Causa C-54/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica di Finlandia
«Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Importazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro — Obbligo di ottenere un permesso di trasferimento»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente
(Artt. 28 CE e 30 CE)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE uno Stato membro che impone che un soggetto residente in tale Stato che intende importare un veicolo legalmente immatricolato e utilizzato in un altro Stato membro richieda il rilascio di un permesso di trasferimento per poter immettere in circolazione tale veicolo prima della sua immatricolazione e del pagamento delle tasse automobilistiche.
Un tale sistema di permesso di trasferimento, alla luce delle formalità che impone, è infatti tale da ostacolare il commercio intracomunitario dei veicoli a motore e intralciare l’accesso al mercato di merci legalmente prodotte e/o commercializzate in altri Stati membri, in particolare in quanto debbono essere effettuati adempimenti dal detentore di un veicolo a motore proveniente da un altro Stato membro prima che tale veicolo possa essere legalmente utilizzato, in quanto il rilascio del permesso di trasferimento non è soggetto ad alcun termine a decorrere dal momento del deposito della domanda per ottenerlo e non costituisce un obbligo per le amministrazioni interessate e infine in quanto il permesso è valido soltanto per un breve periodo.
Il perseguimento dell’obiettivo della sicurezza stradale, diretto a consentire un’identificazione precisa dei veicoli, non è tale da giustificare un sistema di permesso di trasferimento poiché, in ogni caso, nell’attesa dell’immatricolazione definitiva dei veicoli nello Stato membro interessato, le caratteristiche tecniche dei medesimi possono essere identificate indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione, dal momento che tutti gli Stati membri dispongono di un sistema di immatricolazione dei veicoli.
D’altro canto, se lo Stato membro interessato può legittimamente istituire procedure di controllo finalizzate a verificare quali siano i veicoli che possono essere temporaneamente esentati dalle tasse sui veicoli, neppure la necessità di provvedere ad un controllo fiscale efficace può giustificare un tale sistema qualora non sia dimostrato che provvedimenti meno restrittivi, come l’istituzione di un regime di dichiarazione obbligatoria della messa in circolazione, corredato di adeguate sanzioni, non potrebbero garantire un risultato analogo.
(v. punti 29, 32-34, 37, 40, 42-44, 46-47 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 marzo 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 CE e 30 CE – Importazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Obbligo di ottenere un permesso di trasferimento»
Nella causa C‑54/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 4 febbraio 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e M. Huttunen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris, J. Makarczyk (relatore), L. Bay Larsen e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il proprio ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, richiedendo un permesso di trasferimento per i veicoli legalmente immatricolati ed utilizzati in un altro Stato membro, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE.
Contesto normativo
2 L’art. 1 della legge 29 dicembre 1994, n. 1482/1994, relativa alla tassa sugli autoveicoli (autoverolaki 1482/1994), prevede che la tassa («autovero»; in prosieguo: la «tassa unica») è dovuta allo Stato prima dell’immatricolazione o dell’immissione in circolazione in Finlandia di veicoli privati.
3 Ai sensi dell’art. 2 di tale legge, «per immissione in circolazione in Finlandia si intende l’immissione in circolazione del veicolo nel territorio finlandese, anche qualora il veicolo non sia stato immatricolato in Finlandia».
4 L’art. 35 della medesima legge prevede talune eccezioni all’assoggettamento alla tassa unica, in particolare per i veicoli utilizzati avvalendosi di un permesso di trasferimento.
5 Ai sensi dell’art. 8 della legge 11 dicembre 2002, n. 1090/2002, sui veicoli (ajoneuvolaki 1090/2002), «tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi (...) devono essere immatricolati e sottoposti al controllo tecnico, salve le deroghe previste da o riconosciute ai sensi della presente legge. I veicoli a motore e i loro rimorchi (...) non regolarmente immatricolati o sottoposti al controllo tecnico non possono essere posti in circolazione».
6 Ai sensi dell’art. 64 della detta legge, deroghe all’obbligo di immatricolazione possono essere stabilite con decreto. Tali deroghe sono indicate nell’art. 8 del decreto 18 dicembre 1995, n. 1598/1995, sull’immatricolazione dei veicoli (asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä 1598/1995).
7 L’art. 8, n. 2, di tale decreto così recita:
«Un veicolo immatricolato all’estero o un veicolo munito di una targa di immatricolazione provvisoria può essere messo in circolazione in Finlandia senza dichiarazione di immatricolazione alle condizioni previste dagli artt. 46‑48, 48 bis, 49‑51, 51 bis, 51 ter e 52‑56. La stessa disciplina vale per la circolazione di un veicolo per il quale sia stato rilasciato un permesso di trasferimento».
8 L’art. 48 del medesimo decreto dispone quanto segue:
«1. Il servizio incaricato dell’immatricolazione e l’amministrazione delle dogane possono rilasciare su domanda, al fine di sottoporre un veicolo al controllo tecnico o ai fini del trasferimento, dell’esposizione, della partecipazione ad una competizione o della dimostrazione in Finlandia di un veicolo non immatricolato in tale paese, o per altro motivo particolare ai fini del trasferimento di un veicolo, un permesso di trasferimento scritto che autorizza a immettere tale veicolo in circolazione. I numeri (contrassegni autoadesivi) di trasferimento sono forniti al momento del rilascio del permesso di trasferimento.
2. Tale permesso di trasferimento viene rilasciato a condizione che il veicolo sia coperto da un’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica in corso di validità e che le tasse annuali sui veicoli diesel (“moottoriajoneuvovero”) o a benzina (“ajoneuvovero”) siano state versate.
3. Il permesso di trasferimento viene rilasciato per il tempo necessario alla circolazione del veicolo. Salvo motivi di particolare gravità, non possono essere rilasciati permessi di durata superiore a sette giorni. La partecipazione a una competizione non può essere considerata come uno di detti motivi.
4. Un veicolo non può essere utilizzato con un permesso di trasferimento se non è idoneo alla circolazione a causa del suo stato, delle sue dimensioni o del suo peso».
9 Le tasse annuali di cui all’art. 48, n. 2, del decreto sull’immatricolazione sono state sostituite da una nuova tassa annuale («ajoneuvovero»), introdotta dalla legge 30 dicembre 2003, n. 1281/2003 (ajoneuvoverolaki 1281/2003). I veicoli per i quali è stato rilasciato un permesso di trasferimento sono esenti da tale tassa annuale ai sensi dell’art. 12, n. 10, di detta legge.
10 L’art. 21, n. 2, del decreto 18 dicembre 2003, n. 1116/2003, sulle informazioni trascritte nei registri automobilistici (valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista 1116/2003), elenca le informazioni contenute nel permesso di trasferimento che vengono riportate nei registri automobilistici:
«Sono trascritti dal permesso di trasferimento nei registri: il nome, l’indirizzo, il numero personale o d’impresa o di associazione del detentore del permesso, la marca del veicolo, il modello, il numero del costruttore, il numero di immatricolazione, l’assicurazione, la data e l’autorità di rilascio del permesso, il suo periodo di validità, la destinazione d’uso, i pagamenti relativi al permesso e, se del caso, l’itinerario».
La fase precontenziosa
11 La Commissione, dopo aver ricevuto varie denunce relative alla normativa finlandese e alla prassi delle autorità competenti in materia di rilascio del permesso di trasferimento richiesto per l’importazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, il 17 maggio 2002 trasmetteva alla Repubblica di Finlandia una lettera di richiesta di chiarimenti sulla normativa e sulla prassi in questione.
12 Alla luce delle risposte fornite da tale Stato membro, reputate insoddisfacenti, la Commissione avviava il procedimento precontenzioso con lettera di diffida 9 aprile 2003, nella quale rilevava che l’obbligo per le persone residenti in Finlandia di richiedere un permesso di trasferimento sin dal momento del passaggio della frontiera finlandese costituiva ostacolo alla libera circolazione delle merci e, conseguentemente, violazione dell’art. 28 CE. La Commissione rilevava altresì che il periodo di validità di sette giorni del permesso di trasferimento era troppo breve e, di conseguenza, in contrasto con tale disposizione.
13 Con parere motivato del 16 dicembre 2003 la Commissione invitava la Repubblica di Finlandia ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
14 La Repubblica di Finlandia insisteva nelle sue osservazioni iniziali e non si conformava al detto parere entro il termine fissato. Pertanto, la Commissione proponeva il presente ricorso ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
15 La Commissione ritiene che gli artt. 28 CE e 30 CE ostino al sistema del permesso di trasferimento previsto dal decreto sull’immatricolazione. In via subordinata, qualora la Corte non ritenesse sussistere tale infrazione, essa sostiene che il periodo di validità di tale permesso, pari a sette giorni, è di per sé in contrasto con tali disposizioni, in considerazione della sua brevità.
16 La Commissione considera la procedura del permesso di trasferimento come una fase amministrativa regolamentare che precede la procedura di immatricolazione vera e propria del veicolo quando una persona residente in Finlandia intenda importare un veicolo legalmente immatricolato in un altro Stato membro.
17 La Commissione ritiene che l’istituzione di un tale permesso presenti le caratteristiche di una restrizione quantitativa all’importazione o di una misura di effetto equivalente ai sensi dell’art. 28 CE, in quanto un soggetto residente in Finlandia non dispone di alcuna garanzia legale di poter ivi immettere in circolazione un veicolo d’importazione, legalmente immatricolato in un altro Stato membro.
18 A parere della Commissione, risulta in particolare dall’art. 48 del decreto sull’immatricolazione che il rilascio del permesso di trasferimento è rimesso alla valutazione discrezionale delle autorità competenti, senza che, di conseguenza, il richiedente abbia alcuna garanzia in merito al suo rilascio.
19 L’istituzione sottolinea che il detentore del veicolo deve fermarsi, di regola, alla frontiera finlandese per poter richiedere il permesso di trasferimento e che, in ogni caso, la richiesta di permesso impone, ancorché presentata anticipatamente rispetto al passaggio della frontiera, spostamenti da parte del soggetto che intende importare il veicolo fino all’ufficio doganale. Il rilascio del permesso di trasferimento comporterebbe, peraltro, talune spese.
20 La Commissione ritiene, infine, che il rilascio del permesso di trasferimento non sia giustificato da alcuna ragione imperativa di interesse generale ai sensi dell’art. 30 CE. In particolare, esso non sarebbe finalizzato né alle esigenze di efficacia dei controlli fiscali né all’obiettivo della sicurezza stradale.
21 La Repubblica di Finlandia sostiene, in via principale, che il sistema del permesso di trasferimento, distinto dalla vera e propria procedura di immatricolazione dei veicoli, non costituisce una restrizione alle importazioni ai sensi dell’art. 28 CE.
22 A sostegno della propria tesi, essa afferma che tale sistema si applica sia per l’utilizzo temporaneo in Finlandia di veicoli non immatricolati e non tassati sia nel caso in cui un soggetto abitualmente residente in Finlandia importi dall’estero un veicolo non immatricolato in tale Stato membro. Essa precisa che il rilascio di tale permesso non presenta alcun collegamento diretto con il superamento della frontiera, essendo legato esclusivamente alla messa in circolazione del veicolo, cosicché l’obbligo del permesso di trasferimento si applica indistintamente a tutti i veicoli non ancora immatricolati in Finlandia.
23 La Repubblica di Finlandia sottolinea, oltre al costo esiguo del permesso di trasferimento, la rapidità e la semplicità della procedura per il suo ottenimento, dato che esso è rilasciato senza previo controllo tecnico del veicolo, anche perché il richiedente non è tenuto a essere in possesso del veicolo al momento della presentazione della domanda del permesso di trasferimento.
24 D’altra parte, essa rileva che sono fissate precise condizioni per il rilascio del permesso di trasferimento, cosicché la decisione delle autorità competenti non può fondarsi su una valutazione arbitraria.
25 In via subordinata, la Repubblica di Finlandia ritiene che la procedura del permesso di trasferimento sia, in ogni caso, giustificata, poiché si tratta dello strumento più semplice per garantire la realizzazione degli obiettivi dell’efficacia dei controlli fiscali e della sicurezza stradale.
26 A tale proposito essa rileva, da un lato, che, quando un veicolo non immatricolato in Finlandia circola sul territorio finlandese, occorre poter verificare senza rischio di errore se si tratti di un veicolo esentato dalla tassa unica o di un veicolo per il quale tale tassa deve essere versata. L’esistenza del permesso di trasferimento consentirebbe di stabilire in modo affidabile, per i veicoli appartenenti a persone di regola residenti in Finlandia, la data della messa in circolazione del veicolo, punto di partenza per il calcolo della durata di utilizzo in franchigia, ed eviterebbe il ricorso a controlli stradali massicci sui veicoli muniti di targhe straniere, controlli che sarebbero necessari in assenza di tale permesso.
27 La Repubblica di Finlandia afferma, d’altro lato, che il sistema del permesso di trasferimento garantisce che le informazioni relative al veicolo utilizzato e al titolare di tale permesso siano riportate nei registri automobilistici. L’aggiornamento di tali registri sarebbe necessario per verificare la riscossione della tassa annuale. Inoltre, tali informazioni sarebbero indispensabili ai fini della sicurezza stradale, in particolare in caso di violazione del codice della strada o di incidente.
28 Per quanto riguarda il periodo di validità del permesso di trasferimento, il detto Stato membro ritiene che esso sia conforme al principio di proporzionalità e non sia quindi in contrasto con gli artt. 28 CE e 30 CE, precisando, inoltre, che tale periodo di validità può essere prorogato su richiesta.
Giudizio della Corte
29 La Commissione contesta alla Repubblica di Finlandia di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE imponendo che un soggetto residente in Finlandia che intende importare un veicolo legalmente immatricolato in un altro Stato membro richieda il rilascio di un permesso di trasferimento per poter immettere in circolazione tale veicolo prima della sua immatricolazione in Finlandia e del pagamento delle tasse automobilistiche.
30 Secondo costante giurisprudenza, il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni, enunciato all’art. 28 CE, riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., in particolare, sentenze 19 giugno 2003, causa C‑420/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6445, punto 25; 23 settembre 2003, causa C‑192/01, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑9693, punto 39; 2 dicembre 2004, causa C‑41/02, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑11375, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché 10 gennaio 2006, causa C‑147/04, De Groot en Slot Allium e Bejo Zaden, Racc. pag. I‑245, punto 71).
31 La Corte ha peraltro già avuto occasione di affermare che l’art. 28 CE osta all’applicazione, nei rapporti intracomunitari, di una normativa nazionale che imponga, sia pure solo come formalità, la condizione della licenza d’importazione o altra simile condizione (v., in tal senso, sentenze 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, detta «Latte UHT», Racc. pag. 203, punto 9; 5 luglio 1990, causa C‑304/88, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2801, punto 9, e 28 settembre 2006, causa C‑434/04, Ahokainen e Leppik, Racc. pag. I‑9171, punto 20).
32 È pacifico che il sistema del permesso di trasferimento, che impone talune formalità per la messa in circolazione in Finlandia di un veicolo legalmente immatricolato in un altro Stato membro e importato da un residente in Finlandia, è tale da ostacolare il commercio intracomunitario dei veicoli a motore e intralciare l’accesso al mercato di merci legalmente prodotte e/o commercializzate in altri Stati membri.
33 L’ostacolo è costituito, in particolare, dagli adempimenti cui è tenuto il detentore di un veicolo a motore proveniente da un altro Stato membro prima che tale veicolo possa essere legalmente utilizzato sul territorio finlandese, adempimenti che possono, eventualmente, costringere l’interessato a fermarsi alla frontiera al fine di ottenere il permesso di trasferimento e che, in ogni caso, producono un costo, dal momento che tale permesso non è gratuito. Inoltre, in mancanza del permesso al momento del superamento della frontiera, il veicolo non può, in linea di principio, essere messo in circolazione.
34 Inoltre, il rilascio del permesso di trasferimento, per ottenere il quale non è previsto alcun termine a decorrere dal momento del deposito della domanda per ottenerlo, non costituisce, in base al tenore stesso dell’art. 48, n. 1, del decreto sull’immatricolazione, un obbligo per le amministrazioni interessate, aspetto, questo, che la Repubblica di Finlandia ha, del resto, confermato all’udienza.
35 In considerazione del potere di cui dispongono le autorità competenti, il richiedente non ha dunque la garanzia di ottenere entro un termine ragionevole il permesso di trasferimento, il quale è tuttavia indispensabile per poter immettere legalmente in circolazione il veicolo. A tale proposito, è irrilevante la possibilità di poter ricorrere contro il provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di rilascio del permesso.
36 Orbene, la libera circolazione è un diritto il cui esercizio non può dipendere dal potere discrezionale o dalla tolleranza dell’amministrazione nazionale (v. sentenza Latte UHT, cit., punto 10).
37 Infine, è incontestabile che il documento in questione è valido soltanto per un breve periodo e che esiste il rischio di immobilizzazione del veicolo alla scadenza del termine di sette giorni previsto dalla normativa finlandese, ancor prima che si sia potuto procedere all’immatricolazione definitiva e al versamento dell’imposta.
38 Sebbene il permesso di trasferimento in questione rientri nell’ambito applicativo dell’art. 28 CE, risulta da costante giurisprudenza che una normativa nazionale che costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’art. 30 CE o da esigenze imperative (v., in tal senso, sentenze Commissione/Italia, cit., punto 29, e 5 febbraio 2004, causa C‑270/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑1559, punto 21). In entrambi i casi, la disposizione nazionale deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in particolare, sentenze 20 giugno 2002, cause riunite C‑388/00 e C‑429/00, Radiosistemi, Racc. pag. I‑5845, punti 40‑42, e 8 maggio 2003, causa C‑14/02, ATRAL, Racc. pag. I‑4431, punto 64).
39 A tale proposito, spetta alle autorità nazionali competenti dimostrare, da un lato, che la loro normativa è necessaria per conseguire uno o più obiettivi menzionati all’art. 30 CE o per soddisfare esigenze imperative e, dall’altro, che essa è conforme al principio di proporzionalità (v., in tal senso, citate sentenze ATRAL, punto 67; 19 giugno 2003, Commissione/Italia, punti 30 e 31, e 5 febbraio 2004, Commissione/Italia, punto 22).
40 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento dedotto dalla Repubblica di Finlandia secondo il quale il permesso di trasferimento sarebbe indispensabile ai fini della sicurezza stradale, in particolare dal momento che consentirebbe un’identificazione precisa dei veicoli in questione grazie all’aggiornamento delle informazioni contenute nei registri automobilistici, è pacifico che la sicurezza stradale costituisce una ragione imperativa di interesse generale atta a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1994, causa C‑55/93, Van Schaik, Racc. pag. I‑4837, punto 19; 12 ottobre 2000, causa C‑314/98, Snellers, Racc. pag. I‑8633, punto 55, e 21 marzo 2002, causa C‑451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I‑3193, punto 59).
41 Tuttavia, non è stato dimostrato che il rilascio del permesso di trasferimento, accompagnato dall’applicazione sui veicoli dei contrassegni autoadesivi di trasferimento sostitutivi dell’immatricolazione iniziale, nonché l’inserimento nei registri automobilistici delle informazioni relative a tale permesso abbiano effettivamente lo scopo di realizzare l’obiettivo della sicurezza stradale, tanto più che l’obbligo di tale permesso non si applica a tutti i veicoli immatricolati in un altro Stato membro posti in circolazione sul territorio finlandese.
42 In ogni caso si deve sottolineare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle conclusioni, che, nell’attesa dell’immatricolazione definitiva dei veicoli in Finlandia, le caratteristiche tecniche dei medesimi possono essere identificate indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione, dal momento che tutti gli Stati membri dispongono di un sistema di immatricolazione dei veicoli (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2006, causa C‑232/03, Commissione/Finlandia, non pubblicata nella Raccolta, punto 51).
43 Dalle suesposte considerazioni emerge che la Repubblica di Finlandia non ha dimostrato che l’obiettivo della sicurezza stradale sia tale da giustificare il sistema del permesso di trasferimento.
44 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento fondato sulla necessità di garantire, con il permesso di trasferimento, l’efficacia dei controlli fiscali, dal momento che tale obiettivo costituisce, secondo una costante giurisprudenza, un’esigenza imperativa atta a giustificare una misura di effetto equivalente vietata dall’art. 28 CE (v., in particolare, sentenza 12 marzo 1987, causa 176/84, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1193, punto 25), è pacifico che la Repubblica di Finlandia può legittimamente istituire procedure di controllo finalizzate a verificare quali siano i veicoli che, pur dovendo essere immatricolati in Finlandia, possono essere temporaneamente esentati dalle tasse sui veicoli.
45 Tuttavia, per quanto riguarda la valutazione circa la proporzionalità della normativa controversa e la necessità di determinare se l’obiettivo perseguito possa essere raggiunto con restrizioni che ostacolino in misura minore il commercio intracomunitario, si deve osservare che la Repubblica di Finlandia non ha concretamente dimostrato il carattere proporzionato, rispetto all’obiettivo perseguito, della restrizione in esame alla libera circolazione delle merci.
46 Taluni provvedimenti meno restrittivi potrebbero infatti garantire un risultato analogo, consentendo di determinare la data iniziale di utilizzazione del veicolo senza che siano state versate le tasse sui veicoli. A tale proposito, risulta in particolare dalle memorie prodotte e dalla discussione all’udienza, nonché dal paragrafo 83 delle conclusioni dell’avvocato generale, che fra tali provvedimenti rientra l’istituzione di un regime di dichiarazione obbligatoria della messa in circolazione su iniziativa del proprietario o del detentore del veicolo, corredato di adeguate sanzioni in caso di mancato rispetto di tale formalità amministrativa. Tale dichiarazione potrebbe essere accompagnata dalla fissazione di un termine ragionevole, decorrente dalla dichiarazione di messa in circolazione, durante il quale sia consentito l’utilizzo del veicolo sebbene il soggetto passivo non abbia ancora versato le tasse sui veicoli.
47 Alla luce delle suesposte considerazioni si deve dichiarare che, richiedendo un permesso di trasferimento per poter immettere in circolazione veicoli legalmente immatricolati e utilizzati in un altro Stato membro, come previsto dal decreto sull’immatricolazione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE.
Sulle spese
48 Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Finlandia, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Richiedendo un permesso di trasferimento per poter immettere in circolazione veicoli legalmente immatricolati e utilizzati in un altro Stato membro, come previsto dal decreto 18 dicembre 1995, n. 1598/1995, sull’immatricolazione dei veicoli (asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä 1598/1995), la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE.
2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il finlandese.
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