Cause riunite da C‑7/05 a C‑9/05
Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH
contro
Ulrich Deppe e altri
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof)
«Ritrovati vegetali — Ammontare dell’equa remunerazione del titolare di una privativa comunitaria — Art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1768/95 modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 — Nozione di “remunerazione di ammontare sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione”»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 — Remunerazione del titolare di una privativa comunitaria
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 14, n. 3; regolamento della Commissione n. 1768/95, art. 5, n. 2)
2. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 — Remunerazione del titolare di una privativa comunitaria
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 14, n. 3; regolamento della Commissione n. 1768/95, art. 5, nn. 4 e 5)
3. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 — Remunerazione del titolare di una privativa comunitaria
(Regolamento della Commissione n. 1768/95, art. 5, n. 5)
1. In caso di ricorso alla deroga agricola di cui all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la remunerazione forfetaria pari all’80% dell’ammontare percepito nella stessa zona per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà, non soddisfa il requisito secondo cui la detta remunerazione, in mancanza di un contratto o di accordi aventi ad oggetto questa remunerazione, dev’essere di importo «sensibilmente più basso» di quello percepito per la produzione, soggetta a licenza, di tale materiale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista all’articolo 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento n. 2605/98, fatta salva la valutazione effettuata dal giudice nazionale delle altre circostanze pertinenti di ciascuna causa principale.
(v. punto 29, dispositivo 1)
2. I criteri che consentono di valutare l’importo della remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono definiti all’art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista all’articolo 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento n. 2605/98. I detti criteri, che possono risultare da un accordo tra organizzazioni di titolari e di agricoltori, sono privi di effetto retroattivo, ma possono fungere da orientamento per il calcolo di tale remunerazione per quanto riguarda le coltivazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2605/98.
Inoltre, affinché un tale accordo concluso tra le organizzazioni di agricoltori e di titolari, e avente ad oggetto la remunerazione di questi ultimi, funga da linea direttrice in tutti i suoi parametri, occorre che tale accordo sia stato notificato alla Commissione e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, e ciò anche se è stato concluso prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 2605/98. Un tale accordo può prevedere un tasso di remunerazione diverso da quello previsto, in subordine, dall’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98.
(v. punti 37, 43, dispositivo 2‑3)
3. In mancanza di accordo applicabile tra le organizzazioni di titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e di agricoltori, la remunerazione del titolare dev’essere determinata ai sensi dell’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista all’articolo 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento n. 2605/98, nella misura del 50% degli importi addebitati per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione, importo che dev’essere fisso e che non costituisce né un limite massimo né un limite minimo.
(v. punto 47, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 giugno 2006 (*)
«Ritrovati vegetali – Ammontare dell’equa remunerazione del titolare di una privativa comunitaria – Art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1768/95 modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 – Nozione di “remunerazione di ammontare sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione”»
Nei procedimenti riuniti da C‑7/05 a C‑9/05,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con ordinanze 11 ottobre 2004, pervenute in cancelleria il 14 gennaio 2005, nelle cause
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contro
Ulrich Deppe,
Hanne-Rose Deppe,
Thomas Deppe,
Matthias Deppe,
Christine Urban (nata Deppe) (C‑7/05),
Siegfried Hennings (C‑8/05),
Hartmut Lübbe (C‑9/05),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 gennaio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, dal sig. K. von Gierke, Rechtsanwalt;
– per il sig. U. Deppe, la sig.ra H.-R. Deppe, i sigg. T. e M. Deppe e la sig.ra C. Urban (C‑7/05), i sigg. S. Hennings (C‑8/05) e H. Lübbe (C‑9/05), dal sig. M. Miersch, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Doherty e F. Erlbacher, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 1998, n. 2605 (GU L 328, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1768/95»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV»), un’associazione di titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: i «titolari»), e il sig. Ulrich Deppe, la sig.ra Hanne-Rose Deppe, i sigg. Thomas e Mathias Deppe e la sig.ra Christine Urban, eredi del sig. Dieter Deppe, nonché i sigg. Siegfried Hennings e Hartmut Lübbe, agricoltori, in merito al pagamento dei diritti di remunerazione per l’impianto di sementi oggetto di una siffatta privativa.
Contesto normativo
3 Ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), è istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali.
4 L’art. 14, n. 1, di tale regolamento, che prevede una deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevede quanto segue:
«In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali».
5 Il n. 3, quarto trattino, dello stesso art. 14 riguarda le condizioni finanziarie a cui gli agricoltori diversi dai piccoli agricoltori possono fruire di tale privilegio. A questi agricoltori viene richiesta «un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione».
6 L’art. 1 del regolamento n. 1768/95 contiene le norme di attuazione delle condizioni per porre in applicazione la deroga di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento di base.
7 L’art. 2 del regolamento n. 1768/95 così dispone:
«1. Le condizioni di cui all’articolo 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costitutore, e dall’agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell’uno e dell’altro.
2. Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell’esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell’esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l’effetto concreto della sua osservanza».
8 Ai sensi dell’art. 5 di detto regolamento:
«1. L’ammontare dell’equa remunerazione da corrispondere al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento di base può essere oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore.
2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l’ammontare della remunerazione è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona.
Qualora non abbia avuto luogo nella zona in cui è situata l’azienda agricola alcuna produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della varietà interessata, e non vi sia uniformità di livello del predetto ammontare nell’insieme della Comunità, la remunerazione è sensibilmente inferiore all’ammontare normalmente compreso, per lo stesso scopo, nel prezzo di vendita, in quella zona, del materiale di moltiplicazione della categoria più bassa avente diritto alla certificazione ufficiale di tale qualità, purché non sia maggiore del predetto ammontare addebitato nella zona in cui lo stesso materiale di moltiplicazione viene prodotto.
3. L’ammontare dell’equa remunerazione si considera sensibilmente inferiore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto comma del regolamento di base, come precisato nel precedente paragrafo 2, se non supera l’importo necessario per stabilire o per stabilizzare, in quanto fattore economico determinante la misura in cui viene fatto ricorso alla deroga, un rapporto sufficientemente equilibrato tra l’utilizzazione del materiale di moltiplicazione autorizzato e l’impianto del prodotto del raccolto delle rispettive varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Detto rapporto si considera sufficientemente equilibrato se garantisce al titolare, nell’insieme, un legittimo compenso per l’utilizzo complessivo del ritrovato vegetale».
9 Il regolamento n. 2605/98, entrato in vigore il 24 dicembre 1998, ha aggiunto in particolare all’art. 5 del regolamento n. 1768/95, nella sua versione iniziale, i paragrafi seguenti:
«4. Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 l’ammontare della remunerazione sia oggetto di accordi tra organizzazioni di titolari e di agricoltori, con o senza la partecipazione di organizzazioni di servizi di trattamento, stabiliti nella Comunità, rispettivamente a livello comunitario, nazionale o regionale, gli importi concordati fungono da linee direttrici per la determinazione della remunerazione da corrispondere nella zona e per le specie di cui trattasi, se detti importi e le condizioni relative sono stati notificati per iscritto alla Commissione dai rappresentanti autorizzati delle organizzazioni interessate e pubblicati su tale base nella “Gazzetta ufficiale” [Bollettino ufficiale] edita dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali.
5. Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 non si applichino accordi di cui al paragrafo 4, la remunerazione da versare ammonterà al 50 % degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, come precisato nel paragrafo 2.
Tuttavia se uno Stato membro ha notificato alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1999 l’imminente conclusione di un accordo di cui al paragrafo 4 tra le organizzazioni interessate a livello nazionale o regionale, la remunerazione da versare nella zona e per le specie di cui trattasi ammonterà al 40 % invece che al 50 % sopra menzionato, ma solo per quanto riguarda il ricorso all’esenzione agricola fatto prima dell’applicazione di detto accordo e non oltre il 1° aprile 1999.
6. Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 5 l’agricoltore, nel periodo corrispondente, abbia fatto ricorso all’esenzione agricola in misura superiore al 55 % della sua produzione totale della varietà di cui trattasi utilizzata per la sua produzione, l’ammontare della remunerazione da corrispondere nella zona e per le specie interessate sarà quello che verrebbe applicato per tale varietà se fosse protetta nello Stato membro interessato nell’ambito del suo sistema nazionale di privativa di ritrovati vegetali, qualora esista un sistema nazionale che abbia stabilito tale ammontare e purché detto ammontare sia superiore al 50 % dell’importo addebitato per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione, come indicato al paragrafo 2. Qualora non ci sia un ammontare definito nell’ambito di un sistema nazionale, le disposizioni del paragrafo 5 si applicano indipendentemente dal rapporto di utilizzazione».
10 L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1768/95 così dispone:
«Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’obbligazione personale dell’agricoltore di corrispondere l’equa remunerazione si pone in essere dal momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo.
Il titolare può stabilire la data e la forma di pagamento. Non può comunque fissare per il pagamento una data anteriore a quella di decorrenza dell’obbligo».
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
11 Il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca) statuisce nell’ambito di un ricorso per cassazione («Revision») proposto dalla STV nei confronti di una sentenza, pronunciata in sede di appello, la quale respinge la sua richiesta di indennizzo complementare presentata nei confronti degli eredi del sig. Dieter Deppe nonché dei sigg. Hennings e Lübbe.
12 Secondo il giudice del rinvio, né nella giurisprudenza delle corti di merito né nella dottrina si è fino ad oggi affermato un orientamento unitario sulla questione di che cosa debba intendersi per remunerazione di ammontare «sensibilmente più basso» ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1768/95 ed in base a quali criteri la detta remunerazione debba essere fissata.
13 Del resto, il detto giudice rileva che l’art. 5 del regolamento n. 1768/95 non indica chi abbia la competenza per fissare la detta remunerazione nel caso in cui non venga stipulato un accordo tra il titolare e l’agricoltore che procede alla risemina. Posto che, ai sensi dell’art. 6 di tale regolamento, il titolare della privativa può stabilire la data e la forma di pagamento della remunerazione dovutagli, potrebbe ritenersi che al predetto spetti anche il potere di determinare l’ammontare di quest’ultima.
14 Secondo il detto giudice, ai sensi di questo stesso art. 5, i convenuti nella causa principale sono tenuti a pagare per la risemina che hanno effettuato un’equa remunerazione, il cui ammontare, in mancanza di accordo tra le parti interessate, deve essere sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore della stessa varietà nella medesima zona, avente diritto alla certificazione ufficiale (in prosieguo: i «diritti C»). Il termine «sensibilmente più basso» comporterebbe sempre uno scarto apprezzabile rispetto ai diritti C. Lo stesso giudice precisa che, nella prassi commerciale, la riduzione di un corrispettivo in misura pari al 20% viene considerata come uno sconto notevole.
15 Il giudice del rinvio si interroga in merito ai criteri che consentono di valutare il carattere equo di una remunerazione in caso di liquidazione ex lege. Facendo riferimento al regolamento n. 2605/98, esso suggerisce che dall’utilizzazione, quale linea direttrice, degli accordi conclusi tra organizzazioni di titolari e di agricoltori potrebbe desumersi che al titolare della privativa viene imposto un certo limite in relazione alla determinazione della remunerazione dovuta dall’agricoltore non vincolato da un contratto, senza necessità di un recepimento delle singole regole di calcolo dell’importo. Così, basandosi sul Patto di cooperazione del 1996 – il quale potrebbe assumere valore di riferimento quale linea direttrice – potrebbe ritenersi equa una percentuale in misura pari all’80% dei diritti di licenza stabiliti per le sementi certificate.
16 Il Bundesgerichtshof afferma che dal valore di linea direttrice riconosciuto ad un accordo tra associazioni di categoria potrebbe anche desumersi che i principali elementi di base di tale accordo debbano essere recepiti anche nell’ambito della liquidazione ex lege della remunerazione. La detta soluzione porterebbe alla conseguenza di evitare il sorgere di differenze sostanziali tra la determinazione effettuata in base all’accordo e quella ex lege.
17 Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che il Patto di cooperazione del 1996 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: l’«Ufficio») soltanto in data 16 agosto 1999. Esso chiede se i requisiti formali previsti all’art. 5 del regolamento n. 1768/95 debbano essere applicati anche ad accordi di cooperazione efficacemente perfezionatisi già prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2605/98.
18 In tale contesto il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento nelle tre cause principali e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il requisito, attinente alla determinazione dell’ammontare della remunerazione per la coltivazione ex art. 5, n. 2, del regolamento (CE) n. 1768/95, secondo cui tale importo deve essere “sensibilmente più basso” di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, risulti soddisfatto anche nel caso in cui la detta remunerazione venga fissata forfetariamente in misura pari all’80% di quest’ultimo importo.
2) Se l’art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1768/95, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98, contenga parametri di valore utilizzabili per la determinazione dell’ammontare della remunerazione per coltivazione in caso di liquidazione ex lege di quest’ultima.
In caso di soluzione affermativa: se i parametri così fissati debbano considerarsi quale espressione di una concezione generale valida anche in relazione ad operazioni di coltivazione compiute prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2605/98.
3) Se la funzione di linea direttrice riconosciuta ad un accordo tra organizzazioni di titolari di privative per ritrovati vegetali e di agricoltori ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 1768/95, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98, comporti che, in caso di liquidazione ex lege, tale accordo venga recepito nei suoi principali elementi di base (parametri di calcolo) anche qualora il titolare della varietà protetta, in sede di determinazione del corrispettivo di legge, non conosca tutti i parametri rientranti nella sfera di attività dell’autore della coltivazione necessari per il calcolo in base all’accordo, ed al riguardo al predetto titolare neppure spetti nei confronti dell’agricoltore un diritto a ricevere informazioni sui fatti rilevanti.
In caso di soluzione affermativa: se un tale accordo, in quanto destinato a fungere da linea direttrice nel senso suddetto, presupponga per essere efficace il rispetto dei requisiti stabiliti dall’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 1768/95, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98, anche qualora esso sia stato concluso prima dell’entrata in vigore di tale regolamento.
4) Se l’art. 5, n. 5, del regolamento (CE) n. 1768/95, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98, imponga un limite massimo alla remunerazione destinato a valere per le discipline di natura contrattuale e/o normativa che regolamentano quest’ultima.
5) Se un accordo tra organizzazioni di categoria possa essere utilizzato quale linea direttrice ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 1768/95, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98, nel caso in cui esso superi la percentuale di remunerazione pari al 50% dell’importo ex art. 5, n. 5, del medesimo regolamento».
19 Con ordinanza del presidente della Corte in data 26 gennaio 2005, le cause da C‑7/05 a C‑9/05 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale, nonché della sentenza.
Sulla prima questione
20 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se si possa ritenere che una remunerazione pari all’80% dei diritti C soddisfi il requisito secondo cui la detta remunerazione deve essere di ammontare «sensibilmente più basso» rispetto ai diritti C, ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1768/95.
21 Va precisato in via preliminare che il titolare può essere remunerato secondo tre modalità: anzitutto mediante la conclusione di un contratto fra quest’ultimo e l’agricoltore ai sensi dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1768/95, quindi con la conclusione di accordi tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori in applicazione dell’art. 5, n. 4, dello stesso regolamento e infine, in subordine, mediante la determinazione di un ammontare della retribuzione in funzione di determinati orientamenti previsti all’art. 5, nn. 2 e 5, del medesimo regolamento.
22 Tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, né è stato stipulato alcun contratto, né vi è stata adesione ad un accordo, occorre situarsi nell’ambito della terza modalità menzionata al punto precedente di questa sentenza.
23 Come la Commissione indica nelle sue osservazioni, occorre operare una distinzione tra varie ipotesi a seconda che esse corrispondano a situazioni precedenti o successive all’entrata in vigore del regolamento n. 2605/98.
24 Per quanto riguarda le prime ipotesi, va rilevato che dal tenore dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 1768/95 risulta che gli interessi legittimi del titolare e dell’agricoltore si considerano salvaguardati solo se si tiene conto dell’«esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell’esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l’effetto concreto della sua osservanza».
25 Inoltre, all’art. 5, n. 3, dello stesso regolamento si considera quale criterio determinante dell’ammontare della remunerazione «sensibilmente inferiore» la necessità di stabilire o stabilizzare un rapporto sufficientemente equilibrato tra l’utilizzazione del materiale di moltiplicazione autorizzato e l’impianto del prodotto del raccolto delle varietà oggetto di privativa.
26 D’altra parte, l’art. 5, n. 2, dello stesso regolamento indica come riferimento «[l’ammontare] da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona».
27 Per quanto riguarda le ipotesi che corrispondono a situazioni successive all’entrata in vigore del regolamento n. 2605/98, l’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95 considera, come remunerazione che deve essere versata ai titolari, il tasso del 50% dei diritti C, ed ha inoltre fissato in via transitoria un tasso del 40% al fine di incoraggiare la stipulazione di accordi tra titolari ed agricoltori.
28 Ne consegue che il tasso forfetariamente fissato all’80% dei diritti C per il calcolo della remunerazione da versare ai titolari è troppo elevato e che, per determinare il tasso applicabile, occorre tenere conto della situazione delle varietà controversie e della zona interessata.
29 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che la remunerazione forfetaria pari all’80% dei diritti C in caso di ricorso alla deroga agricola di cui all’art. 14, n. 3, del regolamento di base non soddisfa il requisito secondo cui la detta remunerazione dev’essere di importo «sensibilmente più basso» di quello percepito per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1768/95, fatta salva la valutazione effettuata dal giudice nazionale delle altre circostanze pertinenti di ciascuna causa principale.
Sulla seconda questione
30 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, nell’ambito della determinazione dei diritti del titolare, l’art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1768/95 contenga le regole per valutare l’ammontare della remunerazione di quest’ultimo.
31 In primo luogo, dal tenore del detto n. 4 risulta chiaramente che le regole che consentono di valutare l’ammontare di tale remunerazione devono essere integrate nel contenuto degli accordi stipulati tra organizzazioni di titolari e di agricoltori e fungono da linee direttrici quando i detti accordi siano stati notificati alla Commissione e pubblicati dall’Ufficio.
32 In secondo luogo, In secondo luogo, l’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95 fissa, in mancanza di accordo, l’ammontare della detta remunerazione al 50% dell’importo dei diritti C, con l’unica eccezione del suo eventuale adattamento mediante una scala mobile nazionale, ai sensi del settimo ‘considerando’ del regolamento n. 2605/98.
33 Il giudice del rinvio chiede inoltre se tali regole esprimano un principio generale applicabile precedentemente all’entrata in vigore del regolamento n. 2605/98.
34 La Commissione fa valere a tale proposito che sarebbe contrario al principio della certezza del diritto applicare retroattivamente le disposizioni di tale regolamento alle transazioni concluse prima della sua entrata in vigore.
35 A tale proposito, occorre rilevare che le disposizioni dell’art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1768/95 sono state introdotte dal regolamento n. 2605/98 e che esse non contengono alcuna menzione esplicita che consenta un’applicazione retroattiva delle disposizioni stesse alle transazioni precedenti l’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento.
36 Tuttavia, completando l’art. 5 del regolamento n. 1768/95 e riferendosi esplicitamente a quest’ultimo, i nn. 4 e 5 dello stesso articolo possono fungere da orientamento per la determinazione dell’ammontare della remunerazione relativa alle situazioni sorte precedentemente alla loro entrata in vigore.
37 Di conseguenza, la seconda questione dev’essere risolta nel senso che i criteri che consentono di valutare l’importo della remunerazione del titolare sono definiti all’art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1768/95. I detti criteri sono privi di effetto retroattivo, ma possono fungere da orientamento per il calcolo di tale remunerazione per quanto riguarda le coltivazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2605/98.
Sulla terza e sulla quinta questione
38 Con tali questioni il giudice del rinvio interroga la Corte in merito alla portata e al contenuto di un accordo concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori.
39 Occorre anzitutto rilevare che, ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1768/95, un tale accordo funge da linea direttrice per la determinazione della remunerazione da corrispondere nella zona se gli importi delle remunerazioni e le condizioni relative sono stati notificati alla Commissione e pubblicati nel Bollettino ufficiale dell’Ufficio.
40 Inoltre, dall’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95 risulta chiaramente che la detta remunerazione è fissata al 50% dell’importo dei diritti C qualora un accordo concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori non sia applicabile.
41 Di conseguenza, il detto tasso del 50% Di conseguenza, il detto tasso del 50 % non si impone come l’unico tasso di remunerazione idoneo ad essere stabilito dalle parti interessate al momento della negoziazione di un tale accordo.
42 Infine, alla luce del tenore del regolamento n. 2605/98, che non opera alcuna distinzione tra gli accordi conclusi precedentemente o successivamente alla sua entrata in vigore, va precisato che, se un accordo è stato concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2605/98, esso potrà fungere da linea direttrice solo se soddisfa i suddetti requisiti formali di notificazione e di pubblicazione.
43 Alla luce delle considerazioni che precedono, la terza e la quinta questione devono essere risolte nel senso che, affinché un accordo concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, menzionato all’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1768/95, funga da linea direttrice in tutti i suoi parametri, occorre che tale accordo sia stato notificato alla Commissione e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Ufficio, e ciò anche se è stato concluso prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 2605/98. Un tale accordo può prevedere un tasso di remunerazione diverso da quello previsto, in subordine, dall’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95.
Sulla quarta questione
44 Con tale questione il Bundesgerichtshof chiede sostanzialmente alla Corte di precisare se la percentuale del 50% menzionata all’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95 costituisca un limite massimo per determinare la remunerazione.
45 In primo luogo, va precisato che il detto art. 5, n. 5, si applica solo qualora un accordo stipulato tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori non sia applicabile.
46 In secondo luogo, come ha rilevato In secondo luogo, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, dal tenore letterale di tale disposizione va dedotto che il valore indicato è imperativo e non rappresenta un mero limite massimo o minimo. Il fatto che il legislatore comunitario abbia previsto un’eccezione al secondo comma di detta disposizione non inficia tale osservazione, in quanto la detta eccezione era applicabile solo per un periodo di tempo limitato ed era destinata ad incentivare la rapida conclusione di accordi tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori entro il 1° aprile 1999.
47 Pertanto, la quarta questione dev’essere risolta nel senso che, in mancanza di un accordo applicabile tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, la remunerazione del titolare dev’essere determinata, ai sensi dell’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, in un importo fisso che non costituisce né un limite massimo né un limite minimo.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) La remunerazione forfetaria pari all’80% dell’ammontare percepito nella stessa zona per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà, in caso di ricorso alla deroga agricola di cui all’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, non soddisfa il requisito secondo cui la detta remunerazione dev’essere di importo «sensibilmente più basso» di quello percepito per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 1998, n. 2605, fatta salva la valutazione effettuata dal giudice nazionale delle altre circostanze pertinenti di ciascuna causa principale.
2) I criteri che consentono di valutare l’importo della remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono definiti all’art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98. I detti criteri sono privi di effetto retroattivo, ma possono fungere da orientamento per il calcolo di tale remunerazione per quanto riguarda le coltivazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2605/98.
3) Affinché un accordo concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, menzionato all’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, funga da linea direttrice in tutti i suoi parametri, occorre che tale accordo sia stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, e ciò anche se è stato concluso prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 2605/98. Un tale accordo può prevedere un tasso di remunerazione diverso da quello previsto, in subordine, dall’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98.
4) In mancanza di un accordo applicabile tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, la remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dev’essere determinata ai sensi dell’art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, in un importo fisso che non costituisce né un limite massimo né un limite minimo.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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