CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
P. MENGOZZI
presentate il 12 settembre 2006 1(1)
Causa C-385/05
Confédération générale du travail (CGT),
Confédération française démocratique du travail (CFDT),
Confédération française de l’encadrement (CGC),
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
Confédération générale du travail − Force ouvrière (CGT-FO)
contro
Premier ministre,
Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État (Francia)]
«Politica sociale –Direttive 98/59/CE e 2002/14/CE – Licenziamenti collettivi – Informazione e consultazione dei lavoratori – Modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati – Esclusione dei lavoratori appartenenti a una determinata categoria di età»
I – Introduzione
1. È possibile che una normativa nazionale, ai fini dell’attuazione di alcune disposizioni del diritto del lavoro, escluda dal computo degli organici delle imprese alcune categorie di lavoratori, nonostante le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (2) e quelle della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (3)?
2. È questo, in sostanza, l’oggetto delle due questioni poste alla Corte dal Conseil d’État (Francia), a seguito di ricorsi proposti da cinque sindacati francesi e diretti all’annullamento del decreto 2 agosto 2005, n. 2005-892, relativo all’assetto delle regole di calcolo degli organici delle imprese (in prosieguo: il «decreto n. 2005-892») (4). Tengo a far notare fin da ora che la presente causa offre alla Corte l’occasione di interpretare per la prima volta la direttiva 2002/14, nota anche come direttiva «Vilvoorde» (5).
II – Il contesto normativo
A – Il diritto comunitario
1. La direttiva 98/59
3. Ai fini dell’applicazione della direttiva 98/59, l’art. 1, n. 1, di quest'ultima dispone quanto segue:
«a) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri:
i) per un periodo di 30 giorni:
– almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
– almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
– almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori;
ii) oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, indipendentemente dal numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati;
b) per rappresentanti dei lavoratori si intendono i rappresentanti dei lavoratori previsti dal diritto o dalla pratica in vigore negli Stati membri.
Per il calcolo del numero dei licenziamenti previsti nel primo comma, lettera a), sono assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque.»
4. L’art. 2, n. 1, della suddetta direttiva dispone che «[q]uando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo».
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 98/59, il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente. Una copia di detta notifica è inviata ai rappresentanti dei lavoratori, che possono così presentare le loro eventuali osservazioni all’autorità pubblica competente.
2. La direttiva 2002/14
6. Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2002/14, quest’ultima «si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità».
7. L’art. 2, lett. d), della direttiva 2002/14 stabilisce che deve intendersi per «"lavoratore", ogni persona che nello Stato membro interessato, è tutelata come un lavoratore nell’ambito del diritto nazionale del lavoro e conformemente alle prassi nazionali».
8. L’art. 3 della direttiva 2002/14 dispone:
«1. La presente direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri:
a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o
b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti.
Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati.
(…)».
9. A questo proposito, il ‘considerando’ 19 della stessa direttiva precisa che con il quadro generale da essa istituito «si intende altresì evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da contrastare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese» e che «[s]embra appropriato, di conseguenza, limitare il campo d’applicazione della presente direttiva, secondo la scelta fatta dagli Stati membri, alle imprese che impiegano almeno 50 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 20 addetti».
10. L’art. 4 della direttiva 2002/14 dispone che nel rispetto dei principi enunciati all’art. 1 di quest'ultima e fatte salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione al livello adeguato.
11. L’art. 9, n. 1, di tale direttiva stabilisce che quest’ultima non pregiudica le procedure specifiche di informazione e consultazione di cui all’art. 2 della direttiva 98/59.
12. Infine, l’art. 11 della direttiva 2002/14 dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 marzo 2005, o si accertano che le parti sociali entro tale data mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(…)».
B – La normativa nazionale
13. Ai sensi dell’art. L. 421-1 del codice del lavoro francese, l’elezione di delegati del personale è obbligatoria per tutti gli stabilimenti in cui sono impiegati almeno undici lavoratori.
14. Inoltre, ai sensi degli articoli da L. 321-1 a L. 321-17 del codice del lavoro francese, è prevista la consultazione dei lavoratori quando viene applicata una procedura di licenziamento per motivi economici nel caso di un’impresa in cui sono impiegati più di dieci lavoratori.
15. Prima che venisse adottato il decreto n. 2005-892, il testo dell’art. L. 620-10 del codice del lavoro francese era il seguente:
«Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, gli organici dell’impresa vengono calcolati in base alle disposizioni seguenti:
I dipendenti titolari di un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e i lavoratori a domicilio vengono computati integralmente nell’organico dell’impresa.
I dipendenti titolari di un contratto a tempo determinato, i dipendenti titolari di un contratto di lavoro intermittente, i lavoratori messi a disposizione dell’impresa da una impresa esterna, compresi i lavoratori temporanei, vengono computati nell’organico dell’impresa proporzionalmente al loro tempo di presenza nel corso dei dodici mesi precedenti. Tuttavia, i dipendenti titolari di un contratto a tempo determinato, di un contratto di lavoro temporaneo o messi a disposizione da un’impresa esterna sono esclusi dal calcolo dell’organico nel caso in cui sostituiscano un dipendente assente o il cui rapporto di lavoro sia sospeso.
I lavoratori a tempo parziale, indipendentemente dalla natura del loro contratto di lavoro, vengono calcolati dividendo la somma totale degli orari indicati nei loro contratti di lavoro per la durata legale o per la durata convenzionale del lavoro.»
16. L’art. 1 del decreto n. 2005-892 ha aggiunto un nuovo comma all’art. L. 620-10 del codice del lavoro francese. Tale comma è del seguente tenore:
«Il lavoratore dipendente assunto a partire dal 22 giugno 2005 e di età inferiore a 26 anni non viene preso in considerazione fino al raggiungimento del 26° anno di età nel calcolo dell’organico dell’impresa cui appartiene, indipendentemente dal tipo di contratto che lo lega all’impresa. Questa disposizione non può comportare la soppressione di un’istituzione rappresentativa del personale né del mandato di un rappresentante del personale. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2007.»
III – La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
17. Per rimediare alla situazione dell’occupazione in Francia, il Primo ministro ha presentato al Parlamento, nella sua dichiarazione di politica generale dell’8 giugno 2005, un piano d’urgenza per l’occupazione. Perché tali misure potessero entrare in vigore sin dal 1° settembre 2005, il governo ha chiesto di essere autorizzato a legiferare tramite decreto.
18. L’art. 1 della legge 26 luglio 2005, n. 2005-846, ha così autorizzato il governo ad adottare mediante decreto ogni misura diretta, tra l’altro, all’«assetto delle regole per il calcolo degli organici utilizzate per l’applicazione delle disposizioni relative al diritto del lavoro o di obblighi finanziari imposti da altre normative al fine di favorire, a partire dal 22 giugno 2005, l’assunzione da parte delle imprese di lavoratori di età inferiore ai 26 anni».
19. Il 2 agosto 2005 il governo ha adottato il decreto n. 2005-892, il cui art. 1 ha aggiunto all’art. L. 620-10 del codice del lavoro francese un nuovo comma, riprodotto al paragrafo 16, supra.
20. La Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française de l’encadrement (CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) e la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento dell’art. 1 del decreto n. 2005-892.
21. A sostegno di tali ricorsi dinanzi al Conseil d’État, le parti ricorrenti hanno sollevato, tra l’altro, un motivo attinente al fatto che l’assetto delle regole di calcolo degli organici, quale previsto dal decreto n. 2005-892, sarebbe in contrasto con gli obiettivi delle direttive 98/59 e 2002/14.
22. Il giudice del rinvio osserva che, sebbene l’art. 1 del decreto n. 2005-892 non abbia come effetto diretto quello di escludere l’applicazione delle disposizioni nazionali che provvedono all’attuazione delle direttive 98/59 e 2002/14 nell’ordinamento giuridico francese, tuttavia, per quel che riguarda le imprese che occupano più di 20 lavoratori, tra i quali meno di undici di età pari o superiore ai 26 anni, l’applicazione della disposizione controversa può avere la conseguenza di esonerare il datore di lavoro da alcuni obblighi derivanti dalle due suddette direttive.
23. Ritenendo tuttavia che sussistessero taluni dubbi riguardo all’interpretazione delle due direttive, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in considerazione dell’obiettivo della direttiva […] 2002/14/CE, consistente, ai sensi del suo art. 1, n. 1, nell’istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o negli stabilimenti situati nella Comunità, il fatto che la direttiva lasci agli Stati membri il compito di determinare le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati, che tale direttiva stabilisce, debba essere interpretato nel senso che è consentito a tali Stati di prendere in considerazione in modo differenziato talune categorie di lavoratori ai fini dell’applicazione di tali soglie.
2) Se la direttiva […] 98/59/CE possa essere interpretata nel senso che essa permette un meccanismo avente l’effetto di esonerare, anche solo temporaneamente, taluni stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 dipendenti dall’obbligo di creare una struttura di rappresentanza dei lavoratori, a seguito di regole di calcolo del numero dei dipendenti che escludono il computo di alcune categorie di lavoratori ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative a tale rappresentanza».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
24. Nella sua decisione, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di sottoporre il rinvio pregiudiziale ad un procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura.
25. Con ordinanza 21 novembre 2005, il presidente della Corte ha respinto tale domanda.
26. Le parti ricorrenti nella causa principale, il governo francese e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto. Dette parti sono state anche sentite all’udienza, svoltasi il 7 giugno 2006.
V – Esame delle questioni pregiudiziali
A – La prima questione pregiudiziale
1. Osservazioni preliminari
27. Innanzi tutto, per poter correttamente circoscrivere il problema sollevato dal giudice del rinvio, occorre rilevare, da un lato, come giustamente fa osservare la Commissione, che il decreto n. 2005-892 non introduce alcuna discriminazione tra i dipendenti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno un’età inferiore a 26 anni. È pacifico infatti che i lavoratori di età inferiore ai 26 anni conservano i diritti individuali ad essi derivanti dalla loro qualità di lavoratori riconosciuta dal diritto nazionale.
28. Inoltre, e sebbene il decreto n. 2005-892 precisi che esso non può comportare la soppressione delle istituzioni rappresentative dei lavoratori o di un mandato di rappresentante del personale già esistenti, i diritti che possono essere pregiudicati dalla disposizione controversa sono quelli che la collettività dei lavoratori di un’impresa o di uno stabilimento deriva dalla direttiva 2002/14, riguardo all’informazione e alla consultazione ad essa dovute da parte del datore di lavoro. Difatti, come verrà illustrato qui di seguito, è l’insieme dei lavoratori di uno stabilimento o di un’impresa – e non soltanto di quelli di età inferiore a 26 anni – che, in applicazione del decreto n. 2005/892, può essere eventualmente privato dei diritti derivanti dalla direttiva 2002/14, in talune circostanze.
29. Ritengo inoltre utile apportare una precisazione semantica che si riferisce alla questione posta dal giudice del rinvio. Quest’ultimo interroga la Corte su una normativa come quella in esame nella causa principale che imporrebbe «di prendere in considerazione in modo differenziato talune categorie di lavoratori» per l’applicazione delle soglie previste dalla direttiva 2002/14. Ora, questa qualificazione non mi pare del tutto corretta. Il decreto n. 2005/892 non va interpretato, a mio parere, nel senso che impone una presa in considerazione differenziata di una medesima categoria di persone, ossia i lavoratori di età inferiore a 26 anni. Difatti, quando i lavoratori considerati dal decreto n. 2005/892 raggiungono l’età di 26 anni e sono quindi calcolati tra i dipendenti dell’impresa ai fini della verifica del superamento delle soglie, essi non appartengono più, per definizione, alla categoria di persone di età inferiore a 26 anni. Non si tratta pertanto di prendere in considerazione in modo «differenziato» la categoria di lavoratori di meno di 26 anni, ma piuttosto di escludere, nel periodo di applicazione del decreto n. 2005/892, questa categoria dal calcolo dei lavoratori che compongono gli organici delle imprese, allo scopo di verificare il superamento della soglia imposta dalla normativa nazionale in attuazione della direttiva 2002/14.
30. Peraltro, si osserverà che, tanto nelle memorie da esso presentate quanto in udienza, il governo francese ha menzionato più volte il carattere esclusivo del decreto n. 2005/892 e che la seconda questione posta dal giudice del rinvio qualifica tale atto come una normativa che stabilisce «regole di calcolo del numero dei dipendenti che escludono il computo» della categoria dei lavoratori di età inferiore ai 26 anni.
31. Propongo quindi alla Corte di riformulare la prima questione posta dal giudice del rinvio nel senso che quest’ultimo le chiede se, tenuto conto dell’oggetto della direttiva 2002/14, l’art. 3, n. 1, secondo comma, di quest'ultima debba essere interpretato nel senso che la competenza riconosciuta agli Stati membri di determinare «le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati» comprende altresì il potere di escludere, anche temporaneamente, un’intera categoria di lavoratori (nel caso di specie, quelli di età inferiore a 26 anni).
32. Al riguardo, va osservato che le parti ricorrenti nella causa principale – le quali hanno presentato osservazioni comuni dinanzi alla Corte – e la Commissione propongono che tale questione venga risolta in senso negativo.
33. Per contro, il governo francese ritiene che l’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14 lo autorizzi ad escludere temporaneamente un’intera categoria di lavoratori purché tale esclusione sia giustificata da obiettivi di interesse generale e sia necessaria nonché proporzionata al raggiungimento di tali obiettivi. Secondo il governo francese, tali condizioni sarebbero manifestamente soddisfatte nel caso di specie, dal momento che:
– lo scopo perseguito dal decreto n. 2005-892, ossia la lotta alla disoccupazione giovanile, è compatibile con l’obiettivo enunciato al ‘considerando’ 19 della direttiva 2002/14, nonché con la ricerca di un livello elevato di occupazione nella Comunità;
– la misura, essendo di applicazione limitata nel tempo, è proporzionale rispetto all’obiettivo perseguito;
– l’impatto della disposizione controversa si limita alle sole imprese che impiegano al massimo 20 lavoratori, dei quali meno di 11 di età superiore a 26 anni;
– l’applicazione della disposizione controversa non può avere come conseguenza la soppressione di un’istituzione rappresentativa del personale o di un mandato di rappresentante del personale già esistenti.
34. Fatte queste osservazioni e precisazioni preliminari, ritengo, da parte mia, che la soluzione da fornire alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio possa essere trovata individuando la portata dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2002/14, il cui secondo comma conferisce agli Stati membri il compito di determinare «le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati». Questa analisi verrà esposta qui di seguito.
2. La portata dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2002/14
35. Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/14, gli organismi rispetto ai quali gli Stati membri debbono introdurre modalità di informazione e di consultazione dei lavoratori, previste da quest'ultima, sono, a scelta, o le imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti, oppure gli stabilimenti che impiegano almeno 20 addetti. Effettuata la scelta, la detta direttiva permette agli Stati membri di mantenere o adottare le disposizioni più favorevoli ai lavoratori previste dal diritto nazionale.
36. A questo proposito, va ricordato inoltre che, come risulta dalle disposizioni del codice del lavoro francese in precedenza citate, la Repubblica francese ha scelto la seconda alternativa prevista dall’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/14, abbassando contemporaneamente la soglia a partire dalla quale l’obbligo di informazione e di consultazione dei lavoratori viene imposto agli stabilimenti che impiegano almeno 11 lavoratori.
37. L’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/14, quando fa riferimento a soglie di «lavoratori», deve a mio avviso essere letto in combinato disposto con l’art. 2, lett. d), della stessa, il quale precisa cosa debba intendersi per «lavoratore» ai sensi della detta direttiva. Ai sensi di tale disposizione, si tratta di «ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come un lavoratore nell’ambito del diritto nazionale del lavoro e conformemente alle prassi nazionali».
38. Ora, ai fini della direttiva 2002/14, se una persona risponde alla definizione contenuta nell’art. 2, lett. d), vale a dire è tutelata come un lavoratore nell’ambito del diritto nazionale, tale persona dev’essere necessariamente presa in considerazione nel calcolo dei lavoratori, ai fini dell’applicazione delle soglie previste dall’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/14. Pertanto tale persona, proprio per la sua qualità di lavoratore ai sensi della detta direttiva, deve essere inclusa nel calcolo dei lavoratori che compongono l’organico dello stabilimento o dell’impresa considerata, ai fini dell’applicazione delle soglie previste da tale atto.
39. Nella controversia nella causa principale, è pacifico che i lavoratori considerati dall’art. 1 del decreto 2005-892 sono tutelati, in quanto tali, dalla normativa francese sul lavoro. Sulla base dell’interpretazione combinata dell’art. 3, n. 1, primo comma, e dell’art. 2, lett. d), della direttiva 2002/14, i lavoratori di cui all’art. 1 del suddetto decreto dovrebbero pertanto essere computati tra i lavoratori impiegati dagli stabilimenti situati in Francia, ai fini dell’applicazione della relativa soglia di lavoratori prevista dalla direttiva 2004/14.
40. Mi preme far osservare che la direttiva 2002/14 non ammette alcuna possibilità per gli Stati membri di derogare alle sue disposizioni, salvo quella offerta dall’art. 3, n. 3, per quel che riguarda gli equipaggi di navi d’alto mare, che però non rileva nella causa principale.
41. Fermo restando ciò, occorre comunque verificare se, come sostenuto dal governo francese, il secondo comma dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2002/14 riconosca agli Stati membri la possibilità, come quella prevista dalla normativa controversa nella causa principale, di escludere un’intera categoria di lavoratori dal computo degli organici degli stabilimenti, ai fini dell’applicazione della relativa soglia di lavoratori prevista dalla detta direttiva.
42. Il secondo comma dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2002/14 attribuisce agli Stati membri il compito di determinare «le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati».
43. Al riguardo, tengo a sottolineare che il rinvio agli Stati membri operato da tale disposizione riguarda unicamente la determinazione delle «modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati» e non la definizione stessa di tale espressione.
44. Infatti, sono convinto che la direttiva 2002/14 non intendesse lasciare agli Stati membri il compito di definire tale espressione. Va ricordato che la parte di frase citata al punto precedente si inserisce nell’articolo che definisce il «campo di applicazione» della detta direttiva, che non può essere lasciato a discrezione del diritto degli Stati membri. Le esigenze dell’applicazione uniforme del diritto comunitario debbono quindi far sì che i termini di questa disposizione comunitaria trovino, nell’intera Comunità, un’interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa controversa (6).
45. In generale, si deve riconoscere che la portata dell’espressione contenuta nell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14 non appare molto chiara. Del resto, proprio il carattere poco esplicito dell’espressione contenuta in tale disposizione è all’origine della prima questione proposta dal giudice del rinvio.
46. Infatti, mentre tale disposizione, considerando le «modalità di calcolo delle soglie», sembra riferirsi unicamente a quelle che potrebbero definirsi «regole sulle soglie», vale a dire le modalità di calcolo del periodo di riferimento che viene preso in considerazione per il superamento di tali soglie (per esempio, un momento determinato, un periodo di attività di più mesi o anni, oppure una media calcolata su più mesi o anni di attività), si potrebbe anche suggerire, come fanno le parti ricorrenti nella causa principale e la Commissione, che tale espressione riguarda anche le modalità di calcolo dell’organico dello stabilimento (ossia le regole relative alle modalità di calcolo dei lavoratori legati al proprio stabilimento da contratti di lavoro di vari tipi, come ad esempio i contratti a tempo parziale o a tempo determinato), poiché la soglia viene espressa con riferimento a un numero determinato di lavoratori. Nell’esposizione che segue, queste ultime regole verranno denominate, per comodità di linguaggio, «regole di modulazione».
47. L’esame delle differenti versioni linguistiche dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14 non offre chiarimenti ulteriori circa l’esatta portata dell’espressione contenuta in tale disposizione, poiché la grande maggioranza di tali versioni fa riferimento alle «soglie» di lavoratori impiegati (7), mentre alcune considerano il «numero» dei lavoratori impiegati (8). Inoltre, poiché i lavori preparatori della detta direttiva non lasciano trasparire chiaramente l’intenzione dei suoi autori riguardo alla portata dell’espressione in esame (9), essi non sono neppure tali da fornire indicazioni utili in merito all’interpretazione da dare a tale espressione (10).
48. Mi sembra però che la portata dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14 si possa dedurre dall’obiettivo logico sotteso al suo inserimento.
49. A questo proposito, occorre partire da una constatazione: le soglie alternative di cui all’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/14, possono essere applicate in concreto solo se sono previste «regole sulle soglie» e «regole di modulazione». Infatti, se non vengono adottati questi tipi di regole, gli stabilimenti e le imprese considerati dalla detta direttiva si trovano nell’impossibilità di stabilire quando e se superano le soglie di lavoratori previste dalla direttiva stessa.
50. Di fronte a tale constatazione, il legislatore comunitario disponeva di tre opzioni.
51. La prima sarebbe consistita nel fissare le «regole sulle soglie» e le «regole di modulazione» in una disposizione della direttiva 2002/14 stessa. Il diritto sociale comunitario offre del resto un esempio, per lo meno parziale, di una direttiva in tal senso (11).
52. La seconda opzione sarebbe potuta consistere nel non prevedere alcuna disposizione nel testo della direttiva 2002/14; il silenzio di quest’ultima avrebbe significato che gli Stati membri avrebbero conservato implicitamente, in forza della loro competenza residuale, il diritto di adottare questi due tipi di regole, al fine di poter garantire l’applicazione concreta delle disposizioni della direttiva. Come preciserò nell’ambito della soluzione che suggerisco di dare alla seconda questione posta dal giudice del rinvio, questo è il caso della direttiva 98/59.
53. La soluzione adottata nella direttiva 2002/14 corrisponde alla terza opzione che si prospettava al legislatore comunitario: ritenendo che non fosse possibile né pratico stabilire «regole sulle soglie» o «regole di modulazione» nella direttiva stessa, egli ha assegnato esplicitamente agli Stati membri il compito di adottare tali misure (12).
54. Indipendentemente dalla scelta compiuta nella direttiva 2004/14, è del tutto chiaro che l’obiettivo logico sottostante alla necessità di adottare «regole sulle soglie» o «regole di modulazione» è quello di assicurare, in modo semplice ma essenziale, l’applicazione concreta delle soglie previste dalla detta direttiva e, pertanto, di assicurare l’applicazione di quest’ultima.
55. Ora, riconoscere agli Stati membri il potere di stabilire le modalità di applicazione di una soglia di lavoratori è cosa ben diversa dall’autorizzarli, come propone in definitiva il governo francese, a stabilire quali lavoratori possono rientrare nella «base» del calcolo della soglia di lavoratori, escludendo da tale base un’intera categoria di essi.
56. Di conseguenza, a mio avviso, l’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14 non può essere interpretato nel senso che esso consenta ad uno Stato membro di escludere l’applicazione delle disposizioni di questa stessa direttiva, sottraendo un’intera categoria di lavoratori dal computo dei lavoratori alle dipendenze degli stabilimenti che rientrano nella sfera di applicazione della detta direttiva, ai fini dell’applicazione della soglia di venti lavoratori prevista da quest'ultima.
57. Questa valutazione vale a maggior ragione quando, com’è il caso della normativa controversa nella causa principale, il criterio in forza del quale i detti lavoratori vengono esclusi da tale calcolo è basato su un elemento del tutto estraneo alle reali dimensioni dello stabilimento interessato.
58. Con ciò, non si vuole ammettere che uno Stato membro abbia il diritto di escludere dei lavoratori, ai sensi della direttiva 2002/14 – e quindi tutelati in quanto tali in base al diritto nazionale –, dal calcolo dell’organico di uno stabilimento sulla base di un criterio che sia legato al tempo di lavoro trascorso in detto stabilimento. Infatti, anche in tale caso ipotetico, resta applicabile il principio secondo cui ogni lavoratore, ai sensi della direttiva 2002/14, dev’essere preso in considerazione, ai fini dell’applicazione della direttiva, nel calcolo dei lavoratori impiegati.
59. Tuttavia, il riferimento alle reali dimensioni dello stabilimento è diretto a spiegare il motivo per cui una «regola di modulazione» dei lavoratori, in particolare in funzione del tempo di lavoro trascorso nello stabilimento di cui trattasi, può essere considerato rientrante nella sfera di applicazione dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14. Infatti, in mancanza di tale regola di modulazione, ogni lavoratore, indipendentemente dal tempo trascorso nello stabilimento, dovrebbe essere conteggiato come un’unità per verificare se sia stato superato il limite dei venti lavoratori previsto dalla detta direttiva. Ora, tale situazione potrebbe avere come conseguenza che alcuni stabilimenti, di dimensioni reali inferiori alla soglia prevista da questa stessa direttiva, dovrebbero comunque introdurre le modalità di informazione e di consultazione dei lavoratori previste da quest'ultima. Fatta salva la scelta consentita agli Stati membri di adottare misure più favorevoli ai lavoratori, il diritto per gli Stati membri di adottare «regole di modulazione» contribuisce all’obiettivo, ricordato al ‘considerando’ 19 della direttiva 2002/14, secondo cui le soglie previste in tale atto sono state fissate allo scopo di evitare i vincoli gravanti sullo sviluppo delle piccole e medie imprese. Si tratta quindi di riconoscere, in modo esplicito nell’ambito dell’interpretazione sopra proposta dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14, che gli Stati membri mantengono la competenza ad adottare «regole di modulazione» dei lavoratori, in funzione delle reali dimensioni dello stabilimento (o dell’impresa). Mi preme inoltre far osservare che questa interpretazione della disposizione in oggetto permetterebbe di esaminare il carattere eventualmente sproporzionato di una «regola di modulazione» di lavoratori adottata da uno Stato membro (13).
60. Fatta questa breve digressione, resta comunque il fatto che una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, che non rientra nella categoria delle «regole sulle soglie» né in quella delle «regole di modulazione» e che non è diretta a permettere l’applicazione concreta della soglia rilevante di lavoratori prevista dall’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/14, non rientra nell’ambito di applicazione del secondo comma di tale articolo della direttiva e risulta contraria a quest’ultima.
61. Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dai due argomenti principali presentati dal governo francese e secondo i quali, da un lato, lo scopo perseguito dal legislatore francese, volto a spronare le piccole e medie imprese – alleggerendo gli oneri su di esse gravanti – ad assumere prevalentemente persone di età inferiore a 26 anni, è compatibile con lo scopo della direttiva 2002/14 e, dall’altro lato, le situazioni concrete nelle quali l’applicazione dell’art. 1 del decreto n. 2005/892 potrebbe negare ai lavoratori i diritti derivanti dalla detta direttiva sarebbero rare.
62. Quanto al primo argomento, e nella misura in cui l’obiettivo evocato dal governo francese si riferisce sostanzialmente alla lotta contro la disoccupazione delle persone di età inferiore a 26 anni, se è vero che la direttiva 2002/14 non osta a tale lodevole scopo, lo Stato membro resta tuttavia tenuto al completo rispetto delle disposizioni di tale atto.
63. Nella misura in cui l’obiettivo invocato dal governo francese si riferisce prevalentemente alla riduzione degli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese, va osservato che, attraverso la fissazione delle soglie previste dall’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/14, questa persegue già lo scopo indicato dal governo francese: il ‘considerando’ 19 della direttiva 2002/14 lo ricorda con chiarezza quando precisa che il quadro generale istituito dalla direttiva intende, in particolare, «evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da contrastare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese» e che a tal fine «[s]embra appropriato (…) limitare il campo d’applicazione della presente direttiva, secondo la scelta fatta agli Stati membri, alle imprese che impiegano almeno 50 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 20 addetti». Del resto, va osservato che il decreto n. 2005-892 non si applica unicamente alle piccole e medie imprese, ma a tutti gli stabilimenti situati sul territorio francese. Inoltre, il fatto che in Francia, come esposto in udienza dal governo francese, numerosi oneri gravanti sulle imprese, come il pagamento di contributi a carico del datore di lavoro più elevati o l’attuazione di un regolamento interno, siano subordinati al superamento delle soglie di organico, rientra esclusivamente nell’applicazione delle disposizioni del diritto nazionale e, in ogni caso, non può esentare detto Stato membro dal pieno rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/14.
64. Quanto al secondo argomento, ritengo anzitutto che l’interpretazione oggettiva di una norma giuridica mal si adatti a ragionamenti di tipo probabilistico, come quello proposto dal governo francese.
65. Inoltre, va ricordato che, ai sensi dell’art. 11, n. 1, della direttiva 2002/14, gli Stati membri sono tenuti ad adottare «tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva». Orbene, anche supponendo, come sostenuto dal governo francese, che l’applicazione del decreto n. 2005-892 escluda le esigenze minime di informazione e di consultazione dei lavoratori, previste dalla detta direttiva, unicamente in situazioni ben definite (14), è anche vero che lo Stato francese, escludendo la categoria dei lavoratori di età inferiore a 26 anni dal computo degli organici degli stabilimenti, non è più pienamente in grado, anche solo temporaneamente, di garantire che tutti gli stabilimenti situati sul territorio francese e rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/14 siano in grado di consentire l’informazione e la consultazione dei lavoratori in essi occupati.
66. Infine, se l’interpretazione del governo francese dovesse essere accolta, gli Stati membri potrebbero, domani per esempio, voler escludere dal computo dell’organico di un’impresa diverse categorie di lavoratori, come quelli a tempo parziale, quelli di età superiore a 50 anni o i lavoratori portatori di handicap. E’ evidente che un’eventuale esclusione cumulativa di intere categorie di lavoratori da parte degli Stati membri ridurrebbe sensibilmente, in definitiva, i casi in cui le imprese e gli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/14 sarebbero tenuti ad applicare i diritti all’informazione e alla consultazione dei lavoratori previsti da questa stessa direttiva e pregiudicherebbe l’applicazione uniforme nella Comunità delle disposizioni del suddetto testo.
67. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere negativamente la prima questione posta dal giudice del rinvio, cioè nel senso che, tenuto conto della finalità della direttiva 2002/14, il fatto di rimettere agli Stati membri il compito di determinare le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14, non può essere interpretato in modo tale da permettere a tali Stati di procedere all’esclusione temporanea di alcune categorie di lavoratori ai fini dell’applicazione di dette soglie.
B – La seconda questione pregiudiziale
68. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di indicare se, ed entro quali limiti, la direttiva 98/59 autorizzi l’adozione di una misura nazionale avente come effetto che alcuni stabilimenti che occupano abitualmente più di venti lavoratori risultano dispensati, anche solo temporaneamente, dall’obbligo di creare una struttura di rappresentanza dei lavoratori a seguito di regole di computo degli organici che escludono la presa in considerazione di alcune categorie di dipendenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni che organizzano detta rappresentanza.
69. La direttiva 98/59 riporta la direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (15), come modificata.
70. La direttiva 98/59 ha come obiettivo fondamentale quello di garantire ai lavoratori all’interno della Comunità, grazie a regole comuni che istituiscono procedure regolamentate di consultazione e di licenziamento collettivo, che i rappresentanti dei lavoratori (16) siano in tempo utile informati e consultati dal datore di lavoro che intenda procedere a licenziamenti collettivi. L’ambito di applicazione ratione personae di questo obbligo del datore di lavoro è limitato tuttavia agli stabilimenti che rispondono alle soglie stabilite dalla direttiva 98/59 (17). Queste soglie riguardano, da un lato, gli organici degli stabilimenti, ossia gli stabilimenti che occupano almeno 20 lavoratori e, dall’altro lato, il numero di lavoratori interessato dal licenziamento collettivo in seno agli stabilimenti stessi, conformemente all’art. 1 della direttiva 98/59. Se, al contrario di quanto suggerito dal giudice del rinvio, la detta direttiva non impone, almeno direttamente e formalmente, l’introduzione di una struttura di rappresentanza dei lavoratori, essa implica però, come condizione preliminare all’informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nell’ambito dei licenziamenti collettivi, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la designazione di tali rappresentanti.
71. Dalle osservazioni delle parti nella presente causa risulta che il decreto n. 2005-892 non influisce sul computo del numero dei lavoratori dei quali è previsto il licenziamento. Come ho già segnalato, tale decreto precisa inoltre che esso non può comportare la soppressione delle istituzioni rappresentative dei lavoratori né quella di un mandato di rappresentante del personale già esistenti.
72. Come ho già messo in evidenza nell’ambito delle mie osservazioni sulla prima questione posta dal Conseil d’État, il decreto n. 2005-892 influisce però sul calcolo dei lavoratori degli stabilimenti poiché esclude in modo temporaneo da tale calcolo i lavoratori di età inferiore a 26 anni.
73. Sebbene in Francia gli artt. L.321-1 e seguenti del codice del lavoro prevedano che la consultazione dei lavoratori, in caso di attuazione di una procedura di licenziamento per motivi economici, venga introdotta qualora un’impresa occupi più di dieci lavoratori (18), il risultato cui può portare il decreto n. 2005-892 sarebbe comunque quello di privare i lavoratori dei diritti che essi derivano dalla direttiva 98/59, ove lo stabilimento interessato occupi più di venti lavoratori – superando così la soglia di venti lavoratori prevista dalla detta direttiva, indipendentemente dall’età degli stessi – ma conti meno di undici lavoratori di età superiore a 26 anni, in applicazione delle regole previste dal codice del lavoro francese e dall’art. 1 del decreto n. 2005-892.
74. Infatti, in tale situazione, poiché lo stabilimento interessato risulterebbe esonerato dall’obbligo di organizzare la designazione di rappresentanti del personale, non vi sarebbero rappresentanti dei lavoratori da informare e consultare, prima del previsto licenziamento collettivo, contrariamente alla tutela accordata ai lavoratori dalla direttiva 98/59.
75. Si osserverà che, al contrario della direttiva 2002/14, la direttiva 98/59 non contiene alcuna definizione della nozione di lavoratore né disposizioni analoghe all’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14.
76. Nelle loro osservazioni scritte e in udienza le parti hanno discusso il problema se le disposizioni della direttiva 2002/14, che, lo ricordo, istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, non fossero destinate a chiarire le disposizioni della direttiva 98/59, o addirittura a colmarne le eventuali lacune, specie per quel che riguarda la definizione della nozione di lavoratore e l’eventuale applicazione, per analogia, dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14.
77. Le parti ricorrenti nella causa principale e il governo francese hanno suggerito una soluzione positiva a tale problematica.
78. All’udienza, la Commissione si è fermamente opposta all’estensione proposta dalle altre parti della presente causa. In particolare, essa ha sostenuto che le due direttive in esame avevano fondamenti giuridici diversi dato che la direttiva 98/59, basata sull’art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE), lascia un margine di discrezionalità assai meno ampio agli Stati membri rispetto alla direttiva 2002/14, che ha come fondamento giuridico l’art. 137. n. 2, CE. La Commissione ha inoltre affermato che anche motivi di ordine cronologico e legati all’autonomia dell’ambito di applicazione di ognuna di queste direttive, come illustrata dall’art. 9 della direttiva 2002/14, ostavano all’approccio suggerito dalle altre parti della presente causa.
79. Se l’argomento derivante dall’art. 9 della direttiva 2002/14 non risulta particolarmente convincente, in quanto detta disposizione riguarda unicamente i rapporti tra la direttiva 2002/14 e l’art. 2 della direttiva 98/59 e non anche le altre disposizioni di quest’ultima, non sono invece insensibile alle altre obiezioni formulate dalla Commissione, se non altro perché è un po’ azzardato voler interpretare in modo automatico le disposizioni di un atto alla luce di un altro, adottato quattro anni dopo il primo.
80. Un esempio della difficoltà e del rischio insito nel modo di procedere proposto dalle parti ricorrenti nella causa principale e dal governo francese è dato dal confronto tra le nozioni di «stabilimento», entrambe utilizzate dalle direttive 98/59 e 2002/14. In mancanza di una definizione di tale nozione nel dispositivo della direttiva 98/59, la Corte, nella citata sentenza Rockfon, ha dichiarato che uno «stabilimento» ai sensi della direttiva stessa non poteva essere definito mediante richiamo alle normative degli Stati membri e doveva essere interpretato come indicante, a seconda delle circostanze, l’unità alla quale i lavoratori colpiti da licenziamento erano addetti per lo svolgimento delle loro mansioni, indipendentemente dal fatto che detta unità disponesse di una direzione in grado di effettuare licenziamenti collettivi in modo autonomo (19). Si osserverà, per contro, che la direttiva 2002/14, precisando all’art. 2, lett. b), che per «stabilimento» si intende «una unità di attività definita conformemente alle leggi e prassi nazionali […] nella quale l’attività economica è svolta in modo stabile con l’ausilio di risorse umane e materiali», ha optato per un’accezione diversa di tale nozione, rinviando espressamente alle normative e alle prassi degli Stati membri.
81. Certo, tale esempio non significa che sia impossibile, nell’ambito della direttiva 98/59, dare una definizione della nozione di lavoratore identica a quella accolta nella direttiva 2002/14. Inoltre, riguardo alla soglia di venti lavoratori, prevista dalla direttiva 98/59, malgrado il silenzio di tale normativa, gli Stati membri sono stati costretti ad introdurre «regole sulle soglie» e «regole di modulazione», come quelle previste dall’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14, al fine di garantire l’applicazione concreta della direttiva 98/59.
82. Pertanto, le nozioni considerate nella direttiva 2002/14 non sono destinate ad estendersi alla direttiva 98/59, in mancanza, in particolare, di elementi chiari da cui risulti che tale fosse l’intenzione espressa dagli autori della direttiva 2002/14.
83. Inoltre, in modo più pragmatico, ritengo che la Corte sia perfettamente in grado di fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, senza doversi pronunciare sulla discussione che ha visto le parti contrapposte riguardo ai rapporti tra la direttiva 2002/14 e la direttiva 98/59.
84. Infatti, quand’anche si ritenesse possibile estendere alla direttiva 98/59 la nozione di «lavoratore» e l’espressione contenuta nell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14, secondo l’interpretazione che ho testé suggerito, tale estensione non muterebbe affatto la soluzione da dare alla seconda questione posta dal giudice del rinvio.
85. Tanto in questo caso ipotetico quanto in quello del rifiuto di interpretare la direttiva 98/59 alla luce della direttiva 2002/14, una normativa come quella della causa principale è, a mio avviso, contraria alla direttiva 98/59. Difatti, sottraendo un’intera categoria di lavoratori al calcolo della soglia di venti dipendenti, una normativa come quella di cui alla causa principale permetterebbe di sottrarre alcuni stabilimenti all’obbligo di osservare le procedure a tutela dei lavoratori imposte dalla direttiva 98/59. Tale normativa potrebbe quindi precludere a gruppi di lavoratori il diritto di essere informati ed ascoltati, ad essi normalmente spettante in forza della direttiva 98/59 (20), che in aggiunta non prevede eccezioni che consentano agli Stati membri di pregiudicare l’obbligo d’informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori da essa garantito (21).
VI – Conclusione
86. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal Conseil d’État nella presente causa nel modo seguente:
«1. Tenuto conto della finalità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, il fatto di rimettere agli Stati membri il compito di determinare le modalità di calcolo delle soglie dei lavoratori impiegati, in forza dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14, non può essere interpretato nel senso che esso permetta a tali Stati di procedere all’esclusione temporanea di alcune categorie di lavoratori ai fini dell’applicazione di dette soglie.
2. La direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una misura nazionale avente per effetto che alcuni stabilimenti che abitualmente occupano più di venti lavoratori risultano esonerati, anche solo temporaneamente, dall’obbligo di garantire la rappresentanza dei lavoratori a seguito di regole di computo degli organici che escludono la presa in considerazione di alcune categorie di lavoratori ai fini dell’applicazione delle disposizioni che organizzano tale rappresentanza».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 80, pag. 29.
3 – GU L 225, pag. 16.
4 – JORF del 3 agosto 2005, pag. 12687.
5 – Con riferimento a una cittadina della periferia brussellese sul cui territorio, nel luglio 1997, venne chiusa la fabbrica di assemblaggio di autoveicoli della Renault. Tale chiusura provocò un’ondata di reazioni senza precedenti in Europa e fu tra l’altro all’origine, sin dal 1998, dell’adozione da parte della Commissione della proposta di direttiva che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (GU 1999, C 2, pag. 3).
6 – V., in particolare, in tal senso, sentenza 27 gennaio 2005, causa C‑188/03, Junk (Racc. pag. I‑885, punto 29, e giurisprudenza ivi citata).
7 – È il caso delle versioni danese («taesklerne»), greca («ορίων»), inglese («threshold»), italiana («soglie»), lettone («sliekšņi»), maltese («tal-limiti»), polacca («progu»), portoghese («limiares»), slovacca («limitu»), slovena («praga»), svedese («tröskel») e tedesca («Schwelle»).
8 – Come per esempio nelle versioni finlandese («määrä»), olandese («aantal») e spagnola («número»).
9 – A quanto risulta l’espressione contenuta nell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/14 è comparsa nella proposta modificata della Commissione 23 maggio 2001 [COM (2001) 296 def.] in seguito ad emendamenti proposti dal Parlamento europeo, ma nessuna spiegazione viene data a proposito della terminologia utilizzata.
10 – V., in tal senso, sentenze 1° giugno 1961, causa 15/60, Simon/Corte di giustizia (Racc. pag. 213), e 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione, (Racc. pag. I‑1375, punto 167).
11 – Si tratta dell’art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254, pag. 64), il quale precisa che i limiti prescritti per i dipendenti previsti dalla detta direttiva si basano sul numero medio di lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni, calcolato in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
12 – Il diritto comunitario offre un altro esempio anche in tal senso, ossia quello della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), la cui disposizione pertinente è senza dubbio formulata più esplicitamente. La clausola 7 del detto accordo quadro prevede infatti che i lavoratori a tempo determinato devono essere presi in considerazione per il calcolo della soglia (specie di quella prevista dalla normativa comunitaria) e rinvia agli Stati membri il compito di definire le modalità di applicazione di tale calcolo. Si deve notare che, dinanzi al Conseil d’État, i ricorrenti nella causa principale non hanno invocato la detta direttiva a sostegno del loro ricorso contro il decreto n. 2005-892, nella parte in cui esso si applica ai lavoratori a tempo determinato di età inferiore a 26 anni.
13 – Per illustrare tale osservazione, penso ad una regola nazionale che, nell’ambito del calcolo dell'organico di uno stabilimento, prescrivesse, per esempio, che venti lavoratori a metà tempo equivalgono ad un solo lavoratore a tempo pieno, ai fini dell’applicazione della soglia di venti lavoratori prevista dalla direttiva 2002/14. Una regola di questo tipo sarebbe, a mio avviso, chiaramente sproporzionata.
14 – Ossia, in situazioni in cui gli stabilimenti in questione impieghino un numero di lavoratori che, indipendentemente dalla loro età, sia uguale o superiore alla soglia di venti lavoratori, prevista dalla direttiva 2002/14, facendo normalmente sorgere i diritti derivanti da tale atto, ma che, al tempo stesso, impieghino meno di undici dipendenti di età superiore a 26 anni (mancato superamento della soglia in base al combinato disposto del codice del lavoro francese e dell’art. 1 del decreto n. 2005-892).
15 – GU L 48, pag. 29. Il primo ‘considerando’ della direttiva 98/59 precisa che «a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della direttiva 75/129».
16 – L’art. 1, lett. b), della direttiva 98/59 definisce i «rappresentanti dei lavoratori» come «i rappresentanti dei lavoratori previsti dal diritto o dalla pratica in vigore negli Stati membri».
17 – Va rilevato che la detta direttiva non definisce cosa debba intendersi per «stabilimento» ai fini dell’applicazione di tale atto, e neppure definisce la nozione di «datore di lavoro» o indica il momento in cui interviene il «licenziamento», nozioni peraltro che sono state oggetto di chiarimenti da parte della Corte, rispettivamente nelle sentenze 7 dicembre 1995, causa C‑449/93, Rockfon (Racc. pag. I‑4291); 16 ottobre 2003, causa C‑32/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑12063), e 27 gennaio 2005, Junk, già citata.
18 – Nella sentenza 8 giugno 1982, causa 91/81, Commissione/Italia (Racc. pag. 2133, punto 11), la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 75/129 sono dirette «all'instaurazione di una base normativa comune da applicarsi in tutti gli Stati membri, pur lasciando a questi ultimi la facoltà di applicare o adottare disposizioni più favorevoli ai lavoratori». Tale facoltà deriva oggi dall’art. 5 della direttiva 98/59.
19 – Sentenza 7 dicembre 1995 Rockfon, già citata (punti 25 e 32). La sentenza riguarda più precisamente la direttiva 75/129, codificata dalla direttiva 98/59.
20 – V., in tal senso, sentenza Rokfon, già citata (punto 30).
21 – V., in tal senso, a proposito della direttiva 75/129, le conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven per la sentenza 8 giugno 1994, causa C‑382/92, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I‑2435, paragrafo 10).
Full & Egal Universal Law Academy