Causa C-62/05 P
Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, in liquidazione, e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CEE) n. 1430/79 — Sgravio di dazi all’importazione — Carico di sigarette destinate alla Spagna — Frode commessa nell’ambito di un’operazione di transito comunitario»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 16 gennaio 2007
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 ottobre 2007
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato — Irricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; Regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]
1. Ai sensi dell’art. 225, n. 1, CE, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Il Tribunale, pertanto, è il solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova, con riserva dell’ipotesi di snaturamento di tali fatti ed elementi.
(v. punto 49)
2. Dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura emerge che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
(v. punto 55)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 ottobre 2007 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Sgravio di dazi all’importazione – Carico di sigarette destinate alla Spagna – Frode commessa nell’ambito di un’operazione di transito comunitario»
Nel procedimento C‑62/05 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 10 febbraio 2005,
Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, in liquidazione, con sede in Trieste (Italia), rappresentata dall’avv. G. Leone,
Livio Danielis, residente in Trieste, rappresentato dall’avv. G. Leone,
Domenico D’Alessandro, residente in Trieste, rappresentato dall’avv. G. Leone,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Bambara, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, R. Schintgen, A. Borg Barthet (relatore) e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra Lynn Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto, la Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, in liquidazione (in prosieguo: la «Nordspedizionieri»), Livio Danielis e Domenico d’Alessandro chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2004, causa T-332/02, Nordspedizionieri di Danielis Livio e a./Commissione (Racc. pag. II-4405; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
Contesto normativo
2 La normativa doganale comunitaria prevede la possibilità di un rimborso totale o parziale dei dazi all’importazione o all’esportazione versati, ovvero di uno sgravio dell’importo del debito doganale. I requisiti per ottenere lo sgravio dei dazi applicabili al caso di specie erano fissati dall’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (GU L 175, pag. 1), nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1430/79»).
3 L’art. 13, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1430/79 così recita:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione in situazioni particolari (...) derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato».
4 A termini dell’art. 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1):
«1. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l’azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell’esercizio delle azioni penali.
2. Se il luogo dell’illecito non può [essere] accertato questo è ritenuto essere stato commesso:
a) quando, nel corso dell’operazione di transito comunitario, l’illecito è accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna: nell’ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci;
b) quando, nel corso delle operazioni di transito comunitario, l’illecito è accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell’articolo 11, lettera d), secondo trattino: nello Stato membro da cui dipende tale ufficio;
c) quando, nel corso dell’operazione di transito comunitario, l’illecito è accertato sul territorio di uno Stato membro, ma non in un ufficio di passaggio: nell’ultimo Stato membro dove l’accertamento è stato effettuato;
d) quando la spedizione non è stata ripresentata all’ufficio di destinazione: nell’ultimo Stato membro sul cui territorio è costatata, in base agli avvisi di passaggio, l’entrata del mezzo di trasporto o delle merci;
e) quando l’illecito è accertato dopo il compimento dell’operazione di transito comunitario: nello Stato membro dove l’accertamento è effettuato».
5 L’art. 1 dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali, concluso il 16 novembre 1965 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (in prosieguo: l’«accordo di assistenza»), prevede quanto segue:
«Le amministrazioni doganali delle parti contraenti si prestano mutua assistenza, alle condizioni previste dal presente accordo, al fine di prevenire, individuare e reprimere le infrazioni ai rispettivi regimi doganali».
6 Ai sensi dell’art. 4 di tale accordo:
«L’amministrazione doganale di ciascuna delle parti contraenti presta, di propria iniziativa o su richiesta dell’amministrazione doganale dell’altra parte contraente, una particolare vigilanza nella zona di sua competenza:
(…)
– al fine di garantire la tutela degli interessi doganali e fiscali dei rispettivi paesi, ciascuna delle amministrazioni doganali si adopererà soprattutto per evitare che le merci esportate dal proprio territorio costituiscano oggetto di contrabbando a danno dell’altra parte contraente.
Una particolare vigilanza sarà operata, a richiesta, sull’esportazione di quei prodotti che nel territorio dell’altra parte contraente sono gravati da specifici ed elevati oneri fiscali».
Fatti
7 Il 30 ottobre 1991, la Nordspedizionieri, società costituita da spedizionieri doganali con sede a Trieste, effettuava una dichiarazione di transito comunitario esterno, presso l’ufficio doganale di Fernetti, per alcuni cartoni da imballaggio provenienti dalla Slovenia che dovevano essere trasportati in Spagna. In data 5 e 16 novembre 1991, la Nordspedizionieri effettuava altre due dichiarazioni di transito comunitario analoghe a quella del 30 ottobre.
8 Poco dopo l’espletamento delle formalità doganali relative alla terza operazione di transito, il direttore dell’ufficio doganale di Fernetti chiedeva alla Guardia di Finanza di ispezionare il contenuto del carico. Il camion in questione, che aveva già lasciato la zona doganale, veniva inseguito e intercettato qualche chilometro dopo, quindi ricondotto al posto di dogana. Dall’ispezione risultava che i cartoni da imballaggio non erano vuoti, come indicava la dichiarazione di transito, ma contenevano sigarette. L’autista dell’automezzo veniva arrestato, mentre il camion e il carico venivano posti sotto sequestro, unitamente ai documenti trovati in possesso dell’autista.
9 Le indagini svolte dalle autorità doganali italiane in collaborazione con quelle slovene consentivano di accertare che l’autista del camion aveva partecipato ad altre tre analoghe operazioni di contrabbando di sigarette, utilizzando le dichiarazioni di transito del 30 ottobre e del 5 novembre 1991, emesse dalla Nordspedizionieri. Nell’ambito delle indagini sulle operazioni di contrabbando in oggetto, le autorità italiane scoprivano un deposito contenente la merce illegalmente importata, in cui confiscavano, durante una perquisizione effettuata in data 8 aprile 1992, 8 010 kg di sigarette, che venivano sequestrate.
10 Il 16 ottobre 1992, la ricevitoria capo della dogana di Trieste notificava ai ricorrenti, nella loro qualità di obbligati principali del transito comunitario per le operazioni del 30 ottobre e del 5 novembre 1991, un’ingiunzione di pagamento per una somma di ITL 2 951 462 300, a titolo di diritti gravanti sui tabacchi esteri lavorati, illegalmente introdotti e immessi in commercio sul territorio doganale comunitario. Poiché il carico del 16 novembre 1991 era stato confiscato dalle autorità doganali italiane prima della sua immissione in commercio, ai ricorrenti non veniva imposto alcun dazio al riguardo.
11 Il 14 novembre 2000 i ricorrenti presentavano ai servizi della Commissione delle Comunità europee istanza di sgravio dei dazi doganali. L’istanza veniva appoggiata dalle autorità italiane, che nel giugno 2001 presentavano una richiesta di sgravio di dazi doganali per un importo di ITL 497 589 687.
12 Il 28 giugno 2002 la Commissione adottava una decisione (procedimento REM 1401; in prosieguo: la «decisione contestata»), con la quale respingeva tale domanda, ritenendo che non sussistesse, nella specie, alcuna situazione particolare risultante da circostanze che non implicassero né simulazione né negligenza manifesta da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, e che, conseguentemente, lo sgravio dei dazi all’importazione non fosse giustificato.
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado in data 30 ottobre 2002, i ricorrenti proponevano ricorso avverso la decisione contestata.
14 A sostegno della loro domanda di annullamento di tale decisione i ricorrenti invocavano due motivi.
15 Il primo motivo verteva su vari errori materiali asseritamente contenuti nella decisione contestata, mentre il secondo concerneva la pretesa esistenza di una situazione particolare e l’assenza di simulazione e negligenza manifesta ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79. In subordine, i ricorrenti chiedevano lo sgravio parziale dei dazi doganali.
16 Con riguardo al primo motivo, il Tribunale, da un canto, ha affermato che la decisione contestata non era viziata da alcun errore di fatto nella descrizione della modalità con cui si è svolta la verifica del carico. D’altro canto, ha dichiarato irricevibile la censura attinente al preteso errore nell’importo dello sgravio richiesto, motivando che la competenza relativa al calcolo di tale importo spettava esclusivamente alle autorità nazionali.
17 Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha ricordato, in limine, che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nell’applicazione dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, che costituisce una clausola generale di equità. Il Tribunale ha parimenti rilevato che, ai fini della sua applicazione, devono ricorrere cumulativamente due condizioni, vale a dire l’esistenza di una situazione particolare e l’assenza di simulazione e di manifesta negligenza da parte dell’operatore economico interessato.
18 Quanto all’esistenza di una situazione particolare, il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato che le autorità italiane fossero previamente al corrente delle operazioni di contrabbando di sigarette ed ha parimenti respinto l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’attività di contrabbando di cui essi sono stati vittime avrebbe ecceduto i rischi commerciali inerenti alla loro attività professionale. Prima di concludere che le autorità doganali non si erano rese imputabili di gravi inadempienze, il Tribunale ha rilevato, da una parte, che tali autorità non erano tenute a controllare fisicamente tutti i trasporti frontalieri e, dall’altra, che l’accordo di assistenza non imponeva alle autorità doganali slovene di segnalare senza indugio ai loro omologhi italiani tutti i trasporti di tabacchi in partenza dal loro territorio con destinazione in Italia.
19 Il Tribunale ha peraltro ritenuto che l’impossibilità di controllare il camion, dedotta dai ricorrenti, non costituisca un elemento idoneo a collocare i ricorrenti in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici e non sia tale, pertanto, da giustificare una situazione particolare ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 (sentenza 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan, Racc. pag. I‑5003, punto 52). Quanto al contemperamento degli interessi in gioco, il Tribunale ha sostenuto che la Commissione non si era limitata ad escludere l’applicabilità dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, ma aveva anche esaminato se le circostanze della fattispecie fossero riconducibili al rischio commerciale che normalmente incombe sugli spedizionieri doganali, concludendo che esse non eccedevano il rischio commerciale ordinario inerente alla detta attività.
20 Il Tribunale ha concluso che i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare che la Commissione fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le circostanze della specie non integrassero gli estremi di una situazione particolare. In assenza di tale situazione, non è stato ritenuto necessario l’esame della seconda condizione, relativa all’assenza di simulazione e di negligenza manifesta. Il Tribunale, pertanto, ha respinto il secondo motivo in quanto infondato.
21 Il Tribunale, infine, ha parimenti respinto la domanda di sgravio parziale dei dazi doganali relativi ai tabacchi lavorati confiscati rilevando, in particolare, che la questione dell’estinzione dell’obbligazione doganale con la confisca di una parte della merce gravata non rientrava nell’ambito dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79.
22 Essendo stato respinto il loro ricorso, in data 10 febbraio 2005 i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale.
Conclusioni delle parti
23 I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
– annullare la decisione contestata, con la quale la Commissione ha ritenuto ingiustificato lo sgravio di dazi all’importazione per un importo di ITL 497 589 687;
– dichiarare, al contrario, che, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, lo sgravio dei dazi è ammissibile nella specie, in quanto sussistono a favore dei ricorrenti circostanze particolari che escludono qualsivoglia negligenza o simulazione;
– condannare la Commissione alle spese sia del procedimento in primo grado sia del presente procedimento dinanzi alla Corte.
24 La resistente conclude che la Corte voglia:
– respingere in toto il ricorso proposto dai ricorrenti;
– condannare i ricorrenti a sopportare le proprie spese e le spese della Commissione, sia del procedimento di primo grado che dell’impugnazione.
Sull’impugnazione
25 A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
Sul primo motivo
26 Sulla base dell’art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77, i ricorrenti contestano l’esistenza dell’obbligazione doganale, in quanto non ricorrerebbero tutti i requisiti perché tale obbligazione possa sorgere, in particolare quello che risulta dalla giurisprudenza, connesso con la notifica all’obbligato principale (sentenze 21 ottobre 1999, causa C-233/98, Lensing & Brockhausen, Racc. pag. I-7349, punto 31, nonché 20 gennaio 2005, causa C‑300/03, Honeywell Aerospace, Racc. pag. I-689, punto 26). Spetterebbe alla Corte rilevare d’ufficio l’assenza di tale requisito preliminare alla riscossione dell’obbligazione doganale, atteso che il Tribunale non l’ha rilevata esso stesso d’ufficio.
27 La Commissione sostiene che tale motivo è irricevibile in quanto non è stato sollevato dinanzi al Tribunale.
28 Secondo costante giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. In sede di impugnazione la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., segnatamente, sentenze 26 ottobre 2006, causa C-68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, Racc. pag. I-10367, punto 96, e 27 febbraio 2007, causa C‑354/04 P, Gestoras Pro Amnistía e a./Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).
29 Nella presente controversia, occorre rilevare che, anche se i ricorrenti – per ragioni che esulano dal presente motivo – hanno contestato dinanzi al Tribunale l’importo esatto dell’obbligazione doganale, non hanno mai sollevato dinanzi a tale giudice un argomento relativo all’esistenza stessa di detta obbligazione.
30 Inoltre, quanto alla qualificazione del motivo in oggetto come di ordine pubblico, dedotta dai ricorrenti, si deve ricordare che le disposizioni dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 hanno come solo obiettivo di consentire, quando sono soddisfatte talune circostanze particolari, ed in mancanza di negligenza o di simulazione, di esonerare determinati operatori economici dal pagamento dei diritti da essi dovuti, e non di contestare il principio stesso dell’esigibilità del debito [v., segnatamente, sentenza 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I‑3873, punto 43]. Ne consegue che i ricorrenti possono far valere utilmente, nei confronti della decisione contestata, solo motivi intesi a dimostrare, nella fattispecie, l’esistenza di circostanze particolari, nonché la mancanza di negligenza o di simulazione da parte loro, e non motivi intesi a dimostrare l’illegittimità delle decisioni delle competenti autorità nazionali che li assoggettano al pagamento dei diritti controversi [v. sentenza CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, cit., punto 44]. Il Tribunale, pertanto, non era tenuto a sollevare d’ufficio una disposizione in ordine alla cui applicazione non era competente.
31 Ne consegue che il primo motivo deve essere dichiarato irricevibile.
Sul secondo motivo
32 I ricorrenti sostengono che, svolgendo rilievi di fatto inesatti e incompleti in ordine alle circostanze della scoperta del carico di sigarette e snaturando gli elementi di prova, il Tribunale ha compiuto un’applicazione erronea dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 con riguardo alla valutazione dell’esistenza di una situazione particolare. Al punto 29 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe basato su una ricostruzione inesatta dei fatti, nella parte in cui afferma che l’ufficio doganale di Fernetti aveva fatto procedere, tramite intervento della Guardia di Finanza, alla verifica del carico corrispondente alla dichiarazione del 16 novembre 1991, mentre l’ispezione era stata effettuata, in realtà, al di fuori della zona doganale, successivamente all’espletamento delle formalità e dopo che il camion aveva percorso diversi chilometri nel territorio italiano. La cronologia esatta degli avvenimenti e le ragioni che hanno realmente indotto a disporre la verifica del carico del camion emergerebbero, tuttavia, dalla sentenza del Tribunale penale di Trieste, del 4 novembre 1998, di condanna degli autori degli atti di contrabbando in oggetto. Tale cronologia troverebbe conferma, del pari, in una dichiarazione scritta del sig. Portale, direttore dell’ufficio doganale di Fernetti all’epoca dei fatti di causa, resa in data 15 gennaio 2005.
33 La Commissione, per contro, ritiene che il Tribunale non sia incorso in alcun errore nella sua ricostruzione dei fatti e nella relativa valutazione, che la decisione contestata non sia viziata da alcun errore di fatto e che il Tribunale fosse perfettamente a conoscenza del momento in cui si era svolto il controllo del carico di sigarette. Inoltre, l’istituzione rileva che la dichiarazione del sig. Portale costituisce un elemento di prova nuovo nell’ambito di tale procedimento, che deve essere quindi dichiarato irricevibile.
34 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la presentazione dei fatti operata dal Tribunale con riguardo alle circostanze della scoperta del carico di sigarette concorda esattamente con la cronologia degli eventi come esposta dai ricorrenti. Il punto 11 della sentenza impugnata, infatti, così recita: «Espletate le formalità doganali (…), il camion veniva autorizzato a riprendere il proprio percorso. Poco più tardi, il direttore dell’ufficio doganale di Fernetti chiedeva alla Guardia di Finanza presso l’autoporto della stessa località di ispezionare il carico del camion. Dato che il camion aveva già lasciato la zona doganale, la Guardia di Finanza si poneva al suo inseguimento e lo intercettava qualche chilometro dopo la frontiera».
35 Il secondo motivo, attinente all’asserita inesattezza o al preteso snaturamento dei rilievi di fatto, censura in tal modo la presentazione dei fatti da parte del Tribunale che, in realtà, coincide con quella con cui i ricorrenti intendono farla sostituire. Esso deve essere pertanto respinto.
Sul terzo motivo
36 I ricorrenti deducono la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79. Il loro motivo si articola in diversi argomenti che, a loro avviso, consentono di concludere per l’esistenza di una situazione particolare ai sensi di tale disposizione, vale a dire:
– che essi sono stati vittime di una frode che eccedeva il rischio commerciale ordinario inerente alla loro attività;
– che la Guardia di Finanza era a conoscenza dell’attività di contrabbando e non è intervenuta senza indugio al fine di smantellare la rete di contrabbando;
– che essi erano in buona fede e nutrivano un legittimo affidamento nei confronti dei documenti ricevuti;
– che le autorità doganali non avevano controllato i carichi;
– che era loro impossibile la supervisione delle operazioni di trasporto e
– che la decisione contestata non ha operato un contemperamento degli interessi in gioco.
Sulla prima censura
– Argomenti delle parti
37 La principale censura formulata con precisione dai ricorrenti concerne l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’interpretazione dell’accordo di assistenza. Infatti, contrariamente a quanto si afferma al punto 79 della sentenza impugnata, le autorità doganali slovene sarebbero state tenute, in ragione di tale accordo, a prevenire gli atti di contrabbando segnalando alle autorità italiane il passaggio di merci fiscalmente sensibili; altrimenti, l’utilità di detto accordo sarebbe venuta meno.
38 I ricorrenti si richiamano più volte all’accordo di assistenza, la cui erronea interpretazione avrebbe inciso in ordine alla valutazione di diversi loro argomenti. In tal senso, essi deducono la propria buona fede con riguardo ai documenti loro inviati nonché il loro legittimo affidamento in ordine all’esattezza di tali documenti. Essi avrebbero riposto un affidamento incondizionato quanto all’esecuzione di obblighi internazionali da parte delle autorità doganali slovene, che avrebbero dovuto segnalare il passaggio di merci sensibili. Con riguardo al rischio commerciale a loro carico, essi deducono di trovarsi in una situazione analoga non a quella di qualsiasi altro agente doganale, bensì solo a quella degli agenti che possono riporre affidamento quanto al rispetto di un obbligo internazionale. Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la circostanza di operare alla frontiera e l’impossibilità di ispezionare il camion non li avrebbero posti in una situazione eccezionale, giacché tali circostanze riguardano un numero indefinito di operatori, essa sarebbe erronea, dal momento che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, nel compiere tale valutazione, della situazione anomala costituita dal mancato rispetto dell’obbligo discendente dall’accordo di assistenza.
39 Nel contesto delle loro osservazioni in ordine all’asserita conoscenza dell’attività di contrabbando da parte della Guardia di Finanza, i ricorrenti sostengono, inoltre, che il principio sancito nella sentenza De Haan, citata supra, al punto 19, deve comunque trovare applicazione nella specie, atteso che le autorità slovene hanno violato l’accordo di assistenza non informando direttamente i loro omologhi italiani del passaggio di alcuni carichi contenenti sigarette.
40 La Commissione deduce che dal tenore letterale dell’accordo di assistenza, e in particolare dal suo art. 4, ultimo trattino, emerge che una speciale sorveglianza delle merci sensibili può essere compiuta solo su richiesta delle autorità italiane e che non se ne può dedurre alcun obbligo di informazione. Tale accordo non prevederebbe alcun obbligo generale delle autorità slovene di informare le autorità italiane in ordine alla natura del carico. La Commissione ritiene, di conseguenza, che i ricorrenti non potevano invocare il legittimo affidamento, il quale è meritevole di tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali riposa tale affidamento dei debitori, cosa che non si verificherebbe se le autorità sono state indotte in errore da dichiarazioni inesatte dei debitori (sentenza del Tribunale 10 maggio 2001, cause riunite T-186/97, T‑187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T‑216/97 a T-218/97, T‑279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, Kaufring e a., Racc. pag. II-1337).
– Giudizio della Corte
41 Occorre ricordare che l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 introduce una clausola generale di equità intesa ad abbracciare la situazione eccezionale nella quale venga a trovarsi il dichiarante rispetto ad altri operatori che esercitano la stessa attività (sentenza De Haan, cit., punto 52). Orbene, i ricorrenti sostengono che l’esistenza di una situazione particolare ai sensi di tale giurisprudenza potrebbe giustificarsi con la violazione degli obblighi che discendono dall’accordo di assistenza, del quale il Tribunale avrebbe tuttavia dato un’interpretazione erronea. Al fine di poter valutare la fondatezza del presente motivo occorre, conseguentemente, chiarire se l’accordo di assistenza imponga effettivamente alle autorità doganali di segnalare ogni trasporto di merci fiscalmente sensibili, in particolare di sigarette.
42 Vero è che l’art. 1 dell’accordo di assistenza prevede in termini generici l’intento di prevenire, individuare e reprimere le infrazioni ai regimi doganali, ma il disposto di tale articolo precisa che detta mutua assistenza si presterà alle condizioni e secondo le modalità previste dall’accordo medesimo. Di conseguenza, occorre richiamare le più specifiche disposizioni che seguono.
43 Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, dell’accordo di assistenza, le autorità doganali prestano una particolare vigilanza con riguardo alla circolazione di persone, merci e veicoli ritenuti sospetti, e ciò, da un lato, nella misura del possibile e, dall’altro, di propria iniziativa ovvero su richiesta delle autorità doganali dell’altra parte contraente. Tale duplice precisazione lascia intendere che non sussiste un obbligo generale delle autorità doganali di esercitare, di propria iniziativa, una particolare vigilanza.
44 Il secondo paragrafo, secondo comma, dello stesso articolo concerne, più specificamente, l’esportazione di prodotti gravati, sul territorio dell’altra parte contraente, da oneri fiscali specifici ed elevati. Atteso che tale ipotesi ricorreva con riguardo all’esportazione di sigarette verso l’Italia, detta disposizione risulta pertinente nella specie. Essa prevede che una particolare vigilanza sia messa in atto, su richiesta, con riguardo a tali prodotti. Orbene, nessun elemento depone nel senso che tale domanda sia stata presentata.
45 Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 103 delle sue conclusioni, eccederebbe ciò che ci si potrebbe ragionevolmente attendere da un accordo di assistenza siffatto obbligare uno Stato firmatario a controllare e comunicare sistematicamente, in assenza di una richiesta particolare in tal senso, tutte le informazioni attinenti a merci fiscalmente sensibili. La circolare del 14 gennaio 1985, pubblicata dal Ministero delle Finanze italiano, relativa all’attuazione di tale accordo, non contiene d’altronde alcuna indicazione che potrebbe suggerire la sussistenza di un obbligo così gravoso.
46 Ne consegue che il Tribunale ha correttamente rilevato che l’accordo di assistenza non imponeva alle autorità doganali slovene di segnalare ogni trasporto di sigarette verso l’Italia. La prima censura, pertanto, deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda censura
– Argomenti delle parti
47 I ricorrenti asseriscono che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il controllo del 16 novembre 1991 non era affatto casuale, bensì costituiva un controllo mirato, compiuto in esito all’informazione ricevuta in ordine all’effettiva natura del carico. La dichiarazione del sig. Portale, d’altronde, ne costituirebbe conferma. Così, a loro avviso, la Guardia di Finanza era al corrente del traffico di tabacchi lavorati ed avrebbe deliberatamente lasciato commettere le operazioni di contrabbando al fine di smantellare la rete di trafficanti. Ciò spiegherebbe, in particolare, per quale ragione, pochissimo tempo dopo la scoperta del carico di sigarette, le autorità italiane fossero già in possesso delle informazioni necessarie per procedere all’arresto di molte altre persone coinvolte in tale operazione, nonché alla perquisizione del deposito delle sigarette in oggetto. Nella sentenza De Haan, citata supra, la Corte avrebbe qualificato fatti analoghi come costitutivi di una situazione particolare.
48 Secondo la Commissione, solo dopo il controllo del 16 novembre 1991 e la successiva indagine sarebbero state scoperte le precedenti irregolarità. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe correttamente ritenuto che le condizioni necessarie ai fini dell’applicazione del principio esposto nella summenzionata sentenza De Haan non fossero soddisfatte.
– Giudizio della Corte
49 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 225, n. 1, CE, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova, con riserva dell’ipotesi di snaturamento di tali fatti ed elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punti 49 e 66, nonché 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69).
50 Si deve rilevare che, nella specie, l’argomento dei ricorrenti non è volto a dimostrare lo snaturamento dei fatti ad opera del Tribunale, ma si limita a rimettere in discussione i fatti quali rilevati da tale giudice.
51 Occorre inoltre rilevare che, in ogni caso, indipendentemente dalla questione se la dichiarazione del sig. Portale sarebbe stata ricevibile, il suo contenuto non rivela alcun elemento idoneo a dimostrare che le autorità italiane fossero già al corrente del traffico. Il sig. Portale, al contrario, asserisce che, proprio in esito all’informazione comunicata informalmente dal suo collega sloveno, le autorità doganali di Fernetti hanno immediatamente provveduto a far controllare il camion de quo. Di conseguenza, tale dichiarazione non potrebbe valere a dimostrare che le autorità italiane avessero deliberatamente lasciato compiere le operazioni di contrabbando al fine di smantellare la rete di trafficanti.
52 Occorre pertanto rilevare che la seconda censura del terzo motivo, nella parte in cui critica i rilievi di fatto esposti dal Tribunale, deve essere dichiarata irricevibile.
– Sugli altri argomenti dedotti dai ricorrenti
53 Occorre d’altronde rilevare che i ricorrenti hanno dedotto una serie di altri argomenti relativi, in particolare, all’assenza di qualsivoglia controllo dei carichi da parte delle autorità doganali, all’impossibilità, per i ricorrenti medesimi, di operare una supervisione delle operazioni di trasporto e al contemperamento degli interessi in gioco.
54 Tuttavia, si deve necessariamente osservare che, così argomentando, i ricorrenti non formulano, al riguardo, alcuna censura avverso la sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale e a esporre le proprie riflessioni avverso la decisione contestata. Nella replica, ad esempio, essi contestano alla Commissione di non aver tenuto conto, in tale contemperamento degli interessi in gioco, dell’accordo dalla stessa stipulato con la società Philip Morris, che si era impegnata a corrispondere 1,25 miliardi di dollari a compensazione del danno subito dalla Comunità a causa dei reati di contrabbando commessi precedentemente a tale accordo, senza peraltro indicare quel che contestano al Tribunale.
55 Orbene, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35, nonché 30 settembre 2003, causa C-76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punti 46 e 47).
56 Di conseguenza, atteso che gli argomenti svolti dai ricorrenti nell’ambito del terzo motivo non contengono censure precise avverso la sentenza impugnata, tali argomenti vanno respinti in quanto irricevibili. Con riguardo alla prima ed alla seconda censura, esse devono essere respinte, in quanto, rispettivamente, infondata e irricevibile.
Sul quarto motivo
57 Con il loro quarto motivo, i ricorrenti sostengono che, se la Corte dovesse ritenere, conformemente a quanto essi chiedono, che nella specie ricorra una situazione particolare ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, la seconda condizione relativa all’applicabilità di tale disposizione, concernente l’inesistenza di qualsivoglia «negligenza o simulazione» da parte dell’operatore, è parimenti soddisfatta.
58 Si deve necessariamente rilevare che, atteso che il terzo motivo è stato respinto e che, di conseguenza, il Tribunale ha correttamente affermato che, nella specie, non sussisteva una situazione particolare ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, tale motivo deve essere respinto in quanto inconferente.
59 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è parzialmente irricevibile, parzialmente inconferente e parzialmente infondato. Pertanto, esso deve essere respinto.
Sulle spese
60 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, in liquidazione, nonché i sigg. Danielis e D’Alessandro sono condannati alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l'italiano.
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