Causa C-19/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Danimarca
«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Dazi doganali dovuti per legge che non sono stati riscossi per un errore delle autorità doganali — Responsabilità finanziaria degli Stati membri»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Trstenjak, presentate il 10 luglio 2007
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 ottobre 2007
Massime della sentenza
1. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri
[Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, art. 17, n. 2, e n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b); decisione del Consiglio 94/728, artt. 2 e 8]
2. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Mancanza di conseguenze negative dell’asserito inadempimento — Irrilevanza
(Art. 226 CE)
1. Gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie dal momento in cui le loro autorità doganali dispongono degli elementi necessari e sono dunque in grado di calcolare l’importo dei dazi che risultano dall’obbligazione doganale e di determinare il soggetto passivo, indipendentemente dalla questione se i criteri per l’applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, siano soddisfatti e, pertanto, se possa o meno procedersi alla contabilizzazione ed al recupero dei dazi doganali di cui trattasi.
Ciò premesso, lo Stato membro che si astenga dall’accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie e dal mettere il relativo importo a disposizione della Commissione, senza che ricorra uno dei requisiti previsti dall’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della normativa comunitaria, e segnatamente degli artt. 2 e 8 della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
(v. punto 32 e dispositivo)
2. Poiché l’inosservanza di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, la considerazione che tale inosservanza non ha prodotto effetti negativi è irrilevante.
(v. punto 35)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 ottobre 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie delle Comunità – Dazi doganali dovuti per legge che non sono stati riscossi per un errore delle autorità doganali – Responsabilità finanziaria degli Stati membri»
Nella causa C‑19/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 gennaio 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N. Rasmussen, G. Wilms e H.-P. Hartvig, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo provveduto a mettere a disposizione della Commissione risorse proprie per un importo di DKK 18 687 475 maggiorato degli interessi di mora calcolati a decorrere dal 27 luglio 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario, segnatamente, dell’art. 10 CE, nonché degli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9).
Contesto normativo
Il sistema delle risorse proprie
2 Risulta dall’art. 2, n. 1, della decisione 94/728, che ha sostituito la decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio della Comunità, segnatamente:
– le risorse dette «tradizionali» [art. 2, n. 1, lett. a) e b)], provenienti:
– dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune;
– dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri;
– dalla risorsa detta «imposta sul valore aggiunto» [art. 2, n. 1, lett. c)], proveniente dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all’imponibile dell’imposta sul valore aggiunto;
– dalla risorsa detta «prodotto nazionale lordo» o «complementare» [art. 2, n. 1, lett. d)], proveniente dall’applicazione di un’aliquota, che sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei prodotti nazionali lordi di tutti gli Stati membri.
3 L’art. 8 della decisione 94/728 dispone:
«1. Le risorse proprie comunitarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all’autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d).
2. (…) il Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all’attuazione della presente decisione nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5».
4 Le disposizioni richiamate dall’art. 8, n. 2, della decisione 94/728 erano contenute nel regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376 (GU L 155, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), che è entrato in vigore il 14 luglio 1996.
5 Ai termini del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1552/89, «la Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all’articolo 2 della decisione 88/376 […] nelle migliori condizioni possibili e (…) a tal fine è necessario fissare le modalità secondo le quali gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità».
6 L’art. 2, nn. 1 e 1 bis, di tale regolamento prevede:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376 (…) è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
1bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
7 A norma dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
8 L’art. 17, nn. 1 e 2, di tale regolamento dispone:
«1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili (…)».
Il regolamento (CEE) n. 2913/92
9 A norma dell’art. 204, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»):
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata,
oppure
b) all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari,
in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203, sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.
2. L’obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari».
10 Con riguardo alla contabilizzazione e alla notifica al soggetto passivo dell’importo dei dazi, l’art. 217 del codice doganale prevede:
«1. Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato importo dei dazi, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
(…)
L’autorità doganale può non contabilizzare gli importi di dazi che, ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, non possono essere comunicati al debitore in seguito alla scadenza del termine previsto.
2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che l’autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l’obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti importi».
11 Ai sensi dell’art. 218 di tale codice:
«1. Quando un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall’ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all’importazione o da qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la contabilizzazione dell’importo corrispondente a questa obbligazione deve intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo della merce.
(…)
3. In caso di nascita di un’obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale è in grado di:
a) calcolare l’importo dei dazi considerati,
e
b) determinare il debitore».
12 L’art. 220 del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219.
2. (…), non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
(…)
b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;
(…)».
13 L’art. 221 del codice medesimo dispone:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(…)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l’autorità doganale non abbia potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra».
14 L’art. 239 del suddetto codice doganale ha la seguente formulazione:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
– da determinarsi secondo la procedura del comitato;
– dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine».
15 L’art. 869 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677 (GU L 212, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93»), prevede:
«Spetta all’autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:
(…)
b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice [doganale], sempre che l’importo non riscosso, per errore, da un operatore e riguardante, all’occorrenza, varie operazioni d’importazione o di esportazione sia inferiore a 50 000 [euro];
(…)».
16 L’art. 871, primo comma, del regolamento n. 2454/93 dispone:
«Eccettuati i casi di cui all’articolo 869, quando l’autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice [doganale] o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 (…)».
Fatti all’origine della controversia e procedimento precontenzioso
17 Nel corso del 1990 le autorità danesi hanno autorizzato un’impresa (in prosieguo: l’«impresa importatrice») a importare in esenzione dai dazi doganali merci destinate alla costruzione di container, in base al regime cosiddetto dell’«utilizzazione a fini particolari», applicabile ai «prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi (…), ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché [ai] prodotti destinati all’armamento o all’equipaggiamento di dette navi» ai sensi del disposto del titolo II, parte A, punto 1, dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1).
18 Dopo aver effettuato un controllo tra il 25 e il 29 marzo 1996, la Commissione ha informato le autorità danesi che l’autorizzazione a importare tali merci in esenzione dai dazi doganali era fondata su un’interpretazione erronea delle disposizioni applicabili, poiché i container di cui si trattava non potevano essere fissati sulle navi. La Commissione ha chiesto a tali autorità di mettere fine a tale prassi e ha dichiarato che queste ultime, a causa della loro negligenza, dovevano essere considerate responsabili per l’importo delle risorse proprie non riscosse dalla Comunità.
19 Il 30 dicembre 1997 le autorità danesi hanno informato l’impresa importatrice della posizione della Commissione riguardante l’autorizzazione all’importazione delle merci destinate alla costruzione di container in base al regime della destinazione a fini particolari, pur non concordando con la medesima, e dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 1998, dei dazi all’importazione su tali merci. Le suddette autorità hanno tuttavia acconsentito a mantenere in vigore l’autorizzazione in parola posteriormente a tale data, a condizione che l’impresa importatrice accettasse di assumere il rischio che i dazi doganali fossero esigibili in applicazione dell’art. 204 del codice doganale. Le autorità danesi hanno deciso, in applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, di non considerare a posteriori i dazi all’importazione dovuti fino a quella data, senza peraltro consultare la Commissione in proposito.
20 A partire dal 3 febbraio 1998 le autorità danesi hanno revocato all’impresa importatrice il beneficio del regime della destinazione a fini particolari, cui hanno sostituito un’autorizzazione in base al regime cosiddetto del «perfezionamento attivo». L’impresa importatrice ha quindi potuto continuare ad importare in esenzione di dazi doganali le merci per la costruzione di container marittimi destinati a equipaggiare navi porta container che sarebbero stati successivamente esportati.
21 Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 3 febbraio 1998, la Commissione, con lettera 22 luglio 2004, ha chiesto al Regno di Danimarca il pagamento della somma di DKK 1 479 016, corrispondente all’importo dei dazi doganali da cui l’impresa importatrice era stata esentata in base al regime dell’utilizzazione a fini particolari. Con la decisione REC 12/03, in data 19 maggio 2004 (in prosieguo: la «decisione 12/03»), essa ha concluso che occorreva procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, ma che l’impresa importatrice poteva essere esentata dal pagamento di questi ultimi ai sensi dell’art. 239 del codice doganale. La Commissione, non avendo constatato alcuna violazione da parte delle autorità danesi nel corso di tale periodo, ha comunicato, con lettera 21 febbraio 2005, che essa rinunciava a considerare il Regno di Danimarca responsabile del mancato pagamento delle risorse proprie relative al suddetto periodo.
22 Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997, la Commissione, con lettera 9 novembre 1998, ha chiesto alle autorità danesi il pagamento dei dazi doganali che queste ultime avrebbero dovuto percepire per l’importazione da parte dell’impresa importatrice di merci necessarie alla costruzione di container, cioè un importo di DKK 18 687 475, esclusi gli interessi. In seguito ad uno scambio di lettere, la Commissione ha quindi avviato il procedimento per inadempimento previsto all’art. 226 CE. Dopo aver posto il Regno di Danimarca, con lettera 31 gennaio 2002, in grado di presentare le proprie osservazioni, la Commissione ha emesso, il 31 ottobre seguente, un parere motivato con il quale invitava tale Stato membro a prendere tutte le misure necessarie a conformarvisi entro il termine di due mesi dalla sua notifica.
23 Non soddisfatta della risposta fornita dal Regno di Danimarca al suddetto parere, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
24 La Commissione sostiene che il Regno di Danimarca, fondandosi su un’interpretazione erronea della normativa doganale per esentare l’impresa importatrice dai dazi all’importazione in base al regime della destinazione a fini particolari nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997, è venuto meno al suo obbligo di accertare e di mettere a disposizione della Commissione risorse proprie per un importo di DKK 18 687 475. Essa fa riferimento, in proposito, alla sentenza 15 novembre 2005, causa C‑392/02, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑9811).
25 Essa sottolinea che gli Stati membri sono tenuti ad accertare le risorse proprie della Comunità, anche se essi contestano i crediti di quest’ultima (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 60). Le autorità danesi avrebbero agito a loro rischio e pericolo mantenendo la loro interpretazione del regime della destinazione a fini particolari dopo che la Commissione l’aveva contestata nel corso del 1996. Esse non avrebbero informato l’impresa importatrice prima del 30 dicembre 1997 e sarebbero venute meno al loro obbligo, previsto all’art. 871 del regolamento n. 2454/93, di rivolgersi alla Commissione affinché si pronunci sull’eventuale applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale.
26 La Commissione rammenta di aver rinunciato a considerare il Regno di Danimarca come responsabile del mancato pagamento di risorse proprie relative al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 3 febbraio 1998. La decisione 12/03, che si riferisce a tale periodo, sarebbe quindi priva di pertinenza per il caso di specie.
27 Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997, la Commissione ritiene che le circostanze della causa in esame non siano diverse da quelle che hanno dato origine alla citata sentenza Commissione/Danimarca. In particolare essa contesta la tesi secondo cui l’impresa importatrice avrebbe potuto beneficiare fin dall’inizio di tale periodo del regime del perfezionamento attivo, che escluderebbe qualsiasi pregiudizio subito dalla Commissione. Essa fa valere, in effetti, che tale tesi si fonda solo su una considerazione puramente ipotetica e insiste sul fatto che le condizioni per la concessione del regime del perfezionamento attivo, previsto agli artt. 114-129 del codice doganale, sono profondamente diverse da quelle del regime della destinazione a fini particolari. La Commissione aggiunge che all’epoca dei fatti era comunque esclusa la concessione di un’autorizzazione retroattiva in base al regime del perfezionamento attivo. Essa ritiene quindi che il Regno di Danimarca, per sottrarsi alla sua responsabilità, non possa limitarsi a sostenere che l’impresa importatrice avrebbe potuto beneficiare di tale regime dal 1° gennaio 1994.
28 Il Regno di Danimarca ammette che le autorità doganali si sono fondate su un’interpretazione erronea della normativa pertinente allorché hanno concesso il beneficio del regime della destinazione a fini particolari all’impresa importatrice. Nonostante tale errore, questo Stato membro ritiene che la causa in esame sia diversa da quella che ha dato origine alla citata sentenza Commissione/Danimarca su un punto fondamentale. La Comunità non avrebbe perso alcuna risorsa a causa degli errori commessi dalle autorità danesi, in quanto l’impresa importatrice avrebbe comunque potuto beneficare di un’esenzione dai dazi in base al regime del perfezionamento attivo.
29 Il Regno di Danimarca ricorda che, in tale sentenza, l’esame della Corte si fonda sul principio di pareggio del bilancio in forza del quale entrate insufficienti devono essere compensate da un’altra risorsa propria, oppure da un adeguamento delle spese (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 54). Orbene, nel caso di specie, tale equilibrio non sarebbe stato messo in discussione, come la stessa Commissione ha ammesso. In particolare la decisione 12/03 proverebbe che la Comunità non ha subito un danno, che si tratti del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 3 febbraio 1998 o di quello compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997.
30 Il Regno di Danimarca fa valere che l’impresa importatrice aveva chiesto, nel corso del 1990, di beneficiare del regime del perfezionamento attivo cui aveva diritto. Orbene, le autorità doganali avevano allora invitato quest’ultima a richiedere il beneficio del regime della destinazione a fini particolari in base ad un’interpretazione erronea delle pertinenti disposizioni regolamentari. Se i regimi della destinazione a fini particolari e del perfezionamento attivo sono diversi, permane il fatto che, secondo tale Stato membro, per l’impresa importatrice l’esenzione da dazi era da quel momento acquisita.
31 Pertanto, poiché l’errore commesso dalle autorità doganali era rimasto senza conseguenze sul bilancio della Comunità, il Regno di Danimarca considera di non essere venuto meno ai suo obblighi.
Giudizio della Corte
32 Gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie dal momento in cui le loro autorità doganali dispongono degli elementi necessari e sono dunque in grado di calcolare l’importo dei dazi che risultano dall’obbligazione doganale e di determinare il soggetto passivo, indipendentemente dalla questione se i criteri per l’applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale siano soddisfatti e, pertanto, se possa o meno procedersi alla contabilizzazione ed al recupero dei dazi doganali di cui trattasi. Ciò premesso, lo Stato membro che si astenga dall’accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie e dal mettere il relativo importo a disposizione della Commissione, senza che ricorra uno dei requisiti previsti dall’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1552/89, viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della normativa comunitaria, e segnatamente degli artt. 2 e 8 della decisione 94/728 (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 68).
33 Nella fattispecie, è pacifico che le autorità danesi hanno omesso di percepire i dazi all’importazione dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997 a causa di un errore loro imputabile. Tale errore le ha indotte a non procedere alla contabilizzazione e alla riscossione di tali dazi, in conformità alle disposizioni dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale.
34 Nei limiti in cui sia quindi risultato a posteriori che non era soddisfatta una delle condizioni fissate per la concessione del regime della destinazione a fini particolari, l’art. 204, n. 2, del codice doganale fa nascere l’obbligazione doganale dell’impresa importatrice al momento in cui la merce è stata posta sotto tale regime. Dopo la revoca, a partire dal 31 dicembre 1997, dell’autorizzazione che le era stata accordata nel corso del 1990 in base a tale regime, l’impresa importatrice non poteva ottenere retroattivamente un’autorizzazione in base al regime del perfezionamento attivo. È pertanto irrilevante la questione se, nel 1990, tale impresa avrebbe potuto soddisfare le condizioni richieste per ottenere un’autorizzazione in base a quest’ultimo e, in caso di risposta affermativa, se la Comunità sarebbe stata legittimata ad ottenere la messa a disposizione di risorse proprie in mancanza di qualsiasi violazione dei suoi interessi finanziari.
35 A tale riguardo occorre comunque ricordare che l’inosservanza di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (sentenze 11 aprile 1978, causa 95/77, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 863, punto 13; 27 novembre 1990, causa C‑209/88, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4313, punto 14, e 1° febbraio 2001, causa C-333/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1025, punto 37).
36 Quanto all’art. 10 CE, parimenti richiamato dalla Commissione, non occorre rilevare un inadempimento degli obblighi generici contenuti nelle disposizioni di tale articolo, distinto dal rilevato inadempimento degli obblighi comunitari più specifici, cui era tenuto il Regno di Danimarca ai sensi, segnatamente, degli artt. 2 e 8 della decisione 94/728.
37 Si deve pertanto rilevare che il Regno di Danimarca, non avendo provveduto a mettere a disposizione della Commissione risorse proprie per un importo di DKK 18 687 475, maggiorato degli interessi di mora calcolati a decorrere dal 27 luglio 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario, in particolare degli artt. 2 e 8 della decisione 94/728.
Sulle spese
38 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Danimarca, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Danimarca, non avendo provveduto a mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee risorse proprie per un importo di DKK 18 687 475 maggiorato degli interessi di mora calcolati a decorrere dal 27 luglio 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario, in particolare degli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il danese.
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