CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
POIARES MADURO
presentate il 26 ottobre 2006 1(1)
Causa C‑359/05
Estager SA
contro
Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde (Francia)]
«Disposizioni relative all’introduzione dell’euro – Normativa nazionale che ha arrotondato l’importo della tassa a beneficio del fondo di previdenza sociale degli agricoltori autonomi (BAPSA) dopo la sua conversione in euro»
1. Con il presente rinvio pregiudiziale, il Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde (Francia) sottopone alla Corte una questione relativa all’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (2), e del regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro (3). Si tratta, più precisamente, della questione se l’aumento dell’importo di una tassa sulle produzioni di farina, semola e tritello di grano tenero, che ha avuto luogo esattamente in occasione dell’introduzione dell’euro, disposto con un’ordinanza recante adeguamento del valore in euro di alcuni importi espressi in franchi francesi nei testi legislativi, sia compatibile con le norme comunitarie relative alla conversione in euro di importi espressi in una moneta nazionale.
I – Ambito normativo, fatti e questione pregiudiziale
2. L’art.1618 septies del codice generale delle imposte istituisce una tassa relativa alle produzioni di farina, semola e tritello di grano tenero vendute o impiegate per il consumo umano (in prosieguo: la «tassa»), il cui importo era fissato, prima dell’introduzione dell’euro, in FF 100 per tonnellata di farina, semola o grano.
3. L’art. 1 della legge 15 giugno 2000, n. 517, che autorizza il governo ad adeguare, mediante ordinanza, il valore in euro di taluni importi espressi nei testi legislativi in franchi francesi (JORF del 16 giugno 2000, pag. 9063), consente al governo di adottare, sempre mediante ordinanza, i provvedimenti necessari per adeguare al passaggio all’euro taluni importi espressi nei testi legislativi in franchi francesi.
4. Adottata in applicazione della suddetta legge, l’ordinanza 19 settembre 2000, n. 916, recante adeguamento del valore in euro di alcuni importi espressi nei testi legislativi in franchi francesi (JORF del 22 settembre 2000, pag. 14877), ha fissato l’importo della tassa in EUR 16 a decorrere dal 1° gennaio2002.
5. L’art. 1 di tale ordinanza dispone che «conformemente all’art. 14 del regolamento 3 maggio 1998 (…), gli importi espressi nei testi legislativi in franchi (…) sono sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2002, da importi in euro, con applicazione del tasso ufficiale e delle regole di arrotondamento comunitarie».
6. La relazione al Presidente della Repubblica relativa all’ordinanza n. 2000‑916 (JORF del 22 settembre 2000, pag. 14876) enuncia quanto segue:
«(…)
Il risultato dell’applicazione de[i regolamenti nn. 1103/97 e 974/98] risulterà, in taluni casi, poco leggibile e memorizzabile, il che rischia, di conseguenza, di rendere più difficile l’applicazione dei testi legislativi in cui figurano i riferimenti monetari in questione.
Al fine di garantire la chiarezza della legislazione e facilitarne così la corretta applicazione, occorre quindi fissare gli importi monetari previsti in taluni testi legislativi in valori espressi in euro senza decimali o in valori più significativi.
(…).
La presente ordinanza, adottata in forza della suddetta autorizzazione, si fonda sui seguenti principi.
In primo luogo, poiché l’adeguamento dei testi legislativi dev’essere giustificato dall’intento di mantenerne la leggibilità, vengono modificati solo gli importi monetari difficilmente adeguabili a valori con due cifre dopo la virgola.
L’applicazione pura e semplice delle regole comunitarie di conversione e arrotondamento deve rimanere il principio e gli adeguamenti l’eccezione. Ne consegue che gli importi già espressi in centesimi, in linea di massima, non vengono modificati.
(…)
Tali adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2002, data della sostituzione definitiva e completa del franco con l’euro.
(…)».
7. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la società Estager (in prosieguo: la «Estager» o la «ricorrente») pagava all’amministrazione doganale di Brive una tassa sulle produzioni di farina, semola e tritello di grano tenero vendute o impiegate per il consumo umano pari a EUR 16 per tonnellata. Secondo la ricorrente, essa avrebbe dovuto versare una tassa di EUR 15,24 per tonnellata, in applicazione dei regolamenti nn. 1103/97 e 974/98. L’adeguamento realizzato dal legislatore francese dell’importo di FF 100 in EUR 16 comporterebbe un aumento della menzionata tassa non conforme ai suddetti regolamenti.
8. Secondo l’art. 3 del regolamento n. 1103/97, «[l]’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti».
9. Conformemente all’art. 1 di tale regolamento, si intendono per «strumenti giuridici» disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica.
10. L’art. 4 del regolamento medesimo così recita:
«1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.
2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all’atto delle conversioni.
3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.
4. Gli importi monetari da convertire da un’unità monetaria nazionale in un’altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell’altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati».
11. Il successivo art. 5 dispone, inoltre, che «[g]li importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all’articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. (...) Se l’applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».
12. L’art. 7 del regolamento n. 974/98 così dispone:
«La sostituzione dell’euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l’effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione».
13. L’art. 14 del medesimo regolamento stabilisce che «[i] riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all’unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97».
14. Infine, secondo l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 31 dicembre 1998, n. 2866, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro (4), il tasso di conversione fissato irrevocabilmente tra l’euro e il franco francese è di 1 euro per 6,55957 franchi.
15. Ritenendo che l’applicazione di tali regolamenti avrebbe dovuto necessariamente condurre a fissare l’importo della tassa in EUR 15,24 e non in EUR 16, l’Estager chiedeva all’esattore principale di Brive, con lettera 12 marzo 2002, la restituzione di una parte della tassa assolta a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il 26 marzo 2002, l’amministrazione respingeva la domanda di rimborso.
16. Il 24 maggio 2002, l’Estager conveniva l’esattore principale dell’Amministrazione doganale di Brive dinanzi al Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, che decideva di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se le disposizioni dell’ordinanza 19 settembre 2000, n. 916 (…) nella parte riguardante la conversione da FF 100 in EUR 16 della tassa (…) applicata alle produzioni di farina, semola e tritello di grano tenero siano conformi ai regolamenti comunitari relativi all’introduzione dell’euro».
II – Analisi
17. Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento nega che, con la mera applicazione delle regole sancite dai regolamenti comunitari sulla conversione e l’arrotondamento, la conversione in euro dell’importo della tassa di FF 100 avrebbe condotto al risultato di EUR 15,24. L’applicazione del tasso di conversione ufficiale e irrevocabile tra l’euro e il franco francese previsto dal regolamento n. 2866/98 avrebbe infatti prodotto il risultato di 15,244, che, con l’arrotondamento al centesimo più vicino ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97, dà un risultato finale di 15,24.
18. Si pone quindi la questione se uno Stato membro, nello stesso momento e con lo stesso strumento giuridico mediante il quale abbia proceduto alla sostituzione in euro dell’importo di una tassa, in applicazione del tasso di conversione e delle regole di arrotondamento comunitarie, sia perfettamente libero di procedere ad un aumento di tale tassa in misura pari al 5% circa, adeguando l’importo di EUR 15,24, verso l’alto, in EUR 16.
19. La Corte ha già avuto modo, nella sentenza Verbraucher-Zentrale Hamburg (5), di soffermarsi sul problema della conversione e dell’arrotondamento in euro di importi precedentemente indicati in un’unità monetaria nazionale. In tale causa si discuteva sulla conversione e l’arrotondamento effettuati da un’impresa di telefonia mobile da marchi tedeschi in euro di taluni prezzi per minuto di chiamata telefonica.
20. La Corte ha ricordato molto chiaramente le finalità del regolamento n. 1103/97 e i principi fondamentali su cui esso si basa (6). In particolare, la finalità di garantire la certezza giuridica e la trasparenza per gli operatori economici nel passaggio alla moneta unica è assicurata dal principio della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici, nonché dall’obiettivo della neutralità del passaggio all’euro relativamente agli importi espressi in una moneta nazionale negli strumenti giuridici. Orbene, è proprio sulla base di tali motivi che la Corte ha dichiarato che, sebbene un operatore economico resti libero, conformemente al regolamento n. 1103/97, di convertire in euro e di arrotondare unilateralmente al cent più vicino un importo quale un prezzo al minuto, tale prassi di arrotondamento deve rispettare il principio di continuità dei contratti garantito dall’art. 3 del regolamento n. 1103/97 e l’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro perseguito dal menzionato regolamento. Pertanto, secondo la Corte, la prassi di arrotondamento non può avere un’incidenza reale sul prezzo effettivamente dovuto dal consumatore (7).
21. Nonostante le palesi differenze ravvisabili tra la situazione oggetto del presente procedimento e quella in discussione nella causa Verbraucher-Zentrale Hamburg, citata, i principi e gli obiettivi che la Corte ha ritenuto determinanti ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 1103/97 nel contesto della causa Verbraucher-Zentrale Hamburg rimangono validi anche nell’ambito della fattispecie ora in esame.
22. È certamente vero che la conversione in euro di un importo espresso in un’unità monetaria nazionale comporta sempre un certo rischio di variazione del valore dell’importo considerato tra il momento precedente e quello successivo alla conversione. Tuttavia, dal regolamento n. 1103/97, e in particolare dall’art. 5 dello stesso, discende che, per rispettare gli imperativi della continuità degli strumenti giuridici e della neutralità del passaggio all’euro, l’imprecisione massima tollerata nella conversione è di EUR 0,005. Come la Corte ha sottolineato nella menzionata sentenza, l’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro impone che le regole di conversione adottate nel regolamento n. 1103/97 garantiscano «un grado elevato di precisione» (8). Tale grado elevato di precisione imposto dal regolamento ai fini dell’arrotondamento degli importi dopo la conversione rappresenta peraltro un requisito minimo (9). È altresì chiaro che, in caso di conversione in euro e di arrotondamento di un importo effettuati da un operatore economico a favore di altri operatori economici che devono sopportare il pagamento dell’importo in questione, il regolamento n. 1103/97 non impedisce di prescindere dal grado di precisione al centesimo più vicino. A differenza degli aumenti, le riduzioni osservate degli importi da pagare o contabilizzare al momento della loro conversione in euro non sono evidentemente contrarie agli imperativi di certezza del diritto e dell’affidamento per gli operatori economici, e in particolare per i consumatori, cui si informano i regolamenti nn. 1103/97 e 974/98.
23. Orbene, nella fattispecie il legislatore francese ha effettivamente proceduto, con l’ordinanza n. 2000‑916, a un adeguamento dell’importo di EUR 15,24 verso l’alto, ossia EUR 16. Tale operazione comporta un aumento dell’importo della tassa sulle farine che supera ampiamente il margine di variazione tollerato dalle regole comunitarie in materia di conversione in euro degli importi. Pertanto, non si può affermare che l’arrotondamento sia stato effettuato conformemente alle regole comunitarie.
24. Secondo il governo francese, uno Stato membro resta però libero di procedere a un aumento come quello da esso introdotto con l’ordinanza n. 2000‑916. La Commissione condivide tale parere.
25. Da un lato, il governo francese rileva che i regolamenti nn. 1103/97 e 974/98 non hanno assolutamente intaccato la competenza tributaria degli Stati membri e la loro facoltà di aumentare, ogniqualvolta lo ritengano opportuno, l’importo delle loro tasse. Gli Stati membri resterebbero liberi di introdurre tali aumenti mediante gli stessi strumenti giuridici con cui effettuano le operazioni di conversione in euro degli importi di tali tasse.
26. Dall’altro, il governo francese ritiene che l’ordinanza n. 2000‑916 metta in atto un adeguamento di importi concettualmente distinto dalla conversione. Solo quest’ultima dovrebbe rispettare le regole sancite dai regolamenti nn. 1103/97 e 974/98. L’adeguamento di importi, in quanto operazione distinta dalla conversione, permetterebbe al legislatore francese, in particolare per motivi di leggibilità e di memorizzazione degli importi stessi, di procedere ad aumenti delle tasse oggetto di tale adeguamento. Nella relazione al Presidente della Repubblica relativa alla menzionata ordinanza n. 2000‑916 si afferma che «il risultato dell’applicazione de[i regolamenti nn. 1103/97 e 974/98] risulterà, in taluni casi, poco leggibile e memorizzabile, il che rischia, di conseguenza, di rendere più difficile l’applicazione dei testi legislativi in cui figurano i riferimenti monetari in questione». Si afferma, inoltre, che, «al fine di garantire la chiarezza della legislazione e facilitarne così la corretta applicazione, occorre quindi fissare gli importi monetari previsti in taluni testi legislativi in valori espressi in euro senza decimali o in valori più significativi». Del pari, per garantire la leggibilità dei testi legislativi, nella medesima relazione si precisa che saranno modificati unicamente gli importi monetari che presentino difficoltà nell’adeguamento a valori con due cifre dopo la virgola. Secondo il governo francese, tale operazione di adeguamento non è disciplinata dai menzionati regolamenti comunitari. Essi non ostano, pertanto, a che gli Stati membri procedano a un adeguamento al momento del passaggio all’euro come quello applicato alla tassa controversa, che ha determinato un aumento significativo dell’importo della stessa.
27. La nozione di adeguamento degli importi, che il governo francese distingue dalla conversione (che sarebbe la sola contemplata dai menzionati regolamenti comunitari), riveste un ruolo essenziale nello svolgimento delle sue tesi. La circostanza che l’ordinanza n. 2000‑916 adegui gli importi di talune tasse, e in particolare quello della tassa sulle farine, e che tale operazione di adeguamento non sia contemplata dai regolamenti nn. 1103/97 e 974/98, escluderebbe, secondo il governo francese, qualsiasi incompatibilità con i regolamenti medesimi.
28. Concordo con il governo francese e la Commissione sul fatto che gli Stati che partecipano all’euro restano liberi di adeguare gli importi delle proprie tasse, in particolare per motivi di leggibilità, e che indubbiamente rimangono liberi di decidere di aumentarli, ove lo ritengano opportuno. Gli Stati membri mantengono ampi poteri in materia fiscale (10), ivi compreso, in particolare, il potere di aumentare una tassa parafiscale come quella in esame nella specie. Essi devono però esercitare tali competenze nel rispetto del diritto comunitario (11). È pacifico che i menzionati regolamenti riguardanti l’introduzione dell’euro non incidono sulla facoltà per i pubblici poteri di fissare un nuovo importo più elevato per una tassa come quella in discussione nel caso di specie (12).
29. Resta il fatto che, con l’ordinanza n. 2000‑916, il legislatore francese ha espressamente inteso procedere all’applicazione dei regolamenti comunitari riguardanti laconversione in euro di importi indicati in franchi francesi. Tale obiettivo risulta chiaramente, in primo luogo, dall’art. 1 dell’ordinanza. Quest’ultimo dispone infatti che «conformemente all’art. 14 del regolamento [n. 974/98] (…), gli importi espressi nei testi legislativi in franchi (…) sono sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2002, da importi in euro, con applicazione del tasso ufficiale e delle regole di arrotondamento comunitarie» (13). È evidente che tale ordinanza è intesa, secondo il suo stesso tenore letterale, a sostituire con valori in euro importi precedentemente indicati in taluni testi legislativi in franchi francesi, con applicazione del tasso ufficiale e dei regolamenti nn. 1103/97 e 974/98.
30. L’importo della tassa controversa di FF 100, sostituita nell’allegato IV dell’ordinanza n. 2000‑916 con l’importo di EUR 16, costituisce il risultato di un’operazione simultanea di conversione (in base al tasso ufficiale e alle regole comunitarie di conversione), da un lato, e di adeguamento con maggiorazione, dall’altro. È proprio la simultaneità, nel medesimo strumento giuridico, di tale adeguamento e della conversione e arrotondamento ai sensi delle regole comunitarie che trova espressione nell’art. 2 dell’ordinanza n. 2000‑916, laddove enuncia che «al fine di agevolare l’applicazione della legislazione, le disposizioni dei capitoli II – IV sono intese ad adeguare taluni importi in euro secondo le regole di conversione [comunitarie] menzionate all’art. 1».
31. La difficoltà del presente procedimento deriva appunto dalla simultaneità delle operazioni di conversione in euro dell’importo della tassa sulle farine e di adeguamento con maggiorazione dell’importo convertito, realizzate con l’ordinanza n. 2000‑916.
32. I regolamenti nn. 1103/97 e 974/98 non ostano a che vengano effettuati, con il medesimo strumento giuridico, una conversione di importi in euro e un adeguamento con maggiorazione degli stessi. Ritengo, pertanto, che i menzionati regolamenti comunitari non escludano il potere di uno Stato membro di convertire in euro e di aumentare l’importo di una tassa, esattamente nello stesso momento e con il medesimo strumento giuridico.
33. Tuttavia, il fatto che lo Stato membro decida di applicare i regolamenti sulla conversione e l’arrotondamento per rideterminare in euro l’importo di una tassa e, simultaneamente, procedere a un aumento della stessa presuppone che, nell’esercizio della sua competenza, esso rispetti taluni obblighi derivanti dall’applicazione simultanea dei regolamenti comunitari.
34. Si deve ricordare che l’importo della tassa in discussione nel presente procedimento costituisce chiaramente un «termine» di uno «strumento giuridico» ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1103/97. Si tratta di un importo che, con il passaggio all’euro, doveva necessariamente formare oggetto di conversione. In applicazione del tasso ufficiale e delle regole di conversione comunitarie, tale conversione poteva dare solo il risultato di EUR 15,24. Pertanto non condivido, a tale riguardo, il parere della Commissione secondo cui i regolamenti comunitari nn. 1103/97 e 974/98 stabiliscono le regole da rispettare nella conversione in euro di monete nazionali solo quando si presuma che i valori espressi rimangano costanti, il che non si verificherebbe nel caso di una tassa parafiscale sulle farine come quella in esame, che può variare facilmente per decisione delle autorità pubbliche. Né la lettera, né la ratio dei menzionati regolamenti consente di affermare che la loro applicazione andrebbe esclusa nel caso di importi, come quello della tassa sulle farine o di alcuni prezzi, soggetti anche a variazioni più o meno frequenti.
35. Le regole sancite dal regolamento n. 1103/97, fondate sul principio di continuità degli strumenti giuridici e sull’obiettivo di neutralità al momento del passaggio all’euro, sono applicabili a un importo come quello della tassa sulle farine in discussione nel caso di specie. Tali regole, che sono intese a garantire un grado elevato di precisione, non tollerano, né alla luce del loro tenore letterale né in considerazione del loro scopo, un arrotondamento per eccesso, come quello che ha effettivamente avuto luogo nel caso di specie e che comporta un aumento significativo della tassa de qua di circa il 5%.
36. In quanto «termine» di un testo legislativo, l’importo della tassa sulle farine, nella specie, è soggetta al principio di continuità previsto all’art. 3 del regolamento n. 1103/97, secondo cui «[l]’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico». Orbene, il principio di continuità e l’obiettivo di neutralità esigono parimenti, a mio parere, che gli operatori economici non traggano l’impressione errata che l’aumento della tassa sia conseguenza dell’introduzione dell’euro. Non è sufficiente che l’introduzione dell’euro non sia, in realtà, direttamente responsabile dell’aumento della tassa sulle farine. Occorre anche che ciò sia facilmente percepibile dagli operatori economici.
37. Il principio di continuità degli strumenti giuridici sancito dall’art. 3 del regolamento n. 1103/97 va quindi interpretato nel senso che esso impone un obbligo di trasparenza agli operatori economici che effettuino operazioni di conversione in euro di importi previsti da strumenti giuridici, con simultaneo aumento dei medesimi importi. Tale obbligo di trasparenza, cui fa espressamente riferimento il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97, discende anche dall’elevato grado di precisione nella conversione, che deriva, a sua volta, dai tassi di conversione irrevocabili composti da sei cifre significative, fissati dal regolamento n. 2866/98, e dalle regole inderogabili di conversione e arrotondamento di cui al regolamento n. 1103/97 (14). Tale obbligo di trasparenza incombe anche agli Stati membri, in particolare quando, con il medesimo strumento giuridico, decidano di convertire in euro, conformemente alle regole comunitarie, l’importo di una tassa come quella in discussione nella specie e, contemporaneamente, di adeguarlo con l’introduzione di un aumento.
38. In altre parole, il regolamento n. 1103/97 impone che, laddove uno Stato membro decida di aumentare un tassa nello stesso momento e con lo stesso strumento giuridico diretto a sostituire l’importo della tassa in base alle regole comunitarie di conversione, gli operatori economici possano facilmente distinguere ciò che costituisce, da un lato, il risultato dell’operazione di conversione in euro all’atto del passaggio alla moneta unica e, dall’altro, il risultato della decisione sovrana dello Stato di adeguare e aumentare l’importo della tassa. Si tratta di un obbligo di salvaguardia della trasparenza per gli operatori economici – valore espressamente riconosciuto dal legislatore comunitario al settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97 – tra due realtà ben diverse: da un lato, la conversione in euro dell’importo della tassa sulle farine e, dall’altro, l’aumento della tassa. Questa trasparenza è altresì necessaria ai fini di una corretta comprensione, da parte degli amministrati, della ripartizione delle responsabilità politiche tra la Comunità e gli Stati membri. Uno Stato non può trasferire sulla Comunità i costi politici connessi all’aumento di una tassa, procedendo a tale aumento sotto l’apparenza dell’applicazione delle regole comunitarie di conversione e di arrotondamento. Tale comportamento si porrebbe infatti in contrasto con lo spirito di cooperazione e di lealtà tra gli Stati membri e le Comunità.
39. L’art. 1 dell’ordinanza n. 2000‑916 stabilisce espressamente un nesso tra i nuovi importi in euro e la semplice operazione di conversione «con applicazione del tasso ufficiale e delle regole di arrotondamento comunitarie» (15). Se fosse possibile introdurre liberamente un aumento della tassa sulle farine indistintamente, vale a dire sotto la copertura dell’operazione di sostituzione con importi in euro in base alle regole comunitarie di conversione, si lederebbero il principio della continuità degli strumenti giuridici e dell’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro espressamente sanciti dall’art. 3 del regolamento n. 1103/97. Si deve ricordare che il rispetto di tali imperativi di continuità e di neutralità è essenziale per fondare l’affidamento degli operatori economici nell’euro. Tale affidamento si basa, infatti, sulla garanzia che la conversione degli importi in euro, al momento dell’introduzione della moneta unica, non comporti, di per sé, un aumento degli stessi.
40. Se uno Stato membro fosse libero, nello stesso momento in cui procede alla conversione degli importi delle proprie tasse in euro conformemente alle regole comunitarie, di introdurre indistintamente un aumento di tali importi, le regole previste dai regolamenti, che prescrivono un grado elevato di precisione, non sarebbero in definitiva per gli Stati membri nulla più che regole facoltative. Orbene, i regolamenti comunitari sulla conversione e l’arrotondamento degli importi in euro non sono applicabili unicamente agli operatori privati. Anche gli Stati membri sono soggetti a tali regole comunitarie, allorché procedano alla conversione degli importi delle proprie tasse, come la tassa sulle farine in discussione nella specie. Il fatto che uno Stato abbia anche il potere di aumentare tali importi, così come, in linea di principio, un operatore economico è altrettanto libero di aumentare il prezzo dei beni che offre sul mercato, non significa che tale Stato sia meno vincolato al rispetto delle regole comunitarie sulla conversione degli importi in euro.
41. Tale conclusione è corroborata proprio dalle relazioni invocate dalla Commissione in udienza, secondo cui «[i]l peso del settore pubblico nell’economia conferisce alle sue scelte un valore esemplare. La maggior parte delle amministrazioni pubbliche intende dare l’esempio organizzando un passaggio all’euro delle loro tariffe globalmente neutro o favorevole agli amministrati ed evitando di procedere a rialzi durante il periodo di transizione» (16). Del pari, secondo un’altra comunicazione, anch’essa ricordata dalla Commissione in udienza, «[i] cittadini temono in misura crescente di essere vittime di abusi al momento della conversione dei prezzi e in proposito sono stati registrati reclami in parecchi paesi, riguardanti sia il settore pubblico che quello privato. Gli Stati membri si sono impegnati a garantire che le operazioni di conversione delle tariffe pubbliche avvengano in modo neutro o globalmente favorevole ai cittadini» (17).
42. Secondo il governo francese e la Commissione, il legislatore francese, avendo rispettato una neutralità globale, si sarebbe attenuto al principio di continuità dei termini degli strumenti giuridici e all’impegno di neutralità al momento del passaggio all’euro. Apparentemente, secondo la Commissione, ciò consentirebbe allo Stato di decidere, in relazione a vari importi di tariffe o di tasse contenute in un nel medesimo testo legislativo, di aumentare a propria discrezione alcuni di tali importi da EUR 15,24 a EUR 16 e di ridurne altri da EUR 15,24 a EUR 15 (18). Una neutralità globale così vaga e imprecisa conduce in ogni caso a scelte strategiche per quanto riguarda gli importi da aumentare o da ridurre. Essa è ben lontana dall’elevato grado di precisione nella conversione imposto dal legislatore comunitario, nonché dal principio di continuità dei termini degli strumenti e dall’obiettivo di neutralità espressamente sanciti dal regolamento n. 1103/97. L’importo della tassa sulle farine è di per sé un «termine» di uno strumento giuridico ben diverso dagli altri importi delle altre tasse indicate nel medesimo strumento. Gli operatori economici che devono sostenere l’aumento della tassa sulle farine non sono gli stessi che beneficeranno delle eventuali riduzioni di altre tasse, anch’esse convertite in euro con il medesimo strumento giuridico. L’importo della tassa sulle farine è soggetto agli imperativi di continuità e neutralità di per sé, e non globalmente considerato unitamente agli importi delle altre tasse anch’essi convertiti in euro con l’ordinanza n. 2000‑916.
43. Per gli operatori economici, in particolare negli Stati membri che devono decidere l’eventuale adesione alla moneta unica, ammettere che lo Stato ha facoltà di effettuare una conversione in euro degli importi di talune tariffe o tasse e procedere al loro aumento sotto la copertura delle operazioni di conversione potrebbe incidere negativamente sul loro affidamento nell’introduzione della moneta unica. L’introduzione dell’euro diverrebbe responsabile, agli occhi degli operatori economici, di un aumento delle tasse, quando di tale aumento sarebbero responsabili esclusivamente le autorità pubbliche, le sole competenti a deciderlo.
44. Il principio della continuità degli strumenti giuridici e l’obiettivo di neutralità dell’introduzione dell’euro rispetto agli importi da convertire impongono, quindi, che l’adeguamento con maggiorazione dell’importo di una tassa come quella in discussione nella fattispecie, laddove abbia luogo al momento della conversione in euro di tale importo e con il medesimo strumento giuridico, venga effettuato con assoluta trasparenza per gli operatori economici. Ne consegue che laddove l’aumento dell’importo di una tassa abbia luogo contemporaneamente alla sua conversione in euro, il testo legislativo che realizzi tale simultanea operazione di conversione e aumento deve distinguere espressamente e in modo trasparente, per ogni importo che abbia subito simultaneamente la conversione e l’aumento, quanto costituisca il risultato della conversione in euro da quanto costituisca il risultato di una decisione politica di aumentare la tassa in questione. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle suesposte considerazioni, se tale trasparenza sia stata garantita dall’ordinanza n. 2000‑916 per quanto riguarda specificamente la conversione in euro e l’aumento della tassa sulle farine.
III – Conclusione
45. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte debba risolvere la questione sottopostale dal Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde nei termini seguenti:
«Il regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, dev’essere interpretato nel senso che, laddove l’adeguamento con aumento dell’importo di una tassa parafiscale sulle farine, come quello in discussione nella specie, abbia luogo simultaneamente alla conversione in euro dell’importo della medesima, il testo legislativo che realizzi tale simultanea operazione di conversione e aumento deve distinguere espressamente e in modo trasparente, per ogni importo che abbia subito simultaneamente la conversione e l’aumento, quanto costituisca il risultato della conversione in euro da quanto costituisca il risultato della decisione delle autorità pubbliche di aumentare la tassa medesima. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale trasparenza sia stata garantita dall’ordinanza n. 2000‑916 per quanto riguarda specificamente la conversione in euro e l’aumento della tassa sulle farine in esame nel caso di specie».
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – GU L 162, pag. 1.
3 – GU L 139, pag. 1.
4 – GU L 359, pag. 1.
5 – Sentenza 14 settembre 2004, causa C‑19/03 (Racc. pag. I‑8183).
6 – V., in particolare, sentenza Verbraucher‑Zentrale Hamburg, cit. (punto 31).
7 – V. sentenza Verbraucher-Zentrale Hamburg, cit. (punto 57) e punto 2 del dispositivo.
8 – Sentenza Verbraucher-Zentrale Hamburg (punto 32).
9 – La Corte ha infatti dichiarato, al punto 34 della sentenza Verbraucher-Zentrale Hamburg, cit. supra, che il regolamento n. 1103/97 «si limita a fissare regole minime relative all’arrotondamento di taluni importi e lascia alle autorità nazionali il compito di mantenere in vigore o adottare regole che permettano di contribuire in modo più efficace all’obiettivo di neutralità del passaggio alla moneta unica». V. anche undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97.
10 – V., in generale, sentenza 27 febbraio 1985, causa 55/83, Italia/Commissione (Racc. pag. 683, punto 11).
11 – V., in particolare, sentenze 14 febbraio 1995, causa C‑279/93, Schumacker (Racc. pag. I‑225, punto 21); 8 marzo 2001, cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, Metallgesellschaft e a. (Racc. pag. I‑1727, punto 37); 7 settembre 2004, causa C‑319/02, Manninen (Racc. pag. I‑7477, punto 19); 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & Spencer (Racc. pag. I‑10837, punto 29), e 12 settembre 2006, causa C‑196/04, Cadbury Schweppes (Racc. pag. I‑0000, punto 40). V. inoltre, nello stesso senso, sentenze 27 ottobre 1993, causa C‑72/92, Herbert Scharbatke (Racc. pag. I‑5509), e 23 aprile 2002, causa C‑234/99, Nygard (Racc. pag. I‑3657).
12 – Non mi soffermerò sulla questione, che rientra nella competenza esclusiva dei giudici francesi, se il governo francese, procedendo, con l’ordinanza n. 2000‑916, a un aumento di circa il 5% della tassa sulla farina, la semola e il tritello di grano tenero, abbia agito nel quadro della delega conferitale dalla legge 15 giugno 2000, n. 517, che autorizza il governo ad adeguare con ordinanza il valore in euro di alcuni importi espressi in franchi nei testi legislativi. Il governo francese, nelle sue osservazioni scritte, distingue tra adeguamento e aumento di importi, affermando che la circostanza che l’ordinanza n. 2000‑916 «abbia simultaneamente adeguato il valore in euro di tale tassa e proceduto ad aumentarlo è irrilevante».
13 – Il corsivo è mio.
14 – A tale proposito v. sentenza Verbraucher-Zentrale Hamburg, cit. (punto 32).
15 – Anche la relazione al Presidente della Repubblica, cit. supra, si limita ad enunciare che l’obiettivo di preservare la chiarezza della legislazione e facilitarne la corretta applicazione può giustificare la fissazione di importi in valori espressi in euro senza decimali o in valori più significativi. Essa non contiene alcun riferimento all’obiettivo di procedere simultaneamente all’aumento dell’importo di talune tasse.
16 – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea – Relazione sui preparativi per l’introduzione delle banconote e delle monete in euro, COM (2001) 190 def., pag. 45. Il corsivo è mio.
17 – Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo – Seconda relazione sui preparativi per l’introduzione delle monete e delle banconote in euro. COM (2001) 561 def., pag. 3. Il corsivo è mio.
18 – V. per il rigetto di una argomento equivalente, le mie conclusioni nella causa Verbraucher-Zentrale Hamburg, paragrafi 57 e segg.
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