Causa C-10/05
Cynthia Mattern e Hajrudin Cikotic
contro
Ministre du Travail et de l’Emploi
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Cour administrative (Lussemburgo)]
«Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Familiari — Diritto del cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad accedere ad un’attività subordinata — Presupposti»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 15 dicembre 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 marzo 2006
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto dei familiari di accedere ad un’attività subordinata
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 11]
L’art. 11 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad un’attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto un’attività subordinata.
(v. punto 28 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
30 marzo 2006 (*)
«Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Familiari – Diritto del cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad accedere ad un’attività subordinata – Presupposti»
Nel procedimento C-10/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo) con decisione 11 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2005, nella causa
Cynthia Mattern,
Hajrudin Cikotic
contro
Ministre du Travail et de l’Emploi,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) ed E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Rozet, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Mattern e il sig. Cikotic, da un lato, e il Ministre du Travail et de l’Emploi (Ministro del Lavoro e dell’Occupazione), dall’altro, in merito al provvedimento con cui quest’ultimo ha negato al sig. Cikotic il rilascio di un permesso di lavoro.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Ai sensi dell’art. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
4 Ai sensi dell’art. 39, n. 3, CE, la libera circolazione dei lavoratori, «fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, (…) importa il diritto:
(...)
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;
(...)».
5 L’art. 3, n. 1, del regolamento così prevede:
«Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:
– che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;
– o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto.
– (...)».
6 L’art. 11 del regolamento ha il seguente tenore:
«Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un’attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro».
Normativa nazionale
7 L’art. 1 del regolamento granducale 12 maggio 1972, sui provvedimenti applicabili all’impiego dei lavoratori stranieri nel territorio del Granducato di Lussemburgo (Mémorial A 1972, pag. 945), come modificato dal regolamento granducale 17 giugno 1994 (Mémorial A 1994, pag. 1034) (in prosieguo: il «regolamento granducale del 1972»), così prevede:
«Fatte salve le disposizioni relative all’ingresso ed al soggiorno nel Granducato di Lussemburgo, nessuno straniero può svolgere un’attività lavorativa, manuale o intellettuale, nel territorio lussemburghese senza essere a ciò autorizzato in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
(…)
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai lavoratori cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo».
8 Ai sensi dell’art. 10 del regolamento granducale del 1972, il rilascio e il rinnovo del permesso di lavoro possono essere negati al lavoratore straniero per ragioni legate alla situazione, all’evoluzione o all’organizzazione del mercato del lavoro.
Causa principale e questione pregiudiziale
9 Risulta dagli atti di causa che il sig. Cikotic, cittadino di uno Stato terzo, è coniugato con la sig.ra Mattern, cittadina lussemburghese, e che essi risiedono in Belgio.
10 La sig.ra Mattern ha seguito, in Belgio, un corso di formazione per assistente familiare e sanitaria, impartita nell’ambito dell’istruzione secondaria professionale. Ella ha altresì svolto, da marzo a giugno 2003, un tirocinio in qualità di aiuto infermiera in tale Stato membro.
11 Con provvedimento 14 luglio 2003, il Ministro del Lavoro e dell’Occupazione ha respinto la domanda di permesso di lavoro presentata il 18 marzo 2003 dal sig. Cikotic all’Ufficio del lavoro lussemburghese sulla base di una dichiarazione di assunzione.
12 Nel ricorso proposto contro tale decisione dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo), i ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che il sig. Cikotic era dispensato dal permesso di lavoro poiché, in quanto cittadino di uno Stato terzo coniugato con una cittadina comunitaria, egli godeva del diritto di accedere, grazie al principio della libera circolazione dei lavoratori, ad un’attività subordinata sul territorio lussemburghese.
13 Con decisione 29 marzo 2004 il tribunale amministrativo ha respinto tale ricorso, osservando in particolare che, poiché la sig.ra Mattern non svolgeva alcuna attività subordinata in Belgio, il regolamento non era applicabile al caso.
14 Investita di un ricorso in appello contro tale decisione, la Cour administrative (Corte d’appello amministrativa) ha sospeso il giudizio e ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori siano applicabili alla situazione di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario che, in un paese membro diverso dal proprio, abbia svolto una formazione ed un tirocinio professionali, e se da ciò derivi che il soggetto extracomunitario possa essere esentato dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro, in base alle norme che assicurano ai cittadini comunitari e ai loro familiari cittadini di paesi terzi il diritto alla libera circolazione dei lavoratori».
Sulla questione pregiudiziale
15 Ai sensi dell’art. 11 del regolamento, il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un’attività subordinata o non subordinata hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.
16 Il diritto che tale articolo conferisce al coniuge del lavoratore migrante è connesso ai diritti spettanti a tale lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE (v. sentenza 7 maggio 1986, causa 131/85, Gül, Racc. pag. 1573, punto 20).
17 Ne deriva che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, coniugato con un cittadino comunitario, di accedere al mercato del lavoro di uno Stato membro dipende dai diritti di cui tale cittadino comunitario beneficia ai sensi dell’art. 39 CE, e in particolare dalla sua qualità di lavoratore.
18 Come la Corte ha affermato, la nozione di «lavoratore», ai sensi dell’art. 39 CE, ha portata comunitaria, e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve essere considerato «lavoratore» ogni soggetto che svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro è data, secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, nonché 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani, Racc. pag. I‑7573, punto 15).
19 In questo caso, come risulta dal provvedimento di rinvio, dopo aver seguito, in Belgio, una formazione nell’ambito dell’istruzione secondaria professionale, la sig.ra Mattern ha svolto in tale Stato membro un tirocinio come aiuto infermiera.
20 Tale ultima circostanza può consentire di attribuire alla sig.ra Mattern la qualità di lavoratrice ai sensi del diritto comunitario.
21 Infatti, secondo costante giurisprudenza, se un tirocinio si svolge secondo le modalità di un’attività retribuita reale ed effettiva, il fatto che tale tirocinio possa essere considerato come una preparazione pratica collegata all’esercizio vero e proprio dell’attività professionale non osta all’applicazione dell’art. 39 CE (v., in particolare, sentenze Latrie‑Blum, cit., punto 19, e 17 marzo 2005, causa C‑109/04, Kranemann, Racc. pag. I‑2421, punto 13).
22 Inoltre, anche se è certo che la retribuzione dell’attività svolta costituisce un elemento fondamentale del rapporto di lavoro, resta comunque il fatto che né il livello limitato della retribuzione stessa né l’origine delle risorse per quest’ultima possono avere alcuna conseguenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario (v. sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 16, e Kranemann, cit., punto 17).
23 Spetta al giudice nazionale, nella valutazione dei fatti per la quale egli solo è competente, verificare se, nell’ambito del suo tirocinio, la sig.ra Mattern abbia svolto un’attività subordinata reale ed effettiva, tale da consentirle di essere ritenuta una lavoratrice ai sensi dell’art. 39 CE.
24 Tuttavia, risulta già dal testo dell’art. 11 del regolamento che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di accedere al mercato del lavoro può essere fatto valere soltanto nello Stato membro in cui tale cittadino comunitario svolge un’attività lavorativa subordinata o non subordinata.
25 Come l’avvocato generale ha correttamente osservato al paragrafo 33 delle sue conclusioni, il diritto a svolgere un’attività subordinata ai sensi dell’art. 11 del regolamento non garantisce ai familiari dei lavoratori emigranti un diritto originario alla libera circolazione. Tale norma va invece a vantaggio del lavoratore migrante, della cui famiglia fa parte, quale coniuge o figlio a carico, il cittadino di uno Stato terzo.
26 È pacifico che, all’epoca dei fatti di cui alla controversia principale, la sig.ra Mattern non svolgeva alcuna attività subordinata o non subordinata in alcuno Stato membro, se non in Belgio.
27 Ne consegue che il sig. Cikotic poteva invocare l’art. 11 del regolamento solo in Belgio, al fine di accedere, in tale Stato membro, al mercato del lavoro alle medesime condizioni previste per i cittadini di tale Stato.
28 Sulla base delle considerazioni svolte, la questione sollevata dev’essere risolta dichiarando che l’art. 11 del regolamento non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad un’attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto un’attività subordinata.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
In una situazione come quella di cui alla causa principale, l’art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad un’attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto un’attività subordinata.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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