CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
KOKOTT
presentate il 15 febbraio 2007 1(1)
Causa C-362/05 P
Jacques Wunenburger
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Dipendenti – Statuto del personale – Promozione – Ricorso di annullamento – Non luogo a statuire – Interesse ad agire»
I – Introduzione
1. La presente impugnazione offre l’occasione per discutere un problema connesso con l’interesse ad agire e il non luogo a statuire su ricorsi proposti avverso atti emanati da istituzioni comunitarie.
2. Il procedimento trae origine da una controversia statutaria che vede opposti un dipendente, il sig. Jacques Wunenburger (in prosieguo: il «ricorrente»), e la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la «Commissione») in qualità di autorità che ha il potere di nomina, vertente sull’assegnazione di un posto di direttore presso l’ufficio di cooperazione della Commissione «EuropeAid» (2).
3. Con sentenza pronunciata il 5 luglio 2005 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (3), il Tribunale di primo grado ha dichiarato infondato il ricorso con cui il ricorrente chiedeva l’annullamento di complessivamente tre decisioni della Commissione, ovvero da un lato, la decisione di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente al predetto posto di direttore, dall’altro la nomina del sig. Naqvi, suo concorrente, al posto in questione e, infine, il rigetto del reclamo presentato dal ricorrente.
4. Con l’impugnazione, depositata presso la cancelleria della Corte il 23 settembre 2005, il ricorrente rinnova in sostanza la domanda di annullamento delle tre decisioni. La Commissione ha proposto un ricorso incidentale con cui sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a provvedere dato che prima della pronuncia della sentenza impugnata era uscito un nuovo bando di concorso per il controverso posto di direttore.
5. Alla luce di questo ricorso incidentale, occorre chiarire in quali circostanze, in casi come la fattispecie, si possa considerare che permanga un interesse ad agire per ricorsi proposti da dipendenti. Si tratta di una questione di importanza basilare per la prassi degli organi giurisdizionali comunitari relativa alle controversie di diritto del pubblico impiego, ma non solo.
II – Contesto normativo
6. Nel merito, nella presente causa trova applicazione lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (4) (in prosieguo: lo «statuto del personale») nella versione vigente dal 1° maggio 2004, in particolare i suoi artt. 7, 25, 29, 90 e 91. Si omette qui di riprodurre il testo delle singole disposizioni.
III – Fatti e procedimento di primo grado
7. La controversia tra le parti riguarda l’assegnazione di un posto di direttore (ex grado A 2) presso EuropeAid (Direzione C «Africa, Caraibi, Pacifico»). Nel periodo di riferimento nel caso di specie, per l’incarico di cui trattasi sono state condotte nel complesso due selezioni che, ai fini della presente causa, possiamo sintetizzare come di seguito indicato.
Prima selezione
8. La prima delle due selezioni è stata avviata dalla Commissione con un avviso di posto vacante interno pubblicato il 19 settembre 2002 (5). Il ricorrente, funzionario di grado A 3, svolgeva all’epoca privo la direzione generale delle «Relazioni esterne» l’incarico di capo della delegazione della Commissione in Croazia. Ha presentato la sua candidatura al posto vacante con lettera del 27 settembre 2002.
9. In data 18 novembre 2002, a seguito di un colloquio di assunzione – in parte avvenuto per telefono – con ciascuno dei dieci candidati, il Direttore generale di EuropeAid ha inviato una nota al Direttore generale del “Personale e amministrazione” contenente la classificazione dei candidati in due gruppi. Il primo comprendeva i sei candidati idonei, secondo il Direttore generale, a rivestire l’incarico in questione. Il secondo gruppo annoverava gli altri quattro candidati, tra cui il ricorrente, che a suo parere non presentavano tutte le attitudini e le qualifiche necessarie in relazione al posto da assegnare.
10. In seguito a ciò il Comitato consultivo per le nomine («Comité consultatif des nominations», in prosieguo: il «CCN») ha redatto un elenco di sei candidati da invitare per ulteriori colloqui, che corrispondeva al primo gruppo consigliato dal Direttore generale di EuropeAid. Il ricorrente non ha ricevuto inviti in tal senso.
11. In data 8 gennaio 2003 il sig. Naqvi, uno dei concorrenti del ricorrente, è stato nominato al posto controverso. Con lettera 11 marzo 2003 al ricorrente è stata comunicata la decisione di non prendere in considerazione la sua candidatura. Il 2 aprile 2003 egli presentava, in forza dell’art. 90, n. 2, dello statuto del personale, un reclamo avverso la nomina del sig. Naqvi. Dopoché la Commissione ha respinto tale reclamo il 14 luglio 2003, il ricorrente ha presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») in data 5 novembre 2003.
Seconda selezione
12. La seconda selezione per il posto di Direttore presso EuropeAid in questione iniziava successivamente alla decisione della Commissione, adottata l’11 marzo 2004, di dispensare il sig. Naqvi dall’impiego ai sensi dell’art. 50 dello statuto del personale a decorrere dal 1° aprile 2004 e di procedere a una nuova assegnazione del posto (6).
13. Quindi la Commissione, con memoria separata del 15 marzo 2004, depositata presso la Cancelleria del Tribunale di primo grado il 16 marzo 2004, chiedeva di dichiarare il non luogo a statuire sulla controversia ivi pendente relativa alla prima selezione.
14. Nel maggio 2004 il ricorrente presentava la propria candidatura per il posto messo a concorso ormai per la seconda volta. Tuttavia, con lettera 2 settembre 2004 veniva informato di non essere stato inserito nell’elenco ridotto. Il ricorrente non esperiva alcuna azione legale nei confronti di tale decisione.
15. Nel marzo 2005 la Commissione ha deciso di riorganizzare EuropeAid, riducendo, tra l’altro, il numero di Direttori da otto a sette. Il posto di Direttore ancora vacante presso la Direzione C veniva occupato mediante il trasferimento di un altro Direttore, ragion per cui la seconda selezione è stata sospesa.
IV – La sentenza impugnata
16. Nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado dichiara innanzi tutto che, contrariamente all’opinione della Commissione, il procedimento non è divenuto privo di oggetto, bensì continua a sussistere un interesse ad agire del ricorrente (7). Nel merito il Tribunale respinge il ricorso del ricorrente in quanto infondato.
17. Il primo motivo di ricorso, che censurava in sostanza la violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 25, secondo comma, seconda frase, dello statuto del personale, ha dovuto essere rigettato in quanto la decisione della Commissione sul reclamo si sarebbe fondata su una motivazione sufficiente (8).
18. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente aveva fatto valere in particolare la violazione degli artt. 7, 29, n. 1, lett. a), e 45, primo comma, dello statuto del personale (9), sostenendo che la nomina del sig. Naqvi, suo concorrente, era illegittima. Il Tribunale ha respinto anche questo motivo di ricorso dato che l’autorità che ha il potere di nomina disporrebbe di un ampio potere discrezionale nell’assegnazione di posti vacanti e il sig. Naqvi avrebbe invero soddisfatto tutti i requisiti specificati nell’avviso di posto vacante (10).
V – L’impugnazione
19. L’impugnazione proposta dal ricorrente si fonda su due motivi.
– Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta in sostanza il rigetto del primo motivo di ricorso fatto valere in primo grado. Con tale rigetto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e sarebbe incorso in uno snaturamento dei fatti. Inoltre, al riguardo la sentenza sarebbe contraddittoria e priva di una motivazione sufficiente.
– Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta il rigetto del suo secondo motivo di ricorso in primo grado da parte del Tribunale. Anche in questo caso si sarebbe in presenza di uno snaturamento dei fatti e di un errore di diritto.
20. La Commissione ha proposto un’impugnazione incidentale con cui contesta il mancato seguito dato dal Tribunale alla sua domanda, presentata il 15 marzo 2004 con memoria separata, di dichiarare il non luogo a statuire sulla controversia.
21. Nello specifico il ricorrente chiede che la Corte voglia
1) dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato e annullare la sentenza impugnata;
2) statuire essa stessa sulla controversia e annullare le seguenti decisioni della Commissione:
– la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 11 marzo 2003 di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente;
– la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 8 gennaio 2003 di nominare a tale posto il sig. Naqvi;
– la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 14 luglio 2003 di rigetto del reclamo n. R/147/03 del ricorrente;
3) dichiarare irricevibile, e comunque infondato, il ricorso incidentale della Commissione;
4) condannare la Commissione alle spese.
22. A sua volta, la Commissione chiede che la Corte voglia
1) con la sua domanda in via principale,
– dichiarare il suo ricorso incidentale ricevibile e fondato e annullare la sentenza impugnata in quanto respinge la domanda della Commissione di dichiarare il non luogo a statuire sulla controversia, nonché
– statuire sulle spese secondo la normativa vigente;
2) in subordine,
– dichiarare irricevibile, e comunque infondata, l’impugnazione del ricorrente e
– condannare il ricorrente alle spese del procedimento di impugnazione.
VI – Analisi
23. Nel caso di specie occorre anzitutto esaminare il ricorso incidentale della Commissione, con cui si pone infatti la questione se un evento sopraggiunto dopo la presentazione del ricorso comporti il non luogo a statuire sulla controversia. Se così fosse, non sarebbero più rilevanti le dichiarazioni del Tribunale, che il ricorrente contesta con la sua impugnazione, riguardanti la fondatezza del ricorso da questo proposto in primo grado.
A – Il ricorso incidentale della Commissione
24. Con il suo ricorso incidentale la Commissione fa valere in sostanza che il Tribunale non avrebbe potuto decidere la controversia nel merito, ma avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a statuire su di essa.
1. Ricevibilità del ricorso incidentale
25. Il ricorrente sostiene che il ricorso proposto dalla Commissione è irricevibile in quanto la sentenza impugnata non sarebbe lesiva per tale istituzione. Infatti il Tribunale, dichiarando l’infondatezza del ricorso proposto dal ricorrente, avrebbe emesso, in conclusione, una decisione favorevole alla Commissione.
26. Tuttavia, ai sensi dell’art. 56, secondo comma, prima frase, dello Statuto della Corte, un’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Una decisione avente carattere pregiudizievole in tal senso sussiste anche se una parte ha visto di fatto accolte le proprie conclusioni, ma è risultata soccombente nell’ambito di un incidente processuale relativo alla ricevibilità del ricorso. La giurisprudenza riconosce l’esistenza di una decisione avente carattere pregiudizievole e, di conseguenza, della facoltà di proporre ricorso quando, con atto separato, si è sollevata un’eccezione di irricevibilità sulla base dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ma il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile per poi respingerlo in quanto infondato (11). La Corte nega invece l’esistenza di una decisione avente carattere pregiudizievole per colui che fa valere un mezzo d’impugnazione se il Tribunale ha respinto il ricorso senza statuire sulla ricevibilità dello stesso (12). Lo stesso dicasi quando in primo grado non sono state sollevate, con atto separato, eccezioni di irricevibilità e il convenuto ha invocato l’improcedibilità unicamente nell’ambito di una memoria generale in cui ha presentato osservazioni anche sulla fondatezza del ricorso (13).
27. Nel caso di specie la Commissione aveva chiesto espressamente, con atto separato del 15 marzo 2004, di dichiarare il non luogo a statuire sul procedimento. A questo riguardo, se è vero che non aveva fatto esplicito riferimento all’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ciò non toglie che, con la sua lettera, la Commissione ha chiesto in modo autonomo una pronuncia sulla ricevibilità del ricorso. La sua richiesta è stata motivata col fatto che il sig. Naqvi sarebbe stato sollevato dall’incarico a decorrere dal 1° aprile 2004, ragion per cui l’interesse del ricorrente alla controversia sarebbe venuto meno.
28. Tuttavia il Tribunale ha riconosciuto il mantenimento di un interesse ad agire da parte del ricorrente e ha respinto esplicitamente la domanda della Commissione (14). La Commissione, essendo rimasta soccombente nell’ambito di un incidente processuale in primo grado, aveva la facoltà di proporre un’impugnazione.
29. L’eventuale perdita da parte del ricorrente dell’interesse ad agire durante il procedimento in primo grado e il conseguente non luogo a statuire sulla controversia che potrebbe essere sopravvenuto nel frattempo, sono del resto questioni di cui la Corte può senz’altro occuparsi nel procedimento d’impugnazione. Vero è che risulta dall’art. 225, n. 1, CE e dall’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte che l’impugnazione si limita a questioni di diritto (15), per cui il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e a valutare i fatti pertinenti. Tuttavia, per quanto attiene all’interesse ad agire e alla questione del non luogo a statuire sulla causa principale, si tratta della qualificazione giuridica dei fatti accertati dal Tribunale. Nel procedimento d’impugnazione la Corte è senz’altro competente a effettuare il controllo su detta qualificazione (16).
30. Pertanto il ricorso incidentale è ricevibile.
2. Fondatezza del ricorso incidentale
31. Nel merito resta quindi da accertare se il Tribunale, non dichiarando il non luogo a statuire sulla controversia, come richiesto dalla Commissione nel procedimento in primo grado, abbia commesso un errore di diritto. A tal fine è rilevante se l’interesse ad agire del ricorrente, dapprima esistente, sia venuto meno ancor prima della pronuncia della sentenza impugnata.
a) Argomenti sostanziali delle parti
32. La Commissione ritiene che, a seguito della revoca dell’incarico al sig. Naqvi e della realizzazione della seconda selezione, il ricorrente abbia perso l’interesse ad agire e il procedimento sia divenuto privo di oggetto. Infatti, con il ricorso proposto, il ricorrente avrebbe semmai potuto ottenere la ripetizione della prima selezione. Tuttavia, nel frattempo si sarebbe già effettuata una seconda selezione, cui il ricorrente avrebbe partecipato candidandosi nuovamente.
33. La decisione della controversia potrebbe non procurare un beneficio al ricorrente neanche per il futuro. Il fatto che in avvenire quest’ultimo possa nuovamente presentare la propria candidatura per posti equiparabili sarebbe puramente ipotetico. Egli disporrebbe, eventualmente, di un rimedio giurisdizionale in relazione a future decisioni di nomina. A causa dei concorrenti di volta in volta diversi, i procedimenti riguardanti l’assegnazione di posti di dipendenti non sarebbero neppure confrontabili tra loro, per cui una sentenza nel merito non potrebbe produrre effetti per nomine future.
34. Il ricorrente replica di conservare un interesse alla decisione della controversia. Da un lato, si dovrebbero evitare pronunce contrarie alla legge per l’avvenire. Dall’altro, la decisione di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente potrebbe incidere negativamente sulle probabilità di successo in successive candidature a posti equiparabili. Infine una sentenza nel merito avrebbe importanza in relazione a un eventuale diritto al risarcimento danni spettante al ricorrente.
b) Analisi
35. Grazie al requisito dell’interesse ad agire, si garantisce, sul piano processuale, che gli organi giurisdizionali non si occupino di chiarire, sotto il profilo consultivo, questioni di diritto puramente ipotetiche. Perciò l’interesse ad agire rappresenta una condizione cogente per la ricevibilità che può risultare rilevante in varie fasi del procedimento. È evidente che essa dev’essere soddisfatta già alla data di presentazione del ricorso in questione. Inoltre, tuttavia, essa deve mantenersi dopo la presentazione del ricorso e fino alla decisione del giudice nel merito (17).
36. Qualora l’interesse ad agire venga meno solo nel corso di un procedimento giudiziario pendente, di fatto non è più giustificata una decisione del Tribunale nel merito. Tuttavia, tanto meno si potrebbe pretendere dal ricorrente di accettare che il suo ricorso inizialmente ricevibile sia improvvisamente respinto e di sopportare le spese della controversia (18). Per contro, in siffatto caso è esclusivamente adeguato dichiarare che non occorre più statuire sul ricorso (19), per cui, da un lato, emerge che il fondamento del ricorso è venuto a mancare solo dopo la sua presentazione e, dall’altro, si può evitare una decisione sulle spese a sfavore del ricorrente.
37. Dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari la questione dell’interesse ad agire assume di norma importanza se l’impugnazione riguarda atti giuridici che esistono ancora formalmente, ma hanno perso nel frattempo il loro oggetto originario. La giurisprudenza riconosce che può esistere un interesse al controllo giurisdizionale anche di tali atti. Ciò presuppone tuttavia che l’annullamento dell’atto impugnato possa ancora produrre effetti giuridici (20) ovvero possa altrimenti procurare un beneficio al ricorrente (21).
38. Nel caso di specie è incontestabile che, alla data di presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, il ricorrente aveva ancora interesse ad agire. In particolare la mera esecuzione delle decisioni impugnate non era atta a far venire meno il suo interesse ad agire (22). Giustamente, al punto 19 della sentenza impugnata il Tribunale considera anzitutto che le decisioni impugnate continuavano ad avere effetti anche oltre la data di entrata in servizio del sig. Naqvi.
39. Del resto, l’autorità che ha il potere di nomina non ha mai annullato formalmente le decisioni impugnate. A questo proposito il ricorrente osserva a ragione che la dispensa dall’impiego del sig. Naqvi, verificatasi dopo la presentazione del suo ricorso, non è affatto equiparabile all’annullamento della prima decisione, di cui è causa nella fattispecie, relativa alla nomina del sig. Naqvi (23).
40. Tuttavia il caso di specie si contraddistingue in particolare per il fatto che, a seguito della dispensa dall’impiego del sig. Naqvi, è stata avviata una seconda selezione per l’assegnazione del posto controverso. Con questa nuova procedura sono divenute nulle le decisioni adottate nella prima selezione, la cui illegittimità è stata fatta valere dal ricorrente all’epoca con il suo ricorso dinanzi al Tribunale di primo.
41. Di tale punto di vista, di cui il Tribunale era a conoscenza (24), non si è tenuto conto al punto 19 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale dichiara che la decisione di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente nella prima selezione continuava ancora a produrre effetti. Reputo che la decisione relativa alla nomina del concorrente del ricorrente e la decisione di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente rappresentino le due facce di una stessa medaglia. Entrambe acquistano efficacia e la perdono al contempo. Entrambe cessano di produrre effetti dal momento dell’avvio, a seguito della dispensa dall’impiego del sig. Naqvi, di una nuova selezione per l’assegnazione del posto controverso. Di conseguenza, anche la decisione relativa al reclamo, parimenti impugnata, è diventata inevitabilmente nulla; infatti i suoi effetti giuridici non potevano superare quelli prodotti dalle due decisioni iniziali dell’autorità che ha il potere di nomina da essa confermate.
42. Tuttavia, con il solo venir meno degli effetti delle decisioni impugnate, verificatosi successivamente alla presentazione del ricorso, non deriva ancora per il Tribunale alcun obbligo di dichiarare il non luogo a statuire sulla controversia. Occorre piuttosto esaminare se l’interesse ad agire del ricorrente si fosse conservato nonostante la nullità sopraggiunta delle decisioni impugnate. In caso di mantenimento di questo interesse, rifiutare al ricorrente una decisione nel merito contrasterebbe con l’imperativo del controllo giurisdizionale sugli atti delle istituzioni comunitarie, su cui si fonda una comunità di diritto (25).
43. Secondo la giurisprudenza, il mantenimento dell’interesse ad agire del ricorrente può derivare innanzi tutto dal rischio che i (presunti) atti illegittimi di un’istituzione comunitaria si ripetano (26), proprio in relazione all’ulteriore compito dell’istituzione comunitaria interessata ai sensi dell’art. 233, primo comma, CE (27). In secondo luogo, l’interesse ad agire può mantenersi se una decisione relativa a un ricorso d’annullamento proposto riveste importanza ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni (28) da parte del ricorrente. In terzo luogo, in determinati casi, in particolare in controversie statutarie, il ricorrente può avere interesse a eliminare osservazioni negative sulla sua persona affinché sia riabilitato in futuro (29).
44. La sentenza impugnata prende in esame esclusivamente la prima di queste tre categorie, vale a dire il rischio che un (presunto) atto illegittimo dell’autorità che ha il potere di nomina si ripeta. A questo riguardo, al punto 20 della sua sentenza il Tribunale si fonda sulla censura del ricorrente, secondo cui le modalità con cui il Direttore generale (30) di EuropeAid ha selezionato i candidati sarebbero state inficiante da un vizio di procedura. Il Tribunale ha ritenuto che non era escluso che il Direttore generale potesse svolgere in una successiva selezione un ruolo equiparabile a quello avuto nella prima selezione per l’assegnazione del posto di Direttore controverso in discussione nel caso di specie. Da questo rischio di ripetizione il Tribunale desume il mantenimento dell’interesse ad agire del ricorrente.
45. Avverso l’ipotesi di un siffatto rischio di ripetizione si potrebbe di fatto far valere, a un primo esame, che le decisioni relative all’assegnazione di posti di dipendenti non si ripetono mai meccanicamente allo stesso modo, nonostante la loro frequenza puramente numerica (31). Sebbene tali procedimenti siano infatti all’ordine del giorno all’interno delle istituzioni comunitarie, la decisione relativa alla scelta dell’autorità che ha il potere di nomina è però sempre unica. Da un lato, si deve procedere a una valutazione generale delle qualità di tutti i concorrenti in relazione al profilo richiesto per il posto di volta in volta da assegnare. Dall’altro lato, sia l’identità e la qualità dei candidati sia i requisiti a essi richiesti nei singoli avvisi possono essere molto diversi da un caso all’altro. In merito la Commissione ha osservato giustamente, e anche il ricorrente concorda al riguardo, che nella fattispecie la seconda selezione non sarebbe equiparabile alla prima in quanto non sarebbero stati messi a confronto candidati differenti.
46. Il caso di specie si contraddistingue tuttavia per il fatto che il ricorrente, con il suo ricorso, non impugna la decisione di scelta soltanto dal punto di vista del contenuto, ma censura nel contempo anche il procedimento che ha condotto alla decisione di cui trattasi. Infatti il ricorrente fa valere che la procedura sarebbe stata di per sé discriminatoria in quanto non tutte le candidature sarebbero state esaminate con la stessa scrupolosità e, di conseguenza, non tutti gli aspiranti al posto avrebbero concorso su un piede di parità (32). Quindi, il Direttore generale di EuropeAid, ufficio presso cui si doveva assegnare il posto di Direttore controverso, avrebbe operato una preselezione che in seguito avrebbe orientato in maniera determinante sia il CCN sia l’autorità che ha il potere di nomina, senza nuovamente valutare a fondo l’idoneità e le competenze di tutti i candidati, compresi quelli non consigliati dal Direttore generale.
47. In contrasto con la valutazione di contenuto dei diversi candidati, il semplice svolgimento di una selezione, nel cui ambito il Direttore generale competente per il merito ha operato una preselezione e su cui si sono poi orientati in modo determinante sia il CCN sia l’autorità che ha il potere di nomina, non ha nulla di straordinario. Anzi, tale procedura si può sempre ripetere anche per l’assegnazione di altri posti di Direttore. Quindi, in questo caso il ricorrente non ha contestato soltanto un problema sorto nel caso specifico, bensì un problema di natura strutturale. A un esame oggettivo, l’accertamento della questione se la forma di selezione appena descritta sia legittima poteva senz’altro essere importante per il ricorrente in relazione alle sue eventuali candidature future a posti di direttore.
48. A differenza della Commissione, non ritengo neppure puramente ipotetico il fatto che il ricorrente possa in generale candidarsi ad altri posti di direttore. Dagli atti emerge infatti che già prima della selezione qui controversa il ricorrente aveva concorso per un posto equipollente. Del resto, per il posto in discussione nella fattispecie ha presentato la sua candidatura addirittura due volte.
49. Di conseguenza, nel caso di specie esistevano motivi sufficienti perché il Tribunale ammettesse che l’interesse ad agire del ricorrente sussisteva ancora alla data della pronuncia della sentenza impugnata.
50. Pertanto, pervengo nel complesso alla conclusione che il Tribunale, respingendo al punto 21 della sentenza impugnata la richiesta della Commissione di dichiarare il non luogo a statuire nella controversia, non ha commesso errori di diritto. Alla luce del perdurante interesse ad agire del ricorrente, il Tribunale era anzi addirittura tenuto a statuire nel merito.
51. Di conseguenza, occorre dichiarare infondato il ricorso incidentale della Commissione.
B – L’impugnazione del ricorrente
52. Tenuto conto delle conclusioni suesposte sul ricorso incidentale della Commissione, occorre ora esaminare l’impugnazione del ricorrente.
53. Si deve anzitutto ricordare che, nei procedimenti d’impugnazione, la Corte può rilevare d’ufficio se sussiste ancora un interesse del ricorrente a proporre ricorso o a proseguire il procedimento (33).
54. Tuttavia, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che l’interesse ad agire del ricorrente, sussistente fino alla pronuncia della sentenza impugnata (34), sia venuto meno nel periodo successivo all’emanazione di tale sentenza. Il rischio di ripetizione dell’errore di procedura nella selezione contestato dal ricorrente permane. Nel procedimento dinanzi alla Corte non si è venuti a conoscenza di nuovi fatti che dessero adito a una nuova valutazione della questione dell’interesse ad agire. Pertanto, la Corte deve statuire in merito all’impugnazione proposta dal ricorrente.
1. Sul primo motivo di impugnazione
55. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere che ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, commesso un errore di diritto nonché fornito una motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza. In particolare il ricorrente sembra considerare che, alla luce della nota del Direttore generale di EuropeAid del 18 novembre 2002 (35), il Tribunale avrebbe dovuto contestare le decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina impugnate in quanto vi si sostiene che il concorrente selezionato, sig. Naqvi, è «il candidato che meglio risponde nell’insieme ai requisiti riportati nell’avviso di posto vacante» (36).
a) Primo capo del primo motivo di impugnazione: snaturamento dei fatti
56. Il primo capo del primo motivo di impugnazione censura lo snaturamento dei fatti.
57. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha considerato correttamente i fatti, ignorando che il posto controverso di Direttore richiedeva una solida esperienza nella gestione del personale e provate competenze nella conduzione, motivazione e supervisione di équipe di grandi dimensioni (37). Ciò emergerebbe dalla nota del Direttore generale di EuropeAid, da cui si rileverebbe altresì che alle competenze del candidato selezionato, sig. Naqvi, in tali settori sarebbe stato assegnato soltanto un punto su tre disponibili, mentre tre altri candidati avrebbero ottenuto al riguardo il punteggio massimo. Inoltre la nota riporterebbe quali punti di forza del sig. Naqvi l’ambito dell’«ideazione, della riflessione e dell’analisi» piuttosto che caratteristiche nell’ambito della «riorganizzazione e della conduzione di una grande équipe operativa».
58. Secondo una giurisprudenza costante, l’asserito snaturamento dei fatti deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, esibiti al Tribunale, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (38). Dopo attento esame della predetta nota del Direttore generale di EuropeAid, non vedo elementi a sostegno di uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale.
59. Nella nota in questione si attestava espressamente che il candidato Naqvi soddisfaceva i requisiti stabiliti dall’avviso di posto vacante (39). Inoltre, nella nota il sig. Naqvi veniva assegnato al gruppo di candidati che il Direttore generale di EuropeAid riteneva idonei a svolgere la funzione di Direttore per il posto in questione. Di conseguenza la predetta nota non fornisce alcuna base per ritenere che il Direttore generale di EuropeAid considerasse insufficiente l’idoneità del sig. Naqvi al posto di Direttore in discussione.
60. Vero è, in effetti, che nella predetta nota il Direttore generale di EuropeAid ha effettuato la sua valutazione in modo tale che singoli candidati risultano migliori di altri in relazione al profilo richiesto. Ciò emerge soprattutto dalla tabella allegata alla nota, in cui il Direttore generale assegna da uno a tre punti alle competenze di ciascun candidato, segnatamente anche nell’ambito della gestione del personale, e, nel quadro della sua valutazione complessiva, effettua ulteriori classificazioni dei candidati. Del resto, il Direttore generale non opera tali distinzioni solo tra i due gruppi di aspiranti al posto, ma anche all’interno del gruppo di candidati che segnala in definitiva come idoneo al CCN e all’autorità che ha il potere di nomina. Al riguardo risulta indiscutibilmente che il sig. Naqvi, alla fine selezionato, aveva ottenuto dal Direttore generale di EuropeAid una valutazione inferiore a quella assegnata ad altri candidati.
61. Occorre tuttavia considerare che la suddetta nota del Direttore generale di EuropeAid non costituiva l’unico fondamento ai fini della decisione del CCN e dell’autorità che ha il potere di nomina. E ciò è dimostrato dal fatto che i sei candidati proposti nella nota, tra cui il sig. Naqvi, sono stati convocati a ulteriori colloqui dinanzi al CCN. Solo su tale base il CCN e l’autorità che ha il potere di nomina hanno potuto formarsi un quadro definitivo e scegliere il sig. Naqvi per il posto di Direttore.
62. Pertanto il Tribunale di primo grado non era tenuto a fondare la sua sentenza in misura determinante o addirittura in via esclusiva sulla valutazione dei diversi candidati da parte del Direttore generale di EuropeAid. Il peso da attribuire alla nota in questione insieme agli altri elementi probatori – ossia quelli citati al punto 65 della sentenza impugnata (40) – rientrava piuttosto nell’ambito della valutazione dei fatti e delle prove di competenza esclusiva del Tribunale di primo grado, che la Corte non può sostituire con la propria valutazione nel procedimento di impugnazione (41).
63. Di conseguenza, il primo capo del primo motivo di impugnazione non può essere accolto.
b) Secondo capo del primo motivo di impugnazione: motivazione insufficiente
64. Con il secondo capo del primo motivo di impugnazione il ricorrente addebita al Tribunale di aver fornito una motivazione contraddittoria e insufficiente della sua sentenza. Ai punti 28-35 della sentenza impugnata il primo motivo di ricorso sarebbe stato ingiustamente respinto.
65. Ai sensi dell’art. 36, prima frase, in combinato disposto con l’art. 53, primo comma, dello Statuto della Corte, le sentenze del Tribunale vanno motivate. Tale obbligo di motivazione mira, da un lato, a consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha emesso tale sentenza e, dall’altro, a consentire alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (42).
66. Nel caso di specie, ai punti 28-35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato attentamente, in particolare, la decisione della Commissione relativa al reclamo e ha spiegato in dettaglio la sua opinione secondo cui la Commissione avrebbe ottemperato all’obbligo di motivazione ad essa incombente. Non si individuano, al riguardo, contraddizioni interne al dispositivo della sentenza. In particolare, come ho già osservato (43), non era affatto illogico o contraddittorio valutare, nell’ambito dell’esame delle decisioni impugnate, diversi elementi di fatto e probatori, invece di fondarsi esclusivamente o comunque in modo determinante sulla valutazione dei candidati da parte del Direttore generale di EuropeAid, come sembra avere in mente il ricorrente.
67. Il fatto che, per quanto riguarda l’idoneità del sig. Naqvi al posto di Direttore controverso, il Tribunale pervenga, sotto il profilo del contenuto, a una conclusione diversa da quella del ricorrente non denota comunque, di per sé, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata.
68. Pertanto, neanche il secondo capo del primo motivo di impugnazione può essere accolto.
2. Sul secondo motivo di impugnazione
69. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e le prove nonché commesso un errore di diritto non avendo annullato le decisioni della Commissione impugnate per violazione degli artt. 7, 29, n. 1, lett. a), e 45, primo comma, dello statuto del personale.
a) Primo capo del secondo motivo di impugnazione
70. Nel primo capo del secondo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere che, nella scelta tra i candidati al posto controverso di Direttore, non si sarebbe dovuto tener conto delle «sfide» connesse con il posto (44) ovvero della «sensibilità per le riforme» (45). Tali criteri non sarebbero stati menzionali nell’avviso di posto vacante. Di fatto essi avrebbero però svolto un ruolo decisivo nella selezione e in particolare nella nota del Direttore generale di EuropeAid. Il Tribunale non avrebbe prestato sufficiente attenzione a tale punto di vista nella sentenza impugnata, causando in tal modo uno snaturamento dei fatti e delle prove.
71. A differenza del ricorrente non individuo elementi che facciano pensare a uno snaturamento dei fatti o delle prove da parte del Tribunale. Ai punti 55-58 della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale si è senz’altro occupato del problema delle «sfide» connesse con il Direttore da scegliere e della «sensibilità per le riforme» a questi richiesta. Al riguardo il Tribunale non ha in alcun modo ignorato gli argomenti del ricorrente o tralasciato di considerare nella sua sentenza gli elementi di specie.
72. Nel merito il Tribunale ha indubbiamente osservato che il significato della nozione di «sfide» non dovrebbe essere sopravvalutato e andrebbe visto nel quadro dell’opinione personale del Direttore generale di EuropeAid sui candidati (46). Per quanto attiene alla «sensibilità per le riforme», il Tribunale illustra altresì in dettaglio che questo criterio concorderebbe con i dati dell’avviso di posto vacante (47).
73. Con una tale valutazione della fattispecie, il Tribunale si muove chiaramente entro i limiti di un esame dei fatti e delle prove sostenibile. La sola circostanza che tale valutazione del Tribunale differisca da quella del ricorrente non implica ancora uno snaturamento dei fatti.
74. In realtà, con il presente capo di impugnazione il ricorrente mira infatti non tanto a far sanzionare uno snaturamento dei fatti o delle prove da parte del Tribunale, quanto piuttosto a indurre la Corte a sostituire la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella del Tribunale. Tuttavia, ciò non è ammissibile nel procedimento di impugnazione (48).
75. Di conseguenza, il primo capo del secondo motivo di impugnazione non può essere accolto.
b) Secondo capo del secondo motivo di impugnazione: errore di diritto in relazione al ruolo del Direttore generale competente per il merito nella selezione dei candidati
76. Con il secondo capo del secondo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere che al punto 54 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe ignorato l’influenza della preselezione operata dal Direttore generale competente per il merito sulla successiva selezione dinanzi al CCN. Di fatto quest’ultimo sarebbe vincolato alla preselezione che viene operata, come dimostrerebbe, in particolare, anche il caso di specie, in cui il CCN avrebbe convocato a ulteriori colloqui unicamente i candidati preselezionati dal Direttore generale di EuropeAid.
77. In proposito occorre rilevare che certamente i punti di diritto già esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un procedimento di impugnazione (49); come per esempio, nel caso di specie, la legittimità dello svolgimento della selezione e in particolare la legittimità delle modalità della partecipazione del Direttore generale competente per il merito (50). Tuttavia, in siffatto caso, gli argomenti di diritto su cui si fonda l’impugnazione devono essere illustrati in dettaglio. Non è conforme a tali precetti, in particolare, il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ribadire o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (51).
78. Questo è appunto ciò che accade nel caso di specie: nell’impugnazione il ricorrente non indica concretamente i punti della sentenza impugnata che desidera censurare in relazione al ruolo avuto dal Direttore generale di EuropeAid nella selezione. Egli ribadisce soltanto, in linea generale, la tesi già proposta in primo grado del reale effetto vincolante prodotto dalla preselezione operata da questo Direttore generale sull’ulteriore svolgimento della selezione (52).
79. Pertanto tale capo del secondo motivo di impugnazione è irricevibile e non può parimenti essere accolto.
3. Conclusione provvisoria
80. Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, in parte irricevibile e in parte infondato, deve pertanto essere respinto integralmente.
VII – Sulle spese
81. Ai sensi dell’art. 122, in combinato disposto con gli artt. 118 e 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
82. Effettivamente, ai fini dell’impugnazione del ricorrente, si applica l’art. 122, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, secondo cui in deroga all’art. 69, n. 2, la Corte può decidere che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall’equità. Nel caso di specie siffatti punti di vista di equità non sono tuttavia evidenti né sono stati fatti valere dal ricorrente. Ritengo quindi che il ricorrente, rimasto soccombente nel procedimento di impugnazione, debba essere condannato alle spese per il ricorso da essa proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, come richiesto dalla Commissione.
83. Per quanto riguarda il ricorso incidentale della Commissione, già dall’art. 122, secondo comma, in combinato disposto con l’art. 70 del regolamento di procedura della Corte, discende che la Commissione dev’essere condannata alle spese da essa sostenute. Poiché per di più il ricorso incidentale della Commissione non ha avuto esito positivo, essa dovrebbe sopportare anche le spese sostenute dal ricorrente per il ricorso incidentale, come ha richiesto il ricorrente. Di conseguenza, la Commissione sosterrà per intero le spese del ricorso incidentale.
VIII – Conclusione
84. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
1) Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
2) Ciascuna parte sopporta le spese relative ai ricorsi da essa stessa proposti.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – EuropeAid è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2001, con decisione della Commissione, nell’ambito della riforma della gestione dell’assistenza esterna. L’ufficio risponde dell’uso degli strumenti di cui dispone la Commissione per l’assistenza esterna (aiuti allo sviluppo), i quali sono finanziati dal bilancio della Comunità europea e dal Fondo europeo di sviluppo.
3 – Sentenza 5 luglio 2005, causa T-370/03, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I‑0000).
4 – Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, in vigore dal 5 marzo 1968, definiti dagli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), nella versione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 30 giugno 1972, n. 1473 (GU L 160, pag. 1).
5 – Avviso di posto vacante COM/138/02.
6 – Avviso di posto vacante COM/142/04 del 28 maggio 2004.
7 – Punti 19-21 della sentenza impugnata.
8 – Punti 28-35 della sentenza impugnata.
9 – Venivano altresì fatte valere violazioni dei principi del legittimo affidamento, della parità di trattamento e del diritto alla carriera.
10 – Punti 51-83 della sentenza impugnata.
11 – Sentenze 26 febbraio 2002, causa C-23/00 P, Consiglio/Boehringer (Racc. pag. I‑1873, punto 50), e 22 febbraio 2005, C-141/02 P, Commissione/max–mobil (Racc. pag. I-1283, punti 50 e 51). Nello stesso senso, anche implicitamente, sentenza 21 gennaio 1999, causa C-73/97 P, Francia/Comafrika e a. (Racc. pag. I‑185); v., in particolare, le conclusioni presentate il 25 giugno 1998 dall’avvocato generale Mischo nella medesima causa (Racc. pag. I-185, paragrafi 11 e segg.).
12 – Sentenza Consiglio/Boehringer (citata alla nota 11, punto 52).
13 – In tal senso, in un procedimento sommario, ordinanza 17 dicembre 1998, C-363/98 P (R), Emesa Sugar/Consiglio (Racc. pag. I-8787, punti 43 e segg.).
14 – Punti 19-21 della sentenza impugnata.
15 – V., in particolare, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I-123, punti 47-49), nonché sentenze 21 settembre 2006, causa C-105/04 P, FEG/Commissione (Racc. pag. I-0000, punti 69 e 70), e causa C-113/04 P, TU/Commissione (Racc. pag. I-0000, punti 82 e 83), ciascuna con ulteriori rimandi.
16 – Sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I-3173, punto 51), FEG/Commissione (citata alla nota 15, punto 69), e TU/Commissione (citata alla nota 15, punto 82), ciascuna con ulteriori rimandi.
17 – Sentenze 24 aprile 2001, causa T-159/98, Torre e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-83 e II-395, punto 30), e 21 marzo 2002, causa T-131/99, Shaw e Falla/Commissione (Racc. pag. II-2023, punto 29), nonché ordinanza 17 ottobre 2005, causa T-28/02, First Data/Commissione (Racc. pag. II-4119, punti 35-37).
18 – A questo riguardo è ambigua la sentenza pronunciata nel procedimento d’impugnazione 19 ottobre 1995, C-19/93 P, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. I-3319, punto 13), in cui la Corte dichiara che, in caso di carenza d’interesse a proporre ricorso o a proseguire il procedimento, essa può «dichiarare il ricorso irricevibile o privo di oggetto». A mio parere, ciò significa in realtà che l’impugnazione dev’essere dichiarata irricevibile se, già alla data della presentazione del ricorso, non vi è interesse ad agire in tal senso, mentre occorre dichiarare il non luogo a statuire sull’impugnazione quando l’interesse ad agire è venuto meno soltanto successivamente.
19 – Sentenze 6 luglio 1999, cause riunite T-112/96 e T-115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-115 e II-623, punto 37), e Torre e a./Commissione (citata alla nota 17, punto 31), nonché ordinanza First Data/Commissione (citata alla nota 17, punto 53).
20 – Sentenze 24 giugno 1986, causa 53/85, Akzo Chemie e a./Commissione (Racc. pag. 1965, punto 21); 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills/Commissione (Racc. pag. II-2305, punto 59), e 7 giugno 2006, cause riunite T-213/01 e T-214/01, Österreichische Postsparkasse e a./Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 53).
21 – Sentenze Rendo e a./Commissione (citata alla nota 18, punto 13), e 13 luglio 2000, causa C-174/99 P, Parlamento/Richard (Racc. pag. I-6189, punto 33); nello stesso senso, v. sentenza 24 novembre 2005, cause riunite C-138/03, C-324/03 e C-431/03, Italia/Commissione (Racc. pag. I-10043, punti 23-25).
22 – Sentenze 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777, punto 32), e Akzo Chemie e a./Commissione (citata alla nota 20, punto 21).
23 – Il «retrait de l’emploi» di un dipendente ai sensi dell’art. 50 dello Statuto del personale non sarebbe sinonimo di «retrait de la décision» che ha portato alla nomina del dipendente in questione.
24 – V., per esempio, punto 2 della controreplica della Commissione del 30 giugno 2004 nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-370/03).
25 – V. espressamente la sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, MCI/Commissione (Racc. pag. II-3253, punti 46 e 61). Su una considerazione analoga si fonda la sentenza 14 ottobre 1999, cause riunite T-191/96 e T-106/97, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II-3181, punto 63).
V. anche, in linea di principio, già la sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, denominata «AETR» (Racc. pag. 263, punto 40), secondo cui l’impugnazione di cui all’art. 230 CE «è destinata a garantire, in conformità al disposto dell’[art. 220, primo comma, CE] il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato», e la sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339, punto 23), che così recita: «né gli Stati (…) [membri della Comunità economica europea], né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla Carta costituzionale di base costituita dal Trattato». Sull’imperativo del controllo giurisdizionale in una comunità di diritto, v. inoltre la recente sentenza 25 luglio 2002, C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores (Racc. pag. I-6677, punto 38).
26 – V. di recente, in un caso nell’ambito del controllo sulle fusioni, sentenza MCI/Commissione (citata alla nota 25, punti 55 e 63). V. inoltre sentenze Simmenthal/Commissione (citata alla nota 22, punto 32), Akzo (citata alla nota 20, punto 21), 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione (Racc. pag. 2151, punto 16), 24 settembre 1996, causa T-182/94, Marx Esser e a./Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-411 e II-1197, punto 41), CAS Succhi di Frutta/Commissione (citata alla nota 25, punto 63), e Österreichische Postsparkasse e a./Commissione (citata alla nota 20, punto 54).
27 – Sentenze Simmenthal/Commissione (citata alla nota 22, punto 32); 5 marzo 1980, causa 76/79, Koenecke/Commissione (Racc. pag. 665, punto 9); Antillean Rice Mills/Commissione (citata alla nota 20, punto 60); CAS Succhi di Frutta/Commissione (citata alla nota 25, punto 63); MCI/Commissione (citata alla nota 25, punto 46), e Österreichische Postsparkasse e a./Commissione (citata alla nota 20, punto 54).
28 – Sentenze Koenecke/Commissione (citata alla nota 27, punto 9); 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione (Racc. pag. I-1375, punto 74); Parlamento/Richard (citata alla nota 21, punti 33 e 34), e 21 marzo 2002, causa T-131/99, Shaw e Falla/Commissione (Racc. pag. II-2023, punto 29).
29 – V., per esempio, sentenza 10 giugno 1980, causa 155/78, S M./Commissione (Racc. pag. 1797, punto 6).
30 – «la manière dont le directeur général a présélectionné les candidats».
31 – Sotto questo aspetto senza dubbio la fattispecie si distingue da un caso come, per esempio, quello alla base della causa Apesco/Commissione (citata alla nota 26).
32 – V., per esempio, la sintesi delle osservazioni del ricorrente ai punti 37 e 38 della sentenza impugnata.
33 – Sentenza Rendo e a./Commissione (citata alla nota 18, punto 13).
34 – V. al riguardo le considerazioni sul ricorso incidentale, in particolare i paragrafi 38-51 delle presenti conclusioni.
35 – V. al riguardo paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
36 – Nella versione francese: «le candidat qui répondait le mieux à l’ensemble des exigences mentionnées dans l’avis de vacance» (v. punto 32 della sentenza impugnata).
37 – Nella versione francese: «solide expérience de management de personnel [et] capacité de gestion, mobilisation et supervision de grandes équipes».
38 – Sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I-3173, punto 54), e 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB/Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 108); v. nello stesso senso sentenza 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I-0000, punto 37).
39 – La tabella allegata alla nota del 18 novembre 2002 riporta, per quanto riguarda il sig. Naqvi, alla voce «commentaires», il seguente giudizio complessivo: «La candidature satisfait aux critères énoncés dans la description du poste».
40 – In tale punto il Tribunale ha osservato che l’autorità che ha il potere di nomina non sarebbe incorsa in errori di valutazione manifesti considerando che il sig. Naqvi soddisfaceva i requisiti posti nell’ambito della gestione del personale. Il Tribunale prende in particolare spunto da un foglio di valutazione da cui emergerebbe che il sig. Naqvi ha una provata esperienza nel settore della gestione, maturata sia come capo divisione sia come capo delegazione, e che sembra idoneo a motivare una squadra. Il Tribunale rinvia inoltre alle due valutazioni di servizio del sig. Naqvi precedenti alla selezione.
41 – V. al riguardo paragrafo 29 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza citata alla nota 15.
42 – In tal senso, v. sentenza 18 maggio 2006, causa C-397/03 P, Archer Daniels Midland e a./Commissione (Racc. pag. I-4429, punto 60), nonché le sentenze, citate alla nota 15, Aalborg Portland e a./Commissione (punto 372), FEG/Commissione (punto 72), e TU/Commissione (punto 85).
43 – V. supra, paragrafi 58-62 delle presenti conclusioni.
44 – Nella versione francese: «enjeux du poste».
45 – Nella versione francese: «sensibilité pour la réforme».
46 – Punto 55 della sentenza impugnata.
47 – Punti 56-58 della sentenza impugnata.
48 – V. al riguardo paragrafo 29 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza citata alla nota 15.
49 – Sentenza 26 ottobre 2006, causa C-68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 55, con ulteriori riferimenti).
50 – Come già osservato in relazione al ricorso incidentale della Commissione, dinanzi al Tribunale di primo grado il ricorrente contesta il legittimo svolgimento della selezione, nel cui ambito il Direttore generale competente per il merito ha operato una preselezione che in seguito avrebbe orientato in maniera determinante sia il CCN sia l’autorità che ha il potere di nomina (v. al riguardo supra, paragrafi 46 e 47 delle presenti conclusioni).
51 – Sentenza Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (citata alla nota 49, punto 54).
52 – V. al riguardo la sintesi dei suoi argomenti al punto 39 della sentenza impugnata.
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