CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 7 giugno 2007 1(1)
Causa C-301/05 P
Hans-Peter Wilfer
«Ricorso contro un’impugnazione del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Marchio denominativo ROCKBASS – Impedimenti alla registrazione – Ammissione di prove da parte del Tribunale di primo grado – Carattere descrittivo del marchio»
1. Il ricorso in esame contro la pronuncia del Tribunale di primo grado nella causa T-315/03, Wilfer/UAMI (2) pone una serie di problemi, tra cui quello della corretta interpretazione ed applicazione della nozione di carattere descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento») (3).
Il regolamento
2. L’art. 7, n. 1, del regolamento elenca i cosiddetti impedimenti «assoluti» alla registrazione di un marchio. Gli impedimenti assoluti ostano automaticamente alla registrazione, a differenza degli impedimenti «relativi» (quale la somiglianza tra il marchio richiesto e un marchio esistente), che possono precludere o meno la registrazione, a seconda delle circostanze.
3. L’art. 7, n. 1, per quanto rileva nella fattispecie, così recita:
«Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
4. In prosieguo utilizzerò il termine «descrittivo» per i segni o le indicazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c).
5. Al fine di interpretare l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento, occorre tenere conto anche della giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. b) e c), di identico tenore, della direttiva sui marchi (4).
6. L’art. 59 del regolamento così dispone:
«Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. (…) Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso».
7. Ai sensi dell’art. 63, nn. 1-3, del regolamento:
«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata» (5).
8. L’art. 74 del regolamento così dispone:
«1. Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
2. L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».
Contesto dell’impugnazione
9. Nell’ottobre 2001 il sig. Wilfer ha domandato la registrazione del segno denominativo ROCKBASS come marchio comunitario riguardo ai seguenti prodotti: «Apparecchiature audio tecniche, tavoli di “mixage”, apparecchi per la produzione d’effetti sonori, amplificatori, casse, casse attive (combinati); contenitori, valigie e borse su misura per i suddetti articoli»; «Strumenti musicali, in particolare chitarre, chitarre elettriche, chitarre basso, chitarre acustiche, accessori per chitarre, vale a dire corde, filo metallico per tasti e cinghie; contenitori, valigie e borse su misura per i suddetti articoli»; e «Contenitori, valigie e borse» (6). L’11 marzo 2002, l’esaminatore ha respinto la domanda ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento. Il 25 marzo 2002 il sig. Wilfer ha impugnato tale decisione dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso»). Il 3 luglio 2002 il ricorrente ha depositato una memoria in cui ha esposto i motivi di ricorso, e il 2 luglio 2003 ha depositato una memoria aggiuntiva, contenente un’attestazione del sig. Roesberg, editore di una rivista di musica, nonché talune indicazioni relative alle registrazioni del marchio ROCKBASS in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda.
10. Con decisione 11 luglio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. La commissione di ricorso ha ritenuto, sostanzialmente, che, per il pubblico interessato, costituito da specialisti della musica, il vocabolo «rockbass» si riferisse alla chitarra basso, particolarmente adeguata per suonare musica rock, e che designa, del pari, una tecnica di chitarra basso – «basso rock». Conseguentemente, ha ritenuto che il segno denominativo ROCKBASS fosse direttamente descrittivo degli strumenti musicali e dei loro accessori, nonché di altri prodotti specificati nella domanda, in quanto le loro descrizioni comprendono prodotti utilizzati nel contesto delle chitarre basso.
11. Il sig. Wilfer ha chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione impugnata, deducendo quattro motivi: omesso esame d’ufficio dei fatti, da parte dell’UAMI, in contrasto con la prima frase dell’art. 74, n. 1, del regolamento; omessa considerazione delle prove dedotte dal ricorrente; violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento.
12. Il Tribunale ha respinto in toto il ricorso. Detta pronuncia verrà esposta sinteticamente per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, relativamente ai motivi di impugnazione su cui essa verte.
L’impugnazione
13. Il sig. Wilfer ha sollevato sette motivi di ricorso.
Il primo motivo di ricorso
14. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la richiesta, formulata in udienza dal sig. Wilfer, che si prendesse atto che egli era rappresentato congiuntamente da un avvocato e da un Patentanwalt [agente in materia di brevetti], ovvero, in subordine, che era rappresentato da un avvocato assistito da un Patentanwalt. Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere le parti che non siano gli Stati e le istituzioni di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo (7).
15. Secondo il primo motivo di impugnazione fatto valere dal sig. Wilfer, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 19 dello Statuto della Corte respingendo la sua richiesta di essere rappresentato anche dal suo agente in materia di brevetti.
16. Tuttavia, poiché in udienza il sig. Wilfer ha ritirato questo primo motivo di impugnazione, suggerisco di non prendere oltre in esame la questione.
Il secondo motivo di impugnazione
17. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha fatto riferimento ad un’attestazione, prodotta in udienza dal sig. Wilfer, relativa al procedimento di registrazione del marchio ROCKBASS negli Stati Uniti. Il Tribunale ha sottolineato che, come emerge chiaramente dall’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento, l’annullamento e la riforma delle decisioni delle commissioni di ricorso sono possibili solo se queste sono viziate da un’illegittimità di merito o di forma. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Pertanto, la legittimità di una decisione della commissione di ricorso potrebbe essere messa in discussione deducendo fatti nuovi dinanzi al Tribunale solo se fosse dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione tali fatti d’ufficio durante il procedimento amministrativo, prima di adottare qualsiasi decisione nel caso di specie. Poiché l’attestazione depositata dal sig. Wilfer era posteriore all’adozione della decisione impugnata e gli elementi relativi al procedimento di registrazione del marchio ROCKBASS negli Stati Uniti non costituivano fatti che la commissione di ricorso doveva prendere in considerazione d’ufficio prima dell’adozione della decisione impugnata, l’attestazione non poteva mettere in discussione la legittimità di tale decisione e doveva essere pertanto stralciata dal dibattimento (8).
18. Con il secondo motivo di impugnazione, il sig. Wilfer sostiene che, rifiutandosi di prendere in considerazione la suddetta attestazione, il Tribunale avrebbe applicato in modo inesatto la prima frase dell’art. 74, n. 1, nonché l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento. La registrabilità di un segno è rilevante sia quando viene richiesta una registrazione, sia quando questa viene accordata.
19. In udienza, l’avvocato del sig. Wilfer ha spiegato che con il secondo motivo di impugnazione il suo cliente non intendeva sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto esso stesso applicare l’art. 74, n. 1, del regolamento. Al contrario, esso voleva dire che il Tribunale aveva erroneamente interpretato l’art. 74, n. 1, avendo ritenuto che la commissione di ricorso non fosse tenuta ad esaminare d’ufficio il fatto che altre giurisdizioni avevano accordato registrazioni parallele. Tale circostanza è stata portata all’attenzione della commissione di ricorso nella memoria depositata dal sig. Wilfer il 2 luglio 2003 (9).
20. La rilevanza della memoria costituisce l’oggetto del terzo motivo di impugnazione, che verrà preso in considerazione qui di seguito. Per quel che riguarda il secondo motivo di impugnazione, riguardante specificamente il punto 14 della sentenza del Tribunale, non vedo come la memoria potrebbe essere rilevante. Nel punto testé citato, il Tribunale si è pronunciato sull’ammissibilità dell’attestazione depositata dal sig. Wilfer all’udienza.
21. Con riguardo a tale questione, né dalla giurisprudenza indicata al punto 13 della sentenza del Tribunale, né dall’applicazione che viene fatta al punto 14 di tale giurisprudenza alla causa in oggetto, emergono indizi sul fatto che esso abbia interpretato o applicato il diritto in modo erroneo (10). Di conseguenza, suggerisco di dichiarare infondato il secondo motivo di impugnazione.
Il terzo motivo di ricorso
22. Dinanzi al Tribunale il sig. Wilfer ha sostenuto che la commissione di ricorso non aveva tenuto in considerazione la memoria aggiuntiva da lui presentata il 2 luglio 2003 e gli allegati alla stessa, contenenti l’attestazione del sig. Roesberg, editore di una rivista di musica, nonché le indicazioni relative a precedenti registrazioni del marchio ROCKBASS.
23. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che l’art. 59 del regolamento non poteva essere interpretato nel senso che impedisce che vengano presi in considerazione nuovi elementi di fatto o di prova dedotti nel corso dell’esame di un ricorso relativo ad un impedimento assoluto alla registrazione successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei motivi di ricorso. L’art. 74, n. 2, del regolamento conferisce alla commissione di ricorso un potere discrezionale nel tener conto o meno di elementi complementari prodotti successivamente alla scadenza di tale termine. Ne consegue che la commissione di ricorso avrebbe dovuto procedere ad un esame della memoria aggiuntiva al fine di assicurarsi, quantomeno, che essa non contenesse nuovi elementi di fatto o di prova da esaminare. Pertanto, avendo omesso di esaminare la memoria, la commissione di ricorso è incorsa in un vizio procedurale. Tuttavia, un’irregolarità procedurale implica l’annullamento totale o parziale della decisione solo se è provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (11). La memoria non conteneva argomenti nuovi o prove nuove tali da influenzare sostanzialmente la decisione impugnata. L’attestazione era stata presentata unicamente a sostegno di due argomenti, già dedotti dal sig. Wilfer dinanzi all’esaminatore e dinanzi alla commissione di ricorso, e pertanto non avrebbe potuto incidere sostanzialmente sulla decisione impugnata. Con riguardo alle indicazioni relative alle registrazioni del marchio ROCKBASS in Canada, in Australia ed in Nuova Zelanda, le registrazioni effettuate in precedenza in taluni Stati membri non rappresentano un elemento determinante (12). Ne consegue, a fortiori, che le registrazioni effettuate in paesi terzi, la cui normativa non sia stata assoggettata all’armonizzazione comunitaria, non possono in alcun modo risultare utili al fine di provare che criteri identici a quelli di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento siano stati ritenuti soddisfatti. Il Tribunale ha concluso che, dal momento che la memoria aggiuntiva non conteneva elementi nuovi tali da incidere sostanzialmente sulla decisione impugnata, il mancato esame della memoria medesima da parte della commissione di ricorso non poteva comportare l’annullamento della detta decisione (13).
24. Con il terzo motivo di impugnazione il sig. Wilfer sostiene che il Tribunale ha applicato in modo erroneo l’art. 74 del regolamento e la giurisprudenza comunitaria relativa ai vizi di procedura. La memoria del 2 luglio 2003 conteneva argomenti e prove nuovi tali da incidere sulla sostanza della decisione della commissione di ricorso. Se quest’ultima avesse tenuto conto di tali prove, non avrebbe potuto confermare l’idea secondo cui il termine «rockbass» si riferisce alla chitarra basso, particolarmente adatta a suonare la musica rock. Prendere in considerazione la memoria avrebbe quindi sicuramente influito in modo sostanziale sulla decisione impugnata. Lo stesso dicasi per le informazioni relative alle registrazioni del marchio ROCKBASS in Canada, Australia e Nuova Zelanda e negli Stati Uniti [sic], dal momento che nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha fatto riferimento agli usi e alle regole lessicali dell’inglese. Se la commissione di ricorso avesse tenuto in considerazione la valutazione dei giudici anglofoni, secondo cui ROCKBASS è un termine di fantasia e quindi sufficientemente distintivo e non puramente descrittivo, la sostanza della decisione impugnata sarebbe stata differente.
25. A mio avviso, anche il terzo motivo di impugnazione è infondato. Il Tribunale ha interpretato correttamente l’art. 74, n. 2, del regolamento e ha correttamente sintetizzato gli effetti della giurisprudenza della Corte al punto 33 della sua sentenza. Questo stesso punto di vista è stata inoltre espresso dalla Corte nella sua recente sentenza Kaul (14).
Il quarto, il quinto e il settimo motivo di impugnazione
26. Il quarto, il quinto e il settimo motivo di impugnazione riguardano la parte della sentenza del Tribunale relativa all’argomento con cui il sig. Wilfer sostiene che la commissione di ricorso aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sotto due profili.
La sentenza del Tribunale
27. In primo luogo, il sig. Wilfer ha menzionato diversi significati delle parti componenti il segno ROCKBASS. Egli ha inoltre sostenuto che, nella lingua inglese, il sintagma «rock bass» possiede un’accezione precisa, vale a dire «persico di roccia», estremamente inconsueta con riguardo ai prodotti oggetto della domanda di registrazione. Il segno in questione, caratterizzato da una struttura grammaticale inconsueta e da un significato ambiguo, sarebbe stato così percepito dal pubblico pertinente come un termine di fantasia (15).
28. Il Tribunale ha dichiarato che il carattere descrittivo di un segno va valutato in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione (16). La commissione di ricorso aveva correttamente tenuto conto dei significati specificamente connessi ai prodotti interessati. Ne consegue che il vocabolo «rockbass» indica, come rilevato dalla commissione di ricorso, una chitarra basso che si presta per suonare musica rock ovvero, inversamente, un tipo di musica suonata con una chitarra basso. Tale valutazione non può essere messa in discussione per il fatto che il vocabolo in questione non è presente in quanto tale nei dizionari. È descrittivo un marchio costituito da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono (17). Il segno ROCKBASS non presenta uno scarto rispetto alle regole lessicali della lingua inglese, poiché corrisponde all’accostamento, sintatticamente corretto, dei due vocaboli che lo compongono. Il segno non è quindi inconsueto nella sua struttura (18) e non crea, pertanto, un’impressione diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dalle sue componenti (19).
29. In secondo luogo, il sig. Wilfer ha affermato che, nonostante le sue eventuali connotazioni descrittive, il segno ROCKBASS non avrebbe potuto costituire, con riguardo ai prodotti in oggetto, un’indicazione chiara, netta e che non potesse essere fraintesa. Segnatamente, dato che la chitarra basso non presenta caratteristiche peculiari per la musica rock, non sarebbe apparso naturale intendere il termine «rockbass» come l’indicazione di un tipo particolare di chitarre basso ovvero come la denominazione di una funzione della chitarra basso. Anche a voler ritenere che il termine «rockbass» indichi una tecnica per suonare la chitarra basso, tale significato non sarebbe descrittivo dell’uso dei prodotti, dal momento che è possibile suonare praticamente ogni tipo di musica su ogni strumento. Conseguentemente, il rapporto tra il segno e le chitarre basso non sarebbe diretto, segnatamente poiché non riguarderebbe le loro caratteristiche essenziali (20).
30. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, è sufficiente che il segno sia descrittivo di una delle possibili destinazioni dei prodotti in oggetto, che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario e che, quindi, ne costituisce una caratteristica essenziale (21). È pacifico che suonare musica rock costituisce una delle possibili destinazioni dei prodotti in oggetto. Il rock è un genere moderno molto conosciuto associato alla chitarra elettrica. Pertanto, il riferimento a tale genere, seguito dal riferimento alla chitarra elettrica basso, può rappresentare un fattore nella scelta della chitarra, segnatamente se il consumatore intende suonare musica rock. Peraltro, come dimostrato dalla commissione di ricorso riferendosi a diversi siti Internet, il segno composto dai vocaboli «rock» e «bass» può essere comunemente utilizzato, nel commercio, per indicare la chitarra elettrica basso destinata a suonare musica rock. La questione dell’esattezza tecnica di tale denominazione non è pertinente dal punto di vista del consumatore interessato, il quale non dispone di conoscenze tecniche particolari. Il Tribunale ha concluso che pertanto, con riguardo alle chitarre basso, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il segno ROCKBASS si riferisse direttamente a tali prodotti, nonché ad una delle loro destinazioni, che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico pertinente e, pertanto, che esso era descrittivo (22).
Il quarto e il quinto motivo di impugnazione
31. Con il quarto motivo di impugnazione il sig. Wilfer sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto di altri possibili significati del termine «rockbass». In tedesco, il termine inglese «rock» ha oltre 25 significati diversi, mentre il termine «bass» ne ha almeno sei, e tra questi l’accezione musicale è estremamente multifattoriale. Inoltre, il termine tedesco «Rock» ha almeno cinque diversi significati e il termine «Bass» ne possiede almeno quattro. Dinanzi al Tribunale il sig. Wilfer ha sottolineato che il termine «rockbass» avrebbe potuto quindi avere numerosi significati. Il Tribunale, senza darne motivazione, ha omesso di tenerne conto, in tal modo deformando o travisando le spiegazioni dedotte dal sig. Wilfer, in violazione dell’obbligo di motivazione. Inoltre, né la decisione impugnata né i siti Internet ai quali la commissione di ricorso ha fatto riferimento in essa indicano che è probabile che il termine «rockbass» venga generalmente utilizzato in commercio per indicare una chitarra basso elettrica destinata a suonare musica rock. Pertanto, il Tribunale ha distorto i fatti sui quali la sentenza si è basata, in violazione dell’obbligo di motivazione.
32. Con il quinto motivo di impugnazione il sig. Wilfer sostiene che, nell’affermare che il marchio ROCKBASS non aveva una struttura inconsueta, il Tribunale ha omesso di tener conto non solo dei diversi significati possibili di tale termine, ma anche delle sue possibili diverse combinazioni grammaticali, per esempio sostantivo con sostantivo, verbo con aggettivo, e così via. Non avendo tenuto conto di tale spiegazione, il Tribunale ha distorto i fatti su cui la sentenza si è basata e ha violato l’obbligo di motivazione.
33. Con riferimento al quarto motivo di impugnazione, è sufficiente sottolineare che il Tribunale ha dichiarato che un segno denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (23).
34. A mio avviso, lo stesso approccio va applicato per analogia nell’ambito del quinto motivo di impugnazione.
35. Ritengo pertanto che il quarto e il quinto motivo di impugnazione siano infondati.
Il settimo motivo di impugnazione
36. Con il settimo motivo di impugnazione il sig. Wilfer sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sotto diversi profili.
37. In primo luogo, l’ordine delle fasi dell’analisi da esso effettuata sarebbe errato. All’inizio, il Tribunale ha tenuto conto solo dei possibili significati che avrebbero in qualche maniera potuto indicare le caratteristiche dei beni rivendicati. Si è così creato un circolo vizioso. Secondo il sig. Wilfer, l’analisi avrebbe dovuto dapprima prendere in considerazione i significati possibili secondo il punto di vista di un osservatore medio neutrale, e solo in un secondo tempo collegare tali significati ai beni rivendicati. Se il Tribunale avesse seguito questo metodo, avrebbe dovuto tener conto di tutti i significati del termine «rockbass» che sono ovvi per un musicista professionista o dilettante medio neutrale. Tra questi significati vi è la specie ittica del persico di roccia.
38. Non condivido questa affermazione. A mio parere, l’approccio del Tribunale, consistente nel tener conto solo dei possibili significati che potevano indicare in qualche modo le caratteristiche dei beni rivendicati, non riproduce un circolo vizioso. Si tratta di una conseguenza del principio per cui un segno denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. Pertanto, anche se il sig. Wilfer ha ragione nel sostenere che tra i significati del termine «rockbass» ovvi per un musicista medio professionista o dilettante (la maggior parte dei quali non di madrelingua inglese) vi è quello del pesce nordamericano d’acqua dolce detto persico di roccia (24), questo non inficia l’approccio seguito dal Tribunale.
39. In secondo luogo, il sig. Wilfer sostiene che il Tribunale non si è basato sull’impressione complessiva del segno, ma ne ha analizzato le componenti. Esso non ha tenuto conto dei significati evidentemente fantasiosi e allusivi del termine ROCKBASS, ma si è riferito a quelli che ha ritenuto di carattere descrittivo. Ha trascurato il significato di «stile musicale suonato con una chitarra basso», attribuendo al suddetto termine il senso esclusivo di «chitarra basso particolarmente adeguata per suonare musica rock». Ha fatto riferimento solo ai possibili significati derivanti dalla separazione del termine in due vocaboli distinti, ossia «rock», nel senso di musica rock, e «bass», nel senso di chitarra basso. Di conseguenza, il Tribunale ha del tutto omesso di considerare l’impressione generale data dal termine ROCKBASS.
40. Non posso condividere tale affermazione. È vero che il Tribunale ha dapprima preso in esame le componenti del segno. Ciò peraltro è del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte in tema di marchi consistenti in un neologismo composto da elementi ciascuno dei quali descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui viene chiesta la registrazione: per regola generale, tali segni sono di per se stessi descrittivi (25). Il Tribunale ha poi fatto riferimento alla qualificazione data a questa regola generale, ossia al fatto che essa non si applica qualora esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, affermando correttamente che ciò presuppone che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono. Il Tribunale infine ha dichiarato che il segno ROCKBASS non presentava uno scarto rispetto alle regole lessicali della lingua inglese, poiché corrispondeva all’accostamento, sintatticamente corretto, dei due vocaboli che lo componevano. Esso ha concluso che il segno non era quindi inconsueto nella sua struttura e non creava, pertanto, un’impressione diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dalle sue componenti.
41. Ritengo che in questa parte della sentenza il Tribunale abbia abbinato un’analisi impeccabile della giurisprudenza della Corte ad un accertamento dei fatti che non possono essere oggetto di riesame in sede di impugnazione.
42. In terzo luogo, il sig. Wilfer sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la destinazione non basta per sostenere la natura direttamente descrittiva di un segno. Come emerge chiaramente dal punto 62 della sentenza, il Tribunale ha rilevato che suonare musica rock costituisce una delle possibili destinazioni dei prodotti. Esso ha quindi concluso che tale indicazione può essere essenziale per chi acquista una chitarra basso con l’intenzione di suonare musica rock. Il Tribunale ha peraltro ritenuto non pertinente l’esattezza tecnica di tale denominazione. Esso ha quindi erroneamente omesso di considerare il fatto che, perché una circostanza sia considerata essenziale dal pubblico interessato, occorre che quel pubblico sia almeno consapevole della sua esistenza. Nel caso di specie, nulla indica che i beni oggetto della domanda di registrazione, ossia gli «strumenti musicali» o le «chitarre basso elettriche» siano particolarmente adatte a suonare un determinato stile musicale. Pertanto, il fatto che sia possibile suonare un dato stile musicale come il basso rock su alcuni dei prodotti oggetto della domanda di registrazione, per esempio la chitarra basso elettrica, non può costituire una caratteristica essenziale dei beni stessi, né tanto meno di altri strumenti musicali oggetto della domanda di registrazione o dei loro accessori. Come sottolineato dallo stesso Tribunale al punto 66 della sentenza, il carattere descrittivo di un segno deve essere valutato individualmente in relazione ad ogni categoria di prodotti oggetto della domanda di registrazione.
43. Il sig. Wilfer sembra quindi sostenere che il semplice fatto che un termine sia descrittivo della destinazione dei prodotti o dei servizi coperti da un segno descrittivo proposto non è sufficiente ad impedire la registrazione del segno sulla base del fatto che esso è descrittivo. Ammetto di avere qualche difficoltà a capire come tale argomento possa resistere ad un rapidissimo esame della formulazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Tale disposizione stabilisce inequivocabilmente che «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare (…) la destinazione (…) del prodotto o servizio» «[s]ono esclusi dalla registrazione».
44. In udienza, il rappresentante del sig. Wilfer ha sottolineato che lo stile musicale «basso rock» non è una caratteristica distintiva di prodotti o di strumenti musicali. Anche in questo caso però non capisco come questo argomento possa giovare alle ragioni del sig. Wilfer. Di sicuro è evidente di per sé che una delle destinazioni di una chitarra basso è quella di suonare la musica rock. Questo non è meno vero nel caso di un soggetto che acquista una chitarra basso con l’idea (forse fuorviata) di suonare con essa musica classica. Tanto meno il principio viene messo in discussione dall’esempio dedotto dal rappresentante del sig. Wilfer, secondo il quale la conclusione che logicamente ne deriva è l’impedimento alla registrazione del marchio Honda Jazz perché si può suonare musica jazz nelle automobili.
45. Pertanto, ritengo che il settimo motivo di impugnazione sia infondato.
Il sesto motivo di impugnazione
46. Dinanzi al Tribunale il sig. Wilfer ha sostenuto che, per quanto riguarda gli accessori per chitarre, la giurisprudenza (26) esige l’esame autonomo di ogni categoria di prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione. Nella specie, il vocabolo «rockbass» non presenterebbe un nesso evidente né con le caratteristiche essenziali degli accessori per chitarre della classe 15, né con i prodotti indicati nelle classi 9 e 18 (27).
47. Il Tribunale ha dichiarato che, con riguardo a contenitori, valigie e borse, ricompresi nella classe 18, poiché il sig. Wilfer non aveva operato distinzioni all’interno di questa categoria generica, occorreva confermare le valutazioni della commissione di ricorso per le parti riguardanti tale categoria complessivamente intesa. Con riguardo alle apparecchiature ricomprese nella classe 9, dagli argomenti delle parti emerge che le stesse apparecchiature possono essere utilizzate per strumenti diversi. Così, il loro uso in relazione con la chitarra basso costituisce solo uno dei loro possibili usi. Esiste una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti considerati, se la tecnica evocata dal segno comporta, ovvero richiede, l’utilizzazione di tali prodotti. Infatti, tale tecnica non costituisce soltanto, in questo caso, un settore di applicazione di tali prodotti, bensì uno dei modi di funzionamento loro propri (28). Alla luce delle suesposte considerazioni, il fatto che i prodotti in oggetto possano essere parimenti utilizzati in un altro contesto, non evocato dal segno in questione, non è tale da inficiare tale rilievo (29). Nella specie, le apparecchiature in questione, anche se non sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente in connessione con chitarre basso, non possiedono, tuttavia, un uso autonomo con riguardo all’utilizzazione degli strumenti elettrici. Inoltre, l’uso di tali apparecchiature è necessario per suonare la chitarra elettrica, la quale, da sola, non è idonea a produrre suoni musicali. In tal modo, la possibilità di suonare una chitarra basso elettrica costituisce una funzionalità delle apparecchiature indicate nella domanda, e non semplicemente uno dei vari settori della loro applicazione. In particolare, l’uso congiunto di tali due categorie di prodotti è richiesto ovvero, quantomeno, implicito nelle loro caratteristiche intrinseche (30).
48. Con il sesto motivo di impugnazione il sig. Wilfer sostiene, in primo luogo, che il Tribunale non ha considerato il fatto che i contenitori, le valigie e le borse destinati al trasporto di strumenti musicali e dei loro accessori rientrano nella classe 15. Coerentemente con questo assunto, secondo l’elenco del sig. Wilfer tra i prodotti ricompresi nella classe 15 rientrano i «contenitori, valigie e borse su misura per i suddetti articoli». I «contenitori, valigie e borse» di cui alla classe 18 sono pertanto destinati a qualsiasi uso tranne che al trasporto di «strumenti musicali e dei loro accessori». Il Tribunale ha distorto i fatti senza darne motivazione.
49. In secondo luogo, il sig. Wilfer afferma che, dichiarando che i prodotti ricompresi nella classe 9 per i quali aveva presentato la domanda di registrazione non possiedono «un uso autonomo con riguardo all’utilizzazione degli strumenti elettrici» (31), il Tribunale ha distorto i fatti senza darne motivazione. Il sig. Wilfer aveva spiegato che nessuno dei prodotti menzionati nella classe 9 presupponeva l’uso di uno «strumento musicale» o di una «chitarra elettrica». Al contrario, le «apparecchiature audio tecniche, tavoli di ‘mixage’, apparecchi per la produzione d’effetti sonori, amplificatori, casse, casse attive (combinati)» possono altresì essere utilizzati per trasmettere molti altri segnali sonori, come ad esempio versi di animali, o segnali video, televisivi o radiofonici. È pertanto irrealistico o arbitrario supporre che la principale funzione di queste apparecchiature sia l’uso comune con una chitarra basso elettrica. Questo vale a maggior ragione per «contenitori, valigie e borse su misura per [apparecchiature audio tecniche, tavoli di ‘mixage’, apparecchi per la produzione d’effetti sonori, amplificatori, casse, casse attive (combinati)]», dal momento che non vengono offerti assieme agli strumenti musicali o alle chitarre basso elettriche, ma unicamente assieme ai prodotti menzionati nella classe 9.
50. Concordo con l’UAMI sul fatto che la prima parte del sesto motivo di impugnazione, benché presentata in termini di distorsione dei fatti, in realtà è diretta ad ottenere un riesame dei fatti accertati dal Tribunale e quindi dalla commissione di ricorso. Dalla decisione impugnata emerge che il sig. Wilfer non ha escluso la possibilità che i contenitori, le valigie e le borse di cui alla classe 18 possano essere usati assieme a delle chitarre. Sulla base di tale elemento, la commissione di ricorso ha concluso che la destinazione dei suddetti prodotti era descritta dal marchio proposto. La conferma di tale accertamento da parte del Tribunale non può essere oggetto di riesame in sede di impugnazione.
51. Con riguardo al secondo punto, il sig. Wilfer non sembra contestare l’affermazione del Tribunale secondo la quale uno degli usi possibili delle apparecchiature di cui alla classe 9 è collegato alla chitarra basso. Il fatto che tali apparecchiature possano anche essere utilizzate in un modo diverso, al quale il segno in questione non fa riferimento, non significa che il segno sia privo di carattere descrittivo (32). Il Tribunale pertanto ha concluso correttamente che il segno non poteva essere registrato come apparecchiatura ricompresa nella classe 9.
52. Ritengo pertanto che il sesto motivo di impugnazione sia in parte irricevibile e in parte infondato.
Conclusione
53. Alla luce delle ragioni sopra esposte, suggerisco che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– condannare il sig. Wilfer alle spese del presente grado di giudizio.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Sentenza 8 giugno 2005 (Racc. pag. II-1981).
3 – GU 1994, L 11, pag. 1.
4 – Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). Nel contesto di altre disposizioni sostanzialmente identiche della direttiva sui marchi e del regolamento, la Corte ha chiarito che la sua interpretazione di una disposizione è applicabile anche all’altra: sentenza 22 giugno 2000, causa C‑425/98, Marca Mode (Racc. pag. I-4861, punti 26‑28).
5 – Ai sensi del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento, le attribuzioni demandate dal regolamento alla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni delle camere di ricorso sono esercitate in primo grado dal Tribunale conformemente alla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591 CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione 8 giugno 1993, 90/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21).
6 – Rientranti, rispettivamente, nelle classi 9, 15 e 18 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
7 – Punti 10 e 11 della sentenza impugnata, che cita l’ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2004, causa T‑14/04, Alto de Casablanca/UAMI – Bodegas Chivite (VERAMONTE) (Racc. pag. II‑3077, punto 9 e la giurisprudenza ivi citata).
8 – Punti 12-14 della sentenza impugnata, in cui viene citata la sentenza del Tribunale 26 novembre 2003, causa T‑222/02, HERON Robotunits/UAMI (ROBOTUNITS) (Racc. pag. II‑4995, punti 50 e 51 e la giurisprudenza ivi citata).
9 – V. supra, paragrafo 9.
10 – V. anche punto 54 della sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul (Racc. pag. I-2213), che conferma l’interpretazione del Tribunale nel presente caso.
11 – Il Tribunale ha citato le sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125, punto 47); 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑959, punto 48), e 21 ottobre 2004, causa C‑447/02 P, KWS Saat/UAMI (Racc. pag. I‑10107, punti 47-50).
12 – V. sentenza del Tribunale 24 novembre 2004, causa T-393/02, Henkel/UAMI (Racc. pag. II‑4115, punto 46, e la giurisprudenza ivi citata).
13 – Punti 28-36 della sentenza impugnata.
14 – Citata alla nota 10; v., in particolare, punti 42, 43 e 63.
15 – V. punto 39 della sentenza impugnata.
16 – Sentenza ROBOTUNITS, cit. alla nota 8, punto 41.
17 – Il Tribunale ha citato, nel contesto della direttiva 89/104, le sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I‑1619, punto 100), e 12 febbraio 2004, causa C‑265/00, Campina Melkunie (Racc. pag. I‑1699, punto 43).
18 – Sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARDCARD) (Racc. pag. II-1963, punto 29), e ROBOTUNITS, cit. alla nota 8, punto 39.
19 – Punti 56-60 della sentenza impugnata.
20 – V. punti 40 e 41 della sentenza impugnata.
21 – V. sentenza ROBOTUNITS, citata alla nota 8, punto 44, e sentenza del Tribunale 20 luglio 2004, causa T-311/02, Lissotschenko e Hentze/UAMI (LIMO) (Racc. pag. II-2957, punto 41).
22 – Punti 61-63 della sentenza impugnata.
23 – Sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01, UAMI/Wrigley (Racc. pag. I-12477, punto 23); v. anche, con riferimento alla direttiva sui marchi, sentenza Campina Melkunie, cit. alla nota 17, punto 38.
24 – Ambloplites rupestris; in francese, «perche des roches» o «rouget de roche»; in tedesco, «gemeiner Felsenbarsch» o «gemeiner Sonnenbarsch».
25 – V. le sentenze indicate dal Tribunale e citate alla nota 17. Con riguardo al regolamento, v. anche sentenza 19 aprile 2007, causa C-273/05 P, UAMI/Celltech (Racc. pag. I-2883, punto 77).
26 – Sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS) (Racc. pag. II‑753, punto 41).
27 – V. punto 42 della sentenza impugnata.
28 – Sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE) (Racc. pag. II‑723, punto 44).
29 – Sentenza ROBOTUNITS, cit. alla nota 8, punto 47.
30 – Punti 70-73 della sentenza impugnata.
31 – Punto 73 della sentenza impugnata.
32 – V. supra, paragrafo 33.
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