legittimo affidamento.
198. Come esposto relativamente alla fase preliminare dei ricorsi, già da tempo proseguono le trattative della Commissione con la Germania, l’Italia e la Grecia; i rispettivi governi lo ricordano ora per fare valere l’affidamento generato in loro, inducendoli a ritenere di non essere stati inadempienti, tenuto conto della passività mostrata fin da allora dalla guardiana dei trattati.
199. Inoltre, la Danimarca riporta detti contatti e i procedimenti di infrazione verificatisi fra il 1984 e il 1985, aggiungendo che, dal momento che non era stato proposto alcun ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, negli Stati si era formata la presunzione che la Commissione avesse tacitamente riconosciuto l’esenzione dei dazi doganali per l’importazione di materiale bellico.
200. Il principio del legittimo affidamento limita la revoca degli atti amministrativi a favore del singolo (145) di fronte al potere pubblico.
201. Esso introduce nell’ambiente quella certezza del diritto che la stabilità giuridica richiede, al fine di poter agire con cognizione di causa e delle conseguenze di siffatto comportamento, propiziando un’atmosfera di certezza (146), che trova nelle relazioni economiche un terreno fertile per i suoi precetti (147).
202. La giurisprudenza della Corte di giustizia (148) lo ha qualificato come «principio fondamentale della Comunità» (149), attribuendogli efficacia di fronte a norme retroattive o di effetto immediato (150) e ha concesso al destinatario della norma, in caso di modifica, di conservare la situazione anteriore, considerato che, dato l’operare dell’amministrazione, aveva creduto che lo status quo non avrebbe subito alterazioni (151).
203. Affinché il legittimo affidamento possa dispiegare il suo manto protettivo, l’amministrato (152) deve basarsi su segni esterni e non su mere congetture soggettive o convinzioni (153); e, valutati gli interessi in discussione, la situazione specifica di colui che ha fatto legittimamente affidamento nell’operato dell’amministrazione deve essere degna di ricevere siffatta tutela (154).
204. Come è facile intuire, l’invocazione di tale principio nei ricorsi di cui trattasi non merita di essere accolta.
205. La Corte di giustizia ha riconosciuto in modo reiterato alla Commissione un’assoluta libertà nel decidere in merito all’opportunità di agire contro uno Stato membro, il che comprende anche la scelta del momento in cui proporre ricorso (155), senza assoggettarla a scadenza alcuna.
206. Inoltre, il legittimo affidamento opera come una barriera alla possibilità eccezionale che l’efficacia di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione (156); i convenuti, tuttavia, utilizzano detto argomento in senso inverso, al fine di sottrarsi alle conseguenze del contesto giuridico precedente al regolamento n. 150/2003.
207. Pertanto, risulterebbe forse più adeguata una qualificazione come atti propri della Commissione (157), al fine di dare fondamento all’asserzione che avesse rinunciato alle sue pretese.
208. In ogni caso, nemmeno questo approccio è di particolare successo, dal momento che la Commissione, nella dichiarazione espressa durante le trattative circa il regolamento n. 150/2003 (158), ha mostrato la sua ferma volontà di non desistere dal riscuotere i diritti doganali che avrebbero dovuto essere versati, riservandosi le opportune iniziative in proposito.
209. Non era possibile inferire una concessione della Commissione in tal senso nemmeno in precedenza, dal momento che già nel 1988 aveva elaborato un progetto di sospensione dei dazi che, in parte, naufragò per la difficoltà degli Stati di raggiungere un accordo.
210. Ad ogni modo, il regolamento n. 150/2003 non contiene disposizioni retroattive, omissione consentita dagli Stati medesimi, tenuto conto che non lo hanno impugnato.
211. Alcuni Stati pretendono che, in forza del legittimo affidamento, vengano limitati nel tempo gli effetti della sentenza (159), ma, conformemente a quanto ho spiegato, la Corte di giustizia non è tenuta a pronunciarsi sulle conseguenze economiche degli inadempimenti che sanziona.
212. Detta limitazione non è ammissibile, in quanto riveste un carattere straordinario (160); se vi fosse una pronuncia che constata l’inadempimento, non si provocherebbero gravi ripercussioni economiche agli Stati e, inoltre, non va dimenticata la peculiarità aggiuntiva che nei casi di cui trattasi, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1150/2000 prevede una postilla, vietando le rettifiche oltre tre anni dal momento del reclamo.
213. Il rifiuto delle eccezioni e dei motivi di merito degli Stati, unitamente alla presenza degli elementi oggettivi dell’inadempimento conducono a respingere i sette ricorsi in esame.
VII – Sulle spese
214. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché, a mio parere, i vari ricorsi della Commissione devono essere accolti e poiché quest’ultima ne ha fatto domanda, i convenuti devono essere condannati alle spese.
215. Secondo il n. 4 della citata disposizione, gli Stati membri intervenienti in ogni procedimento sopporteranno ciascuno le proprie spese.
VIII – Conclusione
216. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di:
«1) Dichiarare che la Repubblica di Finlandia (causa C-284/05), il Regno di Svezia (causa C-294/05), la Repubblica federale di Germania (causa C‑372/05), la Repubblica italiana (causa C-239/06), la Repubblica ellenica (causa C-409/05) e Regno di Danimarca (causa C-461/05), non avendo appurato le risorse proprie né versato gli interessi moratori, non avendoli posti a disposizione della Commissione entro il termine dovuto, in occasione dell’importazione di attrezzatura militare, sono venuti meno agli obblighi loro incombenti ai sensi degli artt. 26 CE, 20 del Codice doganale comunitario e 2, 9, 10 e 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000;
2) dichiarare che il Regno di Svezia (causa C-294/05) e la Repubblica italiana (causa C‑387/05), non avendo appurato le risorse proprie né versato gli interessi moratori, non avendoli posti a disposizione della Commissione entro il termine dovuto, in occasione dell’importazione di attrezzatura a duplice uso, sono venuti meno agli obblighi loro incombenti ai sensi degli artt. 26 CE, 20 del Codice doganale comunitario e 2, 9, 10 e 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000;
3) condannare alle spese la Repubblica di Finlandia nel ricorso C‑284/05, il Regno di Svezia nella causa C-294/05, la Repubblica federale di Germania nella causa C-372/05, la Repubblica italiana nelle cause C-387/05 e C‑239/06, la Repubblica ellenica nella causa C‑409/05 e il Regno di Danimarca nella causa C‑461/05.
4) Gli Stati membri intervenienti in ogni procedimento sopporteranno ciascuno le proprie spese».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Dopo la sua recente sostituzione ad opera del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 450, che istituisce il «codice doganale aggiornato» (GU L 145, pag. 1), ratione tempore risulta applicabile il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
3 – Regolamento del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).
4 – Regolamento del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
5 – Tutti i ricorsi per inadempimento sono relativi all’importazione di materiale bellico, ad eccezione di uno dei due diretti contro l’Italia, nella causa C-387/05, in cui il convenuto riconosce l’uso civile e militare, al pari di quello proposto nei confronti della Svezia (causa C‑294/05), in cui la Commissione censura sia l’importazione di materiale bellico sia quella di materiali a duplice uso.
6 – Un’umanità che si stringe in modo fraterno a tali aspirazioni è rappresentata da due esempi celebri di tale chimera onirica, An die Freude (Inno alla gioia) di Friedrich Schiller, messa in musica da Beethoven nella sua nona sinfonia in Re minore, op. 125, e la leggendaria canzone «Imagine» di John Lennon.
7 – Dissento dal brocardo si vis pacem para bellum, ancorché Cervantes, che tanto ammiro, abbia inteso riscattarlo, in forma di espressione burlesca, nel mettere sulla bocca di Don Quijote quanto segue: «Si tolgano a me innanzi coloro che hanno detto che le lettere [le leggi] sono da tenere in maggior pregio delle armi; che sia chi esser si voglia, certamente non sa quello che gli esca di bocca (…) dato che, [le armi] hanno per iscopo e per fine la pace, ch'è il maggior bene che possa essere dagli uomini desiderato nella presente vita». Don Quijote de La Mancha, prima parte, edizione Martín de Riquer, RBA editores, Barcellona, 1994, capitolo XXXVII, pagg. 474 e 475 [Don Chisciotte della Mancia, trad. it. a cura di Laura Barberi, Edoardo Perino editore, Roma, 1888].
8 – Integro in un documento unico queste sette conclusioni che, non svolgendosi le udienze dei sette ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione in un sol giorno, sarebbero comparse in momenti separati.
9 – Secondo Beccaria, C., Dei delitti e delle pene, Einaudi, 1994, Torino, capitolo XV, il segreto costituisce il più forte scudo della tirannia.
10 – Decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9).
11 – Decisione del Consiglio 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24).
12 – Le disposizioni di questo titolo si riferiscono unicamente al regolamento n. 1150/2000, conformemente al suo art. 22.
13 – Regolamento del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1).
14 – Quinto ‘considerando’ e art. 1 del regolamento n. 150/2003.
15 – Quinto ‘considerando’ del regolamento n. 150/2003.
16 – Art. 8.
17 – Al punto 14 del suo ricorso.
18 – Nella vicenda relativa alla Finlandia, ha dato luogo anche al procedimento di infrazione n. 2001/2219, successivamente archiviato.
19 – A fronte dei ritardi verificatisi, il capitale è aumentato degli interessi di mora.
20 – Così, nel ricorso che riguarda la Repubblica di Finlandia (causa C-284/05) sono intervenuti la Svezia, la Germania, l’Italia, la Grecia, la Danimarca e il Portogallo; nel ricorso contro il Regno di Svezia (causa C-294/05), la Germania, la Finlandia e la Danimarca; nel ricorso contro la Repubblica federale di Germania (causa C-372/05), la Grecia, la Finlandia e la Danimarca; nel ricorso contro la Repubblica italiana (causa C-387/05), la Grecia, la Danimarca, la Finlandia ed il Portogallo; nel ricorso contro la Repubblica ellenica (causa C-409/05), l’Italia, la Finlandia, la Danimarca ed il Portogallo; nel ricorso contro il Regno di Danimarca (causa C-461/05), la Grecia, il Portogallo e la Finlandia; infine, nel secondo ricorso contro la Repubblica italiana (causa C-239/06), la Grecia e la Finlandia.
21 – Un’udienza comune, per i ricorsi nelle cause riunite C-372/05, C-387/05, C-409/05, C-461/05 e C-239/06, e altre due, con limiti alla pubblicità (huis clos), per le cause C-284/05 e C-294/05.
22 – Il ricco spiegamento di argomenti del governo tedesco inteso a sostenere tale eccezione nel suo controricorso si pone in contrasto con il silenzio del suo rappresentante in udienza, indizio di scarsa convinzione quanto alla sua percorribilità.
23 – Lenaerts, K., Arts, D., e Maselis, I., Procedural Law of the European Union, Robert Bray ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londra, 2006, pagg. 141 e 142, condividono tale tesi con riguardo al procedimento speciale di cui all’art. 95 CE, n. 9, senza che, a mio avviso, ricorra alcun impedimento alla sua estensione al ricorso speciale di cui all’art. 298 CE, comma 2, al quale, senza dubbio, si fa riferimento sommessamente in «Relationship between Arts 226 and 227 of the EC Treaty. And special procedures relating to the improper use of derogating provisions». Secondo tali autori, «the opportunity afforded to the Commission by Art. 95 of the EC Treaty in order to bring a matter directly before the Court of Justice without incurring the delay of a pre-litigation procedure is intended to serve the Community interest of protecting in full the establishment of the internal market. However, this does not preclude the Commission from opting to bring procedings under Art. 226 of the EC Treaty in the interest of the defendant Member State».
24 – L’ordine pubblico esclude la discrezionalità.
25 – Ad esempio, il Codice doganale comunitario.
26 – Si rinvia al riguardo ai paragrafi 63-67 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs, presentate il 6 aprile 1995, nella causa Commissione/Grecia, cancellata dal ruolo con ordinanza del presidente della Corte di giustizia 19 marzo 1996 (causa C-120/94, Racc. pag. I-1513). L’unico ricorso sinora proposto con lo strumento procedurale eccezionale di cui all’art. 298 CE (ex art. 225 del Trattato CE) ha riguardato le misure unilaterali adottate dalla Repubblica ellenica che, secondo la Commissione, miravano a vietare il commercio, attraverso il porto di Salonicco, di prodotti originari provenienti da o destinati alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al pari dell'importazione in Grecia di prodotti originari di detta Repubblica o provenienti da quest'ultima.
27 – Díez-Hochleitner, J., e Martínez Capdevila, C., Derecho de la Unión Europea, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 2001, pag. 419.
28 – Condivido, a tal riguardo, le riflessioni svolte dalla Commissione nella propria replica.
29 – Sentenza 16 settembre 1999, causa C-414/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5585).
30 – Non intendo dare eccessiva importanza, con la citazione di tale precedente, chiaramente sussidiaria, al sistema dello stare decisis et non quieta movere, bensì richiamare l’attenzione della Corte di giustizia su tale circostanza.
31 – García de Enterría, E., «La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)», in Revista de Administración Pública, n. 38, 1962, pagg. 159-208.
32 – La Cámara de los Lores, nel caso Zamora, si è pronunciata con vigore [(The Zamora (1916), 2 appeal Cases, 77)]: «Coloro sui quali ricade la responsabilità di vegliare per la sicurezza nazionale devono essere gli unici competenti a decidere quanto occorre alla sicurezza. Sarebbe assolutamente contra ius che le questioni di tal sorta fossero oggetto di prova dinanzi al giudice o che diventassero oggetto di pubblico dibattito».
33 – Sentenze 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 203); 21 settembre 1988, causa 50/87, Commissione/Francia (Racc. pag. 4797), e 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. 3989).
34 – GU 1991, L 176, pag. 7 (rettifica GU 1992, L 383, pag. 117), versione consolidata con le modifiche del 21 febbraio 1995 (GU L 44, pag. 61), vigente alla data di proposizione del ricorso.
35 – Citando, al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia 2 ottobre 2008, causa C-36/08, Commissione/Grecia.
36 – Causa C-104/02, Racc. pag. I-2689.
37 – Dal 1958 al 1970.
38 – GU L 94, pag. 19.
39 – Inclusi con la denominazione illustrativa di risorse proprie «tradizionali» o «per natura», atteso che la loro percezione dipende esclusivamente dalle politiche comunitarie e non dalla volontà degli Stati.
40 – Svoltosi il 25 e 26 giugno 1984.
41 – GU L 128, pag. 15.
42 – Malgrado l’approccio generale del Consiglio di Fontainebleau, che indicava, quale destinatario di tale misura, ogni Stato membro che sostenga un eccessivo sforzo di bilancio.
43 – Tale compensazione è tuttora prevista dall’art. 4 della decisione del Consiglio 7 giugno 2007, 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee «sesta decisione sulle risorse proprie» (GU L 163 pag. 17).
44 – Tale regime è previsto dall’art. 5 della decisione 2007/436, citata nella nota che precede.
45 – Dal 2002 si parla di reddito nazionale lordo «RNL».
46 – La risorsa propria «RNL», che si ottiene mediante l’applicazione di un’aliquota fissata annualmente sulla base imponibile che rappresenta la somma dei prodotti nazionali lordi al prezzo di mercato, riveste notevole importanza, atteso che definisce il livellamento della base imponibile dell’IVA, la distribuzione della compensazione britannica e il limite dell’importo globale delle risorse fissato in prospettiva; la vigente decisione 2007/436 mantiene il massimale delle risorse proprie all’1,24% del «RNL» totale degli Stati membri ai prezzi di mercato, e il massimale degli stanziamenti per impegni è fissato all’1,31% del «RNL» totale degli Stati membri.
47 – Art. 2, n. 3, della reiterata decisione 2007/436.
48 – GU L 253, pag. 42.
49 – Dando in tal modo un senso al riconoscimento dei dazi doganali come legittimo strumento di tutela a fronte di un’asserita ispirazione internazionale profondamente liberale, come suggeriscono Berr, J., e Trémeau, H., in LeDroit Douanier: Communautaire et national, 7ª ed., Economica, 2006, pag. 3.
50 – Nelle mie conclusioni relative alla causa D. (sentenza 5 luglio 2005, causa C-376/03, Racc. pag. I-5821), presentate il 26 ottobre 2004, ricordo che, per la realizzazione di un’unione doganale nella Comunità, è stata necessaria l’istituzione di una tariffa esterna comune e che la circolazione delle merci senza ostacoli ha imposto un’armonizzazione delle imposte indirette; inoltre, propendo per un ravvicinamento delle normativa in materia di fiscalità diretta, al fine di agevolare le libertà di circolazione delle persone e dei capitali.
51 – Secondo l’art. 7, n. 2, «[d]opo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, il conto riepilogativo annuale di cui al paragrafo 1 non è più rettificato, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione, sia dallo Stato membro interessato».
52 – Così come verificatosi relativamente all’Italia nella causa C-387/05.
53 – Risultano di un certo interesse le riflessioni del governo greco (punti 10 e 11 del suo controricorso), nonostante l’inadeguatezza dei termini utilizzati «infrazione doganale» e «infrazione finanziaria», poiché in tale caso non si infliggono sanzioni, ma si constata meramente un inadempimento.
54 – La precauzione si evince dalle conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl del 26 gennaio 2006, nella causa C-377/03, Commissione/Belgio, decisa con sentenza della Corte 5 ottobre 2006 (Racc. pag. I-9733), poiché, partendo da siffatta distinzione, chiarisce che «gli addebiti sollevati dalla Commissione, stando al contenuto del ricorso, si limitano alle sole violazioni del regolamento relativo alle risorse proprie», sicché la Corte non deve in tale sede accertare specificamente eventuali violazioni delle disposizioni del diritto doganale.
55 – Causa C‑276/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6251).
56 – Secondo l’espressione presente nelle conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl, cit.
57 – Più avanti mi occuperò delle giustificazioni offerte dagli Stati convenuti, dalla prospettiva dell’art. 296 CE.
58 – GU L 256, pag. 1.
59 – La sua accentuata tendenza al basso livello è illustrata nella relazione di Lamassoure, A., documento di lavoro n. 1 del Parlamento europeo sulle risorse proprie delle Comunità europee, relativo alla «Historia de los ingresos de las Comunitades» della commissione bilancio, 2005, pag. 6.
60 – Delege ferenda, Jordán J.Mª., in «Por una reforma del sistema de financiación de la Unión europea», Quaderns de Política Econòmica, Revista electrónica, 2ª época, vol. 2, gennaio-marzo, 2003, pag. 13, patrocina la sostituzione della risorsa «RNL» [reddito nazionale lordo] tramite la ripartizione nelle imposte nazionali, in primis nell’imposta sul reddito, sgombrando il cammino verso una relazione più diretta fra l’Unione europea e il cittadino, dinamizzata da un elemento di federalismo fiscale, attraverso il quale ogni europeo contribuirebbe in base al proprio reddito, e non in base a quello del suo paese.
61 – Nel caso della Germania si è dato atto di un pagamento di EUR 10 803 000 già nella fase scritta; altri Stati, come la Finlandia e la Svezia, hanno annunciato tali versamenti in udienza.
62 – In quanto al debito di capitale, senza incidere sulle conseguenze relativamente agli interessi moratori.
63 – Sentenza della Corte 18 ottobre 2007, causa C‑19/05, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-8597).
64 – Sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑2461), punto 37; 15 giugno 2000, causa C‑348/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑4429), punto 64; 15 novembre 2005, causa C‑392/02, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-9811), punto 60, e 23 febbraio 2006, causa C-546/03, Commissione/Spagna, punto 28.
65 – Detto argomento risulta con chiarezza dalle conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed del 10 marzo 2005, nella causa Commissione/Danimarca, decisa dalla sentenza della Corte 15 novembre 2005, causa C-392/02, cit.
66 – La sentenza della Corte Commissione/Danimarca, citata nella nota precedente, anche se accoglie il ricorso di inadempimento, non concorda, invece, sulla violazione dell’art. 10 CE, sostenuta dall’avvocato generale Geelhoed.
67 – Il ragionamento si riscontra nella sua controreplica.
68 – Che non coinvolgono tutti gli Stati convenuti, come ricordato dall’agente danese in udienza, precisando che la Danimarca si mantiene al margine.
69 – Suggerita nella fase preliminare dal governo danese ed esplicitata in udienza dalla rappresentante del governo del Portogallo sul fondamento di un arricchimento senza causa delle Comunità europee.
70 – Adottato con decisione del Consiglio n. 255/58, non è stato modificato né pubblicato, anche se è stato divulgato dalla Commissione in occasione di un’interrogazione scritta (E-1323/2001) formulata il 3 maggio 2001 dal deputato europeo sig. Staes (Verts/ALE) (GU C 364 E, pag. 85).
71 – Solamente nella parte che concerne dette conseguenze polivalenti, però non rispetto agli armamenti.
72 – Le affermazioni della Svezia si incentrano sulle armi, il che origina una forte contestazione della Commissione nella replica, cui detto Stato membro pare acquiescere, poiché, lungi dal controbatterla, nella propria controreplica non la tratta, riferendosi esclusivamente al materiale bellico. Nel ricorso C-387/05, benché venga citata, nemmeno l’Italia articola le sue osservazioni sull’art. 296 CE, n. 1, lett. a).
73 – La sua applicazione specifica dipende dalla circostanza che siano soddisfatti i requisiti che analizzerò in seguito.
74 – Questa idea si manifesta sia nelle conclusioni dell’avvocato generale Mazák, nella causa 10 luglio 2007, paragrafi 58-61, sia nella sentenza della Corte di giustizia 8 aprile 2008, C-337/05, Commissione/Italia (Racc. pag. I-2173), punti 47-49, che censurano il richiamo all’art. 296 CE, n. 1, lett. b), per fondare la procedura negoziata di taluni contratti di acquisto di elicotteri, senza fare ricorso alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. Nel medesimo senso, la recente sentenza della Corte 2 ottobre 2008, causa C-157/06, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑7313), punti 24-28.
75 – Quelle che disciplinano le risorse proprie.
76 – Senza demagogia, mi domando se, qualora avessero successo i motivi tenacemente avanzati dagli Stati membri, si farebbero parimenti regredire con il medesimo slancio le libertà comunitarie fondamentali e, persino, i diritti fondamentali.
77 – Praticamente in modo unanime.
78 – Condivido l’affermazione di Garrido Cuenca, N., in «El episodio judicial de la desclasificación de los papeles del CESID. Las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997. Paradojas y paralogismos de un conflicto entre la función de governo y el derecho a la tutela judicial efectiva», Revista de Administración Pública, n. 143, maggio-agosto, 1997, relativa a che «(…) no cabe decir tan sencillamente que la atribución por un governo de la condición de secreta a una determinada materia significa su blindaje absoluto a cualquier fiscalización. Más bien al contrario, el legislador ha entendido obligada la accesibilidad para otro poder del Estado, el que expresamente lo tiene encomendado por la Constitución (…)» [non si può asserire tanto semplicemente che la circostanza che un governo attribuisca la condizione di segreta ad una determinata materia significa che essa è assolutamente blindata rispetto a qualsivoglia controllo. Piuttosto, al contrario, il legislatore ha inteso che vi sia obbligatoriamente accessibilità per altro potere dello Stato, quello cui è espressamente assegnato dalla Costituzione], che, a seconda dei vari ordinamenti, è ripartita fra l’assemblea parlamentare o gli organi giudiziari, benché talvolta l’attribuzione di dette funzioni non sia disciplinata.
79 – Insisto, dalla prospettiva di una visione puramente nazionale della realtà del diritto, in quanto al livello comunitario occorre arbitrare il gioco dei principi della competenza e della sussidiarietà.
80 – De Lucas, J., «Secretos de Estado», Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, pag. 57.
81 – Come si evince dai ricorsi, mentre per taluni Stati appurare i dazi doganali presuppone un «Diktat» che strangola i suoi interessi più sensibili, per altri è un atto innocuo.
82 – Sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651).
83 – Agli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE.
84 – Sentenze 11 marzo 2003, causa C‑186/01, Dory (Racc. pag. I‑2479), punto 31; Johnston, cit., punto 26; 26 ottobre 1999, causa C‑273/97, Sirdar (Racc. pag. I‑7403), punto 16, e 11 gennaio 2000, causa C‑285/98, Kreil, Racc. pag. I‑69), punto 16.
85 – Sentenze pronunciate nelle citate cause Sirdar, Kreil e Dory, e richiamate in dettaglio nella Comunicazione interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa [SEC(2006) 1554] [SEC(2006) 1555].
86 – L’avvocato generale Cosmas, nelle sue conclusioni del 23 marzo 2000, relative alla sentenza della Corte 13 luglio 2000, causa C-423/98, Albore (Racc. pag. I-5965), mette in guardia circa il rischio che la loro invocazione sistematica possa generare gravi squilibri e malfunzionamenti del Trattato e disfunzionamenti dei meccanismi di controllo della compatibilità con il diritto comunitario delle misure nazionali derivanti dall’art. 296 CE.
87 – La teoria dell’«acte de gouvernement» ha subito un’importante trasformazione, quando il Conseil d'État francese ha abbandonato, nella sentenza 19 febbraio 1875, Prince Napoléon (Racc. 155), la dottrina del movente politico, di cui si era avvalso nelle sue decisioni precedenti (CE, 1° maggio 1822, Laffitte, e CE, 9 maggio 1867, Duc d'Aumale), per sostenere la sua incompetenza a pronunciarsi su taluni atti dell’Amministrazione.
88 – In Niebla, opera di Miguel de Unamuno, il protagonista, Agustín, sfida il proprio destino e si ribella persino contro l’autore, con il quale conduce nel romanzo una celebre intervista per chiedergli di non uccidere il personaggio; gli Stati, ovviamente, non corrono un pericolo del genere, nemmeno qualora la soluzione delle controversie in parola non fosse per loro soddisfacente, poiché i soggetti che hanno scritto le vicende comunitarie durante oltre 50 anni sono stati proprio gli Stati, i quali ora dimostrano riluttanza nei confronti del progetto di unità del diritto, mettendo in mostra un certo sentimento di sacrificio.
89 – L’Italia, ad esempio, adotta esplicitamente tale approccio massimalista nel ricorso C-239/06 e sostiene che non le si possa richiedere qualsivoglia prova.
90 – Nella versione italiana.
91 – Sentenze 10 marzo 1987, causa 199/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 1039); 4 ottobre 1991, causa C‑367/89, Richardt e Les Accessoires Scientifiques (Racc. pag. I‑4621); 16 settembre 1999, Commissione/Spagna, cit., e 2 giugno 2005, causa C‑394/02, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑4713).
92 – Citata in precedenza.
93 – Non è competente né ivi risiede il nucleo della controversia; tuttavia, vi è un’importante letteratura giuridica a riguardo: Wiggings, J.R., in Freedom of Secrecy, N. York, Oxford University Press, 1964; Revenga Sanchez, M., «Razonamiento Judicial, Seguridad Nazionale y Secreto de Estado», Revista española de Derecho Constitucional, anno 18, n. 53, maggio-agosto, 1998, De Lucas J., op. cit., pagg. 35-62.
94 – Di cui il mercato interno e il sistema doganale costituiscono alcune delle espressioni più autentiche.
95 – Sentenza 14 marzo 2000, causa C‑54/99, Eglise de scientologie (Racc. pag. I‑1335), punto 17.
96 – Nella sua sentenza 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband (Racc. pag. I-14887), la Corte ha negato in modo categorico che obiettivi di natura puramente economica possano giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle merci (punto 122).
97 – Punto 31 del controricorso (C-409/05).
98 – Causa C-461/05.
99 – Causa C-239/06.
100 – Punto 22 in fine.
101 – Punto 23.
102 – In tal senso, la Danimarca nel ricorso C-461/05 o la Finlandia nella sua memoria d’intervento nella controversia con l’Italia (C-239/06).
103 – Come esempio, il panegirico della Germania nel suo ricorso (C-372/05).
104 – Nella versione dell’art. 1, n. 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 648, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 117, pag. 13).
105 – Nella semiologia militare che pervade le cause di cui trattasi, gli Stati convenuti pretendono di «uccidere le mosche a cannonate».
106 – Sentenza della Corte 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders (Racc. pag. 2085), menzionata dall’avvocato generale Cosmas nelle sue conclusioni del 23 marzo 2000, cit.
107 – In tal senso, le conclusioni (paragrafo 62) e la sentenza (punto 53) della citata causa C-337/05 respingono in quanto sproporzionata la decisione dell’Italia di aggiudicare direttamente taluni contratti, senza osservare le norme in materia di appalti pubblici, al fine di impedire la divulgazione di informazioni sensibili.
108 – A termini dell’art. 7, n. 1, «[o]gni Stato membro informa la Commissione sull'attuazione amministrativa del presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore». Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro tre mesi dalla fine di ogni anno civile, i dati indicanti il numero totale di certificati rilasciati, insieme al valore totale e peso lordo delle merci importate a norma del [detto] regolamento.
109 – Tratto di tali certificati nell’ambito del contesto normativo.
110 – Gli Stati mantengono il silenzio a tal proposito, nonostante dallo stesso regolamento traspiri una certa preoccupazione, in quanto al suo sesto ‘considerando’ descrive l’esigenza di «stabilire norme volte a fare in modo che gli Stati membri forniscano informazioni circa la quantità, il valore e il numero di certificati rilasciati e le modalità per l'applicazione del presente regolamento».
111 – Dati che, per di più, mi sembra di capire non siano minacciati.
112 – Art. 6, n. 4, lett. a), del regolamento n. 1150/2000.
113 – Decisione della Commissione 20 marzo 1997, 92/245/CE, Euratom, che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 97, pag. 12).
114 – Ad esempio, in caso di un’ispezione a posteriori della Commissione.
115 – Nel ricorso C-284/05 la Finlandia sostiene che, in talune occasioni, si tratta di parti che vanno assemblate in seguito.
116 – Punto 58 della sua replica nella causa C-372/05, Commissione /Germania.
117 – Punto 26 della replica nel ricorso contro la Finlandia, causa C-284/05.
118 – La disposizione concede un ampio margine di manovra all’amministrazione nazionale: «Se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio, tenendo eventualmente conto della qualità delle merci o del regime doganale al quale devono essere vincolate».
119 – Ovviamente di sua massima fiducia, come un consulente militare.
120 – Regolamento del Consiglio 10 maggio 1999, n. 1026, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione per l'esercizio dei controlli delle risorse proprie delle Comunità (GU L 126, pag. 1).
121 – Sentenza della Corte 12 settembre 2000, causa C-408/97, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-6417).
122 – In tal senso, la sentenza della Corte 7 marzo 2002, causa C-10/00, Commissione/Italia (Racc. pag. I-2357).
123 – Fra cui quello della Finlandia.
124 – Così i venditori, i compratori o semplici intermediari.
125 – Secondo i punti 30-32 della replica della Finlandia nel ricorso C-284/05, l’obbligo della segretezza per le imprese si rafforza accuratamente, in special modo con riguardo ai locali e all’affidabilità del personale.
126 – In udienza la Grecia non ha fornito una spiegazione soddisfacente circa il modo in cui il versamento di tributi doganali possa causare la diminuzione di un programma di mera manutenzione di aeromobili, tenuto conto del fatto che le revisioni (non mi riferisco ai pezzi di ricambio), quale mero servizio, non sono soggette a tali dazi.
127 – Nella versione consolidata del [trattato sull'Unione europea e del] trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 1), secondo il trattato firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, si ritrova all’art. 346 CE.
128 – Trombetta, S., «La protection des intérêts nationaux de la défense quand la défense devient européenne», Revue du Marché commun et de l´Union européenne, n. 490, luglio-agosto, 2005, pagg. 442 e 443. Altri studi monografici sull’art. 296 CE si trovano in Bratanova, E., Legal Limits of National Defense Privilege in the European Union,Overview of the recent European Court of Justice judgement on Art. 296 European Community Treaty and the new role of the Commission in armamets: A step towards a single market in armaments?, Bonn International Center for Conversion, BICC paper 34, 2004; Eikenberg, K., «Article 296 (ex -223) E.C. and external trade in strategic goods», European Law Review, vol. 25, n. 2, aprile 2005; e Barbe, I., «L’article 223 du traité de Rome: un article controversé», Droit et défense, Revue générale du droit de la sécurité et de la défénse, n. 98/1.
129 – Moreiro González, C.J., Las cláusulas de seguridad nacional, Iustel, Madrid, 2007, pagg. 39‑48, apporta alcune interessanti riflessioni descrivendo ciò che chiama «el carácter polisémico de la seguridad nacional en el derecho internacional contemporáneo [il carattere polisemico della sicurezza nazionale nel diritto internazionale contemporaneo]», poiché, di fronte alla generalizzazione delle minacce, la sicurezza nazionale resta sullo sfondo come un elemento consustanziale alla nascita dello Stato, segnando un passaggio che, senza perdere siffatto carattere iniziale, consente di valutarla anche in altri contesti, ove regna una riconosciuta globalizzazione.
130 – Che forniscono informazioni, fra l’altro, sul registro delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali , il quale si spinge persino a descrivere gli arsenali degli Stati, o sull’industria bellica .
131 – Garrido Cuenca, N., nell’articolo citato, pag. 231, mette in guardia circa il fatto che un segreto ufficiale non cessa di essere tale perché qualcuno, trasgredendo alla normativa a tutela della riservatezza, lo ha reso pubblico; sono incline a pensare che la pubblicità in rete sembra permessa dagli Stati convenuti, non essendo stato dimostrato il contrario. Come contrappunto, Moreiro González, C.J, nel libro menzionato, pagg. 202 e 203, fa riferimento alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo 9 febbraio 1995, causa Verening Weekblad Bluf!, confermando che un comunicato riservato è privo di tale carattere, in conseguenza della sua divulgazione posteriore, per cui «(…) la protection de l'information en tant que secret d´État ne se justifiait plus et la retrait de la circulation (…) n'apparaissait plus nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi [la protezione dell’informazione in quanto segreto di Stato non si giustificava ulteriormente e sottrarla alla circolazione (...) non appariva più necessario per raggiungere l’obiettivo legittimo perseguito] (…)» (punto 45).
132 – Trombetta, S, op. cit., pagg. 447-450.
133 – Questa opzione, meno radicale della deroga all’art. 296 CE, incontra parimenti ostacoli, poiché, sebbene l’iniziativa spetti alla Commissione, la decisione finale spetta al Consiglio, senza dimenticare un eventuale diritto di veto degli Stati.
134 – Specificamente la politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD).
135 – Sorta dall’azione comune del Consiglio 2004/551/PESC (GU L 245, pag. 17), vede la partecipazione di tutti gli Stati membri dell’Unione, salvo la Danimarca e, fra le sue missioni, risaltano lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione europea in materia di armamenti, l’assistenza al Consiglio e agli Stati membri al fine di migliorare le capacità di difesa dell’Unione nell’ambito della gestione della crisi e il sostegno alla politica europea in materia di sicurezza e di difesa.
136 – Art. 2, punto 4, della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
137 – Art. 222 della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
138 – Nell’ambito dell’Unione europea, il regolamento (CE) del Consiglio 22 giugno 2000, n. 1334, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 159, pag. 1); la posizione comune del Consiglio 23 giugno 2003, 2003/468/PESC, sul controllo dell'intermediazione di armi (GU L 156, pag. 79); il regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2005, n. 1236, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200, pag. 1); nonché, in un contesto di soft law, il Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi, approvato nel 1998.
139 – Quella intrapresa in Spagna a metà degli anni ’90, da parte di organizzazioni quali Amnesty International, Intermón Oxfam o Greenpeace presentava l’esplicativo slogan «Ci sono segreti che uccidono».
140 – Sorvegliando la regolarità delle risorse proprie.
141 – Estesi commenti circa i suoi effetti in Stoffel Vallotton, N., «Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho comunitario en el marco del artículo 307 CE: convenios de Estados miembros con terceros Estados anteriores a su adhesión a la UE: nuevas consideraciones sobre su limitada primacía» in Revista de Derecho Comunitario Europeo, n. 22, Madrid, settembre-dicembre, 2005, pagg. 843-890.
142 – Sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budĕjovický Budvar (Racc. pag. I-13617).
143 – Nella sua sentenza 27 febbraio 1962, causa 10/61, Commissione/Italia (Racc. pag. 1).
144 – Accordi la cui data non risulta, il che impedisce di avvalersi dell’art. 307 CE, per poter tenere conto del quale è necessario che siffatti accordi siano anteriori all’adesione dello Stato alla Comunità.
145 – Sentenza della Corte 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione (Racc. pag. 533).
146 – Zielinski, A., «La stabilité du droit, élément essentiel de l'État de droit», in VV.AA., L'État de droit et la securité juridique, Institut de Sciences Juridiques, CNRS, Parigi-Varsavia, 1996, pagg. 83 e segg.
147 – Sharpston, E., «Legitimate Expectations and Economic Reality», in European Law Review, 1990, pag. 103.
148 – Per un’analisi sistematica di tale giurisprudenza, Papadopoulu, R.E., Principes généraux du droit et droit communautaire (origines et concrétisation), Bruxelles, 1996.
149 – Sentenze della Corte 16 maggio 1979, causa 84/78, Tomadini (Racc. pag. 1801), e 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck (Racc. pag. 1095).
150 – Puissochet, J.P., «Vous avez dit confiance legitime?», in L'État de Droit (Mélanges en l'honneur de Guy Braibant), Ed. Dalloz, Parigi, 1996, pag. 585.
151 – I suoi primi sviluppi appaiono nelle sentenze 13 luglio 1965, causa 111/63, Lemmerz‑Werke/Alta Autorità (Racc. pag. 835), e 5 giugno 1973, causa 81/72, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 575).
152 – García de Enterría, E., «El principio de protección de la confianza legítima como supuesto título justificativo», in Revista de Administración Pública, n. 159, settembre-dicembre, 2002, pag. 178, glossa la giurisprudenza costituzionale spagnola relativa al principio in parola, che corrobora l’aspettativa ragionevolmente fondata del cittadino che il potere applichi il diritto in un determinato modo.
153 – Sentenza della Corte 5 ottobre 1993, cause riunite da C-13/92 a C-16/92, Driessen (Racc. pag. I-4751).
154 – La prevalenza di altri interessi può essere bloccata, come si deduce dalla sentenza 17 luglio 1997, causa C-183/95, Affish (Racc. pag. I-4315).
155 – Sentenze della Corte 1º giugno 1994, causa C-317/92, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑2039); 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3851), e 1º febbraio 2001, causa C-333/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1025).
156 – Sentenze della Corte 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3695), e 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02, Gemeente Leusden e Holin Groep (Racc. pag. I‑5337).
157 – Come fatto dalla Germania al punto 83 della sua controreplica, deducendo la violazione del principio venire contra factum propium.
158 – Documento n. SI 2002, 1548, del segretario generale della Commissione 21 dicembre 2002, relativo alla riunione dei rappresentanti permanenti del 20 dicembre de 2002, punto X.
159 – L’Italia, a partire dal momento in cui ha ricevuto le lettere della Commissione o, in subordine, dalla sentenza 16 settembre 1999, Commissione/Spagna, cit.; la Svezia ha auspicato in udienza gli effetti ex nunc della sentenza che decida il ricorso per inadempimento, relativamente agli interessi moratori, cosa che richiede anche la Finlandia nella sua controreplica.
160 – Sentenza 6 ottobre 2005, causa C-204/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-8389), punto 29.
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